§ 20.6.313 – Regolamento 24 aprile 2001, n. 883.
Regolamento (CE) n. 883/2001 della Commissione recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto [...]


Settore:Normativa europea
Materia:20. relazioni esterne
Capitolo:20.6 politica commerciale
Data:24/04/2001
Numero:883


Sommario
Art. 1.  Modalità comuni
Art. 2.  Indicazioni che devono figurare sul certificato
Art. 3.  Durata di validità
Art. 4.  Cauzione
Art. 5.  Comunicazioni relative ai certificati d'importazione
Art. 6.  Oggetto
Art. 7.  Scaglionamento del quantitativo globale nel corso dell'anno e inoltro delle domande
Art. 8.  Categorie e gruppi di prodotti
Art. 9.  Domande di certificati di esportazione
Art. 10.  Trasferimento dei certificati
Art. 11.  Tolleranza
Art. 12.  Comunicazioni degli Stati membri
Art. 13.  Decisioni della Commissione
Art. 14.  Verifica dei prezzi per ciascuna partita
Art. 15.  Regime di verifica
Art. 16.  Periodicità
Art. 17.  Necessità del certificato
Art. 18.  Prove
Art. 19.  Controlli effettuati dagli Stati membri
Art. 20.  Documenti prescritti
Art. 21.  Contenuto del bollettino d'analisi
Art. 22.  Esenzioni
Art. 23.  Esclusione
Art. 24.  Documento V I 1
Art. 25.  Descrizione dei documenti
Art. 26.  Procedura semplificata
Art. 27.  Deroghe
Art. 28.  Norme sull'utilizzazione
Art. 29.  Elenchi degli organismi competenti
Art. 30.  Norme sull'importazione indiretta
Art. 31.  Conformità delle pratiche enologiche
Art. 32.  Norme speciali per taluni vini
Art. 33.      1. Possono essere importati nella Comunità per il consumo umano diretto i vini seguenti:
Art. 34.  Definizioni
Art. 34. bis  [10]
Art. 35.  Abrogazione
Art. 36.  Entrata in vigore


§ 20.6.313 – Regolamento 24 aprile 2001, n. 883. [1]

Regolamento (CE) n. 883/2001 della Commissione recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore vitivinicolo con i paesi terzi

(G.U.C.E. 10 maggio 2001, n. L 128)

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, modificato dal regolamento (CE) n. 2826/2000, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3, l'articolo 46, l'articolo 59, paragrafo 3, l'articolo 60, paragrafo 4, l'articolo 61, paragrafo 4, l'articolo 63, paragrafo 8, l'articolo 64, paragrafo 5 e l'articolo 68, paragrafo 3,

     considerando quanto segue:

     (1) Il titolo VII del regolamento (CE) n. 1493/1999 stabilisce le regole generali relative al regime degli scambi con i paesi terzi e rimanda per il resto a modalità d'applicazione da adottarsi da parte della Commissione.

     (2) Dette modalità d'applicazione si trovavano finora sparse in vari regolamenti comunitari. Nell'interesse degli operatori economici della Comunità e delle amministrazioni incaricate dell'applicazione della normativa comunitaria, è necessario riunire tutte queste disposizioni in un testo unico ed abrogare i regolamenti relativi alle materie ora disciplinate dal presente regolamento, ossia i regolamenti (CEE) n. 3388/81, del 27 novembre 1981, recante modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore vitivinicolo, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2739/1999, (CEE) n. 3389/81, del 27 novembre 1981, che fissa le modalità di applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore vitivinicolo, modificato da ultimo regolamento (CE) n. 2730/95, (CEE) n. 3590/85, del 18 dicembre 1985, relativo all'attestato e al bollettino d'analisi previsti per l'importazione di vini, succhi e mosti d'uve, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 960/98, (CE) n. 1685/95, dell'11 luglio 1995, che istituisce un regime per il rilascio dei titoli d'esportazione nel settore vitivinicolo e che modifica il regolamento (CEE) n. 3388/81 recante modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore vitivinicolo, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2512/2000, e (CE) n. 1281/1999, del 18 giugno 1999, recante modalità d'applicazione del regime dei prezzi d'entrata per i succhi e i mosti di uva.

     (3) Il presente regolamento deve comprendere l'attuale normativa e adeguarla alle nuove disposizioni del regolamento (CE) n. 1493/1999. È tuttavia opportuno apportarvi talune modifiche per renderla più semplice e coerente e colmare alcune lacune.

     (4) Il regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione ha stabilito le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli. Tali modalità devono essere completate da modalità specifiche per il settore vitivinicolo, in particolare per quanto riguarda la presentazione delle domande e gli elementi che devono figurare nelle domande di certificati e nei certificati.

     (5) A norma dell'articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1493/1999, le importazioni nella Comunità sono subordinate alla presentazione di un certificato d'importazione. L'attribuzione delle restituzioni all'esportazione deve essere subordinata alla presentazione di un certificato d'esportazione.

     (6) In considerazione delle modificazioni del titolo alcolometrico che intervengono nel corso di trasporti di lunga durata, segnatamente a seguito delle operazioni di carico e scarico dei prodotti considerati, è indispensabile prevedere una tolleranza ulteriore rispetto al margine d'errore previsto dal metodo d'analisi utilizzato in applicazione del regolamento (CEE) n. 2676/90 della Commissione, del 17 settembre 1990, che determina i metodi di analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1622/2000.

     (7) Ai fini della regolare applicazione del regime dei certificati, è necessario che negli stessi figurino alcune indicazioni minime. Per tale motivo è indispensabile che l'operatore comunichi all'organismo cui compete il rilascio dei certificati il paese d'origine del prodotto o il paese di destinazione. L'operatore deve poter richiedere, a determinate condizioni, la sostituzione del paese d'origine o di destinazione.

     (8) Alla luce dell'esperienza finora acquisita, è opportuno consentire il raggruppamento in uno stesso certificato delle sottovoci della tariffa doganale comune concernenti i succhi di uve e i mosti di uve concentrati, i succhi di uve e i mosti di uve non concentrati, nonché i vini ottenuti da uve fresche.

     (9) Nel determinare il periodo di validità dei certificati è necessario tener conto degli usi e dei termini di consegna praticati nel commercio internazionale. Al fine di evitare speculazioni nelle domande, tale periodo deve essere più breve nel caso dei certificati d'esportazione.

     (10) A norma dell'articolo 59, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1493/1999, il rilascio dei certificati è subordinato alla costituzione di una cauzione che viene incamerata totalmente o parzialmente se l'operazione non è realizzata o è realizzata soltanto in parte. Appare quindi necessario determinare l'importo di tale cauzione.

     (11) Affinché la Commissione disponga di un quadro globale dell'evoluzione degli scambi, è necessario che gli Stati membri comunichino regolarmente i dati relativi ai quantitativi e ai prodotti per i quali hanno rilasciato certificati d'importazione. È opportuno che tali comunicazioni siano effettuate settimanalmente in conformità di uno schema uniforme. Tuttavia, ai fini della corretta gestione del mercato vitivinicolo, ove i quantitativi per i quali sono chiesti certificati d'importazione rappresentino un rischio di perturbazione del mercato, occorre che gli Stati membri informino immediatamente la Commissione.

     (12) A norma dell'articolo 63, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1493/1999, il rispetto degli obblighi risultanti dagli accordi conclusi nell'ambito dei negoziati commerciali dell'Uruguay Round è garantito sulla base di certificati d'esportazione. Occorre pertanto stabilire precise modalità per la presentazione delle domande e il rilascio dei certificati.

     (13) L'esperienza acquisita nell'applicazione della normativa sul rilascio dei certificati d'esportazione nel settore vitivinicolo ha evidenziato la necessità di distribuire meglio i quantitativi disponibili nel corso dell'intera campagna, onde evitare di esaurire anzitempo i quantitativi d'esportazione. Occorre scaglionare il quantitativo globale disponibile per campagna in periodi di due mesi e prevedere le misure di gestione da applicarsi in ciascun bimestre e segnatamente il trasferimento dei quantitativi non utilizzati da un periodo a quello successivo.

     (14) Per poter valutare la situazione del mercato all'inizio della campagna, onde fissare ad un livello adeguato i tassi delle restituzioni, è necessario prevedere un periodo di attesa e disporre che le domande di certificati d'esportazione possano essere presentate solo a partire dal 16 settembre di ogni anno.

     (15) L'articolo 4 del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione, del 15 aprile 1999, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 90/2001, ha introdotto la possibilità di estendere la validità dei certificati d'esportazione a prodotti diversi da quelli indicati nel certificato, purché appartenenti alla stessa categoria o allo stesso gruppo di prodotti previamente determinato. Nel settore vitivinicolo occorre altresì prevedere, per motivi di proporzionalità, l'introduzione dei gruppi di prodotti di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 800/1999, al fine di evitare l'applicazione di sanzioni troppo gravi.

     (16) Occorre prevedere che le misure specifiche eventualmente adottate dalla Commissione per garantire il rispetto dei volumi disponibili per ciascun periodo possano essere differenziate secondo la categoria di prodotti e la zona di destinazione. Inoltre, per impedire che taluni operatori presentino, a fini speculativi, domande per quantitativi ampiamente superiori al loro fabbisogno e che tale prassi pregiudichi gli operatori che richiedono i quantitativi necessari, è opportuno limitare il volume ammissibile per ogni esportatore al quantitativo disponibile per ciascun periodo.

