§ 6.3.29 - L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2007 e pluriennale 2007-2009 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria 2007).


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.3 finanza locale
Data:29/12/2006
Numero:11


Sommario
Art. 1.  Oneri per la contrattazione per l'anno 2007.
Art. 2.  Fissazione della dotazione complessiva del personale provinciale e del relativo limite di spesa.
Art. 3.  Disposizioni per il blocco delle assunzioni e per la riduzione della spesa relativa al personale del comparto delle autonomie locali e altre disposizioni in materia di organizzazione e personale.
Art. 4.  Modificazione dell'articolo 7 della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20, relativo a misure per il contenimento delle spese di gestione del personale provinciale messo a disposizione di altri [...]
Art. 5.  Modificazioni della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (Revisione dell'ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento).
Art. 6.  Modificazioni della legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4 (Compensi ai componenti delle commissioni, consigli e comitati comunque denominati, istituiti presso la Provincia di Trento).
Art. 7.  Modificazioni della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), relative all'organizzazione dei servizi pubblici e alle elezioni degli organi [...]
Art. 8.  Modificazioni dell'articolo 11 della legge provinciale 17 giugno 2004, n. 6 (Disposizioni in materia di organizzazione, di personale e di servizi pubblici).
Art. 9.  Modificazioni dell'articolo 34 della legge provinciale 3 settembre 1993, n. 23, relativo all'Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa.
Art. 10.  Modificazione dell'articolo 7 della legge provinciale 12 maggio 2004, n. 4, relativo alle direttive agli enti per il trasferimento di beni immobili.
Art. 11.  Modificazione dell'articolo 18 della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, relativo alla riorganizzazione delle società partecipate della Provincia.
Art. 12.  Modificazioni della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, relative a società ed enti strumentali della Provincia.
Art. 13.  Modificazioni della legge provinciale 9 aprile 1973, n. 13 (Partecipazione della Provincia al "Centro tecnico-finanziario per lo sviluppo economico della provincia di Trento").
Art. 14.  Sostituzione dell'articolo 1 della legge provinciale 6 maggio 1980, n. 10 (Istituzione di un sistema informativo elettronico provinciale).
Art. 15.  Modificazioni dell'articolo 14 della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, relativo alla Patrimonio del Trentino s.p.a.
Art. 16.  Modificazione dell'articolo 6 della legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8 (Disciplina della promozione turistica in provincia di Trento).
Art. 17.  Modificazione dell'articolo 20 della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20, relativo alla partecipazione della Provincia al capitale della società incaricata della progettazione e della [...]
Art. 18.  Modificazioni della legge provinciale 2 agosto 2005, n. 14 (Riordino del sistema provinciale della ricerca e dell'innovazione. Modificazioni delle leggi provinciali 13 dicembre 1999, n. 6, in [...]
Art. 19.  Disposizioni in materia di concorso degli enti locali al raggiungimento degli obiettivi di finanza provinciale per il triennio 2007-2009 e assegnazione delle risorse ai comuni per il 2007.
Art. 20.  Inserimento dell'articolo 25 bis nella legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, relativo alla finanza locale.
Art. 21.  Disposizioni in materia di tributi provinciali.
Art. 22.  Disposizioni in materia di aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).
Art. 23.  Modificazioni della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20, relative al tributo provinciale sul turismo.
Art. 24.  Modificazioni della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18 (Norme in materia di acque pubbliche, opere idrauliche e relativi servizi provinciali), e di disposizioni connesse.
Art. 25.  Modificazioni della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4, in materia di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico.
Art. 26.  Proroga delle utenze di acqua pubblica e modificazioni dell'articolo 48 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10.
Art. 27.  Modificazioni della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento).
Art. 28.  Modificazione dell'articolo 10 della legge provinciale 10 dicembre 1993, n. 41 (Interventi per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna).
Art. 29.  Modificazioni dell'articolo 6 della legge provinciale 15 giugno 2005, n. 7 (Istituzione e disciplina del Consiglio delle autonomie locali).
Art. 30.  Verifica straordinaria dei piani pluriennali di settore che prevedono la programmazione di interventi agevolati.
Art. 31.  Modificazioni della legge provinciale 23 novembre 1998, n. 17 (Interventi per lo sviluppo delle zone montane e disposizioni urgenti in materia di agricoltura).
Art. 32.  Modificazioni della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 (Nuova disciplina della programmazione di sviluppo e adeguamento delle norme in materia di contabilità e di zone svantaggiate).
Art. 33.  Modificazioni della legge provinciale 29 maggio 1980, n. 14 (Provvedimenti per il risparmio energetico e l'utilizzazione delle fonti alternative di energia).
Art. 34.  Modificazione dell'articolo 2 della legge provinciale 13 luglio 1995, n. 7 (Disciplina delle funzioni provinciali inerenti l'impianto di opere elettriche con tensione nominale fino a 150.000 Volt).
Art. 35.  Modificazioni della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (Interventi della Provincia autonoma di Trento per il sostegno dell'economia e della nuova imprenditorialità. Disciplina dei patti [...]
Art. 36.  Modificazioni della legge provinciale 12 luglio 1993, n. 17 (Servizi alle imprese).
Art. 37.  Disposizioni di coordinamento della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 18 (Criteri generali per le politiche di incentivazione alle attività economiche, adeguamenti delle leggi provinciali di [...]
Art. 38.  Modificazione dell'articolo 58 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1, in materia di efficacia degli interventi di promozione dello sviluppo sostenibile.
Art. 39.  Modificazioni della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 (Ordinamento dei rifugi alpini, bivacchi, sentieri e vie ferrate).
Art. 40.  Modificazioni dell'articolo 53 della legge provinciale 22 dicembre 1983, n. 46 (Disciplina del settore commerciale della provincia autonoma di Trento).
Art. 41.  Proroga del termine per l'ultimazione delle iniziative legate alla ricostruzione alberghiera nel territorio di Tesero a seguito della catastrofe di Stava.
Art. 42.  Sostituzione dell'articolo 16 della legge provinciale 3 gennaio 1983, n. 3 (Tutela ed orientamento dei consumatori e disciplina delle vendite presentate come occasioni particolarmente favorevoli per [...]
Art. 43.  Modificazioni della legge provinciale 14 luglio 2000, n. 9 (Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e dell'attività alberghiera, nonché modifica [...]
Art. 44.  Modificazioni della legge provinciale 8 maggio 2000, n. 4 (Disciplina dell'attività commerciale in provincia di Trento).
Art. 45.  Modificazioni della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (Sostegno dell'economia agricola, disciplina dell'agricoltura biologica e della contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati).
Art. 46.  Modificazioni della legge provinciale 1 agosto 2002, n. 11 (Disciplina dell'impresa artigiana nella provincia autonoma di Trento).
Art. 47.  Modificazioni della legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7 (Disciplina dell'attività di cava).
Art. 48.  Modificazione dell'articolo 4 bis della legge provinciale 18 febbraio 1988, n. 6 (Interventi per il settore minerario nel Trentino).
Art. 49.  Modificazioni del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (Approvazione del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli [...]
Art. 50.  Modificazione dell'articolo 15 della legge provinciale 2 febbraio 1996, n. 1, relativo a contributi per la localizzazione di impianti di smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
Art. 51.  Modificazioni della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 (Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale e ulteriori norme di tutela dell'ambiente).
Art. 52.  Modificazioni della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio).
Art. 53.  Modificazione dell'articolo 38 della legge provinciale 7 luglio 1997, n. 10, relativo all'istituzione del tributo speciale per il deposito in discarica e per le altre forme di smaltimento dei [...]
Art. 54.  Inserimento dell'articolo 11 bis nella legge provinciale 15 gennaio 1993, n. 1 (Norme per il recupero degli insediamenti storici e interventi finanziari nonché modificazioni alla legge provinciale 5 [...]
Art. 55.  Modificazioni della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10, in materia di conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e in materia di tutela [...]
Art. 56.  Inserimento dell'articolo 36 bis nella legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia).
Art. 57.  Modificazioni della legge provinciale 9 luglio 1993, n. 16 (Disciplina dei servizi pubblici di trasporto in provincia di Trento).
Art. 58.  Modificazioni della legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6 (Norme sulla espropriazione per pubblica utilità).
Art. 59.  Modificazioni della legge regionale 5 novembre 1968, n. 40 (Nuove norme per l'esecuzione di programmi annuali di opere pubbliche nella regione).
Art. 60.  Modificazioni della legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14 (Ordinamento dei servizi socio-assistenziali in provincia di Trento).
Art. 61.  Modificazioni della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15, concernente "Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 [...]
Art. 62.  Modificazione dell'articolo 6 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 3, in materia di accertamento della condizione economico-patrimoniale.
Art. 63.  Modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa).
Art. 64.  Modificazioni della legge provinciale 28 maggio 1998, n. 6 (Interventi a favore degli anziani e delle persone non autosufficienti o con gravi disabilità).
Art. 65.  Inserimento dell'articolo 57 bis nella legge provinciale 1 aprile 1993, n. 10, in materia di autocertificazioni.
Art. 66.  Modificazione della legge provinciale 6 febbraio 1991, n. 4 (Interventi volti ad agevolare la formazione di medici specialisti e di personale infermieristico).
Art. 67.  Partecipazione della Provincia alla realizzazione della manifestazione "Manifesta 7".
Art. 68.  Modificazioni dell'articolo 20 della legge provinciale 3 gennaio 1983, n. 2 (Norme per l'esecuzione di lavori pubblici di interesse provinciale).
Art. 69.  Modificazione dell'articolo 60 della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20, relativo al finanziamento delle scuole dell'infanzia equiparate.
Art. 70.  Modificazioni della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 (Ordinamento della scuola dell'infanzia della provincia autonoma di Trento).
Art. 71.  Disposizioni per il finanziamento del servizio Tagesmutter.
Art. 72.  Modificazioni della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino) e della legge provinciale 22 marzo 2001, n. 3.
Art. 73.  Modificazioni dell'articolo 2 della legge provinciale 14 luglio 1997, n. 11 (Insegnamento delle lingue straniere nella scuola dell'obbligo. Modifiche delle leggi provinciali 29 aprile 1983, n. 12 e [...]
Art. 74.  Differimento di termini in materia di spese di funzionamento delle istituzioni scolastiche.
Art. 75.  Modificazioni della legge provinciale 2 novembre 1993, n. 29 (Norme per favorire la collaborazione tra la Provincia e l'Università degli studi di Trento), in materia di alta formazione musicale.
Art. 76.  Modificazioni dell'articolo 13 della legge provinciale 23 luglio 2004, n. 7, relativo al fondo per le politiche giovanili.
Art. 77.  Centro formativo per gli sport della montagna.
Art. 78.  Abrogazione di disposizioni superate.
Art. 79.  Disposizioni finanziarie.
Art. 80.  Entrata in vigore.


§ 6.3.29 - L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2007 e pluriennale 2007-2009 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria 2007).

(B.U. 2 gennaio 2007, n. 1 - S.O. n. 3).

 

Capo I

Disposizioni in materia di sistema pubblico e di finanza provinciale

 

Art. 1. Oneri per la contrattazione per l'anno 2007.

     1. Gli importi previsti per l'anno 2007 dall'articolo 1, commi 1, 2 e 3 e dall'articolo 2, comma 2, della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20, sono rideterminati, rispettivamente, in 7.498.400 euro, in 677.600 euro, in 530.200 euro e in 4.664.600 euro.

     2. L'importo previsto per l'anno 2007 dall'articolo 1, comma 4, della legge provinciale n. 20 del 2005 è rideterminato in 2.177.120 euro.

     3. Gli importi previsti per l'anno 2007 dall'articolo 2, commi 1 e 3, della legge provinciale n. 20 del 2005 sono rideterminati, rispettivamente, in 13.944.900 euro - di cui 350.000 euro una tantum - e in 420.200 euro.

     4. L'importo previsto per l'anno 2007 dall'articolo 3, comma 1, della legge provinciale n. 20 del 2005 è rideterminato in 15.379.000 euro.

     5. Per i fini del comma 1, con la tabella D sono autorizzate le seguenti spese sull'unità previsionale di base 15.20.120:

     a) 13.370.800 euro per l'anno 2007;

     b) 13.370.800 euro per l'anno 2008;

     c) 13.370.800 euro per l'anno 2009.

     6. Per i fini del comma 2, con la tabella D sono autorizzate le seguenti spese sull'unità previsionale di base 90.10.190:

     a) 2.177.120 euro per l'anno 2007;

     b) 2.177.120 euro per l'anno 2008;

     c) 2.177.120 euro per l'anno 2009.

     7. Per i fini del comma 3, con la tabella D sono autorizzate le seguenti spese sull'unità previsionale di base 25.90.130:

     a) 14.365.000 euro per l'anno 2007;

     b) 14.015.000 euro per l'anno 2008;

     c) 14.015.000 euro per l'anno 2009.

     8. Per i fini del comma 4, con la tabella D sono autorizzate le seguenti spese sull'unità previsionale di base 44.5.110:

     a) 15.379.000 euro per l'anno 2007;

     b) 15.379.000 euro per l'anno 2008;

     c) 15.379.000 euro per l'anno 2009.

 

     Art. 2. Fissazione della dotazione complessiva del personale provinciale e del relativo limite di spesa.

     1. A decorrere dal 1° settembre 2007 la lettera b) del comma 1 dell'articolo 4 della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20, è sostituita dalla seguente:

     "b) per il comparto della scuola di cui all'articolo 3, comma 1, numero 2), lettere b), c) e d), del decreto del Presidente della Provincia n. 44-7/Leg del 2003, relativo al personale non insegnante delle scuole a carattere statale, al personale insegnante della formazione professionale e della scuola per l'infanzia, al personale coordinatore pedagogico e al personale assistente educatore: 2.300 unità equivalenti alla data del 1° settembre 2007 e per gli anni seguenti. La cifra prevista (2.300 unità) dovrà essere aumentata in relazione al trasferimento di personale da altri comparti;".

     2. Ai sensi dell'articolo 63 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (Revisione dell'ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento), la spesa sui bilanci degli esercizi 2007, 2008 e 2009 per tutto il personale provinciale in servizio, escluso il personale insegnante della scuola a carattere statale, è fissata in 297.088.800 euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, tenuto conto degli oneri autorizzati da questa legge relativi alla determinazione degli oneri per la contrattazione per il biennio 2006-2007 del comparto scuola e del comparto del personale provinciale delle autonomie locali. Nella spesa non rientrano gli oneri relativi al personale assunto con contratto di diritto privato per la realizzazione di lavori, interventi o attività sulla base di particolari norme di settore.

     3. Ai sensi dell'articolo 85, comma 2, della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino), la spesa sui bilanci degli esercizi 2007, 2008 e 2009 per il personale delle istituzioni scolastiche e formative è fissata in 334.856.100 euro per l'anno 2007, 336.506.100 euro per l'anno 2008 e 336.506.100 euro per l'anno 2009, tenendo conto della determinazione degli oneri per la contrattazione autorizzati da questa legge.

