§ 3.10.41 - L.R. 9 luglio 1997, n. 23.
Disciplina transitoria per il conseguimento della idoneità tecnico- professionale all'esercizio dell'attività di guida turistica, in deroga alla legge [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.10 turismo, industria alberghiera
Data:09/07/1997
Numero:23


Sommario
Art. 1.      1. La presente legge disciplina le modalità di partecipazione alla prova pubblica di esame per l'accertamento dell'idoneità tecnico- professionale all'esercizio dell'attività di guida turistica, [...]
Art. 2.      1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione [...]


§ 3.10.41 - L.R. 9 luglio 1997, n. 23.

Disciplina transitoria per il conseguimento della idoneità tecnico- professionale all'esercizio dell'attività di guida turistica, in deroga alla legge regionale 19 aprile 1985, n. 50 e successive modifiche.

(B.U. 19 luglio 1997, n. 20).

 

Art. 1.

     1. La presente legge disciplina le modalità di partecipazione alla prova pubblica di esame per l'accertamento dell'idoneità tecnico- professionale all'esercizio dell'attività di guida turistica, in deroga alle disposizioni previste dalla legge regionale 19 aprile 1985, n. 50 e successive modificazioni.

     2. Sono ammessi a partecipare alla prova pubblica di esame di cui al comma 1 tutti coloro che, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 7 della legge regionale n. 50 del 1985 nonché della legge 28 febbraio 1990, n. 39, possono documentare di avere esercitato, non a titolo gratuito, attività di assistenza e di supporto culturale nell'illustrazione di opere di valore artistico, paesaggistico, archeologico e monumentale nel territorio della Regione Lazio nel corso degli ultimi sei anni alla data di entrata in vigore della presente legge, nell'arco temporale minimo di due anni, per almeno quarantacinque prestazioni per ciascun anno.

     3. A dimostrazione dell'attività prestata di cui al comma 2, i candidati devono presentare deliberazioni di incarichi ricevuti da enti pubblici oppure attestazioni rilasciate da agenzie di viaggi e/o associazioni culturali con la relativa documentazione fiscale rilasciata ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633 comprovante i compensi per i servizi prestati.

     4. La domanda per l'ammissione alla prova d'esame redatta in carta semplice - deve essere inviata, esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, alla Regione Lazio - assessorato politiche per la promozione della cultura, dello spettacolo del turismo e dello sport - via R.R. Garibaldi, n. 7 - 00145 Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dall'entrata in vigore della presente legge. A pena di esclusione la domanda deve contenere le dichiarazioni e quant'altro previsto dall'articolo 7 della legge regionale n. 50 del 1985, in relazione ai requisiti richiesti per la prova di esame, l'indicazione della lingua straniera e delle eventuali ulteriori lingue straniere per le quali il candidato intende sostenere l'esame, l'indicazione dell'ambito provinciale prescelto. Alla domanda deve essere allegata la documentazione fiscale di cui al comma 3, in originale o copia conforme all'originale e, per i titoli di studio conseguiti all'estero, una dichiarazione rilasciata dalla rappresentanza diplomatica italiana competente nel territorio in cui il titolo è stato rilasciato attestante la corrispondenza del titolo posseduto a quelli validi in Italia. Non è ammessa la presentazione di più domande da parte dello stesso candidato per più ambiti provinciali.

     5. L'esame per il conseguimento dell'idoneità tecnico-professionale di guida turistica consiste in:

     a) una prova scritta di composizione in lingua italiana, in materia storico-artistica a scelta del candidato su cinque argomenti proposti dalla commissione di esame;

     b) una prova orale di:

     1) cultura storico-artistica, nonché geografica, economica ed ambientale delle località in cui deve essere esercitata la professione;

     2) nozioni generali di legislazione e di organizzazione turistica italiana nonché compiti e norme di esercizio della professione;

     3) conversazione, lettura di un brano nella lingua straniera principale e in altra o più lingue straniere eventualmente indicate dal candidato nella domanda di ammissione.

     6. La commissione di esame di abilitazione per l'esercizio dell'attività di guida turistica è così composta:

     a) un esperto in organizzazione e legislazione turistica;

     b) un esperto in storia dell'arte;

     c) un esperto in archeologia;

     d) un esperto in geografia fisica ed economica del Lazio;

     e) un esperto per ogni lingua straniera prescelta dai candidati;

     f) una guida turistica abilitata all'esercizio della professione in possesso di idonei requisiti di professionalità ed esperienza.

     I componenti la commissione nominano, al loro interno, il presidente della commissione. Le mansioni di segretario sono svolte da un funzionario dell'assessorato regionale competente in materia di turismo. La commissione esaminatrice è nominata con decreto del presidente della Giunta regionale. In relazione al numero delle domande di partecipazione alle prove di esame l'amministrazione si riserva la facoltà di procedere, con le medesime formalità, alla nomina di più commissioni di esame.

     7. Dello svolgimento delle prove di esame e delle decisioni adottate dalla commissione esaminatrice viene redatto giorno per giorno un processo verbale ciascun componente della commissione dispone di dieci punti per ogni prova sostenuta dal singolo candidato. Per il riconoscimento dell'abilitazione all'esercizio dell'attività, gli aspiranti devono riportare una votazione media complessiva non inferiore ai sei decimi e non ricevere, da parte di ogni singolo commissario, un voto inferiore a cinque decimi. Per le prove relative alle ulteriori lingue straniere, occorre riportare, al fine della relativa idoneità, una votazione non inferiore a sette decimi che, nella valutazione complessiva dà luogo all'attribuzione di un punto per ogni prova superata.

     8. La prova pubblica di esame di cui al comma 1 deve essere effettuata entro il termine di sei mesi con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge. All'attuazione della presente legge si provvede con deliberazione della Giunta regionale.

     9. La Giunta regionale è autorizzata ad affidare in appalto, mediante trattativa privata, l'effettuazione, con procedure automatizzate e con criteri obiettivi, delle prove scritte dei concorsi per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio delle attività di guida turistica e di accompagnatore turistico indetti con le deliberazioni della Giunta stessa n. 4322 del 26 maggio 1989, n. 3136 del 23 aprile 1991 e n. 9044 del 22 novembre 1994.

 

     Art. 2.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.