§ 4.1.95 - Regolamento 13 marzo 2013, n. 228.
Regolamento (UE) n. 228/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle [...]


Settore:Normativa europea
Materia:4. politica regionale e strumenti strutturali
Capitolo:4.1 principi generali
Data:13/03/2013
Numero:228


Sommario
Art. 1.  Oggetto
Art. 2.  Obiettivi
Art. 3.  Elaborazione dei programmi POSEI
Art. 4.  Compatibilità e coerenza
Art. 5.  Contenuto dei programmi POSEI
Art. 6.  Approvazione e modifiche dei programmi POSEI
Art. 7.  Modifiche delle dotazioni finanziarie
Art. 8.  Sorveglianza e accompagnamento
Art. 9.  Bilancio previsionale di approvvigionamento
Art. 10.  Funzionamento del regime specifico di approvvigionamento
Art. 11.  Attuazione
Art. 12.  Titoli
Art. 13.  Ripercussione del vantaggio
Art. 14.  Esportazione verso i paesi terzi e spedizione verso il resto dell'Unione
Art. 15.  Zucchero
Art. 16.  Latte scremato in polvere
Art. 17.  Riso
Art. 18.  Controlli e sanzioni
Art. 19.  Misure
Art. 20.  Controlli e pagamenti indebiti
Art. 21.  Simbolo grafico
Art. 22.  Sviluppo rurale
Art. 23.  Aiuti di Stato
Art. 24.  Programmi fitosanitari
Art. 25.  Vino
Art. 26.  Latte
Art. 27.  Allevamento
Art. 28.  Aiuto di Stato a favore della produzione di tabacco
Art. 29.  Esenzione dai dazi doganali per il tabacco
Art. 30.  Risorse finanziarie
Art. 31.  Misure nazionali
Art. 32.  Comunicazioni e relazioni
Art. 33.  Esercizio della delega
Art. 34.  Procedura di comitato
Art. 35.  Riesame
Art. 36.  Abrogazione
Art. 37.  Entrata in vigore


§ 4.1.95 - Regolamento 13 marzo 2013, n. 228.

Regolamento (UE) n. 228/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio

(G.U.U.E. 20 marzo 2013, n. L 78)

 

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

 

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 42, primo comma, l'articolo 43, paragrafo 2, e l'articolo 349,

 

vista la proposta della Commissione europea,

 

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

 

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo [1],

 

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria [2],

 

considerando quanto segue:

 

(1) Il regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio [3] ha previsto misure specifiche nel settore dell'agricoltura per ovviare alle difficoltà causate dalla particolare situazione delle regioni ultraperiferiche dell'Unione di cui all'articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (il "trattato"). Tali misure sono state attuate prevedendo per ciascuna regione programmi di sostegno, che costituiscono uno strumento essenziale per l'approvvigionamento di prodotti agricoli di dette regioni. In vista della necessità di aggiornare le misure in vigore, anche in seguito all'entrata in vigore del trattato di Lisbona, è necessario abrogare il regolamento (CE) n. 247/2006 e sostituirlo con un nuovo regolamento.

 

(2) È necessario precisare gli obiettivi fondamentali che il regime a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione contribuirà a realizzare.

 

(3) È inoltre necessario precisare il contenuto dei programmi di soluzioni specifiche per ovviare alla lontananza e all'insularità ("programmi POSEI") che, in applicazione del principio di sussidiarietà, gli Stati membri interessati dovrebbero elaborare al livello geografico più adeguato e sottoporre alla Commissione per approvazione.

 

(4) Per conseguire in maniera più efficace gli obiettivi del regime a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione, i programmi POSEI dovrebbero includere misure che garantiscano l'approvvigionamento di prodotti agricoli nonché la conservazione e lo sviluppo delle produzioni agricole locali. Occorre armonizzare il livello di programmazione delle regioni interessate e rendere sistematico l'approccio di partenariato tra la Commissione e gli Stati membri.

 

(5) In applicazione del principio di sussidiarietà e in una prospettiva di flessibilità, i due principi su cui si basa l'approccio in materia di programmazione adottato per il regime a favore delle regioni ultraperiferiche, le autorità designate dallo Stato membro possono proporre modifiche al programma in modo da adattarlo alla realtà delle regioni ultraperiferiche. Dette autorità dovrebbero poter modificare i programmi POSEI in linea con il principio della semplificazione amministrativa, purché, così facendo, non compromettano l'efficacia dei programmi POSEI e le corrispondenti risorse finanziarie a essi assegnate. Nella stessa prospettiva, la procedura per modificare i programmi dovrebbe essere adeguata al livello pertinente per ciascun tipo di modifica.

 

(6) Per garantire l'approvvigionamento di prodotti agricoli essenziali delle regioni ultraperiferiche e per ovviare ai costi aggiuntivi causati dall'ultraperifericità di dette regioni, è opportuno istituire un regime specifico di approvvigionamento. In effetti, la particolare situazione geografica delle regioni ultraperiferiche determina in queste regioni costi aggiuntivi di trasporto per l'approvvigionamento di prodotti essenziali per il consumo umano, per la trasformazione o in quanto fattori di produzione agricoli. Inoltre, altri fattori oggettivi collegati alla condizione di ultraperifericità e, in particolare, l'insularità e le ridotte superfici agricole, impongono agli operatori e ai produttori delle regioni ultraperiferiche vincoli supplementari che ostacolano gravemente le loro attività. Tali svantaggi possono essere mitigati diminuendo il prezzo di detti prodotti essenziali. Tuttavia, il regime specifico di approvvigionamento non dovrebbe in alcun caso recare pregiudizio alle produzioni locali e al loro sviluppo.

 

(7) A tal fine è opportuno esentare, in deroga all'articolo 28 del trattato, le importazioni di taluni prodotti agricoli provenienti da paesi terzi dai dazi d'importazione applicabili. Per tener conto della loro origine e del trattamento doganale per essi stabilito dalle disposizioni legislative dell'Unione, ai fini della concessione dei vantaggi previsti dal regime specifico di approvvigionamento è opportuno equiparare i prodotti che sono stati oggetto di perfezionamento attivo o di deposito doganale nel territorio doganale dell'Unione ai prodotti importati direttamente.

 

(8) Per realizzare efficacemente l'obiettivo di ridurre i prezzi nelle regioni ultraperiferiche, minimizzando i costi aggiuntivi dovuti all'ultraperifericità, è opportuno concedere aiuti per la fornitura di prodotti dell'Unione nelle regioni ultraperiferiche. Tali aiuti dovrebbero tenere conto dei costi aggiuntivi di trasporto verso le regioni ultraperiferiche e dei prezzi praticati all'esportazione verso i paesi terzi nonché, nel caso di fattori di produzione agricoli e di prodotti destinati alla trasformazione, dei costi aggiuntivi connessi all'ultraperifericità, in particolare all'insularità e alla superficie ridotta, alla topografia e al clima difficili e al fatto che si tratta di isole caratterizzate da dispersione.

 

(9) Il sostegno alle filiere tradizionali si rivela tanto più necessario in quanto consente loro di rimanere competitive sul mercato dell'Unione dinanzi alla concorrenza dei paesi terzi. Al momento di elaborare i rispettivi programmi, gli Stati membri dovrebbero tuttavia, nella misura del possibile, garantire che le attività agricole nelle regioni ultraperiferiche siano diversificate.

 

(10) Al fine di evitare speculazioni che danneggerebbero gli utilizzatori finali nelle regioni ultraperiferiche, occorre precisare che soltanto i prodotti che rispondono a criteri di qualità sanitaria, di equità e di commerciabilità possono beneficiare del regime specifico di approvvigionamento.

 

(11) È opportuno prevedere norme per il funzionamento del regime, con riguardo in particolare a quelle relative all'istituzione di un registro degli operatori e di un sistema di titoli che tenga conto dei titoli di cui agli articoli 130 e 161 del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) [4].

 

(12) In considerazione dei requisiti in materia di sorveglianza delle operazioni che beneficiano del regime specifico di approvvigionamento, dovrebbero essere effettuati controlli amministrativi per i prodotti in questione, in occasione della loro importazione o introduzione nelle regioni ultraperiferiche nonché della loro esportazione o spedizione a partire da dette regioni. Inoltre, per realizzare gli obiettivi del regime specifico di approvvigionamento, i vantaggi economici di detto regime dovrebbero ripercuotersi a livello dei costi di produzione e determinare una riduzione dei prezzi fino allo stadio dell'utilizzatore finale. Essi dovrebbero essere pertanto concessi solo a condizione che abbiano un impatto effettivo e che siano attuati gli opportuni controlli.

