§ 3.8.39 - L.R. 26 maggio 1980, n. 42. - Realizzazione di aree attrezzate
artigianali nei comuni compresi nell' area regionale per l'intervento straordinario nel mezzogiorno prevista [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.8 industria e artigianato
Data:26/05/1980
Numero:42


Sommario
Art. 1.  In attuazione dell'articolo 7, primo comma, lettera c), della legge 2 maggio 1976, n. 183, al fine di favorire lo sviluppo dell'artigianato nell'area regionale dell'intervento straordinario per il [...]
Art. 2.  Le agevolazioni e gli interventi di assistenza finanziati dalla presente legge sono disposti ed erogati secondo le modalità contenute nella legge regionale 22 settembre 1978, n. 60.
Art. 3.  Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata la spesa di L. 12.000 milioni per l'anno finanziario 1980.
Art. 4.  La copertura finanziaria della spesa di cui al comma precedente, è costituita per L. 4.000 milioni dalla corrispondente quota non utilizzata dal fondo globale iscritto al capitolo n. 990599 del [...]
Art. 5.  Ai fini del recupero delle anticipazioni previste dalla presente legge, erogate a norma dell'articolo 4, primo comma, lettera a) della legge regionale 22 settembre 1978, n. 60, nel bilancio di [...]


§ 3.8.39 - L.R. 26 maggio 1980, n. 42. - Realizzazione di aree attrezzate

artigianali nei comuni compresi nell' area regionale per l'intervento straordinario nel mezzogiorno prevista dall'art. 1 del testo unico delle leggi per il mezzogiorno decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 6 marzo 1978.

(B.U. 20 giugno 1980, n. 17).

 

Art. 1. In attuazione dell'articolo 7, primo comma, lettera c), della legge 2 maggio 1976, n. 183, al fine di favorire lo sviluppo dell'artigianato nell'area regionale dell'intervento straordinario per il Mezzogiorno - di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi per il Mezzogiorno D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218 collegato alla produzione agricola locale, alle industrie insediate nella predetta area, alle esigenze delle comunità locali, la Regione ha facoltà di concedere agevolazioni finanziarie ed assistenza per la infrastrutturazione di aree da attrezzare per insediamenti artigianali previsti dagli strumenti urbanistici approvati a norma di legge.

 

     Art. 2. Le agevolazioni e gli interventi di assistenza finanziati dalla presente legge sono disposti ed erogati secondo le modalità contenute nella legge regionale 22 settembre 1978, n. 60.

     Possono beneficiare:

     a) i comuni;

     b) i consorzi tra comuni;

     c) i consorzi tra comuni, singoli ed associati tra di loro, con enti pubblici o con privati, singoli ed associati.

 

     Art. 3. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata la spesa di L. 12.000 milioni per l'anno finanziario 1980.

 

     Art. 4. La copertura finanziaria della spesa di cui al comma precedente, è costituita per L. 4.000 milioni dalla corrispondente quota non utilizzata dal fondo globale iscritto al capitolo n. 990599 del bilancio regionale per l'anno finanziario 1979.

     In dipendenza dell'autorizzazione di spesa disposta dal primo comma, nel bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 1980, vengono introdotte le seguenti variazioni:

 

 

     Bilancio annuale

     capitolo n. 02003 (di nuova istituzione)

(Cod. 0200 - Tit. II - Sez. X - Categ. 5)

Anticipazione a favore dei comuni e degli

altri enti previsti dalla legge regionale

22 settembre 1978, n. 60, delle spese

necessarie per l'acquisizione di terreni

compresi nelle aree da attrezzare per

insediamenti artigianali previste nel

territorio di cui al testo unico delle

leggi sul mezzogiorno, approvato con

D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218

                                 competenza    + L. 4.000.000.000

 

     capitolo n. 02004 (di nuova istituzione)

(Cod. 0200 - Tit. II - Sez. x - Categ. 3)

(Contributi a favore dei comuni e degli

altri enti previsti dalla legge regionale

22 settembre 1978, n. 60, per la realizzazione

di attrezzature di urbanizzazione primaria

nelle aree destinate ad insediamenti

artigianali, previste nel territorio di cui al

testo unico delle leggi sul mezzogiorno approvato

con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218

                                 competenza    + L. 8.000.000.000

 

     capitolo n. 28104 - Fondo globale per il

finanziamento di provvedimenti legislativi,

mediante utilizzazione delle assegnazioni

statali di cui all'articolo 9, lettera b),

della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15

(spese in conto capitale)

                                 competenza    - L. 8.000.000.000

 

     Bilancio pluriennale 1980-1982

     capitolo n. 02003 (di nuova istituzione)

Anticipazione a favore dei comuni e degli

altri enti previsti dalla legge regionale 22

settembre 1978, n. 60 delle spese necessarie

per l'acquisizione di terreni compresi nelle

aree da attrezzare per insediamenti artigianali

previste nel territorio di cui al testo unico

delle leggi sul mezzogiorno approvato con

D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218

                                   anno 1980   + L. 2.700.000.000

 

     capitolo n. 02004 (di nuova istituzione)

Contributi a favore dei comuni e degli altri

enti previsti dalla legge regionale 22 settembre

1978, n. 60, per la realizzazione di attrezzature

di urbanizzazione primaria nelle aree destinate

ad insediamenti artigianali, previste nel

territorio di cui al testo unico delle leggi

sul mezzogiorno approvato con D.P.R. 6 marzo

1978, n. 218

                                   anno 1980   + L. 5.300.000.000

 

 

     capitolo n. 28104 - Fondo globale

finanziamento provvedimenti legislativi

                                   anno 1980   - L. 8.000.000.000

 

 

     Art. 5. Ai fini del recupero delle anticipazioni previste dalla presente legge, erogate a norma dell'articolo 4, primo comma, lettera a) della legge regionale 22 settembre 1978, n. 60, nel bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 1980, viene istituito «per memoria» il seguente capitolo di entrata:

     capitolo n. 3315 (Tit. IV - Categ. 33)

Rimborsi da parte dei comuni e degli altri enti previsti, delle somme anticipate per l'acquisizione dei terreni, compresi nelle aree da attrezzare per insediamenti artigianali, previste nel territorio di cui al testo unico delle leggi sul mezzogiorno approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218.

     Le somme introitate sul capitolo istituito a norma dei commi precedenti saranno destinate al finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge.