§ 20.6.270 - Regolamento 30 dicembre 2002, n. 2380.
Regolamento (CE) n. 2380/2002 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 883/2001 recante modalità d'applicazione del [...]


Settore:Normativa europea
Materia:20. relazioni esterne
Capitolo:20.6 politica commerciale
Data:30/12/2002
Numero:2380


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 20.6.270 - Regolamento 30 dicembre 2002, n. 2380.

Regolamento (CE) n. 2380/2002 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 883/2001 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore vitivinicolo con i paesi terzi.

(G.U.C.E. 31 dicembre 2002, n. L 358).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2585/2001, in particolare l'articolo 68, paragrafo 3,

     considerando quanto segue:

     (1) L'articolo 22, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 883/2001 della Commissione, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1574/2002, stabilisce che i vini e i succhi di uve confezionati in recipienti di capacità non superiore a 5 litri, originari e provenienti da paesi terzi che realizzano esportazioni nella Comunità inferiori a 1 000 ettolitri all'anno sono esentati dall'obbligo della presentazione dell'attestato e del bollettino d'analisi di cui all'articolo 20 dello stesso regolamento. Sono previste importazioni di quantitativi limitati provenienti dall'Indonesia e dalla Tailandia. È pertanto necessario iscrivere i summenzionati due paesi nell'elenco di cui all'allegato VI del regolamento (CE) n. 883/2001.

     (2) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     L'allegato VI del regolamento (CE) n. 883/2001 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

 

ALLEGATO

 

«ALLEGATO VI

Elenco dei paesi di cui all'articolo 22

 

     - Iran

     - Libano

     - Repubblica popolare cinese

     - Taiwan

     - India

     - Bolivia

     - Repubblica di San Marino

     - Tailandia

     - Indonesia».