     4. Nell'ambito della spesa complessiva fissata ai sensi dell'articolo 63 della legge provinciale n. 7 del 1997 sono comprese le risorse aggiuntive rispetto alle autorizzazioni di spesa afferenti i rinnovi contrattuali, da destinare alle forme di progressione economica disciplinate dalla contrattazione collettiva provinciale nonché le risorse da destinare all'integrazione dei fondi per l'indennità per area direttiva, per la retribuzione di posizione e risultato del personale con qualifica di direttore e di dirigente. In particolare il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale con qualifica di dirigente è determinato sulla base di parametri retributivi complessivi fissati dalla Giunta provinciale in correlazione a quelli mediamente previsti per il corrispondente personale dello Stato e delle regioni. La Giunta provinciale definisce i criteri comparativi necessari per l'applicazione di questo comma.

     5. Il prospetto contenente le informazioni sul pagamento dello stipendio del personale titolare di una casella di posta elettronica assegnata dalla Provincia è trasmesso esclusivamente in via telematica a tale casella o a un'altra casella di posta elettronica segnalata dal dipendente.

     6. La Provincia effettua le comunicazioni generali relative al rapporto di lavoro indirizzate ai propri dipendenti esclusivamente per via telematica. In ogni caso le comunicazioni s'intendono conosciute, a tutti gli effetti, con la pubblicazione all'albo della struttura organizzativa, anche periferica, di assegnazione. Il personale non munito di accesso telematico e il personale assente dal servizio può ritirare la comunicazione presso la struttura di assegnazione anche tramite un delegato.

     7. È a carico del bilancio provinciale la spesa per l'eventuale quota di pensione non di competenza dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) derivante dall'applicazione dei benefici economici al personale cessato dal servizio con diritto a pensione nei periodi di vigenza delle parti economiche dei contratti collettivi provinciali di lavoro relativi al quadriennio 2002-2005 e al biennio 2006-2007. A partire dai rinnovi riguardanti i periodi decorrenti dal 1° gennaio 2008 i contratti collettivi provinciali di lavoro di tutti i comparti non possono prevedere l'utilità ai fini pensionistici, con oneri a carico della Provincia, degli incrementi contrattuali relativi a decorrenze successive alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

 

     Art. 3. Disposizioni per il blocco delle assunzioni e per la riduzione della spesa relativa al personale del comparto delle autonomie locali e altre disposizioni in materia di organizzazione e personale.

     1. Ai fini del rispetto dei vincoli derivanti dal patto di stabilità interno, per il triennio 2007-2009 la Provincia non può assumere con contratto a tempo indeterminato personale del comparto delle autonomie locali per la copertura di posti resi liberi a seguito della cessazione dal servizio per pensionamento, fatto salvo quanto previsto dalla legge provinciale 14 novembre 2006, n. 10 (Procedure di assunzione di personale presso la Provincia autonoma di Trento e i relativi enti funzionali). La Giunta provinciale impartisce ai propri enti strumentali direttive per l'applicazione di questo comma.

     2. Sono escluse dal divieto di assunzione le assunzioni necessarie per il funzionamento del corpo permanente dei vigili del fuoco, del nucleo elicotteri, del corpo forestale provinciale, nonché per il personale con funzioni di conservatore del libro fondiario, per le assunzioni obbligatorie previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), e per quelle conseguenti all'inquadramento del personale già in servizio ai sensi dell'articolo 8 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7.

     3. Alla copertura dei posti vacanti nella figura professionale di funzionario - indirizzo conservatore - si provvede mediante l'indizione di un concorso pubblico per soli titoli aperto agli abilitati alle funzioni di conservatore del libro fondiario. Fino alla data di approvazione della graduatoria finale del predetto concorso, alla copertura dei posti vacanti nella figura professionale di funzionario - indirizzo conservatore - si può provvedere mediante le graduatorie approvate dalla Regione Trentino - Alto Adige/Südtirol dopo il 1° gennaio 2003 che, ancorché scadute, conservano validità fino all'approvazione della suddetta graduatoria, che potrà essere utilizzata anche per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato.

     4. Le misure per il contenimento delle spese di organizzazione della Provincia previste dall'articolo 10 della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20, continuano ad applicarsi anche con riferimento alla riforma dell'organizzazione della Provincia di cui alla legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino).

     5. Il trattamento di fine rapporto, compresa la quota a carico dell'INPDAP, maturato dal personale degli enti funzionali assunto dalla Provincia a seguito dell'eventuale soppressione dell'ente si cumula a tutti gli effetti con il trattamento di fine rapporto maturato per i periodi successivi presso la Provincia o presso un altro suo ente strumentale.

 

     Art. 4. Modificazione dell'articolo 7 della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20, relativo a misure per il contenimento delle spese di gestione del personale provinciale messo a disposizione di altri soggetti.

     1. Il comma 1 dell'articolo 7 della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20, è sostituito dal seguente:

     "1. La spesa per il personale della Provincia messo a disposizione, secondo quanto disposto dalla vigente legislazione, di enti pubblici previsti da leggi provinciali e di soggetti privati partecipati o finanziati dalla Provincia, è assunta a carico:

     a) degli enti pubblici e dei soggetti privati controllati, fatto salvo quanto diversamente disposto con deliberazione della Giunta provinciale, che può prevedere l'addebito anche parziale della spesa a proprio carico;

     b) dei soggetti che svolgono attività di promozione turistica previsti dal capo III della legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8 (Disciplina della promozione turistica in provincia di Trento)."

 

     Art. 5. Modificazioni della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (Revisione dell'ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento).

     1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 24 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, è aggiunto il seguente periodo: "Inoltre gli incarichi dirigenziali possono essere conferiti a non più di quattro dirigenti scolastici, che sono posti in aspettativa per la durata dell'incarico."

     2. Alla fine del comma 1 dell'articolo 27 della legge provinciale n. 7 del 1997 è aggiunto il seguente periodo: "Nei limiti e con le modalità previste dall'articolo 28 gli incarichi previsti da questo comma possono essere attribuiti anche a personale con qualifica di direttore in possesso di specifica competenza ed esperienza."

     3. Il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 28 della legge provinciale n. 7 del 1997 è soppresso.

     4. Il secondo periodo del comma 5 dell'articolo 58 della legge provinciale n. 7 del 1997 è soppresso.

     5. Nel comma 1 dell'articolo 63 della legge provinciale n. 7 del 1997 le parole: "enti locali" sono sostituite dalle seguenti: "altri enti pubblici".

 

     Art. 6. Modificazioni della legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4 (Compensi ai componenti delle commissioni, consigli e comitati comunque denominati, istituiti presso la Provincia di Trento).

     1. All'articolo 1 della legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il secondo comma è sostituito dal seguente:

     "La Giunta provinciale stabilisce l'ammontare del gettone individuale di presenza per i componenti, i segretari e i presidenti di commissioni, consigli e comitati della Provincia, comunque denominati. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 l'ammontare del gettone di presenza per i componenti e i segretari nominati in quanto appartenenti ad amministrazioni pubbliche è determinato in 9 euro, negli altri casi in 18 euro.";

     b) dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti:

     "Il gettone individuale di presenza non spetta al personale della Provincia e degli enti dipendenti, nonché ai componenti della Giunta provinciale, per la partecipazione alle riunioni di commissioni, di consigli e di comitati della Provincia comunque denominati. Il gettone individuale di presenza non spetta ai componenti esterni alla Provincia designati in rappresentanza delle organizzazioni di categoria o professionali o di associazioni di carattere sindacale, nonché di ogni altro soggetto pubblico e privato.

     Ai membri delle commissioni esterni alla Provincia, che per l'espletamento delle loro funzioni devono compiere viaggi, spetta il rimborso delle spese di viaggio e di pernottamento nella misura effettivamente sostenuta, nonché l'indennità chilometrica e il rimborso delle spese sostenute per l'utilizzo del proprio automezzo, nella misura e con le modalità previste per i dipendenti provinciali.

     La Giunta provinciale disciplina i casi e le modalità per il rimborso delle spese per i pasti eventualmente consumati, in occasione delle riunioni di commissioni, consigli e comitati della Provincia comunque denominati, dai componenti e dai segretari, nonché dai dipendenti o da altri soggetti esterni all'amministrazione che partecipano alle riunioni."

     2. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

     a) gli articoli 3, 4 e 6 della legge provinciale n. 4 del 1958;

     b) la legge provinciale 27 novembre 1964, n. 11 (Modificazioni alla legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4, concernente i compensi ai componenti delle commissioni, consigli e comitati, comunque denominati, istituiti presso la Provincia di Trento);

     c) la legge provinciale 23 dicembre 1974, n. 49 (Norme per il funzionamento delle commissioni, consigli e comitati, comunque denominati, istituiti presso la Provincia di Trento, e per i compensi ai loro componenti);

     d) l'articolo 20 della legge provinciale 28 novembre 1978, n. 50;

     e) gli articoli 1 e 4 della legge provinciale 1 settembre 1986, n. 27;

     f) l'articolo 80 della legge provinciale 24 gennaio 1992, n. 5;

     g) l'articolo 52 (Soppressione dei gettoni di presenza e di altri compensi per i componenti e segretari di commissioni e comitati della Provincia) della legge provinciale 3 febbraio 1995, n. 1;

     h) l'articolo 6 della legge provinciale 2 febbraio 1996, n. 1;

     i) l'articolo 14 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1.

 

     Art. 7. Modificazioni della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), relative all'organizzazione dei servizi pubblici e alle elezioni degli organi della comunità.

     1. All'articolo 13 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

     "2 bis. Sono organi del consorzio di cui al comma 2, lettera b), l'assemblea, il presidente eletto nel suo seno e, se occorre, il revisore dei conti. Le attribuzioni degli organi, le modalità del loro funzionamento, le modalità dell'esercizio delle funzioni sono disciplinate dallo statuto del consorzio. Al consorzio si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per la comunità in materia di bilancio, contabilità, personale e controllo sugli organi.";

     b) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

     "6 bis. La Giunta provinciale promuove l'intesa per la definizione degli ambiti ottimali previsti dal comma 6 entro tre mesi dalla data d'individuazione dei territori ai sensi dell'articolo 12, comma 2.";

     c) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

     "7 bis. Fermo restando quanto stabilito dal comma 7, la fase del servizio idrico integrato corrispondente alla depurazione è gestita in un ambito unico di livello provinciale; la convenzione per la costituzione dell'autorità competente per l'ambito unico ai sensi del comma 2, lettera b), assicura l'integrazione della fase di depurazione con quelle di fognatura e di acquedotto; alla predetta autorità è comunque riservata, anche mediante l'adozione di specifici piani, la determinazione delle linee strategiche dell'approvvigionamento idrico e delle relative infrastrutture."

     2. Alla fine della lettera a) del comma 4 dell'articolo 19 della legge provinciale n. 3 del 2006 sono aggiunte le parole: ", assicurando comunque la partecipazione dei comuni all'attività di governo. L'elezione diretta di uno o più organi eventualmente prevista dallo statuto deve garantire il voto personale, uguale, libero e segreto, disponendo misure per conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei generi;".

     3. Alla lettera c) del comma 5 dell'articolo 19 della legge provinciale n. 3 del 2006 le parole: "possono essere" sono sostituite dalla seguente: "sono".

     4. Dopo il comma 1 dell'articolo 20 della legge provinciale n. 3 del 2006 è aggiunto il seguente:

     "1 bis. Nel caso previsto dal comma 1, ferma restando la previsione di idonee forme di partecipazione dei comuni all'attività di governo, lo statuto della comunità può prevedere l'elezione diretta del presidente e dell'assemblea, alla quale si applicano, in quanto compatibili e nel rispetto dei principi indicati dall'articolo 19, comma 4, lettera a), le disposizioni regionali sull'elezione diretta del sindaco e dei consigli dei comuni con popolazione superiore a tremila abitanti della provincia di Trento."

 

     Art. 8. Modificazioni dell'articolo 11 della legge provinciale 17 giugno 2004, n. 6 (Disposizioni in materia di organizzazione, di personale e di servizi pubblici).

     1. All'articolo 11 della legge provinciale 11 giugno 2004, n. 6, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) nel comma 1, dopo le parole: "31 dicembre 2006" sono inserite le seguenti: "o alla scadenza del termine successivo eventualmente previsto dalla normativa statale";

     b) nel comma 8, dopo le parole: "31 dicembre 2006" sono inserite le seguenti: "o entro la scadenza del termine successivo eventualmente previsto dalla normativa statale".

 

     Art. 9. Modificazioni dell'articolo 34 della legge provinciale 3 settembre 1993, n. 23, relativo all'Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa.

     1. Nel secondo periodo del comma 8 dell'articolo 34 della legge provinciale 3 settembre 1993, n. 23, dopo le parole: "titoli ed obbligazioni emessi da enti pubblici o enti creditizi," sono inserite le seguenti: "obbligazioni emesse o garantite dalla Provincia o da società controllate direttamente o indirettamente dalla Provincia, oppure azioni emesse o garantite da tali società controllate,".

     2. Dopo il comma 8 dell'articolo 34 della legge provinciale n. 23 del 1993 è aggiunto il seguente:

     "8 bis. Per l'attuazione degli investimenti finanziari l'agenzia può ricorrere alla gestione diretta attraverso appositi conti di deposito titoli in amministrazione presso la banca affidataria del servizio di tesoreria. Inoltre l'agenzia può affidare la gestione degli investimenti alle società a partecipazione pubblica, anche indiretta, specializzate nella gestione del risparmio, costituite ai sensi della legge regionale 27 febbraio 1997, n. 3 (Interventi di previdenza integrativa a sostegno dei fondi pensione a base territoriale regionale). L'agenzia dispone l'affidamento della gestione degli investimenti a questi soggetti sulla base di un'apposita convenzione, che disciplina le condizioni generali di svolgimento del servizio."

 

     Art. 10. Modificazione dell'articolo 7 della legge provinciale 12 maggio 2004, n. 4, relativo alle direttive agli enti per il trasferimento di beni immobili.

     1. Alla fine del comma 2 bis dell'articolo 7 della legge provinciale 12 maggio 2004, n. 4, è aggiunto il seguente periodo: "I trasferimenti d'immobili di cui al primo periodo disposti a favore della Provincia sono effettuati ai sensi dell'articolo 56, comma 4, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137) e con riguardo ad essi non si applicano le disposizioni in materia di prelazione di cui agli articoli 60, 61 e 62 del decreto legislativo n. 42 del 2004 ed all'articolo 11 della legge provinciale 17 febbraio 2003, n. 1 (Nuove disposizioni in materia di beni culturali)."

 

Capo II

Disposizioni in materia di partecipazioni in società e altri enti

 

     Art. 11. Modificazione dell'articolo 18 della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, relativo alla riorganizzazione delle società partecipate della Provincia.

