§ 1.6.187 - Regolamento 18 maggio 1992, n. 1332.
Regolamento (CEE) n. 1332/92 del Consiglio che istituisce misure specifiche nel settore delle olive da tavola.


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:18/05/1992
Numero:1332


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3.      1. Gli Stati membri erogano un aiuto specifico alle associazioni o unioni di associazioni di produttori di olive da tavola dei codici NC 0709 90 31, 0709 90 39, 0710 80 10, 0711 20, ex 0712 90 [...]
Art. 4.      Le partecipazioni al finanziamento delle azioni previste all'articolo 1 e dell'aiuto previsto all'articolo 3 sono considerate misure di intervento destinate a regolarizzare i mercati agricoli ai [...]
Art. 5.      Secondo la procedura prevista all'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE la Commissione
Art. 6.      Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee


§ 1.6.187 - Regolamento 18 maggio 1992, n. 1332. [1]

Regolamento (CEE) n. 1332/92 del Consiglio che istituisce misure specifiche nel settore delle olive da tavola.

(G.U.C.E. 27 maggio 1992, n. L 145).

 

Art. 1. [2]

     [La Comunità partecipa, a concorrenza del 60%, al finanziamento di azioni volte a sviluppare il consumo di olive da tavola prodotte nella Comunità, proposte e realizzate da associazioni rappresentative che riuniscono diverse branche di attività del settore. La rappresentatività delle associazioni è valutata in funzione dell'obiettivo perseguito.]

 

     Art. 2. [3]

     [1. Le azioni di cui all'articolo 1 sono finalizzate:

     - alla promozione della qualità del prodotto, in particolare mediante la realizzazione di studi di mercato e l'esecuzione di ricerche sulla produzione di olive con limitato tenore di sale;

     - alla definizione di nuove modalità di condizionamento;

     - alla consulenza in materia di marketing presso i vari operatori economici del settore;

     - alla pubblicità e alle relazioni pubbliche, compresa l'organizzazione di fiere ed altre manifestazioni commerciali e la partecipazione alle stesse.

     2. Le azioni di cui all'articolo 1 non devono essere orientate in funzione di marchi commerciali né devono fare riferimento a uno Stato membro.]

 

     Art. 3.

     1. Gli Stati membri erogano un aiuto specifico alle associazioni o unioni di associazioni di produttori di olive da tavola dei codici NC 0709 90 31, 0709 90 39, 0710 80 10, 0711 20, ex 0712 90 90, 2001 90 65, ex 2004 90 30 e 2005 70 00, che rispondono alle condizioni previste all'articolo 5 e all'articolo 6, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 1360/78 e che costituiscono un fondo di rotazione destinato a regolarizzare l'offerta provvedendo, in particolare, al finanziamento del magazzinaggio necessario ad una adeguata immissione dei prodotti sul mercato [4].

     2. L'aiuto di cui al paragrafo 1 viene concesso una tantum a condizione che il fondo sia finanziato:

     - per il 45% dall'associazione o dall'unione di produttori,

     - per il 10% da un contributo dello Stato membro.

Il finanziamento comunitario ammonta al 45% del capitale del fondo.

Tuttavia, la partecipazione finanziaria complessiva dello Stato membro e

della Comunità non può superare il 10% del valore della produzione

commercializzata dall'associazione o unione di associazioni di produttori

nel corso di una campagna di commercializzazione.

     3. Ai fini della concessione dell'aiuto di cui al paragrafo 1, le cooperative e le unioni di cooperative costituite conformemente alla legislazione in vigore nel settore considerato sono assimilate, per un periodo massimo di quattro anni, alle associazioni o unioni di associazioni di cui al paragrafo 1. In tal caso, le cooperative o unioni di cooperative procedono alla costituzione di una garanzia che assicura il rimborso degli aiuti ricevuti, in caso di mancato rispetto degli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2 [5].

 

     Art. 4.

     Le partecipazioni al finanziamento delle azioni previste all'articolo 1 e dell'aiuto previsto all'articolo 3 sono considerate misure di intervento destinate a regolarizzare i mercati agricoli ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 729/70. Esse sono finanziate dal Fondo europeo agricolo d'orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione «garanzia».

 

     Art. 5.

     Secondo la procedura prevista all'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE la Commissione:

     a) definisce le misure previste all'articolo 2 del presente regolamento,

     b) adotta le modalità d'applicazione del presente regolamento; queste comprendono i provvedimenti atti a garantire il controllo dell'impiego del contributo finanziario della Comunità.

 

     Art. 6.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 


[1] Regolamento abrogato dall'art. 24 del regolamento (CE) n. 865/2004, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.

[2] Articolo abrogato dall’art. 15 del regolamento (CE) n. 2826/2000.

[3] Articolo abrogato dall’art. 15 del regolamento (CE) n. 2826/2000.

[4] Paragrafo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) 587/93.

[5] Paragrafo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) 1267/95.