§ 5.8.17 - L.R. 9 marzo 1990, n. 26. - Finanziamenti ai comuni per
interventi in relazione alla presenza di stranieri, profughi e/o apolidi.


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.8 assistenza sociale
Data:09/03/1990
Numero:26


Sommario
Art. 1.  1. La Regione Lazio sostiene, con propri finanziamenti a favore di comuni, fino alla concorrenza di L. 1.000 milioni per l'anno 1989, l'attuazione di piani straordinari di interventi in relazione [...]
Art. 2.  1. A tal fine, i comuni interessati, che abbiano nel loro territorio una presenza di almeno mille dei soggetti di cui al precedente articolo 1, predispongono e approvano, con atto deliberativo del [...]
Art. 3.  1. La Giunta regionale, a seguito delle richieste di cui al precedente articolo 2, approva la ripartizione dei fondi, sentita la competente commissione consiliare permanente.
Art. 4.  1. I comuni, al termine di ogni anno, provvedono ad inviare alla Regione Lazio una relazione sulle attività svolte e sulle spese sostenute.
Art. 5.  1. Al finanziamento della presente legge si provvede mediante l'istituzione di apposito capitolo nel bilancio di previsione n. 14204 denominato: «Finanziamento ai comuni per interventi in relazione [...]


§ 5.8.17 - L.R. 9 marzo 1990, n. 26. - Finanziamenti ai comuni per

interventi in relazione alla presenza di stranieri, profughi e/o apolidi.

(B.U. 30 marzo 1990, n. 8).

 

Art. 1. 1. La Regione Lazio sostiene, con propri finanziamenti a favore di comuni, fino alla concorrenza di L. 1.000 milioni per l'anno 1989, l'attuazione di piani straordinari di interventi in relazione alla presenza di stranieri, profughi e/o apolidi.

     2. La presenza di tali stranieri deve essere comprovata sulla base di documentazione emessa da organi o uffici dello Stato ovvero con altra idonea documentazione.

 

     Art. 2. 1. A tal fine, i comuni interessati, che abbiano nel loro territorio una presenza di almeno mille dei soggetti di cui al precedente articolo 1, predispongono e approvano, con atto deliberativo del Consiglio, il piano di interventi di cui al precedente articolo 1 e lo inviano alla Regione Lazio unitamente alla richiesta di erogazione del finanziamento per il primo anno.

     2. Per gli anni successivi le richieste annuali di erogazione dei finanziamenti faranno riferimento al piano approvato.

 

     Art. 3. 1. La Giunta regionale, a seguito delle richieste di cui al precedente articolo 2, approva la ripartizione dei fondi, sentita la competente commissione consiliare permanente.

 

     Art. 4. 1. I comuni, al termine di ogni anno, provvedono ad inviare alla Regione Lazio una relazione sulle attività svolte e sulle spese sostenute.

 

     Art. 5. 1. Al finanziamento della presente legge si provvede mediante l'istituzione di apposito capitolo nel bilancio di previsione n. 14204 denominato: «Finanziamento ai comuni per interventi in relazione alla presenza di stranieri, profughi e/o apolidi» con lo stanziamento di L. 1.000 milioni.

     2. Alla copertura finanziaria della somma di L. 1.000 milioni per l'anno 1990, si farà fronte mediante riduzione di pari importo del fondo globale iscritto al capitolo n. 29852, elenco n. 4, lettera c), del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1990.