     1. Dopo il comma 3 dell'articolo 18 della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, è inserito il seguente:

     "3 bis. Anche per adeguare l'organizzazione e l'attività delle società partecipate dalla Provincia all'articolo 13 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e al vigente ordinamento statale e comunitario in materia di servizi pubblici, la Giunta provinciale, anche in deroga alle disposizioni di legge provinciale che disciplinano la partecipazione della Provincia alle predette società e all'articolo 33, comma 5, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), è autorizzata a effettuare o promuovere le operazioni di riorganizzazione delle società da essa controllate, anche indirettamente, ivi comprese scissioni, fusioni, trasformazioni, messa in liquidazione, acquisti o alienazioni di azioni o di quote di società di capitali. Per le predette finalità la Giunta provinciale approva uno o più programmi, previa acquisizione del parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, che si esprime entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Con riferimento a queste operazioni si applica il comma 8 dell'articolo 33 della legge provinciale n. 3 del 2006, se ne ricorrono i presupposti."

     2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 si provvede con le modalità indicate nella tabella E.

 

     Art. 12. Modificazioni della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, relative a società ed enti strumentali della Provincia.

     1. Dopo il comma 8 dell'articolo 32 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, è inserito il seguente:

     "8 bis. Con regolamento sono stabiliti gli strumenti e le modalità per la programmazione degli interventi demandati alla competenza dell'agenzia."

     2. All'articolo 33 della legge provinciale n. 3 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) nel comma 1 dopo le parole: "fermo restando quanto previsto dall'articolo 13," sono inserite le seguenti: "per l'esercizio di funzioni e" e dopo le parole: "la Provincia si avvale" sono inserite le seguenti: ", sulla base di contratto di servizio che precisa, in particolare, le funzioni, i servizi, le attività e i compiti affidati,";

     b) alla fine del comma 7 è aggiunto il seguente periodo: "Fermo restando il solo limite previsto dalla lettera a) del comma 5, non è richiesta l'autorizzazione legislativa per l'alienazione o l'acquisto di azioni o di quote di società di capitali nei confronti dei soggetti che la legge provinciale individua quali partecipanti alla società.";

     c) dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:

     "7 bis. Anche in deroga al comma 5, la Provincia può alienare agli enti locali, anche a titolo gratuito, azioni o quote delle società da essa costituite o partecipate. I predetti enti possono affidare direttamente lo svolgimento di proprie funzioni e servizi alle società da essi costituite o partecipate, nel rispetto dell'ordinamento comunitario e dell'articolo 13 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale) convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

     7 ter. Nel caso di società costituite o partecipate dalla Provincia insieme ad altri enti pubblici si può applicare l'articolo 13, comma 2, lettera b), in quanto compatibile, anche al di fuori dei casi previsti dal medesimo articolo 13.

     7 quater. Nei casi in cui i comuni, le comunità o altri enti locali partecipino ai soggetti di cui al comma 1, ovvero acquisiscano comunque la facoltà di designazione o nomina di componenti degli organi degli enti medesimi, possono designare ovvero nominare loro amministratori o consiglieri o componenti l'organo assembleare di un ente locale; il Consiglio delle autonomie locali può designare ovvero nominare amministratori o consiglieri o componenti l'organo assembleare di un ente locale negli organi dei soggetti di cui al comma 1."

     3. Dopo il comma 3 dell'articolo 34 della legge provinciale n. 3 del 2006 è aggiunto il seguente:

     "3 bis. I rapporti tra la Provincia e la società sono regolati da un contratto di servizio che disciplina le modalità da seguire per lo svolgimento delle attività previste dai commi 1, 2 e 3, per l'assegnazione di finanziamenti e contributi, per la messa a disposizione di beni e attrezzature a carico del bilancio provinciale nonché per la definizione dei conseguenti rapporti finanziari. Il contratto di servizio può prevedere che la Provincia possa svolgere attività di supporto amministrativo o tecnico a favore della società e individua il personale svolgente funzioni oggetto di affidamento alla società che, fermo restando il mantenimento dell'inquadramento nel ruolo provinciale, viene messo a disposizione della società medesima; il medesimo contratto può individuare altresì altro personale da mettere a disposizione della società ai sensi dell'articolo 7 della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20."

     4. Fino all'attivazione del contratto di servizio di cui al comma 3 bis dell'articolo 34 della legge provinciale n. 3 del 2006 la Giunta provinciale può disporre, mediante convenzione con enti di garanzia presenti in provincia di Trento operanti nel settore agricolo e nel rispetto della normativa provinciale che disciplina l'attività contrattuale della Provincia, l'anticipazione ai beneficiari dei pagamenti relativi alle iniziative autorizzate sul piano di sviluppo rurale e che accedono al cofinanziamento nazionale e comunitario. La convenzione definisce le modalità per la concessione e l'erogazione delle anticipazioni; i relativi oneri sono posti a carico del fondo per la finanza d'impresa di cui all'articolo 34 bis della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (Interventi della Provincia autonoma di Trento per il sostegno dell'economia e della nuova imprenditorialità. Disciplina dei patti territoriali in modifica della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 e disposizione in materia di commercio). Al medesimo fondo sono imputati gli interventi assunti a decorrere dal 20 settembre 2006.

     5. Nel comma 1 dell'articolo 35 della legge provinciale n. 3 del 2006 dopo le parole: "reclutamento di nuovo personale," sono inserite le seguenti: ", nonché per altre attività formative e di divulgazione,".

     6. Dopo l'articolo 35 della legge provinciale n. 3 del 2006 è inserito il seguente:

     "Art. 35 bis. Fondazione trentina A. De Gasperi.

     1. La Provincia è autorizzata a partecipare alla costituzione di una fondazione denominata "Fondazione trentina A. De Gasperi", avente lo scopo di valorizzare il patrimonio storico e politico costituito dalla figura di Alcide De Gasperi, in relazione anche alle fondamenta dell'autonomia del Trentino-Alto Adige e delle istituzioni europee. La fondazione provvede ad assicurare, tra l'altro, le migliori condizioni di utilizzazione e di fruizione pubblica del "Museo casa De Gasperi", finalizzato allo studio e alla divulgazione dell'opera dello statista trentino.

     2. La Provincia è autorizzata a conferire al fondo di dotazione della fondazione la proprietà della porzione della casa natale di Alcide De Gasperi, nel comune di Pieve Tesino, nonché la somma di 100.000 euro. La Provincia concorre inoltre alle spese per l'attività della fondazione, nei limiti di quanto stanziato in bilancio.

     3. Il Presidente della Provincia, nel rispetto di questa legge, sentita la competente commissione permanente del Consiglio provinciale, è autorizzato ad assumere gli accordi e a compiere ogni atto necessario per la costituzione della fondazione, ivi compresa la sottoscrizione dell'atto costitutivo, a condizione che lo statuto della fondazione preveda:

     a) il diritto della Provincia di nominare nel consiglio di amministrazione e nel collegio dei revisori dei conti una rappresentanza adeguata alla dotazione patrimoniale e finanziaria conferita;

     b) nel collegio dei revisori, un componente designato dalle minoranze del Consiglio provinciale;

     c) l'adozione del programma pluriennale delle attività e degli aggiornamenti annuali;

     d) la presentazione alla Provincia di una relazione annuale sull'attività svolta;

     e) la restituzione alla Provincia dei beni mobili e immobili conferiti nel caso di scioglimento della fondazione;

     f) le modalità per l'affidamento di compiti e progetti da parte della Provincia, in relazione alla valorizzazione del patrimonio storico e politico costituito dalla figura di Alcide De Gasperi."

     7. Dopo l'articolo 35 bis della legge provinciale n. 3 del 2006 è inserito il seguente:

     "Art. 35 ter. Costituzione della fondazione Museo storico del Trentino.

     1. La Provincia promuove la costituzione della fondazione denominata "Museo storico del Trentino", per la realizzazione e l'organizzazione di attività di esposizione permanenti e temporanee di tema storico, nonché per la valorizzazione della storia della città di Trento, del Trentino e dell'area regionale corrispondente al Tirolo storico, attraverso attività di studio, ricerca, formazione e divulgazione. Alla fondazione partecipano in qualità di soci fondatori, oltre alla Provincia, il comune di Trento e l'associazione "Museo storico in Trento". Alla fondazione possono inoltre partecipare in qualità di soci fondatori o di soci aderenti il comune di Rovereto, l'associazione "Museo storico italiano della guerra di Rovereto" nonché altri soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro.

     2. Il fondo di dotazione della fondazione è costituito dai beni immobili e mobili e da dotazioni finanziarie conferiti dai soci fondatori individuati nel comma 1, nonché dagli altri soggetti che in tempi successivi aderiranno alla fondazione.

     3. La Provincia è autorizzata a conferire al fondo di dotazione della fondazione i beni mobili e immobili attualmente concessi in comodato dalla Provincia all'associazione "Museo storico in Trento" e ulteriori beni eventualmente necessari per l'attività della fondazione, nonché la somma di 150.000 euro. Inoltre la Provincia può concorrere alle spese per l'attività della fondazione.

     4. Il Presidente della Provincia, nel rispetto di questa legge, sentita la competente commissione permanente del Consiglio provinciale, è autorizzato ad assumere gli accordi e a compiere ogni atto necessario per la costituzione della fondazione, compresa la sottoscrizione dell'atto costitutivo, a condizione che lo statuto della fondazione preveda:

     a) il consiglio d'amministrazione, il presidente, il direttore, il collegio dei revisori dei conti e il comitato d'indirizzo - che svolge anche compiti di supporto e consulenza tecnica e scientifica - quali organi della fondazione;

     b) la presenza nel comitato d'indirizzo della fondazione di rappresentanti di enti, istituti o associazioni di studio e ricerca storica di consolidata tradizione presenti sul territorio del Trentino, per garantire e valorizzare il pluralismo della ricerca storica;

     c) il diritto della Provincia di nominare nel consiglio d'amministrazione e nel collegio dei revisori dei conti una rappresentanza adeguata alla dotazione patrimoniale e finanziaria conferita;

     d) nel collegio dei revisori, un componente designato dalle minoranze del Consiglio provinciale;

     e) l'adozione del programma pluriennale delle attività e degli aggiornamenti annuali;

     f) la presentazione alla Provincia della relazione annuale sull'attività svolta;

     g) la restituzione alla Provincia dei beni mobili e immobili conferiti nel caso di scioglimento della fondazione;

     h) le modalità per lo svolgimento di compiti e la realizzazione di progetti affidati dalla Provincia per il recupero e la valorizzazione della memoria e della storia del Trentino."

     8. Alla fine del comma 3 dell'articolo 39 della legge provinciale n. 3 del 2006 è aggiunto il seguente periodo: "Le partecipazioni azionarie di ASPE sono acquisite al patrimonio della Provincia."

     9. Per il conferimento al fondo di dotazione della Fondazione trentina A. De Gasperi con la tabella D è autorizzata, sull'unità previsionale di base 90.10.290, la spesa di 100.000 euro. Per il conferimento al fondo di dotazione della fondazione Museo storico del Trentino con la tabella D è autorizzata, sull'unità previsionale di base 35.10.210, la spesa di 150.000 euro. Alla copertura degli oneri derivanti dal finanziamento delle attività delle fondazioni si provvede con le modalità indicate nella tabella E.

 

     Art. 13. Modificazioni della legge provinciale 9 aprile 1973, n. 13 (Partecipazione della Provincia al "Centro tecnico-finanziario per lo sviluppo economico della provincia di Trento").

     1. Nel secondo comma dell'articolo 1 della legge provinciale 9 aprile 1973, n. 13, dopo la lettera c bis 1) è inserita la seguente:

     "c bis 2) la concessione di finanziamenti ai soggetti di cui alla lettera c) per anticipare le somme relative ad interventi finanziati con trasferimenti della Provincia, dello Stato, dell'Unione europea e della Regione Trentino-Alto Adige;".

     2. Dopo l'articolo 8 della legge provinciale n. 13 del 1973 è inserito il seguente:

     "Art. 8 bis. Erogazione di finanziamenti attraverso Cassa del Trentino s.p.a.

     1. La Cassa del Trentino s.p.a., costituita ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, eroga, per conto della Provincia e nei limiti di quanto previsto dalla convenzione di cui al comma 3, finanziamenti a fronte di contributi in conto capitale o in annualità previsti dalla normativa provinciale, in favore:

     a) di enti pubblici;

     b) di società partecipate dalla Provincia e loro società controllate, nonché dei soggetti indicati dall'articolo 14, comma 1 bis, della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (Norme in materia di finanza locale);

     c) di fondazioni costituite dalla Provincia;

     d) di soggetti senza fine di lucro, limitatamente ai casi in cui essi risultano beneficiari di contributi superiori al 50 per cento della spesa ammessa a finanziamento.

     2. Le somme corrispondenti ai finanziamenti a carico del bilancio provinciale, la cui erogazione agli enti e ai soggetti indicati nel comma 1 è affidata alla cassa, sono assegnate alla cassa. Con deliberazione della Giunta provinciale sono definite le modalità per la gestione e la contabilizzazione degli interventi finanziari previsti da questo comma.

     3. I rapporti tra la Provincia e la cassa sono regolati da un'apposita convenzione che disciplina, in particolare:

     a) le modalità e i criteri per l'erogazione dei finanziamenti agli enti e ai soggetti elencati nel comma 1 da parte della Cassa del Trentino s.p.a.;

     b) le modalità e i tempi di erogazione delle assegnazioni provinciali alla cassa, anche in via anticipata rispetto a quanto previsto dalle leggi di settore e dai rispettivi provvedimenti attuativi;

     c) i criteri per l'attualizzazione dei contributi in annualità ai fini dell'erogazione dei finanziamenti da parte della cassa;

     d) le procedure di controllo da effettuare sull'utilizzo dei finanziamenti erogati dalla cassa, nonché le modalità di comunicazione alla Provincia degli esiti dei controlli effettuati;

     e) le modalità e i tempi per la comunicazione alla Provincia dei dati inerenti i finanziamenti erogati dalla cassa agli enti e ai soggetti elencati nel comma 1;

     f) i criteri di determinazione dei compensi spettanti alla cassa per lo svolgimento dell'attività;

     g) ogni altro elemento necessario alla regolazione dei rapporti tra la Provincia e la cassa.

     4. Nel caso di contributi in annualità, la cassa provvede ad erogare agli enti e ai soggetti destinatari finanziamenti pari al loro valore attuale, determinato secondo quanto stabilito dalla convenzione prevista dal comma 3. Per assicurare la dotazione finanziaria necessaria alle operazioni di finanziamento a favore degli enti e dei soggetti elencati nel comma 1 la cassa è autorizzata a effettuare operazioni d'indebitamento, inclusa l'emissione di prestiti obbligazionari. In tal caso l'erogazione dei contributi, alle relative scadenze, può avvenire direttamente a favore dei soggetti finanziatori con cui sono in corso le operazioni d'indebitamento, con i criteri e le modalità stabiliti dalla Giunta provinciale. Ai sensi dell'articolo 31, comma 2, lettera c), della legge provinciale n. 7 del 1979, il debito assunto dalla cassa, per i fini del presente articolo, dev'essere iscritto nel bilancio della cassa.