 

(13) Poiché i quantitativi soggetti al regime specifico di approvvigionamento sono limitati alle esigenze di approvvigionamento delle regioni ultraperiferiche, tale regime non dovrebbe nuocere al corretto funzionamento del mercato interno. Inoltre, i vantaggi economici del regime specifico di approvvigionamento non dovrebbero determinare distorsioni degli scambi commerciali per i prodotti interessati. È opportuno, pertanto, vietare la spedizione o l'esportazione di questi prodotti dalle regioni ultraperiferiche. Tuttavia, è opportuno autorizzare la spedizione o l'esportazione di tali prodotti allorché il vantaggio economico derivante dal regime specifico di approvvigionamento è rimborsato.

 

(14) Per quanto riguarda i prodotti trasformati, è opportuno autorizzare gli scambi commerciali tra le regioni ultraperiferiche allo scopo di favorire il commercio tra di esse. È opportuno inoltre tener conto degli scambi commerciali nell'ambito del commercio regionale nonché delle esportazioni e delle spedizioni tradizionali con il resto dell'Unione o con i paesi terzi delle regioni ultraperiferiche e autorizzare per tutte queste regioni l'esportazione dei prodotti trasformati corrispondenti ai flussi di scambi commerciali tradizionali. A fini di chiarezza, è opportuno precisare il periodo di riferimento per la definizione dei quantitativi di tali prodotti tradizionalmente spediti o esportati.

 

(15) È opportuno adottare misure appropriate per consentire la necessaria ristrutturazione del settore di trasformazione dello zucchero nelle Azzorre. Queste misure dovrebbero tener conto del fatto che, per mantenere vitale il settore dello zucchero nelle Azzorre, è necessario garantire un determinato livello di produzione. In questo contesto, le Azzorre dovrebbero essere autorizzate a titolo eccezionale a spedire nel resto dell'Unione i quantitativi di zucchero e a superare i flussi tradizionali per un periodo limitato di cinque anni e entro quantitativi annui progressivamente ridotti. Poiché i quantitativi che potranno essere rispediti saranno proporzionali e limitati all'entità strettamente necessaria a garantire la vitalità della produzione e della trasformazione locali dello zucchero, la spedizione temporanea di zucchero dalle Azzorre non inciderà negativamente sul mercato interno dell'Unione.

 

(16) Quanto allo zucchero fuori quota per l'approvvigionamento delle Azzorre, di Madera e delle isole Canarie, è opportuno continuare ad applicare il regime di esenzione dai dazi all'importazione. In particolare, è opportuno autorizzare le Azzorre a beneficiare di detto regime per lo zucchero greggio di canna, entro i limiti del loro bilancio previsionale di approvvigionamento.

 

(17) Le isole Canarie sono state finora approvvigionate di latte scremato in polvere con grasso vegetale rientrante nel codice NC 19019099 (latte scremato in polvere con grasso vegetale), destinato alla trasformazione industriale, nell'ambito del regime specifico di approvvigionamento. È opportuno consentire la prosecuzione dell'approvvigionamento di questo prodotto che è diventato un elemento tradizionale del regime alimentare locale.

 

(18) Poiché il riso è un elemento fondamentale del regime alimentare della Riunione, industrie di trasformazione e sbiancamento del riso sono impiantate nella Riunione da molti anni e quest'ultima non produce riso in misura sufficiente a soddisfare il fabbisogno locale, é opportuno continuare a esentare da qualsiasi dazio l'importazione di questo prodotto nell'isola.

 

(19) La politica dell'Unione a sostegno delle produzioni locali delle regioni ultraperiferiche ha interessato una molteplicità di prodotti e di misure che ne hanno favorito la produzione, la commercializzazione o la trasformazione. Tali misure si sono dimostrate efficaci e hanno consentito il mantenimento e lo sviluppo delle attività agricole. L'Unione dovrebbe continuare a sostenere dette produzioni, che rappresentano un fattore essenziale per l'equilibrio ambientale, sociale ed economico delle regioni ultraperiferiche. L'esperienza ha dimostrato che, al pari della politica di sviluppo rurale, un più stretto partenariato con le autorità locali può consentire di affrontare in modo più mirato le problematiche specifiche delle regioni interessate. È quindi opportuno continuare a sostenere le produzioni locali attraverso i programmi POSEI.

 

(20) Al fine di sostenere la commercializzazione dei prodotti delle regioni ultraperiferiche, è opportuno istituire un aiuto per la commercializzazione di detti prodotti al di fuori della regione di produzione, tenendo conto degli elevati costi aggiuntivi derivanti dalla grande distanza dai mercati di consumo e dalla necessità del doppio magazzinaggio, fattori che comportano per le regioni ultraperiferiche un grave svantaggio per la competitività di questi prodotti nel mercato interno. Questi fattori giustificano la necessità di rivedere il regime POSEI nel prossimo futuro.

 

(21) È opportuno stabilire gli elementi minimi da prevedere nei programmi POSEI per definire le misure a favore delle produzioni agricole locali, tra cui in particolare la descrizione della situazione, della strategia proposta, degli obiettivi e delle misure. È opportuno inoltre precisare i principi intesi a garantire la coerenza di tali misure con le altre politiche dell'Unione, al fine di evitare eventuali incompatibilità e la sovrapposizione degli aiuti.

 

(22) Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, é opportuno che i programmi POSEI possano prevedere anche misure destinate a finanziare studi, progetti dimostrativi, corsi di formazione e servizi di assistenza tecnica.

 

(23) I produttori agricoli delle regioni ultraperiferiche andrebbero incoraggiati a continuare a fornire prodotti di qualità e a favorirne la commercializzazione. A tal fine può essere utile l'uso del simbolo grafico previsto dal presente regolamento e di altre forme di certificazione di qualità previste dall'Unione.

 

(24) Le strutture di talune aziende agricole o imprese di trasformazione e di commercializzazione situate nelle regioni ultraperiferiche presentano gravi carenze e sono soggette a particolari difficoltà. L'articolo 26, paragrafo 2, e l'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) [5], prevedono, di conseguenza, tassi di finanziamento più favorevoli per alcuni tipi di investimenti nelle regioni ultraperiferiche.

 

(25) A norma dell'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1698/2005, non si applica alle regioni ultraperiferiche la restrizione nella concessione del sostegno al settore forestale previsto in detto regolamento.

 

(26) Il regolamento (CE) n. 1698/2005 stabilisce gli importi annui massimi ammissibili a titolo dei pagamenti agroambientali. Per tenere conto della situazione ambientale specifica di talune zone di pascolo molto sensibili nelle Azzorre e della salvaguardia del paesaggio, della biodiversità e delle caratteristiche tradizionali dei terreni agricoli, in particolare i terrazzamenti di Madera e delle isole Canarie, nonché la conservazione dei muretti in pietra delle regioni ultraperiferiche, è opportuno prevedere la possibilità, per determinate misure, di aumentare tali importi fino a raddoppiarli.

 

(27) La prassi costante della Commissione di non autorizzare aiuti di Stato al funzionamento nel settore della produzione, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato, può essere derogata al fine di ovviare alle difficoltà specifiche che la produzione agricola delle regioni ultraperiferiche incontra a causa dell'ultraperifericità e, in particolare, della lontananza, dell'insularità, della superficie ridotta, del terreno montagnoso, del clima e della dipendenza economica da un numero limitato di prodotti. La produzione agricola svolge un ruolo vitale nel dinamizzare le zone rurali e nel trattenere le popolazioni in loco, poiché le zone rurali ultraperiferiche sono particolarmente colpite dall'invecchiamento della popolazione, dalla bassa densità demografica e, in alcune aree, dallo spopolamento.

 

(28) La situazione fitosanitaria delle produzioni agricole delle regioni ultraperiferiche incontra problemi particolari come l'arrivo di parassiti dovuti all'aumento del numero delle importazioni, alle condizioni climatiche e all'insufficienza dei mezzi di lotta precedentemente impiegati. È opportuno pertanto attuare programmi di lotta contro gli organismi nocivi, anche con metodi biologici sostenibili e rispettosi dell'ambiente. È opportuno precisare la partecipazione finanziaria dell'Unione alla realizzazione di detti programmi tenendo conto del fatto che, nell'ambito del quadro finanziario pluriennale, si prevede che con effetto dal 2014 il finanziamento di questi programmi rientrerà in una diversa linea di bilancio.

