§ 1.1.620 - Regolamento 29 aprile 2004, n. 865.
Regolamento (CE) n. 865/2004 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dell'olio di oliva e delle olive da [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.1 questioni generali
Data:29/04/2004
Numero:865


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     
Art. 4.     
Art. 5.     
Art. 6.     
Art. 7.     
Art. 8.     
Art. 9.     
Art. 10.     
Art. 11.     
Art. 12.     
Art. 13.     
Art. 14.     
Art. 15.     
Art. 16.     
Art. 17.     
Art. 18.     
Art. 19.     
Art. 20.     
Art. 21.     
Art. 22.     
Art. 23.     
Art. 24.     
Art. 25.     
Art. 26.     


§ 1.1.620 - Regolamento 29 aprile 2004, n. 865. [1]

Regolamento (CE) n. 865/2004 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola e recante modifica del regolamento (CEE) n. 827/68

(G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. L 161).

 

     IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 36 e l'articolo 37, paragrafo 2, terzo comma,

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere del Parlamento europeo,

     visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

     previa consultazione del Comitato delle regioni,

     considerando quanto segue:

      (1) La politica agricola comune persegue gli obiettivi stabiliti dall'articolo 33 del trattato. Al fine di stabilizzare i mercati e garantire un equo tenore di vita agli agricoltori operanti nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola, è necessario prevedere un sostegno al reddito degli olivicoltori, misure relative al mercato interno per mantenere i prezzi e le condizioni di approvvigionamento entro un quadro ragionevole, e attività volte ad influenzare la domanda del mercato attraverso il miglioramento della qualità dei prodotti e del modo di presentare la qualità ai consumatori.

      (2) Il sostegno al reddito degli olivicoltori è previsto, attraverso il pagamento unico per azienda e l'aiuto per la cura degli oliveti, dal regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori.

      (3) Occorrerebbe pertanto abrogare il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi, e sostituirlo con un nuovo regolamento. In tale occasione occorrerebbe abrogare anche i seguenti regolamenti del Consiglio nel settore dell'olio di oliva: i regolamenti (CEE) n. 154/75, (CEE) n. 2754/78, (CEE) n. 3519/83, (CEE) n. 2261/84, (CEE) n. 2262/84, (CEE) n. 3067/85, (CEE) n. 1332/92, (CEE) n. 2159/92, (CEE) n. 3815/92, (CE) n. 1414/97, (CE) n. 1638/98 e (CE) n. 1873/2002.

      (4) È necessario adattare la campagna di commercializzazione al ciclo di produzione di tutte le varietà di olive ed è opportuno allinearla, a fini di armonizzazione e semplificazione, alla campagna di commercializzazione di altri prodotti agricoli.

      (5) Le descrizioni e le definizioni degli oli di oliva e le relative denominazioni costituiscono un elemento essenziale di ordine del mercato in quanto fissano standard di qualità e forniscono ai consumatori un'adeguata informazione sul prodotto.

      (6) Le caratteristiche dell'olio di oliva giustificano l'interesse dei consumatori nonostante il prezzo elevato rispetto ad altri oli e grassi. Per evitare abusi circa la qualità e l'autenticità dei prodotti proposti ai consumatori e le gravi perturbazioni del mercato che potrebbero derivarne, sono necessarie apposite misure per sviluppare e tutelare la qualità delle olive e degli oli di oliva.

      (7) Le informazioni riportate sull'etichetta dovrebbe essere garantite ricorrendo ai metodi di analisi più avanzati e ad altre misure per determinare le caratteristiche di ciascun tipo di olio di oliva.

      (8) Tenuto conto dell'influenza delle variazioni dei livelli di produzione e dell'offerta disponibile sul mercato mondiale, occorrerebbe prevedere apposite misure volte a stabilizzare il mercato interno.

      (9) Il regime di aiuti ai contratti di ammasso privato è considerato uno strumento efficace per la regolazione dell'offerta di olio di oliva, in grado di fungere da rete di sicurezza in caso di gravi perturbazioni del mercato.

