§ 20.6.425 – Regolamento 7 marzo 1994, n. 517.
Regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio che concerne il regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni Paesi terzi, [...]


Settore:Normativa europea
Materia:20. relazioni esterne
Capitolo:20.6 politica commerciale
Data:07/03/1994
Numero:517


Sommario
Art. 1.      1. Il presente regolamento si applica alle importazioni dei prodotti tessili della sezione XI della nomenclatura combinata e degli altri prodotti tessili elencati nell'allegato I, originari di [...]
Art. 2.      1. L'importazione nella Comunità dei prodotti di cui all'articolo 1, tranne quelli elencati nell'allegato II, originari di Paesi terzi , è libera e pertanto non è oggetto di alcuna restrizione [...]
Art. 3.      1. Le importazioni nella Comunità dei prodotti tessili elencati nell'allegato IV, originari dei Paesi ivi indicati, sono soggette ai limiti quantitativi annuali fissati nel medesimo allegato se [...]
Art. 4.      1. Fatte salve le misure che possono essere prese nel quadro di regimi specifici all'importazione o a norma del titolo III, la reimportazione nella Comunità di prodotti tessili previa [...]
Art. 5.      1. Su richiesta di uno Stato membro o su iniziativa della Commissione, gli allegati da III a VII possono essere oggetto di deliberazioni in seno al Comitato di cui all'articolo 25.
Art. 6.      1. Per i prodotti tessili di cui all'allegato I, gli Stati membri notificano alla Commissione, entro 30 giorni dalla fine di ogni mese, i quantitativi totali importati durante il mese in [...]
Art. 7.      1. Qualora la Commissione ritenga che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un'inchiesta sulle condizioni d'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, essa, [...]
Art. 8.      1. Al termine dell'inchiesta, la Commissione presenta al Comitato di cui all'articolo 25 una relazione sui risultati della stessa.
Art. 9.      1. Le informazioni ricevute a norma del presente regolamento possono essere utilizzate soltanto per lo scopo per il quale sono state richieste.
Art. 10.      1. L'esame dell'andamento delle importazioni, delle condizioni in cui vengono effettuate e del grave pregiudizio o della minaccia di grave pregiudizio che ne derivano per i produttori comunitari [...]
Art. 11.      1. Quando le importazioni di prodotti tessili originari di Paesi terzi diversi da quelli elencati all'allegato II minacciano di arrecare pregiudizio alla produzione comunitaria di prodotti [...]
Art. 12.      1. Quando le importazioni di prodotti tessili originari di Paesi terzi diversi da quelli elencati all'allegato II avvengono in quantitativi talmente maggiorati, in termini assoluti o relativi, [...]
Art. 13.      Se la Commissione accerta, di sua iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, che sussistono le condizioni di cui all'articolo 12, paragrafi 1 e 2, e ritiene opportuno assoggettare una [...]
Art. 14.      1. L'immissione in libera pratica dei prodotti soggetti a vigilanza comunitaria preventiva o a misure di salvaguardia è subordinata alla presentazione di un documento d'importazione.
Art. 15.      Conformemente alla procedura di cui all'articolo 25, su richiesta di uno Stato membro o di sua iniziativa la Commissione può, qualora rischi di verificarsi la situazione di cui all'articolo 12, [...]
Art. 16.      Quando, in base agli elementi di valutazione di cui agli articoli 10, 11 e 12, risulta che in una o più regioni della Comunità sussistono le condizioni previste per l'adozione delle misure di [...]
Art. 17.      1. Le autorità competenti degli Stati membri notificano alla Commissione delle Comunità europee i quantitativi delle domande di autorizzazione all'importazione da esse ricevute.
Art. 18.      1. Qualsiasi importatore, indipendentemente dal suo luogo di stabilimento nella Comunità, può presentare una domanda di autorizzazione alle autorità competenti di uno Stato membro di sua scelta.
Art. 19.      Le autorità competenti degli Stati membri rilasciano le autorizzazioni d'importazione entro cinque giorni lavorativi dalla notifica della decisione o entro il termine ivi stabilito.
Art. 20. 
Art. 21.      1. Fatte salve le misure prese in virtù dell'articolo 16, le autorizzazioni d'importazione consentono di importare i prodotti oggetto dei limiti quantitativi e sono valide nell'intero territorio [...]
Art. 22. 
Art. 23.      1. Le autorizzazioni d'importazione non utilizzate - del tutto o in parte - devono, salvo casi di forza maggiore, essere restituite alle autorità competenti dello Stato membro che le ha [...]
Art. 24.      Le autorità competenti degli Stati membri comunicano alla Commissione, entro 30 giorni dalla fine di ogni mese, i quantitativi di prodotti oggetto di limiti quantitativi comunitari importati nel [...]
Art. 25. 
Art. 26.      1. Il presente regolamento non osta all'adempimento di obblighi derivanti da disposizioni speciali di accordi conclusi tra la Comunità e Paesi terzi.
Art. 27.      1. I regolamenti (CEE) n. 288/82, (CEE) n. 1765/82, (CEE) n. 1766/82 e (CEE) n. 3420/83 sono abrogati per quanto concerne la loro applicazione ai prodotti di cui all'articolo 1 del presente [...]
Art. 28. 
Art. 29.      Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.


§ 20.6.425 – Regolamento 7 marzo 1994, n. 517.

Regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio che concerne il regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni Paesi terzi, non contemplato da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime comunitario specifico in materia di importazioni.

(G.U.C.E. 10 marzo 1994, n. L 67).

