§ 3.1.123 – Regolamento 19 dicembre 2000, n. 2826.
Regolamento (CE) n. 2826/2000 del Consiglio relativo ad azioni d'informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno.


Settore:Normativa europea
Materia:3. politica industriale e mercato interno
Capitolo:3.1 questioni generali
Data:19/12/2000
Numero:2826


Sommario
Art. 1.  
Art. 2.  
Art. 3.  
Art. 4.  
Art. 5.  
Art. 6. 
Art. 7.  
Art. 7  bis.
Art. 8. 
Art. 9.      1. La Comunità finanzia interamente le azioni di cui all’articolo 7 bis. Inoltre essa finanzia interamente il costo degli assistenti tecnici scelti in conformità dell’articolo 8, lettera a)
Art. 10.  
Art. 11.  
Art. 12.  
Art. 13.  
Art. 13  bis.
Art. 14. 
Art. 15.  
Art. 16.  
Art. 17.  


§ 3.1.123 – Regolamento 19 dicembre 2000, n. 2826.

Regolamento (CE) n. 2826/2000 del Consiglio relativo ad azioni d'informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno.

(G.U.C.E. 23 dicembre 2000, n. L 328).

 

     IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere del Parlamento europeo,

     visto il parere del Comitato economico e sociale,

     visto il parere del Comitato delle regioni,

     considerando quanto segue:

     (1) In virtù della normativa settoriale in vigore, la Comunità può realizzare azioni promozionali sul mercato interno per un numero limitato di prodotti agricoli.

     (2) Date le prospettive di evoluzione dei mercati e l'esperienza acquisita e per garantire un'informazione completa ai consumatori, nel mercato interno è opportuno attuare una politica globale e coerente d'informazione e di promozione dei prodotti agricoli e del loro metodo di produzione e, in subordine, dei prodotti alimentari, secondo quanto previsto nei confronti dei paesi terzi, senza tuttavia incentivare il consumo di un prodotto in virtù della sua origine specifica.

     (3) Una siffatta politica completa e potenzia le azioni condotte dagli Stati membri, in particolare promuovendo l'immagine dei prodotti presso i consumatori comunitari, soprattutto in termini di qualità, caratteristiche nutrizionali e sicurezza dei prodotti alimentari e dei metodi di produzione.

     (4) Occorre definire i criteri di selezione dei prodotti e dei settori in questione, nonché i temi che saranno oggetto della campagna comunitaria.

     (5) Ai fini della coerenza e dell'efficacia dei programmi, occorre elaborare linee direttrici che definiscano per ciascun prodotto o settore gli orientamenti generali relativi agli elementi essenziali dei programmi in causa.

     (6) Tenuto conto del carattere tecnico dei compiti da svolgere, è necessario che la Commissione possa valersi di assistenti tecnici o di un comitato di esperti nel campo della comunicazione.

     (7) È opportuno definire i criteri del finanziamento delle azioni. La Commissione dovrebbe assumersi in carico, di norma, soltanto una parte del finanziamento delle azioni, in modo da responsabilizzare le organizzazioni proponenti, nonché gli Stati membri interessati. In casi eccezionali, tuttavia, può rivelarsi opportuno non esigere la partecipazione finanziaria dello Stato membro interessato. Trattandosi delle informazioni sui regimi comunitari in materia di origine, produzione biologica e del relativo logo, di etichettatura, nonché sui simboli grafici previsti nella normativa agricola, in particolare per le regioni ultraperiferiche, la ripartizione del finanziamento tra la Comunità e gli Stati membri può essere giustificata dalla necessità di fornire un'informazione corretta su tali misure relativamente recenti.

     (8) L'esecuzione delle azioni dovrebbe essere affidata, con procedure adeguate, ad organismi che dispongano delle strutture e delle competenze necessarie, onde garantire il migliore rapporto costo/benefici delle azioni selezionate.

     (9) Per controllare la buona esecuzione dei programmi, nonché l'impatto delle azioni, sono necessarie una sorveglianza efficace da parte degli Stati membri e la valutazione dei risultati da parte di un organismo indipendente.

     (10) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.

     (11) Occorre considerare le spese relative al finanziamento delle azioni e dell'assistenza tecnica europee alla stregua di misure d'intervento ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune.

     (12) Le disposizioni relative alla misure di promozione che figurano nelle normative settoriali differiscono quanto alle modalità di esecuzione e sono state modificate a più riprese, per cui risultano difficili da applicare. È pertanto opportuno armonizzarle e semplificarle, riunendole in un unico testo. Occorre quindi abrogare le disposizioni e i regolamenti settoriali in vigore in materia di promozione.

