§ 1.1.739 - Regolamento 26 febbraio 2009, n. 260.
Regolamento (CE) n. 260/2009 del Consiglio, relativo al regime comune applicabile alle importazioni


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.1 questioni generali
Data:26/02/2009
Numero:260


Sommario
Art. 1. 1. Il presente regolamento si applica alle importazioni di prodotti originari di paesi terzi, ad eccezione
Art. 2. Quando l’evoluzione delle importazioni può rendere necessario il ricorso a misure di vigilanza o di salvaguardia, gli Stati membri ne informano la Commissione. L’informazione deve comprendere gli [...]
Art. 3. 1. Le consultazioni possono essere avviate su richiesta di uno Stato membro o su iniziativa della Commissione
Art. 4. 1. Le consultazioni si svolgono nell’ambito di un comitato consultivo, in seguito denominato "comitato", composto da rappresentanti di ciascuno Stato membro e presieduto da un rappresentante della [...]
Art. 5. 1. Fatto salvo l’articolo 8, prima dell’applicazione di qualsiasi misura di salvaguardia va svolta una procedura comunitaria d’inchiesta
Art. 6. 1. Qualora, al termine delle consultazioni di cui agli articoli 3 e 4, la Commissione ritenga che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l’apertura di un’inchiesta, essa avvia [...]
Art. 7. 1. Al termine dell’inchiesta la Commissione presenta al comitato una relazione sui risultati della stessa
Art. 8. 1. Le disposizioni del presente capitolo non ostano a che siano prese, in qualsiasi momento, misure di vigilanza conformemente agli articoli da 11 a 15 o misure di salvaguardia provvisorie [...]
Art. 9. 1. Le informazioni ricevute a norma del presente regolamento possono essere utilizzate soltanto per lo scopo per il quale sono state richieste
Art. 10. 1. L’esame dell’andamento delle importazioni, delle condizioni in cui vengono effettuate e del grave pregiudizio o della minaccia di grave pregiudizio che ne derivano per i produttori comunitari si [...]
Art. 11. 1. Qualora l’andamento delle importazioni di un prodotto originario di uno dei paesi terzi contemplati dal presente regolamento rischi di arrecare un pregiudizio ai produttori comunitari e ove gli [...]
Art. 12. 1. L’immissione in libera pratica dei prodotti soggetti a vigilanza comunitaria preventiva è subordinata alla presentazione di un documento di vigilanza. Il documento di vigilanza è emesso [...]
Art. 13. Qualora, dopo otto giorni lavorativi dalla fine delle consultazioni di cui all’articolo 3, le importazioni di un prodotto non siano assoggettate a vigilanza comunitaria preventiva, la Commissione può [...]
Art. 14. 1. L’immissione in libera pratica dei prodotti soggetti a vigilanza regionale è subordinata, nella regione interessata, alla presentazione di un documento di vigilanza. Il documento di vigilanza è [...]
Art. 15. 1. In caso di vigilanza comunitaria o regionale, gli Stati membri comunicano alla Commissione, nei primi dieci giorni di ogni mese
Art. 16. 1. Se un prodotto è importato nella Comunità in quantitativi talmente maggiori e/o in condizioni tali da arrecare o da minacciare di arrecare un pregiudizio grave ai produttori comunitari, per la [...]
Art. 17. Quando gli interessi della Comunità lo richiedano, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione elaborata a norma del capitolo III, può adottare le misure [...]
Art. 18. Ove, in base principalmente agli elementi di valutazione di cui all’articolo 10, risulti che in una o più regioni della Comunità sussistono le condizioni previste per l’adozione di misure in forza [...]
Art. 19. Nessuna misura di salvaguardia può essere applicata nei confronti di un prodotto originario di un paese in via di sviluppo membro dell’OMC finché la quota di importazioni comunitarie del prodotto [...]
Art. 20. 1. La durata delle misure di salvaguardia deve essere limitata al periodo necessario per prevenire o porre rimedio a un grave pregiudizio e per facilitare l’adeguamento dei produttori comunitari. [...]
Art. 21. 1. Durante il periodo d’applicazione di qualsiasi misura di vigilanza o di salvaguardia istituita conformemente ai capitoli IV e V, su richiesta di uno Stato membro o su iniziativa della Commissione [...]
Art. 22. 1. Nessuna nuova misura di salvaguardia può essere applicata all’importazione di un prodotto che è già stato oggetto di una misura di salvaguardia, per un periodo uguale al periodo di applicazione [...]
Art. 23. Quando gli interessi della Comunità lo richiedono, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può adottare le misure appropriate per consentire l’esercizio dei [...]
Art. 24. 1. Il presente regolamento non osta all’adempimento di obblighi derivanti da disposizioni speciali di accordi conclusi tra la Comunità e paesi terzi
Art. 25. 1. Il presente regolamento non osta all’applicazione dei regolamenti relativi all’organizzazione comune dei mercati agricoli, di disposizioni amministrative comunitarie o nazionali derivanti da tali [...]
Art. 26. Il regolamento (CE) n. 3285/94, come modificato dagli atti elencati nell’allegato II, è abrogato
Art. 27. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea


§ 1.1.739 - Regolamento 26 febbraio 2009, n. 260.

Regolamento (CE) n. 260/2009 del Consiglio, relativo al regime comune applicabile alle importazioni

(G.U.U.E. 31 marzo 2009, n. L 84)

 

(Versione codificata)

 

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 133,

 

visti gli atti che istituiscono l’organizzazione comune dei mercati agricoli, nonché quelli riguardanti le merci derivanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, adottati a norma dell’articolo 308 del trattato, in particolare quelle disposizioni di tali atti che consentono di derogare al principio generale in base al quale qualunque restrizione quantitativa o misura di effetto equivalente può essere sostituita soltanto dalle misure previste da tali atti,

 

vista la proposta della Commissione,

 

considerando quanto segue:

 

(1) Il regolamento (CE) n. 3285/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo al regime comune applicabile alle importazioni e che abroga il regolamento (CE) n. 518/94 [1], è stato modificato in modo sostanziale a più riprese [2]. A fini di razionalità e chiarezza è opportuno procedere alla codificazione di tale regolamento.

 

(2) La politica commerciale comune dovrebbe essere fondata su principi uniformi.

 

(3) La Comunità ha concluso l’accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio, in seguito denominata l’"OMC". L’allegato I A dell’accordo contiene tra l’altro l’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (GATT 1994) e un accordo sulle misure di salvaguardia.

