§ 3.3.857 – Direttiva 23 giugno 2005, n. 43.
Direttiva n. 2005/43/CE della Commissione che modifica gli allegati della direttiva 68/193/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione [...]


Settore:Normativa europea
Materia:3. politica industriale e mercato interno
Capitolo:3.3 ravvicinamento delle legislazioni
Data:23/06/2005
Numero:43


Sommario
Art. 1.      Gli allegati da I a IV della direttiva 68/193/CEE sono sostituiti rispettivamente dal testo degli allegati da I a IV della presente direttiva.
Art. 2.      1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 luglio 2006, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi [...]
Art. 3.      La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Art. 4.      Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.


§ 3.3.857 – Direttiva 23 giugno 2005, n. 43.

Direttiva n. 2005/43/CE della Commissione che modifica gli allegati della direttiva 68/193/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite.

(G.U.U.E. 24 giugno 2005, n. L 164).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 68/193/CEE del Consiglio, del 9 aprile 1968, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite, in particolare l’articolo 2, paragrafo 1, lettera DA c), l’articolo 8, paragrafo 2, l’articolo 10, paragrafo 3, e l’articolo 17 bis,

     considerando quanto segue:

     (1) La direttiva 68/193/CEE fissa le disposizioni comunitarie per la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa delle viti all’interno della Comunità. La direttiva enumera le condizioni da rispettare in materia di coltura, materiali di moltiplicazione, imballaggio ed etichettatura.

     (2) Una migliore tecnologia di moltiplicazione delle piante consente di commercializzare le piante prodotte non solo nei tradizionali fasci, ma anche in vasi, casse o cartoni.

     (3) Se è disposto dagli Stati membri che ciascuna consegna di materiale prodotto sul loro territorio sia accompagnata anche da un documento uniforme occorre stabilire le condizioni riguardanti tale documento di accompagnamento.

     (4) Alcune condizioni relative al materiale di moltiplicazione e alla composizione dell’imballaggio non dovrebbero applicarsi al materiale di moltiplicazione ottenuto secondo i nuovi metodi di produzione.

     (5) Le condizioni da rispettare in materia di coltura sono stabilite all’allegato I della direttiva 68/193/CEE. Tale allegato dovrebbe includere un riferimento alla categoria e al tipo di materiale di moltiplicazione, un nuovo elenco positivo degli organismi nocivi da controllare e la metodologia per le ispezioni e le analisi della coltura.

     (6) Le condizioni da rispettare in materia di materiali di moltiplicazione sono stabilite all’allegato II della direttiva 68/193/CEE. Tale allegato dovrebbe includere un riferimento alla varietà e, se del caso, al clone per ciascuna categoria e ciascun tipo di materiale di moltiplicazione per quanto riguarda l’identità e la purezza, la metodologia per le ispezioni dei materiali di moltiplicazione e la calibrazione dei diversi tipi di materiali di moltiplicazione.

     (7) Le condizioni da rispettare in materia di imballaggio sono stabilite all’allegato III della direttiva 68/193/CEE. Tale allegato dovrebbe includere un riferimento al tipo di materiale di moltiplicazione per quanto concerne il numero di elementi singoli per unità di imballaggio.

     (8) Le condizioni riguardanti l’etichetta e il documento di accompagnamento sono stabilite all’allegato IV della direttiva 68/193/CEE. Tale allegato dovrebbe includere tutte le informazioni sui materiali di moltiplicazione richieste dall’articolo 10 della direttiva 68/193/CEE.

     (9) Il ciclo di crescita dei materiali di moltiplicazione della vite dura diversi anni, perciò sono necessari tempi lunghi per le ispezioni e le analisi. L’introduzione rapida di nuove condizioni potrebbe causare un’insufficienza nella produzione di materiali di moltiplicazione conformi alle nuove prescrizioni. Per i materiali di moltiplicazione già in uso, è quindi opportuno prevedere un periodo transitorio per conformarsi alle nuove condizioni stabilite negli allegati I, II e IV.

     (10) La direttiva 68/193/CEE dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza.

     (11) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

 

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

 

     Art. 1.

     Gli allegati da I a IV della direttiva 68/193/CEE sono sostituiti rispettivamente dal testo degli allegati da I a IV della presente direttiva.