     (13) È necessario adottare le misure opportune per garantire la transizione tra tali disposizioni e regolamenti settoriali e il nuovo regime previsto dal presente regolamento,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     1. La Comunità può finanziare, del tutto o in parte, azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli e del loro metodo di produzione, nonché dei prodotti alimentari, realizzate nel proprio territorio.

     2. Le azioni di cui al paragrafo 1 non devono essere orientate in funzione dei marchi commerciali, né incentivare il consumo di un determinato prodotto in virtù della sua origine specifica. Tale disposizione non esclude la possibilità di indicare l'origine del prodotto oggetto delle azioni di cui all'articolo 2, se si tratta di una designazione fatta nell'ambito della normativa comunitaria.

 

          Art. 2.

     Le azioni di cui all'articolo 1 sono le seguenti:

     a) azioni in materia di relazioni pubbliche, promozione e pubblicità, che mettano in rilievo le caratteristiche intrinseche e i vantaggi dei prodotti comunitari in termini di qualità, sicurezza degli alimenti, metodi di produzione specifica, aspetti nutrizionali e sanitari, etichettatura, benessere degli animali e rispetto dell'ambiente;

     b) partecipazione a manifestazioni, fiere ed esposizioni di importanza nazionale o europea, con l'allestimento di padiglioni finalizzati a valorizzare l'immagine dei prodotti comunitari;

     c) campagne di informazione, in particolare sui regimi comunitari delle denominazioni d'origine protette (DOP), delle indicazioni geografiche protette (IGP), delle specialità tradizionali garantite (STG) e della produzione biologica, nonché su altri regimi comunitari concernenti le norme di qualità e l’etichettatura dei prodotti agricoli e alimentari nonché i simboli grafici previsti nella pertinente normativa comunitaria, in particolare il simbolo grafico per le regioni ultraperiferiche [1];

     d) azioni di informazione sul regime comunitario dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (VQPRD), dei vini con indicazione geografica e delle bevande spiritose con indicazione geografica o indicazione tradizionale riservata;

     e) studi intesi a valutare i risultati delle azioni promozionali e di informazione.

 

          Art. 3.

     I settori o prodotti che possono essere oggetto delle azioni di cui all'articolo 1 sono determinati tenendo conto dei seguenti criteri:

     a) opportunità di valorizzare la qualità, la natura tipica, i metodi di produzione specifica, gli aspetti nutrizionali e sanitari, la sicurezza alimentare, il benessere degli animali o il rispetto dell'ambiente, dei prodotti in causa, con campagne tematiche o mirate ad un pubblico selezionato;

     b) attuazione di un sistema di etichettatura per l'informazione dei consumatori e di un sistema di controllo e di rintracciabilità dei prodotti;

     c) necessità di affrontare problemi specifici o congiunturali in un determinato settore;

     d) opportunità di informare i consumatori sul significato dei regimi comunitari delle DOP/IGP/STG, nonché dei prodotti biologici;

     e) opportunità di informare i consumatori sul significato del regime comunitario dei VQPRD, dei vini con indicazione geografica e delle bevande spiritose con indicazione geografica o indicazione tradizionale riservata.

 

          Art. 4.

     1. Ogni due anni la Commissione determina, secondo la procedura di cui all'articolo 13, l'elenco dei temi e dei prodotti di cui all'articolo 3. Tuttavia, all'occorrenza tale elenco può essere modificato nell'intervallo, secondo la stessa procedura.

     [2. Prima di redigere l'elenco di cui al paragrafo 1, la Commissione può consultare il gruppo permanente "Promozione dei prodotti agricoli" del comitato consultivo "Qualità e sanità della produzione agricola".] [2]

 

          Art. 5.

     1. Per ciascuno dei settori o dei prodotti considerati la Commissione definisce, secondo la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 2, una strategia recante le linee direttrici alle quali devono conformarsi le proposte di programmi di promozione e di informazione.

     [2. Nel definire la strategia di cui al paragrafo 1, la Commissione può consultare il gruppo permanente "Promozione dei prodotti agricoli" del comitato consultivo "Qualità e sanità della produzione agricola".] [3]

     3. Le linee direttrici danno indicazioni generali, in particolare per quanto concerne:

     a) gli obiettivi perseguiti e il pubblico mirato;

     b) l'indicazione di uno o più temi che devono formare oggetto delle misure selezionate;

     c) il tipo di azioni da intraprendere;

     d) la durata dei programmi;

     e) la ripartizione indicativa, in base ai mercati e ai tipi di azioni previste, dell'importo disponibile per la partecipazione finanziaria della Comunità alla realizzazione dei programmi.