 

(29) Il mantenimento dei vigneti, la coltura più diffusa a Madera e nelle isole Canarie e di grande importanza nelle Azzorre, è un imperativo economico, sociale e ambientale. Al fine di sostenere la produzione vitivinicola, in queste regioni non si dovrebbero applicare i premi all'abbandono, i meccanismi di mercato e, nel caso delle isole Canarie, il sistema di diritti di impianto previsti dal regolamento (CE) n. 1234/2007. Tuttavia, nelle isole Canarie dovrebbe poter essere applicata la distillazione di crisi in caso di eccezionale turbativa del mercato dovuta a problemi di qualità. Parimenti, difficoltà di carattere tecnico e socioeconomico hanno impedito di effettuare entro i termini previsti la totale riconversione, a Madera e nelle Azzorre, delle superfici coltivate a varietà di viti ibride vietate dal regolamento (CE) n. 1234/2007. Il vino prodotto da tali vigneti è destinato al consumo locale tradizionale.

 

(30) Nelle Azzorre la ristrutturazione del settore lattiero-caseario non è ancora ultimata. In considerazione della forte dipendenza delle Azzorre dalla produzione di latte, cui si aggiungono altri svantaggi dovuti all'ultraperifericità dell'arcipelago e alla mancanza di produzioni alternative redditizie, è opportuno mantenere le deroghe ad alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 1234/2007 concernente i prelievi sulle eccedenze di latte e di prodotti lattiero-caseari.

 

(31) Dato il carattere insostituibile della produzione di latte nelle Azzorre come principale motore dell'economia, della stabilità sociale, della qualità dell'ambiente e dell'utilizzo del suolo, i programmi POSEI rappresentano gli strumenti privilegiati al fine di adottare le misure eventualmente necessarie per mantenere tale produzione.

 

(32) A Madera e alla Riunione il sostegno alla produzione del latte di vacca non è risultato sufficiente a mantenere l'equilibrio tra l'approvvigionamento interno e quello esterno, soprattutto a causa delle gravi difficoltà strutturali di cui soffre tale settore e delle difficoltà che esso registra nell'adattarsi a nuovi contesti economici. È quindi opportuno continuare ad autorizzare la produzione di latte UHT ricostituito a partire da latte in polvere originario dell'Unione, per sopperire più largamente al fabbisogno locale, a condizione che tale misura non ostacoli la raccolta e lo smercio della totalità del latte prodotto localmente, né gli sforzi avviati per favorire lo sviluppo della produzione locale. Per informare correttamente il consumatore, è opportuno imporre l'obbligo di indicare sull'etichetta di vendita il metodo di ottenimento del latte UHT ricostituito a partire da latte in polvere. Questa disposizione dovrebbe applicarsi altresì in Martinica, Guyana francese e Guadalupa qualora la Francia lo richieda, motivando la sua richiesta con la volontà degli attori locali di beneficiarne e con la loro capacità di procedere allo sviluppo del settore lattiero.

 

(33) L'esigenza di incentivare la produzione locale di latte giustifica il fatto che non si applichi il regolamento (CE) n. 1234/2007 nei dipartimenti francesi d'oltremare e a Madera. A Madera tale esenzione dovrebbe essere stabilita limitatamente a 4000 tonnellate.

 

(34) È opportuno incoraggiare gli scambi commerciali tra le regioni ultraperiferiche al fine di soddisfare il consumo locale. È opportuno incoraggiare l'esportazione delle produzioni eccedentarie di ciascuna regione ultraperiferica, come il latte, la carne bovina e i giovani bovini maschi delle Azzorre, verso le regioni ultraperiferiche deficitarie al fine di rafforzare gli scambi commerciali evitando però che ciò possa nuocere all'andamento delle produzioni locali. Dovrebbero altresì essere garantite le condizioni necessarie per un commercio equo e solidale.

 

(35) È opportuno sostenere le attività di allevamento tradizionali. Per sopperire al fabbisogno locale dei dipartimenti francesi d'oltremare e di Madera, è opportuno autorizzare l'importazione dai paesi terzi, in esenzione da dazi doganali, di bovini maschi destinati all'ingrasso, a determinate condizioni e nei limiti di un massimale annuo.

 

(36) È opportuno prorogare la possibilità introdotta dal regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori [6], per il Portogallo di trasferire i diritti al premio per vacca nutrice dal Portogallo continentale alle Azzorre e adattare detto strumento alla luce del regime di sostegno a favore delle regioni ultraperiferiche.

 

(37) La coltivazione del tabacco ha sempre avuto una grande importanza nell'arcipelago delle Canarie. Sul piano economico, la lavorazione del tabacco continua a costituire una delle principali attività industriali della regione. Sul piano sociale, si tratta di un'attività caratteristica dei piccoli agricoltori che richiede un impiego assai intensivo di manodopera. Tuttavia, la tabacchicoltura non è sufficientemente remunerativa e corre pertanto il rischio di scomparire. Di fatto, la produzione di tabacco è attualmente circoscritta a una piccola superficie dell'isola di La Palma ed è destinata alla lavorazione artigianale dei sigari. La Spagna dovrebbe essere pertanto autorizzata a proseguire la concessione di un aiuto complementare all'aiuto dell'Unione, per consentire il mantenimento di questa coltura tradizionale e dell'attività artigianale a essa legata. Inoltre, per salvaguardare la fabbricazione locale di prodotti del tabacco, occorre mantenere il regime di esenzione dai dazi doganali all'importazione nell'arcipelago delle Canarie di tabacchi greggi e semilavorati, nei limiti di un massimale annuo di 20000 tonnellate di equivalente tabacco greggio scostolato.

 

(38) L'attuazione del presente regolamento non dovrebbe pregiudicare il livello del sostegno specifico di cui hanno beneficiato finora le regioni ultraperiferiche. Gli Stati membri dovrebbero pertanto disporre delle somme corrispondenti al sostegno già assegnato dall'Unione a titolo del regolamento (CE) n. 247/2006 per l'attuazione delle misure opportune.

 

(39) In considerazione dei potenziali effetti che i negoziati su futuri accordi commerciali e modifiche alla politica agricola comune possono avere sulle regioni ultraperiferiche, dovrebbe essere prestata un'attenzione particolare alle peculiarità di queste regioni nel contesto delle analisi, degli studi e delle valutazioni effettuate in relazione a tali negoziati e modifiche.

 

(40) A partire dal 2006 il fabbisogno di prodotti essenziali è aumentato in alcune regioni ultraperiferiche, in particolare nelle Azzorre e nei DOM, a causa dell'aumento del patrimonio zootecnico e della pressione demografica. È pertanto opportuno aumentare la quota di bilancio che gli Stati membri possono utilizzare per il regime specifico di approvvigionamento delle regioni interessate.

 

(41) Il tessuto socio-economico delle regioni ultraperiferiche rimane molto fragile e, per alcune di esse, è spesso strettamente collegato alla filiera della banana che soffre essa stessa chiaramente di una mancanza di competitività e di difficoltà nel rispondere alle mutevoli condizioni del mercato. Il bilancio POSEI destinato alla filiera della banana dovrebbe quindi essere aumentato grazie a un limitato importo una tantum da versare ai produttori di banane nel corso dell'esercizio 2013.

 

(42) Al fine di garantire il corretto funzionamento del regime introdotto dal presente regolamento, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato, riguardo all'integrazione o alla modifica di taluni elementi non essenziali del presente regolamento. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati, la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

 

(43) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del regime POSEI negli Stati membri ed evitare distorsioni della concorrenza o discriminazioni tra gli operatori, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione [7].

 

(44) Al fine di consentire la tempestiva applicazione delle misure previste, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

 

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

CAPO I

 

OGGETTO E OBIETTIVI

 

Art. 1. Oggetto

Il presente regolamento istituisce misure specifiche nel settore agricolo intese a ovviare alle difficoltà dovute all'ultraperifericità, in particolare alla lontananza, all'insularità, alla superficie ridotta, al terreno, al clima difficile e alla dipendenza economica da un numero limitato di prodotti, delle regioni dell'Unione menzionate all'articolo 349 del trattato ("regioni ultraperiferiche").

 

     Art. 2. Obiettivi

1. Le misure specifiche di cui all'articolo 1 contribuiscono alla realizzazione dei seguenti obiettivi:

 

a) garantire alle regioni ultraperiferiche l'approvvigionamento di prodotti essenziali al consumo umano e alla trasformazione o in quanto fattori di produzione agricoli, mitigando i costi aggiuntivi sostenuti dovuti alla loro ultraperifericità, senza pregiudicare le produzioni locali e il loro sviluppo;

 

b) rendere permanenti e sviluppare in un'ottica sostenibile le filiere di "diversificazione animale e vegetale" delle regioni ultraperiferiche, tra cui anche la produzione, la trasformazione e la distribuzione dei prodotti locali;

 

c) mantenere lo sviluppo e rafforzare la competitività delle filiere agricole delle regioni ultraperiferiche cosiddette tradizionali, tra cui la produzione, la trasformazione e la commercializzazione delle colture e dei prodotti locali.

