§ 1.6.H89 - Regolamento 14 ottobre 2002, n. 1873.
Regolamento (CE) n. 1873/2002 del Consiglio che stabilisce i massimali del finanziamento comunitario dei programmi di attività delle [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:14/10/2002
Numero:1873


Sommario
Art. 1.     
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4.     


§ 1.6.H89 - Regolamento 14 ottobre 2002, n. 1873. [1]

Regolamento (CE) n. 1873/2002 del Consiglio che stabilisce i massimali del finanziamento comunitario dei programmi di attività delle organizzazioni riconosciute di operatori del comparto oleicolo, previsto dal regolamento (CE) n. 1638/98 e recante deroga al regolamento n. 136/66/CEE.

(G.U.C.E. 22 ottobre 2002, n. L 284).

 

     IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere del Parlamento europeo,

     considerando quanto segue:

     (1) A norma dell'articolo 4 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1638/98 del Consiglio, del 20 luglio 1998, che modifica il regolamento n. 136/66/CEE relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi, gli Stati membri produttori di olio d'oliva possono riservare, entro certi limiti, una quota degli aiuti eventualmente previsti a favore dei produttori di olio d'oliva e/o di olive da tavola, al finanziamento comunitario di programmi di attività elaborati da organizzazioni di produttori riconosciute, organizzazioni interprofessionali riconosciute o altre organizzazioni di operatori riconosciute o dalle loro unioni in uno o più dei settori di attività ivi elencati. A norma dell'articolo 4 bis, paragrafo 3, del citato regolamento è necessario fissare i suddetti limiti.

     (2) Per l'efficace svolgimento di tali programmi di attività è necessario garantire la possibilità di una loro pianificazione finanziaria che prescinda dal volume della produzione annuale di olio di oliva, ed eventualmente di olive da tavola, in ciascuno Stato membro. È quindi opportuno fissare il massimale del finanziamento comunitario in funzione di parametri fissi, come l'importo unitario dell'aiuto alla produzione previsto dall'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento n. 136/66/CEE e i quantitativi nazionali garantiti previsti al paragrafo 3 dello stesso articolo.

     (3) Per evitare distorsioni sul mercato è opportuno istituire un sistema che permetta di evitare che la somma degli importi trattenuti dagli Stati membri sull'aiuto alla produzione di olio d'oliva o di olive da tavola, in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 9, e dell'articolo 20 quinquies, paragrafo 1, del regolamento n. 136/66/CEE, superi il limite fissato dal presente regolamento in virtù dell'articolo 4 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1638/98.

     (4) Per favorire i programmi di attività delle organizzazioni riconosciute nel corso delle campagne di commercializzazione 2002/2003 e 2003/2004, gli Stati membri dovrebbero essere in grado di concentrare su tali programmi le risorse ricavate dalle altre trattenute sull'aiuto alla produzione, di cui all'articolo 5, paragrafo 9, e/o all'articolo 20 quinquies, paragrafo 1, del regolamento n. 136/66/CEE. A tal fine, è opportuno dare la possibilità agli Stati membri di ridurre o addirittura di abolire tali trattenute purché le risorse messe a disposizione dei programmi di attività delle organizzazioni riconosciute subiscano un aumento equivalente. Occorre dare alla Commissione la facoltà di stabilire il periodo nel corso del quale gli Stati membri possono avvalersi di tale possibilità,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     A partire dalla campagna di commercializzazione 2002/2003, in ciascuno Stato membro il massimale della quota dell'aiuto riservata, di cui all'articolo 4 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1638/98, è pari al 3 % del risultato della moltiplicazione del suo quantitativo nazionale garantito, fissato all'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento n. 136/66/CEE, per l'importo unitario, in EUR/t, dell'aiuto alla produzione fissato dal paragrafo 2 dello stesso articolo.

 

          Art. 2. [2]

     In deroga all'articolo 1, a partire dalla campagna di commercializzazione 2002/2003, la percentuale del 3 % ivi indicata è ridotta, eventualmente previa applicazione dell'articolo 3 dei punti percentuali indicati nell'articolo 5, paragrafo 9 e nell'articolo 20 quinquies, paragrafo 1, del regolamento n. 136/66/CEE.

 

          Art. 3. [3]

     In deroga alle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 9 e dell'articolo 20 quinquies, paragrafo 1, del regolamento n. 136/66/CEE, a partire dalla campagna di commercializzazione 2002/2003 ogni Stato membro può, entro un termine da stabilirsi, ridurre le percentuali indicate ai suddetti paragrafi oppure non applicare il disposto degli stessi paragrafi, purché le corrispondenti risorse siano assegnate alla quota dell'aiuto riservata conformemente all'articolo 4 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1638/98.

     La Commissione stabilisce il termine di cui al primo comma secondo la procedura prevista dall'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE.

 

          Art. 4.

     Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     Esso si applica a decorrere dal 1° novembre 2002.

 


[1] Regolamento abrogato dall'art. 24 del regolamento (CE) n. 865/2004, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.

[2] Articolo così modificato dall’art. 23 del regolamento (CE) n. 865/2004.

[3] Articolo così modificato dall’art. 23 del regolamento (CE) n. 865/2004.