     (17) È opportuno disporre che le decisioni relative alle domande di certificati d'esportazione siano comunicate solo al termine di un determinato periodo d'attesa. Tale periodo deve consentire alla Commissione di valutare i quantitativi richiesti e le relative spese nonché di adottare, se del caso, misure specifiche riguardanti in particolare le domande pendenti.

     (18) Per garantire il corretto funzionamento del regime e prevenire le speculazioni, occorre eliminare la possibilità del trasferimento dei certificati.

     (19) Per poter gestire il regime di cui trattasi, la Commissione deve disporre di informazioni precise sulle domande di certificati presentate e sull'impiego dei certificati rilasciati. Ai fini di una maggiore efficienza amministrativa, è opportuno utilizzare un solo modello per le comunicazioni tra gli Stati membri e la Commissione.

     (20) A norma dell'articolo 60, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1493/1999, per i succhi e i mosti di uve per i quali l'applicazione dei dazi doganali dipende dal prezzo all'importazione, l'esattezza del prezzo stesso viene verificata mediante un controllo effettuato su ciascuna partita o mediante un valore forfettario. Le particolarità attuali del sistema d'importazione dei succhi e dei mosti di uva nella Comunità, e in particolare la scarsa regolarità di queste importazioni per quanto riguarda sia i quantitativi e la periodicità sia i luoghi d'importazione e l'origine di tali prodotti, non consentono di calcolare valori forfettari all'importazione che siano rappresentativi per la verifica dell'esattezza del prezzo all'importazione. È pertanto opportuno verificare questo prezzo su ciascuna partita.

     (21) Il prezzo all'importazione in base al quale i prodotti importati sono classificati nella tariffa doganale comune deve essere pari al prezzo fob dei prodotti stessi, maggiorato delle spese di assicurazione e di trasporto fino al luogo d'introduzione nel territorio doganale comunitario.

     (22) La fissazione delle restituzioni deve aver luogo periodicamente. L'esperienza finora acquisita in merito all'andamento dei prezzi nel commercio internazionale dimostra che le restituzioni devono essere fissate almeno una volta per campagna.

     (23) È opportuno garantire che i vini da tavola che beneficiano delle restituzioni rispondano alle caratteristiche qualitative dei vini da tavola delle regioni di produzione da cui provengono e che, a tal fine, gli Stati membri prendano tutti i provvedimenti atti a consentire i controlli.

     (24) Occorre stabilire che, per beneficiare delle restituzioni, l'esportatore fornisca le prove necessarie a garantire la conformità dei prodotti alle norme qualitative comunitarie e che, a tal fine, comunichi all'organismo competente dello Stato membro l'origine ed i quantitativi dei vini di cui trattasi. A tale scopo è opportuno che l'esportatore indichi, in particolare, i numeri e le date dei documenti d'accompagnamento previsti dal regolamento (CEE) n. 2238/93 della Commissione, del 26 luglio 1993, relativo ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo, modificato dal regolamento (CE) n. 1592/1999. L'articolo 4 di detto regolamento dà tuttavia agli Stati membri la facoltà di disporre che il documento di accompagnamento non debba essere compilato per taluni prodotti in determinati casi. È quindi necessario, per garantire l'efficacia del controllo, escludere l'applicazione di tale disposizione nell'ambito del regime delle restituzioni.

     (25) Riguardo alle consegne destinate all'approvvigionamento delle navi e degli aeromobili che danno diritto a restituzioni non è sempre facile ottenere tempestivamente la documentazione necessaria, segnatamente per gli Stati membri non produttori, data la difficoltà di conoscere in anticipo le date di consegna. È necessario tener conto del fatto che la presentazione delle prove prescritte rischia di costituire un onere sproporzionato, rispetto ai piccoli quantitativi di vino da tavola che costituiscono normalmente l'oggetto di tali consegne particolari, per le operazioni per le quali non si applichi la procedura prevista dall'articolo 26 del regolamento (CE) n. 800/1999 o dal regolamento (CEE) n. 565/80 del Consiglio, del 4 marzo 1980, relativo al pagamento anticipato delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli, modificato dal regolamento (CEE) n. 2026/83.

     (26) L'articolo 68, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1493/1999 prevede che i prodotti importati contemplati dallo stesso articolo devono essere corredati di un attestato e di un bollettino d'analisi rilasciati da un organismo o servizio designato dal paese terzo di cui sono originari i prodotti stessi. È necessario precisare i requisiti cui deve corrispondere il bollettino d'analisi.

     (27) È opportuno avvalersi della possibilità, prevista all'articolo 68, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1493/1999, di esentare dall'obbligo della presentazione dell'attestato e del bollettino d'analisi i prodotti importati da paesi terzi, confezionati in piccoli recipienti e trasportati in quantità limitata. Per facilitare il controllo, questa seconda condizione può considerarsi soddisfatta ove si tratti di importazioni da paesi terzi che esportano verso la Comunità quantitativi annuali globalmente assai ridotti. In tal caso, per prevenire distorsioni del traffico, i vini devono essere non soltanto originari ma anche provenienti dai paesi di cui trattasi.

     (28) A fini d'armonizzazione, l'esenzione dall'obbligo di presentare l'attestato e il bollettino d'analisi per alcuni prodotti vitivinicoli importati nella Comunità va ravvicinata alle norme di franchigia vigenti nel quadro della normativa doganale e nel regime relativo ai documenti che scortano i prodotti vitivinicoli all'interno della Comunità.

     (29) Alcuni paesi terzi, che hanno sottoposto i loro produttori di vino a un efficace regime di controllo esercitato da propri organi o servizi ai sensi dell'articolo 68, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1493/1999, hanno auspicato di poter autorizzare i produttori di vino a rilasciare essi stessi l'attestato e il bollettino d'analisi. Per facilitare gli scambi con tali paesi terzi, nella misura in cui essi abbiano contratto con la Comunità impegni recanti clausole sul rafforzamento della collaborazione in materia di repressione delle frodi e mantengano buone relazioni commerciali con la Comunità, è opportuno consentire che, analogamente a quanto è previsto per i vini di origine comunitaria, i documenti rilasciati dai produttori possano essere considerati documenti rilasciati dai suddetti organi o servizi, sempreché questi forniscano garanzie adeguate ed esercitino un efficace controllo sul rilascio di tali documenti. Per mettere alla prova l'efficacia di questo nuovo dispositivo, occorre prevedere sin d'ora che l'applicazione di queste regole sia limitata a un periodo di prova.

     (30) È opportuno pubblicare gli elenchi recanti i nomi e gli indirizzi degli organismi e dei laboratori abilitati nei paesi terzi a compilare l'attestato e il bollettino d'analisi dei prodotti vitivinicoli, affinché le autorità della Comunità competenti per il controllo delle importazioni di tali prodotti possano procedere, ove del caso, alle necessarie verifiche.

     (31) Per agevolare il lavoro di controllo svolto dalle autorità competenti degli Stati membri è opportuno definire la forma e, ove necessario, il contenuto dell'attestato e del bollettino d'analisi, nonché le condizioni relative al loro utilizzo.

     (32) Per prevenire eventuali frodi è necessario controllare che l'attestato e, ove del caso, il bollettino d'analisi vertano effettivamente su ciascuna partita del prodotto importato. A tal fine è indispensabile che tale documento o tali documenti scortino ciascuna partita fino al momento in cui viene assoggettata al regime di controllo comunitario.

     (33) In considerazione della vigente prassi commerciale è necessario conferire alle autorità competenti la facoltà di far rilasciare sotto il proprio controllo, in caso di frazionamento della partita di vino, un estratto dell'attestato e del bollettino d'analisi che deve scortare ciascuna nuova partita derivante dal frazionamento.

     (34) Data la necessità di assicurare una rapida ed efficace protezione dei consumatori, appare indispensabile prevedere la possibilità di sospendere l'applicazione delle misure introdotte, anche prima del termine del periodo di prova, nel caso di possibile pregiudizio per la salute dei consumatori o di frodi.

     (35) È altresì necessario prevedere regole semplici sulla documentazione prescritta, applicabili alle importazioni provenienti da un paese terzo diverso da quello d'origine del prodotto vitivinicolo, sempreché il prodotto non abbia subito una trasformazione sostanziale.

     (36) A norma dell'articolo 45 del regolamento (CE) n. 1493/1999 possono essere offerti per il consumo umano diretto nella Comunità unicamente prodotti vitivinicoli elaborati secondo pratiche enologiche autorizzate nella stessa. Occorre inoltre disporre che i prodotti importati sottoposti ad arricchimento, acidificazione o disacidificazione siano ammessi al consumo umano diretto nella Comunità solo se sono stati rispettati i limiti previsti per la zona vitivinicola della Comunità che presenta condizioni naturali di produzione equivalenti a quelle della regione d'origine del prodotto importato.

     (37) È opportuno ridurre l'onere amministrativo per gli esportatori e le autorità, disponendo che la dichiarazione attestante che l'alcole addizionato ai vini liquorosi e ai vini alcolizzati è di origine vinicola, anziché formare oggetto di un documento separato, sia direttamente riportata nei documenti V I 1. Allo stesso scopo, è necessario prevedere che il documento V I 1 possa recare anche la certificazione della denominazione d'origine necessaria per l'importazione dei vini che beneficiano di riduzioni tariffarie. Alcuni vini devono tuttavia essere esentati dall'obbligo della presentazione dell'attestato e del bollettino di analisi se dotati di un certificato di denominazione d'origine. È opportuno prevedere che il documento V I 1 possa essere utilizzato come certificato attestante la denominazione dei suddetti vini liquorosi, anche senza la compilazione della casella relativa al bollettino d'analisi.

