§ 2.7.50 - L.R. 31 dicembre 1987, n. 63. - Interpretazione autentica della
legge regionale 6 giugno 1984, n. 22: «Modifica alla legge regionale 2 giugno 1980, n. 43, concernente: "Disciplina [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:2. assetto istituzionale e organizzazione amministrativa
Capitolo:2.7 ordinamento degli uffici e del personale
Data:31/12/1987
Numero:63


Sommario
Art. 1.  1. L'espressione «trattamento giuridico» contenuta nell'articolo unico della legge regionale 6 giugno 1984, n. 22, deve essere interpretata nel senso che i giovani i quali hanno superato l'esame di [...]


§ 2.7.50 - L.R. 31 dicembre 1987, n. 63. - Interpretazione autentica della

legge regionale 6 giugno 1984, n. 22: «Modifica alla legge regionale 2 giugno 1980, n. 43, concernente: "Disciplina per la sistemazione in pianta stabile dei giovani assunti ai sensi delle disposizioni sulla occupazione giovanile"».

(B.U. 9 gennaio 1988, n. 1).

 

Art. 1. 1. L'espressione «trattamento giuridico» contenuta nell'articolo unico della legge regionale 6 giugno 1984, n. 22, deve essere interpretata nel senso che i giovani i quali hanno superato l'esame di idoneità di cui al primo comma ed hanno acquisito il diritto all'inquadramento nei ruoli regionali sono equiparati, con decorrenza dalla data dell'esame e fino all'immissione nei ruoli, ai dipendenti di ruolo della Regione anche ai fini della partecipazione ai concorsi speciali per l'avanzamento di carriera previsti dalle norme contrattuali.