§ 1.1.130 - Regolamento 16 maggio 2002, n. 812.
Regolamento (CE) n. 812/2002 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 883/2001 recante modalità d'applicazione del regolamento [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.1 questioni generali
Data:16/05/2002
Numero:812


Sommario
Art. 1.      Il capitolo VII bis seguente è inserito nel regolamento (CE) n. 883/2001 della Commissione:
Art. 2.      Il presente regolamento entra in vigore il quarto giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 1.1.130 - Regolamento 16 maggio 2002, n. 812.

Regolamento (CE) n. 812/2002 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 883/2001 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore vitivinicolo con i paesi terzi.

(G.U.C.E. 17 maggio 2002, n. L 132).

 

     La Commissione delle Comunità europee,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2585/2001, in particolare gli articoli 63 e 72,

     considerando quanto segue:

     (1) Le importazioni di vino nell'ambito delle concessioni previste dagli accordi con alcuni paesi terzi sono subordinate alla presentazione di un attestato rilasciato da un organismo ufficiale o ufficialmente riconosciuto dalle due parti contraenti e riportato negli elenchi stabiliti congiuntamente, in cui si attesta che il vino in causa è conforme alle condizioni di accesso delle concessioni.

     (2) È opportuno che gli Stati membri comunichino alla Commissione l'elenco degli organismi ufficiali o ufficialmente riconosciuti da essi proposti per il rilascio degli attestati in modo da consentirle di redigere e scambiare l'elenco, congiuntamente con il paese terzo interessato. Per agevolare il compito di tali organismi, è necessario fornire questi elenchi nella forma e sui supporti idonei.

     (3) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

     ha adottato il presente regolamento:

 

Art. 1.

     Il capitolo VII bis seguente è inserito nel regolamento (CE) n. 883/2001 della Commissione:

     (Omissis).

 

     Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il quarto giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.