§ 4.5.116 - L.R. 8 aprile 1995, n. 13.
Soggetti diretti percettori dei contributi d'esercizio a favore dei servizi di pubblico trasporto del Lazio.


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.5 trasporti
Data:08/04/1995
Numero:13


Sommario
Art. 1.      1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge i contributi d'esercizio a favore dei servizi di pubblico trasporto urbani e suburbani di pertinenza dei comuni del Lazio di [...]


§ 4.5.116 - L.R. 8 aprile 1995, n. 13.

Soggetti diretti percettori dei contributi d'esercizio a favore dei servizi di pubblico trasporto del Lazio.

(B.U. 20 aprile 1995, n. 11).

 

Art. 1.

     1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge i contributi d'esercizio a favore dei servizi di pubblico trasporto urbani e suburbani di pertinenza dei comuni del Lazio di cui all'art. 6 della legge 10 aprile 1981, n. 151 ed alla legge regionale 22 settembre 1982, n. 42, sono erogati direttamente a favore dei soggetti pubblici o privati esercenti pubblici esercizi anzidetti.

     2. L'erogazione dei contributi di cui al comma 1 è disposta direttamente dalla Regione sulla base di dichiarazione rilasciata dall'ente locale interessato che attesta l'avvenuta verifica delle condizioni di esercizio di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 7 della legge regionale n. 42 del 1982.