      (10) Occorrerebbe incoraggiare e inquadrare a livello comunitario la partecipazione degli operatori del settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola agli sforzi intrapresi per migliorare e garantire la qualità di tali prodotti e per accrescere in tal modo l'interesse dei consumatori e mantenere l'equilibrio del mercato.

      (11) Per incoraggiare le organizzazioni di operatori riconosciute ad elaborare programmi di attività per il miglioramento della qualità della produzione di olio di oliva e di olive da tavola è necessario un finanziamento comunitario, costituito dalla percentuale degli aiuti diretti che gli Stati membri sono autorizzati a trattenere a norma dell'articolo 110 decies, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1782/2003. Il finanziamento comunitario dovrebbe essere concesso in base alle priorità attribuite alle attività intraprese nell'ambito dei suddetti programmi di attività.

      (12) Per controllare il volume degli scambi di olio di oliva con i paesi terzi e semplificare nel contempo le procedure amministrative, occorrerebbe prevedere un regime basato sul rilascio di titoli di importazione, con costituzione di una cauzione a garanzia dell'esecuzione delle operazioni per le quali i titoli sono richiesti. Qualora l'andamento del mercato renda necessario un controllo più stretto delle esportazioni di olio di oliva dalla Comunità, la Commissione dovrebbe essere autorizzata ad introdurre un regime di titoli di esportazione.

      (13) Il mercato comunitario dell'olio di oliva e delle olive da tavola implica un regime di scambi alle frontiere esterne della Comunità, accompagnato da dazi all'importazione. Il regime di scambi dovrebbe essere basato sugli impegni assunti nell'ambito degli accordi internazionali.

      (14) La maggior parte dei dazi doganali applicabili ai prodotti agricoli nell'ambito degli accordi dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) è fissata nella tariffa doganale comune. Tuttavia, la Commissione dovrebbe avere la possibilità di sospendere tali dazi parzialmente o interamente al fine di assicurare un adeguato approvvigionamento di olio di oliva nel mercato interno.

      (15) Nella misura necessaria al buon funzionamento del regime, è opportuno prevedere la possibilità di disciplinare o, qualora la situazione del mercato lo richieda, di vietare il ricorso al regime di perfezionamento attivo e passivo mediante l'adozione di misure armonizzate.

      (16) Il regime dei dazi doganali consente di rinunciare a qualsiasi altra misura di protezione alle frontiere esterne della Comunità. In circostanze eccezionali, il mercato interno e il meccanismo dei dazi doganali potrebbero non operare adeguatamente. In una simile evenienza, per non lasciare il mercato comunitario indifeso di fronte alle perturbazioni che rischiano di derivarne, è opportuno consentire alla Comunità di adottare rapidamente tutte le misure necessarie. Tali misure dovrebbero essere conformi agli obblighi derivanti dagli accordi conclusi nel quadro dell'OMC.

      (17) La concessione di aiuti nazionali potrebbe compromettere il corretto funzionamento di un mercato unico basato su prezzi comuni. Pertanto, ai prodotti disciplinati dall'organizzazione comune dei mercati in questione dovrebbero essere applicabili le disposizioni del trattato in materia di aiuti di Stato.

      (18) Data la continua evoluzione del mercato comune nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola, è opportuno che gli Stati membri e la Commissione si tengano reciprocamente informati al riguardo.

      (19) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.

      (20) Data la necessità di risolvere problemi pratici e specifici, la Commissione dovrebbe essere autorizzata ad adottare le misure necessarie nei casi di emergenza.

      (21) Le spese sostenute dagli Stati membri per effetto degli obblighi derivanti dall'applicazione del presente regolamento dovrebbero essere finanziate dalla Comunità a norma del regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune.

