§ 1.1.502 – Regolamento 22 novembre 2004, n. 2060.
Regolamento (CE) n. 2060/2004 del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2702/1999 relativo ad azioni di informazione e di [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.1 questioni generali
Data:22/11/2004
Numero:2060


Sommario
Art.  1.
Art.  2.
Art.  3.


§ 1.1.502 – Regolamento 22 novembre 2004, n. 2060.

Regolamento (CE) n. 2060/2004 del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2702/1999 relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli nei paesi terzi e il regolamento (CE) n. 2826/2000 relativo ad azioni dinformazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno.

(G.U.U.E. 2 dicembre 2004, n. L 357).

 

     IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 36 e 37,

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere del Parlamento europeo,

     visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

     visto il parere del Comitato delle regioni,

     considerando quanto segue:

     (1) Alla luce dell’esperienza acquisita con l’attuazione dei regolamenti (CE) n. 2702/1999 e (CE) n. 2826/2000, analizzata nella relazione presentata dalla Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio nell'aprile 2004, è opportuno rivedere alcune disposizioni di tali regolamenti.

     (2) L’armonizzazione delle disposizioni concernenti la presentazione e la selezione delle proposte, la sorveglianza dei programmi nonché la consulenza e l’assistenza tecnica, applicate nell’ambito dei regolamenti (CE) n. 2702/1999 e (CE) n. 2826/2000, dovrebbe comportare una gestione semplificata dei due regimi; è in particolare opportuno che le organizzazioni proponenti abbiano la possibilità di attuare esse stesse alcune parti dei programmi e di selezionare gli organismi d’esecuzione in una fase successiva della procedura.

     (3) Si dovrebbe evitare una frammentazione dei finanziamenti in piccoli programmi inefficaci e assicurare una distribuzione equilibrata delle risorse finanziarie disponibili fissando limiti minimi e massimi in relazione ai costi effettivi dei programmi presentati.

     (4) È opportuno ampliare la possibilità della Commissione di avviare azioni di promozione e d’informazione nei paesi terzi qualora tali azioni siano di interesse comunitario o qualora nessuna proposta idonea sia stata presentata dalle organizzazioni professionali o interprofessionali. La Commissione dovrebbe inoltre avere la possibilità di avviare azioni d’informazione sul mercato interno concernenti i regimi comunitari di qualità e di etichettatura dei prodotti agricoli e alimentari.

     (5) Alla luce dell’esperienza acquisita con l’applicazione del contributo decrescente dal 60 % al 40 % nel caso dei programmi pluriennali, è opportuno semplificare le disposizioni relative al contributo comunitario a favore di tali programmi, pur mantenendo il livello di detto contributo al 50 % del costo effettivo di ciascun programma.

     (6) La quota del contributo degli Stati membri e delle organizzazioni proponenti dovrebbe essere resa più flessibile, mantenendo tuttavia un finanziamento minimo obbligatorio a carico dell’organizzazione proponente.

     (7) È di importanza fondamentale che i materiali utilizzati nella campagne d’informazione e di promozione siano sottoposti a controlli per verificarne la conformità con la normativa comunitaria. È pertanto necessario chiarire gli obblighi di sorveglianza già esistenti degli Stati membri a tale riguardo.

     (8) I contributi degli Stati membri ai programmi sono disciplinati da una procedura specifica. Al fine di semplificare le procedure amministrative di cui trattasi, è opportuno esonerare gli Stati membri dall’obbligo di notificare tali contributi nazionali come aiuti di Stato, in quanto detti contributi non dovrebbero essere considerati aiuti di Stato ai sensi degli articoli 87, 88 e 89 del trattato.

     (9) Gruppi di lavoro «ad hoc», composti da rappresentanti degli Stati membri e/o esperti nel settore della promozione e della pubblicità, possono utilmente consigliare la Commissione nella definizione della strategia e delle misure di applicazione del regime. Si dovrebbe pertanto prevedere la possibilità di consultare tali gruppi.

     (10) È opportuno che il regolamento (CE) n. 2702/1999 continui ad essere applicato dopo il 31 dicembre 2004.

     (11) Affinché le modifiche necessarie all’attuazione delle misure proposte possano essere apportate, il presente regolamento dovrebbe essere applicato a decorrere dal 1° gennaio 2005.

