§ 1.1.11 - Regolamento 5 febbraio 1979, n. 234.
Regolamento (CEE) n. 234/79 del Consiglio relativo alla procedura di adeguamento della nomenclatura della tariffa doganale comune utilizzata [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.1 questioni generali
Data:05/02/1979
Numero:234


Sommario
Art. 1.      La seguente disposizioni costituisce di un articolo 8 bis aggiunto al regolamento ( CEE ) n . 2358/71 e di un articolo 22 bis aggiunto al regolamento ( CEE ) n. 1035/72:
Art. 2. 
Art. 3.      Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 1.1.11 - Regolamento 5 febbraio 1979, n. 234. [1]

Regolamento (CEE) n. 234/79 del Consiglio relativo alla procedura di adeguamento della nomenclatura della tariffa doganale comune utilizzata per i prodotti agricoli.

(G.U.C.E. 9 febbraio 1979, n. L 034).

 

Art. 1.

     La seguente disposizioni costituisce di un articolo 8 bis aggiunto al regolamento ( CEE ) n . 2358/71 e di un articolo 22 bis aggiunto al regolamento ( CEE ) n. 1035/72:

" Per la classificazione dei prodotti cui si riferisce il presente regolamento sono applicabili norme generali d'interpretazione e le norme particolari d'applicazione della tariffa doganale comune; la nomenclatura tariffaria che risulta dall'applicazione del presente regolamento è riportata nella tariffa doganale comune ".

 

     Art. 2. [2]

     1. La designazione dei prodotti e i riferimenti alle voci o sottovoci della nomenclatura combinata nei regolamenti del Consiglio possono essere adeguati secondo la procedura prevista all'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE e dei corrispondenti articoli degli altri regolamenti che istituiscono organizzazioni comuni di mercato se tali adeguamenti sono la conseguenza di modifiche della nomenclatura combinata.

2. Ai fini del presente regolamento, il comitato istituito dall'articolo 37 del regolamento n. 136/66/CEE è dichiarato competente per i prodotti disciplinati dal regolamento (CEE) n. 827/68.

 

     Art. 3.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


[1] Abrogato dall'art. 230 del Regolamento (UE) n. 1308/2013.

[2] Articolo così sostituito dall'Articolo 1 del Regolamento (CEE) n. 3209/89.