     (38) A norma dell'articolo 68, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1493/1999, i vini non liquorosi o spumanti, che siano originari di paesi terzi e destinati al consumo umano diretto, non possono essere importati nella Comunità se il titolo alcolometrico volumico totale o il tenore di acidità totale è rispettivamente superiore o inferiore a determinati valori limite. L'articolo 68, paragrafo 2, lettera a) dello stesso regolamento prevede tuttavia la possibilità di una deroga per i vini designati con un'indicazione geografica che possiedano caratteristiche qualitative particolari.

     (39) In certi vini originari dell'Ungheria e della Svizzera, caratterizzati da una qualità propria e prodotti in quantità limitate, i valori limite del titolo alcolometrico totale o dell'acidità totale sono, rispettivamente, superati o non raggiunti in seguito a particolari pratiche di elaborazione tradizionali. È opportuno permettere la commercializzazione sul mercato comunitario di tali vini. Occorre tuttavia esigere, per garantire il rispetto delle condizioni prescritte per l'uso tale facoltà, un attestato rilasciato da un organismo ufficiale del paese d'origine, da inserire nel documento di importazione previsto dal presente regolamento.

     (40) In occasione degli accordi stipulati dalla Comunità europea con l'Ungheria e con la Romania sulla tutela e il controllo reciproci delle denominazioni dei vini, la Comunità si è impegnata a concedere per un periodo indeterminato la deroga applicabile ai vini ungheresi e a far beneficiare della stessa facoltà taluni vini di alta qualità originari della Romania.

     (41) Le definizioni di una parte dei prodotti che figurano nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1493/1999 possono essere applicate soltanto a prodotti ottenuti nella Comunità. È pertanto necessario definire i corrispondenti prodotti originari di paesi terzi. Le definizioni dei prodotti originari di paesi terzi che formano oggetto del presente regolamento devono approssimarsi, per quanto possibile, alle definizioni dei prodotti comunitari.

     (42) Il regolamento (CE) n. 1608/2000 della Commissione, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 731/2001, che ha fissato misure transitorie in attesa delle misure definitive per l'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, ha mantenuto in vigore fino al 31 gennaio 2001 talune disposizioni riguardanti le materie disciplinate dal presente regolamento. Pertanto, al fine di evitare l'interruzione degli scambi dei prodotti contemplati da tali disposizioni e dal presente regolamento, quest'ultimo deve applicarsi a decorrere dal 1° febbraio 2001.

     (43) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

CAPO I

REGIME DEI CERTIFICATI D'IMPORTAZIONE E DI ESPORTAZIONE

 

     Art. 1. Modalità comuni

     Le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli, stabilite dal regolamento (CE) n. 1291/2000, si applicano ai certificati di cui al presente capo.

 

          Art. 2. Indicazioni che devono figurare sul certificato

     1. Se la sottovoce della tariffa doganale comune comprende una specificazione relativa alla gradazione alcolometrica del prodotto, ai fini dell'uso del certificato è ammessa una tolleranza dello 0,4% vol.

     I certificati d'importazione e di esportazione devono recare, nella casella 20, una delle diciture seguenti:

     [si omettono le diciture in lingua straniera]

     — “Tolleranza di 0,4 % vol” [2]

     2. La domanda di certificato d'importazione e il certificato stesso recano, nella casella 8, l'indicazione del paese di origine.

     La domanda di certificato di esportazione e il certificato stesso recano, nella casella 7, l'indicazione del paese o della zona di destinazione di cui all'articolo 9, paragrafo 6. Qualora sia indicata la zona di destinazione, occorre segnare la casella "obbligatorio: sì". Se invece è indicato il paese di destinazione, occorre segnare la casella "obbligatorio: no". Inoltre, la domanda di certificato di esportazione e il certificato stesso recano, nella casella 20, la dicitura "zona X obbligatoria". Il paese di destinazione può, a richiesta dell'interessato, essere sostituito con un altro paese, purché quest'ultimo appartenga alla stessa zona di destinazione.

     3. La domanda di certificato d'importazione e il certificato stesso recano, nella casella 14, l'indicazione del colore del vino o del mosto: "bianco" o "rosso/rosato".

     4. L'interessato può indicare in una stessa domanda di certificato d'importazione prodotti appartenenti a diverse sottovoci tariffarie, compilando, a seconda del caso, le caselle 15 o 16 della domanda nel modo seguente:

     - casella 15: designazione del prodotto secondo la nomenclatura combinata,

     - casella 16: codici NC.

 

          Art. 3. Durata di validità

     1. Il certificato d'importazione è valido dalla data del suo rilascio, ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000, sino alla fine del quarto mese successivo.

     2. Il certificato di esportazione è valido dalla data del suo rilascio, ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000, sino alla fine del secondo mese successivo; tale validità non può tuttavia oltrepassare il 31 agosto dell'esercizio GATT in corso.

 

          Art. 4. Cauzione

     1. L'importo della cauzione relativa ai certificati d'importazione è fissato nel modo seguente:

     - succhi e mosti di uve concentrati: 2,5 EUR/hl,

     - altri succhi e mosti di uve: 1,25 EUR/hl,

     - vini tranquilli e vini alcolizzati: 1,25 EUR/hl,

     - vini spumanti e vini liquorosi: 2,5 EUR/hl.

     2. L'importo della cauzione relativa ai certificati di esportazione è pari a 8 EUR per ettolitro per i prodotti di cui alle sottovoci NC 2009 60 11, 2009 60 19, 2009 60 51, 2009 60 71, 2204 30 92 e 2204 30 96 ed a 2,5 EUR per ettolitro per gli altri prodotti.

 

          Art. 5. Comunicazioni relative ai certificati d'importazione

     Gli Stati membri comunicano alla Commissione ogni giovedì o, se questo è un giorno festivo, il primo giorno lavorativo successivo, secondo il modello riportato nell'allegato I, i quantitativi di prodotti per i quali sono stati rilasciati certificati d'importazione nella settimana precedente, distinti per sottovoce della nomenclatura combinata e per numero di codice della nomenclatura dei paesi per le statistiche del commercio estero della Comunità.

     Se l'importazione dei quantitativi per i quali sono richiesti certificati in uno Stato membro rischia di perturbare il mercato, lo Stato membro informa immediatamente la Commissione e le comunica i quantitativi di cui trattasi, distinti per tipo di prodotto.

 

CAPO II

REGIME SPECIALE DEI CERTIFICATI DI ESPORTAZIONE

NEL QUADRO DELL'APPLICAZIONE DEGLI ACCORDI GATT

 

          Art. 6. Oggetto

     Il presente capo stabilisce le modalità d'applicazione complementari relative al rilascio dei certificati di esportazione con fissazione anticipata della restituzione, in applicazione dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round (in appresso denominato "l'accordo").

 

          Art. 7. Scaglionamento del quantitativo globale nel corso dell'anno e inoltro delle domande

     1. Il quantitativo complessivamente disponibile per ciascun esercizio GATT è scaglionato in sei parti. Le domande di certificati di esportazione possono essere presentate nel modo seguente:

     - 25% del quantitativo globale fino al 15 novembre,

     - 25% del quantitativo globale fino al 15 gennaio,

     - 15% del quantitativo globale fino al 15 marzo,

     - 15% del quantitativo globale fino al 30 aprile,

     - 10% del quantitativo globale fino al 30 giugno,

     - 10% del quantitativo globale fino al 31 agosto.

     2. I quantitativi non utilizzati nell'arco di un dato periodo sono riportati automaticamente al periodo successivo, purché si tratti dello stesso anno.

     3. Le domande di certificati di esportazione per il primo periodo possono essere presentate a partire dal 16 settembre.

 

          Art. 8. Categorie e gruppi di prodotti

     1. Le categorie di prodotti di cui all'articolo 14, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1291/2000 sono elencate nell'allegato II del presente regolamento.

     2. I gruppi di prodotti di cui all'articolo 4, paragrafo 2, primo comma, secondo trattino, del regolamento (CE) n. 800/1999, che possono essere indicati nella domanda di certificato e nel certificato stesso a norma dell'articolo 14, quarto comma, del regolamento (CE) n. 1291/2000, sono elencati nell'allegato III del presente regolamento.

 

          Art. 9. Domande di certificati di esportazione

     1. Le domande di certificati di esportazione possono essere presentate alle autorità competenti dal mercoledì al martedì, ore 13, della settimana successiva.

     2. Per ciascun periodo di cui al paragrafo 1, le domande di certificati di esportazione presentate dal singolo operatore non possono superare la quantità massima di 30000 ettolitri per zona di destinazione di cui al paragrafo 6. Le domande relative ad una stessa zona devono essere inoltrate simultaneamente presso l'organismo competente e raggruppate in un'unica comunicazione.

     Se il quantitativo complessivamente richiesto dal singolo operatore supera i 30000 ettolitri per una medesima zona, le domande di cui trattasi vengono respinte dall'organismo competente presso il quale sono state presentate.

     Se il quantitativo complessivo ancora disponibile per una zona è inferiore a 30000 ettolitri, l'organismo presso il quale sono state presentate le domande riduce, se necessario, al quantitativo disponibile le domande degli operatori che lo superano.