 

2. Gli obiettivi di cui al paragrafo 1 sono attuati tramite le misure di cui ai capi III, IV e V.

 

CAPO II

 

PROGRAMMI POSEI

 

     Art. 3. Elaborazione dei programmi POSEI

1. Le misure di cui all'articolo 1 sono definite per ciascuna regione ultraperiferica nell'ambito di un programma di soluzioni specifiche per ovviare alla lontananza e all'insularità (POSEI), ("programma POSEI"), che comprende:

 

a) un regime specifico di approvvigionamento di cui al capo III; e

 

b) misure specifiche a favore delle produzioni agricole locali di cui al capo IV.

 

2. Il programma POSEI è stabilito al livello geografico giudicato più adeguato dallo Stato membro interessato. Lo Stato membro di cui trattasi designa le autorità competenti per l'elaborazione del programma e, previa consultazione delle autorità e delle organizzazioni competenti all'opportuno livello territoriale, lo sottopone per approvazione alla Commissione in conformità dell'articolo 6.

 

3. Uno Stato membro può presentare un solo programma POSEI per le proprie regioni ultraperiferiche.

 

     Art. 4. Compatibilità e coerenza

1. Le misure adottate nell'ambito dei programmi POSEI sono conformi al diritto dell'Unione. Tali misure sono coerenti con le altre politiche dell'Unione e con le misure stabilite in virtù di dette politiche.

 

2. Le misure adottate nell'ambito dei programmi POSEI devono essere coerenti con le misure poste in essere nel quadro delle altre componenti della politica agricola comune, in particolare le organizzazioni comuni di mercato, lo sviluppo rurale, la qualità dei prodotti, il benessere degli animali e la protezione dell'ambiente.

 

Più precisamente, nessuna misura ai sensi del presente regolamento è finanziata a titolo di:

 

a) sostegno integrativo dei regimi di premi o di aiuti istituiti nell'ambito di un'organizzazione comune di mercato, tranne in circostanze eccezionali debitamente giustificate in base a criteri oggettivi;

 

b) sostegno per progetti di ricerca, misure destinate a sostenere progetti di ricerca o misure ammissibili al finanziamento dell'Unione a norma della decisione 2009/470/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativa a talune spese nel settore veterinario [8];

 

c) sostegno alle misure che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005.

 

     Art. 5. Contenuto dei programmi POSEI

Un programma POSEI comporta:

 

a) un calendario di attuazione delle misure previste e un prospetto finanziario generale indicativo annuo che riassuma le risorse da mobilitare;

 

b) una giustificazione della compatibilità e della coerenza tra le diverse misure dei programmi, nonché la definizione dei criteri e degli indicatori quantitativi per la sorveglianza e la valutazione;

 

c) le disposizioni adottate a garanzia dell'attuazione efficace e corretta dei programmi, anche in materia di pubblicità, controllo e valutazione, nonché la definizione degli indicatori quantificati per la valutazione del programma;

 

d) la designazione delle autorità e degli organismi competenti per l'attuazione del programma, nonché la designazione, ai livelli pertinenti, delle autorità o degli organismi associati e dei partner socioeconomici e i risultati delle consultazioni effettuate.

 

     Art. 6. Approvazione e modifiche dei programmi POSEI

1. I programmi POSEI sono istituiti dal regolamento (CE) n. 247/2006 e sono finanziati nel quadro della dotazione finanziaria di cui all'articolo 30, paragrafi 2 e 3.

 

Ciascun programma comprende un bilancio previsionale di approvvigionamento, con l'elenco dei prodotti, i relativi quantitativi e gli importi dell'aiuto per l'approvvigionamento in provenienza dall'Unione, nonché un progetto di programma di sostegno a favore delle produzioni locali.

 

2. Gli Stati membri possono presentare alla Commissione, in funzione della valutazione annua dell'esecuzione delle misure incluse nei programmi POSEI e previa consultazione dei partner socioeconomici interessati, proposte debitamente motivate per la modifica di tali misure nell'ambito della dotazione finanziaria di cui all'articolo 30, paragrafi 2 e 3, al fine di adeguarle maggiormente alle esigenze delle regioni ultraperiferiche e alla strategia proposta. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le procedure intese a valutare se le modifiche proposte sono conformi al diritto dell'Unione e a decidere in merito alla loro approvazione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 34, paragrafo 2.

 

3. Le procedure stabilite dagli atti di esecuzione di cui al paragrafo 2 possono tenere conto dei seguenti elementi: la rilevanza delle modifiche proposte dagli Stati membri con riferimento all'introduzione di nuove misure, se le modifiche al bilancio stanziato per le misure sono sostanziali, le variazioni nelle quantità e nel livello degli aiuti per i prodotti di cui ai bilanci di previsione per l'approvvigionamento e le eventuali modifiche dei codici e delle descrizioni di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune [9].

 

4. Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 2 stabiliscono altresì, per ciascuna procedura, la frequenza con la quale devono essere presentate le richieste di modifica e i termini entro i quali devono essere attuate le modifiche approvate.

 

     Art. 7. Modifiche delle dotazioni finanziarie

Entro 22 aprile 2013, gli Stati membri presentano alla Commissione i progetti di modifica ai propri programmi POSEI in modo da riflettere le modifiche introdotte dall'articolo 30, paragrafo 5.

 

Tali modifiche diventano applicabili un mese dopo la loro presentazione se durante questo periodo la Commissione non solleva obiezioni.

 

Le autorità competenti versano l'aiuto di cui all'articolo 30, paragrafo 5 entro il 30 giugno 2013.

 

     Art. 8. Sorveglianza e accompagnamento

Gli Stati membri procedono alle verifiche del caso mediante controlli amministrativi e in loco. La Commissione adotta atti di esecuzione relativi ai requisiti minimi dei controlli che gli Stati membri devono applicare.

 

La Commissione adotta inoltre atti di esecuzione concernenti le procedure e gli indicatori materiali e finanziari necessari per garantire un'efficace sorveglianza dell'attuazione dei programmi.

 

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 34, paragrafo 2.

 

CAPO III

 

REGIME SPECIFICO DI APPROVVIGIONAMENTO

 

     Art. 9. Bilancio previsionale di approvvigionamento

1. È istituito un regime specifico di approvvigionamento per i prodotti agricoli elencati nell'allegato I del trattato, essenziali nelle regioni ultraperiferiche per il consumo umano, la fabbricazione di altri prodotti o in quanto fattori di produzione agricoli.

 

2. Lo Stato membro interessato elabora, al livello geografico ritenuto più adeguato, un bilancio previsionale di approvvigionamento inteso a quantificare il fabbisogno annuo di approvvigionamento di ciascuna regione ultraperiferica per quanto concerne i prodotti di cui all'allegato I del trattato.

 

La valutazione del fabbisogno delle industrie di condizionamento o di trasformazione di prodotti destinati al mercato locale, tradizionalmente spediti verso il resto dell'Unione o esportati verso paesi terzi nell'ambito del commercio regionale ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 3, o del commercio tradizionale, può essere oggetto di un bilancio previsionale distinto.

 

     Art. 10. Funzionamento del regime specifico di approvvigionamento

1. Limitatamente ai quantitativi stabiliti dal bilancio previsionale di approvvigionamento, non si applica alcun dazio all'importazione nelle regioni ultraperiferiche dei prodotti interessati dal regime specifico di approvvigionamento, provenienti direttamente dai paesi terzi.

 

Ai fini del presente capo, i prodotti che sono stati oggetto di perfezionamento attivo o deposito doganale nel territorio doganale dell'Unione si considerano importati direttamente dai paesi terzi.

 

2. Per soddisfare, in termini di qualità e di prezzi, i fabbisogni stabiliti a norma dell'articolo 9, paragrafo 2, preservando nel contempo la quota di approvvigionamenti proveniente dall'Unione, è concesso un aiuto per approvvigionare le regioni ultraperiferiche di prodotti dell'Unione detenuti nelle scorte pubbliche a seguito di misure d'intervento o disponibili sul mercato dell'Unione.

 

L'importo dell'aiuto è fissato, per ciascun tipo di prodotto, tenendo conto dei costi aggiuntivi di trasporto verso le regioni ultraperiferiche e dei prezzi praticati all'esportazione verso i paesi terzi nonché, nel caso di prodotti destinati alla trasformazione o di fattori di produzione agricoli, dei costi aggiuntivi connessi all'ultraperifericità e, in particolare, all'insularità e alla superficie ridotta.