 

     Il Consiglio dell'Unione europea,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

     vista la proposta della Commissione,

     considerando che la politica commerciale comune deve basarsi su princìpi uniformi; che, sebbene i regimi comuni d'importazione applicabili a taluni Paesi terzi a norma del regolamento (CEE) n. 288/82 del Consiglio, del 5 febbraio 1982, relativo al regime comune applicabile alle importazioni, del regolamento (CEE) n. 1765/82 del Consiglio, del 30 giugno 1982, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da Paesi a commercio di Stato, del regolamento (CEE) n. 1766/82 del Consiglio, del 30 giugno 1982, relativo al regime comune applicabile alle importazioni dalla Repubblica popolare cinese, e del regolamento (CEE) n. 3420/83 del Consiglio, del 14 novembre 1983, relativo ai regimi di importazione dei prodotti originari dei Paesi a commercio di Stato non liberalizzati a livello comunitario, costituiscano un importante elemento di detta politica, quest'ultima deve ancora essere completata, poiché i regimi vigenti prevedono eccezioni e deroghe che consentono, tra l'altro, agli Stati membri di continuare ad applicare misure nazionali all'importazione dei prodotti originari dei Paesi terzi in questione;

     considerando che il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali; che devono essere adottate le misure a tal fine necessarie;

     considerando che, pertanto, il completamento della politica commerciale comune per quanto riguarda il regime applicabile alle importazioni costituisce il necessario complemento della realizzazione del mercato interno ed è l'unico mezzo per garantire che la regolamentazione degli scambi commerciali tra la Comunità e i Paesi terzi tenga conto della situazione derivante dall'integrazione dei mercati;

     considerando che, al fine di uniformare maggiormente i regimi all'importazione, occorre abolire le eccezioni e le deroghe derivanti dalle misure nazionali di politica commerciale ancora in vigore e, in particolare, le restrizioni quantitative mantenute dagli Stati membri a norma del regolamento (CEE) n. 288/82; che nelle politiche orizzontali della Comunità per i mercati corrispondenti si è tenuto o si potrà tener conto delle ripercussioni economiche e industriali di detta abolizione; che, per realizzare tale uniformazione, viste le specificità dei sistemi economici di questi Paesi terzi si dovranno prevedere, nella misura del possibile, disposizioni analoghe a quelle del regime comune applicabile agli altri Paesi terzi ;

     considerando che la liberalizzazione delle importazioni, vale a dire l'assenza o la sospensione di qualsiasi restrizione quantitativa, deve pertanto costituire il punto di partenza del regime comunitario in materia;

     considerando che, in seguito alla conclusione dei negoziati dell'Uruguay round sull'integrazione del settore tessile e dell'abbigliamento nel normale regime dell'Organizzazione mondiale del commercio, si dovranno sospendere le eccezioni e deroghe risultanti dalle rimanenti misure nazionali di politica commerciale per il periodo necessario a integrare i prodotti in questione conformemente all'accordo;

     considerando inoltre che, per un numero limitato di prodotti originari di alcuni Paesi terzi, data la sensibilità del settore tessile comunitario è opportuno prevedere nel presente regolamento restrizioni quantitative e misure di vigilanza applicabili a livello comunitario;

     considerando che occorre stabilire norme speciali per i prodotti reimportati in regime di perfezionamento economico passivo;

     considerando che potrebbe risultare necessario assoggettare ad una vigilanza comunitaria, a limiti quantitativi o ad altre misure appropriate le importazioni di determinati prodotti tessili da taluni Paesi terzi;

     considerando che, in caso di applicazione di una vigilanza comunitaria, occorre subordinare l'immissione in libera pratica dei prodotti in questione alla presentazione di un documento d'importazione che risponda a criteri uniformi; che tale documento deve, su semplice richiesta dell'importatore, essere vidimato dalle autorità degli Stati membri entro un determinato termine, senza però dar luogo a nessun diritto d'importazione per l'importatore; che, di conseguenza, il documento può essere utilizzato soltanto fintanto che non viene modificato il regime d'importazione;

     considerando che, nell'interesse della Comunità, gli Stati membri e la Commissione devono scambiarsi informazioni per quanto possibile complete sui risultati della vigilanza comunitaria;

     considerando che l'esperienza acquisita ha dimostrato la necessità di adottare precisi criteri di valutazione dell'eventuale pregiudizio e di istituire una procedura d'inchiesta, senza che ciò precluda la possibilità per la Commissione di adottare, in caso di urgenza, le misure necessarie;

     considerando che, a tale scopo, è opportuno prevedere disposizioni particolareggiate sull'apertura di detta inchiesta, sui controlli e sulle verifiche necessarie, sull'audizione degli interessati, sull'elaborazione delle informazioni ricevute e sui criteri di valutazione del pregiudizio;

     considerando che è opportuno instaurare un nuovo sistema di gestione delle restrizioni quantitative in base al principio dell'uniformità della politica commerciale comune, conformemente agli orientamenti definiti dalla Corte di giustizia delle Comunità europee ed ai princìpi del mercato interno;

     considerando la necessità di instaurare un regime adeguato di gestione delle restrizioni quantitative comunitarie;

     considerando che la procedura di gestione deve garantire a tutti i richiedenti eque condizioni di accesso ai contingenti;

     considerando che l'uniformazione del regime all'importazione impone di semplificare e di armonizzare le formalità che devono espletare gli importatori a prescindere dal luogo di sdoganamento delle merci; che, a tal scopo, è opportuno prevedere, in particolare, che le eventuali formalità vengano espletate utilizzando moduli conformi al modello accluso al presente regolamento;

     considerando che determinate misure di vigilanza o di salvaguardia di portata limitata ad una o più regioni della Comunità possono rivelarsi più adatte di misure applicabili a tutta la Comunità; che, tuttavia, tali misure devono essere autorizzate soltanto in mancanza di soluzioni alternative e in via eccezionale; che esse devono essere temporanee e perturbare il meno possibile il funzionamento del mercato interno;

     considerando che le disposizioni del presente regolamento e quelle relative alla sua esecuzione non devono pregiudicare le norme comunitarie e nazionali in materia di segreto professionale;

     considerando che è opportuno attenersi alle modalità di gestione e alle procedure decisionali tradizionali del settore dei tessili e dell'abbigliamento;

     considerando che occorre pertanto costituire un Comitato incaricato di esaminare le modalità, le condizioni e le tendenze delle importazioni, nonché i diversi aspetti della situazione economica e commerciale, del caso, le misure da prendere;

     considerando che detto Comitato dovrà anche esaminare e controllare le misure prese nel quadro del sistema di gestione dei contingenti per adeguarle ai nuovi sviluppi;

     considerando che il nuovo regime d'importazione non giustifica più il mantenimento di due regimi comunitari diversi per i Paesi a commercio di Stato e la Repubblica popolare cinese;

     considerando che occorre inoltre prevedere le misure di salvaguardia rese necessarie dagli interessi della Comunità, tenendo conto degli obblighi internazionali esistenti;

     considerando che le misure contemplate dal presente regolamento rientrano nelle competenze della Comunità europea e sono al tempo stesso necessarie e appropriate per completare la politica commerciale comune e salvaguardare i provvedimenti già presi dalla Comunità nel settore dei tessili e dell'abbigliamento;

     considerando che, pertanto, è opportuno abrogare i regolamenti (CEE) n. 288/82, (CEE) n. 1765/82, (CEE) n. 1766/82 e (CEE) n. 3420/83 per quanto riguarda la loro applicazione ai prodotti tessili,

 

     ha adottato il presente regolamento:

 

Parte I

 

TITOLO I

Principi generali

 

Art. 1.

     1. Il presente regolamento si applica alle importazioni dei prodotti tessili della sezione XI della nomenclatura combinata e degli altri prodotti tessili elencati nell'allegato I, originari di Paesi terzi e non contemplati da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni, né da altro regime comunitario specifico in materia di importazioni.

     2. Ai sensi del paragrafo 1, i prodotti tessili della sezione XI della nomenclatura combinata vengono suddivisi nelle categorie di cui all'allegato I A, ad eccezione dei prodotti coperti dai codici NC 5604 10 00, 6309 00 00 e 6310 elencati nell'allegato I B.

     3. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, la nozione di prodotti originari e le modalità di controllo dell'origine di tali prodotti sono quelle definite dalle disposizioni vigenti in materia nella Comunità.

 

     Art. 2.

     1. L'importazione nella Comunità dei prodotti di cui all'articolo 1, tranne quelli elencati nell'allegato II, originari di Paesi terzi , è libera e pertanto non è oggetto di alcuna restrizione quantitativa, fatte salve:

     - le misure che possono essere prese a norma del titolo III;

     - le misure che possono essere prese nel quadro di regimi specifici all'importazione, per tutta la loro durata;

     - le restrizioni quantitative annuali elencate nell'allegato III A e applicabili il 31 dicembre 1993, a norma del regolamento (CEE) n. 288/82, alle importazioni dei prodotti elencati nell'allegato I originari di Paesi terzi, tranne quelli di cui all'allegato II;

     - le restrizioni quantitative annuali elencate all'allegato III B e applicabili ai prodotti tessili originari dei Paesi ivi indicati.

     2. Le restrizioni quantitative elencate nell'allegato III A sono sospese per il periodo necessario ad integrare i prodotti in questione nel normale regime dell'Organizzazione mondiale del commercio conformemente all'accordo sui prodotti tessili e di abbigliamento stipulato nel quadro dei negoziati dell'Uruguay round in seno al GATT.

 

     Art. 3.

     1. Le importazioni nella Comunità dei prodotti tessili elencati nell'allegato IV, originari dei Paesi ivi indicati, sono soggette ai limiti quantitativi annuali fissati nel medesimo allegato se i prodotti vengono spediti dalla data dell'applicazione del presente regolamento o successivamente a questa data. Ai sensi del presente paragrafo, le spedizioni dei prodotti si considerano effettuate alla data in cui le merci sono state caricate sull'aereo, sul veicolo o sulla nave di esportazione.

     2. L'immissione in libera pratica nella Comunità delle importazioni soggette ai limiti quantitativi di cui al paragrafo 1 è subordinata alla presentazione di un'autorizzazione d'importazione o di un documento equivalente rilasciato dalle autorità degli Stati membri conformemente alla procedura stabilita dal presente regolamento. Le importazioni autorizzate a norma del presente paragrafo vengono imputate sui limiti quantitativi fissati per l'anno di calendario corrispondente.

     3. L'importazione nella Comunità di tutti i prodotti tessili di cui all'allegato V, originari dei Paesi ivi indicati, è subordinata alla fissazione di un limite quantitativo annuale conformemente alla procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2 [1].

     4. L'importazione nella Comunità di prodotti tessili, fatta eccezione per quelli contemplati dai paragrafi 1 e 3, originari dei Paesi indicati nell'allegato II, è libera, fatte salve le misure che possono essere prese a norma del titolo III o nel quadro di regimi specifici all'importazione, per tutta la loro durata.

