§ 3.1.125 – Regolamento 13 dicembre 2004, n. 2200.
Regolamento (CE) n. 2200/2004 del Consiglio che modifica i regolamenti (CEE) n. 3030/93 e (CE) n. 3285/94 del Consiglio relativamente al [...]


Settore:Normativa europea
Materia:3. politica industriale e mercato interno
Capitolo:3.1 questioni generali
Data:13/12/2004
Numero:2200


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     


§ 3.1.125 – Regolamento 13 dicembre 2004, n. 2200.

Regolamento (CE) n. 2200/2004 del Consiglio che modifica i regolamenti (CEE) n. 3030/93 e (CE) n. 3285/94 del Consiglio relativamente al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi.

(G.U.U.E. 22 dicembre 2004, n. L 374).

 

     IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

     vista la proposta della Commissione,

     considerando quanto segue:

     (1) La Comunità è parte contraente dell’accordo dell’OMC sui tessili e sull’abbigliamento (ATA) in base al quale lo stesso e tutte le restrizioni ivi disposte sono abrogati il 1° gennaio 2005, conformemente al calendario di integrazione contenuto nell’articolo 9 dell’accordo.

     (2) Per monitorare efficacemente le tendenze di importazione di prodotti liberalizzati è istituito un sistema di sorveglianza ex post a livello doganale.

     (3) Oltre tale data possono essere mantenute in vigore disposizioni speciali, in forza di quanto disposto dal protocollo di adesione della Cina all’OMC. Considerato quanto sopra esposto e al fine di raccogliere per tempo le informazioni necessarie all’effettuazione di un controllo efficace su talune importazioni è opportuno introdurre una vigilanza preventiva delle importazioni di origine cinese da attuarsi tramite un sistema di licenze di importazione automatiche applicabile fino al 31 dicembre 2005, anche se questa condizione può essere abrogata prima non appena sarà pienamente operativo il sistema di sorveglianza ex post a livello doganale da istituire.

     (4) Secondo l’ATA i paesi importatori non sono tenuti ad accettare spedizioni che eccedano le restrizioni notificate. Ai sensi della normativa comunitaria è perciò la data di spedizione a determinare l’imputazione al relativo contingente. Di conseguenza, le merci che giungono a destinazione nel 2005, benché spedite nel 2004, devono essere imputate, per un periodo transitorio nel 2005, al contingente del 2004 e sono perciò sottoposte al sistema del duplice controllo.

     (5) È nell’interesse degli operatori economici comunitari rendere gli scambi certi e prevedibili ed è pertanto opportuno fissare un termine ultimo decorso il quale non si procederà più all’imputazione ai contingenti del 2004 delle merci che giungono a destinazione nel 2005. Tale termine ultimo dovrebbe essere fissato al 31 marzo 2005.

     (6) Per ottemperare alle disposizioni ATA relative all’abrogazione delle restrizioni quantitative nei confronti dei membri dell’OMC, dal 2005 l’allegato II del regolamento (CEE) n. 3030/93 dovrebbe applicarsi solo agli Stati che non sono membri dell’OMC con i quali la Comunità ha concluso accordi bilaterali in materia di prodotti tessili.

     (7) L’elenco dei prodotti tessili e dell’abbigliamento sottoposti alle regole e alle discipline del GATT che figura nell’allegato II del regolamento (CE) n. 3285/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994 relativo al regime comune applicabile alle importazioni e che abroga il regolamento (CE) n. 518/94, dovrebbe essere modificato per inserirvi, dal 1° gennaio 2005, i prodotti da integrare nel GATT.