 

3. Non è concesso alcun aiuto per l'approvvigionamento di prodotti che hanno già fruito del regime specifico di approvvigionamento in un'altra regione ultraperiferica.

 

4. Soltanto i prodotti che rispondono a criteri di qualità sanitaria, di equità e di commerciabilità beneficiano del regime specifico di approvvigionamento. I prodotti provenienti da paesi terzi presentano un livello di garanzie equivalente a quelli prodotti in base alle norme veterinarie e fitosanitarie dell'Unione.

 

     Art. 11. Attuazione

Il regime specifico di approvvigionamento si applica in modo da tenere conto, in particolare:

 

a) dei fabbisogni specifici delle regioni ultraperiferiche e, per i prodotti destinati alla trasformazione o i fattori di produzione agricoli, dei necessari requisiti qualitativi;

 

b) dei flussi degli scambi commerciali con il resto dell'Unione;

 

c) delle implicazioni economiche degli aiuti previsti;

 

d) della necessità di garantire che la produzione locale esistente non sia destabilizzata né sia ostacolato il suo sviluppo.

 

     Art. 12. Titoli

1. L'esenzione dal dazio all'importazione o il beneficio dell'aiuto nel quadro del regime specifico di approvvigionamento sono concessi su presentazione di un titolo.

 

I titoli sono rilasciati unicamente agli operatori iscritti in un registro tenuto dalle autorità competenti.

 

I titoli non sono trasferibili.

 

2. Non è richiesta alcuna cauzione per le domande di titoli d'importazione, di esenzione o di aiuto. Tuttavia, se necessario alla corretta applicazione del presente regolamento, l'autorità competente può richiedere che sia costituita una cauzione pari all'importo del beneficio di cui all'articolo 13. In tali casi, si applica l'articolo 34, paragrafi 1, 4, 5, 6, 7 e 8, del regolamento (CE) n. 376/2008 della Commissione, del 23 aprile 2008, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli [10].

 

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 33 per determinare le condizioni per l'iscrizione degli operatori nel registro e per assicurare il pieno esercizio da parte degli operatori dei loro diritti a partecipare al regime specifico di approvvigionamento.

 

3. La Commissione adotta atti di esecuzione riguardo alle misure necessarie per garantire l'applicazione uniforme del presente articolo da parte degli Stati membri, con riguardo in particolare all'attuazione del regime di titoli e agli impegni assunti dagli operatori al momento della registrazione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 34, paragrafo 2.

 

     Art. 13. Ripercussione del vantaggio

1. Il beneficio del regime specifico di approvvigionamento è subordinato alla ripercussione effettiva del vantaggio economico, risultante dall'esenzione dal dazio all'importazione o dalla concessione dell'aiuto, fino all'utilizzatore finale il quale, a seconda dei casi, può essere il consumatore se si tratta di prodotti destinati al consumo diretto, l'ultimo trasformatore o il confezionatore se si tratta di prodotti destinati alle industrie di trasformazione o di condizionamento, oppure l'agricoltore se si tratta di prodotti destinati all'alimentazione animale o di fattori di produzione agricoli.

 

Il vantaggio di cui al primo comma è pari all'importo corrispondente all'esonero dai dazi d'importazione o all'importo dell'aiuto.

 

2. Per garantire l'applicazione uniforme del paragrafo 1, la Commissione adotta atti di esecuzione riguardo all'applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo 1 e, in particolare, alle condizioni per il controllo, da parte degli Stati membri, dell'effettiva ripercussione del vantaggio fino all'utilizzatore finale. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 34, paragrafo 2.

 

     Art. 14. Esportazione verso i paesi terzi e spedizione verso il resto dell'Unione

1. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono i requisiti in base ai quali i prodotti ammessi al regime specifico di approvvigionamento possono essere esportati verso paesi terzi o spediti verso il resto dell'Unione, che includono il pagamento dei dazi all'importazione o il rimborso dell'aiuto percepito, di cui all'articolo 10. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 34, paragrafo 2.

 

L'esportazione verso i paesi terzi di prodotti che beneficiano del regime specifico di approvvigionamento non è subordinata alla presentazione di un titolo.

 

Il primo comma non si applica ai flussi di scambio tra i dipartimenti francesi d'oltremare (DOM).

 

2. Il paragrafo 1, primo comma, non si applica ai prodotti trasformati nelle regioni ultraperiferiche a partire da prodotti che hanno beneficiato del regime specifico di approvvigionamento, i quali:

 

a) sono esportati verso i paesi terzi o spediti verso il resto dell'Unione, entro i limiti dei quantitativi corrispondenti alle spedizioni tradizionali e alle esportazioni tradizionali. Questi quantitativi sono stabiliti dalla Commissione mediante atti di esecuzione, sulla base della media delle spedizioni o delle esportazioni, prendendo come riferimento la media verificata dei tre migliori anni tra il 2005 e il 2012. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 34, paragrafo 2;

 

b) sono esportati verso i paesi terzi nell'ambito del commercio regionale;

 

c) sono spediti tra le regioni delle Azzorre, di Madera e delle isole Canarie;

 

d) sono spediti tra DOM.

 

Non è concessa alcuna restituzione all'esportazione per l'esportazione di prodotti di cui al primo comma, lettere a) e b).

 

L'esportazione verso i paesi terzi dei prodotti di cui al primo comma, lettere a) e b), non è subordinata alla presentazione di un titolo.

 

3. Ai fini del presente capo, con "commercio regionale" si intende, per ciascuna regione ultraperiferica, il commercio avente come destinazione paesi terzi appartenenti allo stesso spazio geografico in cui si iscrivono tali regioni ultraperiferiche, nonché i paesi con cui storicamente esistono rapporti commerciali. L'elenco di questi paesi è stabilito dalla Commissione mediante atti di esecuzione, tenendo presenti le domande oggettive degli Stati membri e previa consultazione dei settori interessati. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 34, paragrafo 2.

 

4. I prodotti consegnati nei DOM, nelle Azzorre, a Madera o nelle isole Canarie, che hanno beneficiato del regime specifico di approvvigionamento e che servono all'approvvigionamento di navi e aeromobili, si considerano consumati localmente.

 

5. In deroga al paragrafo 2, primo comma, lettera a), i seguenti quantitativi massimi di zucchero (codice NC 1701) possono essere spediti ogni anno dalle Azzorre verso il resto dell'Unione, per i seguenti cinque anni:

 

— nel 2011 : 3000 tonnellate,

 

— nel 2012 : 2500 tonnellate,

 

— nel 2013 : 2000 tonnellate,

 

— nel 2014 : 1500 tonnellate,

 

— nel 2015 : 1000 tonnellate.

 

6. Le operazioni di trasformazione che possono dare luogo a un'esportazione tradizionale o nell'ambito del commercio regionale o a una spedizione tradizionale soddisfano, mutatis mutandis, le condizioni di trasformazione applicabili in materia di regime di perfezionamento attivo e di regime di trasformazione sotto controllo doganale, di cui alla pertinente legislazione dell'Unione, ad eccezione di tutte le forme comuni di manipolazione.

 

     Art. 15. Zucchero

1. Nel periodo di cui all'articolo 204, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007, la produzione in eccesso rispetto alla quota di cui all'articolo 61 del medesimo regolamento beneficia dell'esenzione dai dazi di importazione entro i limiti del bilancio previsionale di approvvigionamento di cui all'articolo 9 del presente regolamento, per:

 

a) lo zucchero introdotto per il consumo a Madera o nelle isole Canarie sotto forma di zucchero bianco di cui al codice NC 1701;

 

b) lo zucchero raffinato e consumato nelle Azzorre sotto forma di zucchero greggio di cui al codice NC 17011210 (zucchero greggio di barbabietola).

 

2. Nelle Azzorre a fini di raffinazione i quantitativi di cui al paragrafo 1 possono essere integrati, entro i limiti del bilancio previsionale di approvvigionamento, da zucchero greggio di cui al codice NC 17011110 (zucchero greggio di canna).

 

Per l'approvvigionamento di zucchero greggio delle Azzorre, il fabbisogno é valutato prendendo in considerazione l'andamento della produzione locale di barbabietole da zucchero. I quantitativi che fruiscono del regime di approvvigionamento vengono calcolati in modo che il volume totale annuo di zucchero raffinato nelle Azzorre non sia superiore a 10000 tonnellate.

 

     Art. 16. Latte scremato in polvere

In deroga all'articolo 9, le isole Canarie possono continuare ad approvvigionarsi di latte scremato in polvere di cui al codice NC 19019099 (latte scremato in polvere con grasso vegetale) destinato alla trasformazione industriale entro il limite di 800 tonnellate annue. L'aiuto versato per l'approvvigionamento di questo prodotto in provenienza dall'Unione non può superare 210 EUR/t ed è compreso nel limite di cui all'articolo 30. Questo prodotto è destinato esclusivamente al consumo locale.

