§ 3.11.6 - L.R. 2 giugno 1980, n. 43. - Disciplina per la sistemazione in
pianta stabile del giovani assunti ai sensi delle disposizioni sull'occupazione giovanile .


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.11 cooperazione e lavoro
Data:02/06/1980
Numero:43


Sommario
Art. 1.  (Proroga dei contratti). I contratti stipulati ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285
Art. 2.  (Esami di idoneità). Prima del termine dei singoli progetti specifici previsti dall'articolo 6 della legge 1° giugno 1977, n. 285
Art. 3.  (Soci di cooperative). I soci di cooperative utilizzati dalla Regione e dagli altri enti di cui all'articolo 1 sulla base delle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 27 della legge 1° giugno [...]
Art. 4.  (Graduatoria). Presso la Regione è istituita una graduatoria unica, articolata per livelli funzionali e, nell'ambito di ciascun livello, per qualifiche e profili professionali corrispondenti a [...]
Art. 5.  (Utilizzazione temporanea). I giovani che hanno superato l'esame di idoneità continuano, di norma, a svolgere la propria attività con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso l'ente che li ha [...]
Art. 6.  (Riserva dei posti disponibili). In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 26 septies - primo comma - del decreto legge 30 dicembre 1979, n. 663
Art. 7.  (Ricognizione delle disponibilità dei posti nei ruoli organici). La Regione effettua, nel proprio ambito territoriale, una ricognizione dei posti disponibili nei ruoli organici degli enti di cui [...]
Art. 8.  (Modalità di inserimento nei ruoli organici). Per la copertura dei posti disponibili nei ruoli organici della Regione, degli enti locali e degli enti pubblici dipendenti, che abbiano o meno [...]
Art. 9.  (Corsi di formazione). Gli enti di cui all'articolo 1, compresi gli enti che non hanno realizzato progetti specifici, in relazione ai propri compiti istituzionali, possono richiedere a giovani [...]
Art. 10.  (Eccedenza di giovani iscritti nella graduatoria). Per l'attuazione delle disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 26 septies del decreto legge 30 dicembre 1979 n. 663
Art. 11.  (Norme finali). Al fine di provvedere agli adempimenti di cui alla presente legge, la Giunta regionale predispone, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa, un elenco [...]
Art. 12.  (Disposizione finanziaria). Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede:


§ 3.11.6 - L.R. 2 giugno 1980, n. 43. - Disciplina per la sistemazione in

pianta stabile del giovani assunti ai sensi delle disposizioni sull'occupazione giovanile [1].

(B.U. 20 giugno 1980, n. 17).

 

Art. 1. (Proroga dei contratti). I contratti stipulati ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285 [2] e successive modifiche ed integrazioni, dalla Regione, dagli enti dipendenti e dagli enti locali operanti nell'ambito della Regione stessa, la cui durata abbia raggiunto o raggiunga entro il 30 giugno 1980 i ventiquattro mesi previsti dal combinato disposto degli articoli 25 e 26 della citata legge, sono prorogati a tale data.

     Per le esigenze determinate dallo svolgimento degli esami di idoneità di cui al successivo articolo 2, i contratti di cui al precedente comma possono essere prorogati per un ulteriore periodo di sei mesi.

 

     Art. 2. (Esami di idoneità). Prima del termine dei singoli progetti specifici previsti dall'articolo 6 della legge 1° giugno 1977, n. 285 [2] e successive modifiche ed integrazioni, i giovani utilizzati per l'attuazione dei progetti stessi e che abbiano portato a termine il contratto per il quale sono stati assunti, che siano in possesso dei requisiti determinati a norma del penultimo comma del presente articolo, sono ammessi a domanda a sostenere un esame di idoneità, indetto dalla Regione ed eventualmente espletato dai singoli enti interessati, ai fini dell'immissione nella graduatoria unica regionale di cui al successivo articolo 4.

     Gli esami sono distinti in relazione ai diversi livelli funzionali e, nell'ambito di ciascun livello, alle diverse qualifiche o ai diversi profili professionali previsti dalla normativa statale vigente.

     I giovani sono ammessi esclusivamente all'esame relativo alla posizione iniziale di ciascun livello nel cui ambito sono inseriti la qualifica o il profilo professionale in base ai quali è stato stipulato il contratto ai sensi dell'articolo 26 della legge 1° giugno 1977, numero 285 [2].

     L'esame si effettua per ogni progetto specifico o gruppi di progetti omogenei per settore di intervento e consiste nella valutazione dei titoli, con particolare riguardo per quelli professionali e di servizio acquisiti dal giovane durante la esecuzione del progetto, nonché in una prova scritta o pratica integrata a un colloquio.

     I requisiti per l'ammissione agli esami di idoneità nonché i criteri e le modalità di svolgimento degli esami stessi sono determinati con provvedimento della Giunta regionale, in conformità a quanto disciplinato nel decreto di cui all'articolo 26 ter, terzo comma, del decreto legge 30 dicembre 1979, n. 633 [3] convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33 [4], sentite l'unione regionale delle province del Lazio e l'associazione nazionale dei comuni d'Italia.