 

     Art. 4.

     1. Fatte salve le misure che possono essere prese nel quadro di regimi specifici all'importazione o a norma del titolo III, la reimportazione nella Comunità di prodotti tessili previa trasformazione in Paesi diversi da quelli elencati all'allegato II non è soggetta a limiti quantitativi.

     2. Tuttavia la reimportazione nella Comunità dei prodotti tessili elencati all'allegato VI previa trasformazione nei Paesi ivi elencati non è soggetta ai limiti quantitativi annuali di cui all'allegato III B, purché venga effettuata in conformità delle norme sul perfezionamento economico passivo in vigore nella Comunità ed entro i limiti fissati all'allegato VI.

 

     Art. 5.

     1. Su richiesta di uno Stato membro o su iniziativa della Commissione, gli allegati da III a VII possono essere oggetto di deliberazioni in seno al Comitato di cui all'articolo 25.

     2. Al termine delle deliberazioni, la Commissione può prendere, conformemente alla procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2, le misure necessarie per adeguare gli allegati da III a VII [2].

 

TITOLO II

Procedura comunitaria d'informazione e di inchiesta

 

     Art. 6.

     1. Per i prodotti tessili di cui all'allegato I, gli Stati membri notificano alla Commissione, entro 30 giorni dalla fine di ogni mese, i quantitativi totali importati durante il mese in questione suddividendoli per Paese di origine e per codice e unità della nomenclatura combinata includendo, all'occorrenza, le unità supplementari del codice NC. Le importazioni vengono ripartite secondo le procedure statistiche in vigore.

     2. Onde consentire di controllare l'andamento del mercato per i prodotti contemplati dal presente regolamento, gli Stati membri comunicano alla Commissione entro il 31 marzo di ogni anno i dati statistici relativi alle esportazioni dell'anno precedente. Le modalità di trasmissione dei dati statistici relativi alla produzione e al consumo di ogni prodotto verranno determinate in seguito conformemente alla procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2 [3].

     3. Quando lo richiedano la natura dei prodotti o circostanze particolari, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa la Commissione può modificare i termini fissati per la trasmissione delle suddette informazioni conformemente alla procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2 [4].

     4. Nei casi urgenti di cui all'articolo 13, lo Stato membro o gli Stati membri trasmettono via telex alla Commissione e agli altri Stati membri i necessari dati statistici ed economici sulle importazioni.

 

     Art. 7.

     1. Qualora la Commissione ritenga che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un'inchiesta sulle condizioni d'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, essa, conformemente alla procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2:

     a) pubblica, nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, un avviso di apertura di inchiesta in cui si riassumono le informazioni ricevute e si precisa che ogni informazione utile deve essere comunicata alla Commissione, che stabilisce il termine entro il quale le parti interessate possono rendere note le loro osservazioni per iscritto;

     b) avvia l'inchiesta in collaborazione con gli Stati membri. [5]

     2. Oltre ai dati forniti a norma dell'articolo 6, la Commissione raccoglie tutte le informazioni che ritiene necessarie e, se lo considera opportuno, procede, previa consultazione del Comitato di cui all'articolo 25, alla verifica di tali informazioni presso gli importatori, commercianti, agenti, produttori, associazioni e organizzazioni commerciali.

     La Commissione è coadiuvata in questo compito da agenti dello Stato membro sul cui territorio si effettuano tali verifiche, a condizione che detto Stato ne abbia espresso il desiderio.

     3. Su richiesta della Commissione, e secondo modalità da essa definite, gli Stati membri le forniscono le informazioni di cui dispongono sull'andamento del mercato del prodotto oggetto dell'inchiesta.

     4. La Commissione può sentire le persone fisiche e giuridiche interessate che lo abbiano richiesto per iscritto entro il termine stabilito nell'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, dimostrando che possono effettivamente essere interessate al risultato dell'inchiesta e che esistono motivi particolari per sentirle oralmente.

     5. Quando le informazioni richieste dalla Commissione non vengono fornite entro un termine ragionevole o quando l'inchiesta viene notevolmente ostacolata, si possono elaborare conclusioni in base ai dati disponibili.

     6. Quando l'intervento della Commissione è stato richiesto da uno Stato membro ed essa ritiene che non esistano elementi di prova sufficienti per giustificare l'avvio di un'inchiesta, essa informa lo Stato membro della sua decisione al termine delle consultazioni.

 

     Art. 8.

     1. Al termine dell'inchiesta, la Commissione presenta al Comitato di cui all'articolo 25 una relazione sui risultati della stessa.

     2. Se la Commissione ritiene che non sia necessaria alcuna misura di vigilanza o di salvaguardia comunitaria, essa pubblica nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, previa consultazione del Comitato conformemente alla procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2, un avviso di chiusura dell'inchiesta che comprende una relazione sulle principali conclusioni [6].

     3. Se la Commissione ritiene che una misura di vigilanza o di salvaguardia comunitaria sia necessaria, essa prende le decisioni previste al titolo III.

 

     Art. 9.

     1. Le informazioni ricevute a norma del presente regolamento possono essere utilizzate soltanto per lo scopo per il quale sono state richieste.

     2. a) Né il Consiglio né la Commissione né gli Stati membri, o i loro agenti, divulgano, salvo autorizzazione espressa della parte che le ha fornite, le informazioni riservate che hanno ricevuto a norma del presente regolamento o quelle fornite in via riservata.

     b) Ogni richiesta di trattamento riservato deve addurre le debite motivazioni.