      (22) I prodotti soggetti all'organizzazione comune dei mercati istituita dal regolamento n. 136/66/CEE che non rientrano nell'organizzazione comune dei mercati nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola o in qualsiasi altra organizzazione comune dei mercati dovrebbero essere inclusi nel regolamento (CEE) n. 827/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati per taluni prodotti elencati nell'allegato II,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

CAPO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI E REQUISITI DI QUALITÀ

 

     Art. 1.

     L'organizzazione comune dei mercati nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola riguarda i seguenti prodotti:

 

 

Codice NC

Descrizione

a)

1509

Olio d'oliva e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

 

1510 00

Altri oli e loro frazioni, ottenuti esclusivamente dalle olive, anche raffinati, ma non modificati chimicamente e miscele di tali oli o frazioni con gli oli o le frazioni della voce 1509

b)

0709 90 31

Olive, fresche o refrigerate, destinate ad usi diversi dalla produzione di olio

 

0709 90 39

Altre olive, fresche o refrigerate

 

0710 80 10

Olive, anche cotte in acqua o al vapore, congelate

 

0711 20

Olive temporaneamente conservate (per esempio mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atte per l'alimentazione come tali

 

ex 0712 90 90

Olive secche, anche tagliate in pezzi o a fette oppure tritate o polverizzate, ma non altrimenti preparate

 

2001 90 65

Olive preparate o conservate nell'aceto o nell'acido acetico

 

ex 2004 90 30

Olive preparate o conservate ma non nell'aceto o acido acetico, congelate

 

2005 70

Olive preparate o conservate ma non nell'aceto o acido acetico, non congelate

c)

1522 00 311-522 00 39

Residui provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali contenenti olio avente le caratteristiche dell'olio d'oliva

 

2306 90 112-306 90 19

Sanse di olive e altri residui dell'estrazione dell'olio d'oliva

 

          Art. 2.

     La campagna di commercializzazione dei prodotti di cui all'articolo 1 ha inizio il 1° luglio e termina il 30 giugno dell'anno successivo. Tuttavia, la campagna di commercializzazione 2005/2006 ha inizio il 1° novembre 2004.

 

          Art. 3.

     Il presente regolamento lascia impregiudicate le misure previste dal regolamento (CE) n. 1782/2003.

 

          Art. 4.

     1. L'uso delle denominazioni e delle definizioni degli oli di oliva e degli oli di sansa di oliva riportate nell'allegato I è obbligatorio ai fini della commercializzazione dei prodotti in questione all'interno di ciascuno Stato membro, negli scambi intracomunitari e, se compatibili con le norme obbligatorie internazionali, negli scambi con i paesi terzi.

     2. Possono essere venduti al dettaglio soltanto gli oli indicati al punto 1, lettere a) e b), e ai punti 3 e 6 dell'allegato I.

 

CAPO II

MERCATO INTERNO

 

SEZIONE 1

NORME DI COMMERCIALIZZAZIONE

 

          Art. 5.

     1. Per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera a), possono essere stabilite norme di commercializzazione riguardanti, in particolare, la classificazione per qualità, l'imballaggio e la presentazione, tenendo conto delle esigenze tecniche di produzione e di commercializzazione e dell'evoluzione dei metodi di determinazione delle caratteristiche fisiche, chimiche e organolettiche.

     I prodotti soggetti a norme di commercializzazione possono essere posti in vendita nella Comunità soltanto se conformi a tali norme.

     2. Gli Stati membri sottopongono a un controllo di conformità i prodotti soggetti a norme di commercializzazione e applicano le eventuali sanzioni. Essi comunicano alla Commissione le disposizioni adottate ai fini dell'applicazione del presente paragrafo.

     3. Le norme di commercializzazione, le modalità di applicazione del presente articolo e gli eventuali metodi di analisi da utilizzare sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2.

 

SEZIONE 2

PERTURBAZIONE DEL MERCATO

 

          Art. 6.