     (12) Si dovrebbero pertanto modificare i regolamenti (CE) n. 2702/1999 e (CE) n. 2826/2000,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1.

     Il regolamento (CE) n. 2702/1999 è modificato come segue:

     1) All’articolo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

     «c) campagne di informazione, in particolare sui regimi comunitari delle denominazioni d'origine protette (DOP), delle indicazioni geografiche protette (IGP), delle specialità tradizionali garantite (STG) e della produzione biologica, nonché su altri regimi comunitari concernenti le norme di qualità e l’etichettatura dei prodotti agricoli e alimentari nonché i simboli grafici previsti nella pertinente normativa comunitaria;»;

     2) L’articolo 5 è sostituito dal seguente:

     «Articolo 5

     1. Ogni due anni la Commissione determina, secondo la procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2, l'elenco dei prodotti e dei mercati di cui, rispettivamente, agli articoli 3 e 4.

     Tuttavia, nel frattempo tale elenco può essere modificato all'occorrenza.

     2. Secondo la procedura di cui all’articolo 12, paragrafo 2, la Commissione può adottare linee direttrici intese a definire le modalità della strategia da seguire nelle proposte di campagne d’informazione e di promozione a favore di alcuni o di tutti i prodotti menzionati al paragrafo 1 del presente articolo.»;

     3) L’articolo 7 è sostituito dal seguente:

     «Articolo 7

     1. Per la realizzazione delle azioni di cui all'articolo 2, lettere a), b), c), d) ed e), e fatto salvo l'articolo 6, la o le organizzazioni professionali e/o interprofessionali rappresentative del settore o dei settori interessati in uno o più Stati membri o a livello comunitario elaborano proposte di programmi di promozione e d’informazione aventi una durata massima di tre anni.

     Gli Stati membri redigono un disciplinare in cui sono stabiliti i requisiti e i criteri di valutazione dei programmi.

     2. Gli Stati membri interessati controllano l’opportunità dei programmi proposti e la conformità degli stessi con le disposizioni del presente regolamento, con le linee direttrici adottate ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, e con i relativi disciplinari. Essi verificano inoltre il rapporto qualità/prezzo dei programmi in questione.

     Una volta esaminato il programma o i programmi, gli Stati membri stabiliscono un elenco di programmi nei limiti dei fondi disponibili e si impegnano a partecipare al loro finanziamento.

     3. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione l’elenco dei programmi e una copia degli stessi.

     Qualora constati che un programma presentato, o alcune azioni dello stesso, non siano conformi alla normativa comunitaria o non rispondano ai criteri del rapporto qualità/ prezzo, la Commissione informa lo Stato membro o gli Stati membri in questione, entro un termine da stabilire secondo la procedura di cui all’articolo 12, paragrafo 2, che il programma è del tutto o in parte inammissibile. Trascorso tale termine, il programma è considerato ammissibile.

     Gli Stati membri tengono conto delle osservazioni eventualmente formulate dalla Commissione e le inviano i programmi, riveduti d’accordo con l’organizzazione proponente, entro un termine da determinare secondo la procedura di cui all’articolo 12, paragrafo 2.

     4. La Commissione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2, decide quali programmi sono accettati nonché le dotazioni finanziarie corrispondenti. Viene data la priorità ai programmi presentati da più di uno Stato membro o che prevedono azioni in più di un paese terzo.

     5. Dopo aver bandito un invito a presentare proposte con i mezzi idonei, l’organizzazione proponente seleziona gli organismi che attuano i programmi. Tuttavia, a certe condizioni da stabilire conformemente alla procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2, l'organizzazione proponente può essere autorizzata ad attuare certe parti del programma.