     Tuttavia, quando una richiesta di trattamento riservato non è giustificata e colui che fornisce l'informazione non vuole né renderla pubblica né autorizzarne la divulgazione in termini generali o sotto forma di riassunto, si può non tener conto dell'informazione in questione.

     3. Un'informazione viene comunque considerata riservata se la sua divulgazione può avere conseguenze estremamente sfavorevoli per colui che l'ha fornita o che ne è la fonte.

     4. I paragrafi 1, 2 e 3 non impediscono che le autorità della Comunità facciano riferimento alle informazioni generali e, in particolare, ai motivi su cui si basano le decisioni prese ai sensi del presente regolamento. Tali autorità, tuttavia, devono tener conto dell'esigenza legittima delle persone fisiche e giuridiche interessate che i loro segreti d'affari non vengano divulgati.

 

     Art. 10.

     1. L'esame dell'andamento delle importazioni, delle condizioni in cui vengono effettuate e del grave pregiudizio o della minaccia di grave pregiudizio che ne derivano per i produttori comunitari si basa principalmente sui fattori seguenti:

     a) il volume delle importazioni, soprattutto quando siano aumentate in misura considerevole in termini assoluti o rispetto alla produzione o al consumo della Comunità;

     b) i prezzi delle importazioni, soprattutto per determinare se si è registrata una sottoquotazione significativa rispetto al prezzo di un prodotto simile nella Comunità;

     c) l'impatto che ne deriva per i produttori comunitari di prodotti simili o direttamente concorrenti e che risulta dalle tendenze di taluni fattori economici quali:

     - la produzione,

     - lo sfruttamento del potenziale,

     - le scorte,

     - le vendite,

     - la quota di mercato,

     - i prezzi (la diminuzione dei prezzi o l'impedimento dei rincari che normalmente si sarebbero verificati),

     - gli utili,

     - il rendimento dei capitali,

     - i flussi di liquidità,

     - l'occupazione.

     2. Nello svolgere l'inchiesta, la Commissione tiene conto del sistema economico particolare dei Paesi di cui all'allegato II.

     3. Quando viene addotta una minaccia di grave pregiudizio, la Commissione esamina altresì se sia chiaramente prevedibile che una situazione particolare può trasformarsi in un pregiudizio reale. A tale riguardo, essa può tener conto anche di fattori come:

     a) il tasso d'incremento delle esportazioni verso la Comunità;

     b) la capacità di esportazione del Paese di origine o la capacità di esportazione che già esiste o che esisterà in un futuro prevedibile e la probabilità che le esportazioni da essa derivanti siano destinate alla Comunità.

 

TITOLO III

Misure di vigilanza e di salvaguardia

 

     Art. 11.

     1. Quando le importazioni di prodotti tessili originari di Paesi terzi diversi da quelli elencati all'allegato II minacciano di arrecare pregiudizio alla produzione comunitaria di prodotti simili o direttamente concorrenti, su richiesta di uno Stato membro o di sua iniziativa la Commissione può:

     a) decidere di introdurre una vigilanza comunitaria a posteriori per determinate importazioni, secondo l'appropriata procedura di cui all'articolo 25;

     b) decidere, per sorvegliarne l'andamento, di assoggettare determinate importazioni ad una vigilanza comunitaria preventiva secondo l'appropriata procedura di cui all'articolo 25.

     2. Quando le importazioni di prodotti tessili liberalizzati a livello comunitario e originari dei Paesi terzi elencati all'allegato II minacciano di arrecare un pregiudizio alla produzione comunitaria di prodotti simili o direttamente concorrenti, oppure se lo richiedono gli interessi economici della Comunità, su richiesta di uno Stato membro o di sua iniziativa, la Commissione può:

     a) decidere di instaurare una vigilanza comunitaria a posteriori per determinate importazioni, secondo l'appropriata procedura di cui all'articolo 25;

     b) decidere, per sorvegliarne l'andamento, di assoggettare determinate importazioni ad una vigilanza comunitaria preventiva secondo l'appropriata procedura di cui all'articolo 25.

     3. Di norma, le misure di cui ai paragrafi 1 e 2 hanno durata limitata.

 

     Art. 12.

     1. Quando le importazioni di prodotti tessili originari di Paesi terzi diversi da quelli elencati all'allegato II avvengono in quantitativi talmente maggiorati, in termini assoluti o relativi, e/o a condizioni tali da arrecare o minacciare di arrecare grave pregiudizio alla produzione comunitaria di prodotti simili o direttamente concorrenti, su richiesta di uno Stato membro o di sua iniziativa la Commissione può modificare il regime d'importazione per i prodotti in questione subordinandone l'immissione in libera pratica alla presentazione di un'autorizzazione d'importazione, che potrà essere concessa solo secondo le modalità e i limiti stabiliti dalla Commissione stessa.

     2. Quando prodotti tessili liberalizzati a livello comunitario e originari dei Paesi terzi elencati all'allegato II vengono importati in quantitativi maggiorati, in termini assoluti o relativi, o a condizioni tali da minacciare di arrecare un pregiudizio alla produzione comunitaria di prodotti simili o direttamente concorrenti, oppure se lo richiedono gli interessi economici della Comunità, su richiesta di uno Stato membro o di sua iniziativa, la Commissione può modificare il regime d'importazione per i prodotti in questione subordinandone l'immissione in libera pratica alla presentazione di un'autorizzazione d'importazione, che potrà essere concessa solo secondo le modalità e i limiti stabiliti dalla Commissione stessa.