     3. I certificati di esportazione sono rilasciati il lunedì che segue il martedì di cui al paragrafo 1 o, se tale giorno è festivo, il primo giorno lavorativo successivo, sempreché nel frattempo la Commissione non abbia adottato misure specifiche.

     4. Se i quantitativi per i quali sono stati chiesti certificati, comunicati alla Commissione il giorno determinato a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, superano i quantitativi ancora disponibili per uno dei periodi di cui all'articolo 7, paragrafo 1, la Commissione fissa una percentuale unica di accoglimento delle domande e sospende la presentazione di domande di certificati fino all'inizio del periodo successivo.

     5. Se il rilascio dei certificati richiesti rischia di provocare l'esaurimento prematuro della dotazione di bilancio per il settore vinicolo prevista nell'accordo, la Commissione può accogliere le domande in corso oppure respingere le domande per le quali i certificati di esportazione non sono stati ancora concessi nonché sospendere la presentazione di domande di certificati per un periodo massimo di dieci giorni lavorativi, fatta salva l'eventuale proroga di tale sospensione da decidersi secondo la procedura di cui all'articolo 75 del regolamento (CE) n. 1493/1999.

     Se il rilascio dei certificati richiesti rischia di provocare il superamento della dotazione di bilancio per il settore vinicolo prevista nell'accordo, la Commissione può fissare una percentuale unica di accoglimento per le domande in corso nonché sospendere la presentazione di domande di certificati sino alla fine della campagna.

     6. Le misure di cui ai paragrafi 4 e 5 possono essere differenziate secondo la categoria di prodotti e la zona di destinazione. Le zone di destinazione sono le seguenti:

     - zona 1: Africa,

     - zona 2: Asia e Oceania,

     - zona 3: Europa dell'est, compresi i paesi della CEI,

     - zona 4: Europa occidentale.

     L'elenco dei paesi che compongono ciascuna zona di destinazione è contenuto nell'allegato IV.

     7. Se le domande sono state respinte o i quantitativi sono stati ridotti, la cauzione di cui all'articolo 4, paragrafo 2, viene svincolata immediatamente per il quantitativo per il quale la domanda non è stata soddisfatta.

     8. Qualora sia stata fissata una percentuale unica di accoglimento inferiore all'85%, il certificato è rilasciato, in deroga al paragrafo 3, il terzo giorno lavorativo successivo alla pubblicazione della percentuale nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Prima del rilascio, l'operatore può ritirare la propria domanda, nel qual caso la cauzione di cui all'articolo 4, paragrafo 2, è svincolata senza indugio, oppure accettare espressamente il certificato, che può quindi essere immediatamente rilasciato.

 

          Art. 10. Trasferimento dei certificati

     I certificati d'esportazione rilasciati non sono trasferibili.

 

          Art. 11. Tolleranza

     Quando il quantitativo esportato supera il quantitativo indicato all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1291/2000 la parte eccedente non dà diritto al pagamento della restituzione.

     Nella casella 22 del certificato è iscritta una delle seguenti diciture:

     [si omettono le diciture in lingua straniera]

     — Restituzione valida al massimo per... (quantitativo per il quale è rilasciato il titolo) [3].

 

          Art. 12. Comunicazioni degli Stati membri

     1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione ogni mercoledì o, se questo è un giorno festivo, il primo giorno lavorativo successivo:

     a) le domande di certificati d'esportazione con fissazione anticipata della restituzione presentate tra il mercoledì della settimana precedente e il martedì, o l'assenza di domande di certificati;

     b) i quantitativi per i quali sono stati rilasciati certificati d'esportazione il lunedì precedente o, se del caso, entro il termine di cui all'articolo 9, paragrafo 8;

     c) i quantitativi per i quali le domande di certificati sono state ritirate, nel caso contemplato all'articolo 9, paragrafo 8, nella settimana precedente.

     In tali comunicazioni deve essere indicata la zona di destinazione di cui all'articolo 9, paragrafo 6.

     2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione anteriormente al 15 di ogni mese per il mese precedente:

     a) i quantitativi per i quali sono stati rilasciati certificati che non sono stati utilizzati nonché la zona di destinazione di cui all'articolo 9, paragrafo 6;

     b) i quantitativi per i quali sono state concesse restituzioni senza certificato a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CE) n. 800/1999.

     In tali comunicazioni devono essere indicati i quantitativi di cui al paragrafo 1 nonché il tasso della restituzione.

     3. Nella comunicazione delle domande di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), devono essere indicati:

     a) il quantitativo in ettolitri per ciascun codice di prodotto a 12 cifre della nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione; qualora il certificato sia rilasciato per più codici a 11 cifre compresi nella stessa categoria di cui all'allegato II, va indicato il numero della categoria;

     b) il quantitativo per ciascun codice ripartito per destinazione, qualora il tasso della restituzione sia differenziato secondo la destinazione;

     c) il tasso della restituzione applicabile per i quantitativi di cui al paragrafo 1, lettera c).

     Se nel periodo in cui sono stati richiesti i certificati il tasso della restituzione è modificato, le relative domande devono essere ripartite per ciascun periodo con tasso di restituzione diverso.

     4. Tutte le comunicazioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, comprese le comunicazioni negative, sono effettuate in base al modello contenuto nell'allegato V.

 

          Art. 13. Decisioni della Commissione

     1. Se in seguito alle comunicazioni di cui all'articolo 12, paragrafo 2, lettera a), risulti nuovamente disponibile un quantitativo sufficiente, la Commissione può decidere di riammettere la presentazione di domande di certificati d'esportazione.

     2. La Commissione informa una volta al mese gli Stati membri sull'impiego dei quantitativi e sulle spese del livello d'impegno annuo previsto dall'accordo per il periodo Gatt in corso nonché, al momento debito, sull'esaurimento di tali quantitativi e tali spese.

 

CAPO III

REGIME DEI PREZZI D'ENTRATA PER I SUCCHI E I MOSTI DI UVE

 

          Art. 14. Verifica dei prezzi per ciascuna partita

     1. Per i prodotti dei codici NC 2009 60 e 2204 30 elencati nell'allegato I, parte terza, sezione I, allegato 2, della tariffa doganale comune e sottoposti al regime dei prezzi d'entrata, la realtà dei prezzi all'importazione viene verificata per ciascuna partita.

     2. Ai sensi del presente regolamento, per "partita" si intende la merce presentata sotto la scorta di una dichiarazione d'immissione in libera pratica. Ogni dichiarazione d'immissione in libera pratica deve concernere esclusivamente merci aventi una stessa origine e un solo codice della nomenclatura combinata.

 

          Art. 15. Regime di verifica

     1. Il prezzo all'importazione in base al quale i prodotti di cui all'articolo 14 sono classificati nella nomenclatura combinata deve essere pari al prezzo fob del prodotto nel paese d'origine, maggiorato delle spese di assicurazione e di trasporto fino al luogo d'introduzione nel territorio doganale della Comunità.

     2. Qualora il prezzo all'importazione non possa essere determinato secondo quanto stabilito al paragrafo 1 del presente articolo, i prodotti di cui all'articolo 14 sono classificati nella nomenclatura combinata in base al valore in dogana determinato a norma degli articoli 30 e 31 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio.

 

CAPO IV

REGIME DELLE RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE NEL SETTORE VITIVINICOLO

 

          Art. 16. Periodicità

     Le restituzioni all'esportazione nel settore vitivinicolo sono soggette a revisione in modo periodico e comunque almeno una volta per campagna.

 

          Art. 17. Necessità del certificato

     Il beneficio delle restituzioni è subordinato alla presentazione della prova che i prodotti sono stati esportati sotto la scorta di un certificato di esportazione, salvo che si tratti di consegne relative alle destinazioni particolari di cui all'articolo 36 del regolamento (CE) n. 800/1999, o di consegne relative ai quantitativi di cui all'allegato III, parte K del regolamento (CE) n. 1291/2000.

 

          Art. 18. Prove

     1. Il beneficio delle restituzioni è subordinato alla presentazione della prova che i prodotti esportati erano accompagnati, all'esportazione, da un certificato d'analisi rilasciato da un organismo ufficiale dello Stato membro produttore o dello Stato membro esportatore, comprovante la loro conformità alle norme qualitative comunitarie relative ai prodotti di cui trattasi o, in mancanza di esse, alle norme applicate a livello nazionale dallo Stato membro esportatore.

     Quando si tratta di vini da tavola o di vini liquorosi diversi dai v.q.p.r.d., deve inoltre essere provato che i prodotti sono stati approvati da una commissione d'assaggio designata dallo Stato membro esportatore. Ove tale Stato membro non sia il paese produttore dev'essere altresì fornita la prova che si tratta di un vino da tavola o di un vino liquoroso comunitario.

     Nel certificato d'analisi di cui al primo comma devono esser contenute quanto meno le indicazioni seguenti:

     a) per i vini da tavola e per i vini liquorosi diversi dai v.q.p.r.d.:

     - il colore,

     - il titolo alcolometrico volumico totale,

     - il titolo alcolometrico volumico effettivo,

     - il tenore di acidità totale,

     - ove del caso, l'indicazione che si tratta di un vino contemplato dall'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1493/1999, che supera i quantitativi normalmente vinificati, o l'indicazione del quantitativo di tale vino, se trattasi dell'esportazione di un vino ottenuto mediante taglio o mescolanza;

     b) per i mosti di uve concentrati, l'indice fornito alla temperatura di 20 5C dal rifrattometro utilizzato secondo il metodo di cui all'allegato I, punto 6, del regolamento (CE) n. 1493/1999.