     5. Nel caso di ricorso alle operazioni d'indebitamento indicate nel comma 4 la Provincia può:

     a) accettare una delegazione cumulativa di pagamento con la quale s'impegna a pagare ai finanziatori gli importi dovuti a titolo di capitale e interessi nei limiti dei contributi iscritti in bilancio e nel rispetto del codice civile;

     b) accettare la cessione dei crediti relativi al pagamento dei contributi che la cassa vanta nei confronti della Provincia, a favore dei soggetti finanziatori con cui sono in corso le operazioni d'indebitamento, con rinuncia da parte della Provincia alla facoltà di opporre ai soggetti cessionari qualsiasi eccezione, inclusa quella di compensazione, opponibile alla cassa. Tali delegazioni e cessioni sono stipulate in forma di scrittura privata, autenticata dall'ufficiale rogante della Provincia.

     6. Nel caso si verifichino le condizioni previste dai provvedimenti di concessione, per la revoca o la riduzione dei trasferimenti a favore degli enti e dei soggetti elencati nel comma 1, la Provincia può affidare alla cassa le attività di recupero di eventuali somme già erogate, ferma restando l'adozione del provvedimento di revoca da parte della Provincia.

     7. Nel caso di contributi in annualità utilizzati dalla cassa per la propria provvista finanziaria l'eventuale revoca, a carico degli enti e dei soggetti elencati nel comma 1, è disposta dalla Provincia prevedendone o la restituzione o la compensazione su ulteriori finanziamenti spettanti a qualsiasi altro titolo. Analoga disciplina si applica in caso di riduzione del trasferimento, per la parte eccedente l'importo del finanziamento rideterminato. Resta fermo che in caso di revoca dei contributi per i quali è stata accettata la delegazione cumulativa di pagamento o la cessione dei relativi crediti, in conformità al comma 5, ai soggetti finanziatori, destinatari della delegazione di pagamento o dalla cessione dei crediti, non può essere opposta l'avvenuta revoca né possono essere eccepite compensazioni, che pertanto non comportano sospensioni o interruzioni dei relativi pagamenti.

     8. Se le norme provinciali di settore prevedono la possibilità di concedere finanziamenti in annualità, in luogo dei finanziamenti in conto capitale, la determinazione delle rate è effettuata utilizzando il tasso applicato dalla cassa per i mutui a tasso fisso."

 

     Art. 14. Sostituzione dell'articolo 1 della legge provinciale 6 maggio 1980, n. 10 (Istituzione di un sistema informativo elettronico provinciale). [1]

     1. L'articolo 1 della legge provinciale 6 maggio 1980, n. 10, è sostituito dal seguente:

     "Art. 1.

     1. Costituisce servizio provinciale l'impianto, lo sviluppo e l'esercizio di un sistema informativo elettronico provinciale (SIEP) per l'elaborazione dei dati e delle informazioni delle pubbliche amministrazioni del Trentino, finalizzato a conseguire obiettivi d'integrazione dei loro servizi informatici e telematici. Il predetto sistema informativo comprende la creazione, lo sviluppo e l'esercizio dell'infrastruttura di rete atta a garantire l'erogazione dei servizi previsti da questo articolo.

     2. La Giunta provinciale con propria deliberazione individua i servizi resi nell'ambito del SIEP che, per la caratteristica di dover essere resi in modo uniforme, organico e capillare sul territorio, sono forniti, in quanto enti aderenti al SIEP, alla Provincia, ai suoi enti strumentali, alle società da essa controllate, agli enti locali, allo Stato, all'Università e agli enti pubblici ad ordinamento provinciale o regionale, unitamente alle dotazioni strutturali necessarie.

     3. Con riguardo alla Provincia e ai suoi enti strumentali, il servizio di cui al comma 1 può riguardare il soddisfacimento delle rispettive esigenze di automazione anche per esigenze diverse da quelle di cui al comma 2.

     4. Nell'ambito del servizio di cui al comma 1, la Provincia può assumere a suo parziale o totale carico l'onere finanziario per lo svolgimento dei servizi di cui ai commi 2 e 3.

     5. I soggetti appartenenti al SIEP rendono accessibili i propri dati ai fini dell'integrazione delle informazioni pubbliche del territorio provinciale, nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela dei dati personali e delle altre leggi provinciali e dello Stato, nonché nei limiti e con le modalità fissate nell'ambito di un apposito protocollo per l'integrazione delle informazioni, la cui definizione costituisce parte integrante del sistema."

 

     Art. 15. Modificazioni dell'articolo 14 della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, relativo alla Patrimonio del Trentino s.p.a.

     1. Dopo il comma 1 dell'articolo 14 della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, è inserito il seguente:

     "1 bis. La società, tra l'altro, provvede per conto della Provincia e dei suoi enti funzionali all'acquisizione, alla riqualificazione, alla valorizzazione, alla conservazione, alla gestione, alla manutenzione, all'alienazione e allo sviluppo dei beni e di diritti sui beni. La società può fornire alla Provincia attività di consulenza, assistenza e altri servizi in materia di progetti d'investimento e di sviluppo economico, di collaborazione pubblico-privata e finanza di progetto, di strumenti finanziari per la gestione e la valorizzazione del patrimonio e per il finanziamento dei progetti d'investimento."

     2. Dopo il comma 3 dell'articolo 14 della legge provinciale n. 1 del 2005 è inserito il seguente:

     "3 bis. I beni culturali immobili da trasferire o conferire ai sensi del comma 3 sono individuati con deliberazione della Giunta provinciale. Per tali trasferimenti o conferimenti non è richiesto il parere degli enti territoriali di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137), e non si applica il diritto di prelazione spettante ai sensi dell'articolo 11 della legge provinciale 17 febbraio 2003, n. 1 (Nuove disposizioni in materia di beni culturali), e degli articoli 60, 61 e 62 del decreto legislativo n. 42 del 2004; la prelazione può essere esercitata all'atto dell'eventuale successivo trasferimento da parte della società. Resta ferma l'applicazione degli altri istituti del predetto decreto legislativo n. 42 del 2004, ivi compresi gli articoli 12 e 55."

     3. Il comma 7 dell'articolo 14 della legge provinciale n. 1 del 2005 è sostituito dal seguente:

     "7. Al rendiconto generale della Provincia è allegata una relazione sulla gestione della società che descrive, in particolare, le attività e gli investimenti realizzati nonché i risultati conseguiti, sulla base delle direttive e degli indirizzi strategici impartiti dalla Giunta provinciale."

     4. Dopo il comma 9 dell'articolo 14 della legge provinciale n. 1 del 2005 sono inseriti i seguenti:

     "9 bis. Nel caso in cui la Patrimonio del Trentino s.p.a., in esecuzione di direttive della Provincia o in virtù di rapporti convenzionali con enti locali, altri enti ad ordinamento provinciale o regionale, con lo Stato o con l'Università, realizzi un'opera di interesse pubblico al fine di attribuire una più idonea localizzazione, dal punto di vista urbanistico, ambientale o funzionale, ad attività o infrastrutture esistenti, la disciplina urbanistica concernente la destinazione d'uso delle aree su cui insistono le opere preesistenti può essere variata secondo la seguente procedura:

     a) la Provincia chiede al comune il mutamento di destinazione d'uso dell'area;

     b) la richiesta, unitamente alla relativa documentazione, è depositata presso il comune per trenta giorni consecutivi ai fini della presentazione, entro il medesimo termine, di eventuali osservazioni da parte di chiunque ne abbia interesse; del deposito è dato avviso pubblicato su almeno un quotidiano locale;

     c) il consiglio comunale decide sulla proposta entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni;

     d) il mutamento di destinazione è disposto mediante intesa tra il comune e la Provincia; la predetta intesa ha effetto di variante al piano regolatore comunale.

     9 ter. Al fine di sviluppare la diffusione delle più innovative tecnologie in materia di risparmio energetico e di utilizzo di fonti alternative, di mobilità, di domotica e di altri profili di edilizia sostenibile, la Provincia, previo accordo con il comune interessato, può promuovere o realizzare, anche mediante la Patrimonio del Trentino s.p.a., progetti sperimentali volti ad attuare in modo unitario ed organico strumenti di pianificazione urbanistica di dettaglio e a sviluppare interventi di trasformazione del territorio che consentano l'impiego e la sperimentazione, negli interventi di edilizia pubblica e privata, di tali tecnologie. A tal fine la società, sulla base di specifiche direttive impartite dalla Giunta provinciale, può provvedere, tra l'altro, ad acquisire e a riordinare le aree necessarie alla realizzazione del progetto, alla progettazione degli interventi e alla realizzazione delle opere di infrastrutturazione e di altre opere di interesse pubblico."

 

     Art. 16. Modificazione dell'articolo 6 della legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8 (Disciplina della promozione turistica in provincia di Trento).

     1. Dopo il comma 3 dell'articolo 6 della legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8, è inserito il seguente:

     "3 bis. La società svolge l'attività affidatale ai sensi di questa legge anche mediante la partecipazione a iniziative congiuntamente ad altri soggetti pubblici e privati."

 

     Art. 17. Modificazione dell'articolo 20 della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20, relativo alla partecipazione della Provincia al capitale della società incaricata della progettazione e della costruzione del tunnel ferroviario del Brennero.

     1. Nel comma 1 dell'articolo 20 della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20, le parole: "fino alla concorrenza dell'importo di 6.500.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti degli stanziamenti autorizzati dal bilancio provinciale".

     2. Per i fini di questo articolo con la tabella D è autorizzata la spesa di 3.300.000 euro sull'unità previsionale di base 61.22.240.

 

     Art. 18. Modificazioni della legge provinciale 2 agosto 2005, n. 14 (Riordino del sistema provinciale della ricerca e dell'innovazione. Modificazioni delle leggi provinciali 13 dicembre 1999, n. 6, in materia di sostegno dell'economia, 5 novembre 1990, n. 28, sull'Istituto agrario di San Michele all'Adige, e di altre disposizioni connesse).

     1. Dopo il comma 2 dell'articolo 13 della legge provinciale 2 agosto 2005, n. 14, è aggiunto il seguente:

     "2 bis. Al personale già in servizio a tempo indeterminato presso gli enti funzionali e transitato alle fondazioni continua ad applicarsi l'istituto della riammissione in servizio presso la Provincia secondo l'ordinamento vigente."

     2. Dopo l'articolo 15 della legge provinciale n. 14 del 2005 è inserito il seguente:

     "Art. 15 bis. Conferimenti di beni immobili.

     1. Per i conferimenti di immobili già di proprietà o in uso all'Istituto trentino di cultura e all'Istituto agrario di San Michele all'Adige effettuati dai soci fondatori non è richiesto il parere degli enti territoriali di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137). Per tali conferimenti non si applica il diritto di prelazione spettante ai sensi dell'articolo 11 della legge provinciale 17 febbraio 2003, n. 1 (Nuove disposizioni in materia di beni culturali) e degli articoli 60, 61 e 62 del decreto legislativo n. 42 del 2004; la prelazione può essere esercitata all'atto dell'eventuale successivo trasferimento da parte della fondazione. Resta ferma l'applicazione degli altri istituti del predetto decreto legislativo n. 42 del 2004, ivi compresi gli articoli 12 e 55."

     3. Dopo il comma 1 dell'articolo 20 della legge provinciale n. 14 del 2005 è aggiunto il seguente:

     "1 bis. La Provincia, inoltre, può stipulare accordi di programma con la fondazione Edmund Mach per definire gli obiettivi d'interesse comune nelle aree di attività della fondazione diverse da quelle previste dal comma 1, e pertanto non comprese nel programma pluriennale della ricerca di cui all'articolo 18."

     4. Il comma 1 dell'articolo 21 della legge provinciale n. 14 del 2005 è sostituito dal seguente:

     "1. In armonia con gli obiettivi del programma pluriennale della ricerca, la Provincia può stipulare con uno o più enti di cui all'articolo 4, comma 2, considerati pubblici dalla normativa comunitaria in materia di ricerca, accordi di programma per realizzare interventi o progetti di ricerca e innovazione di particolare interesse. I contenuti di questi accordi sono quelli definiti dall'articolo 20."

     5. All'articolo 28 della legge provinciale n. 14 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 2 le parole: "Dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione della notizia della avvenuta costituzione della fondazione" sono sostituite dalle seguenti: "Dalla data fissata dalla Giunta provinciale, comunque entro il 1° marzo 2007";

     b) al comma 3 le parole: "Dalla medesima data di pubblicazione" sono sostituite dalle seguenti: "Dalla data di cui al comma 2";

     c) al comma 4 è aggiunto il seguente periodo: "Il personale trasferito alla Provincia può comunque chiedere di essere assunto presso la fondazione entro sessanta giorni dall'adozione da parte del consiglio di amministrazione della deliberazione che individua il contratto collettivo di cui all'articolo 13."

     6. All'articolo 29 della legge provinciale n. 14 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 3 è aggiunto infine il seguente periodo: "Fino ad avvenuto trasferimento alla fondazione Edmund Mach di tutte le attività dell'Istituto agrario di San Michele all'Adige, quest'ultimo è autorizzato a provvedere ai fabbisogni della medesima fondazione. A tale fine il bilancio di previsione dell'istituto utilizza, per la programmazione della spesa, le risorse autorizzate sul bilancio provinciale ai fini della presente legge nonché ai fini della legge provinciale n. 28 del 1990.";

     b) al comma 6 è aggiunto il seguente periodo: "Il personale dell'istituto o già in servizio presso il Centro di ecologia alpina può comunque chiedere di essere assunto presso la fondazione entro sessanta giorni dall'adozione da parte del consiglio di amministrazione della deliberazione che individua il contratto collettivo di cui all'articolo 13."

 

CAPO III

Disposizioni in materia di finanza locale

 

     Art. 19. Disposizioni in materia di concorso degli enti locali al raggiungimento degli obiettivi di finanza provinciale per il triennio 2007-2009 e assegnazione delle risorse ai comuni per il 2007.

     1. Per il triennio 2007-2009 gli enti locali concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica provinciale mediante le seguenti misure:

     a) gli enti locali con popolazione superiore a 5.000 abitanti assicurano annualmente un contenimento della spesa corrente, rispetto all'anno precedente, nell'ambito del tasso d'inflazione programmato. Per l'anno 2007 il tasso di contenimento è pari all'1,8 per cento. La spesa corrente è determinata al netto delle tipologie di spesa, con particolare riferimento a quelle di carattere straordinario, individuate per ciascun anno nell'ambito del protocollo d'intesa di cui all'articolo 81 dello Statuto speciale;

     b) gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti assicurano annualmente un contenimento dell'andamento tendenziale dei saldi finanziari di parte corrente pari, per il 2007, al 2 per cento rispetto al saldo obiettivo fissato dalla normativa vigente in materia di patto di stabilità.