     6. Secondo la procedura di cui all’articolo 12, paragrafo 2, la Commissione può fissare limiti minimi e/o massimi in relazione ai costi effettivi dei programmi presentati a norma del presente articolo. Questi limiti dei costi possono essere differenziati a seconda della natura dei programmi in questione. Criteri al riguardo possono essere definiti secondo la procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2.»;

     4) È aggiunto il seguente articolo:

     «Articolo 7 bis

     Dopo che il comitato di gestione di cui all’articolo 12, paragrafo 1, o, se del caso, i comitati regolamentari di cui ai regolamenti (CEE) n. 2092/91, (CEE) n. 2081/92 o (CEE) n. 2082/92 del Consiglio sono stati informati, la Commissione decide in merito alle seguenti azioni:

     a) azioni indicate all’articolo 2, lettere f) e g), del presente regolamento;

     b) azioni indicate all’articolo 2, lettere a), b), c), d) ed e), del presente regolamento, ove tali azioni siano di interesse comunitario o nessuna proposta idonea sia stata presentata secondo la procedura stabilita all’articolo 7 del presente regolamento;

     c) azioni realizzate da un’organizzazione internazionale secondo quanto previsto all’articolo 6 del presente regolamento.»;

     5) L’articolo 8 è modificato come segue:

     a) al paragrafo 1, il secondo e il terzo trattino sono sostituiti dal seguente:

     «— l’organismo o gli organismi incaricati dell’esecuzione delle azioni di cui all’articolo 7 bis,»;

     b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

     «4. Gli Stati membri interessati sono responsabili del controllo dei programmi di cui all’articolo 7 e dei relativi pagamenti. Gli Stati membri si accertano che il materiale informativo o promozionale prodotto nell’ambito di un programma accettato sia conforme al diritto comunitario.»;

     6) L’articolo 9 è modificato come segue:

     a) il testo dei paragrafi 1, 2 e 3 è sostituito dal seguente:

     «1. Salvo restando il paragrafo 4, la Comunità finanzia interamente le azioni di cui all’articolo 7 bis. Inoltre essa finanzia interamente il costo degli assistenti tecnici scelti in conformità dell’articolo 8, paragrafo 1, primo trattino.

     2. La partecipazione finanziaria della Comunità ai programmi di cui all’articolo 7 non può superare il 50 % del costo effettivo degli stessi. Nel caso di programmi promozionali della durata di due o tre anni, la partecipazione per ciascun anno di attuazione non può superare tale massimale.

     3. L’organizzazione o le organizzazioni proponenti partecipano al finanziamento dei programmi di cui all’articolo 7 a concorrenza almeno del 20 % del costo effettivo, mentre il finanziamento restante è a carico dello Stato membro o degli Stati membri interessati, tenendo conto della partecipazione comunitaria menzionata al paragrafo 2. Le quote rispettive degli Stati membri e delle organizzazioni proponenti sono determinate al momento in cui il programma è presentato alla Commissione conformemente all’articolo 7, paragrafo 3. Il finanziamento da parte degli Stati membri e/o delle organizzazioni proponenti può altresì provenire da introiti parafiscali o da contributi obbligatori.»;

     b) è aggiunto il seguente paragrafo 5:

     «5. Gli articoli 87, 88 e 89 del trattato non si applicano ai contributi finanziari degli Stati membri né ai contributi finanziari degli Stati membri e/o delle organizzazioni proponenti derivanti da introiti parafiscali o da contributi obbligatori nel caso dei programmi che possono beneficiare di un sostegno comunitario ai sensi dell’articolo 36 del trattato e che la Commissione ha deciso di accettare a norma dell’articolo 7, paragrafo 4.»;

     7) È aggiunto il seguente articolo 12 bis:

     «Articolo 12 bis

     Prima di stabilire l’elenco e le linee direttrici di cui all’articolo 5, o di accettare i programmi di cui all’articolo 7, di decidere in merito alle azioni di cui all’articolo 7 bis o ancora di adottare misure di attuazione ai sensi dell’articolo 11, la Commissione può consultare:

     a) il gruppo permanente “Promozione dei prodotti agricoli” del comitato consultivo “Qualità e sanità della produzione agricola”;

     b) i gruppi di lavoro tecnici “ad hoc” costituiti da membri del comitato di gestione di cui all’articolo 12, paragrafo 1, e/o esperti nel settore della promozione e della pubblicità.»;

     8) All’articolo 13 la data «31 dicembre 2003» è sostituita dalla data «31 dicembre 2006».

     9) All’articolo 15 è soppresso il secondo comma.

 

     Art. 2.

