§ 4.6.55 - L.R. 30 dicembre 1989, n. 80.
Interventi regionali a favore delle popolazioni dell'Armenia colpite dal terremoto.


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.6 calamità naturali
Data:30/12/1989
Numero:80


Sommario
Art. 1.  1. La Regione contribuisce all'attività di soccorso e ricostruzione a favore delle popolazioni dell'Armenia colpite dal sisma del dicembre 1988, con lo stanziamento di un fondo di L. 1.000 [...]
Art. 2.  1. Per i fini indicati dalla presente legge la Regione può promuovere altresì pubbliche sottoscrizioni da far affluire in apposito conto corrente.
Art. 3.  1. Per le finalità della presente legge è autorizzata per l'anno 1989 la spesa di L. 1.000 milioni che viene iscritta al capitolo n. 26401 che si istituisce nel bilancio regionale del medesimo anno [...]
Art. 4.  1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore lo stesso giorno della sua [...]


§ 4.6.55 - L.R. 30 dicembre 1989, n. 80. [1]

Interventi regionali a favore delle popolazioni dell'Armenia colpite dal terremoto.

(B.U. 20 gennaio 1990, n. 2).

 

Art. 1. 1. La Regione contribuisce all'attività di soccorso e ricostruzione a favore delle popolazioni dell'Armenia colpite dal sisma del dicembre 1988, con lo stanziamento di un fondo di L. 1.000 milioni.

     2. Gli interventi possono consistere in:

     a) collaborazione tecnica;

     b) fornitura di opere, beni e servizi;

     c) sussidi in denaro;

     d) interventi d'emergenza.

     3. L'attività di soccorso e di ricostruzione nelle forme di cui alle lettere a), b) e c) è effettuata secondo criteri metodologici e di coordinamento definiti in seno alla conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

 

     Art. 2. 1. Per i fini indicati dalla presente legge la Regione può promuovere altresì pubbliche sottoscrizioni da far affluire in apposito conto corrente.

     2. L'utilizzazione dei beni e servizi da destinare agli interventi di soccorso avverrà con le procedure di cui al terzo comma del precedente articolo.

 

     Art. 3. 1. Per le finalità della presente legge è autorizzata per l'anno 1989 la spesa di L. 1.000 milioni che viene iscritta al capitolo n. 26401 che si istituisce nel bilancio regionale del medesimo anno con la seguente denominazione: «Intervento regionale a favore delle popolazioni dell'Armenia colpite dal terremoto».

     2. Alla copertura finanziaria si provvede mediante riduzione della somma di L. 1.000 milioni dal capitolo n. 29851, elenco n. 4, lettera c) del bilancio regionale 1989.

 

     Art. 4. 1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 4 della L.R. 20 giugno 2017, n. 6.