§ 3.4.22 - L.R. 29 aprile 1980, n. 27.
Divieto di usare volatili per il tiro a volo.


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.4 caccia
Data:29/04/1980
Numero:27


Sommario
Art. 1.  E' vietato a chiunque usare volatili nelle esercitazioni, nelle gare e nelle manifestazioni sportive di tiro a volo.
Art. 2.  La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel [...]


§ 3.4.22 - L.R. 29 aprile 1980, n. 27. [1]

Divieto di usare volatili per il tiro a volo.

(B.U. 20 maggio 1980, n. 14).

 

Art. 1. E' vietato a chiunque usare volatili nelle esercitazioni, nelle gare e nelle manifestazioni sportive di tiro a volo.

     Le infrazioni sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 31 lettera n), della legge 27 dicembre 1977, n. 698.

 

     Art. 2. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 4 della L.R. 20 giugno 2017, n. 6.