§ 20.6.468 – Regolamento 6 giugno 2005, n. 931.
Regolamento (CE) n. 931/2005 della Commissione recante modifica degli allegati I, II, III B e VI del regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio [...]


Settore:Normativa europea
Materia:20. relazioni esterne
Capitolo:20.6 politica commerciale
Data:06/06/2005
Numero:931

§ 20.6.468 – Regolamento 6 giugno 2005, n. 931.

Regolamento (CE) n. 931/2005 della Commissione recante modifica degli allegati I, II, III B e VI del regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio che concerne il regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi, non contemplato da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni ne da altro regime comunitario specifico in materia di importazioni.

(G.U.U.E. 23 giugno 2005, n. L 162).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, che concerne il regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi, non contemplato da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni ne da altro regime comunitario specifico in materia di importazioni, in particolare l’articolo 28,

     considerando quanto segue:

     (1) A seguito dell’adozione del regolamento (CE) n. 1810/2004 della Commissione, del 7 settembre 2004, che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, e necessario modificare anche l’allegato I del regolamento (CE) n. 517/94.

     (2) A seguito della conclusione dell’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Serbia sul commercio di prodotti tessili, l’applicazione del regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi, e estesa alla Repubblica di Serbia. E perciò necessario togliere i riferimenti a detta repubblica dagli allegati II, III B e VI del regolamento (CE) n. 517/94. Viceversa, sia la Repubblica di Montenegro che il Kosovo, quest’ultimo inteso secondo la definizione della risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999, rappresentano territori doganali distinti e devono perciò essere citati, a pieno titolo, negli allegati II, III B e VI di tale regolamento. A tale scopo si sono fissate nuove aliquote di contingente per la Repubblica di Montenegro e per il Kosovo utilizzando a tal fine il criterio più appropriato, ossia gli indici di popolazione.

     (3) Il regolamento (CE) n. 517/94 dev’essere modificato di conseguenza; per maggior chiarezza e opportuno procedere alla completa sostituzione degli allegati I, II, III B e VI.

     (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei tessili istituito dall’articolo 25 del regolamento (CE) n. 517/94,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Gli allegati I, II, III B e VI del regolamento (CE) n. 517/94 sono sostituiti dall’allegato del presente regolamento.

 

     Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dellUnione europea.

     Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2005.

 

 

ALLEGATO

 

     (Omissis)