 

     Art. 2.

     1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 luglio 2006, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

     Le disposizioni si applicano a decorrere dal 1° agosto 2006.

     Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste devono contenere un riferimento alla presente direttiva o essere corredate di siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

     2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

 

     Art. 3.

     La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

     Art. 4.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

 

ALLEGATO I

CONDIZIONI RELATIVE ALLA COLTURA

 

     1. La coltura deve presentare identità e purezza della varietà e, se del caso, del clone.

     2. Lo stato colturale e lo stato di sviluppo della coltura devono consentire controlli sufficienti dell’identità e della purezza della varietà e, se del caso, del clone, nonché dello stato sanitario.

     3. Devono esistere garanzie sufficienti che il suolo o, se del caso, il substrato di coltura non sono infettati da organismi nocivi o loro vettori, in particolare nematodi che trasportano malattie virali. Le viti-madri e i vivai sono piantati in condizioni atte ad evitare ogni rischio di contaminazione da organismi nocivi.

     4. La presenza di organismi nocivi che riducono il valore di utilizzazione dei materiali di moltiplicazione deve mantenersi nel limite più ridotto possibile.

     5. In particolare, per quanto riguarda gli organismi nocivi di cui alle lettere a), b) e c), si applicano le condizioni di cui ai punti da 5.1 a 5.5, fatto salvo il punto 5.6:

     a) complesso della degenerazione infettiva della vite: virus dell’arricciamento della vite (GFLV) e virus del mosaico dell’arabis (ArMV);

     b) complesso dell’accartocciamento fogliare della vite: virus 1 associato all’accartocciamento fogliare della vite (GLRaV-1) e virus 3 associato all’accartocciamento fogliare della vite (GLRaV-3);

     c) maculatura infettiva della vite (GFkV) (soltanto per i portinnesto).

     5.1. Le viti-madri destinate alla produzione dei materiali di moltiplicazione iniziali devono essere risultate esenti dagli organismi nocivi di cui al punto 5, lettere a), b) e c), in seguito a un’ispezione ufficiale. Quest’ultima si basa sui risultati delle analisi fitosanitarie condotte utilizzando l’indexaggio o un altro metodo equivalente accettato a livello internazionale e relativo a tutte le piante. Tali analisi devono essere confermate dai risultati di test fitosanitari condotti su tutte le piante ogni 5 anni per ricercare gli organismi di cui al punto 5, lettere a) e b). Le piante infette devono essere eliminate. I motivi della mancanza di ceppi dovuti ai summenzionati organismi nocivi o ad altri fattori devono figurare nel fascicolo di certificazione in cui sono registrati i dati relativi alle vitimadri.

     5.2. Le viti-madri destinate alla produzione dei materiali di moltiplicazione di base devono essere risultate esenti dagli organismi nocivi di cui al punto 5, lettere a) e b), in seguito a un’ispezione ufficiale. Quest’ultima si basa sui risultati di analisi fitosanitarie relative a tutte le piante. Le analisi si effettuano almeno ogni 6 anni, iniziando dalle viti-madri di 3 anni d’età.

     Nei casi in cui le ispezioni annuali ufficiali in campo sono effettuate su tutte le piante, le analisi fitosanitarie devono svolgersi almeno ogni 6 anni a partire dalle viti-madri di 6 anni d’età.

     Le piante infette devono essere eliminate. I motivi della mancanza di ceppi dovuti ai summenzionati organismi nocivi o ad altri fattori devono figurare nel fascicolo di certificazione in cui sono registrati i dati relativi alle vitimadri.

     5.3. Le viti-madri destinate alla produzione di materiali certificati devono risultare esenti da tutti gli organismi nocivi di cui al punto 5, lettere a) e b), in seguito a un’ispezione ufficiale. Quest’ultima si basa sui risultati delle analisi fitosanitarie condotte per campionamento secondo metodi di analisi/controllo conformi a norme generalmente accettate. Le analisi si effettuano almeno ogni 10 anni, iniziando dalle viti-madri di 5 anni d’età.