     3. Le misure di cui ai paragrafi 1 e 2 e tutte le altre eventuali misure o modalità di applicazione vengono adottate secondo l'appropriata procedura di cui all'articolo 25.

     4. Le misure di cui al presente articolo e all'articolo 11 si applicano a tutti i prodotti immessi in libera pratica dopo la loro entrata in vigore. Tuttavia, tali misure non ostano all'immissione in libera pratica dei prodotti già avviati verso la Comunità, sempreché non sia possibile mutarne la destinazione e che i prodotti la cui immissione in libera pratica è subordinata, a norma del presente articolo e dell'articolo 11, alla presentazione di un documento d'importazione siano effettivamente corredati di tale documento.

     Conformemente all'articolo 16, le misure di cui al presente articolo e all'articolo 11 possono essere limitate ad una o più regioni della Comunità.

 

     Art. 13.

     Se la Commissione accerta, di sua iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, che sussistono le condizioni di cui all'articolo 12, paragrafi 1 e 2, e ritiene opportuno assoggettare una determinata categoria dei prodotti di cui all'allegato I, non soggetta a restrizioni quantitative, a limiti quantitativi o a misure di vigilanza a priori o a posteriori, in caso di emergenza essa sottopone la questione al Comitato di cui all'articolo 25 entro cinque giorni lavorativi, motivando l'urgenza, e prende una decisione entro cinque giorni lavorativi dalla decisione del Comitato.

 

     Art. 14.

     1. L'immissione in libera pratica dei prodotti soggetti a vigilanza comunitaria preventiva o a misure di salvaguardia è subordinata alla presentazione di un documento d'importazione.

     Nel caso di misure di vigilanza comunitaria preventiva, questo documento è rilasciato gratuitamente dall'autorità competente designata dagli Stati membri, entro un termine massimo di cinque giorni lavorativi a decorrere dal ricevimento di una domanda fatta da un qualsiasi importatore della Comunità alla competente autorità nazionale, indipendentemente dal suo luogo di stabilimento nella Comunità stessa, per una qualsiasi quantità richiesta. Si presume che tale dichiarazione sia ricevuta dalla competente autorità nazionale entro i tre giorni lavorativi successivi alla sua presentazione, salvo che non sia dimostrato il contrario. Il documento d'importazione è redatto su un modulo conforme al modello che figura all'allegato VII. Le disposizioni dell'articolo 21 si applicano mutatis mutandis.

     Nel caso delle misure di salvaguardia, il documento di importazione è rilasciato conformemente alle disposizioni del titolo IV . [7]

     2. All'atto della decisione che instaura le misure di vigilanza o di salvaguardia, possono essere richieste informazioni diverse da quelle indicate nel paragrafo 1 [8].

     3. Il documento d'importazione è valido in tutto il territorio in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea alle condizioni in esso stabilite, indipendentemente dallo Stato membro che l'ha rilasciato, fatte salve tuttavia le misure prese in virtù dell'articolo 16.

     4. In ogni caso, i documenti di importazioni non possono essere utilizzati oltre la scadenza di un periodo determinato in concomitanza e secondo la stessa procedura dell'instaurazione della vigilanza o delle misure di salvaguardia, tenendo conto della natura dei prodotti e delle altre particolarità di tali transazioni.

     5. Quando la decisione presa a norma dell'appropriata procedura di cui all'articolo 25 lo preveda, l'origine dei prodotti oggetto di vigilanza comunitaria o di misure di salvaguardia deve essere giustificata da un certificato d'origine. Il presente paragrafo lascia impregiudicate le altre disposizioni sulla presentazione di tale certificato.

     6. Quando il prodotto sottoposto a vigilanza comunitaria preventiva è oggetto di una misura di salvaguardia regionale in uno Stato membro, l'autorizzazione d'importazione concessa da quest'ultimo può sostituire il documento d'importazione.

 

     Art. 15.

     Conformemente alla procedura di cui all'articolo 25, su richiesta di uno Stato membro o di sua iniziativa la Commissione può, qualora rischi di verificarsi la situazione di cui all'articolo 12, paragrafo 2:

     - ridurre il termine di utilizzazione dei documenti d'importazione eventualmente richiesti per le misure di vigilanza;

     - subordinare il rilascio di tali documenti a determinate condizioni e, in via eccezionale, all'inserimento di una clausola di revoca o, con una frequenza e per una durata stabilite dalla Commissione, alla procedura d'informazione e di consultazione preliminari di cui agli articoli 6 e 8.

 

     Art. 16.

     Quando, in base agli elementi di valutazione di cui agli articoli 10, 11 e 12, risulta che in una o più regioni della Comunità sussistono le condizioni previste per l'adozione delle misure di vigilanza o di salvaguardia, dopo aver esaminato le soluzioni alternative la Commissione può autorizzare, in via eccezionale, l'applicazione di misure di vigilanza o di salvaguardia limitate a detta o a dette regioni, qualora ritenga che tali misure, applicate a questo livello, siano più appropriate di misure applicabili all'intera Comunità.

     Dette misure devono avere carattere temporaneo e perturbare il meno possibile il funzionamento del mercato interno.

     Esse vengono adottate secondo l'appropriata procedura di cui all'articolo 25.

 

Parte II

 

TITOLO IV

Gestione delle restrizioni comunitarie all'importazione

 

     Art. 17.