     2. L'esportatore deve comunicare all'autorità competente dello Stato membro:

     a) per quanto riguarda i vini ottenuti mediante taglio, l'origine e i quantitativi dei vini impiegati;

     b) il numero e la data dei documenti d'accompagnamento.

     3. Se il vino da tavola per il quale è richiesta la restituzione deriva dal taglio, ai sensi del titolo II, capo V, del regolamento (CE) n. 1622/2000, o dalla mescolanza di vini da tavola che beneficiano di tassi di restituzione differenti, l'importo della restituzione viene calcolato proporzionalmente ai quantitativi di vino da tavola impiegati nel taglio o nella mescolanza.

 

          Art. 19. Controlli effettuati dagli Stati membri

     1. Gli Stati membri possono disporre che l'approvazione di cui all'articolo 18, paragrafo 1, secondo comma, sia concessa da commissioni regionali competenti, le quali attestino che i vini rispondono alle caratteristiche qualitative dei vini da tavola delle regioni di produzione dalle quali provengono.

     2. Gli Stati membri prendono le disposizioni necessarie per garantire l'esecuzione dei controlli di cui agli articoli 17 e 18. Tuttavia le disposizioni dell'articolo 18, eccezion fatta per quelle del paragrafo 2, lettera b), non sono applicabili alle consegne di vino da tavola di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 800/1999, per le quali non venga applicata la procedura prevista dall'articolo 26 dello stesso regolamento o dal regolamento (CEE) n. 565/80.

     3. Per l'applicazione dell'articolo 18, paragrafo 2, lettera b), gli Stati membri esportatori non possono avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2238/93.

 

CAPO V

ATTESTATO E BOLLETTINO D'ANALISI DEI VINI,

DEI SUCCHI E DEI MOSTI DI UVE ALL'IMPORTAZIONE

 

Sezione 1

Disposizioni generali

 

          Art. 20. Documenti prescritti

     L'attestato e il bollettino d'analisi di cui, rispettivamente, all'articolo 68, paragrafo 1, lettera a), punto i) e lettera a), punto ii), del regolamento (CE) n. 1493/1999 sono contenuti in un unico documento nel quale:

     a) la parte "attestato" è rilasciata da un organismo del paese terzo di cui sono originari i prodotti;

     b) la parte "bollettino d'analisi" è rilasciata da un laboratorio ufficiale riconosciuto dal paese terzo di cui sono originari i prodotti.

 

          Art. 21. Contenuto del bollettino d'analisi

     Il bollettino d'analisi reca le seguenti indicazioni:

     a) per quanto riguarda i vini e i mosti di uve parzialmente fermentati:

     - il titolo alcolometrico volumico totale,

     - titolo alcolometrico volumico effettivo;

     b) per quanto riguarda i mosti di uve e i succhi di uve, la densità;

     c) per quanto riguarda i vini, i mosti di uve e i succhi di uve:

     - estratto secco totale,

     - acidità totale,

     - acidità volatile,

     - acidità citrica,

     - anidride solforosa totale,

     - presenza di varietà ottenute da incroci interspecifici (ibridi produttori diretti o altre varietà non appartenenti alle specie Vitis Vinifera).

 

          Art. 22. Esenzioni

     1. Sono esentati dall'obbligo della presentazione dell'attestato e del bollettino d'analisi i prodotti originari e provenienti da paesi terzi confezionati in recipienti di capacità non superiore a 5 litri, etichettati e muniti di un dispositivo di chiusura a perdere, purché il quantitativo totale trasportato, anche se composto di più partite particolari, non superi 100 litri.

     2. Sono inoltre esentati dall'obbligo della presentazione dell'attestato e del bollettino di analisi:

     a) i quantitativi di vino non eccedenti 30 litri contenuti nei bagagli dei viaggiatori, ai sensi dell'articolo 45 del regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio;

     b) i quantitativi di vino non eccedenti 30 litri che formano oggetto di piccole spedizioni tra privati, ai sensi dell'articolo 29 del regolamento (CEE) n. 918/83;

     c) i vini e i succhi di uve confezionati in recipienti di capacità non superiore a 5 litri, etichettati e muniti di un dispositivo di chiusura a perdere, originari e provenienti da paesi terzi che realizzano esportazioni nella Comunità inferiori a 1000 ettolitri all'anno; i paesi interessati sono elencati nell'allegato VI;

     d) i vini e i succhi di uve compresi in traslochi di privati;

     e) i vini e i succhi di uve destinati alle fiere, ai sensi del regolamento (CEE) n. 918/83, purché i prodotti in questione siano condizionati in recipienti di capacità non superiore a 2 litri, etichettati e muniti di un dispositivo di chiusura a perdere;

     f) le quantità di vini, di mosti e di succhi, di uve importate a fini di sperimentazione scientifica e tecnica, nei limiti di 1 ettolitro;

     g) i vini e i succhi di uve destinati a rappresentanze diplomatiche, sedi consolari e organismi equiparati, importati in base alle franchigie concesse a tali soggetti;

     h) i vini e i succhi di uve costituenti le provviste di bordo di mezzi di trasporto internazionali.

     3. L'esenzione di cui al paragrafo 1 non è cumulabile con le esenzioni previste nel paragrafo 2.

 

          Art. 23. Esclusione

     Il presente capo non si applica al vino liquoroso Boberg presentato con certificato di denominazione d'origine.

 

Sezione 2

Condizioni da rispettare, modalità di redazione ed utilizzazione

dell'attestato e del bollettino d'analisi per l'importazione

di vini, succhi e mosti di uve

 

          Art. 24. Documento V I 1

     1. L'attestato e il bollettino d'analisi sono redatti su un unico formulario V I 1 per ciascuna partita destinata ad essere importata nella Comunità. Per partita si intende il quantitativo di uno stesso prodotto spedito da un unico speditore ad un solo destinatario.

     Tale documento è redatto su un formulario V I 1 conforme al modello contenuto nell'allegato VII e rispondente alle norme tecniche stabilite dall'allegato VIII. Esso è firmato da un funzionario di un organismo ufficiale e da un funzionario di un laboratorio riconosciuto ai sensi dell'articolo 29.

     2. Tuttavia, quando il prodotto non è destinato al consumo umano diretto, non è necessaria la compilazione della parte relativa al bollettino d'analisi del formulario V I 1.

     Se trattasi di un vino confezionato in recipienti etichettati aventi capacità non superiore a 60 litri e provvisti di un dispositivo di chiusura perdere, il quale sia originario di un paese terzo incluso nell'elenco contenuto nell'allegato IX che abbia offerto particolari garanzie accettate dalla Comunità, la parte relativa al bollettino d'analisi del formulario V I 1 deve essere compilata soltanto per quanto riguarda:

     - il titolo alcolometrico effettivo,

     - l'acidità totale,

     - l'anidride solforosa totale.

 

          Art. 25. Descrizione dei documenti

     1. I formulari V I 1 sono costituiti, in ordine successivo, da un originale e da una copia unica dattiloscritta o manoscritta. I formulari V I 2 sono costituiti, in ordine successivo, da un originale e da due copie. Un formulario V I 2 è un estratto conforme al modello contenuto nell'allegato X, recante i dati riportati in un documento V I 1 o in un altro estratto V I 2 e vistato da un ufficio doganale della Comunità.

     L'originale e la copia accompagnano il prodotto. I formulari V I 1 e V I 2 sono compilati a macchina, a mano o con mezzi tecnici equivalenti riconosciuti da un organismo ufficiale. Qualora sia effettuata a mano, la compilazione deve essere eseguita con inchiostro ed a stampatello. I formulari non devono contenere raschiature o alterazioni. Le eventuali modifiche si effettuano depennando le indicazioni erronee e aggiungendo, ove occorra, le indicazioni volute. Ognuna di queste modifiche deve essere approvata da chi la apporta e vistata dall'organismo ufficiale, dal laboratorio o dalle autorità doganali.

     2. I documenti V I 1 e gli estratti V I 2 recano un numero d'ordine attribuito, nel caso dei documenti V I 1, dall'organismo ufficiale il cui responsabile firma l'attestato, e nel caso degli estratti V I 2 dall'ufficio doganale che appone su di essi il visto a norma dell'articolo 28, paragrafi 2 e 3.

 

          Art. 26. Procedura semplificata

     1. Si considerano attestati o bollettini d'analisi, rilasciati dagli organismi e dai laboratori iscritti nell'elenco di cui all'articolo 29, i documenti V I 1 compilati dai produttori di vino stabiliti nei paesi terzi elencati all'allegato IX, che hanno offerto garanzie particolari accettate dalla Comunità, a condizioni che tali produttori siano stati riconosciuti individualmente dalle autorità competenti dei paesi terzi stessi e siano soggetti al controllo di tali autorità.

     2. I produttori riconosciuti di cui al paragrafo 1 impiegano il formulario V I 1, nella cui casella 10 devono essere indicati il nome e l'indirizzo dell'organismo ufficiale del paese terzo che ha effettuato il riconoscimento. Essi lo compilano indicando inoltre:

     - nella casella 1, oltre al loro nome e indirizzo, il proprio numero di registrazione nei paesi terzi indicati nell'allegato IX,

     - nella casella 11, almeno le indicazioni di cui all'articolo 24, paragrafo 2.