 

(4) L’accordo sulle misure di salvaguardia risponde alla necessità di chiarire e rafforzare le disposizioni del GATT 1994, in particolare quelle dell’articolo XIX. Detto accordo impone l’eliminazione delle misure di salvaguardia, che sfuggono a tali norme, quali le misure di autolimitazione delle esportazioni, gli accordi di commercializzazione regolata o qualsiasi altra misura analoga all’importazione o all’esportazione.

 

(5) L’accordo sulle misure di salvaguardia contempla anche i prodotti carbo-siderurgici. Il regime comune delle importazioni, specialmente per quanto riguarda le misure di salvaguardia, si applica quindi anche a tali prodotti lasciando impregiudicate eventuali misure per applicare un accordo riguardante specificamente i prodotti carbo-siderurgici.

 

(6) I prodotti tessili del regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, che concerne il regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi, non contemplati da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime comunitario specifico in materia di importazioni [3], sono oggetto di un trattamento specifico a livello sia comunitario che internazionale. Essi dovrebbero quindi essere esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento.

 

(7) La Commissione dovrebbe essere informata dagli Stati membri di qualunque pericolo conseguente all’andamento delle importazioni che possa rendere necessario istituire una vigilanza comunitaria o applicare misure di salvaguardia.

 

(8) In tal caso, la Commissione dovrebbe esaminare le condizioni, le modalità e l’andamento delle importazioni, nonché i diversi aspetti della situazione economica e commerciale e le misure eventualmente necessarie.

 

(9) Ove venga applicata una vigilanza comunitaria preventiva, è opportuno subordinare l’immissione in libera pratica dei prodotti in questione alla presentazione di un documento di vigilanza che risponda a criteri uniformi. Tale documento, su semplice richiesta dell’importatore, dovrebbe essere rilasciato dalle autorità degli Stati membri entro un determinato termine, senza però dar luogo ad alcun diritto d’importazione per l’importatore. Di conseguenza, il documento di vigilanza dovrebbe essere utilizzato soltanto finché non venga modificato il regime d’importazione.

 

(10) Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero scambiarsi informazioni per quanto possibile complete sui risultati della vigilanza comunitaria.

 

(11) Spetta alla Commissione e al Consiglio adottare le misure di salvaguardia richieste dagli interessi della Comunità. Questi ultimi dovrebbero essere valutati nel loro insieme, tenendo conto in particolare di quelli dei produttori comunitari, degli utilizzatori e dei consumatori.

 

(12) Si possono prevedere misure di salvaguardia contro un paese membro dell’OMC solo se il prodotto in questione è importato nella Comunità in quantitativi talmente maggiori e a condizioni tali che i produttori comunitari di prodotti analoghi o direttamente concorrenti subiscano o rischino di subire un grave pregiudizio, a meno che gli obblighi internazionali consentano una deroga a tale norma.

 

(13) È opportuno definire le nozioni di "grave pregiudizio", "minaccia di grave pregiudizio" e "produttori comunitari", nonché stabilire criteri precisi per la determinazione del pregiudizio.

 

(14) Prima dell’applicazione di qualsiasi misura di salvaguardia dovrebbe essere effettuata un’inchiesta, ferma restando per la Commissione la facoltà di applicare in caso d’urgenza misure provvisorie.

 

(15) È opportuno prevedere disposizioni più particolareggiate sull’apertura delle inchieste, sulle ispezioni e sui controlli necessari, sull’accesso dei paesi esportatori e delle parti interessate alle informazioni raccolte e sull’audizione delle parti interessate, nonché sulla possibilità, per queste ultime, di comunicare le loro osservazioni.

 

(16) Le disposizioni relative alle inchieste del presente regolamento non pregiudicano le norme comunitarie e nazionali in materia di segreto professionale.

 

(17) È anche necessario fissare i termini per l’apertura delle inchieste e per le decisioni in merito all’opportunità o meno di adottare misure, affinché tali decisioni siano adottate rapidamente, onde aumentare la certezza del diritto per gli operatori economici interessati.

 

(18) Quando le misure di salvaguardia assumono la forma di un contingente, il livello di quest’ultimo non può in linea di principio essere inferiore alla media delle importazioni effettuate durante un periodo rappresentativo di almeno tre anni.

 

(19) Se il contingente è suddiviso tra i paesi fornitori, le rispettive quote possono essere fissate d’accordo con gli stessi paesi o determinate tenendo conto delle importazioni effettuate durante un periodo rappresentativo. Tuttavia, in caso di grave pregiudizio e di sproporzionato aumento delle importazioni, si dovrebbe derogare a tali disposizioni fermo restando l’obbligo di consultazioni nell’ambito del comitato per le misure di salvaguardia dell’OMC.

 

(20) È opportuno fissare il periodo massimo di applicazione delle misure di salvaguardia e prevedere specifiche disposizioni per la proroga, la liberalizzazione progressiva e il riesame delle stesse.

 

(21) È opportuno stabilire le condizioni alle quali le misure di salvaguardia non devono essere applicate nei confronti di un prodotto originario di un paese in via di sviluppo membro dell’OMC.

 

(22) Determinate misure di vigilanza o di salvaguardia limitate a una o più regioni della Comunità possono rivelarsi più adatte di misure applicabili a tutta la Comunità. Tuttavia, tali misure dovrebbero essere autorizzate soltanto in mancanza di soluzioni alternative e in via eccezionale. Occorre far sì che esse siano temporanee e perturbino il meno possibile il funzionamento del mercato unico.

 

(23) L’uniformazione del regime d’importazione impone di semplificare e di armonizzare le formalità che devono espletare gli importatori, a prescindere dal luogo di sdoganamento delle merci. A tale scopo, è opportuno prevedere in particolare che le eventuali formalità siano espletate utilizzando moduli conformi al modello allegato al presente regolamento.

 

(24) I documenti d’importazione rilasciati nell’ambito delle misure di vigilanza comunitaria dovrebbero essere validi in tutta la Comunità indipendentemente dallo Stato membro che li ha rilasciati,

 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

CAPITOLO I

 

Principi generali

 

Art. 1.

1. Il presente regolamento si applica alle importazioni di prodotti originari di paesi terzi, ad eccezione:

 

a) dei prodotti tessili soggetti alle norme specifiche sull’importazione a norma del regolamento (CE) n. 517/94;

 

b) dei prodotti originari di alcuni paesi terzi elencati nel regolamento (CE) n. 519/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi [4].

 

2. L’importazione nella Comunità dei prodotti di cui al paragrafo 1 è libera, vale a dire non è sottoposta ad alcuna restrizione quantitativa, fatte salve le misure di salvaguardia che possono essere adottate ai sensi del capitolo V.