     (8) È auspicabile che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione per consentire agli operatori di beneficiarne quanto prima,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Il regolamento (CEE) n. 3030/93 è così modificato:

     1) l'articolo 1 è modificato come segue:

     a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

     «1. Fatto salvo l’articolo 2, paragrafo 5 e l'articolo 13, il presente regolamento si applica alle importazioni dei prodotti tessili di cui all'allegato I originari dei paesi terzi con i quali la Comunità ha concluso accordi, protocolli o altre intese bilaterali elencati nell'allegato II. Le disposizioni pertinenti del presente regolamento si applicano anche alle importazioni di prodotti tessili e dell’abbigliamento originari della Cina ai sensi dell’articolo 10 bis.»;

     b) il paragrafo 7 è abrogato;

     2) l'articolo 2 è così modificato:

     a) il paragrafo 4 è abrogato;

     b) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

     «5. L'immissione in libera pratica dei prodotti la cui importazione era soggetta, prima del 1° gennaio 2005, ai limiti quantitativi di cui agli allegati V bis e VII bis e spediti prima di tale data, continua, fino al 31 marzo 2005, ad essere soggetta alla presentazione dell’autorizzazione d’importazione emessa in forza del regime di importazione vigente anteriormente al 1° gennaio 2005. Le merci s'intendono spedite alla data in cui, nel paese di origine, vengono caricate sull’aereo, sull’autoveicolo o sulla nave per essere esportate.»;

     3) all'articolo 3, i paragrafi 3 e 4 sono abrogati;

     4) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

     «Articolo 7. Disposizioni di flessibilità.

     I paesi fornitori, previa notifica alla Commissione, possono effettuare trasferimenti tra i limiti quantitativi di cui agli allegati V e V bis nella misura e alle condizioni di cui agli allegati VIII e VIII bis.»;

     5) l'articolo 9 è abrogato;

     6) l'articolo 10 è così modificato:

     a) sono abrogati i paragrafi 4, 5 e 6, le lettere b) e c) del paragrafo 9 e i paragrafi 10 e 12;

     b) il paragrafo 7, lettera a) è sostituito dal seguente:

     «a) le misure adottate a norma del paragrafo 3 sono oggetto di una comunicazione della Commissione pubblicata quanto prima nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea;»;

     c) nel paragrafo 8, la prima frase è sostituita dalla seguente:

     «Le consultazioni con il paese fornitore interessato previste dal paragrafo 3 possono portare ad un'intesa fra tale paese e la Comunità sull'introduzione e il livello di limiti quantitativi.»;

     d) il paragrafo 13 è sostituito dal seguente:

     «13. Le misure di cui ai paragrafi 3 e 9 del presente articolo sono adottate e applicate secondo la procedura di cui all'articolo 17.»;

     7) nell’articolo 10 bis è inserito il paragrafo seguente:

     «2 bis. Le importazioni di prodotti tessili e dell’abbigliamento compresi nell’allegato I originari della Cina ed elencati nella tabella B dell’allegato III sono soggette ad un sistema di previa sorveglianza unica ai sensi dell'articolo 13 e della parte IV dell’allegato III. Il requisito per il rilascio di un documento di sorveglianza non si applica ai prodotti tessili e dell'abbigliamento per i quali sia stata rilasciata un'autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 2, paragrafo 5. Tale sistema di previa sorveglianza sarà abolito non appena sarà pienamente operativo il sistema di sorveglianza ex post a livello doganale istituito dall'articolo 13. Le decisioni per porre fine al sistema di previa sorveglianza e per modificare la tabella B dell'allegato III sono adottate ai sensi dell'articolo 17.»;

     8) l'articolo 11 è abrogato;

     9) all'articolo 13, il paragrafo 1 è modificato come segue:

     «1. Qualora, ai sensi delle pertinenti disposizioni di un accordo, di un protocollo o altra intesa fra la Comunità e un paese terzo o per monitorare le tendenze delle importazioni di prodotti originari di un paese terzo, sia stato istituito un sistema di sorveglianza ex ante o ex post su una categoria di prodotti di cui all'allegato I che non è soggetta ai limiti quantitativi di cui all'allegato V, le procedure e le formalità concernenti la sorveglianza unica e doppia, il perfezionamento economico passivo, la classificazione e la certificazione dell'origine sono quelle stabilite negli allegati III e IV.»;

     10) all'articolo 13, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

     «3. La decisione di imporre il sistema di sorveglianza su categorie di prodotti o su paesi fornitori non elencati nelle tabelle dell'allegato III è adottata, se applicabile, ai sensi delle pertinenti disposizioni in materia di consultazioni previste nell'accordo, nel protocollo o altre intese con il paese terzo in questione.