     Essi appongono la propria firma negli appositi spazi delle caselle 10 e 11, dopo aver depennato le parole "nome e qualifica del responsabile".

     Non è necessaria né l'apposizione di timbri né l'indicazione del nome e dell'indirizzo del laboratorio.

 

          Art. 27. Deroghe

     1. L'applicazione dell'articolo 24, paragrafo 2, e dell'articolo 26 può essere sospesa ove si constati che i prodotti cui si applicano tali norme sono stati sottoposti a falsificazioni tali da mettere in pericolo la salute dei consumatori o a pratiche enologiche non ammesse nella Comunità.

     2. L’articolo 24, paragrafo 2, e l’articolo 26 si applicano fino alla data di applicazione degli articoli 4 e 9 dell’accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d’America sul commercio del vino, ma per non più di tre anni dalla data di entrata in vigore dell’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d’America su questioni riguardanti il commercio del vino. [4]

 

          Art. 28. Norme sull'utilizzazione

     1. L'originale e la copia del documento V I 1 o dell'estratto V I 2 sono consegnati, all'atto dell'espletamento delle formalità doganali necessarie per l'immissione in libera pratica della partita, alle autorità competenti dello Stato membro nel cui territorio ha luogo tale operazione.

     Le autorità annotano in conformità il tergo del documento V I 1 o dell'estratto V I 2. Esse restituiscono l'originale all'interessato e ne conservano la copia per un periodo di almeno cinque anni.

     2. Quando una partita di un prodotto è rispedita nella sua totalità prima dell'immissione in libera pratica, il nuovo speditore consegna alle autorità doganali, sotto la cui sorveglianza si trova la partita, il documento V I 1 o l'estratto V I 2 relativo alla stessa, nonché eventualmente un formulario V I 2, compilato consecutivamente.

     Le autorità, dopo aver constatato la concordanza delle indicazioni del documento V I 1 con quelle del formulario V I 2 o, se del caso, delle indicazioni dell'estratto V I 2 con quelle del formulario V I 2 compilato consecutivamente, vistano quest'ultimo, facente funzione di estratto V I 2, ed annotano in conformità il documento o l'estratto precedente. Esse restituiscono l'estratto e l'originale del documento V I 1 o dell'estratto V I 2 precedente al nuovo speditore e ne conservano la copia per un periodo di almeno cinque anni.

     Quando una partita di prodotti è riesportata verso un paese terzo, non è necessaria la compilazione del formulario V I 2.

     3. Quando una partita di un prodotto è frazionata prima della sua immissione in libera pratica, l'interessato consegna alle autorità doganali, sotto la cui sorveglianza si trova la partita da frazionare, l'originale e la copia del documento V I 1 o l'estratto V I 2 relativo alla partita stessa e, per ciascuna nuova partita, l'originale di un formulario V I 2, nonché due copie compilate consecutivamente.

     Le autorità, dopo aver constatato la concordanza tra le indicazioni del documento V I 1 o dell'estratto V I 2 e quelle del formulario V I 2 relativo ad ogni nuova partita, vistano quest'ultimo, che funge quindi da estratto V I 2, ed annotano in conformità il tergo del documento V I 1 o dell'estratto V I 2 sulla cui base l'estratto è stato redatto. Esse restituiscono all'interessato l'estratto V I 2 e il documento V I 1 o l'estratto V I 2 redatto precedentemente e conservano una copia di ciascuno di detti documenti per un periodo di almeno cinque anni.

 

          Art. 29. Elenchi degli organismi competenti

     1. La Commissione redige e tiene aggiornati, sulla base delle comunicazioni trasmesse dalle autorità competenti dei paesi terzi, elenchi con i nomi e gli indirizzi degli organismi, dei laboratori, nonché dei produttori di vino abilitati a compilare i documenti V I 1. Essa pubblica tali elenchi nella serie C della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     2. Le comunicazioni delle autorità competenti dei paesi terzi di cui al paragrafo 1 recano:

     a) i nomi e gli indirizzi degli organismi ufficiali e dei laboratori riconosciuti o designati per la redazione dei documenti V I 1;

     b) i nomi, gli indirizzi e i numeri di registrazione ufficiale dei produttori di vino autorizzati a redigere i documenti V I 1.

     In questi elenchi sono inclusi soltanto gli organismi e i laboratori ai sensi del primo comma, lettera a), che siano autorizzati dalle autorità competenti del paese terzo a fornire su richiesta, alla Commissione e agli Stati membri, tutte le informazioni utili per la valutazione dei dati contenuti nel documento.

     3. Gli elenchi vengono aggiornati, in particolare, a seguito di eventuali cambiamenti di indirizzo e/o di denominazione degli organismi o dei laboratori.

 

          Art. 30. Norme sull'importazione indiretta

     Se un vino è esportato da un paese terzo, sul cui territorio è stato elaborato ("paese d'origine"), in un altro paese terzo ("paese d'esportazione") dal quale è successivamente esportato nella Comunità, le autorità competenti del "paese d'esportazione" possono redigere il documento VI per il vino di cui trattasi, sulla base di un documento VI 1 o di un documento equivalente rilasciato dalle autorità competenti del "paese d'origine", senza dover praticare analisi supplementari sul vino in questione, se il vino:

     a) è stato imbottigliato ed etichettato nel "paese d'origine" e tale è rimasto, o

     b) è stato esportato sfuso dal "paese d'origine" ed imbottigliato ed etichettato nel paese d'esportazione, senza subire un'ulteriore trasformazione,

     Nel documento VI 1 l'autorità competente del "paese d'esportazione" deve certificare che si tratta di un vino ai sensi delle disposizioni del primo comma e che sono state rispettate le condizioni stabilite in tali disposizioni.

 

          Art. 31. Conformità delle pratiche enologiche

     1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 45 e dell'articolo 46, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (CE) n. 1493/1999 nonché le relative modalità d'applicazione, i prodotti originari dei paesi terzi possono essere offerti in vendita o consegnati per il consumo umano diretto soltanto a condizione che siano stati ottenuti rispettando, nel caso delle pratiche enologiche di cui all'allegato V, lettere C, D ed E, del regolamento (CE) n. 1493/1999, i limiti previsti per la zona viticola della Comunità caratterizzata da condizioni naturali di produzione equivalenti a quelle della regione di produzione di cui sono originari.

     La valutazione dell'equivalenza delle condizioni di produzione è effettuata, su proposta delle autorità competenti del paese terzo interessato, secondo la procedura di cui all'articolo 75 del regolamento (CE) n. 1493/1999.

     2. Ove sospettino che un prodotto originario di un paese terzo non sia conforme alle disposizioni del paragrafo 1, le autorità competenti degli Stati membri informano senza indugio la Commissione.

 

          Art. 32. Norme speciali per taluni vini

     1. Per i vini liquorosi ed i vini alcolizzati i documenti V I 1 sono riconosciuti validi soltanto se l'organismo ufficiale di cui all'articolo 29 ha inserito la seguente annotazione nella casella 15:

     "si certifica che l'alcole aggiunto a questo vino è di origine vinica".

     Tale annotazione deve essere completata con le seguenti indicazioni:

     a) il nome e l'indirizzo completi dell'organismo che rilascia il documento;

     b) la firma di un responsabile di tale organismo;

     c) il timbro di tale organismo.

     2. Per i vini che al momento dell'importazione nella Comunità usufruiscono di una riduzione tariffaria, i documenti V I 1 possono servire come attestato della denominazione d'origine, previsto dai relativi accordi, quando l'organismo ufficiale competente ha inserito la seguente annotazione nella casella 15:

     "si certifica che il vino oggetto del presente documento è stato prodotto nella regione viticola ... e che la denominazione d'origine indicata nella casella 6 gli è stata attribuita conformemente alle disposizioni del paese d'origine".

     Tale annotazione deve essere completata con le indicazioni di cui al paragrafo 1, secondo comma.

 

CAPO VI

DEROGHE ANALITICHE PER TALUNI VINI IMPORTATI

 

          Art. 33.

     1. Possono essere importati nella Comunità per il consumo umano diretto i vini seguenti:

     [a) i vini originari dell'Ungheria, con un titolo alcolometrico volumico totale superiore a 15% vol, non sottoposti ad arricchimento, quando sono designati;

     i) dai termini "Tokaji Aszu" o "Tokaji Aszu-eszencia" o "Tokaji Eszencia" o "Tokaji Szamorodni" o

     ii) dalla dicitura "Kueloenleges Minoeségue bor" (vino di qualità superiore) completata da un'indicazione geografica o da una delle seguenti diciture:

     - "késoel szueretelésue bor",

     - "válogatott szueretelésue bor",

     - "toeppedt szoeloeboel készuelt bor",

     - "aszubor";] [5]

     b) i vini originari della Svizzera, assimilabili ai v. q. p. r. d. ed aventi un tenore di acidità totale, espressa in acido tartarico, inferiore a 4,5 ma superiore a 3 grammi per litro, quando sono obbligatoriamente designati da un'indicazione geografica ed ottenuti, per l'85% almeno, da uve di una o più delle seguenti varietà:

     - Chasselas,

     - Mueller-Thurgau,

     - Sylvaner,

     - Pinot noir,

     - Merlot.

     c) I vini originari della Romania, con un titolo alcolometrico volumico totale superiore a 15% vol, non sottoposti ad arricchimento, quando sono designati dai termini "vsoc" o "Vinuri de calitate superioara cu denumire de origine si trepte de calitate" e recano una delle seguenti indicazioni geografiche:

     - Cernavoda,

     - Cotnari,

     - Medgidia,

     - Murfatlar,

     - Nazarcea,

     - Pietroasa.

     d) originari del Canada con un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 7% vol e un titolo alcolometrico volumico totale superiore a 15% vol, non sottoposti ad arricchimento, quando sono designati:

     - da una indicazione geografica, e

     - dalla designazione 'Icewine',

     alle condizioni stabilite dalla legge delle province dell'Ontario e della British Columbia. [6]

     2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, lettere b), c) e d), l'organismo ufficiale del paese di origine abilitato a redigere il documento V I 1 inserisce nella casella 15 di detto documento la dicitura seguente [7]:

     "Si certifica che questo vino soddisfa le condizioni previste dall'articolo 68, paragrafo 1, lettera b), [punto i)] [punto ii)] del regolamento (CE) n. 1493/1999 e nel regolamento 883/2001".