 

CAPITOLO II

 

Procedura comunitaria di informazione e di consultazione

 

     Art. 2.

Quando l’evoluzione delle importazioni può rendere necessario il ricorso a misure di vigilanza o di salvaguardia, gli Stati membri ne informano la Commissione. L’informazione deve comprendere gli elementi di prova disponibili, determinati in base ai criteri stabiliti dall’articolo 10. La Commissione trasmette immediatamente tale informazione a tutti gli Stati membri.

 

     Art. 3.

1. Le consultazioni possono essere avviate su richiesta di uno Stato membro o su iniziativa della Commissione.

 

2. Le consultazioni si svolgono negli otto giorni lavorativi successivi alla ricezione, da parte della Commissione, dell’informazione di cui all’articolo 2 e comunque prima dell’applicazione di qualsiasi misura comunitaria di vigilanza o di salvaguardia.

 

     Art. 4.

1. Le consultazioni si svolgono nell’ambito di un comitato consultivo, in seguito denominato "comitato", composto da rappresentanti di ciascuno Stato membro e presieduto da un rappresentante della Commissione.

 

2. Il comitato si riunisce su convocazione del suo presidente. Il presidente comunica quanto prima agli Stati membri tutte le informazioni utili.

 

3. Le consultazioni vertono in particolare:

 

a) sui termini, sulle condizioni e sull’andamento delle importazioni, nonché sui vari aspetti della situazione economica e commerciale riguardo al prodotto in questione;

 

b) sulle eventuali misure da adottare.

 

4. Se necessario, le consultazioni possono aver luogo per iscritto. In tal caso la Commissione informa gli Stati membri, i quali possono esprimere il loro parere o richiedere una consultazione orale entro un termine compreso tra cinque e otto giorni lavorativi, stabilito dalla Commissione.

 

CAPITOLO III

 

Procedura comunitaria d’inchiesta

 

     Art. 5.

1. Fatto salvo l’articolo 8, prima dell’applicazione di qualsiasi misura di salvaguardia va svolta una procedura comunitaria d’inchiesta.

 

2. L’inchiesta è intesa a determinare, sulla base degli elementi di cui all’articolo 10, se le importazioni del prodotto in questione minaccino di arrecare o arrechino un grave pregiudizio ai produttori comunitari interessati.

 

3. Si intende per:

 

a) "grave pregiudizio", un considerevole deterioramento generale della situazione dei produttori comunitari;

 

b) "minaccia di grave pregiudizio", l’imminenza evidente di un grave pregiudizio;

 

c) "produttori comunitari", l’insieme dei produttori di prodotti simili o direttamente concorrenti operanti sul territorio della Comunità, o quelli la cui produzione complessiva di prodotti simili o direttamente concorrenti costituisca una quota cospicua della produzione comunitaria totale di tali prodotti.

 

     Art. 6.

1. Qualora, al termine delle consultazioni di cui agli articoli 3 e 4, la Commissione ritenga che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l’apertura di un’inchiesta, essa avvia un’inchiesta entro un mese dalla data alla quale ha ricevuto le informazioni dallo Stato membro e ne pubblica l’avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tale avviso:

 

a) riassume le informazioni ricevute e precisa che ogni informazione utile deve essere comunicata alla Commissione;

 

b) stabilisce il termine entro il quale gli interessati possono rendere note le loro osservazioni per iscritto e fornire informazioni, qualora tali osservazioni e informazioni siano prese in considerazione durante l’inchiesta;

 

c) stabilisce il termine entro il quale le parti interessate possono chiedere di essere sentite dalla Commissione ai sensi del paragrafo 4.

 

La Commissione avvia l’inchiesta in collaborazione con gli Stati membri.

 

2. La Commissione raccoglie tutte le informazioni che ritiene necessarie e, se lo considera opportuno, procede, previa consultazione del comitato, alla verifica di tali informazioni presso importatori, commercianti, agenti, produttori, associazioni e organizzazioni commerciali.

 

La Commissione è coadiuvata in questo compito da personale dello Stato membro sul cui territorio si effettuano tali verifiche, a condizione che lo Stato in questione si sia espresso in tal senso.

 

3. Su richiesta della Commissione e secondo modalità da essa definite, gli Stati membri le forniscono le informazioni di cui dispongono sull’andamento del mercato del prodotto oggetto dell’inchiesta.

 

4. La parti interessate che si sono manifestate ai sensi del paragrafo 1, primo comma, nonché i rappresentanti del paese di esportazione, possono esaminare, previa domanda scritta, tutte le informazioni messe a disposizione della Commissione nel quadro dell’inchiesta, eccetto i documenti interni preparati dalle autorità della Comunità o dei suoi Stati membri, purché esse siano pertinenti per la presentazione del loro fascicolo, non siano riservate ai sensi dell’articolo 9 e siano usate dalla Commissione nell’ambito dell’inchiesta.

 

Le parti interessate manifestatesi possono comunicare alla Commissione le loro osservazioni circa le suddette informazioni, che possono essere prese in considerazione nella misura in cui sono sostenute da elementi di prova sufficienti.

 

5. La Commissione può sentire le parti interessate. Queste devono essere ascoltate quando lo abbiano chiesto per iscritto entro il termine stabilito nell’avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, dimostrando che possono effettivamente essere interessate dal risultato dell’inchiesta e che esistono motivi particolari per sentirle oralmente.

 

6. Quando le informazioni non vengono fornite entro il termine stabilito dal presente regolamento o dalla Commissione a norma del medesimo, o quando l’inchiesta è ostacolata in modo rilevante, si possono elaborare conclusioni in base ai dati disponibili. Se la Commissione scopre che una parte interessata o un paese terzo le hanno fornito informazioni false o ingannevoli, non tiene conto di tali informazioni e può avvalersi dei dati di cui dispone.

 

7. Ove la Commissione, al termine delle consultazioni di cui agli articoli 3 e 4, ritenga che non esistano elementi di prova sufficienti per giustificare l’avvio di un’inchiesta, informa gli Stati membri della sua decisione entro un mese dalla data alla quale le sono pervenute le loro informazioni.

 

     Art. 7.

1. Al termine dell’inchiesta la Commissione presenta al comitato una relazione sui risultati della stessa.

 

2. Ove, entro nove mesi dall’avvio dell’inchiesta, la Commissione ritenga che non sia necessaria alcuna misura di vigilanza o di salvaguardia comunitaria, l’inchiesta viene chiusa, previa consultazione del comitato, entro un mese.

