§ 1.1.369 - Regolamento 24 aprile 2001, n. 885.
Regolamento (CE) n. 885/2001 della Commissione che modifica i regolamenti (CEE) n. 3201/90, (CE) n. 1622/2000 e (CE) n. 883/2001 che fissano [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.1 questioni generali
Data:24/04/2001
Numero:885


Sommario
Art. 1.      Il regolamento (CEE) n. 3201/90 è modificato come segue:
Art. 2.      1. All'allegato XII del regolamento (CE) n. 1622/2000 è aggiunto il seguente paragrafo:
Art. 3.      Il regolamento (CE) n. 883/2001 è modificato come segue:
Art. 4.      Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 1.1.369 - Regolamento 24 aprile 2001, n. 885.

Regolamento (CE) n. 885/2001 della Commissione che modifica i regolamenti (CEE) n. 3201/90, (CE) n. 1622/2000 e (CE) n. 883/2001 che fissano talune modalità d'applicazione dell'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i vini originari del Canada aventi diritto alla designazione "Icewine".

(G.U.C.E. 10 maggio 2001, n. L 128).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, modificato dal regolamento (CE) n. 2826/2000, in particolare gli articoli 46, 68 e 80,

     considerando quanto segue:

     (1) Il regolamento (CE) n. 1608/2000 della Commissione, del 24 luglio 2000, che fissa misure transitorie in attesa delle misure definitive per l'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 731/2001, prevede la proroga dell'applicazione di alcune disposizioni del Consiglio abrogate dall'articolo 81 del regolamento (CE) n. 1493/1999, fino al 31 marzo 2001, in attesa che siano messe a punto e adottate misure esecutive di detto regolamento, in particolare il regolamento (CEE) n. 2392/89 del Consiglio, del 24 luglio 1989, che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1427/96.

     (2) L'articolo 13, paragrafo 2, lettera b), e paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CEE) n. 3201/90 della Commissione, del 16 ottobre 1990, recante modalità di applicazione per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1640/2000, prevede le deroghe alle disposizioni degli articoli 30 e 31 del regolamento (CE) n. 2392/89 per alcuni vini importati in merito alla possibilità di utilizzare il nome di una varietà di vite e l'indicazione dell'anno di raccolta.

     (3) L'articolo 26, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 2392/89 prevede che le menzioni relative ad una qualità superiore, utilizzate per il mercato interno di un paese terzo secondo le disposizioni nazionali di tale paese, devono essere riconosciute dalla Comunità per poter essere utilizzate nel mercato comunitario.

     (4) L'allegato XII del regolamento (CE) n. 1622/2000 della Commissione, del 24 luglio 2000, che fissa talune modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999, modificato dal regolamento (CE) n. 2451/2000, prevede alcune deroghe per il tenore di anidride solforosa di taluni vini (previste all'articolo 19 di detto regolamento). L'allegato XIII del regolamento in questione prevede alcune deroghe per il tenore di acidità volatile di alcuni vini (previste all'articolo 20 di detto regolamento).

     (5) L'articolo 33 del regolamento (CE) n. 883/2001 della Commissione, del 24 aprile 2001, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore vitivinicolo con i paesi terzi, prevede la possibilità di deroghe analitiche per taluni vini importati, segnatamente per quanto riguarda il titolo alcolometrico effettivo inferiore a 9% vol e il titolo alcolometrico volumico totale superiore a 15% vol senza arricchimento, di cui all'articolo 68, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1493/1999.

     (6) I vini originari del Canada aventi diritto alla designazione "Icewine" sono prodotti in condizioni simili a quelle applicabili ai vini comunitari aventi diritto alla designazione "Eiswein". Per permettere l'importazione e la commercializzazione dei vini del Canada aventi diritto alla designazione "Icewine", recanti sull'etichetta alcune diciture utilizzate per tali vini, è necessario prevedere per tali vini alcune deroghe di cui sopra relative alla possibilità di utilizzare sull'etichetta il nome di una varietà di vite, l'indicazione dell'anno di raccolta e le indicazioni relative ad una qualità superiore, al tenore di anidride solforosa, al tenore di acidità volatile, al titolo alcolometrico effettivo e al titolo alcolometrico volumico.

     (7) Tra la Comunità, rappresentata dalla Commissione, e il Canada sono in corso negoziati per la conclusione di un accordo globale sul commercio dei vini e le due parti intendono raggiungere un accordo soddisfacente entro un termine ragionevole. Al fine di agevolare il dibattito, tali deroghe devono essere previste in quanto misura transitoria fino all'entrata in vigore dell'accordo in questione.

     (8) Il comitato di gestione per i vini non ha formulato alcun parere entro il termine stabilito dal suo presidente,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Il regolamento (CEE) n. 3201/90 è modificato come segue:

     a) All'articolo 13, paragrafo 2, lettera b), è aggiunto il seguente trattino:

     "- del Canada, designati dal termine 'Icewine'".

     b) All'articolo 13, paragrafo 3, lettera a), è aggiunto il seguente trattino:

     "- del Canada, designati dal termine 'Icewine'".

     c) All'allegato I, dopo il capitolo "3 bis Australia", è aggiunto il seguente:

     "4. CANADA

     - 'Icewine' eventualmente con l'indicazione 'VQA' o l'indicazione 'Vintners Quality Alliance'".

 

          Art. 2.

     1. All'allegato XII del regolamento (CE) n. 1622/2000 è aggiunto il seguente paragrafo:

     "A complemento dell'allegato V, sezione A, del regolamento (CE) n. 1493/1999, il tenore massimo di anidride solforosa è portato a 400 mg/l per i vini bianchi originari del Canada aventi un tenore di zuccheri residui, espresso in zucchero invertito, non inferiore a 5 g/l e aventi diritto alla designazione 'Icewine'."

     2. All'allegato XIII del regolamento (CE) n. 1622/2000 è aggiunto il seguente comma:

     "g) per i vini originari del Canada:

     a 35 milliequivalenti per litro per i vini aventi diritto alla designazione 'Icewine'."

 

          Art. 3.

     Il regolamento (CE) n. 883/2001 è modificato come segue:

     1) Al testo dell'articolo 33, paragrafo 1, è aggiunta la seguente lettera d):

     "d) originari del Canada con un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 7% vol e un titolo alcolometrico volumico totale superiore a 15% vol, non sottoposti ad arricchimento, quando sono designati:

     - da una indicazione geografica, e

     - dalla designazione 'Icewine',

     alle condizioni stabilite dalla legge delle province dell'Ontario e della British Columbia".

     2) All'articolo 33, paragrafo 2, è aggiunto il riferimento alla lettera d).

     3) All'allegato VI del regolamento (CE) n. 883/2001 è soppressa l'indicazione "Canada".

 

          Art. 4.

     Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.