     L'organismo ufficiale autentica tale dicitura mediante apposizione del proprio timbro. [8]

 

CAPO VII

DEFINIZIONI DI TALUNI PRODOTTI DEL SETTORE

VITIVINICOLO ORIGINARI DI PAESI TERZI

 

          Art. 34. Definizioni

     Le definizioni dei seguenti prodotti del settore vitivinicolo appartenenti ai codici NC 2009 e 2204 e originari di paesi terzi sono contenute nell'allegato XI:

     a) mosto di uve fresche mutizzato con alcole;

     b) mosto di uve concentrato;

     c) mosto di uve concentrato rettificato;

     d) vino liquoroso;

     e) vino spumante;

     f) vino spumante gassificato;

     g) vino frizzante;

     h) vino frizzante gassificato;

     i) vino di uve stramature.

 

CAPITOLO VII bis [9]

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER L'ESPORTAZIONE

 

          Art. 34. bis [10]

     1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'elenco degli organismi ufficiali o ufficialmente riconosciuti che propongono per il rilascio degli attestati comprovanti che il vino in causa è conforme alle condizioni di accesso delle concessioni previste dagli accordi con i paesi terzi.

     2. La Commissione agisce in nome della Comunità nel redigere e scambiare, congiuntamente con il paese terzo interessato, l'elenco degli organismi ufficiali autorizzati a compilare l'attestato di cui al paragrafo 1 nonché il certificato equivalente rilasciato dal paese terzo interessato.

     3. La Commissione fornisce l'elenco di cui al paragrafo 2 nella forma e sui supporti da essa ritenuti idonei.

 

CAPO VIII

DISPOSIZIONI GENERALI

 

          Art. 35. Abrogazione

     I regolamenti (CEE) n. 3388/81, (CEE) n. 3389/81, (CEE) n. 3590/85, (CE) n. 1685/95 e (CE) n. 1281/1999 sono abrogati.

 

          Art. 36. Entrata in vigore

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     Esso si applica a decorrere dal 1° febbraio 2001.

 

 

ALLEGATO I [11]

 

     (Omissis)

 

ALLEGATO II [12]

Categorie di prodotti di cui all’articolo 8, paragrafo 1

 

Codice

Categoria

2009 69 11 9100

2009 69 19 9100

2009 69 51 9100

2009 69 71 9100

2204 30 92 9100

2204 30 96 9100

1

2204 30 94 9100

2204 30 98 9100

2

2204 21 79 9910

2204 29 62 9910

2204 29 64 9910

2204 29 65 9910

3

2204 21 79 9100

2204 29 62 9100

2204 29 64 9100

2204 29 65 9100

4.1

2204 21 80 9100

2204 29 71 9100

2204 29 72 9100

2204 29 75 9100

4.2

2204 21 79 9200

2204 29 62 9200

2204 29 64 9200

2204 29 65 9200

5.1

2204 21 80 9200

2204 29 71 9200

2204 29 72 9200

2204 29 75 9200

5.2

2204 21 84 9100

2204 29 83 9100

6.1

2204 21 85 9100

2204 29 84 9100

6.2

2204 21 94 9910

2204 21 98 9910

2204 29 94 9910

2204 29 98 9910

7

2204 21 94 9100

2204 21 98 9100

2204 29 94 9100

2204 29 98 9100

8

 

 

ALLEGATO III [13]

Gruppi di prodotti di cui all’articolo 8, paragrafo 2

 

Codice di prodotto della nomenclatura dei

prodotti agricoli per le restituzioni all’esportazione

Gruppo

2009 69 11 9100

2009 69 19 9100

2009 69 51 9100

2009 69 71 9100

A

2204 30 92 9100

2204 30 96 9100

B

2204 30 94 9100

2204 30 98 9100

C

2204 21 79 9100

2204 21 79 9200

2204 21 79 9910

2204 21 84 9100

D

2204 21 80 9100

2204 21 80 9200

2204 21 85 9100

E

2204 29 62 9100

2204 29 62 9200

2204 29 62 9910

2204 29 64 9100

2204 29 64 9200

2204 29 64 9910

2204 29 65 9100

2204 29 65 9200

2204 29 65 9910

2204 29 83 9100

F

2204 29 71 9100

2204 29 71 9200

2204 29 72 9100

2204 29 72 9200

2204 29 75 9100

2204 29 75 9200

2204 29 84 9100

G

2204 21 94 9910

2204 21 98 9910

H

2204 29 94 9910

2204 29 98 9910

I

2204 21 94 9100

2204 21 98 9100

J

2204 29 94 9100

2204 29 98 9100

K

 

 

ALLEGATO IV [14]

Elenco dei paesi per zona di destinazione ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 6

 

     Zona 1: Africa

     Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Camerun, Capo Verde, Ciad, Comore, Congo (Repubblica democratica), Congo (Repubblica), Costa d'Avorio, Egitto, Eritrea, Etiopia, Gabon, Gambia, Ghana, Gibuti, Guinea, Guinea-Bissau, Guinea equatoriale, Kenia, Lesotho, Liberia, Libia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Maurizio, Mayotte, Mozambico, Namibia, Niger, Nigeria, Repubblica centroafricana, Ruanda, Sant'Elena e possedimenti, São Tomé e Príncipe, Seicelle, Senegal, Sierra Leone, Somalia, Sudan, Swaziland, Tanzania, Territorio britannico dell'Oceano indiano, Togo, Uganda, Zambia, Zimbabwe.

 

     Zona 2: Asia e Oceania

     Afghanistan, Arabia saudita, Bahrein, Bangladesh, Bhutan, Brunei, Cambogia, Cina, Cisgiordania/Striscia di Gaza, Corea del Nord, Corea del Sud, Emirati arabi uniti, Filippine, Giappone, Giordania, Hong Kong, India, Indonesia, Iran, Iraq, isole Figi, isole Marianne settentrionali, isole Marshall, isole Salomone, isole Wallis e Futuna, Kiribati, Kuwait, Laos, Libano, Macao, Malaysia, Maldive, Mongolia, Myanmar, Nauru, Nepal, Nuova Caledonia e possedimenti, Nuova Zelanda, Oceania americana, Oceania australiana, Oceania neozelandese, Oman, Pakistan, Palau, Papua Nuova Guinea, Pitcairn, Polinesia francese, Qatar, Samoa, Singapore, Siria, Sri Lanka, Stati federati di Micronesia, Taiwan, Thailandia, Timor orientale, Tonga, Tuvalu, Vanuatu, Vietnam, Yemen.

 

     Zona 3: Europa dell'est e paesi della Comunità degli Stati indipendenti

     Albania, Armenia, Azerbaigian, Belarus, Georgia, Kazakistan, Kirghizistan, Lettonia, Moldova, Russia, Tagikistan, Turkmenistan, Ucraina, Uzbekistan.

 

     Zona 4: Europa occidentale

     Andorra, Ceuta e Melilla, Città del Vaticano, Gibilterra, isole Færøer, Islanda, Liechtenstein, Malta, Norvegia, San Marino.

 

 

ALLEGATO V

Comunicazioni di cui all'articolo 12, paragrafo 4

 

     (Omissis)

 

ALLEGATO VI

Elenco dei paesi di cui all'articolo 22 [15]

 

     - Iran

     - Libano

     - Repubblica popolare cinese

     - Taiwan

     - India

     - Bolivia

     - Repubblica di San Marino

     - Tailandia

     - Indonesia.

 

ALLEGATO VII

Documento V I 1 di cui all'articolo 24, paragrafo 1

 

     (Omissis)

 

ALLEGATO VIII

Requisiti tecnici applicabili ai formulari V I 1 e V I 2 di cui agli articoli 24 e 25

 

     A. Stampa dei formulari

     1. Il formato dei formulari è di 210 x 297 mm circa.

     2. La carta da utilizzare è carta collata bianca per scritture di peso non inferiore a 40 g/m2.

     3. I formulari devono recare il nome e l'indirizzo della tipografia.

     4. I formulari sono stampati in una delle lingue ufficiali della Comunità. Per i formulari V I 2, la lingua in questione è designata dalle autorità competenti dello Stato membro in cui i formulari saranno vistati.

     B. Modalità di compilazione

     1. I formulari sono compilati nella lingua in cui sono stampati.

     2. Ciascun formulario reca un numero d'ordine attribuito:

     - nel caso dei formulari V I 1, dall'organismo ufficiale che firma la parte denominata "Attestato",

     - nel caso dei formulari V I 2, dall'ufficio doganale che li vista.