     1. Le autorità competenti degli Stati membri notificano alla Commissione delle Comunità europee i quantitativi delle domande di autorizzazione all'importazione da esse ricevute.

     2. La Commissione trasmette conferma che i quantitativi richiesti sono disponibili per l'importazione nell'ordine cronologico in cui sono state ricevute le notifiche degli Stati membri (criterio "chi arriva primo ha la precedenza").

     3. Se vi è ragione di credere che le domande anticipate di autorizzazione all'importazione rischiano di eccedere i limiti quantitativi, la Commissione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2, può dividere i limiti in frazioni o fissare quantitativi massimi per ciascuna ripartizione. Conformemente alla procedura fissata all'articolo 25 la Commissione può riservare una parte di un particolare limite quantitativo per le richieste corredate di giustificativi delle precedenti importazioni [9].

     4. Di norma, le notifiche di cui ai paragrafi precedenti del presente articolo sono comunicate per via elettronica nell'ambito della rete integrata a tal fine istituita, a meno che motivi tecnici imperativi non rendano necessario il ricorso provvisorio ad altri mezzi di comunicazione.

     5. Le autorità competenti avvisano la Commissione immediatamente dopo essere state informate di qualsiasi quantitativo non utilizzato nel periodo di validità dell'autorizzazione all'importazione. Detti quantitativi sono automaticamente trasferiti nei quantitativi restanti del limite quantitativo comunitario globale.

     6. La Commissione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2, può adottare qualsiasi misura necessaria ai fini dell'esecuzione del presente articolo [10].

 

     Art. 18.

     1. Qualsiasi importatore, indipendentemente dal suo luogo di stabilimento nella Comunità, può presentare una domanda di autorizzazione alle autorità competenti di uno Stato membro di sua scelta.

     2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 17, paragrafo 3, secondo comma le domande degli importatori sono corredate, all'occorrenza, dei giustificativi delle precedenti importazioni per ciascuna categoria e per ciascun Paese terzo interessato.

 

     Art. 19.

     Le autorità competenti degli Stati membri rilasciano le autorizzazioni d'importazione entro cinque giorni lavorativi dalla notifica della decisione o entro il termine ivi stabilito.

     Le suddette autorità informano la Commissione del rilascio delle autorizzazioni d'importazione entro dieci giorni dal loro rilascio.

 

     Art. 20. [11]

     Se necessario e conformemente alla procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2, il rilascio delle autorizzazioni di importazione può essere subordinato al deposito di una garanzia.

 

     Art. 21.

     1. Fatte salve le misure prese in virtù dell'articolo 16, le autorizzazioni d'importazione consentono di importare i prodotti oggetto dei limiti quantitativi e sono valide nell'intero territorio in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea alle condizioni in esso previste, indipendentemente dal luogo d'importazione indicato dall'importatore nella domanda.

     Quando la Comunità introduce limiti temporanei per una o più regioni a norma dell'articolo 16, tali limiti precludono l'importazione nella (e) regione (i) in questione di prodotti spediti anteriormente alla loro introduzione.

     2. La validità delle autorizzazioni d'importazione rilasciate dalle autorità competenti degli Stati membri è di sei mesi e può essere modificata, se necessario, conformemente alla procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2 [12].

     3. Le autorizzazioni d'importazione sono chieste compilando formulari conformi a un modello, le cui caratteristiche sono stabilite conformemente alla procedura prevista all'articolo 25, paragrafo 2. Le autorità competenti possono, alle condizioni da esse stabilite, consentire la presentazione dei documenti per via elettronica. Tuttavia, tutti i documenti e i giustificativi devono essere a disposizione delle autorità competenti [13].

     4. Le autorizzazioni all'importazione possono essere rilasciate per via elettronica su richiesta dell'importatore interessato. Su richiesta opportunamente motivata dal suddetto importatore, e fatto salvo il rispetto delle disposizioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo, un'autorizzazione all'importazione rilasciata per via elettronica può essere sostituita da un'autorizzazione all'importazione scritta su modulo cartaceo da parte dell'autorità competente dello stesso Stato membro che ha rilasciato l'autorizzazione all'importazione originale. La suddetta autorità, comunque, potrà procedere al rilascio dell'autorizzazione all'importazione scritta su modulo cartaceo solo dopo aver accertato l'annullamento dell'autorizzazione rilasciata per via elettronica.

     Ogni misura necessaria all'attuazione del presente paragrafo può essere adottata conformemente alla procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2. [14]

     5. Su richiesta dello Stato membro interessato, i prodotti tessili che si trovano in possesso delle competenti autorità di detto Stato membro, segnatamente nel contesto di procedure di fallimento o simili, e per i quali non sia più disponibile una autorizzazione di importazione valida, possono essere immessi in libera circolazione in conformità della procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2 [15].

 

     Art. 22. [16]

     Fatte salve le disposizioni particolari da adottare conformemente alla procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2, le autorizzazioni d'importazione non possono essere oggetto né di prestito né di cessione, a titolo oneroso o gratuito, da parte della persona a nome della quale sono state rilasciate.

 

     Art. 23.

     1. Le autorizzazioni d'importazione non utilizzate - del tutto o in parte - devono, salvo casi di forza maggiore, essere restituite alle autorità competenti dello Stato membro che le ha rilasciate entro quindici giorni lavorativi dalla data di scadenza. Tale termine può essere modificato, se necessario, conformemente alla procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2 [17].

     2. Qualora il rilascio delle autorizzazioni d'importazione sia stato subordinato al deposito di una garanzia, questa è incamerata in caso di mancato rispetto del termine di cui sopra, salvo casi di forza maggiore.