 

La decisione di chiusura dell’inchiesta, contenente le conclusioni principali della medesima e un sommario dei motivi, è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

3. Quando la Commissione ritiene necessaria una misura di vigilanza o di salvaguardia comunitaria, adotta le necessarie decisioni a tal fine, conformemente ai capitoli IV e V, entro nove mesi dall’avvio dell’inchiesta. In circostanze eccezionali, questo periodo può essere prolungato al massimo di altri due mesi; in tal caso, la Commissione pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, indicando la durata del prolungamento e le relative ragioni.

 

     Art. 8.

1. Le disposizioni del presente capitolo non ostano a che siano prese, in qualsiasi momento, misure di vigilanza conformemente agli articoli da 11 a 15 o misure di salvaguardia provvisorie conformemente agli articoli 16, 17 e 18.

 

Le misure di salvaguardia provvisorie vengono prese:

 

a) quando circostanze critiche in cui ogni indugio causerebbe un danno difficilmente riparabile richiedono una misura immediata; e

 

b) quando sia stato determinato in via preliminare che esistono elementi di prova sufficienti del fatto che un incremento delle importazioni abbia causato o minacci di causare un grave pregiudizio.

 

La durata di tali misure non può superare 200 giorni.

 

2. Le misure in questione assumono la forma di aumenti dei dazi doganali rispetto al livello vigente, sia esso uguale o superiore a 0, sempre che tali provvedimenti possano impedire o porre rimedio al grave pregiudizio.

 

3. La Commissione avvia immediatamente le procedure d’inchiesta ancora necessarie.

 

4. Qualora le misure di salvaguardia provvisorie siano abrogate per assenza di un grave pregiudizio o della minaccia di un grave pregiudizio, i dazi doganali riscossi in applicazione di dette misure sono rimborsati d’ufficio quanto prima. Si applica la procedura di cui all’articolo 235 e seguenti del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario [5].

 

     Art. 9.

1. Le informazioni ricevute a norma del presente regolamento possono essere utilizzate soltanto per lo scopo per il quale sono state richieste.

 

2. Né il Consiglio, né la Commissione, né gli Stati membri, né i loro funzionari divulgano, salvo espressa autorizzazione della parte che le ha fornite, le informazioni riservate che hanno ricevuto a norma del presente regolamento o quelle fornite in via riservata.

 

3. Ogni richiesta di trattamento riservato deve addurre le debite motivazioni.

 

Tuttavia, quando una richiesta di trattamento riservato non è giustificata e colui che fornisce l’informazione non vuole né renderla pubblica né autorizzarne la divulgazione in termini generali o sotto forma di riassunto, si può non tener conto dell’informazione in questione.

 

4. Un’informazione è comunque considerata riservata se la sua divulgazione può avere conseguenze fortemente sfavorevoli per colui che l’ha fornita o che ne è la fonte.

 

5. I paragrafi da 1 a 4 non ostano a che le autorità della Comunità facciano riferimento a informazioni generali e, in particolare, ai motivi su cui si basano le decisioni adottate in forza del presente regolamento. Queste autorità, tuttavia, devono tener conto del legittimo interesse delle persone fisiche e giuridiche a che i loro segreti d’affari non siano divulgati.

 

     Art. 10.

1. L’esame dell’andamento delle importazioni, delle condizioni in cui vengono effettuate e del grave pregiudizio o della minaccia di grave pregiudizio che ne derivano per i produttori comunitari si basa principalmente sui fattori seguenti:

 

a) il volume delle importazioni, soprattutto quando siano aumentate in misura considerevole, in termini assoluti o rispetto alla produzione o al consumo nella Comunità;

 

b) il prezzo delle importazioni, soprattutto se si è registrata una sottoquotazione significativa rispetto al prezzo di un prodotto simile nella Comunità;

 

c) l’impatto che ne deriva per i produttori comunitari e che risulta dalle tendenze di taluni fattori economici quali:

 

- produzione,

 

- utilizzo della capacità produttiva,

 

- scorte,

 

- vendite,

 

- quota di mercato,

 

- prezzi (vale a dire, la diminuzione dei prezzi o l’impedimento dei rincari che normalmente si sarebbero verificati),

 

- utili,

 

- rendimenti dei capitali investiti,

 

- flussi di liquidità,

 

- occupazione;

 

d) i fattori diversi dall’andamento delle importazioni, che arrecano o possono aver arrecato un pregiudizio ai produttori comunitari interessati.

 

2. Quando è addotta una minaccia di grave pregiudizio, la Commissione esamina altresì se sia chiaramente prevedibile che una situazione particolare possa trasformarsi in un pregiudizio reale.

 

A tale riguardo, essa può tener conto anche di fattori come:

 

a) il tasso d’incremento delle esportazioni verso la Comunità;

 

b) la capacità di esportazione del paese di origine o del paese di esportazione che già esiste o che esisterà in un futuro prevedibile, e la probabilità che le esportazioni da essa derivanti siano destinate alla Comunità.

 

CAPITOLO IV

 

Vigilanza

 

     Art. 11.

1. Qualora l’andamento delle importazioni di un prodotto originario di uno dei paesi terzi contemplati dal presente regolamento rischi di arrecare un pregiudizio ai produttori comunitari e ove gli interessi della Comunità lo esigano, l’importazione di tale prodotto può essere soggetta, secondo i casi:

 

a) a vigilanza comunitaria a posteriori, effettuata secondo quanto dispone la decisione di cui al paragrafo 2;

 

b) a vigilanza comunitaria preventiva effettuata conformemente all’articolo 12.

 

2. La decisione di imporre la vigilanza è adottata dalla Commissione secondo la procedura di cui all’articolo 16, paragrafo 6, secondo comma, e all’articolo 16, paragrafo 7.

 

3. La durata delle misure di vigilanza è limitata. Salvo disposizioni contrarie, la loro validità scade alla fine del secondo semestre successivo a quello nel quale sono state introdotte.

 

     Art. 12.

1. L’immissione in libera pratica dei prodotti soggetti a vigilanza comunitaria preventiva è subordinata alla presentazione di un documento di vigilanza. Il documento di vigilanza è emesso gratuitamente dall’autorità competente designata dagli Stati membri, per tutti i quantitativi richiesti, entro un termine massimo di cinque giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui l’autorità nazionale competente ha ricevuto una richiesta di un qualsiasi importatore comunitario, indipendentemente dal suo luogo di stabilimento nella Comunità. Salvo prova contraria, si presume che la richiesta sia pervenuta all’autorità nazionale competente entro tre giorni lavorativi dalla presentazione.