     2. Ai fini del raggiungimento dell'obiettivo del comma 1, per gli anni 2007, 2008 e 2009, salva deroga motivata disposta dalla Giunta provinciale previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali, gli enti locali:

     a) non possono incrementare la dotazione complessiva effettiva di personale, compreso quello a tempo determinato, risultante nel corso dell'anno 2006 e valutata secondo i criteri definiti nell'intesa di cui all'articolo 81 dello Statuto speciale;

     b) non possono assumere personale a tempo indeterminato in sostituzione di personale cessato dal servizio per pensionamento, esclusi gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, salvo il ricorso alla mobilità o al passaggio diretto;

     c) per le assunzioni di personale consentite utilizzano obbligatoriamente gli istituti del passaggio diretto o della mobilità tra enti pubblici del territorio provinciale, compresa la Provincia, e solo dopo aver esperito inutilmente tali strumenti utilizzano le altre forme di assunzione previste dall'ordinamento.

     3. Per le assunzioni di personale effettuate ai sensi del comma 2, lettera c), il Consiglio delle autonomie locali definisce con la Provincia adeguate misure compensative a sostegno della mobilità del personale e, previa consultazione delle organizzazioni sindacali rappresentative dei dipendenti, criteri e modalità per l'applicazione delle procedure di mobilità.

     4. Qualora nel corso della gestione non dovesse risultare perseguibile il raggiungimento degli obiettivi:

     a) entro il primo semestre dell'esercizio finanziario in corso, l'ente predispone un piano di rientro che assicuri la realizzazione degli obiettivi entro l'esercizio;

     b) entro la chiusura dell'esercizio finanziario, l'ente predispone un piano di rientro che assicuri la realizzazione degli obiettivi entro l'esercizio successivo, con riferimento anche agli obiettivi riguardanti l'esercizio successivo.

     5. La Provincia, attraverso l'osservatorio economico finanziario degli enti locali di cui all'articolo 33 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (Norme in materia di finanza locale), nell'ambito della propria attività di analisi dell'andamento della finanza degli enti locali, effettua il monitoraggio e la verifica dell'applicazione delle misure previste da questo articolo.

     6. In caso di mancata predisposizione del piano di rientro o di sua mancata attuazione la Provincia, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, adotta uno specifico programma che ciascun ente è tenuto ad attuare.

     7. Spetta all'organo di revisione previsto dall'articolo 17, comma 101, della legge regionale 23 ottobre 1998, n. 10 (Modifiche alla legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 "Nuovo ordinamento dei comuni della Regione Trentino - Alto Adige"), il compito della verifica e del controllo degli adempimenti conseguenti a questo articolo, anche mediante espressa attestazione nel parere e nella relazione di cui alle lettere b) e d) del comma 110 dell'articolo 17 della legge regionale n. 10 del 1998.

     8. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge provinciale n. 36 del 1993, la parola: "2005" è sostituita dalla seguente: "2006".

     9. Per l'anno 2007 l'ammontare complessivo dei trasferimenti da assegnare ai comuni, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, della legge provinciale n. 36 del 1993 è quantificato dalla tabella A.

 

     Art. 20. Inserimento dell'articolo 25 bis nella legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, relativo alla finanza locale.

     1. Dopo l'articolo 25 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, è inserito il seguente:

     "Art. 25 bis. Disposizioni in materia di erogazione dei finanziamenti.

     1. Nell'ambito dell'esercizio della competenza provinciale in materia di finanza locale, ai fini del contenimento dell'indebitamento degli enti locali, dell'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse finanziarie trasferite dalla Provincia ai comuni, e per promuovere la razionalizzazione dei rapporti finanziari tra la Provincia e gli enti locali, a decorrere dal 1° gennaio 2007 i trasferimenti per attività d'investimento previsti a qualunque titolo dalla normativa vigente in favore degli enti locali e che siano espressamente individuati dall'intesa di cui al comma 2 sono erogati per conto della Provincia da Cassa del Trentino s.p.a.

     2. Le modalità di attuazione di quest'articolo sono definite dalla Provincia d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali.

     3. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con quest'articolo individuate con regolamento, adottato previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali e sentita la competente commissione permanente del Consiglio provinciale.

     4. Per i finanziamenti agli enti locali già concessi ed erogati anche parzialmente il 1° gennaio 2007, o per i quali gli enti locali abbiano già sottoscritto un contratto di mutuo, continuano ad applicarsi le previgenti modalità di finanziamento."

 

Capo IV

Disposizioni in materia di entrate

 

     Art. 21. Disposizioni in materia di tributi provinciali.

     1. La Giunta provinciale può prorogare, non oltre l'esercizio finanziario, i termini di pagamento dei tributi provinciali per motivate e temporanee esigenze organizzative o di funzionalità dei servizi. Le deliberazioni di proroga sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione.

     2. Nei casi in cui l'accertamento o la riscossione di un tributo istituito con legge provinciale risulti eccessivamente onerosa per l'Amministrazione o per i contribuenti in rapporto all'entità del gettito, la Provincia può rinunciare alla riscossione del tributo medesimo. L'individuazione delle specifiche fattispecie oggetto della predetta rinuncia è disposta con deliberazione della Giunta provinciale da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione. Tale deliberazione precisa i periodi di imposta ai quali si riferisce la predetta rinuncia alla riscossione. Alla copertura delle minori entrate derivanti da questo comma si provvede con le modalità indicate nella tabella F.

 

     Art. 22. Disposizioni in materia di aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

     1. Per i periodi d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2007, 1° gennaio 2008 e 1° gennaio 2009 l'aliquota dell'IRAP dovuta dagli appartenenti alle categorie economiche che beneficiano degli effetti della promozione turistica e che sono soggetti passivi del tributo provinciale sul turismo istituito ai sensi dell'articolo 33 della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20, è ridotta, sino alla misura massima dell'1 per cento, di una percentuale differenziata sulla base dei criteri stabiliti per la determinazione del tributo sul turismo.

     2. Con la deliberazione della Giunta provinciale prevista dall'articolo 33, comma 2, della legge provinciale n. 20 del 2005 sono individuate le categorie beneficiarie della riduzione e la sua misura, in misura proporzionale ai benefici derivanti dal turismo.

     3. La riduzione di aliquota prevista da questo articolo è cumulabile con altre riduzioni di aliquota stabilite in materia di IRAP dalla Provincia nei limiti della misura massima complessiva di un punto percentuale.

     4. I commi 1 e 1 bis dell'articolo 4 della legge provinciale 22 marzo 2001, n. 3, relativi alle aliquote dell'IRAP, si applicano anche per i periodi d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2007 e 1° gennaio 2008, limitatamente al valore della produzione netta realizzata nel territorio di comuni inclusi nelle aree previste dall'obiettivo 2, come individuate nel documento unico di programmazione (DOCUP) 2000-2006.

     5. Le minori entrate derivanti dai commi 1, 2 e 3 sono compensate con le maggiori entrate derivanti dal tributo sul turismo di cui all'articolo 33 della legge provinciale n. 20 del 2005. Alla copertura delle minori entrate derivanti dal comma 4 si provvede con le modalità indicate nella tabella F.

 

     Art. 23. Modificazioni della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20, relative al tributo provinciale sul turismo.

     1. All'articolo 33 della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

     "1. Sono soggetti al tributo ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettera a), coloro che esercitano abitualmente le attività economiche che beneficiano, in via diretta o indiretta, degli effetti derivanti dal turismo, individuate dal regolamento di cui al comma 8, rientranti nelle categorie economiche previste nell'allegato B di questa legge. Il tributo è dovuto da questi soggetti in misura proporzionale ai benefici derivanti dal turismo. Il beneficio di ciascuna categoria è valutato tramite l'utilizzo della tavola delle interdipendenze strutturali dell'economia trentina in funzione del valore aggiunto generato dalla spesa del turista sul totale del valore aggiunto della categoria. Ai fini della valutazione della spesa del turista si fa riferimento alla composizione della spesa media rilevata dalla Provincia. Il regolamento di cui al comma 8 individua altresì le soglie minime di beneficio ai fini dell'assoggettamento al tributo, anche differenziate per categoria per tener conto della ripartizione tra le diverse categorie del valore aggiunto complessivamente generato dalla spesa turistica.";

     b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

     "2. Il tributo è calcolato applicando al volume d'affari dell'anno precedente, prodotto nel territorio provinciale, l'aliquota fissata con deliberazione della Giunta provinciale, sentiti il Consiglio delle autonomie locali e i soggetti di cui agli articoli 9, 12 bis e 12 quater della legge provinciale n. 8 del 2002, in misura non superiore a 0,75 per cento, differenziata per classi di ambito territoriale e per attività economica. Le classi di ambito territoriale sono individuate secondo le caratteristiche turistiche degli ambiti medesimi. Il tributo non è dovuto se non supera l'importo di 12 euro ed in tal caso non spetta la riduzione di aliquota IRAP introdotta dall'articolo 22, comma 1, della legge provinciale "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2007 e pluriennale 2007-2009 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria 2007).";

     c) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

     "5 bis. Ai fini di quest'articolo per volume d'affari s'intende:

     a) per i soggetti esercenti attività creditizia e finanziaria, la somma degli interessi attivi e assimilati e delle commissioni attive, come dichiarati ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive;

     b) per i soggetti esercenti imprese di assicurazione, la somma dei premi e degli altri proventi tecnici, come dichiarati ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive;

     c) per i soggetti esercenti tutte le altre attività economiche, il volume d'affari definito ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) dall'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), o, se esercenti attività esonerate dall'obbligo di presentazione della dichiarazione IVA, la somma dei ricavi delle vendite e delle prestazioni e degli altri ricavi e proventi ordinari, come dichiarati ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e, in mancanza, come rappresentati nelle scritture contabili previste dagli articoli da 2214 a 2220 del codice civile.";

     d) nel comma 10 le parole: "successivo a quello di entrata in vigore del regolamento di esecuzione previsto dal comma 8" sono sostituite da "2007";

     e) il comma 11 è abrogato.

     2. Nel comma 6 dell'articolo 34 della legge provinciale n. 20 del 2005 la parola: "approvato" è sostituita dalle seguenti: "che deve essere approvato entro diciotto mesi dall'entrata in vigore di questa legge,".

     3. L'allegato B della legge provinciale n. 20 del 2005 è sostituito dall'allegato B di questa legge.

     4. Le nuove iniziative produttive intraprese nel territorio provinciale, i soggetti indicati nell'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), e i soggetti che godono dell'agevolazione prevista dall'articolo 22, comma 4, di questa legge sono esonerati dal pagamento del tributo di cui all'articolo 33 della legge provinciale n. 20 del 2005 per gli anni, compresi nel primo triennio della sua applicazione, per i quali beneficiano della riduzione di un punto percentuale dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). Per i soggetti individuati dall'articolo 22, comma 4, l'esonero è limitato al tributo dovuto per le unità locali operanti nei comuni inclusi nelle aree agevolate ai sensi dello stesso articolo 22, comma 4. Sono inoltre esonerati dal pagamento del tributo di cui all'articolo 33 della legge provinciale n. 20 del 2005, limitatamente agli anni compresi nel primo triennio di applicazione dello stesso, i soggetti che nell'anno di imposta precedente hanno avuto una base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) non positiva o comunque non superiore a 5.000 euro; per gli anni di imposta in cui opera la predetta esenzione non spetta la riduzione d'aliquota IRAP introdotta dall'articolo 22, comma 1, di questa legge. Per il medesimo triennio il tributo non può essere di importo superiore all'1 per cento della base imponibile IRAP dell'anno precedente.

 

Capo V

Disposizioni in materia di acque pubbliche

 

     Art. 24. Modificazioni della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18 (Norme in materia di acque pubbliche, opere idrauliche e relativi servizi provinciali), e di disposizioni connesse.

     1. Dopo l'articolo 16 novies della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18, è inserito il seguente:

     "Art. 16 decies. Disposizioni in materia di canoni per le utenze di acqua pubblica.

     1. Gli utenti a qualunque titolo di acque pubbliche pagano alla Provincia un canone, quale corrispettivo per gli usi dell'acqua prelevata.

     2. Con riferimento ai diversi usi dell'acqua, il canone è stabilito dalla Giunta provinciale sulla base dei seguenti criteri:

     a) il canone è richiesto a decorrere dalla data di attivazione del prelievo;

     b) determinazione di categorie omogenee di usi assimilabili dell'acqua;

     c) individuazione dei casi in cui è prevista una quota fissa e dei casi in cui alla quota fissa è aggiunta una quota variabile;

     d) l'ammontare della quota fissa è calcolato sulla base della quantità di acqua concessa o assentita e dell'eventuale occupazione del demanio idrico con le opere non strettamente necessarie alla derivazione;

     e) l'ammontare della quota variabile è calcolato sulla base della quantità di acqua effettivamente derivata risultante dai misuratori di portata installati secondo l'articolo 13 delle norme di attuazione del piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 2006;

     f) definizione di scaglioni di prelievo per i quali è determinato un canone progressivo;

     g) incremento fino a tre volte della quota fissa e di quella variabile del canone nel caso di derivazione di acqua riservata al consumo umano assentita per un uso diverso;

     h) individuazione dei casi e della misura nei quali il canone è ridotto in relazione al risparmio e al riutilizzo dell'acqua in attuazione dell'articolo 14 delle norme di attuazione del piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche;

     i) il canone è calcolato su base annua, indipendentemente dal periodo di effettiva derivazione dell'acqua;

     j) l'importo minimo del canone annuo non può essere inferiore a 60 euro;

     k) decorrenza e misura per l'adeguamento periodico del canone sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati;

     l) modalità per l'applicazione del canone alle utenze in atto alla data di adozione della deliberazione prevista da questo comma;

     m) le modalità di determinazione del canone in caso di usi plurimi dell'acqua.

     3. Sono esenti dal pagamento del canone le derivazioni di acqua per usi potabili domestici per una portata complessiva non superiore a 0,5 litri al secondo, previste dall'articolo 61, comma 5, della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1, e dall'articolo 16 quinquies, commi 4 bis, 4 ter e 4 quater, della presente legge. La Giunta provinciale, con deliberazione da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione, può individuare le tipologie di utenze di acqua per le quali il canone non è dovuto o è dovuto in misura ridotta, anche rispetto all'importo minimo di cui alla lettera j) del comma 2, sulla base dei seguenti criteri:

     a) quantità dell'acqua derivata;

     b) caratteristiche del corpo idrico sul quale si esercita la derivazione;

     c) periodo di prelievo e di utilizzazione;

     d) decorrenza dell'esenzione o della riduzione dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di adozione della deliberazione della Giunta provinciale.

     4. Non sono soggetti a canone gli usi dell'acqua riconosciuti, autorizzati e concessi o a qualunque titolo assentiti, anche indirettamente, alla Provincia.