 

     Art. 24.

     Le autorità competenti degli Stati membri comunicano alla Commissione, entro 30 giorni dalla fine di ogni mese, i quantitativi di prodotti oggetto di limiti quantitativi comunitari importati nel mese precedente.

 

Parte III

 

TITOLO V

Procedure decisionali e disposizioni finali

 

     Art. 25. [18]

     Il comitato dei tessili.

     1. La Commissione è assistita da un comitato, qui di seguito denominato "il comitato".

     2. Nei casi in cui si fa riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

     Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato ad un mese.

     3. Per gli aspetti di cui al titolo III del presente regolamento, fatta eccezione per l'articolo 13, si applica la procedura di salvaguardia di cui all'articolo 6 della decisione 1999/468/CE, in conformità dell'articolo 7 della stessa.

     Prima di adottare la sua decisione, la Commissione consulta il comitato, conformemente alle procedure che saranno stabilite nel regolamento interno del comitato. La scadenza di cui all'articolo 6, lettera b), della decisione 1999/468/CE è di un mese a decorrere dalla decisione della Commissione in relazione alle misure di salvaguardia. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può confermare, modificare o revocare la decisione adottata dalla Commissione entro tre mesi dalla data in cui essa gli è stata sottoposta, scadenza al termine della quale la decisione della Commissione è considerata revocata.

     4. Per quanto riguarda le misure di salvaguardia urgenti ai sensi dell'articolo 13 del presente regolamento, si applica la procedura di cui all'articolo 6 della decisione 1999/468/CE, conformemente all'articolo 7 della stessa. Prima di adottare la sua decisione, la Commissione consulta il comitato, conformemente alle procedure che saranno stabilite nel regolamento interno del comitato. La scadenza di cui all'articolo 6, paragrafo b) della decisione 1999/468/CE è di un mese a decorrere dall'adozione della decisione della Commissione relativa alle misure di salvaguardia. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro tre mesi dalla data in cui gli è stata sottoposta la decisione della Commissione.

     5. Il presidente può, di sua iniziativa o su richiesta di un rappresentante degli Stati membri, sentire il comitato su qualsiasi altra questione relativa al funzionamento o all'applicazione del presente regolamento.

     6. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

     Art. 26.

     1. Il presente regolamento non osta all'adempimento di obblighi derivanti da disposizioni speciali di accordi conclusi tra la Comunità e Paesi terzi.

     2. a) Fatte salve le altre disposizioni comunitarie, il presente regolamento non osta all'adozione o all'applicazione, da parte degli Stati membri:

     - di divieti, restrizioni quantitative o misure di vigilanza giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico e archeologico nazionale o di tutela della proprietà industriale e commerciale;

     - di speciali formalità in materia di cambio;

     - di formalità introdotte a norma di accordi internazionali conformemente al trattato.

     b) Gli Stati membri informano la Commissione delle misure o delle formalità da introdurre o da modificare a titolo del presente paragrafo. In caso di estrema urgenza, le misure o formalità nazionali in questione vengono comunicate alla Commissione sin dall'adozione.

 

     Art. 27.

     1. I regolamenti (CEE) n. 288/82, (CEE) n. 1765/82, (CEE) n. 1766/82 e (CEE) n. 3420/83 sono abrogati per quanto concerne la loro applicazione ai prodotti di cui all'articolo 1 del presente regolamento.

     2. Tuttavia, ai prodotti contemplati dal presente regolamento e spediti anteriormente alla sua entrata in vigore si applicano le disposizioni in vigore al momento della spedizione.

 

     Art. 28. [19]

     Le modifiche degli allegati del presente regolamento eventualmente necessarie per tener conto della conclusione, dell'adeguamento o della scadenza di accordi o intese con Paesi terzi e le modifiche apportate alle norme comunitarie in materia di statistiche, regimi doganali o regimi comuni all'importazione vengono adottate conformemente alla procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2.

 

     Art. 29.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.

 

 

ALLEGATO I [20]

 

     (Omissis)

 

 

ALLEGATO II [21]

 

     (Omissis)

 

 

ALLEGATO III [22]

 

     (Omissis)

 

 

ALLEGATO IV

 

     (Omissis)

 

 

ALLEGATO V

 

     (Omissis)

 

 

ALLEGATO VI [23]

 

     (Omissis)

 

 

ALLEGATO VII

 

     (Omissis)


[1] Paragrafo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1309/2002.

[2] Paragrafo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1309/2002.

[3] Paragrafo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1309/2002.

[4] Paragrafo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1309/2002.

[5] Paragrafo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1309/2002.

[6] Paragrafo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1309/2002.

[7] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1309/2002.

[8] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1309/2002.

[9] Paragrafo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1309/2002.

[10] Paragrafo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1309/2002.

[11] Articolo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1309/2002.

[12] Paragrafo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1309/2002.

[13] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1309/2002.

[14] Paragrafo aggiunto dall'art. 2 del regolamento (CE) n. 7/2000 e così modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1309/2002.

[15] Paragrafo aggiunto dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1309/2002.

[16] Articolo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1309/2002.

[17] Paragrafo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1309/2002.

[18] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1309/2002.

[19] Articolo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1309/2002.

[20] Allegato sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 931/2005.

[21] Allegato sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 931/2005.

[22] Allegato modificato dall’art. 20 dell’atto di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1877/2004 e sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 931/2005.

[23] Allegato sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 931/2005.