 

2. Il documento di vigilanza è emesso sotto forma di un modulo conforme al modello che figura nell’allegato I.

 

Salvo altre disposizioni nella decisione che istituisce la misura di vigilanza, la richiesta di documenti di vigilanza dell’importatore reca esclusivamente le seguenti indicazioni:

 

a) il nome e l’indirizzo completo del richiedente (inclusi i numeri di telefono, di fax e l’eventuale numero d’identificazione presso l’autorità nazionale competente) e la sua partita IVA, qualora sia soggetto all’IVA;

 

b) all’occorrenza, il nome e l’indirizzo completo del dichiarante o del rappresentante eventuale del richiedente (inclusi i numeri di telefono e di fax);

 

c) una descrizione delle merci, che specifichi:

 

- denominazione commerciale,

 

- codice nomenclatura combinata,

 

- origine e provenienza;

 

d) i quantitativi dichiarati, espressi in kg e, se del caso, in qualsiasi altra unità supplementare pertinente (paia, unità, ecc.);

 

e) il valore cif frontiera comunitaria delle merci in euro;

 

f) la dichiarazione seguente, datata e firmata dal richiedente con l’indicazione del nome in lettere maiuscole:

 

"Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente domanda sono esatte e fornite in buona fede e di essere stabilito sul territorio della Comunità."

 

3. Il documento di vigilanza è valido in tutta la Comunità, indipendentemente dallo Stato membro che l’ha rilasciato.

 

4. La constatazione che il prezzo unitario al quale si effettua la transazione supera di meno del 5 % quello indicato nel documento di vigilanza, oppure che il valore totale o il quantitativo totale dei prodotti presentati alla vigilanza supera di meno del 5 % il valore o il quantitativo indicati in detto documento, non osta all’immissione in libera pratica. Dopo aver sentito i pareri espressi in seno al comitato, e tenendo conto della natura dei prodotti e delle altre particolarità delle transazioni in questione, la Commissione può fissare una percentuale diversa che tuttavia non può, di massima, superare il 10 %.

 

5. I documenti di vigilanza possono essere utilizzati soltanto finché per le operazioni in questione rimane in vigore il regime di liberalizzazione delle importazioni, e comunque entro un termine fissato all’atto di instaurare la vigilanza e secondo la stessa procedura, tenendo conto della natura dei prodotti e delle altre particolarità di tali operazioni.

 

6. Quando la decisione presa a norma dell’articolo 11 lo prevede, l’origine dei prodotti sotto vigilanza comunitaria deve essere giustificata da un certificato d’origine. Il presente paragrafo lascia impregiudicate altre disposizioni sulla presentazione di tale certificato.

 

7. Quando il prodotto sottoposto a vigilanza comunitaria preventiva è oggetto di una misura di salvaguardia regionale in uno Stato membro, l’autorizzazione d’importazione concessa da quest’ultimo può sostituire il documento di vigilanza.

 

8. I moduli dei documenti di vigilanza, nonché i loro estratti, sono redatti in due esemplari di cui il primo, denominato "originale per il destinatario" e recante il numero 1, è rilasciato al richiedente e il secondo, denominato "esemplare per l’autorità competente" e recante il numero 2, è conservato dall’autorità che ha rilasciato il documento. A fini amministrativi l’autorità competente può aggiungere copie supplementari al modulo n. 2.

 

9. I moduli sono stampati su carta bianca esente da paste meccaniche, per scrittura e di peso tra 55 e 65 grammi per metro quadro. Il formato è di 210 millimetri su 297; l’interlinea dattilografica è di 4,24 millimetri (un sesto di pollice); la disposizione dei moduli è rigorosamente rispettata. Le due facce dell’esemplare n. 1 che costituisce il documento di vigilanza propriamente detto, sono inoltre rivestite da un fondo arabescato di colore giallo che rivela qualsiasi falsificazione con mezzi meccanici o chimici.

 

10. Spetta agli Stati membri procedere alla stampa dei moduli. Essi possono essere altresì stampati da tipografie che hanno ricevuto l’autorizzazione dallo Stato membro in cui sono stabilite. In quest’ultimo caso si fa riferimento a tale autorizzazione su ogni modulo. Sul modulo sono iscritti il nome e l’indirizzo del tipografo o un segno che ne consenta l’identificazione.

 

     Art. 13.

Qualora, dopo otto giorni lavorativi dalla fine delle consultazioni di cui all’articolo 3, le importazioni di un prodotto non siano assoggettate a vigilanza comunitaria preventiva, la Commissione può disporre, conformemente all’articolo 18, una vigilanza limitata alle importazioni destinate a una o più regioni della Comunità.

 

     Art. 14.

1. L’immissione in libera pratica dei prodotti soggetti a vigilanza regionale è subordinata, nella regione interessata, alla presentazione di un documento di vigilanza. Il documento di vigilanza è emesso gratuitamente dall’autorità competente designata dallo o dagli Stati membri interessati, per tutti i quantitativi richiesti, entro un termine massimo di cinque giorni lavorativi dalla data in cui l’autorità nazionale competente ha ricevuto una richiesta di un qualsiasi importatore comunitario, indipendentemente dal suo luogo di stabilimento nella Comunità. Salvo prova contraria, si presume che tale richiesta sia pervenuta all’autorità nazionale competente entro tre giorni lavorativi dalla presentazione. I documenti di vigilanza possono essere utilizzati soltanto finché il regime di liberalizzazione delle importazioni rimane in vigore per le operazioni in questione.

 

2. Si applica l’articolo 12, paragrafo 2.

 

     Art. 15.

1. In caso di vigilanza comunitaria o regionale, gli Stati membri comunicano alla Commissione, nei primi dieci giorni di ogni mese:

 

a) in caso di vigilanza preventiva, i quantitativi e gli importi, calcolati in base ai prezzi cif, per i quali sono stati rilasciati o vidimati, nel periodo precedente, documenti di vigilanza;

 

b) in ogni caso, le importazioni effettuate nel periodo che precede quello di cui alla lettera a).

 

Le informazioni fornite dagli Stati membri sono ripartite per prodotto e per paese.

 

Possono essere stabilite disposizioni diverse nello stesso tempo e secondo la stessa procedura della messa sotto vigilanza.

 

2. Quando la natura dei prodotti o situazioni particolari lo rendono necessario, su richiesta di uno Stato membro o di sua iniziativa, la Commissione può modificare la periodicità delle informazioni.

