§ 20.6.337 – Regolamento 30 dicembre 2003, n. 2338.
Regolamento (CE) n. 2338/2003 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 883/2001 recante modalità d'applicazione del [...]


Settore:Normativa europea
Materia:20. relazioni esterne
Capitolo:20.6 politica commerciale
Data:30/12/2003
Numero:2338


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 20.6.337 – Regolamento 30 dicembre 2003, n. 2338.

Regolamento (CE) n. 2338/2003 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 883/2001 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore vitivinicolo con i paesi terzi.

(G.U.U.E. 31 dicembre 2003, n. L 346).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare l'articolo 68, paragrafo 3,

     considerando quanto segue:

     (1) Il regolamento (CE) n. 883/2001 della Commissione  contiene talune disposizioni derogatorie in materia di certificazione che consentono all'Australia e agli Stati Uniti d'America di beneficiare di un regime di certificazione semplificato valido sino al 31 dicembre 2003.

     (2) Tenendo conto del fatto che i negoziati bilaterali in corso con i due paesi suddetti non si concluderanno prima della fine dell'anno e per evitare di perturbare gli scambi, è opportuno prorogare tale deroga per un periodo limitato, in funzione dei progressi realizzati nelle trattative.

     (3) Occorre inoltre aggiornare il regolamento (CE) n. 883/ 2001 in seguito all'applicazione, a decorrere dal 1o agosto 2003, del regolamento (CE) n. 753/2002 della Commissione, del 29 aprile 2002, che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli.

     (4) Occorre modificare il regolamento (CE) n. 883/2001 di conseguenza.

     (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Il regolamento (CE) n. 883/2001 è modificato come segue:

     1) All'articolo 27, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

     «2. L'articolo 24, paragrafo 2, e l'articolo 26 sono applicabili sino al 31 dicembre 2005.»

     2) All'allegato VIII.B, il testo del paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

     «3. La designazione del prodotto nella casella 6 del formulario VI 1 e nella casella 5 dell'estratto VI 2 è realizzata in conformità con l'articolo 10 del regolamento (CE) n. 753/2002

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.