 

          Art. 6. [4]

     1. Per la realizzazione delle azioni di cui all'articolo 2, lettere a), b), c) e d), e in conformità con le linee direttrici di cui all’articolo 5, la o le organizzazioni professionali e/o interprofessionali rappresentative del settore o dei settori interessati in uno o più Stati membri o a livello comunitario elaborano proposte di programmi di promozione e d’informazione aventi una durata massima di tre anni.

     Gli Stati membri redigono un disciplinare in cui sono stabiliti i requisiti e i criteri di valutazione dei programmi.

     2. Gli Stati membri interessati controllano l’opportunità dei programmi proposti e la conformità degli stessi con le disposizioni del presente regolamento, con le linee direttrici di cui all’articolo 5 e con i relativi disciplinari. Essi verificano inoltre il rapporto qualità/prezzo dei programmi in questione.

     Una volta esaminato il programma o i programmi, gli Stati membri stabiliscono un elenco di programmi nei limiti dei fondi disponibili e si impegnano a partecipare al loro finanziamento.

     3. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione l’elenco dei programmi e una copia degli stessi.

     Qualora constati che un programma presentato, o alcune azioni dello stesso, non siano conformi alla normativa comunitaria o alle linee direttrici di cui all’articolo 5 o non rispondano ai criteri del rapporto qualità/prezzo, la Commissione informa lo Stato membro o gli Stati membri in questione, entro un termine da stabilire secondo la procedura di cui all’articolo 13, paragrafo 2, che il programma è del tutto o in parte inammissibile. Trascorso tale termine, il programma è considerato ammissibile.

     Gli Stati membri tengono conto delle osservazioni eventualmente formulate dalla Commissione e le inviano i programmi, riveduti d’accordo con l’organizzazione proponente, entro un termine da determinare secondo la procedura di cui all’articolo 13, paragrafo 2.

     4. La Commissione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 2, decide quali programmi sono accettati nonché le dotazioni finanziarie corrispondenti. Viene data la priorità ai programmi presentati da più di uno Stato membro o che prevedono azioni in più di uno Stato membro.

     5. Dopo aver bandito un invito a presentare proposte con i mezzi idonei, l’organizzazione proponente seleziona gli organismi che attuano i programmi. Tuttavia, a certe condizioni da stabilire conformemente alla procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 2, l'organizzazione proponente può essere autorizzata ad attuare certe parti del programma.

     6. Secondo la procedura di cui all’articolo 13, paragrafo 2, la Commissione può fissare limiti minimi e/o massimi in relazione ai costi effettivi dei programmi presentati a norma del presente articolo. Questi limiti dei costi possono essere differenziati a seconda della natura dei programmi in questione. Criteri al riguardo possono essere definiti secondo la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 2.

 

          Art. 7.

     1. In assenza di programmi d'informazione per una o più delle azioni di cui all'articolo 2, lettera c), presentate da organizzazioni di cui all'articolo 6, lo o gli Stati membri interessati stabiliscono il disciplinare, sulla base delle linee direttrici definite dalla Commissione, e selezionano mediante bando di gara l'organismo incaricato dell'esecuzione del programma che si impegnano a cofinanziare.

     2. Lo Stato membro trasmette alla Commissione i programmi selezionati, corredati di un parere motivato sull'opportunità del programma, nonché sulla conformità dello stesso e dell'organismo proposto con le disposizioni del presente regolamento e delle rispettive linee direttrici, nonché sulla valutazione del rapporto qualità/prezzo.

     3. Ai fini dell’esame dei programmi da parte della Commissione si applicano le disposizioni di cui all’articolo 6, paragrafi 3 e 4 [5].

     4. Secondo la procedura di cui all’articolo 13, paragrafo 2, la Commissione può fissare limiti minimi e/o massimi in relazione ai costi effettivi dei programmi presentati a norma del presente articolo. Questi limiti dei costi possono essere differenziati a seconda della natura dei programmi in questione. Criteri al riguardo possono essere definiti secondo la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 2 [6].