     5. L'applicazione del canone definito dal comma 2 ha decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di adozione della deliberazione della Giunta provinciale prevista dal medesimo comma. Fino a tale data continuano ad applicarsi i canoni nella misura prevista dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore di quest'articolo, compreso il pagamento del canone nella misura stabilita dalla normativa statale, per le utenze di grandi derivazioni a scopo idroelettrico e per il periodo antecedente al 1° gennaio 2001."

     2. Alla fine del primo periodo del quinto comma dell'articolo 17 della legge provinciale n. 18 del 1976 sono aggiunte le parole: "; nel caso di esercizio di derivazioni in mancanza di titolo è prevista, in ogni caso, l'applicazione di una sanzione accessoria pari al doppio dei canoni non corrisposti."

     3. Con le decorrenze di seguito indicate sono abrogate le seguenti disposizioni:

     a) dalla data di entrata in vigore di questa legge, il comma 9 dell'articolo 62 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1;

     b) dalla data prevista dalla deliberazione di cui al comma 3 dell'articolo 16 decies della legge provinciale n. 18 del 1976, come inserito da quest'articolo, i commi 6 e 7 dell'articolo 62 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1, fermo restando l'obbligo di restituzione dei canoni pagati e non più dovuti in loro applicazione.

     4. Dalla data prevista dal comma 5 dell'articolo 16 decies della legge provinciale n. 18 del 1976, come inserito da quest'articolo, nel comma 4 dell'articolo 7 (Disposizioni in materia di canoni di concessione) della legge provinciale 3 febbraio 1995, n. 1, le parole: "commi 2 bis e 3" sono sostituite dalle seguenti: "comma 3", e sono abrogate le seguenti disposizioni:

     a) il comma 2 bis dell'articolo 7 (Disposizioni in materia di canoni di concessione) della legge provinciale 28 gennaio 1991, n. 2;

     b) il comma 4 bis dell'articolo 7 della legge provinciale n. 1 del 1995;

     c) il comma 4 dell'articolo 41 (Disposizioni in materia di utenze d'acqua pubblica) della legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3;

     d) il comma 5 dell'articolo 16 ter della legge provinciale n. 18 del 1976;

     e) l'articolo 42 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3.

 

     Art. 25. Modificazioni della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4, in materia di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico.

     1. All'articolo 1 bis 1 della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il secondo ed il terzo periodo del comma 1 sono abrogati;

     b) il comma 1 bis è sostituito dai seguenti:

     "1 bis. In conseguenza di quanto previsto dall'articolo 1 bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 235 del 1977, i procedimenti per il rilascio delle concessioni di grandi derivazioni di acqua a scopo idroelettrico di cui al previgente articolo 1 bis, commi da 6 a 12, del decreto del Presidente della Repubblica n. 235 del 1977, sono disciplinati da questo articolo.

     1 bis 1. In relazione all'abrogazione dei predetti commi da 6 a 12 dell'articolo 1 bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 235 del 1977, le procedure concorrenziali avviate ai sensi del comma 6 dell'articolo 1 bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 235 del 1977 e sospese per effetto di quanto previsto dai commi 1 sexies e 1 septies di quest'articolo sono estinte senza oneri a carico della Provincia. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore di questo comma la Provincia provvede con avviso da pubblicare sul proprio sito internet e nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea a dichiarare l'intervenuta estinzione dei procedimenti disposta da questo comma e ad informare di quanto previsto dal comma 1 bis 2.

     1 bis 2. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 ter, 1 sexies, 1 septies, 12, 13 e 15, per le concessioni in scadenza entro il 31 dicembre 2010 il bando di gara di cui al comma 2, lettera c), prevede i medesimi requisiti già definiti dalla Giunta provinciale in attuazione dell'articolo 1 bis, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 235 del 1977, fatte salve eventuali modificazioni imposte da norme di legge sopravvenute.";

     c) nel comma 1 ter le parole: "solo dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo previsto dall'articolo 15 della legge n. 62 del 2005, a condizione che tale decreto preveda disposizioni transitorie in materia di proroga o di rinnovo senza gara delle concessioni in atto" sono sostituite dalle seguenti: "solo a condizione che siano previste dalla normativa legislativa statale disposizioni in materia di proroga o di rinnovo senza gara delle concessioni in atto";

     d) nella lettera a) del comma 1 quinquies le parole: "dei commi 1 bis e 1 ter" sono sostituite dalle seguenti: "del comma 1 ter";

     e) la lettera b) del comma 1 quinquies è abrogata;

     f) nella lettera c) del comma 1 quinquies le parole: ", relativamente alle concessioni diverse da quelle contemplate dalla lettera b) di questo comma" sono abrogate;

     g) nel numero 1) della lettera e) del comma 2 le parole: "sulla base di quanto disposto dall'articolo 7 (Disposizioni in materia di canoni di concessione) della legge provinciale 28 gennaio 1991, n. 2" sono sostituite dalle seguenti: "sulla base di quanto disposto dalla normativa provinciale in materia di canoni per l'utenza di acqua pubblica";

     h) dopo la lettera m) del comma 2 sono aggiunte le seguenti:

     "m bis) stabilisce criteri oggettivi di valutazione delle offerte relative ai canoni posti a base di gara ai sensi della lettera e);

     m ter) stabilisce i criteri di aggiudicazione sulla base della ponderazione dei fattori determinati applicando i criteri di cui alle lettere m) e m bis)";

     i) nel comma 5 le parole: "o della procedura concorrenziale prevista dai commi 1 bis e 1 quinquies, lettera b)," sono soppresse;

     j) nel comma 6 le parole: ", nonché la graduatoria risultante dalla procedura concorrenziale prevista dai commi 1 bis e 1 quinquies, lettera b)" sono soppresse.

 

     Art. 26. Proroga delle utenze di acqua pubblica e modificazioni dell'articolo 48 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10.

     1. La durata delle utenze di acqua pubblica che hanno usufruito della proroga prevista dall'articolo 38, commi 1 e 2, della legge provinciale 7 marzo 1997, n. 5, è prorogata di diritto fino al 31 dicembre 2018.

     2. All'articolo 48 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) nel comma 2 bis le parole: "fino alla data prevista dal comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2018";

     b) il primo periodo del comma 3 è sostituito dal seguente: "Il titolo a derivare acqua pubblica ai sensi del comma 2 scade il 31 dicembre 2018.";

     c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

     "3 bis. Le varianti di titoli a derivare acqua pubblica costituite ai sensi di quest'articolo scadono alla data di scadenza delle relative concessioni originarie."

     3. Le utenze prorogate ai sensi di quest'articolo devono comunque essere adeguate, a partire dal 1° gennaio 2009 e secondo le modalità stabilite dalla Giunta provinciale, alle previsioni in materia di rinnovi delle utenze esistenti di cui al Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche reso esecutivo con il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 2006 e del Piano di tutela delle acque.

 

Capo VI

Disposizioni in materia di contabilità, di pari opportunità, di programmazione e di zone montane

 

     Art. 27. Modificazioni della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento).

     1. Nel secondo periodo del primo comma dell'articolo 8 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, le parole: "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 26, comma 2, lettera c)" sono sostituite dalle seguenti: "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 26, comma 3, lettera a)".

     2. Dopo l'articolo 22 della legge provinciale n. 7 del 1979 è inserito il seguente:

     "Art. 22 bis. Fondi per l'integrazione di finanziamenti a favore di enti e soggetti finanziati dalla Provincia.

     1. Per integrare i finanziamenti anche per l'attuazione di specifiche iniziative e interventi da parte di enti e soggetti finanziati dalla Provincia sono istituiti i seguenti fondi:

     a) fondo per l'integrazione di finanziamenti anche per specifiche iniziative realizzate da enti e da soggetti finanziati dalla Provincia: spese correnti;

     b) fondo per l'integrazione di finanziamenti anche per specifici interventi realizzati da enti e soggetti finanziati dalla Provincia: spese in conto capitale.

     2. L'assegnazione delle somme autorizzate sui predetti fondi è disposta con riferimento alle norme di settore che prevedono le agevolazioni a favore degli stessi enti e soggetti.

     3. In alternativa al comma 2, con deliberazione della Giunta provinciale possono essere disposti, relativamente agli stanziamenti di competenza del bilancio e del relativo documento tecnico, nonché agli stanziamenti previsti per gli anni successivi di validità del bilancio pluriennale, prelievi di somme dai fondi previsti dal comma 1 per integrare gli stanziamenti autorizzati per la concessione delle agevolazioni previste dalle leggi provinciali di settore a favore degli enti e soggetti finanziati dalla Provincia di cui al comma 1."

     3. Nella lettera e bis) del comma 3 dell'articolo 26 della legge provinciale n. 7 del 1979 le parole:

     "dal provvedimento legislativo concernente "Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino" sono sostituite dalle seguenti: "dalla legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino)".

     4. All'articolo 27 della legge provinciale n. 7 del 1979 sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il quarto comma è sostituito dal seguente:

     "Relativamente agli stanziamenti di competenza del bilancio annuale e pluriennale e del relativo documento tecnico, con deliberazione della Giunta provinciale possono essere disposti storni di fondi:

     a) fra capitoli di spesa della stessa categoria economica appartenenti alla medesima funzione obiettivo; non possono essere disposti storni da stanziamenti in conto capitale a stanziamenti in annualità; sono comunque consentiti storni di fondi fra le unità previsionali di base relative ai fondi di riserva e per nuove leggi;

     b) limitatamente ai capitoli di spesa per il personale, ai capitoli relativi a spese inerenti il funzionamento dell'amministrazione appartenenti alla stessa categoria economica, ai capitoli relativi a spese per l'attuazione d'interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata, ai capitoli destinati all'attuazione d'interventi cofinanziati dall'Unione europea o dallo Stato o finanziati dalla Regione, o nei casi previsti da specifiche leggi di settore; un apposito allegato al documento tecnico elenca i capitoli tra i quali possono essere operati questi storni;

     c) fra unità previsionali di base diverse nell'ambito della stessa funzione obiettivo, entro il limite massimo del 20 per cento del totale dello stanziamento iniziale dell'area omogenea; sono ammessi esclusivamente storni tra capitoli appartenenti allo stesso titolo di classificazione della spesa, con i criteri e le modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 78 ter.";

     b) dopo il quarto comma è inserito il seguente:

     "Ferma restando la durata dei limiti d'impegno e l'ammontare complessivo delle spese autorizzate dalla legge finanziaria, la Giunta provinciale è autorizzata a modificare la decorrenza dei limiti d'impegno rispetto all'annualità autorizzata con la legge finanziaria, apportando le necessarie variazioni al bilancio annuale e pluriennale. In caso di anticipo della decorrenza la Giunta è autorizzata a prelevare le somme necessarie dal fondo di riserva spese impreviste in conto capitale di cui all'articolo 22. In caso di posticipo della decorrenza le somme che si rendono disponibili sui singoli esercizi sono iscritte nel fondo di riserva per spese impreviste in conto capitale di cui all'articolo 22.";

     c) nel secondo periodo del sesto comma le parole: "dall'articolo 26, comma 2, lettere c) e d)" sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 26, comma 3, lettere a) e b)".

     5. Dopo l'articolo 27 bis della legge provinciale n. 7 del 1979 è inserito il seguente:

     "Art. 27 ter. Modalità d'iscrizione in bilancio delle somme relative al concorso della Provincia per il riequilibrio della finanza pubblica statale.

     1. La legge finanziaria può autorizzare l'iscrizione, fra le partite di giro del bilancio, delle entrate e delle spese relative al concorso della Provincia al riequilibrio della finanza pubblica. A seguito dell'approvazione dei provvedimenti che disciplinano i concorsi al riequilibrio della finanza pubblica la Giunta provinciale è autorizzata a disporre, ai sensi dell'articolo 27, le variazioni di bilancio occorrenti per l'iscrizione, nella parte I del bilancio delle entrate e delle spese, conseguenti ai predetti provvedimenti, prevedendo se necessario l'istituzione di apposite unità previsionali di base.

     2. Le somme iscritte nella parte I del bilancio a seguito delle variazioni di cui al comma 1, non utilizzate alla chiusura degli esercizi finanziari di riferimento, possono essere conservate tra i residui passivi per i medesimi esercizi finanziari.

     3. Tra le spese previste da quest'articolo possono essere incluse anche quelle da destinare al rimborso allo Stato di eventuali oneri da esso anticipati."

     6. Nel comma 2 bis dell'articolo 28 della legge provinciale n. 7 del 1979 le parole: "all'articolo 26, comma 2, lettere c) e d);" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 26, comma 3, lettere a) e b);".

     7. Nel comma 4 dell'articolo 51 della legge provinciale n. 7 del 1979 le parole: "Giunta provinciale" sono sostituite dalla seguente: "Provincia".

     8. Nel comma 1 dell'articolo 52 della legge provinciale n. 7 del 1979 le parole: "La Giunta provinciale, fatte salve eventuali limitazioni stabilite dalla legge di bilancio, è autorizzata a" sono sostituite dalle seguenti: "La Provincia, fatte salve eventuali limitazioni stabilite dalla legge di bilancio, può".

     9. All'articolo 60 della legge provinciale n. 7 del 1979 sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) dopo la lettera c) del quinto comma è inserita la seguente:

     "c bis) accreditamento su carta prepagata ricaricabile o altro strumento equipollente oppure mediante altri mezzi e strumenti diversificati offerti dal sistema bancario o derivanti dall'evoluzione tecnologica dei sistemi informativi, con le modalità stabilite dalla convenzione di tesoreria;";

     b) la lettera d) del quinto comma è sostituita dalla seguente:

     "d) commutazione in assegno circolare o altro titolo di credito a copertura garantita o in assegno di traenza e quietanza intestato al creditore e ad esso consegnato o spedito con tassa e spese a suo carico;";

     c) l'ottavo comma è sostituito dal seguente:

     "In luogo della quietanza del creditore devono risultare sul mandato o esservi allegate le prove dell'avvenuto accreditamento o commutazione, consistenti, per le forme di cui alle lettere b), c), c bis), d) ed e) del quinto comma, in dichiarazioni del tesoriere recanti gli estremi dell'operazione.";

     d) il secondo periodo del decimo comma è soppresso.

     10. Alla lettera a) del quarto comma dell'articolo 71 della legge provinciale n. 7 del 1979 sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il numero 1) è sostituito dal seguente:

     "1) termini per l'effettivo avvio delle opere e degli interventi, prevedendo, in caso d'inosservanza dei termini, la revoca dell'ammissibilità a finanziamento o la revoca totale o parziale degli interventi finanziari e dei relativi impegni di spesa e il recupero delle somme eventualmente erogate. La Giunta provinciale può stabilire le caratteristiche delle opere e degli interventi per i quali non è necessaria la fissazione del termine di effettivo avvio;";

     b) il numero 2) è sostituito dal seguente:

     "2) termini per la rendicontazione delle opere e degli interventi, prevedendo, in caso d'inosservanza dei termini, la revoca totale o parziale degli interventi finanziari nonché la riduzione o la revoca dei relativi impegni di spesa e il recupero delle somme eventualmente erogate;".