     1. Per regolarizzare il mercato in caso di grave perturbazione dello stesso in alcune regioni della Comunità, può essere deciso, secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, di autorizzare organismi che offrano sufficienti garanzie e che siano stati riconosciuti dagli Stati membri a concludere contratti per l'ammasso dell'olio di oliva da essi posto in commercio.

     Le misure di cui al primo comma possono essere attuate, tra l'altro, quando il prezzo medio registrato sul mercato durante un periodo rappresentativo è inferiore a:

     — 1 779 EUR/tonnellata per l'olio extra vergine di oliva,

     — 1 710 EUR/tonnellata per l'olio di oliva vergine,

     — 1 524 EUR/tonnellata per l'olio di oliva lampante avente un grado di acidità libera pari a 2; l'importo è ridotto di 36,70 EUR/tonnellata per ogni ulteriore grado di acidità.

     2. Per l'esecuzione dei contratti di cui al paragrafo 1 può essere concesso un aiuto mediante gara.

     3. L'importo dell'aiuto di cui al paragrafo 2 e le modalità di applicazione del presente articolo, in particolare la quantità, la qualità e la durata dell'ammasso degli oli in questione sono stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, in maniera tale da garantire un impatto significativo sul mercato.

 

SEZIONE 3

ORGANIZZAZIONI DI OPERATORI

 

          Art. 7.

     1. Ai fini del presente regolamento, le organizzazioni di operatori comprendono le organizzazioni di produttori riconosciute, le organizzazioni interprofessionali riconosciute o le altre organizzazioni di operatori del settore oleicolo riconosciute o le loro associazioni.

     2. Ai fini della presente sezione, per «organizzazioni interprofessionali riconosciute» si intendono i soggetti giuridici:

     — composti da rappresentanti delle attività economiche connesse con la produzione e/o il commercio e/o la trasformazione dei prodotti di cui all'articolo 1,

     — costituiti su iniziativa di tutte o di alcune delle organizzazioni o delle associazioni che li compongono,

     — riconosciuti dallo Stato membro in cui operano.

 

          Art. 8.

     1. Gli importi trattenuti dagli Stati membri a norma dell'articolo 110 decies, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1782/2003 sono destinati al finanziamento comunitario dei programmi di attività triennali elaborati dalle organizzazioni di operatori in uno o più dei seguenti settori:

     a) monitoraggio e gestione amministrativa del mercato nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola;

     b) miglioramento dell'impatto ambientale dell'olivicoltura;

     c) miglioramento della qualità della produzione di olio di oliva e di olive da tavola;

     d) sistema di tracciabilità, certificazione e tutela della qualità dell'olio di oliva e delle olive da tavola, in particolare il controllo della qualità degli oli di oliva venduti ai consumatori finali, sotto l'autorità delle amministrazioni nazionali;

     e) diffusione di informazioni sulle attività svolte da tali organizzazioni ai fini del miglioramento della qualità dell'olio di oliva.

     2. Il finanziamento comunitario per i programmi di attività di cui al paragrafo 1 è al massimo pari alla quota degli aiuti trattenuta dagli Stati membri. Tale finanziamento riguarda spese ammissibili fino a un massimo del:

     — 100 % per le attività nei settori di cui alle lettere a) e b) del paragrafo 1,

     — 100 % per gli investimenti in attività fisse e 75 % per le altre attività nel settore di cui alla lettera c) del paragrafo 1,

     — 75 % per i programmi di attività realizzati in almeno tre paesi terzi o Stati membri non produttori da organizzazioni di operatori riconosciute di almeno due Stati membri produttori nei settori di cui alle lettere d) ed e) del paragrafo 1, e fino ad un massimo del 50 % per le altre attività in questi settori.

     wescluse dal finanziamento comunitario.

     3. Gli Stati membri verificano il rispetto delle condizioni di concessione del finanziamento comunitario. A tal fine essi procedono alla verifica dei programmi di attività e predispongono un piano di controlli da effettuarsi su un campione determinato in base all'analisi dei rischi e costituito da almeno il 30 % all'anno delle organizzazioni di produttori e da tutte le altre organizzazioni di operatori beneficiarie di un finanziamento comunitario a norma del presente articolo.