 

          Art. 7 bis. [7]

     Dopo che il comitato di gestione di cui all’articolo 13, paragrafo 1, o, se del caso, i comitati regolamentari di cui ai regolamenti (CEE) n. 2092/91, (CEE) n. 2081/92 o (CEE) n. 2082/92 del Consiglio sono stati informati, la Commissione decide in merito alle seguenti azioni:

     a) azioni indicate all’articolo 2, lettera e), del presente regolamento;

     b) azioni indicate all’articolo 2, lettere b), c) e d), del presente regolamento, ove tali azioni siano di interesse comunitario o nessuna proposta idonea sia stata presentata secondo la procedura stabilita agli articoli 6 o 7 del presente regolamento.

 

          Art. 8. [8]

     La Commissione sceglie, con la procedura di bando di gara aperto o ristretto:

     a) gli eventuali assistenti tecnici per la valutazione dei programmi proposti, compresi gli organismi d’esecuzione proposti;

     b) l’organismo o gli organismi responsabili dell’esecuzione delle azioni di cui all’articolo 7 bis.

 

          Art. 9.

     1. La Comunità finanzia interamente le azioni di cui all’articolo 7 bis. Inoltre essa finanzia interamente il costo degli assistenti tecnici scelti in conformità dell’articolo 8, lettera a) [9]

     2. La partecipazione finanziaria della Comunità ai programmi di cui agli articoli 6 e 7 non può superare il 50 % del costo effettivo degli stessi. Nel caso di programmi promozionali della durata di due o tre anni, la partecipazione per ciascun anno di attuazione non può superare tale massimale [10]

     3. L’organizzazione o le organizzazioni proponenti partecipano al finanziamento dei programmi di cui all’articolo 6 a concorrenza almeno del 20 % del costo effettivo, mentre il finanziamento restante è a carico dello Stato membro o degli Stati membri in questione, tenendo conto della partecipazione comunitaria menzionata al paragrafo 2. Le quote rispettive degli Stati membri e delle organizzazioni proponenti sono determinate al momento in cui il programma è presentato alla Commissione conformemente all’articolo 6, paragrafo 3. Il finanziamento da parte degli Stati membri e/o delle organizzazioni proponenti può altresì provenire da introiti parafiscali o da contributi obbligatori [11]

     4. Per le azioni di cui all'articolo 7, gli Stati membri interessati si assumono in carico la quota non finanziata dalla Comunità.

     Il finanziamento da parte degli Stati membri può altresì provenire da introiti parafiscali.

     5. Gli articoli 87, 88 e 89 del trattato non si applicano ai contributi finanziari degli Stati membri né ai contributi finanziari degli Stati membri e/o delle organizzazioni proponenti derivanti da introiti parafiscali o da contributi obbligatori nel caso di programmi che possono beneficiare di un sostegno comunitario ai sensi dell’articolo 36 del trattato e che la Commissione ha deciso di accettare a norma dell’articolo 6, paragrafo 4, o dell’articolo 7, paragrafo 3 [12]

 

          Art. 10.

     1. L'organismo o gli organismi incaricati dell'esecuzione delle azioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, e all'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento devono avere una conoscenza approfondita dei prodotti e dei mercati di cui trattasi e disporre dei mezzi necessari ad assicurare l'esecuzione più efficace possibile delle azioni, tenendo conto della dimensione europea dei programmi in questione.

     2. Un gruppo di sorveglianza, costituito da rappresentanti della Commissione, degli Stati membri e delle organizzazioni proponenti di cui trattasi, sorveglia la corretta esecuzione dei programmi di cui agli articoli 6 e 7 [13]

     3. Gli Stati membri interessati sono responsabili del controllo dei programmi di cui agli articoli 6 e 7 e dei relativi pagamenti. Gli Stati membri si accertano che il materiale informativo o promozionale prodotto nell’ambito di un programma accettato sia conforme al diritto comunitario [14]

 

          Art. 11.

     Le spese originate dal finanziamento comunitario delle azioni di cui all'articolo 1 sono considerate interventi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (CE) n. 1258/1999.

 

          Art. 12.

     Le modalità di applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 2.

 

          Art. 13.

     1. La Commissione è assistita dal comitato di gestione per i grassi istituito dall'articolo 37 del regolamento n. 136/66/CEE e dai comitati di gestione istituiti dai corrispondenti articoli degli altri regolamenti recanti organizzazione comune dei mercati agricoli (in seguito denominati: "i comitati"). I comitati di gestione agiscono congiuntamente.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

     Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

     3. I comitati adottano il loro regolamento interno.

 

          Art. 13 bis. [15]

     Prima di stabilire l’elenco di cui all’articolo 4, di redigere le linee direttrici di cui all’articolo 5, di approvare i programmi di cui agli articoli 6 e 7, di decidere in merito alle azioni di cui all’articolo 7 bis o ancora di adottare misure di attuazione ai sensi dell’articolo 12, la Commissione può consultare:

     a) il gruppo permanente «Promozione dei prodotti agricoli» del comitato consultivo «Qualità e sanità della produzione agricola»;

     b) i gruppi di lavoro tecnici «ad hoc» costituiti da membri del comitato di gestione di cui all’articolo 13, paragrafo 1, e/o esperti nel settore della promozione e della pubblicità.