     11. La modificazione, contenuta nel comma 10, al numero 2) della lettera a) del quarto comma dell'articolo 71 della legge provinciale n. 7 del 1979 si applica alle domande presentate dopo l'entrata in vigore di questa legge.

     12. Per i fini del comma 2 con la tabella D è autorizzata, sull'unità previsionale di base 90.10.190, la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, e sull'unità previsionale di base 90.10.290, la spesa di 1.000.000 di euro per l'anno 2007 e di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

 

     Art. 28. Modificazione dell'articolo 10 della legge provinciale 10 dicembre 1993, n. 41 (Interventi per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna).

     1. Dopo il comma 9 dell'articolo 10 della legge provinciale 10 dicembre 1993, n. 41, è aggiunto il seguente:

     "9 bis. Il consigliere di parità può proporre alla Provincia un programma di spese per attività e iniziative nell'ambito delle funzioni previste da quest'articolo, compatibilmente con le disponibilità individuate dal bilancio."

 

     Art. 29. Modificazioni dell'articolo 6 della legge provinciale 15 giugno 2005, n. 7 (Istituzione e disciplina del Consiglio delle autonomie locali).

     1. All'articolo 6 della legge provinciale 15 giugno 2005, n. 7, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) nel comma 7 le parole: "e provvede all'adozione e alla gestione di un proprio bilancio" sono soppresse;

     b) alla fine del comma 9 sono aggiunte le parole: ", che disciplinano anche le modalità di finanziamento delle relative spese."

 

     Art. 30. Verifica straordinaria dei piani pluriennali di settore che prevedono la programmazione di interventi agevolati.

     1. In relazione all'andamento regressivo delle risorse per gli investimenti disponibili nel bilancio provinciale, nonché ai vincoli posti dal patto di stabilità e per informare la programmazione degli investimenti a criteri di concreta realizzabilità degli interventi e di razionalizzazione e selettività della spesa, la Giunta provinciale, in sede di aggiornamento dei piani pluriennali di settore per gli investimenti pubblici per la XIII legislatura, e comunque entro sei mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge, provvede alla verifica degli elenchi di opere e interventi di cui all'articolo 18, comma 2, della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 (Nuova disciplina della programmazione di sviluppo e adeguamento delle norme in materia di contabilità e di zone svantaggiate), collocati nelle aree d'inseribilità dei suddetti piani. Mediante tale verifica gli interventi agevolati previsti in area d'inseribilità, se non confermati, sono eliminati dal piano e le relative domande di agevolazione s'intendono decadute.

     2. Con la verifica e per le finalità del comma 1 la Giunta provinciale, per ciascun piano oggetto di verifica, può stabilire la decadenza delle domande relative a interventi non inseriti nel piano pluriennale, anche in deroga alla deliberazione dei criteri.

 

     Art. 31. Modificazioni della legge provinciale 23 novembre 1998, n. 17 (Interventi per lo sviluppo delle zone montane e disposizioni urgenti in materia di agricoltura).

     1. Alla fine del comma 3 dell'articolo 4 della legge provinciale 23 novembre 1998, n. 17, è aggiunto il seguente periodo: "Il regolamento prevede, inoltre, i casi di decadenza dal beneficio già concesso per inadempimento degli obblighi imposti dalle vigenti disposizioni."

     2. Nel comma 1 dell'articolo 9 della legge provinciale n. 17 del 1998 dopo le parole: "dieci anni" sono inserite le seguenti: "dalla data di liquidazione del saldo del contributo".

     3. Nel comma 1 dell'articolo 10 della legge provinciale n. 17 del 1998 dopo le parole: "cinque anni" sono inserite le seguenti: "dalla data di liquidazione del saldo del contributo".

     4. All'articolo 12 della legge provinciale n. 17 del 1998 sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) nel comma 1 le parole: "fognari e viari" sono sostituite dalle seguenti: "viari e fognari, compresi i sistemi di depurazione delle acque reflue,";

     b) nel comma 3 le parole: "fognario e viario di cui al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "viario e fognario, compresi i sistemi di depurazione delle acque reflue,".

 

     Art. 32. Modificazioni della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 (Nuova disciplina della programmazione di sviluppo e adeguamento delle norme in materia di contabilità e di zone svantaggiate).

     1. Il comma 9 bis dell'articolo 12 ter della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4, è sostituito dal seguente:

     "9 bis. Le previsioni contenute nelle varianti agli strumenti urbanistici di cui al comma 9 cessano di avere efficacia se le opere previste dall'iniziativa pattizia non sono completate entro otto anni dalla data di approvazione delle varianti o entro il diverso termine stabilito dal patto territoriale, comunque non superiore a dieci anni dalla data di approvazione delle varianti. In tal caso riacquistano efficacia le previsioni in vigore prima delle varianti. Le varianti individuano espressamente le opere realizzabili in attuazione del patto territoriale."

     2. Dopo il comma 3 dell'articolo 17 della legge provinciale n. 4 del 1996 è aggiunto il seguente:

     "3 bis. Il regolamento, anche in deroga ai criteri di cui all'articolo 15, comma 1, può individuare modalità semplificate per la predisposizione e l'aggiornamento dei piani pluriennali di settore o dei progetti per gli investimenti pubblici che prevedono la programmazione d'interventi di soggetti terzi agevolati dalla Provincia."

 

Capo VII

Disposizioni in materia di attività economiche

 

     Art. 33. Modificazioni della legge provinciale 29 maggio 1980, n. 14 (Provvedimenti per il risparmio energetico e l'utilizzazione delle fonti alternative di energia).

     1. Il terzo comma dell'articolo 5 della legge provinciale 29 maggio 1980, n. 14, è abrogato.

     2. Dopo l'articolo 6 della legge provinciale n. 14 del 1980 è inserito il seguente:

     "Art. 6 bis. Istruttoria da parte di soggetti esterni.

     1. La Provincia, stipulando apposite convenzioni, può affidare a soggetti esterni, in tutto o in parte, la procedura per la concessione degli aiuti finanziari previsti da questa legge, la loro erogazione nonché, eventualmente, il controllo del rispetto degli obblighi, con la conseguente segnalazione alla Provincia delle violazioni comportanti revoca o altre sanzioni.

     2. La Provincia affida le funzioni indicate dal comma 1 mediante procedure di scelta del contraente, sulla base delle condizioni offerte e della disponibilità di un'idonea struttura tecnico-organizzativa.

     3. Per quanto non previsto da quest'articolo si applica, in quanto compatibile, l'articolo 15 della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (Interventi della Provincia autonoma di Trento per il sostegno dell'economia e della nuova imprenditorialità. Disciplina dei patti territoriali in modifica della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 e disposizione in materia di commercio)."

     3. L'articolo 7 della legge provinciale n. 14 del 1980 è sostituito dal seguente:

     "Art. 7. Cumulabilità dei contributi.

     1. I contributi previsti da questa legge non sono cumulabili con altre agevolazioni concesse, per lo stesso intervento, in base ad altre disposizioni provinciali, statali o comunitarie, salvo diversa indicazione della Giunta provinciale, con la deliberazione prevista dall'articolo 5, secondo comma, con la quale possono essere stabiliti limiti e condizioni per la cumulabilità dei finanziamenti."

     4. L'articolo 7 della legge provinciale n. 14 del 1980, come sostituito dal comma 3 di quest'articolo, si applica anche agli interventi già ammessi a contributo o in corso d'istruttoria alla data di entrata in vigore di questa legge, purché non ancora eseguiti o ultimati entro il 31 dicembre 2006.

     5. Alle spese previste da quest'articolo provvede l'Agenzia provinciale per l'energia istituita dall'articolo 39 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, con le disponibilità del proprio bilancio.

 

     Art. 34. Modificazione dell'articolo 2 della legge provinciale 13 luglio 1995, n. 7 (Disciplina delle funzioni provinciali inerenti l'impianto di opere elettriche con tensione nominale fino a 150.000 Volt).

     1. All'articolo 2 della legge provinciale 13 luglio 1995, n. 7, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

     "7 bis. La costruzione da parte di soggetti, pubblici o privati, di elettrodotti e delle altre opere previste dalla presente legge può essere autorizzata anche in modo disgiunto rispetto all'esercizio, in osservanza delle disposizioni e delle procedure previste da questa legge. In tal caso il soggetto interessato allega alla domanda di autorizzazione e, rispettivamente, alla comunicazione di inizio lavori copia dell'accordo di coordinamento con l'ente o il soggetto abilitato all'esercizio dell'attività elettrica.

     7 ter. Le disposizioni del comma 7 bis trovano applicazione anche ai fini della regolarizzazione autorizzativa delle opere realizzate antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente comma."

 

     Art. 35. Modificazioni della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (Interventi della Provincia autonoma di Trento per il sostegno dell'economia e della nuova imprenditorialità. Disciplina dei patti territoriali in modifica della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 e disposizione in materia di commercio).

     1. All'articolo 24 della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) alla fine del comma 1 sono aggiunte le parole: ", nonché alla promozione e al supporto alla realizzazione di distretti tecnologici o di poli d'innovazione, comunque denominati";

     b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

     "2 bis. La Provincia è autorizzata a concedere contributi straordinari per gli investimenti d'impianto e le spese di funzionamento a soggetti, costituiti in qualsiasi forma, preposti a promuovere e supportare l'attivazione sul territorio provinciale di distretti tecnologici o di poli d'innovazione, comunque denominati.

     2 ter. La Provincia, anche tramite l'Agenzia per lo sviluppo s.p.a., può assegnare premi a favore di piccole e medie imprese per sostenere i processi volti all'ottenimento di brevetti europei e internazionali. A tal fine possono essere utilizzate le risorse stanziate sul fondo brevetti previsto dall'articolo 25 della legge provinciale 2 agosto 2005, n. 14 (Riordino del sistema provinciale della ricerca e dell'innovazione. Modificazioni delle leggi provinciali 13 dicembre 1999, n. 6, in materia di sostegno dell'economia, 5 novembre 1990, n. 28, sull'Istituto agrario di San Michele all'Adige, e di altre disposizioni connesse).

     2 quater. La Giunta provinciale stabilisce con deliberazione i criteri e le modalità per l'applicazione dei commi 2 bis e 2 ter."

     2. Alla fine del comma 1 dell'articolo 29 della legge provinciale n. 6 del 1999 è aggiunto il seguente periodo: "Se gli enti indicati nell'articolo 25, anche tramite l'Agenzia per lo sviluppo s.p.a., acquistano o realizzano immobili da dare in locazione finanziaria, il vincolo sulle aree decorre dalla data di sottoscrizione del contratto ma viene annotato nel libro fondiario al momento del riscatto del bene da parte del locatario."

     3. Nel comma 3 dell'articolo 32 della legge provinciale n. 6 del 1999 dopo le parole: "cessazione di attività" sono inserite le seguenti: "da più di due anni".

     4. Dopo l'articolo 34 della legge provinciale n. 6 del 1999 è inserito il seguente:

     "Art. 34 bis. Istituzione del fondo per la finanza d'impresa e disposizioni per il sostegno di progetti integrati a favore del sistema delle imprese.

     1. Per sostenere il miglioramento della struttura finanziaria e l'innovazione dei modelli di finanza delle imprese è istituito il fondo per la finanza d'impresa.

     2. Il fondo è alimentato da appositi stanziamenti sul bilancio provinciale ed è utilizzato per le seguenti finalità:

     a) concessione di garanzie su finanziamenti, di controgaranzie e cogaranzie ai sensi dell'articolo 34 quater;

     b) partecipazione al capitale delle imprese, anche attraverso banche o società sottoposte alla vigilanza della Banca d'Italia, nonché attraverso fondi d'investimento, altre forme di finanza strutturata o costituzione di fondi di rotazione;

     c) concessione dei contributi previsti dall'articolo 6;

     d) interventi compensativi delle quote di trattamento di fine rapporto devoluti dalle imprese a enti previdenziali o fondi ai sensi di specifiche disposizioni di legge, da attuare tramite gli enti indicati nell'articolo 34 quater;

     e) erogazione di finanziamenti destinati alla copertura degli oneri per i servizi finalizzati alla fruizione degli interventi del fondo;

     f) contributi previsti dall'articolo 34 quater, comma 2.

     3. Con propria deliberazione la Giunta provinciale determina la ripartizione delle risorse assegnate al fondo tra i diversi settori d'intervento. La deliberazione prevista dall'articolo 35 individua i criteri e le modalità per l'attuazione di quest'articolo.

     4. Gli interventi a favore delle imprese a carico del fondo, riconosciuti nel rispetto della normativa comunitaria, nonché gli altri aiuti previsti dalla presente legge e dalla legge provinciale 12 luglio 1993, n. 17 (Servizi alle imprese), possono essere concessi per il tramite o a favore di consorzi, società consortili e società cooperative anche per la realizzazione d'iniziative dei propri soci, quando esse siano finalizzate all'attuazione di progetti integrati d'interesse generale, che consentano il miglioramento dello stato dei servizi e delle infrastrutture funzionali all'attività economica attraverso l'attivazione congiunta di risorse pubbliche e private. Nel caso in cui i contributi siano concessi direttamente a favore dei consorzi e società predetti, gli stessi rispondono degli obblighi connessi alle agevolazioni.

     5. Gli atti autorizzatori necessari all'attuazione dei progetti integrati di cui al comma 4 sono adottati mediante conferenze di servizi. La Giunta provinciale, inoltre, è autorizzata a utilizzare personale dell'amministrazione provinciale, su base volontaria, nonché enti strumentali dell'amministrazione o altri soggetti esterni, con onere a carico del fondo, per lo sviluppo e il coordinamento dei progetti, compresa la cura dei rapporti con la pubblica amministrazione e la promozione di sistemi antinfortunistici innovativi."

     5. Dopo l'articolo 34 bis della legge provinciale n. 6 del 1999 è inserito il seguente:

     "Art. 34 ter. Istituzione del fondo per le agevolazioni a sostegno dell'impresa.

     1. Per perseguire la maggiore efficacia delle misure di sostegno al consolidamento e alla crescita del sistema economico, all'innovazione e alla nuova imprenditorialità è istituito il fondo per le agevolazioni a sostegno dell'impresa.

     2. Nel fondo confluiscono le risorse autorizzate ai sensi degli articoli 3, 4, 8 e 11 di questa legge, degli articoli 6 e 6 bis della legge provinciale 15 novembre 1988, n. 35 (Provvidenze per gli impianti a fune e le piste da sci), della legge provinciale n. 17 del 1993, dell'articolo 24, commi 1 e 2, e dell'articolo 28, comma 2 bis, della legge provinciale 8 maggio 2000, n. 4 (Disciplina dell'attività commerciale in provincia di Trento), assicurando la continuità degli interventi previsti dalla normativa vigente.

     3. Le agevolazioni sono concesse ai sensi della legislazione provinciale di settore. Ai fini della programmazione delle risorse la Giunta provinciale ripartisce il fondo in relazione alle diverse finalità e settori d'intervento."