 

          Art. 9.

     Secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, sono adottate disposizioni di applicazione riguardanti:

     a) le condizioni di riconoscimento delle organizzazioni di operatori e delle loro associazioni;

     b) i tipi di attività ammissibili nell'ambito dei programmi relativi ai settori di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettere da a) ad e);

     c) le procedure di approvazione dei programmi da parte degli Stati membri;

     d) le misure relative ai controlli e alle sanzioni nonché alla verifica dei programmi di attività;

     e) le altre misure eventualmente necessarie per l'attuazione della presente sezione.

 

CAPO III

SCAMBI CON I PAESI TERZI

 

          Art. 10.

     1. Le importazioni nella Comunità di tutti i prodotti di cui ai codici NC 1509, 1510 00, 0709 90 39, 0711 20 90, 2306 90 19, 1522 00 31, 1522 00 39 sono soggette alla presentazione di un titolo di importazione.

     I titoli di importazione sono rilasciati dagli Stati membri ad ogni interessato che ne faccia richiesta, a prescindere dal luogo in cui è stabilito nella Comunità.

     2. I titoli di importazione sono validi in tutta la Comunità. Il rilascio dei titoli è subordinato alla costituzione di una cauzione a garanzia dell'effettiva importazione dei prodotti durante il periodo di validità del titolo. Salvo casi di forza maggiore, la cauzione è incamerata, in tutto o in parte, se l'operazione non è realizzata entro tale periodo o se è realizzata solo parzialmente.

     3. Ove necessario per tener conto dell'andamento del mercato, può essere deciso, secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, di subordinare l'esportazione dalla Comunità di qualsiasi prodotto di cui all'articolo 1, lettera a), alla presentazione di un titolo di esportazione.

     4. Il periodo di validità dei titoli e le altre modalità di applicazione del presente articolo sono stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2.

 

          Art. 11.

     1. Salvo disposizione contraria del presente regolamento, ai prodotti di cui all'articolo 1 si applicano le aliquote dei dazi della tariffa doganale comune.

     2. In deroga al paragrafo 1, qualora il prezzo di mercato dell'olio di oliva nella Comunità superi notevolmente di 1,6 volte i prezzi medi stabiliti all'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, per un periodo di almeno tre mesi, può essere deciso, secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, e così da assicurare al mercato comunitario un adeguato approvvigionamento di olio di oliva attraverso l'importazione da paesi terzi:

     — di sospendere parzialmente o totalmente l'applicazione all'olio di oliva dei dazi della tariffa doganale comune, stabilendone le modalità,

     — di aprire un contingente di importazione di olio di oliva ad un'aliquota ridotta dei dazi della tariffa doganale comune, stabilendo le modalità di gestione di tale contingente.

     Tali misure si applicano per il periodo minimo strettamente necessario, che non può in ogni caso superare il termine della campagna di commercializzazione in questione.

 

          Art. 12.

     1. Per la classificazione tariffaria dei prodotti disciplinati dal presente regolamento si applicano le norme generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata, nonché le relative modalità di attuazione. La nomenclatura tariffaria risultante dall'applicazione del presente regolamento è inserita nella tariffa doganale comune.

     2. Salvo disposizione contraria del presente regolamento o adottata in virtù di una delle sue disposizioni, negli scambi con i paesi terzi sono vietate:

     a) la riscossione di qualsiasi tassa avente effetto equivalente a un dazio doganale;

     b) l'applicazione di qualsiasi restrizione quantitativa o misura di effetto equivalente.

 

          Art. 13.

     Nella misura necessaria al corretto funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola, il ricorso al regime di perfezionamento attivo per i prodotti elencati nell'articolo 1, lettere a) e b), può essere vietato totalmente o parzialmente secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2.

 

          Art. 14.