 

          Art. 14. [16]

     Anteriormente al 31 dicembre 2006 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’applicazione del presente regolamento corredata, se del caso, di proposte appropriate.

 

          Art. 15.

     1. Sono abrogate le disposizioni seguenti:

     a) articolo 11 del regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi;

     b) articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1308/70 del Consiglio, del 29 giugno 1970, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa;

     c) articolo 20, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 3763/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare per quanto riguarda taluni prodotti agricoli;

     d) articoli 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 1332/92 del Consiglio, del 18 maggio 1992, che istituisce misure specifiche nel settore delle olive da tavola;

     e) articolo 31, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli;

     f) articolo 26, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche a favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli;

     g) articolo 1, secondo comma, secondo trattino e articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 399/94 del Consiglio, del 21 febbraio 1994, relativo ad azioni specifiche a favore delle uve secche;

     h) articolo 54 del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli;

     i) articolo 35, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo.

     2. Nel regolamento (CE) n. 399/94, all'articolo 1, primo comma, e all'articolo 2, paragrafo 2, rispettivamente i termini "e della promozione" e le lettere "d) ed e)" sono soppressi.

     3. Sono abrogati i regolamenti (CEE) n. 1195/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990, relativo a misure miranti ad aumentare il consumo e l'uso delle mele, (CEE) n. 1201/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990, relativo a misure intese ad aumentare il consumo di agrumi, (CEE) n. 2067/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo ad azioni di promozione e di commercializzazione a favore delle carni bovine di qualità, (CEE) n. 2073/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo alla promozione del consumo nella Comunità e all'ampliamento dei mercati del latte e dei prodotti lattiero-caseari, (CE) n. 2275/96 del Consiglio, del 22 novembre 1996, che istituisce misure specifiche nel settore delle piante vive e dei prodotti della floricoltura e (CE) n. 2071/98 del Consiglio, del 28 settembre 1998, relativo ad azioni di informazione sull'etichettatura delle carni bovine.

     4. Le disposizioni, i termini e i regolamenti di cui ai paragrafi precedenti si applicano ai programmi d'informazione e di promozione decisi anteriormente all'entrata in vigore del regolamento di applicazione del presente regolamento.

 

          Art. 16.

     La Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 2, le misure necessarie per facilitare la transizione dalle disposizioni previste all'articolo 15 a quelle previste dal presente regolamento.

 

          Art. 17.

     Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2001.


[1] Lettera così sostituita dall’art. 2 del regolamento (CE) n. 2060/2004.

[2] Paragrafo abrogato dall’art. 2 del regolamento (CE) n. 2060/2004.

[3] Paragrafo abrogato dall’art. 2 del regolamento (CE) n. 2060/2004.

[4] Articolo così sostituito dall’art. 2 del regolamento (CE) n. 2060/2004.

[5] Paragrafo così sostituito dall’art. 2 del regolamento (CE) n. 2060/2004.

[6] Paragrafo aggiunto dall’art. 2 del regolamento (CE) n. 2060/2004.

[7] Articolo aggiunto dall’art. 2 del regolamento (CE) n. 2060/2004.

[8] Articolo così sostituito dall’art. 2 del regolamento (CE) n. 2060/2004.

[9] Paragrafo così sostituito dall’art. 2 del regolamento (CE) n. 2060/2004.

[10] Paragrafo così sostituito dall’art. 2 del regolamento (CE) n. 2060/2004.

[11] Paragrafo così sostituito dall’art. 2 del regolamento (CE) n. 2060/2004.

[12] Paragrafo aggiunto dall’art. 2 del regolamento (CE) n. 2060/2004.

[13] Paragrafo così sostituito dall’art. 2 del regolamento (CE) n. 2060/2004.

[14] Paragrafo aggiunto dall’art. 2 del regolamento (CE) n. 2060/2004.

[15] Articolo aggiunto dall’art. 2 del regolamento (CE) n. 2060/2004.

[16] Articolo così sostituito dall’art. 2 del regolamento (CE) n. 2060/2004.