     La Commissione decide dell'introduzione di un sistema di sorveglianza ex ante o ex post. Le decisioni di imporre il sistema di controllo ex ante e altre misure necessarie per attuare tale sistema sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 17.»;

     11) l'articolo 14 è abrogato;

     12) l'articolo 15, paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

     «1. Quando, a seguito di indagini svolte secondo le procedure di cui all'allegato IV, la Commissione constata che le informazioni di cui dispone provano che alcuni prodotti originari di un paese fornitore di cui all'allegato V e soggetti ai limiti quantitativi di cui all'articolo 2 oppure introdotti in forza degli articoli 10 o 10 bis sono stati trasbordati, deviati o importati in altro modo nella Comunità, eludendo le disposizioni riguardanti i limiti quantitativi e che occorre procedere ai necessari adeguamenti, essa chiede l'apertura di consultazioni secondo la procedura di cui all'articolo 17, al fine di pervenire ad un accordo su un adeguamento equivalente ai corrispondenti limiti quantitativi.»;

     13) all’articolo 16 il paragrafo 2 è abrogato;

     14) l'articolo 20 è sostituito dal seguente:

     «Articolo 20

     Il presente regolamento fa salve le disposizioni degli accordi, protocolli o intese bilaterali conclusi tra la Comunità ed i paesi terzi elencati nell'allegato II.»;

     15) è inserito il seguente articolo:

     «Articolo 21 bis

     I riferimenti agli allegati V, VII e VIII si applicano, mutatis mutandis, agli allegati V bis, VII bis e VIII bis.»;

     16) gli allegati I, II, III, V, VII, VIII, IX e X sono modificati e i nuovi allegati V bis, VII bis e VIII bis sono aggiunti come indicato nell'allegato del presente regolamento.

 

          Art. 2.

     Il regolamento (CE) n. 3285/94 è così modificato:

     1) all'articolo 1, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

     «1. Il presente regolamento si applica alle importazioni di prodotti originari di paesi terzi, ad eccezione:

     a) dei prodotti tessili soggetti al regime specifico in materia di importazioni di cui al regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio,

     b) dei prodotti originari di taluni paesi terzi elencati nel regolamento (CE) n. 519/94 del Consiglio concernente norme comuni per le importazioni di taluni paesi terzi.»;

     2) l'allegato II è abrogato.

 

          Art. 3.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

     Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2005, ad eccezione delle seguenti disposizioni dell'allegato, che si applicano a decorrere dal 1° aprile 2005:

     punto 1, le lettere a), e) e h) del punto 3, lettere b) e c) del punto 4, punto 6 e lettere a) e b) del punto 9.

     La lettera l) del punto 3 dell'allegato non si applica oltre il 31 dicembre 2005.

 

 

ALLEGATO

 

MODIFICHE DI TALUNI ALLEGATI DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 3030/93

 

     1) all’allegato I, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

     «2. Non disponendo di elementi precisi circa la materia costitutiva dei prodotti delle categorie 1-114 originari del Vietnam, si considera che essi siano costituiti esclusivamente di lana o di peli fini, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali.»;

     2) l'allegato II è sostituito dal seguente:

     «ALLEGATO II

     Paesi esportatori di cui all'articolo 1

     Bielorussia

     Russia

     Ucraina

     Uzbekistan

     Vietnam»;

     3) l'allegato III è così modificato:

     a) l'articolo 12, paragrafo 2 è abrogato;

     b) l'articolo 18, paragrafo 2 è abrogato;

     c) l'articolo 19, paragrafo 2 è abrogato;

     d) la penultima frase dell’articolo 21, paragrafo 1, è abrogata;

     e) i facsimile dei certificati di origine e delle licenze di esportazione di Hong Kong e della Thailandia sono abrogati;

     f) il facsimile di licenza di esportazione dell’Egitto è abrogato;

     g) l'articolo 25, paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

     «4. I documenti di sorveglianza elaborati in base al modulo conforme al facsimile di cui all'appendice I del presente allegato o, per quanto riguarda la Cina, a quello corrispondente al modello di cui all'allegato I del regolamento 3285/94 del Consiglio, sono validi in tutto il territorio doganale della Comunità europea. I documenti di sorveglianza sono validi per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data di rilascio.»;

     h) è inserito l'articolo seguente:

     «Articolo 26 bis

     Quando l’importazione di prodotti tessili e dell’abbigliamento è soggetta a misure di previa sorveglianza, gli Stati membri, per ciascun documento di sorveglianza rilasciato, comunicano alla Commissione il paese di origine, la categoria del prodotto e i particolari relativi alla quantità ed al valore dei prodotti. Subito dopo l’emissione dei documenti di sorveglianza tali informazioni vanno comunicate in forma elettronica usando la rete integrata creata a tal fine (“Système Intégré de Gestion de Licences”), nelle forme e secondo le procedure armonizzate che saranno stabilite.»;

     i) l'articolo 27 è sostituito dal seguente:

     «Articolo 27

     I prodotti tessili elencati nelle tabelle C e D sono soggetti ad un sistema di sorveglianza statistica ex post. Dopo l'ammissione alla libera circolazione dei prodotti le autorità competenti degli Stati membri notificano alla Commissione, se possibile settimanalmente ma almeno alla fine di ogni mese, il totale dei quantitativi importati e il loro valore, indicando il codice della nomenclatura combinata, la categoria di prodotti alla quale appartengono e le unità, incluse le eventuali unità supplementari utilizzate in tale codice. Le importazioni vengono suddivise secondo le procedure statistiche in vigore.»;

     j) l'articolo 28, paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

     «6. Detto numero si compone dei seguenti elementi:

     — due lettere che identificano il paese esportatore, ossia:

     Bielorussia = BY

     Cina = CN

     Ucraina = UA

     Uzbekistan = UZ

     Vietnam = VN,

     — due lettere che identificano lo Stato membro di destinazione, o gruppo di tali Stati membri, ossia

     AT = Austria

     BL = Benelux

     CY = Cipro

     CZ = Repubblica ceca

     DE = Germania

     DK = Danimarca

     EE = Estonia

     GR = Grecia

     ES = Spagna

     FI = Finlandia

     FR = Francia

     GB = Regno Unito

     HU = Ungheria

     IE = Irlanda

     IT = Italia

     LT = Lituania

     LV = Lettonia

     MT = Malta

     PL = Polonia

     PT = Portogallo

     SE = Svezia

     SI = Slovenia

     SK = Slovacchia

     — un numero ad una cifra che identifica l'anno del contingente o l'anno di registrazione nel caso di prodotti elencati nella tabella A del presente allegato, corrispondente all'ultima cifra dell'anno in questione, ad esempio “5” per il 2005 e “6” per il 2006. Nel caso dei prodotti originari della Repubblica popolare cinese elencati nell'appendice C dell'allegato V, tale numero è “1” per il 2004,

     — un numero a due cifre che identifica l'ufficio del paese esportatore che ha rilasciato il documento,

     — un numero di cinque cifre, da 00001 a 99999, assegnato allo Stato membro di destinazione di cui trattasi.»; k) la tabella A è sostituita dalla seguente:

     (Omissis)

     l) la tabella B è sostituita dalla seguente:

     (Omissis)

     m) la tabella C è sostituita dalla seguente:

     (Omissis)

     4) l'allegato V è modificato come segue:

     (Omissis)

     5) è inserito il seguente allegato V bis:

     (Omissis)

     6) l'allegato VI è così modificato:

     a) la lettera d) del paragrafo 1 è abrogata;

     b) i commi secondo e terzo del paragrafo 2 sono abrogati;

     7) la tabella dell’allegato VII è sostituita dalla seguente:

     (Omissis)

     8) è inserito l'allegato VII bis seguente:

     (Omissis)

     9) l'allegato VIII è modificato come segue:

     a) la tabella è sostituita dalla seguente:

     (Omissis)

     b) l’appendice dell’allegato VIII è abrogata;

     10) è inserito l'allegato seguente:

     «Allegato VIII bis

     (Omissis)

     11) l'allegato IX è sostituito dal seguente:

     (Omissis)

     12) l'allegato X è abrogato.