     1. Qualora, per effetto delle importazioni o delle esportazioni, il mercato comunitario di uno o più prodotti di cui all'articolo 1 subisca o rischi di subire gravi perturbazioni, tali da compromettere il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 33 del trattato, è possibile applicare adeguate misure negli scambi con i paesi non aderenti all'OMC fintantoché sussista la suddetta perturbazione o minaccia di perturbazione.

     2. Ove si verifichi la situazione descritta al paragrafo 1, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa la Commissione decide l'adozione delle misure necessarie. Tali misure sono comunicate agli Stati membri e sono immediatamente applicabili. Qualora tali misure siano state richieste da uno Stato membro, la Commissione prende una decisione al riguardo entro tre giorni lavorativi dalla data di ricezione della domanda.

     3. Ogni Stato membro può deferire al Consiglio le misure decise dalla Commissione entro tre giorni lavorativi dalla data della sua comunicazione. Il Consiglio si riunisce senza indugio. Esso può, deliberando a maggioranza qualificata, modificare o annullare la misura in causa entro un mese dalla data in cui questa gli è stata deferita.

     4. Le disposizioni adottate in virtù del presente articolo sono applicate nel rispetto degli obblighi derivanti dagli accordi conclusi a norma dell'articolo 300, paragrafo 2, del trattato.

 

CAPO IV

DISPOSIZIONI GENERALI

 

          Art. 15.

     Salvo disposizione contraria del presente regolamento, alla produzione e al commercio dei prodotti di cui all'articolo 1 si applicano gli articoli 87, 88 e 89 del trattato.

 

          Art. 16.

     Sono incompatibili con l'applicazione del presente regolamento le misure adottate dagli Stati membri per aumentare il prezzo di altri oli vegetali rispetto a quello dell'olio di oliva in modo da assicurare uno sbocco alla produzione nazionale di olio di oliva.

 

          Art. 17.

     Gli Stati membri e la Commissione procedono allo scambio delle informazioni necessarie per l'applicazione del presente regolamento e per il rispetto degli obblighi internazionali in materia di olio di oliva e olive da tavola.

     Le modalità per la determinazione delle informazioni necessarie e per la loro comunicazione e diffusione sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2.

 

          Art. 18.

     1. La Commissione è assistita dal comitato di gestione per l'olio di oliva e le olive da tavola (in seguito denominato «il comitato»).

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione n. 1999/468/CE.

     Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione n. 1999/468/CE è fissato a un mese.

     3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

          Art. 19.

     I provvedimenti necessari e giustificabili per risolvere, in casi di emergenza, problemi pratici e specifici sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 18. Tali provvedimenti possono derogare a talune disposizioni del presente regolamento, ma soltanto nella misura e per il periodo strettamente necessari.

 

          Art. 20.

     Il regolamento (CE) n. 1258/1999 e le disposizioni adottate per la sua attuazione si applicano alle spese sostenute dagli Stati membri nell'adempimento degli obblighi previsti dal presente regolamento.

 

CAPO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

          Art. 21.

     Il regolamento n. 136/66/CEE è modificato come segue:

     1) all'articolo 5, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

     «2. A partire dalla campagna di commercializzazione 1998/1999 l'ammontare unitario dell'aiuto alla produzione di cui al paragrafo 1 è fissato a 1322,5 EUR/tonnellata.»

     2) all'articolo 20 quinquies, paragrafo 1, «per le campagne di commercializzazione 1988/1999 - 2003/2004» è sostituito da «a partire dalla campagna di commercializzazione 1998/1999».

 

          Art. 22.

     All'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1638/98 il primo comma è abrogato.

 

          Art. 23.

     Il regolamento (CE) n. 1873/2002 è modificato come segue:

     1) all'articolo 2, «per le campagne di commercializzazione 2002/2003 e 2003/2004» è sostituito con «a partire dalla campagna di commercializzazione 2002/2003»;

     2) all'articolo 3, «per le campagne di commercializzazione 2002/2003 e 2003/2004» è sostituito da «a partire dalla campagna di commercializzazione 2002/2003».