     Nei casi in cui le ispezioni annuali ufficiali in campo sono effettuate su tutte le piante, le analisi fitosanitarie devono svolgersi almeno ogni 10 anni a partire dalle viti-madri di 10 anni d’età.

     La proporzione delle viti-madri mancanti dovuta agli organismi nocivi di cui al punto 5, lettere a) e b), non deve superare il 5 %. Le piante infette devono essere eliminate. I motivi della mancanza di ceppi dovuti ai summenzionati organismi nocivi o ad altri fattori devono figurare nel fascicolo di certificazione in cui sono registrati i dati relativi alle viti-madri.

     5.4. Nei vigneti di viti-madri destinate alla produzione di materiali di moltiplicazione standard, la proporzione dei ceppi mancanti dovuta agli organismi nocivi di cui al punto 5, lettere a) e b), non deve superare il 10 %. Le piante infette devono essere eliminate e non possono partecipare alla moltiplicazione. I motivi della mancanza di ceppi dovuti ai summenzionati organismi nocivi o ad altri fattori devono figurare nel fascicolo di certificazione in cui sono registrati i dati relativi alle viti-madri.

     5.5. I vivai devono risultare liberi dagli organismi nocivi di cui al punto 5, lettere a) e b), in seguito a ispezione annuale ufficiale in campo basata su metodi visivi, cui si accompagnano, se del caso, esami adeguati e/o una seconda ispezione in campo.

     5.6. a) Gli Stati membri possono decidere di non applicare i punti 5.1 e 5.2 fino al 31 luglio 2011 per quanto riguarda i vigneti di viti-madri destinati alla produzione di materiale di moltiplicazione iniziale o di materiale di moltiplicazione di base che esistevano già alla data di entrata in vigore della direttiva 2005/43/CE della Commissione.

     b) Gli Stati membri possono decidere di non applicare il punto 5.3 fino al 31 luglio 2012 per quanto riguarda i vigneti di viti-madri destinati alla produzione di materiali di moltiplicazione certificati che esistevano già alla data di entrata in vigore della direttiva 2005/43/CE della Commissione.

     c) Se gli Stati membri decidono di non applicare i punti 5.1 e 5.2 o il punto 5.3 come previsto dalle lettere a) e b) di cui sopra, dovranno invece applicare le norme seguenti.

     Le malattie virali nocive, in particolare l’arricciamento e l’accartocciamento fogliare della vite, devono essere eliminate dalle colture destinate a produrre materiale di moltiplicazione iniziale e di base. Le colture destinate a produrre materiale di moltiplicazione delle altre categorie devono rimanere esenti da piante che presentino sintomi di malattie virali nocive.

     6. I vivai non possono essere collocati in un vigneto o in un vigneto di viti-madri. La distanza minima da un vigneto o da un vigneto di viti-madri è di tre metri.

     7. Il materiale di moltiplicazione utilizzato per la produzione di talee di portinnesto, nesti, talee da vivaio, barbatelle franche e barbatelle innestate deve provenire da viti-madri che sono state considerate conformi al momento del controllo.

     8. Fatta salva l’ispezione ufficiale di cui al precedente punto 5, si procede ad almeno un’ispezione ufficiale in campo. In caso di contestazione che può essere composta senza pregiudicare la qualità del materiale di moltiplicazione, hanno luogo ulteriori ispezioni in campo.

 

 

ALLEGATO II

CONDIZIONI RELATIVE AI MATERIALI DI MOLTIPLICAZIONE

 

     I. CONDIZIONI GENERALI

     1. I materiali di moltiplicazione devono possedere l’identità e la purezza della varietà e, se del caso, la purezza del clone; è ammessa una tolleranza dell’1 % all’atto della commercializzazione dei materiali di moltiplicazione standard.

     2. I materiali di moltiplicazione devono possedere una purezza tecnica minima del 96 %.

     Si considerano impurezze tecniche:

     a) i materiali di moltiplicazione che risultano disseccati totalmente o in parte, anche quando sono stati immersi nell’acqua dopo il loro disseccamento;

     b) i materiali di moltiplicazione avariati, contorti o con lesioni, in particolare danneggiati dalla grandine o dal gelo, schiacciati o rotti;

     c) i materiali che non corrispondono ai requisiti di cui al seguente punto III.

