§ 5.14.2 - L.R. 3 aprile 1978, n. 12. - Contributo annuo all'Università
degli studi di Roma per conto del centro di educazione professionale per assistenti sociali (C.E.P.A.S.).


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.14 informazione e cultura
Data:03/04/1978
Numero:12


Sommario
Art. 1.  All'Università degli studi di Roma, per conto della scuola speciale denominata centro di educazione professionale per assistenti sociali (C.E.P.A.S.), istituita presso l'istituto di filosofia della [...]
Art. 2.  L'Università degli studi di Roma, entro il mese di dicembre di ciascun anno, a decorrere dal 1978, in cui riceve il contributo, presenterà all'Assessorato alla cultura della Regione il bilancio [...]
Art. 3.  La designazione dei due rappresentanti previsti dall'art. 378 dello statuto dell'Università degli studi di Roma approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 330 del 3 maggio 1966 [...]
Art. 4.  La spesa di L. 50 milioni è iscritta nell'apposito capitolo che verrà istituito nel bilancio di competenza e di cassa del 1978.
Art. 5.  Nel bilancio pluriennale al progetto «Sicurezza sociale istruzione professionale» codice 1905 (funzioni normali ordinarie) viene iscritta la somma di L. 50 milioni, in corrispondenza al cap. 10849, [...]


§ 5.14.2 - L.R. 3 aprile 1978, n. 12. - Contributo annuo all'Università

degli studi di Roma per conto del centro di educazione professionale per assistenti sociali (C.E.P.A.S.).

(B.U. 20 aprile 1978, n. 11).

 

Art. 1. All'Università degli studi di Roma, per conto della scuola speciale denominata centro di educazione professionale per assistenti sociali (C.E.P.A.S.), istituita presso l'istituto di filosofia della facoltà di lettere e filosofia, è assegnato un contributo annuo di L. 50 milioni, per la durata di quattro anni a decorrere dall'anno finanziario 1978.

 

     Art. 2. L'Università degli studi di Roma, entro il mese di dicembre di ciascun anno, a decorrere dal 1978, in cui riceve il contributo, presenterà all'Assessorato alla cultura della Regione il bilancio consuntivo del centro di educazione professionale per assistenti sociali (C.E.P.A.S.) corredato da una relazione illustrativa sull'attività svolta, relativa all'anno accademico immediatamente precedente.

     L'Assessorato alla cultura provvederà, entro trenta giorni, a trasmettere il predetto bilancio consuntivo alla commissione consiliare competente con il proprio parere sulla gestione del centro.

     L'erogazione del contributo annuo, a decorrere dal 1979, sarà effettuata solo dopo la presentazione, alla competente commissione consiliare, del bilancio consuntivo del centro di educazione professionale per assistenti sociali (C.E.P.A.S.).

 

     Art. 3. La designazione dei due rappresentanti previsti dall'art. 378 dello statuto dell'Università degli studi di Roma approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 330 del 3 maggio 1966 modificato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1351 del 30 novembre 1971, avverrà con decreto del Presidente della Giunta, su proposta dell'Assessore alla cultura, sentita la commissione consiliare competente.

 

     Art. 4. La spesa di L. 50 milioni è iscritta nell'apposito capitolo che verrà istituito nel bilancio di competenza e di cassa del 1978.

 

     Art. 5. Nel bilancio pluriennale al progetto «Sicurezza sociale istruzione professionale» codice 1905 (funzioni normali ordinarie) viene iscritta la somma di L. 50 milioni, in corrispondenza al cap. 10849, per ciascuno degli anni dal 1978 al 1981.