 

3. La Commissione provvede a informare gli Stati membri.

 

CAPITOLO V

 

Misure di salvaguardia

 

     Art. 16.

1. Se un prodotto è importato nella Comunità in quantitativi talmente maggiori e/o in condizioni tali da arrecare o da minacciare di arrecare un pregiudizio grave ai produttori comunitari, per la salvaguardia degli interessi della Comunità la Commissione può, su richiesta di uno Stato membro oppure di propria iniziativa:

 

a) abbreviare il periodo durante il quale sono utilizzabili i documenti di vigilanza di cui all’articolo 12 rilasciati dopo l’entrata in vigore di questa misura;

 

b) modificare il regime d’importazione del prodotto in questione subordinandone l’immissione in libera pratica alla presentazione di un’autorizzazione d’importazione che dovrà essere rilasciata secondo modalità ed entro limiti definiti dalla Commissione.

 

Le misure di cui alle lettere a) e b) sono di immediata applicazione.

 

2. Per quanto riguarda i membri dell’OMC, le misure di cui al paragrafo 1 sono adottate solo quando ricorrono le due condizioni indicate nel primo comma del paragrafo stesso.

 

3. Nell’instaurare un contingente si tiene conto in particolare:

 

a) dell’interesse a mantenere, per quanto possibile, le correnti di scambio tradizionali;

 

b) del volume delle merci esportate in forza di contratti stipulati a condizioni e secondo modalità normali prima dell’entrata in vigore di una misura di salvaguardia ai sensi del presente capitolo, se essi sono stati notificati alla Commissione dallo Stato membro interessato;

 

c) del fatto che non deve essere compromessa la realizzazione dell’obiettivo perseguito con l’instaurazione del contingente.

 

Il livello del contingente non deve essere inferiore alla media delle importazioni effettuate negli ultimi tre anni di riferimento per i quali sono disponibili dati statistici, salvo qualora sia necessario prevedere un livello diverso al fine di impedire un grave pregiudizio o di porvi rimedio.

 

4. Nel caso in cui un contingente venga suddiviso tra paesi fornitori, la ripartizione può essere concordata con i paesi fornitori che abbiano un interesse sostanziale nelle importazioni comunitarie del prodotto in questione.

 

Diversamente, il contingente viene suddiviso tra i paesi proporzionalmente alle rispettive quote nelle importazioni comunitarie del prodotto in questione nell’arco di un precedente periodo rappresentativo, tenendo conto di qualsiasi fattore particolare che abbia potuto o possa incidere sul commercio del prodotto.

 

Tuttavia, sempre che si osservi l’obbligo della Comunità di procedere a consultazioni in sede di comitato per le misure di salvaguardia dell’OMC, si può derogare al metodo di ripartizione di cui sopra in caso di grave pregiudizio, se le importazioni originarie di uno o di taluni paesi fornitori sono aumentate di una percentuale sproporzionata rispetto all’incremento totale delle importazioni del prodotto in questione durante un precedente periodo rappresentativo.

 

5. Le misure di cui al presente articolo si applicano a ogni prodotto immesso in libera pratica dopo la loro entrata in vigore. Esse possono essere limitate, conformemente all’articolo 18, a una o più regioni della Comunità.

 

Tuttavia, tali misure non ostano all’immissione in libera pratica dei prodotti già avviati verso la Comunità, sempre che non sia possibile mutarne la destinazione e che i prodotti la cui immissione in libera pratica è subordinata, a norma degli articoli 11 e 12, alla presentazione di un documento di vigilanza ne siano effettivamente corredati.

 

6. Qualora l’intervento della Commissione sia stato richiesto da uno Stato membro, la Commissione si pronuncia entro un termine massimo di cinque giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui ha ricevuto la richiesta.

 

Qualsiasi decisione presa dalla Commissione a norma del presente articolo è comunicata al Consiglio e agli Stati membri. Ogni Stato membro può sottoporre la decisione al Consiglio entro un mese dal giorno della comunicazione.

 

7. Qualora uno Stato membro abbia sottoposto al Consiglio la decisione adottata dalla Commissione, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può confermare, modificare o abrogare la decisione adottata dalla Commissione.

 

Se il Consiglio non ha deciso entro tre mesi dalla data nella quale è stato interpellato, la decisione della Commissione si considera abrogata.

 

     Art. 17.

Quando gli interessi della Comunità lo richiedano, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione elaborata a norma del capitolo III, può adottare le misure appropriate per impedire che un prodotto sia importato nella Comunità in quantitativi talmente accresciuti e/o condizioni tali da danneggiare o rischiare di danneggiare gravemente i produttori comunitari di prodotti simili o direttamente concorrenti.

 

È d’applicazione l’articolo 16, paragrafi da 2 a 5.

 

     Art. 18.

Ove, in base principalmente agli elementi di valutazione di cui all’articolo 10, risulti che in una o più regioni della Comunità sussistono le condizioni previste per l’adozione di misure in forza degli articoli 11 e 16, la Commissione, dopo aver esaminato le soluzioni alternative, può autorizzare in via eccezionale l’applicazione di misure di vigilanza o di salvaguardia limitate alle regioni in questione, qualora ritenga che tali misure, applicate a questo livello, siano più appropriate di misure applicabili all’intera Comunità.

 

Dette misure devono avere carattere temporaneo e perturbare il meno possibile il funzionamento del mercato interno.

 

Esse vengono adottate a norma degli articoli 11 e 16.

 

     Art. 19.

Nessuna misura di salvaguardia può essere applicata nei confronti di un prodotto originario di un paese in via di sviluppo membro dell’OMC finché la quota di importazioni comunitarie del prodotto fornita dal paese non supera il 3 %, sempre che i paesi in via di sviluppo membri dell’OMC la cui quota nelle importazioni comunitarie è inferiore al 3 % non forniscano tutti insieme oltre il 9 % del totale delle importazioni del prodotto in questione nella Comunità.

 

     Art. 20.

1. La durata delle misure di salvaguardia deve essere limitata al periodo necessario per prevenire o porre rimedio a un grave pregiudizio e per facilitare l’adeguamento dei produttori comunitari. Tale periodo non deve comunque superare quattro anni, compreso il periodo d’applicazione di una eventuale misura provvisoria.

 

2. Il suddetto periodo iniziale può essere prorogato, fatta eccezione per le misure di cui al terzo comma dell’articolo 16, paragrafo 4, qualora sia accertata:

 

a) la necessità di una proroga delle misure di salvaguardia per prevenire un grave pregiudizio o porvi rimedio;

 

b) l’esistenza di elementi di prova circa l’avvio di adeguamenti da parte dei produttori comunitari.