     Il regolamento (CE) n. 2826/2000 è modificato come segue:

     1) All’articolo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

     «c) campagne di informazione, in particolare sui regimi comunitari delle denominazioni d'origine protette (DOP), delle indicazioni geografiche protette (IGP), delle specialità tradizionali garantite (STG) e della produzione biologica, nonché su altri regimi comunitari concernenti le norme di qualità e l’etichettatura dei prodotti agricoli e alimentari nonché i simboli grafici previsti nella pertinente normativa comunitaria, in particolare il simbolo grafico per le regioni ultraperiferiche;»;

     2) All’articolo 4 è soppresso il paragrafo 2.

     3) All’articolo 5 è soppresso il paragrafo 2.

     4) L’articolo 6 è sostituito dal seguente:

     «Articolo 6

     1. Per la realizzazione delle azioni di cui all'articolo 2, lettere a), b), c) e d), e in conformità con le linee direttrici di cui all’articolo 5, la o le organizzazioni professionali e/o interprofessionali rappresentative del settore o dei settori interessati in uno o più Stati membri o a livello comunitario elaborano proposte di programmi di promozione e d’informazione aventi una durata massima di tre anni.

     Gli Stati membri redigono un disciplinare in cui sono stabiliti i requisiti e i criteri di valutazione dei programmi.

     2. Gli Stati membri interessati controllano l’opportunità dei programmi proposti e la conformità degli stessi con le disposizioni del presente regolamento, con le linee direttrici di cui all’articolo 5 e con i relativi disciplinari. Essi verificano inoltre il rapporto qualità/prezzo dei programmi in questione.

     Una volta esaminato il programma o i programmi, gli Stati membri stabiliscono un elenco di programmi nei limiti dei fondi disponibili e si impegnano a partecipare al loro finanziamento.

     3. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione l’elenco dei programmi e una copia degli stessi.

     Qualora constati che un programma presentato, o alcune azioni dello stesso, non siano conformi alla normativa comunitaria o alle linee direttrici di cui all’articolo 5 o non rispondano ai criteri del rapporto qualità/prezzo, la Commissione informa lo Stato membro o gli Stati membri in questione, entro un termine da stabilire secondo la procedura di cui all’articolo 13, paragrafo 2, che il programma è del tutto o in parte inammissibile. Trascorso tale termine, il programma è considerato ammissibile.

     Gli Stati membri tengono conto delle osservazioni eventualmente formulate dalla Commissione e le inviano i programmi, riveduti d’accordo con l’organizzazione proponente, entro un termine da determinare secondo la procedura di cui all’articolo 13, paragrafo 2.

     4. La Commissione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 2, decide quali programmi sono accettati nonché le dotazioni finanziarie corrispondenti. Viene data la priorità ai programmi presentati da più di uno Stato membro o che prevedono azioni in più di uno Stato membro.

     5. Dopo aver bandito un invito a presentare proposte con i mezzi idonei, l’organizzazione proponente seleziona gli organismi che attuano i programmi. Tuttavia, a certe condizioni da stabilire conformemente alla procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 2, l'organizzazione proponente può essere autorizzata ad attuare certe parti del programma.

     6. Secondo la procedura di cui all’articolo 13, paragrafo 2, la Commissione può fissare limiti minimi e/o massimi in relazione ai costi effettivi dei programmi presentati a norma del presente articolo. Questi limiti dei costi possono essere differenziati a seconda della natura dei programmi in questione. Criteri al riguardo possono essere definiti secondo la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 2.»;

     5) L’articolo 7 è modificato come segue:

     a) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

     «3. Ai fini dell’esame dei programmi da parte della Commissione si applicano le disposizioni di cui all’articolo 6, paragrafi 3 e 4.»;

     b) è aggiunto il seguente paragrafo:

     «4. Secondo la procedura di cui all’articolo 13, paragrafo 2, la Commissione può fissare limiti minimi e/o massimi in relazione ai costi effettivi dei programmi presentati a norma del presente articolo. Questi limiti dei costi possono essere differenziati a seconda della natura dei programmi in questione. Criteri al riguardo possono essere definiti secondo la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 2.»;

     6) È aggiunto il seguente articolo:

     «Articolo 7 bis

     Dopo che il comitato di gestione di cui all’articolo 13, paragrafo 1, o, se del caso, i comitati regolamentari di cui ai regolamenti (CEE) n. 2092/91, (CEE) n. 2081/92 o (CEE) n. 2082/92 del Consiglio sono stati informati, la Commissione decide in merito alle seguenti azioni:

     a) azioni indicate all’articolo 2, lettera e), del presente regolamento;

     b) azioni indicate all’articolo 2, lettere b), c) e d), del presente regolamento, ove tali azioni siano di interesse comunitario o nessuna proposta idonea sia stata presentata secondo la procedura stabilita agli articoli 6 o 7 del presente regolamento.»;

     7) L’articolo 8 è sostituito dal seguente:

     «Articolo 8

     La Commissione sceglie, con la procedura di bando di gara aperto o ristretto:

     a) gli eventuali assistenti tecnici per la valutazione dei programmi proposti, compresi gli organismi d’esecuzione proposti;

     b) l’organismo o gli organismi responsabili dell’esecuzione delle azioni di cui all’articolo 7 bis.»;

     8) L’articolo 9 è modificato come segue:

     a) i paragrafi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

     «1. La Comunità finanzia interamente le azioni di cui all’articolo 7 bis. Inoltre essa finanzia interamente il costo degli assistenti tecnici scelti in conformità dell’articolo 8, lettera a).

     2. La partecipazione finanziaria della Comunità ai programmi di cui agli articoli 6 e 7 non può superare il 50 % del costo effettivo degli stessi. Nel caso di programmi promozionali della durata di due o tre anni, la partecipazione per ciascun anno di attuazione non può superare tale massimale.

     3. L’organizzazione o le organizzazioni proponenti partecipano al finanziamento dei programmi di cui all’articolo 6 a concorrenza almeno del 20 % del costo effettivo, mentre il finanziamento restante è a carico dello Stato membro o degli Stati membri in questione, tenendo conto della partecipazione comunitaria menzionata al paragrafo 2. Le quote rispettive degli Stati membri e delle organizzazioni proponenti sono determinate al momento in cui il programma è presentato alla Commissione conformemente all’articolo 6, paragrafo 3. Il finanziamento da parte degli Stati membri e/o delle organizzazioni proponenti può altresì provenire da introiti parafiscali o da contributi obbligatori.»;

     b) è aggiunto il seguente paragrafo 5:

     «5. Gli articoli 87, 88 e 89 del trattato non si applicano ai contributi finanziari degli Stati membri né ai contributi finanziari degli Stati membri e/o delle organizzazioni proponenti derivanti da introiti parafiscali o da contributi obbligatori nel caso di programmi che possono beneficiare di un sostegno comunitario ai sensi dell’articolo 36 del trattato e che la Commissione ha deciso di accettare a norma dell’articolo 6, paragrafo 4, o dell’articolo 7, paragrafo 3.»;

     9) All’articolo 10, il paragrafo 2 è sostituito dai seguenti:

     «2. Un gruppo di sorveglianza, costituito da rappresentanti della Commissione, degli Stati membri e delle organizzazioni proponenti di cui trattasi, sorveglia la corretta esecuzione dei programmi di cui agli articoli 6 e 7.

     3. Gli Stati membri interessati sono responsabili del controllo dei programmi di cui agli articoli 6 e 7 e dei relativi pagamenti. Gli Stati membri si accertano che il materiale informativo o promozionale prodotto nell’ambito di un programma accettato sia conforme al diritto comunitario.»;

     10) È aggiunto il seguente articolo 13 bis:

     «Articolo 13 bis

     Prima di stabilire l’elenco di cui all’articolo 4, di redigere le linee direttrici di cui all’articolo 5, di approvare i programmi di cui agli articoli 6 e 7, di decidere in merito alle azioni di cui all’articolo 7 bis o ancora di adottare misure di attuazione ai sensi dell’articolo 12, la Commissione può consultare:

     a) il gruppo permanente «Promozione dei prodotti agricoli» del comitato consultivo «Qualità e sanità della produzione agricola»;

     b) i gruppi di lavoro tecnici «ad hoc» costituiti da membri del comitato di gestione di cui all’articolo 13, paragrafo 1, e/o esperti nel settore della promozione e della pubblicità.»;

     11) L’articolo 14 è sostituito dal seguente:

     «Articolo 14

     Anteriormente al 31 dicembre 2006 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’applicazione del presente regolamento corredata, se del caso, di proposte appropriate.».

 

     Art. 3.

     Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

     Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2005.