 

          Art. 24.

     1. Il regolamento n. 136/66/CEE ed i regolamenti (CEE) n. 154/75, (CEE) n. 2754/78, (CEE) n. 3519/83, (CEE) n. 2261/84, (CEE) n. 2262/84, (CEE) n. 3067/85, (CEE) n. 1332/92, (CEE) n. 159/92, (CEE) n. 3815/92, (CE) n. 1414/97, (CE) n. 1638/98 e (CE) n. 1873/2002 sono abrogati con effetto a decorrere dal 1° novembre 2005.

     Tuttavia, le disposizioni necessarie per la gestione e il controllo degli aiuti alla produzione rimangono applicabili ai fini della gestione e del controllo degli aiuti alla produzione relativi alle campagne di commercializzazione fino alla campagna 2004/2005.

     I riferimenti al regolamento abrogato n. 136/66/CEE si intendono fatti al presente regolamento.

     2. Misure transitorie possono essere adottate secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2.

 

          Art. 25.

     L'allegato del regolamento (CEE) n. 827/68 è modificato a norma dell'allegato II del presente regolamento.

 

          Art. 26.

     Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

     Esso è applicabile a decorrere dalla campagna di commercializzazione 2005/2006. Tuttavia, gli articoli da 21 a 23 si applicano a decorrere dal 1° novembre 2004.

 

 

ALLEGATO I

DENOMINAZIONI E DEFINIZIONI DEGLI OLI DI OLIVA

E DEGLI OLI DI SANSA DI OLIVA DI CUI ALL'ARTICOLO 4

 

     1. OLI DI OLIVA VERGINI

     Gli oli ottenuti dal frutto dell'olivo soltanto mediante processi meccanici o altri processi fisici, in condizioni che non causano alterazioni dell'olio, e che non hanno subito alcun trattamento diverso dal lavaggio, dalla decantazione, dalla centrifugazione e dalla filtrazione, esclusi gli oli ottenuti mediante solvente o con coadiuvanti ad azione chimica o biochimica, o con processi di riesterificazione e qualsiasi miscela con oli di altra natura.

     Detti oli di oliva vergini sono oggetto della classificazione e delle denominazioni seguenti:

     a) Olio extra vergine di oliva

     olio di oliva vergine la cui acidità libera, espressa in acido oleico, è al massimo di 0,8 g per 100 g e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria;

     b) Olio di oliva vergine

     olio di oliva vergine la cui acidità libera, espressa in acido oleico, è al massimo di 2 g per 100 g e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria;

     c) Olio di oliva lampante

     olio di oliva vergine la cui acidità libera, espressa in acido oleico, è superiore a 2 g per 100 g e/o avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria.

 

     2. OLIO DI OLIVA RAFFINATO

     Olio di oliva ottenuto dalla raffinazione dell'olio di oliva vergine, con un tenore di acidità libera, espresso in acido oleico, non superiore a 0,3 g per 100 g e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria.

 

     3. OLIO DI OLIVA — COMPOSTO DI OLI DI OLIVA RAFFINATI E OLI DI OLIVA VERGINI

     Olio di oliva ottenuto dal taglio di olio di oliva raffinato con olio di oliva vergine diverso dall'olio di oliva lampante, con un tenore di acidità libera, espresso in acido oleico, non superiore a 1 g per 100 g e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria.

 

     4. OLIO DI SANSA DI OLIVA GREGGIO

     Olio ottenuto dalla sansa d'oliva mediante trattamento con solventi o mediante processi fisici, oppure olio corrispondente all'olio di oliva lampante, fatte salve talune specifiche caratteristiche, escluso l'olio ottenuto attraverso la riesterificazione e le miscele con oli di altra natura, e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria.