 

3. Le misure di proroga sono adottate a norma del capitolo III e secondo le procedure applicate per le misure iniziali. Le misure prorogate non possono essere più restrittive di quanto lo fossero alla fine del periodo iniziale.

 

4. Se la durata della misura di salvaguardia supera un anno, la misura deve essere progressivamente liberalizzata, a intervalli regolari, durante il periodo d’applicazione, compreso quello di proroga.

 

5. Il periodo d’applicazione complessivo di una misura di salvaguardia, compresi il periodo di applicazione di eventuali misure provvisorie, il periodo iniziale di applicazione ed eventuali proroghe, non può superare gli otto anni.

 

     Art. 21.

1. Durante il periodo d’applicazione di qualsiasi misura di vigilanza o di salvaguardia istituita conformemente ai capitoli IV e V, su richiesta di uno Stato membro o su iniziativa della Commissione si procede a consultazioni in seno al comitato. In caso di misure di salvaguardia di durata superiore a tre anni, la Commissione procede alle consultazioni al più tardi a metà del periodo di applicazione della misura. Le consultazioni hanno lo scopo di:

 

a) valutare gli effetti del provvedimento in questione;

 

b) esaminare se e in quale misura sia opportuno accelerare il processo di liberalizzazione;

 

c) verificare se sia necessario mantenere in vigore il provvedimento.

 

2. Se, in seguito alle consultazioni di cui al paragrafo 1, la Commissione ritiene necessaria l’abrogazione o la modifica delle misure di vigilanza o di salvaguardia di cui agli articoli 11, 13, 16, 17 e 18, essa agisce come segue:

 

a) se il Consiglio si è pronunciato sulla misura, la Commissione gli propone di abrogarla o modificarla; il Consiglio delibera a maggioranza qualificata;

 

b) in tutti gli altri casi, la Commissione modifica o abroga le misure comunitarie di salvaguardia e le misure di vigilanza.

 

Se la decisione riguarda misure di vigilanza regionale, essa si applica a decorrere dal sesto giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

     Art. 22.

1. Nessuna nuova misura di salvaguardia può essere applicata all’importazione di un prodotto che è già stato oggetto di una misura di salvaguardia, per un periodo uguale al periodo di applicazione della misura precedente. Tale periodo non può essere inferiore a due anni.

 

2. In deroga al paragrafo 1, una misura di salvaguardia di durata non superiore a 180 giorni può essere nuovamente applicata all’importazione di un prodotto:

 

a) se è trascorso almeno un anno dalla data di introduzione di una misura di salvaguardia sull’importazione del prodotto; e

 

b) se tale misura di salvaguardia non è stata applicata allo stesso prodotto più di due volte nel quinquennio immediatamente precedente la data di introduzione della misura.

 

CAPITOLO VI

 

Disposizioni finali

 

     Art. 23.

Quando gli interessi della Comunità lo richiedono, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può adottare le misure appropriate per consentire l’esercizio dei diritti o l’adempimento degli obblighi della Comunità o di tutti i suoi Stati membri sul piano internazionale, in particolare in materia di commercio dei prodotti di base.

 

     Art. 24.

1. Il presente regolamento non osta all’adempimento di obblighi derivanti da disposizioni speciali di accordi conclusi tra la Comunità e paesi terzi.

 

2. Fatte salve le altre disposizioni comunitarie, il presente regolamento non osta all’adozione o all’applicazione, da parte degli Stati membri:

 

a) di divieti, restrizioni quantitative o misure di vigilanza giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico e archeologico o di tutela della proprietà industriale e commerciale;

 

b) di speciali formalità in materia di cambio;

 

c) di formalità introdotte a norma di accordi internazionali conformemente al trattato.

 

Gli Stati membri informano la Commissione delle misure o formalità che prevedono di introdurre o di modificare a titolo del primo comma.

 

In caso di estrema urgenza, le misure o formalità nazionali in questione vengono comunicate alla Commissione sin dall’adozione.

 

     Art. 25.

1. Il presente regolamento non osta all’applicazione dei regolamenti relativi all’organizzazione comune dei mercati agricoli, di disposizioni amministrative comunitarie o nazionali derivanti da tali regolamenti, o di normative specifiche applicabili alle merci che derivano dalla trasformazione di prodotti agricoli; esso si applica a titolo complementare.

 

2. Le disposizioni degli articoli da 11 a 15 e dell’articolo 22 non si applicano ai prodotti oggetto delle disposizioni menzionate al paragrafo 1, per i quali il regime comunitario degli scambi con i paesi terzi prevede la presentazione di un certificato o di un altro titolo d’importazione.

 

Gli articoli 16, 18 e da 21 a 24 non si applicano ai prodotti per i quali il regime sopra citato prevede la possibilità di applicare restrizioni quantitative all’importazione.

 

     Art. 26.

Il regolamento (CE) n. 3285/94, come modificato dagli atti elencati nell’allegato II, è abrogato.

 

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza dell’allegato III.

 

     Art. 27.

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

 

[1] GU L 349 del 31.12.1994, pag. 53.

 

[2] Cfr. allegato II.

 

[3] GU L 67 del 10.3.1994, pag. 1.

 

[4] GU L 67 del 10.3.1994, pag. 89.

 

[5] GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

 

 

ALLEGATO I

(Omissis)

 

 

ALLEGATO II

 

Regolamento abrogato ed elenco delle sue modifiche successive

 

(di cui all’articolo 26)

 

Regolamento (CE) n. 3285/94 del Consiglio (GU L 349 del 31.12.1994, pag. 53) | |

 

Regolamento (CE) n. 139/96 del Consiglio (GU L 21 del 27.1.1996, pag. 7) | limitatamente all’articolo 1 e all’allegato I |

 

Regolamento (CE) n. 2315/96 del Consiglio (GU L 314 del 4.12.1996, pag. 1) | limitatamente all’articolo 1, paragrafo 3, e all’allegato III |

 

Regolamento (CE) n. 2474/2000 del Consiglio (GU L 286 del’11.11.2000, pag. 1) | limitatamente all’articolo 1, paragrafo 3, e all’allegato III |

 

Regolamento (CE) n. 2200/2004 del Consiglio (GU L 374 del 22.12.2004, pag. 1) | limitatamente all’articolo 2 |

 

 

ALLEGATO III

 

TAVOLA DI CONCORDANZA

 

Regolamento (CE) n. 3285/94

Presente regolamento |

 

 

Titolo I

Capitolo I |

 

 

Art. 1

Art. 1 |

 