     3. I sarmenti devono essere giunti ad un adeguato stato di maturità del legno.

     4. La presenza di organismi nocivi che riducono il valore di utilizzazione dei materiali di moltiplicazione deve mantenersi nel limite più ridotto possibile.

     I materiali di moltiplicazione che presentano segni o sintomi evidenti attribuibili ad organismi nocivi per i quali non vi sono trattamenti efficaci devono essere eliminati.

     II. CONDIZIONI SPECIALI

     1. Barbatelle innestate

     Le barbatelle innestate provenienti da combinazioni di materiali di moltiplicazione della stessa categoria sono classificate in detta categoria.

     Le barbatelle innestate provenienti da combinazioni di materiali di moltiplicazione di categorie diverse sono classificate nella categoria inferiore.

     2. Deroga temporanea

     Gli Stati membri possono decidere di non applicare le disposizioni di cui al punto 1 fino al 31 luglio 2010 per quanto riguarda le barbatelle innestate costituite da materiale di moltiplicazione iniziale innestato su materiale di moltiplicazione di base. Qualora gli Stati membri decidano di non applicare il punto 1, devono invece applicare la seguente norma.

     Le barbatelle innestate costituite da materiale di moltiplicazione iniziale innestato su materiale di moltiplicazione di base devono essere classificate come materiale di moltiplicazione iniziale.

     III. CALIBRAZIONE

     1. Talee di portinnesto, talee da vivaio e nesti

     Diametro

     Si tratta del diametro maggiore della sezione. Questa norma non si applica alle talee erbacee.

     a) Talee di portinnesto e nesti:

     aa) diametro dell’estremità più piccola: da 6,5 a 12 mm;

     ab) diametro massimo all’estremità più grossa: 15 mm, salvo che si tratti di nesti per innesto sul luogo.

     b) Talee da vivaio:

     diametro minimo all’estremità più piccola: 3,5 mm.

     2. Barbatelle franche

     A. Diametro

     Il diametro misurato al centro del meritallo, sotto la cacciata superiore e secondo l’asse più lungo, è almeno pari a 5 mm. Questa norma non si applica alle barbatelle franche ottenute da materiale di moltiplicazione erbaceo.

     B. Lunghezza

     La lunghezza dal punto inferiore di inserzione delle radici alla giuntura della cacciata superiore è per lo meno pari a:

     a) 30 cm per le barbatelle franche destinate ad essere innestate; tuttavia, per le barbatelle franche destinate alla Sicilia, la lunghezza è pari a 20 cm;

     b) 20 cm per le altre barbatelle franche.

     Questa norma non si applica alle barbatelle franche ottenute da materiale di moltiplicazione erbaceo.

     C. Radici

     Ogni pianta deve avere per lo meno tre radici ben sviluppate e opportunamente ripartite. Tuttavia, la varietà 420 A può avere soltanto due radici ben sviluppate, purché esse siano opposte.

     D. Base

     Il taglio deve essere al di sotto del diaframma ad una distanza sufficiente per non danneggiarlo, ma non oltre un centimetro al di sotto di esso.

     3. Barbatelle innestate

     A. Lunghezza

     Il fusto deve avere per lo meno 20 cm di lunghezza.

     Questa norma non si applica alle barbatelle innestate ottenute da materiale di moltiplicazione erbaceo.

     B. Radici

     Ogni pianta deve avere per lo meno tre radici ben sviluppate e opportunamente ripartite. Tuttavia, la varietà 420 A può avere soltanto due radici ben sviluppate, purché esse siano opposte.

     C. Saldatura

     Ogni pianta deve presentare una saldatura adeguata, regolare e solida.

     D. Base

     Il taglio deve essere effettuato al di sotto del diaframma ad una distanza sufficiente per non danneggiarlo, ma non oltre un centimetro al di sotto di esso.