     Con il provvedimento di cui al comma precedente viene altresì disciplinata l'ammissione agli esami di idoneità degli impiegati di ruolo in servizio presso ciascuna amministrazione appartenenti alla carriera immediatamente inferiore a quella per la quale è indetto l'esame, sempre che siano in possesso del titolo di studio richiesto per l'ammissione all'esame stesso.

 

     Art. 3. (Soci di cooperative). I soci di cooperative utilizzati dalla Regione e dagli altri enti di cui all'articolo 1 sulla base delle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 27 della legge 1° giugno 1977, n. 285 [5] e successive modifiche ed integrazioni, e che abbiano portato a termine il contratto oggetto della convenzione possono, se in possesso dei requisiti determinati dal penultimo comma dell'articolo 2, partecipare, a domanda, all'esame di idoneità previsto dall'articolo stesso [6].

 

     Art. 4. (Graduatoria). Presso la Regione è istituita una graduatoria unica, articolata per livelli funzionali e, nell'ambito di ciascun livello, per qualifiche e profili professionali corrispondenti a quelli in base ai quali sono stati stipulati i contratti ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285 [5].

     I giovani che hanno superato l'esame previsto dall'articolo 2 della presente legge sono iscritti, con deliberazione della Giunta regionale, nella graduatoria di cui al precedente comma e collocati nella posizione iniziale del livello funzionale per accedere al quale hanno sostenuto l'esame stesso. L'iscrizione nella graduatoria avviene secondo l'ordine cronologico determinato dalla data nella quale ha avuto inizio il progetto specifico per la cui esecuzione il giovane è stato utilizzato. Nei confronti dei giovani utilizzati per l'esecuzione di uno stesso progetto l'ordine di precedenza nella graduatoria è determinato dal punteggio riportato nell'esame. A parità di posizione l'ordine di precedenza nella graduatoria è determinato in base ai criteri indicati nell'articolo 5 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 [7] [8].

 

     Art. 5. (Utilizzazione temporanea). I giovani che hanno superato l'esame di idoneità continuano, di norma, a svolgere la propria attività con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso l'ente che li ha utilizzati, fino all'immissione nei ruoli egli enti di cui all'articolo 1, compreso quelli che non hanno realizzato progetti specifici, o dalle amministrazioni statali a norma dell'articolo 26 septies del decreto legge 30 dicembre 1979, n. 663 [9] convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, 33 [1]0. Al fine di garantire una più razionale utilizzazione dei giovani è tuttavia consentita la temporanea assegnazione degli stessi presso gli altri enti sopracitati che ne facciano richiesta, previo assenso degli interessati e nel rispetto della qualifica e del profilo professionale di appartenenza.

     Ai giovani di cui al precedente comma attribuito fino all'immissione nei ruoli, il trattamento giuridico normativo, assistenziale e previdenziale dei dipendenti dell'ente presso il quale prestano servizio ed è corrisposto il trattamento retributivo previsto per il personale di ruolo, in possesso di una anzianità corrispondente a quella maturata dai giovani stessi dalla data di inizio del rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed appartenente al livello funzionale per l'accesso al quale i medesimi hanno superato l'esame di idoneità [1]1.

     I giovani che non abbiano partecipato all'esame di idoneità o che non l'abbiano superato continuano a svolgere la loro attività fino alla scadenza del contratto stipulato ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285 [1]2 e successive modifiche ed integrazioni, alle condizioni in esso previste. A tale scadenza il rapporto di lavoro si intende a tutti gli effetti risolto.

 

     Art. 6. (Riserva dei posti disponibili). In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 26 septies - primo comma - del decreto legge 30 dicembre 1979, n. 663 [1]3, convertito con modificazioni nella legge 29 febbraio 1980, n. 33 [1]4, la Regione e gli altri enti indicati nell'articolo 1, anche se non hanno realizza o progetti specifici, sono obbligati, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, a riservare il cinquanta per cento dei posti disponibili nei propri ruoli ai giovani iscritti nella graduatoria istituita ai sensi della presente legge, fino all'esaurimento della graduatoria stessa, così come determinata alla data di scadenza dell'ultimo progetto specifico.

 

     Art. 7. (Ricognizione delle disponibilità dei posti nei ruoli organici). La Regione effettua, nel proprio ambito territoriale, una ricognizione dei posti disponibili nei ruoli organici degli enti di cui all'articolo 1 per individuare le possibilità di collocazione dei giovani iscritti nella graduatoria istituita ai sensi della presente legge, nonché per adeguare alle effettive esigenze i corsi di formazione professionale previsti dalla legge 1° giugno 1977 n. 285 [1]2.

     A tal fine, gli enti locali e gli enti pubblici dipendenti operanti nel territorio regionale devono comunicare alla Regione, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il numero dei posti disponibili, distinti per qualifiche e profili professionali.

     Gli enti indicati al precedente comma devono altresì, comunicare alla Regione le ulteriori disponibilità entro trenta giorni dalla data del determinarsi delle disponibilità stesse.

