§ 20.6.426 – Regolamento 28 ottobre 2004, n. 1877.
Regolamento (CE) n. 1877/2004 della Commissione che modifica l’allegato III B del regolamento (CE) n. 517/94 per quanto riguarda i [...]


Settore:Normativa europea
Materia:20. relazioni esterne
Capitolo:20.6 politica commerciale
Data:28/10/2004
Numero:1877


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 20.6.426 – Regolamento 28 ottobre 2004, n. 1877.

Regolamento (CE) n. 1877/2004 della Commissione che modifica lallegato III B del regolamento (CE) n. 517/94 per quanto riguarda i contingenti applicati alla Serbia e Montenegro.

(G.U.U.E. 29 ottobre 2004, n. L 326).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, che concerne il regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi, non contemplato da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime comunitario specifico in materia di importazioni, in particolare l’articolo 5,

     considerando quanto segue:

     (1) Il regolamento (CE) 517/94 fissa i limiti quantitativi annui per alcuni prodotti tessili originari della Serbia e Montenegro.

     (2) La Serbia e Montenegro è ad una svolta importante del suo processo di riforme. A questo stadio, pertanto, è indispensabile sostenere le riforme politiche ed economiche in atto e aiutare il paese a tenere il passo con il processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea.

     (3) È di fondamentale importanza migliorare le possibilità commerciali della Serbia e Montenegro nei settori in cui possiede vantaggi economici comparati, onde sostenere le riforme politiche ed economiche in atto e favorire l'integrazione del paese nelle strutture europee.

     (4) L'aumento proposto rientra in un processo globale volto ad intensificare le relazioni commerciali con la Serbia e Montenegro, anche attraverso l'avvio di negoziati riguardanti un accordo tessile finalizzato alla liberalizzazione bilaterale.

     (5) Occorre, pertanto, migliorare l'accesso al mercato, segnatamente per i tessili, e rivedere i contingenti attualmente applicati alle importazioni di prodotti tessili originari della Serbia e Montenegro. Questo ulteriore miglioramento rispecchia i progressi globali compiuti finora nei colloqui di natura tecnica in vista dei negoziati per l'accordo tessile, e i verbali concordati firmati il 15 giugno 2004.

     (6) Poiché le importazioni di determinate categorie di prodotti tessili nell'Unione europea sono attualmente bloccate per esaurimento dei contingenti, la Serbia e Montenegro e gli Stati membri hanno chiesto che questi ultimi siano aumentati.

     (7) Occorre aumentare i livelli dei contingenti per la Serbia e Montenegro onde soddisfare le richieste di importazioni in sospeso per le categorie 6, 7 e 15, e per la categoria 16 in cui i limiti quantitativi sono stati quasi raggiunti.

     (8) Il regolamento (CE) n. 517/94 deve essere, pertanto, opportunamente modificato.

     (9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei tessili, di cui all'articolo 25 del regolamento (CE) n. 517/94,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     L'allegato III B del regolamento (CE) n. 517/94 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea.

 

 

ALLEGATO

 

     (Omissis)