§ 1.6.F56 - Regolamento 19 dicembre 2001, n. 2585.
Regolamento (CE) n. 2585/2001 del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1493/1999 relativo all'organizzazione comune del mercato [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:19/12/2001
Numero:2585


Sommario
Art. 1.      Il regolamento (CE) n. 1493/1999 è così modificato:
Art. 2.      Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 1.6.F56 - Regolamento 19 dicembre 2001, n. 2585.

Regolamento (CE) n. 2585/2001 del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1493/1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo.

(G.U.C.E. 29 dicembre 2001, n. L 345).

 

     Il Consiglio dell'Unione europea,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere del Parlamento europeo,

     visto il parere del Comitato economico e sociale,

     considerando quanto segue:

     (1) Numerosi Stati membri perseguono attivamente una politica di ricambio generazionale nel settore agricolo. Tale politica si è dimostrata particolarmente valida nel settore vitivinicolo, in cui si fa crescente il bisogno di giovani imprenditori.

     (2) Per facilitare l'applicazione di tale politica nel settore vitivinicolo e in attesa che vengano attuate le riserve di diritti di impianto, occorre prevedere la possibilità che i diritti di nuovo impianto concessi ai giovani agricoltori possano beneficiare temporaneamente del regime di aiuti alla ristrutturazione istituito dal regolamento (CE) n. 1493/1999. Tale possibilità dovrebbe inoltre essere estesa ai diritti di nuovo impianto concessi nel quadro dei precedenti piani di miglioramento materiale di cui al regolamento (CE) n. 950/97 del Consiglio, del 20 maggio 1997, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agricole, al fine di facilitare la transizione dai regimi applicati anteriormente.

     (3) È pertanto necessario modificare il regolamento (CE) n. 1493/1999 e correggere taluni errori,

     ha adottato il presente regolamento:

 

Art. 1.

     Il regolamento (CE) n. 1493/1999 è così modificato:

     1) all'articolo 11, paragrafo 3, è aggiunto il comma seguente:

     (Omissis).

     2) all'articolo 15, secondo comma, la lettera b) è sostituita dal testo seguente:

     (Omissis).

     3) all'articolo 44, il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

     (Omissis).

     4) l'allegato VII è modificato come segue:

     a) alla parte A, punto 2, lettera b), il terzo trattino è sostituito dal testo seguente:

     (Omissis).

     b) alla parte C, il punto 2 è sostituito dal testo seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.