 

     Art. 8. (Modalità di inserimento nei ruoli organici). Per la copertura dei posti disponibili nei ruoli organici della Regione, degli enti locali e degli enti pubblici dipendenti, che abbiano o meno realizzato progetti specifici a norma della legge 1° giugno 1977, n. 285 [1]2 e successive modifiche ed integrazioni, la Regione provvede, con decreto del Presidente della Giunta regionale, alla assegnazione dei giovani iscritti nella graduatoria unica di cui al precedente articolo 4 sulla base delle qualifiche o dei profili professionali richiesti, tenendo conto dell'ordine di iscrizione nella graduatoria e delle esigenze di realizzare, sulla base delle disponibilità egli organici, la massima corrispondenza tra la residenza e/o la sede di lavoro dove il giovane svolge la propria attività e quella prevista dall'ente interessato.

 

     Art. 9. (Corsi di formazione). Gli enti di cui all'articolo 1, compresi gli enti che non hanno realizzato progetti specifici, in relazione ai propri compiti istituzionali, possono richiedere a giovani provenienti dalle altre amministrazioni la frequenza di appositi corsi di formazione.

 

     Art. 10. (Eccedenza di giovani iscritti nella graduatoria). Per l'attuazione delle disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 26 septies del decreto legge 30 dicembre 1979 n. 663 [1]5, convertito con modificazioni nella legge 29 febbraio 1980, n. 33 [1]6, il Presidente della Giunta regionale, su proposta de l'assessore competente, individua con proprio provvedimento i giovani iscritti nella graduatoria istituita ai sensi della presente legge, per i quali non è possibile l'inserimento nei ruoli della Regione, deg i enti locali e degli altri enti dipendenti operanti nell'ambito regionale, specificandone le qualifiche o i profili professionali, nonché l'ordine di iscrizione nella graduatoria stessa.

     Tale provvedimento viene trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, corredato delle dichiarazioni di assenso dei giovani interessati, ai fini dell'inserimento nei ruoli delle Amministrazioni dello Stato.

 

     Art. 11. (Norme finali). Al fine di provvedere agli adempimenti di cui alla presente legge, la Giunta regionale predispone, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa, un elenco nominativo, suddiviso per singoli progetti e per qualifiche o profili professionali, dei giovani che siano stati avviati alla data del 31 marzo 1980 per la attuazione dei progetti socialmente utili previsti dalla legge 1° giugno 1977, n. 285 [1]7 e successive modifiche ed integrazioni.

     Tale elenco è approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale e viene aggiornato, con successivo analogo provvedimento, a seguito della comunicazione, da parte degli enti interessati, dell'avvenuta cessazione, per qualsiasi causa, dei rapporto di lavoro.

     Nell'elenco di cui al primo comma devono essere inseriti i soci delle cooperative di cui al precedente articolo 3.

 

     Art. 12. (Disposizione finanziaria). Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede:

     a) con gli stanziamenti disposti dall'articolo 26 octies del decreto legge 30 dicembre 1979, n. 663 [1]5, convertito, con modificazioni nella legge 29 febbraio 1980, n. 33 [1]6;

     b) con gli stanziamenti annuali disposti nello stato di previsione della spesa nel bilancio della Regione e faranno carico al capitolo n. 24001 del bilancio dell'esercizio corrente denominato «Interventi per l'occupazione giovanile»;

     c) con ogni altra eventuale disponibilità che determinasse in seguito a successivi provvedimenti.

 

 


[1] V. anche L.R. n. 35/87, n. 32/88 e n. 33/88.

[2] G.U. 11/6/1977, n. 158, concerne i «Provvedimenti per l'occupazione giovanile».

[2] G.U. 11/6/1977, n. 158, concerne i «Provvedimenti per l'occupazione giovanile».

[2] G.U. 11/6/1977, n. 158, concerne i «Provvedimenti per l'occupazione giovanile».

[3] G.U. 31/12/1979, n. 355.

[4] G.U. 29/2/1980, n. 59.

[5] G.U. 11/6/77, n. 158.

[6] Articolo autenticamente interpretato dalla L.R. n. 35/87, art. 1.

[5] G.U. 11/6/77, n. 158.

[7] G.U. 25/1/57, n. 22 S.O.

[8] V. L.R. n. 35/87, art. 2.

[9] G.U. 31/12/79, n. 355.

[1]10 G.U. 19/2/80, n. 59.

[1]11 Comma così sostituito dalla L.R. n. 22/84 autenticamente interpretato dalla L.R. n. 63/87.

[1]12 G.U. 16/6/79, n. 158.

[1]13 G.U. 31/12/79, n. 355.

[1]14 G.U. 29/2/80, n. 33.

[1]12 G.U. 16/6/79, n. 158.

[1]12 G.U. 16/6/79, n. 158.

[1]15 G.U. 31/12/79.

[1]16 G.U. 29/2/80, n. 59.

[1]17 G.U. 11/6/79, n. 158.

[1]15 G.U. 31/12/79.

[1]16 G.U. 29/2/80, n. 59.