§ 1.6.D73 - Regolamento 28 giugno 1968, n. 827.
Regolamento (CEE) n. 827/68 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati per taluni prodotti elencati nell'allegato II del trattato.


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:28/06/1968
Numero:827


Sommario
Art. 1.      L'organizzazione comune dei mercati istituita dal presente regolamento disciplina i prodotti elencati nell'allegato
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4.      1. Negli scambi intracomunitari sono vietati
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7.      Nell'applicazione del presente regolamento deve essere tenuto conto, parallelamente e in modo adeguato, degli obiettivi previsti dagli articoli 39 e 110 del trattato
Art. 8.      Il presente regolamento si applica senza pregiudizio delle disposizioni comunitarie adottate o da adottare, intese ad armonizzare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative [...]
Art. 9.      Qualora siano necessarie disposizioni transitorie per facilitare il passaggio dal regime vigente negli Stati membri a quello previsto dal presente regolamento, in particolare nel caso in cui [...]
Art. 10.      Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1968


§ 1.6.D73 - Regolamento 28 giugno 1968, n. 827.

Regolamento (CEE) n. 827/68 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati per taluni prodotti elencati nell'allegato II del trattato.

(G.U.C.E. 30 giugno 1968, n. L 151).

 

Art. 1.

     L'organizzazione comune dei mercati istituita dal presente regolamento disciplina i prodotti elencati nell'allegato.

 

     Art. 2. [1]

     1. Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applicano ai prodotti di cui all'allegato le aliquote dei dazi della tariffa doganale comune

     2. Per la classificazione dei prodotti disciplinati dal presente regolamento si applicano le norme generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata, nonché le relative modalità di attuazione; la nomenclatura tariffaria risultante dall'applicazione del presente regolamento viene inserita nella tariffa doganale comune.

     3. Salvo disposizione contraria prevista dal presente regolamento o adottata in virtù di una delle sue disposizioni e fatti salvi gli obblighi derivanti da accordi internazionali relativi ai prodotti di cui in allegato, negli scambi con i paesi terzi sono vietate:

     - la riscossione di qualsiasi tassa avente effetto equivalente a un dazio doganale,

     - l'applicazione di qualsiasi restrizione quantitativa o misura di effetto equivalente.

 

     Art. 3. [2]

     1. Qualora per effetto delle importazioni o esportazioni il mercato comunitario di uno o più prodotti di cui all'allegato subisca o rischi di subire gravi perturbazioni, tali da compromettere il conseguimento degli obiettivi enunciati all'articolo 39 del trattato, si possono applicare misure adeguate negli scambi con i paesi terzi fintantoché sussiste la suddetta perturbazione o minaccia di perturbazione.

Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2 del trattato, adotta le modalità generali di applicazione del presente paragrafo e definisce i casi e i limiti entro i quali gli Stati membri possono prendere misure cautelative.

     2. Qualora si delinei la situazione descritta al paragrafo 1, la Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, decide l'adozione delle opportune misure, che vengono comunicate agli Stati membri e sono immediatamente applicabili. Ove tali misure siano state richieste da uno Stato membro, la Commissione decide al riguardo entro tre giorni lavorativi dalla data di ricezione della domanda.

     3. Ogni Stato membro può deferire al Consiglio la misura decisa dalla Commissione entro tre giorni lavorativi dalla data della sua comunicazione. Il Consiglio si riunisce senza indugio e, deliberando a maggioranza qualificata, può modificare o annullare la misura stessa.

     4. Nell'applicazione del presente articolo occorre tener conto degli obblighi che scaturiscono dagli accordi conclusi conformemente all'articolo 228, paragrafo 2 del trattato.

 

     Art. 4.

     1. Negli scambi intracomunitari sono vietati:

     - la riscossione di qualsiasi dazio doganale o tassa di effetto equivalente,

     - l'applicazione di qualsiasi restrizione quantitativa o di misure di effetto equivalente, fatte salve le disposizioni del protocollo relativo al Granducato del Lussemburgo,

     - il ricorso all'articolo 44 del trattato.

     2. Sono escluse dalla libera circolazione all'interno della Comunità le merci di cui all'allegato, fabbricate o ricavate da prodotti che non si trovano nella situazione contemplata all'articolo 9, paragrafo 2, o all'articolo 10, paragrafo 1, del trattato.

 

     Art. 5. [3]

     Gli articoli 92, 93 e 94 del trattato sono applicabili alla produzione e al commercio dei prodotti di cui all'allegato.

     Tuttavia, con riserva d'autorizzazione da parte della Commissione, possono essere accordati aiuti alla produzione e all'immissione sul mercato di renne e di prodotti derivati (NC ex 0208 ed ex 0210) da parte della Finlandia, della Norvegia e della Svezia, laddove non ne derivi un aumento dei livelli tradizionali di produzione.

 

     Art. 6. [4]

     Qualora si faccia riferimento al presente articolo, le misure sono adottate secondo le procedure di cui all'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE e agli articoli corrispondenti degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati agricoli.

 

     Art. 7.

     Nell'applicazione del presente regolamento deve essere tenuto conto, parallelamente e in modo adeguato, degli obiettivi previsti dagli articoli 39 e 110 del trattato.

 

     Art. 8.

     Il presente regolamento si applica senza pregiudizio delle disposizioni comunitarie adottate o da adottare, intese ad armonizzare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri volte a mantenere o migliorare il livello tecnico o genetico della produzione di taluni prodotti di cui all'allegato, specificamente destinati alla riproduzione.

 

     Art. 9.

     Qualora siano necessarie disposizioni transitorie per facilitare il passaggio dal regime vigente negli Stati membri a quello previsto dal presente regolamento, in particolare nel caso in cui l'applicazione di tale regime alla data prevista incontri per taluni prodotti difficoltà notevoli, tali disposizioni vengono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 6. Esse sono applicabili fino al 30 giugno 1969 al più tardi.

 

     Art. 10.

     Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1968.

 

 

ALLEGATO [5]

 

     (Omissis)

 


[1] Articolo così sostituito dall'allegato XXI al regolamento (CE) n. 3290/94.

[2] Articolo così sostituito dall'allegato XXI al regolamento (CE) n. 3290/94.

[3] Articolo così modificato dall'Allegato I al Trattato di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia alla Comunità europea.

[4] Articolo così sostituito dall'allegato XXI al regolamento (CE) n. 3290/94.

[5] Allegato da ultimo modificato dall'art. 25 del regolamento (CE) n. 865/2004.