 

     Art. 17. Riso

Non è riscosso alcun dazio all'importazione nel DOM della Riunione dei prodotti di cui ai codici NC 100610, 100620 e 10064000 destinati al consumo locale.

 

     Art. 18. Controlli e sanzioni

1. In occasione dell'importazione o dell'introduzione nelle regioni ultraperiferiche nonché dell'esportazione o spedizione da dette regioni, i prodotti oggetto del regime specifico di approvvigionamento sono sottoposti a controlli amministrativi.

 

La Commissione adotta atti di esecuzione riguardo ai requisiti minimi dei controlli che gli Stati membri devono applicare. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 34, paragrafo 2.

 

2. In caso di mancato rispetto da parte dell'operatore di cui all'articolo 12, degli impegni assunti a norma del medesimo articolo, fatta eccezione per i casi di forza maggiore o di condizioni climatiche eccezionali, l'autorità competente, fatte salve le eventuali sanzioni applicabili in virtù del diritto nazionale:

 

a) recupera il vantaggio concesso all'operatore;

 

b) sospende temporaneamente o revoca la registrazione dell'operatore, a seconda della gravità dell'inadempienza.

 

3. Fatta eccezione per i casi di forza maggiore o di condizioni climatiche eccezionali, qualora gli operatori di cui all'articolo 12 non procedano all'importazione o all'introduzione previste, il diritto di richiedere titoli è sospeso dall'autorità competente per un periodo di 60 giorni a decorrere dalla scadenza di tale titolo. Dopo il periodo di sospensione, il rilascio dei titoli successivi è subordinato alla costituzione di una cauzione d'importo pari all'entità del beneficio da concedere nel corso di un periodo che deve essere determinato dall'autorità competente.

 

L'autorità competente adotta le misure necessarie per la riutilizzazione dei quantitativi di prodotti resi disponibili dalla mancata o parziale esecuzione o dall'annullamento dei titoli rilasciati ovvero dal recupero del beneficio.

 

CAPO IV

 

MISURE A FAVORE DELLE PRODUZIONI AGRICOLE LOCALI

 

     Art. 19. Misure

1. I programmi POSEI comprendono misure specifiche a favore delle produzioni agricole locali che rientrano nell'ambito d'applicazione della terza parte, titolo III, del trattato, necessarie per garantire la continuità e lo sviluppo delle produzioni agricole locali in ciascuna regione ultraperiferica.

 

2. Le parti del programma comprendenti le misure a favore delle produzioni agricole locali e corrispondenti agli obiettivi di cui all'articolo 2 comportano almeno i seguenti elementi:

 

a) una descrizione quantificata della situazione relativa alla produzione agricola in oggetto, alla luce delle risultanze delle valutazioni disponibili, che evidenzi le disparità, le lacune e il potenziale di sviluppo, le risorse finanziarie mobilitate e i risultati principali delle azioni in precedenza intraprese;

 

b) una descrizione della strategia proposta, con indicazione delle priorità selezionate e degli obiettivi generali e operativi quantificati, nonché una valutazione dell'impatto previsto sotto il profilo economico, ambientale e sociale, tra l'altro in termini di occupazione;

 

c) una descrizione delle misure previste, in particolare i regimi di aiuto per la loro attuazione, nonché eventuali informazioni sulle necessità in materia di studi, progetti dimostrativi, azioni di formazione e assistenza tecnica connessi alla preparazione, all'attuazione o all'adeguamento delle misure in questione;

 

d) un elenco degli aiuti che costituiscono pagamenti diretti ai sensi dell'articolo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 73/2009;

 

e) l'importo dell'aiuto stabilito per ciascuna misura e l'importo previsionale per ciascuna azione al fine di conseguire uno o più degli obiettivi previsti dal programma.

 

3. La Commissione adotta atti di esecuzione riguardo ai requisiti di pagamento degli aiuti di cui al paragrafo 2. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 34, paragrafo 2.

 

4. Il programma può includere misure di sostegno alla produzione, alla trasformazione o alla commercializzazione di prodotti agricoli delle regioni ultraperiferiche.

 

Ogni misura può includere varie azioni. Per ogni azione il programma definisce almeno i seguenti elementi:

 

a) i beneficiari;

 

b) le condizioni di ammissibilità;

 

c) l'importo unitario dell'aiuto.

 

Per sostenere la commercializzazione dei prodotti al di fuori della rispettiva regione di produzione, alla Commissione é conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 33 riguardo alle condizioni per la determinazione dell'importo dell'aiuto concesso a titolo della commercializzazione e, se del caso, alle condizioni per la determinazione dei quantitativi di prodotti oggetto di tale aiuto.

 

     Art. 20. Controlli e pagamenti indebiti

1. I controlli delle misure di cui al presente capo sono effettuati mediante controlli amministrativi e controlli in loco.

 

2. In caso di pagamento indebito, il beneficiario interessato ha l'obbligo di rimborsare gli importi di cui trattasi. Si applica mutatis mutandis l'articolo 80 del regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione, del 30 novembre 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell'ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell'ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo [11].

 

CAPO V

 

MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO

 

     Art. 21. Simbolo grafico

1. È istituito un simbolo grafico allo scopo di favorire la conoscenza e il consumo dei prodotti agricoli di qualità, in quanto tali o trasformati, tipici delle regioni ultraperiferiche.

 

2. Le condizioni di utilizzazione del simbolo grafico di cui al paragrafo 1 sono proposte dalle organizzazioni professionali interessate. Le autorità nazionali trasmettono queste proposte alla Commissione, unitamente al loro parere.

 

L'uso del simbolo grafico è controllato da un'autorità pubblica o da un organismo riconosciuto dalle autorità nazionali competenti.

 

3. Alla Commissione é conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 33, riguardo alle condizioni per l'esercizio del diritto di utilizzare il simbolo grafico nonché le condizioni per la sua riproduzione e il suo uso. Tali condizioni sono fissate al fine di migliorare la conoscenza dei prodotti agricoli di qualità delle regioni ultraperiferiche e incoraggiarne il consumo, in quanto tali o trasformati.

 

4. La Commissione adotta atti di esecuzione riguardo alle modalità relative all'istituzione del simbolo grafico nonché alle caratteristiche minime dei controlli e della sorveglianza che gli Stati membri devono applicare. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 34, paragrafo 2.

 

     Art. 22. Sviluppo rurale

1. In deroga all'articolo 39, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1698/2005, gli importi annui massimi ammissibili a titolo di aiuto dell'Unione, previsti nell'allegato I del medesimo regolamento, possono essere aumentati fino al doppio per la misura di protezione dei laghi nelle Azzorre, per la misura di salvaguardia del paesaggio, della biodiversità e delle caratteristiche tradizionali dei terreni agricoli e per la conservazione dei muretti in pietra nelle regioni ultraperiferiche.

 

2. Le misure previste al paragrafo 1 del presente articolo sono eventualmente descritte nei programmi di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1698/2005, relativi alle regioni in questione.

 

     Art. 23. Aiuti di Stato

1. Per i prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato, ai quali si applicano gli articoli 107, 108 e 109 dello stesso, la Commissione può autorizzare, a norma dell'articolo 108 del trattato, nei settori della produzione, della trasformazione e della commercializzazione di tali prodotti, aiuti al funzionamento volti a ovviare alle difficoltà specifiche della produzione agricola nelle regioni ultraperiferiche, connesse alla lontananza, all'insularità e all'ultraperifericità.

 

2. Gli Stati membri possono concedere un finanziamento integrativo per l'attuazione dei programmi POSEI. In tal caso, gli Stati membri notificano alla Commissione gli aiuti di Stato e la Commissione può approvarli a norma del presente regolamento come parte integrante dei programmi stessi. Gli aiuti così notificati si considerano notificati ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, prima frase, del trattato.

 

3. La Francia può accordare al settore dello zucchero nelle regioni ultraperiferiche francesi un aiuto che può giungere a 90 milioni di EUR per campagna di commercializzazione.

 

Entro trenta giorni dalla conclusione di ciascuna campagna di commercializzazione, la Francia informa la Commissione dell'importo dell'aiuto effettivamente concesso.

 

4. Fatti salvi i paragrafi 1 e 2 del presente articolo e in deroga all'articolo 180, primo comma, del regolamento (CE) n. 1234/2007 e all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1184/2006 del Consiglio, del 24 luglio 2006, relativo all'applicazione di alcune regole di concorrenza alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli [12], gli articoli 107, 108 e 109 del trattato non si applicano ai pagamenti erogati dagli Stati membri conformemente al presente regolamento, in applicazione del capo IV del presente regolamento, del paragrafo 3 del presente articolo e degli articoli 24 e 28 del presente regolamento.