 

 

ALLEGATO III

IMBALLAGGIO

 

Composizione degli imballaggi o fasci

 

1 — Tipo

2 — Numero di individui

3 — Quantità massima

1. Barbatelle innestate

25, 50, 100 o multipli di 100

500

2. Barbatelle franche

50, 100 o multipli di 100

500

3. Nesti

 

 

— con almeno cinque gemme utilizzabili

100 o 200

200

— con una gemma utilizzabile

500 o un suo multiplo

5 000

4. Talee di portinnesto

100 o un suo multiplo

1 000

5. Talee da vivaio

100 o un suo multiplo

500

 

     CONDIZIONI PARTICOLARI

     I. Piccole quantità

     Ove necessario, la quantità (numero di individui) degli imballaggi e fasci di tutti i tipi e le categorie dei materiali di moltiplicazione di cui alla colonna 1 di cui sopra possono essere inferiori alle quantità minime indicate alla colonna 2.

     II. Piante di vite con radici in qualunque substrato in vasi, casse e cartoni

     Non si applicano i criteri del numero di individui e della quantità massima.

 

 

ALLEGATO IV

INDICAZIONI ESTERNE

 

     A. ETICHETTA

     I. Informazioni richieste

     1. Norme CE

     2. Paese di produzione

     3. Servizio di certificazione o di controllo e Stato membro o loro acronimo

     4. Nome e indirizzo del responsabile della chiusura o suo numero di identificazione

     5. Specie

     6. Tipo di materiale

     7. Categoria

     8. Varietà e se del caso clone. Nel caso delle barbatelle innestate questa indicazione si applica al portinnesto e al nesto

     9. Numero di riferimento del lotto

     10. Quantità

     11. Lunghezza — Solo per le talee di portinnesto: si tratta della lunghezza minima delle talee del lotto interessato

     12. Anno di coltura.

     II. Condizioni minime

     L’etichetta deve avere le seguenti caratteristiche:

     1. essere stampata in modo indelebile e chiaramente leggibile;

     2. essere apposta ben in vista in modo da risultare facilmente visibile;

     3. le informazioni di cui al punto A.I non possono in alcun modo essere nascoste, coperte o interrotte da altre scritte o immagini;

     4. le informazioni di cui al punto A.I devono figurare nello stesso campo visivo.

     III. Deroga per piccole quantità destinate al consumatore finale

     1. Più di un’unità

     Le informazioni richieste per l’etichetta di cui al punto I.10 sono: «Numero esatto di unità per imballaggio o fascio».

     2. Una sola unità

     Le seguenti informazioni di cui al punto A.I non sono richieste:

     — tipo di materiale,

     — categoria,

     — numero di riferimento del lotto,

     — quantità,

     — lunghezza delle talee di portinnesto,

     — anno di coltura.

     IV. Deroga per le viti in vasi, casse o cartoni

     Per le piante di vite con radici in qualunque substrato in vasi, casse e cartoni quando gli imballaggi di tale materiale non corrispondono ai requisiti per la chiusura (e l’etichettatura) a causa della sua composizione:

     a) il materiale di moltiplicazione dev’essere tenuto in lotti separati adeguatamente identificati per varietà e, se del caso, per clone e numero di individui;

     b) l’etichetta ufficiale è facoltativa;

     c) il materiale di moltiplicazione dev’essere accompagnato dal documento di cui al seguente punto B.

     B. DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO

     I. Condizioni da rispettare

     Quando gli Stati membri richiedono l’emissione di un documento di accompagnamento, tale documento deve:

     a) essere in almeno due copie (una per il mittente e una per il destinatario);

     b) (la copia del destinatario) accompagnare la consegna dall’indirizzo di partenza a quello di arrivo;

     c) recare tutte le informazioni di cui al seguente punto II per quanto riguarda i singoli lotti della consegna;

     d) essere conservato almeno un anno e presentato se del caso alle autorità preposte ai controlli ufficiali.

     II. Elenco delle informazioni da fornire

     1. Norme CE

     2. Paese di produzione

     3. Servizio di certificazione o di controllo e Stato membro o loro acronimo

     4. Numero progressivo

     5. Mittente (indirizzo, numero di registrazione)

     6. Destinatario (indirizzo)

     7. Specie

     8. Tipo di materiale

     9. Categoria

     10. Varietà e, se del caso, cloni. Per le barbatelle innestate, questa indicazione si applica al portinnesto e al nesto

     11. Numero di elementi singoli per lotto

     12. Numero totale di lotti

     13. Data di consegna.