     3. La designazione del prodotto nella casella 6 del formulario VI 1 e nella casella 5 dell'estratto VI 2 è realizzata in conformità con l'articolo 10 del regolamento (CE) n. 753/2002 [16].

 

ALLEGATO IX

Elenco dei paesi di cui all'articolo 24, paragrafo 2, e all'articolo 26

 

     - Australia

     - Stati Uniti d'America

 

ALLEGATO X

Documento V I 2 di cui all'articolo 25, paragrafo 1

 

     (Omissis)

 

ALLEGATO XI

Definizioni di cui all'articolo 34

 

     Ai fini delle disposizioni del presente regolamento che riguardano l'importazione, si intende per:

     a) "mosto di uve fresche mutizzato con alcole": il prodotto:

     - avente un titolo alcolometrico volumico effettivo pari o superiore a 12% vol e inferiore a 15% vol, nonché

     - ottenuto mediante aggiunta di un prodotto proveniente dalla distillazione del vino al mosto di uve non fermentato avente un titolo alcolometrico volumico naturale non inferiore a 8,5% vol, proveniente esclusivamente dalle varietà di uve da vino ammesse nel paese terzo d'origine;

     b) "mosto di uve concentrato", il mosto di uve non caramellizzato:

     - ottenuto mediante disidratazione parziale del mosto di uve, effettuata con qualsiasi metodo autorizzato dalle disposizioni del paese terzo d'origine e non vietato dalla normativa comunitaria, escluso il fuoco diretto, in modo che il valore indicato alla temperatura di 20 5C dal rifrattometro, utilizzato secondo il metodo previsto all'allegato XVIII del regolamento (CE) n. 1622/2000, non sia inferiore a 50,9%,

     - proveniente esclusivamente dalle varietà di uva da vino ammesse nel paese terzo d'origine, nonché

     - ottenuto da mosto di uve avente almeno il titolo alcolometrico volumico naturale minimo fissato dal paese terzo di origine per l'elaborazione dei vini destinati al consumo umano diretto; tale titolo non può essere inferiore a 8,5% vol.

     Per il mosto di uve concentrato è ammesso un titolo alcolometrico volumico effettivo pari o inferiore a 1% vol;

     c) "mosto di uve concentrato rettificato": il prodotto liquido non caramellizzato:

     i) ottenuto mediante disidratazione parziale del mosto di uve, effettuata con qualsiasi metodo autorizzato dalle disposizioni del paese terzo d'origine e non vietato dalla normativa comunitaria, escluso il fuoco diretto, in modo che il valore indicato alla temperatura di 20 5C dal rifrattometro, utilizzato secondo il metodo previsto all'allegato XVIII del regolamento (CE) n. 1622/2000, non sia inferiore a 61,7%;

     ii) che ha subito trattamenti autorizzati dalle disposizioni del paese terzo d'origine e non vietati dalla normativa comunitaria, di disacidificazione e di eliminazione dei componenti diversi dallo zucchero;

     iii) che presenta le seguenti caratteristiche:

     - pH non superiore a 5 per un valore di 25 5Brix,

     - densità ottica a 425 nm allo spessore di 1 cm non superiore a 0,100 su mosto di uve concentrato a 25 5Brix,

     - tenore di saccarosio non rivelabile con metodo analitico da stabilirsi,

     - indice Foli-Ciocalteau non superiore a 6 per un valore di 25 5Brix,

     - acidità titolata non superiore a 15 milliequivalenti/kg di zuccheri totali,

     - tenore di anidride solforosa non superiore a 25 mg/kg di zuccheri totali,

     - tenore di cationi totali non superiore a 8 milliequivalenti/kg di zuccheri totali,

     - conduttività non superiore a 120 micro-Siemens per cm a 20 5C e a 25 5Brix,

     - tenore di idrossimetilfurfurolo non superiore a 25 mg/kg di zuccheri totali,

     - presenza di mesoinositolo;

     iv) proveniente esclusivamente dalle varietà di uva da vino ammesse nel paese terzo d'origine, nonché

     v) ottenuto da mosto di uve avente almeno il titolo alcolometrico volumico naturale minimo fissato dal paese terzo di origine per l'elaborazione dei vini destinati al consumo umano diretto; tale titolo non può essere inferiore a 8,5% vol.

     Per il mosto di uve concentrato rettificato è ammesso un titolo alcolometrico volumico effettivo pari o inferiore a 1% vol;

     d) "vino liquoroso", il prodotto:

     - avente un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 15% e non superiore a 22% vol, nonché un titolo alcolometrico volumico totale non inferiore a 17,5% vol, nonché

     - ottenuto da mosto di uve in corso di fermentazione, da vino o dalla loro mescolanza, purché tali prodotti provengano da varietà di viti ammesse nel paese terzo d'origine per la produzione di vino liquoroso e abbiano un titolo alcolometrico volumico naturale iniziale non inferiore a 12% vol e mediante aggiunta:

     i) da soli o miscelati, di alcole neutro di origine viticola, compreso l'alcole ricavato dalla distillazione di uve secche,

     con un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 96% vol, e di distillato di vino o di uve secche,

     con un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 52% vol e non superiore a 86% vol;

     ii) nonché, eventualmente, di uno o più d'uno dei prodotti seguenti:

     - mosto di uve concentrato,

     - mescolanza di uno dei prodotti di cui al punto i) con un mosto di uve o un mosto di uve in corso di fermentazione.

     Tuttavia, taluni vini liquorosi di qualità aventi un'equivalenza riconosciuta delle condizioni di produzione con quelle di un v.l.q.p.r.d. compresi in un elenco da stabilire possono:

     - avere un titolo alcolometrico volumico totale inferiore a 17,5% vol e non inferiore a 15% vol, se espressamente previsto dalla legislazione del paese terzo d'origine ad essi applicabile anteriormente al 1° gennaio 1985, oppure,

     - essere ottenuti da mosto di uve con un titolo alcolometrico volumico naturale inferiore al 12% vol e non inferiore a 10,5% vol;

     e) "vino spumante", il prodotto:

     - avente un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 8,5% vol,

     - ottenuto mediante prima e seconda fermentazione alcolica di uve fresche, di mosto di uve o di vino, nonché

     - caratterizzato, alla stappatura del recipiente, da uno sviluppo di anidride carbonica proveniente esclusivamente dalla fermentazione e che, conservato alla temperatura di 20 5C in recipienti chiusi, presenta una sovrappressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione non inferiore a 3 bar;

     f) "vino spumante gassificato", il prodotto:

     - avente un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 8,5% vol,

     - ottenuto da vino,

     - caratterizzato, alla stappatura del recipiente, da uno sviluppo di anidride carbonica proveniente in tutto o in parte dall'aggiunta di tale gas, nonché

     - che, conservato a 20 °C in recipienti chiusi, presenta una sovrappressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione e non inferiore a 3 bar;

     g) "vino frizzante", il prodotto:

     - avente titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 8,5% vol, nonché

     - che, conservato a 20 °C in recipienti chiusi, presenta una sovrappressione, dovuta all'anidride carbonica endogena in soluzione non inferiore a 1 bar e non superiore a 2,5 bar;

     h) "vino frizzante gassificato", il prodotto:

     - avente titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 8,5% vol, nonché

     - che conservato a 20 °C in recipienti chiusi, presenta una sovrappressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione, aggiunta totalmente o parzialmente, non inferiore a 1 bar e non superiore a 2,5 bar;

     i) "vino di uve stramature", il prodotto:

     - avente titolo alcolometrico volumico naturale superiore a 15% vol,

     - avente titolo alcolometrico volumico totale non inferiore a 16% vol e titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 12% vol,

     - ottenuto nei paesi terzi d'origine da uve ivi raccolte e provenienti dalle varietà di uve da vinificazione ammesse nel paese terzo d'origine,

     - eventualmente sottoposto ad invecchiamento.

 


[1] Abrogato dall'art. 103 del Regolamento (CE) n. 555/2008, con le modalità ivi previste.

[2] Comma così sostituito dall’art. 2 del regolamento (CE) n. 908/2004.

[3] Comma così sostituito dall’art. 2 del regolamento (CE) n. 908/2004.

[4] Paragrafo già sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 2338/2003 e così ulteriormente sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 2079/2005.

[5] Lettera abrogata dall’art. 2 del regolamento (CE) n. 908/2004.

[6] Lettera aggiunta dall'art. 3 del regolamento (CE) n. 885/2001.

[7] Frase introduttiva così sostituita dall’art. 2 del regolamento (CE) n. 908/2004.

[8] Paragrafo così modificato dall'art. 3 del regolamento (CE) n. 885/2001.

[9] Capitolo inserito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 812/2002.

[10] Articolo inserito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 812/2002.

[11] Allegato sostituito dall’art. 2 del regolamento (CE) n. 908/2004.

[12] Allegato così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1747/2005.

[13] Allegato così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1747/2005.

[14] Allegato sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1574/2002, dall'art. 2 del regolamento (CE) n. 715/2003, dall'art. 2 del regolamento (CE) n. 1175/2003 e modificato dall’art. 2 del regolamento (CE) n. 908/2004.

[15] Allegato modificato dall'art. 3 del regolamento (CE) n. 885/2001 e così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2380/2002.

[16] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 2338/2003.