 

     Art. 24. Programmi fitosanitari

1. Gli Stati membri presentano alla Commissione programmi di lotta contro gli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali nelle regioni ultraperiferiche. Detti programmi precisano in particolare gli obiettivi perseguiti, le azioni da realizzare, la loro durata e il loro costo.

 

La Commissione valuta i programmi presentati. La Commissione adotta atti di esecuzione per approvare o non approvare tali programmi. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 34, paragrafo 2.

 

2. L'Unione contribuisce al finanziamento dei programmi di cui al paragrafo 1 sulla base di un'analisi tecnica della situazione regionale.

 

Detto contributo può raggiungere il 75 % delle spese ammissibili. Il pagamento è effettuato in base alla documentazione fornita dagli Stati membri. Se necessario, la Commissione può organizzare controlli e farli svolgere per proprio conto dagli esperti di cui all'articolo 21 della direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell' 8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità [13].

 

3. Sulla base dei criteri stabiliti al paragrafo 2 e del programma presentato in conformità del paragrafo 1, la Commissione adotta atti di esecuzione per le singole regioni e programmi che stabiliscono:

 

a) la partecipazione finanziaria dell'Unione nonché l'importo dell'aiuto;

 

b) le misure ammissibili al finanziamento dell'Unione.

 

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 34, paragrafo 2.

 

     Art. 25. Vino

1. Le misure di cui agli articoli 103 tervicies, 103 quatervicies, 103 quinvicies e 182 bis del regolamento (CE) n. 1234/2007 non si applicano alle Azzorre e a Madera.

 

2. In deroga all'articolo 120 bis, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1234/2007, le uve provenienti dalle varietà di viti di cui alla lettera b) del suddetto comma, raccolte nelle Azzorre e a Madera, possono essere utilizzate per la produzione di vino destinato a essere commercializzato esclusivamente in tali regioni.

 

Il Portogallo procede all'eliminazione progressiva della coltura degli appezzamenti coltivati a varietà di viti di cui all'articolo 120 bis, paragrafo 2, secondo comma, lettera b), del regolamento (CE) n. 1234/2007, avvalendosi, se del caso, del sostegno di cui all'articolo 103 octodecies del suddetto regolamento.

 

3. In deroga all'articolo 85 septies del regolamento (CE) n. 1234/2007, il regime transitorio di diritti di impianto si applica alle isole Canarie fino al 31 dicembre 2012.

 

     Art. 26. Latte

1. Ai fini della ripartizione del prelievo sulle eccedenze, a norma dell'articolo 79 del regolamento (CE) n. 1234/2007, si considera che abbiano contribuito al superamento soltanto i produttori di cui all'articolo 65, lettera c), del suddetto regolamento, stabiliti e operanti nelle Azzorre, i cui quantitativi commercializzati superano la rispettiva quota maggiorata della percentuale di cui al terzo comma del presente paragrafo.

 

Il prelievo sulle eccedenze è dovuto per i quantitativi che superano la quota maggiorata della percentuale prevista al terzo comma, previa ridistribuzione dei quantitativi rimasti inutilizzati all'interno del margine di tale maggiorazione tra tutti i produttori di cui all'articolo 65, lettera c), del regolamento (CE) n. 1234/2007, stabiliti e operanti nelle Azzorre, in proporzione alla quota di cui ciascuno di essi dispone.

 

La percentuale di cui al primo comma è pari al rapporto tra i quantitativi di 23000 tonnellate a decorrere dalla campagna di commercializzazione 2005/2006 e la somma dei quantitativi di riferimento disponibili in ciascuna azienda al 31 marzo 2010. Essa si applica esclusivamente alla quota dell'azienda al 31 marzo 2010.

 

2. I quantitativi di latte, o equivalente latte, commercializzati, che superano la quota, ma non la percentuale di cui al paragrafo 1, terzo comma, dopo la ridistribuzione ivi prevista, non vengono presi in considerazione per constatare un eventuale superamento da parte del Portogallo della quota calcolata a norma dell'articolo 66 del regolamento (CE) n. 1234/2007.

 

3. Il regime del prelievo sulle eccedenze a carico dei produttori di latte previsto dal regolamento (CE) n. 1234/2007 non si applica ai DOM e neppure, limitatamente a una produzione locale di 4000 tonnellate di latte, a Madera.

 

4. In deroga all'articolo 114, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, e limitatamente al fabbisogno locale, è autorizzata a Madera e nel dipartimento francese d'oltremare della Riunione la produzione di latte UHT ricostituito da latte in polvere originario dell'Unione, purché ciò non ostacoli la raccolta e lo smercio della produzione locale di latte. Qualora la Francia dimostri l'opportunità di una siffatta misura per i dipartimenti francesi d'oltremare di Martinica, Guadalupa e della Guyana francese, alla Commissione è conferito il potere di adottare, se necessario, atti delegati, conformemente all'articolo 33, per estendere la misura in questione a detti dipartimenti. Questo prodotto è destinato esclusivamente al consumo locale.

 

Il metodo di ottenimento del latte UHT così ricostituito è chiaramente indicato sull'etichetta di vendita.

 

     Art. 27. Allevamento

1. Finché la mandria locale di giovani bovini maschi non raggiunga un livello sufficiente per assicurare il mantenimento e lo sviluppo della produzione locale di carne nei dipartimenti francesi d'oltremare e a Madera, è ammessa l'importazione, in esenzione dai dazi all'importazione della tariffa doganale comune, di bovini originari dei paesi terzi da destinare all'ingrasso e al consumo nei dipartimenti francesi d'oltremare e a Madera. La Commissione adotta atti di esecuzione riguardo alle misure necessarie per l'applicazione del presente comma e in particolare alle modalità di esenzione dai dazi all'importazione di giovani bovini maschi nei dipartimenti francesi d'oltremare e a Madera. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 34, paragrafo 2.

 

L'articolo 13 e l'articolo 14, paragrafo 1, si applicano agli animali che beneficiano dell'esenzione di cui al primo comma del presente paragrafo.

 

2. Le quantità di animali che possono beneficiare dell'esenzione di cui al paragrafo 1 sono determinate nei programmi POSEI, quando la necessità dell'importazione è giustificata, in funzione dell'evoluzione della produzione locale. Gli animali in questione sono destinati in via prioritaria ai produttori che detengono almeno il 50 % di animali da ingrasso di origine locale.

 

Alla Commissione é conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 33, che stabiliscono le condizioni cui è subordinata l'esenzione dai dazi all'importazione. Tali condizioni tengono conto delle specificità locali del settore bovino e della relativa filiera.

 

3. Qualora si applichino l'articolo 52 e l'articolo 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009, il Portogallo può ridurre la componente del massimale nazionale corrispondente ai diritti ai pagamenti per le carni ovine e caprine e al premio per vacca nutrice. In questo caso, la Commissione adotta atti di esecuzione concernenti l'importo corrispondente che deve essere trasferito dai massimali fissati a norma dell'articolo 52 e dell'articolo 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009 alla dotazione finanziaria di cui all'articolo 30, paragrafo 2, secondo trattino, del presente regolamento. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 34, paragrafo 2.

 

     Art. 28. Aiuto di Stato a favore della produzione di tabacco

La Spagna è autorizzata a concedere un aiuto alla produzione di tabacco nelle isole Canarie. La concessione di tale aiuto non può comportare discriminazioni tra i produttori dell'arcipelago.

 

L'importo dell'aiuto non può essere superiore a 2980,62 EUR/t. L'aiuto integrativo è concesso nel limite di 10 tonnellate l'anno.

 

     Art. 29. Esenzione dai dazi doganali per il tabacco

1. Non vengono applicati dazi doganali all'importazione diretta nelle isole Canarie di tabacchi greggi e semilavorati di cui:

 

a) al codice NC 2401; e

 

b) alle sottovoci seguenti:

 

- 240110 tabacchi greggi non scostolati,

 

- 240120 tabacchi greggi parzialmente o totalmente scostolati,

 

- ex240120 fasce di sigari, presentate su sostegni in bobine, destinate alla fabbricazione di tabacchi,

 

- 240130 cascami di tabacco,

 

- ex240210 sigari non finiti sprovvisti di copertura,

 

- ex240310 tabacco spuntato (miscela definitiva di tabacco utilizzata per la fabbricazione di sigarette, sigaretti e sigari),

 

- ex240391 tabacchi "omogeneizzati" o "ricostituiti", anche sotto forma di fogli o strisce,

 

- ex240399 tabacchi espansi.