 

     5. OLIO DI SANSA DI OLIVA RAFFINATO

     Olio ottenuto dalla raffinazione dell'olio di sansa di oliva greggio, con un tenore di acidità libera, espresso in acido oleico, non superiore a 0,3 g per 100 g e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria.

 

     6. OLIO DI SANSA DI OLIVA

     Olio ottenuto dal taglio di olio di sansa di oliva raffinato e di olio di oliva vergine diverso dall'olio di oliva lampante, con un tenore di acidità libera, espresso in acido oleico, non superiore a 1 g per 100 g e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria.

 

 

ALLEGATO II

 

     L'allegato del regolamento (CEE) n. 827/68 è modificato come segue:

 

     1) Dopo la descrizione dei prodotti di cui al codice NC 1108 20 00 («Inulina»), è inserito il seguente testo:

     «12 021 090 Arachidi non tostate né altrimenti cotte, con guscio, diverse da quelle destinate alla semina

     12 022 000 Arachidi non tostate né altrimenti cotte, sgusciate, anche frantumate

     12 030 000 Copra

     12 060 091 ex 12 060 099 Semi di girasole, anche frantumati, diversi da quelli destinati alla semina

     12 071 090 Noci e mandorle di palmisti, anche frantumati, diversi da quelli destinati alla semina

     12 072 090 Semi di cotone, anche frantumati, diversi da quelli destinati alla semina

     12 073 090 Semi di ricino, anche frantumati, diversi da quelli destinati alla semina

     12 074 090 Semi di sesamo, anche frantumati, diversi da quelli destinati alla semina

     12 075 090 Semi di senapa, anche frantumati, diversi da quelli destinati alla semina

     12 076 090 Semi di cartamo, anche frantumati, diversi da quelli destinati alla semina

     12 079 190 Semi di papavero nero o bianco, anche frantumati, diversi da quelli destinati alla semina

     ex 12 079 298 Semi di karité, anche frantumati, diversi da quelli destinati alla semina

     12 079 991 Semi di canapa, anche frantumati, diversi da quelli destinati alla semina

     ex 12 079 998 Altri semi e frutti oleosi, anche frantumati, diversi da quelli destinati alla semina

     1 208 Farine di semi o di frutti oleosi, diverse dalla farina di senapa»

 

     2) Dopo la descrizione dei prodotti di cui al codice NC 1503 00 («Stearina solare, olio di strutto, oleostearina, oleomargarina ed olio di sevo, non emulsionati, non mescolati né altrimenti preparati:») è inserito il seguente testo:

     «1 504 Grassi e oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

     1 507 Olio di soia e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

     1 508 Olio di arachide e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

     1 511 Olio di palma e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

     1 512 Oli di girasole, di cartamo o di cotone e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

     1 513 Oli di cocco (olio di copra), di palmisti o di babassù e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

     1 514 Oli di ravizzone, di colza o di senapa e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:

     ex 1 515 Altri grassi ed oli vegetali (escluso l'olio di jojoba: 15 159 015) e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

     ex 1 516 Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati (esclusi gli oli di ricino idrogenati, detti «opalwax”: 15 162 010)

     ex 1 517 Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516, escluse le sottovoci 15 171 010,15 179 010e 15 179 093

     15 180 03115 1-80 039 Oli vegetali fissi, fluidi, semplicemente miscelati, destinati ad usi tecnici od industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana

     15 220 091 Morchie o fecce di olio, paste di saponificazioni (soap stocks) provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali, escluse quelle contenenti olio aventi le caratteristiche dell'olio d'oliva

     15 220 099 Altri residui provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali, escluse quelle contenenti olio avente le caratteristiche dell'olio di oliva»

 

     3) Dopo la descrizione dei prodotti di cui al codice NC 2302 50 00 («di legumi»), è inserito il seguente testo:

     «23 040 000 Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione dell'olio di soia

     23 050 000 Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione dell'olio di arachide»

 


[1] Regolamento così rettificato con avviso pubblicato nella G.U.U.E. 9 aprile 2005, n. L 206.