§ 20.6.482 - Regolamento 19 dicembre 2005, n. 2079.
Regolamento (CE) n. 2079/2005 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 883/2001, il regolamento (CE) n. 1037/2001 del [...]


Settore:Normativa europea
Materia:20. relazioni esterne
Capitolo:20.6 politica commerciale
Data:19/12/2005
Numero:2079


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     
Art. 4.     


§ 20.6.482 - Regolamento 19 dicembre 2005, n. 2079.

Regolamento (CE) n. 2079/2005 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 883/2001, il regolamento (CE) n. 1037/2001 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2303/2003 in relazione alla proroga di alcune deroghe riguardanti la certificazione e l’etichettatura dei vini nonché le pratiche enologiche

(G.U.U.E. 20 dicembre 2005, n. L 333).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare l’articolo 53 e l’articolo 68, paragrafo 3,

     vista la decisione 2005/798/CE del Consiglio, del 14 novembre 2005, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d’America su questioni riguardanti il commercio del vino, in particolare l’articolo 3,

     considerando quanto segue:

      (1) A norma dell’articolo 24, paragrafo 2, dell’articolo 26 e dell’articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 883/2001 della Commissione, del 24 aprile 2001, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore vitivinicolo con i paesi terzi, la procedura semplificata relativa alle condizioni di redazione e utilizzazione dell’attestato e del bollettino d’analisi per l’importazione dei vini si applica ai vini importati dagli Stati Uniti d’America fino al 31 dicembre 2005.

      (2) Il regolamento (CE) n. 2303/2003 della Commissione, del 29 dicembre 2003, concernente norme specifiche in materia di etichettatura dei vini importati dagli Stati Uniti d’America stabilisce, in relazione all’etichettatura dei vini, alcune deroghe temporanee che scadono anch’esse il 31 dicembre 2005.

      (3) In deroga all’articolo 45, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1493/1999, il regolamento (CE) n. 1037/2001 del Consiglio, del 22 maggio 2001, che autorizza l’offerta e la consegna per il consumo umano diretto di taluni vini importati che possono essere stati sottoposti a pratiche enologiche non previste dal regolamento (CE) n. 1493/1999 autorizza l’importazione nella Comunità di vini originari degli Stati Uniti d’America sottoposti ad alcune pratiche enologiche non previste dalle disposizioni comunitarie. Anche tale autorizzazione scade il 31 dicembre 2005 in relazione alle pratiche enologiche di cui al punto 1, lettera b), dell’allegato del regolamento (CE) n. 1037/2001.

      (4) In seguito a negoziati, in data 14 settembre 2005 le due parti hanno siglato un accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d’America sul commercio del vino. A norma degli articoli 4 e 9 dell’accordo, ai vini originari degli Stati Uniti continuerà a essere riservato lo stesso trattamento previsto dai regolamenti (CE) n. 883/2001, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 2303/2003. Tuttavia, a norma dell’articolo 17, paragrafo 2, dell’accordo, gli articoli 4 e 9 si applicheranno solo a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo al ricevimento della notifica scritta di cui all’articolo 6, paragrafo 3, dell’accordo medesimo. Si è reso quindi necessario negoziare un accordo distinto in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d’America su questioni riguardanti il commercio del vino per il periodo compreso tra il 31 dicembre 2005 e la data di applicazione degli articoli 4 e 9 dell’accordo sul commercio del vino.

      (5) Per evitare perturbazioni degli scambi, occorre adottare disposizioni per l’applicazione dell’accordo in forma di scambio di lettere; in particolare è opportuno che le tre deroghe di cui ai regolamenti (CE) n. 883/2001, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 2303/2003 rimangano in vigore fino alla data di applicazione degli articoli 4 e 9 dell’accordo sul commercio del vino, ma per non più di tre anni dalla data di entrata in vigore dell’accordo in forma di scambio di lettere.

      (6) Occorre pertanto modificare i regolamenti (CE) n. 883/2001, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 2303/2003.

      (7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     All’articolo 27 del regolamento (CE) n. 883/2001, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

     «2. L’articolo 24, paragrafo 2, e l’articolo 26 si applicano fino alla data di applicazione degli articoli 4 e 9 dell’accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d’America sul commercio del vino, ma per non più di tre anni dalla data di entrata in vigore dell’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d’America su questioni riguardanti il commercio del vino.»

 

          Art. 2.

     Il regolamento (CE) n. 1037/2001 è modificato come segue:

     1) l’articolo 1, paragrafo 1, secondo comma, è sostituito dal testo seguente:

     «Tale autorizzazione è tuttavia valida, per quanto riguarda il ricorso alle pratiche enologiche di cui al punto 1, lettera b), dell’allegato, soltanto fino alla data di applicazione degli articoli 4 e 9 dell’accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d’America sul commercio del vino, ma per non più di tre anni dalla data di entrata in vigore dell’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d’America su questioni riguardanti il commercio del vino.»

     2) nell’allegato, punto 1, lettera b), i termini introduttivi «fino al 31 dicembre 2003» sono sostituiti dai seguenti:

     «fino alla data di cui all’articolo 1, paragrafo 1, secondo comma».

 

          Art. 3.

     L’articolo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 2303/2003 è sostituito dal testo seguente:

     «Esso si applica fino alla data di applicazione degli articoli 4 e 9 dell’accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d’America sul commercio del vino, ma per non più di tre anni dalla data di entrata in vigore dell’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d’America su questioni riguardanti il commercio del vino.»

 

          Art. 4.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.