 

L'esenzione di cui al primo comma è accordata utilizzando i titoli di cui all'articolo 12.

 

Questa esenzione si applica ai prodotti di cui al primo comma, destinati a essere trasformati nell'arcipelago delle Canarie in prodotti manufatti pronti per il consumo, nei limiti di un quantitativo annuo d'importazione di 20000 tonnellate in equivalente tabacco greggio scostolato.

 

2. La Commissione adotta atti di esecuzione riguardo alle misure necessarie per l'applicazione del paragrafo 1 e, in particolare, alle modalità di esenzione dai dazi all'importazione del tabacco nelle isole Canarie. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 34, paragrafo 2.

 

CAPO VI

 

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

 

     Art. 30. Risorse finanziarie

1. Le misure previste dal presente regolamento costituiscono interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune [14], a eccezione di quelle previste:

 

a) dall'articolo 22; e

 

b) dall'articolo 24, a decorrere dalla data di applicazione del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020.

 

2. Per ciascun esercizio finanziario l'Unione finanzia le misure di cui ai capi III e IV del presente regolamento per un importo annuo massimo pari a:

 

— per i dipartimenti francesi d'oltremare : 278,41 milioni di EUR,

 

— per le Azzorre e Madera : 106,21 milioni di EUR,

 

— per le isole Canarie : 268,42 milioni di EUR.

 

3. Per ciascun esercizio finanziario, gli importi stanziati per finanziare le misure previste al capo III non possono superare i seguenti importi:

 

— per i dipartimenti francesi d'oltremare : 26,9 milioni di EUR,

 

— per le Azzorre e Madera : 21,2 milioni di EUR,

 

— per le isole Canarie : 72,7 milioni di EUR.

 

La Commissione adotta atti di esecuzione con cui stabilisce i requisiti in base ai quali gli Stati membri possono modificare la destinazione delle risorse assegnate ogni anno ai diversi prodotti che beneficiano del regime specifico di approvvigionamento. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 34, paragrafo 2.

 

4. Alla Commissione é conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 33 riguardo alle condizioni per la determinazione dell'importo massimo annuo che può essere assegnato alle misure intese a finanziare studi, progetti dimostrativi, formazione e assistenza tecnica, a condizione che tali stanziamenti siano ragionevoli e proporzionati.

 

5. Per l'esercizio finanziario 2013, l'Unione concede un finanziamento integrativo per il settore delle banane nelle regioni ultraperiferiche entro i seguenti massimali:

 

— per i dipartimenti francesi d'oltremare : 18,52 milioni di EUR,

 

— per le Azzorre e Madera : 1,24 milioni di EUR,

 

— per le isole Canarie: : 20,24 milioni di EUR.

 

CAPO VII

 

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

 

     Art. 31. Misure nazionali

Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire il rispetto del presente regolamento, in particolare in materia di controlli e di sanzioni amministrative, e ne informano la Commissione.

 

     Art. 32. Comunicazioni e relazioni

1. Entro il 15 febbraio di ogni anno gli Stati membri comunicano alla Commissione quali stanziamenti a loro disposizione intendono impegnare per attuare, l'anno successivo, il bilancio previsionale di approvvigionamento e le misure a favore della produzione agricola locale inclusa nei programmi POSEI.

 

2. Entro il 30 settembre di ogni anno gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sull'attuazione, nel corso dell'anno precedente, delle misure previste dal presente regolamento.

 

3. Entro il 30 giugno 2015 e in seguito ogni cinque anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione generale che illustri l'impatto delle azioni realizzate in esecuzione del presente regolamento, includendovi anche il settore delle banane e quello del latte, eventualmente corredata di opportune proposte.

 

4. Nelle analisi, negli studi e nelle valutazioni effettuate nell'ambito degli accordi commerciali e della politica agricola comune, la Commissione include un capitolo specifico, sempreché si tratti di una materia che riveste particolare interesse per le regioni ultraperiferiche.

 

     Art. 33. Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

 

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 12, paragrafo 2, secondo comma, all'articolo 19, paragrafo 4, terzo comma, all'articolo 21, paragrafo 3, all'articolo 26, paragrafo 4, primo comma, all'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma e all'articolo 30, paragrafo 4, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 21 marzo 2013. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

 

3. La delega di potere di cui all'articolo 12, paragrafo 2, secondo comma, all'articolo 19, paragrafo 4, terzo comma, all'articolo 21, paragrafo 3, all'articolo 26, paragrafo 4, primo comma, all'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma e all'articolo 30, paragrafo 4, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

 

4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

 

5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, secondo comma, dell'articolo 19, paragrafo 4, terzo comma, dell'articolo 21, paragrafo 3, dell'articolo 26, paragrafo 4, primo comma, dell'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma, e dell'articolo 30, paragrafo 4, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

 

     Art. 34. Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato di gestione dei pagamenti diretti istituito dall'articolo 141 del regolamento (CE) n. 73/2009, fatta eccezione per l'attuazione dell'articolo 24 del presente regolamento, nella quale la Commissione è assistita dal comitato fitosanitario permanente istituito dalla decisione 76/894/CEE del Consiglio [15]. Essi sono comitati ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

 

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

 

     Art. 35. Riesame

Prima della fine del 2013 la Commissione riesamina le presenti disposizioni, ai fini di una loro generale efficacia e del nuovo quadro politico in materia di PAC, e, se necessario, presenta le opportune proposte per la revisione del regime POSEI.

 

     Art. 36. Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 247/2006 è abrogato.

 

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e sono letti secondo la tavola di concordanza che figura nell'allegato.

 

     Art. 37. Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

 

[1] GU C 107 del 6.4.2011, pag. 33.

 

[2] Posizione del Parlamento europeo del 5 febbraio 2013 (non ancora pubblicata nella Gazzetta Ufficiale) e decisione del Consiglio del 25 febbraio 2013.

 

[3] GU L 42 del 14.2.2006, pag. 1.

 

[4] GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

 

[5] GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1.

 

[6] GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16.

 

[7] GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

 

[8] GU L 155 del 18.6.2009, pag. 30.

 

[9] GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

 

[10] GU L 114 del 26.4.2008, pag. 3.

 

[11] GU L 316 del 2.12.2009, pag. 65.

 

[12] GU L 214 del 4.8.2006, pag. 7.

 

[13] GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.

 

[14] GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1.

 

[15] GU L 340 del 9.12.1976, pag. 25.

 

 

ALLEGATO

 

Tavola di concordanza

 

Regolamento (CE) n. 247/2006

Presente regolamento

 

 

Articolo 1

Articolo 1

 

 

Articolo 2

Articolo 9

 

 

Articolo 3, paragrafi 1 e 2

Articolo 10, paragrafi 1 e 2

 

 

Articolo 10, paragrafo 3

 

 

Articolo 10, paragrafo 4

 

 

Articolo 3, paragrafo 3

Articolo 11

 

 

Articolo 3, paragrafo 4

Articolo 13

 

 

Articolo 4, paragrafi 1 e 2

Articolo 14, paragrafi 1 e 2

 

 

Articolo 14, paragrafo 3

 

 

Articolo 14, paragrafo 4

 

 

Articolo 4, paragrafo 3

Articolo 14, paragrafo 5

 

 

Articolo 5

Articolo 15

 

 

Articolo 6

Articolo 16

 

 

Articolo 7

Articolo 17

 

 

Articolo 8, ultima frase

Articolo 12, paragrafo 3

 

 

Articolo 9, paragrafo 1, e articolo 10

Articolo 19, paragrafo 1

 

 

Articolo 9, paragrafi 2 e 3

Articolo 3

 

 

Articolo 11

Articolo 4

 

 

Articolo 12, lettere a), b) e c)

Articolo 19, paragrafo 2, lettere a), b) e c)

 

 

Articolo 12, lettere d), e), f) e g)

Articolo 5

 

 

Articolo 13

Articolo 8, secondo comma

 

 

Articolo 14

Articolo 21

 

 

Articolo 15

Articolo 22

 

 

Articolo 16

Articolo 23

 

 

Articolo 17

Articolo 24

 

 

Articolo 18

Articolo 25

 

 

Articolo 19

Articolo 26

 

 

Articolo 20

Articolo 27

 

 

Articolo 21

Articolo 28

 

 

Articolo 22

Articolo 29

 

 

Articolo 23

Articolo 30

 

 

Articolo 24

Articolo 6

 

 

Articolo 27

Articolo 31

 

 

Articolo 28

Articolo 32

 

 

Articolo 29

Articolo 36

 

 

Articolo 33

Articolo 37