 

Titolo II

Capitolo II |

 

 

Articoli 2, 3 e 4

Articoli 2, 3 e 4 |

 

 

Titolo III

Capitolo III |

 

 

Art. 5

Art. 5 |

 

 

Art. 6, paragrafo 1, alinea

Art. 6, paragrafo 1, primo comma, alinea, frase iniziale |

 

 

Art. 6, paragrafo 1, lettera a)

Art. 6, paragrafo 1, primo comma, alinea e lettere a), b) e c) |

 

 

Art. 6, paragrafo 1, lettera b)

Art. 6, paragrafo 1, secondo comma |

 

 

Art. 6, paragrafo 2, primo e secondo comma

Art. 6, paragrafo 2, primo e secondo comma |

 

 

Art. 6, paragrafo 2, terzo e quarto comma

Art. 6, paragrafo 4, primo e secondo comma |

 

 

Art. 6, paragrafo 3

Art. 6, paragrafo 3 |

 

 

Art. 6, paragrafo 4

Art. 6, paragrafo 5 |

 

 

Art. 6, paragrafo 5

Art. 6, paragrafo 6 |

 

 

Art. 6, paragrafo 6

Art. 6, paragrafo 7 |

 

 

Art. 7, paragrafo 1

Art. 7, paragrafo 1 |

 

 

Art. 7, paragrafo 2, prima frase

Art. 7, paragrafo 2, primo comma |

 

 

Art. 7, paragrafo 2, seconda frase

Art. 7, paragrafo 2, secondo comma |

 

 

Art. 7, paragrafo 3

Art. 7, paragrafo 3 |

 

 

Art. 8, paragrafo 1, primo comma

Art. 8, paragrafo 1, primo comma |

 

 

Art. 8, paragrafo 1, secondo comma, alinea

Art. 8, paragrafo 1, secondo comma, alinea |

 

 

Art. 8, paragrafo 1, secondo comma, primo e secondo trattino

Art. 8, paragrafo 1, secondo comma, lettere a) e b) |

 

 

Art. 8, paragrafo 2

Art. 8, paragrafo 1, terzo comma |

 

 

Art. 8, paragrafo 3

Art. 8, paragrafo 2 |

 

 

Art. 8, paragrafo 4

Art. 8, paragrafo 3 |

 

 

Art. 8, paragrafo 5

Art. 8, paragrafo 4 |

 

 

Art. 9, paragrafo 1

Art. 9, paragrafo 1 |

 

 

Art. 9, paragrafo 2, lettera a)

Art. 9, paragrafo 2 |

 

 

Art. 9, paragrafo 2, lettera b), primo comma

Art. 9, paragrafo 3, primo comma |

 

 

Art. 9, paragrafo 2, lettera b), secondo comma

Art. 9, paragrafo 3, secondo comma |

 

 

Art. 9, paragrafo 3

Art. 9, paragrafo 4 |

 

 

Art. 9, paragrafo 4

Art. 9, paragrafo 5 |

 

 

Art. 10, paragrafo 1

Art. 10, paragrafo 1 |

 

 

Art. 10, paragrafo 2, alinea, prima frase

Art. 10, paragrafo 2, primo comma |

 

 

Art. 10, paragrafo 2, alinea, seconda frase

Art. 10, paragrafo 2, secondo comma, alinea |

 

 

Art. 10, paragrafo 2, lettere a) e b)

Art. 10, paragrafo 2, secondo comma, lettere a) e b) |

 

 

Titolo IV

Capitolo IV |

 

 

Articoli da 11 a 15

Articoli da 11 a 15 |

 

 

Titolo V

Capitolo V |

 

 

Art. 16, paragrafi 1 e 2

Art. 16, paragrafi 1 e 2 |

 

 

Art. 16, paragrafo 3, lettera a), alinea

Art. 16, paragrafo 3, primo comma, alinea |

 

 

Art. 16, paragrafo 3, lettera a), primo, secondo e terzo trattino

Art. 16, paragrafo 3, primo comma, lettere a), b) e c) |

 

 

Art. 16, paragrafo 3, lettera b)

Art. 16, paragrafo 3, secondo comma |

 

 

Art. 16, paragrafo 4, lettera a), primo comma

Art. 16, paragrafo 4, primo comma |

 

 

Art. 16, paragrafo 4, lettera a), secondo comma

Art. 16, paragrafo 4, secondo comma |

 

 

Art. 16, paragrafo 4, lettera b)

Art. 16, paragrafo 4, terzo comma |

 

 

Art. 16, paragrafo 5, lettera a)

Art. 16, paragrafo 5, primo comma |

 

 

Art. 16, paragrafo 5, lettera b)

Art. 16, paragrafo 5, secondo comma |

 

 

Art. 16, paragrafo 6

Art. 16, paragrafo 6, primo comma |

 

 

Art. 16, paragrafo 7

Art. 16, paragrafo 6, secondo comma |

 

 

Art. 16, paragrafo 8

Art. 16, paragrafo 7 |

 

 

Articoli 17, 18 e 19

Articoli 17, 18 e 19 |

 

 

Art. 20, paragrafo 1

Art. 20, paragrafo 1 |

 

 

Art. 20, paragrafo 2, alinea

Art. 20, paragrafo 2, alinea |

 

 

Art. 20, paragrafo 2, primo e secondo trattino

Art. 20, paragrafo 2, lettere a) e b) |

 

 

Art. 20, paragrafi 3, 4 e 5

Art. 20, paragrafi 3, 4 e 5 |

 

 

Articoli 21 e 22

Articoli 21 e 22 |

 

 

Titolo VI

Capitolo VI |

 

 

Art. 23

Art. 23 |

 

 

Art. 24, paragrafo 1

Art. 24, paragrafo 1 |

 

 

Art. 24, paragrafo 2, lettera a), alinea

Art. 24, paragrafo 2, primo comma, alinea |

 

 

Art. 24, paragrafo 2, lettera a), punti da i) a iii)

Art. 24, paragrafo 2, primo comma, lettere a), b) e c) |

 

 

Art. 24, paragrafo 2, lettera b), prima frase

Art. 24, paragrafo 2, secondo comma |

 

 

Art. 24, paragrafo 2, lettera b), seconda frase

Art. 24, paragrafo 2, terzo comma |

 

 

Art. 25

Art. 25 |

 

 

Art. 26

— |

 

 

Art. 27

— |

 

 

Art. 26 |

 

 

Art. 28

Art. 27 |

 

 

Allegato I

Allegato I |

 

 

Allegato II |

 

 

Allegato III |