     6. Nel capo III della legge provinciale n. 6 del 1999, dopo l'articolo 34 ter, è inserita la seguente sezione:

     "Sezione II bis

     Interventi per favorire l'attività di garanzia collettiva fidi"

     7. Dopo l'articolo 34 ter della legge provinciale n. 6 del 1999, nella sezione II bis, è inserito il seguente:

     "Art. 34 quater. Interventi in favore dell'attività di garanzia collettiva fidi.

     1. Allo scopo di favorire l'accesso al credito delle imprese, la Provincia promuove lo sviluppo degli enti di cui all'articolo 15, comma 1, che svolgono attività di garanzia collettiva dei fidi, nel rispetto dell'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

     2. Per le finalità del comma 1 la Provincia concede alle imprese aderenti ai Confidi un contributo a titolo di "de minimis" fino a un massimo di 3.000 euro per ogni quota sociale sottoscritta, destinato all'abbattimento del sovrapprezzo. Il contributo è corrisposto direttamente al Confidi in nome e per conto di ciascun aderente e non può in ogni caso essere restituito all'impresa in caso di recesso dal Confidi.

     3. Per garantire un patrimonio adeguato per la concessione di garanzie agli associati a fronte di operazioni di credito, di leasing, di factoring o di altri prodotti finanziari o fidejussori innovativi alle imprese associate, la Provincia concede agli enti di garanzia finanziamenti, nei limiti della disciplina comunitaria, destinati:

     a) alla costituzione e all'integrazione dei fondi rischi;

     b) a programmi di consolidamento, di aggregazione o di creazione di reti, realizzati tra Confidi.

     4. Per l'accesso agli interventi previsti da quest'articolo gli enti di garanzia devono:

     a) riservare la nomina alla Giunta provinciale di un numero di componenti nel consiglio di amministrazione che rappresenti almeno due decimi degli amministratori e comunque non inferiore a tre, di cui uno scelto fra i funzionari provinciali appartenenti alle strutture del dipartimento competente in materia e uno designato dalle minoranze consiliari. Se lo statuto prevede un comitato esecutivo, alla Giunta provinciale dev'essere riservata la nomina di almeno un suo componente;

     b) non distribuire tra i soci, durante la vita del Confidi, le riserve, incluse quelle relative alla concessione degli interventi di cui ai commi 2 e 3, e non remunerare il capitale a un tasso superiore a quello legale;

     c) restituire alla Provincia, in caso di scioglimento, quanto residua nel bilancio dell'ente delle somme concesse ai sensi dei commi 2 e 3. Non rientrano fra le ipotesi di scioglimento le operazioni di trasformazione, fusione e scissione.

     5. Con le deliberazioni previste dall'articolo 35 la Giunta provinciale stabilisce i criteri e le modalità di applicazione di quest'articolo, tenendo conto delle istruzioni fornite dalla Banca d'Italia in materia d'intermediari finanziari, prevedendo in particolare:

     a) le condizioni di ammissibilità e di graduazione degli interventi;

     b) le modalità e i termini di presentazione delle domande per l'accesso agli interventi."

     8. Dopo l'articolo 34 quater della legge provinciale n. 6 del 1999, nella sezione II bis, è inserito il seguente:

     "Art. 34 quinquies. Affidamento dell'erogazione di contributi.

     1. Con convenzione, nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione provinciale e comunitaria che disciplina l'attività contrattuale, la Provincia può affidare agli enti di garanzia l'erogazione di contributi già concessi dalla Provincia medesima."

     9. Dopo la lettera n ter) del comma 1 dell'articolo 35 della legge provinciale n. 6 del 1999 sono inserite le seguenti:

     "n quater) le modalità di funzionamento del fondo per la finanza d'impresa, anche attraverso l'affidamento agli enti di garanzia o a società controllate dalla Provincia di specifici compiti o attività, nel rispetto della legislazione provinciale e comunitaria che disciplina l'attività contrattuale;

     n quinquies) le disposizioni attuative previste dal comma 5 dell'articolo 34 quater."

     10. Le modificazioni al comma 3 dell'articolo 32 della legge provinciale n. 6 del 1999 apportate da quest'articolo, in quanto più favorevoli, si applicano anche con riguardo ai rapporti sorti in virtù dei contratti già stipulati sulla base della legge provinciale n. 6 del 1999 e della legge provinciale 3 aprile 1981, n. 4 (Provvedimenti organici per il settore industriale e per la salvaguardia e l'incremento dell'occupazione).

     11. Le modificazioni al comma 3 dell'articolo 16 della legge provinciale n. 6 del 1999, apportate dall'articolo 24, comma 6, della legge provinciale 11 marzo 2005, n. 3, possono essere applicate, su richiesta degli interessati, anche ai rapporti sorti in virtù di agevolazioni concesse anteriormente all'entrata in vigore della legge provinciale n. 3 del 2005.

     12. Fatte salve le disposizioni comunitarie che prevedono l'esenzione dall'obbligo di notificazione ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea, i nuovi regimi di aiuto introdotti dal comma 1, lettera b), e dai commi 4 e 7 di quest'articolo sono efficaci a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione dell'avviso relativo alla decisione di autorizzazione, per ciascun regime, della Commissione europea, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea.

     13. Fermo restando quanto previsto dal comma 12, le disposizioni concernenti i progetti integrati di cui all'articolo 34 bis, comma 4, della legge provinciale n. 6 del 1999, come inserito da quest'articolo, sono applicabili anche per iniziative agevolabili avviate nel periodo intercorrente fra il 30 ottobre 2006 e la data di approvazione delle deliberazioni richiamate nello stesso articolo. Le relative domande di agevolazione devono essere presentate entro novanta giorni da quest'ultima data.

     14. Per i fini del comma 4 con la tabella D è autorizzata, sull'unità previsionale di base 61.12.210, la spesa di 9.000.000 di euro per l'anno 2007 e di 8.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Per i fini del comma 5 con la tabella D sono autorizzate le relative spese sull'unità previsionale di base 61.12.210.

     15. Alla copertura degli oneri derivanti da quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella E.

 

     Art. 36. Modificazioni della legge provinciale 12 luglio 1993, n. 17 (Servizi alle imprese).

     1. Dopo il comma 3 dell'articolo 3 della legge provinciale 12 luglio 1993, n. 17, è aggiunto il seguente:

     "3 bis. La Giunta provinciale può stabilire modalità per stimolare la fruizione dei servizi individuati da questa legge da parte dei soggetti beneficiari attraverso il coinvolgimento delle associazioni maggiormente rappresentative delle categorie economiche o di loro società di servizi, nonché delle società e dei consorzi promotori di centri per l'innovazione o di altri soggetti pubblici e privati."

     2. All'articolo 4 della legge provinciale n. 17 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) la lettera c) del comma 1 è abrogata;

     b) i commi 2, 5 e 6 sono abrogati.

     3. L'articolo 4 bis della legge provinciale n. 17 del 1993 e l'articolo 66 della legge provinciale 2 febbraio 1996, n. 1, sono abrogati.

     4. L'articolo 10 della legge provinciale n. 17 del 1993 è sostituito dal seguente:

     "Art. 10. Prima assistenza e piani strategici.

     1. Per favorire il rafforzamento e l'evoluzione delle imprese e dei consorzi d'imprese la Provincia incentiva l'acquisizione:

     a) di servizi di prima assistenza finalizzati alla valutazione complessiva dell'azienda, acquisiti da imprese o da consorzi che hanno avviato l'attività da non meno di tre anni al momento di presentazione della domanda di agevolazione;

     b) di servizi rivolti allo sviluppo di un piano strategico per l'avvio di una nuova attività o per l'ampliamento o la ristrutturazione di quelle esistenti.

     2. Per i fini del comma 1 possono essere concessi contributi in conto capitale fino al 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile. Per le iniziative indicate dalla lettera b) del comma 1 è accordato un contributo aggiuntivo del 20 per cento della spesa ammissibile; in tal caso l'intera sovvenzione è concessa ai sensi della disciplina comunitaria relativa agli aiuti d'importanza minore (de minimis)."

     5. All'articolo 11 della legge provinciale n. 17 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

     "2 bis. Se i servizi di base, come definiti dal comma 2, hanno per oggetto aspetti concernenti la salvaguardia dell'ambiente in relazione all'attività d'impresa, la percentuale di contributo indicata dal comma 1 può essere elevata fino al 40 per cento delle spese ritenute ammissibili.";

     b) il comma 3 è abrogato.

     6. All'articolo 12 della legge provinciale n. 17 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Servizi specialistici";

     b) nel comma 1 le parole: "piccole imprese" sono sostituite dalle seguenti: "imprese e dei consorzi";

     c) il comma 3 è abrogato.

     7. L'articolo 13 della legge provinciale n. 17 del 1993 è sostituito dal seguente:

     "Art. 13. Certificazione e internazionalizzazione.

     1. La percentuale di contributo indicata nel comma 1 dell'articolo 12 può essere elevata fino al 50 per cento delle spese ritenute ammissibili se i servizi specialistici, come definiti dall'articolo 12, comma 2, riguardano:

     a) la certificazione di sistemi di qualità aziendale, la certificazione dei prodotti, la certificazione ambientale e la certificazione etica;

     b) progetti di sviluppo del mercato in ambito internazionale."

     8. Gli articoli 17 e 19 della legge provinciale n. 17 del 1993 sono abrogati.

     9. Dopo l'articolo 21 della legge provinciale n. 17 del 1993 è inserito il seguente:

     "Art. 21 bis. Istruttoria da parte degli enti di garanzia collettiva fidi.

     1. La Giunta provinciale, nel rispetto della legislazione provinciale che disciplina l'attività contrattuale della Provincia, può affidare agli enti di garanzia collettiva fidi presenti sul territorio provinciale l'intera procedura per la concessione di aiuti finanziari, la loro erogazione e il controllo del rispetto degli obblighi per le iniziative previste da questa legge. I rapporti tra la Provincia e questi enti sono definiti con apposite convenzioni."

     10. L'articolo 26 della legge provinciale n. 17 del 1993 è sostituito dal seguente:

     "Art. 26. Disposizioni sull'applicazione della legge e sui vincoli comunitari.

     1. Fatta salva la disciplina comunitaria relativa agli aiuti d'importanza minore (de minimis), i regimi di aiuto recati da questa legge sono applicati ai sensi del Regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese."

     11. Alla copertura degli oneri derivanti da quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella E.

 

     Art. 37. Disposizioni di coordinamento della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 18 (Criteri generali per le politiche di incentivazione alle attività economiche, adeguamenti delle leggi provinciali di settore e nuova disciplina degli organismi di garanzia), con la legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6.

     1. Il titolo III e il titolo IV della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 18, oltre all'articolo 36 della legge provinciale 12 settembre 1994, n. 4, all'articolo 60 della legge provinciale 3 febbraio 1995, n. 1, all'articolo 24 della legge provinciale 7 agosto 1995, n. 8, all'articolo 24 della legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8, all'articolo 32 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, all'articolo 40 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1, all'articolo 33 della legge provinciale 30 dicembre 2002, n. 15, sono abrogati a decorrere dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione dell'avviso relativo alla decisione di autorizzazione della Commissione europea relativa all'articolo 34 quater della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6. Fino a tale data la legge provinciale n. 18 del 1993 continua ad applicarsi con le seguenti modificazioni:

     a) per i finanziamenti accordati, anche in passato, ai sensi dell'articolo 124 non si applicano gli obblighi di cui alle lettere b), e) e g) del comma 1 dell'articolo 127;

     b) in caso di scioglimento dell'ente di garanzia si applica l'articolo 34 quater, comma 4, lettera c), della legge provinciale n. 6 del 1999;

     c) i finanziamenti accordati, anche in passato, ai sensi dell'articolo 124 possono essere ridestinati a fondi diversi fra quelli istituiti ai sensi del medesimo articolo, prescindendo dalla procedura prevista dall'articolo 128, comma 1 ter.

     2. Per allineare la durata delle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge provinciale n. 6 del 1999 con gli enti di garanzia di cui alla legge provinciale n. 18 del 1993 è consentita la rinnovazione - con un solo contratto per ciascun ente - dei rapporti esistenti, con scadenza il 31 dicembre 2009. Non è consentita la rinnovazione tacita di questi rapporti e la rinnovazione è subordinata a una specifica richiesta da parte degli enti di garanzia, che dovrà garantire la riduzione del corrispettivo pattuito per le prestazioni eseguite nel periodo precedente di almeno il 3 per cento, ferme restando le clausole contrattuali e le prestazioni previste nei contratti originari.

     3. Le risorse autorizzate ai sensi degli articoli 124 e 125 della legge provinciale n. 18 del 1993 confluiscono nel fondo di cui all'articolo 34 bis della legge provinciale n. 6 del 1999 e possono essere utilizzate per le finalità in esso indicate. Per le medesime finalità confluiscono nel predetto fondo le risorse autorizzate ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13, degli articoli 8, comma 2, e 40 della legge provinciale n. 6 del 1999, dell'articolo 41 (Finanziamenti per la prevenzione del fenomeno dell'usura) della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1, dell'articolo 16 (Costituzione di fondi per la ristrutturazione e la riconversione delle imprese in difficoltà) della legge provinciale 12 maggio 2004, n. 4.

 

     Art. 38. Modificazione dell'articolo 58 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1, in materia di efficacia degli interventi di promozione dello sviluppo sostenibile.

     1. Il comma 4 dell'articolo 58 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1, è sostituito dal seguente:

     "4. Fatte salve le disposizioni comunitarie che prevedono l'esenzione dall'obbligo di notificazione, quest'articolo e le deliberazioni della Giunta provinciale previste dal comma 4 dell'articolo 12 bis della legge provinciale n. 28 del 1988, quando riguardano misure qualificate come aiuti di Stato, hanno effetto a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione dell'autorizzazione della Commissione europea adottata ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea."

 

     Art. 39. Modificazioni della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 (Ordinamento dei rifugi alpini, bivacchi, sentieri e vie ferrate).

     1. Il comma 1 dell'articolo 24 della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8, è sostituito dal seguente:

     "1. La Provincia può concedere agevolazioni per investimenti fissi, anche mediante locazione finanziaria con riscatto finale, ai proprietari di rifugi alpini o a coloro che ne hanno la disponibilità, nonché ai proprietari di rifugi escursionistici che non esercitano attività imprenditoriale."

     2. All'articolo 25 della legge provinciale n. 8 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) la lettera b) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

     "b) per le iniziative previste dall'articolo 24, comma 1, che riguardano l'utilizzo di fonti alternative di energia o di altri impianti o tecnologie ad alta valenza ambientale, realizzate da soggetti diversi da quelli indicati dalla lettera a), contributi in conto capitale in misura non superiore al 70 per cento della spesa ritenuta ammissibile, elevabile all'80 per cento per i rifugi alpini con bassa redditività potenziale ed elevata valenza alpinistica;";

     b) la lettera c) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

     "c) per le iniziative previste dall'articolo 24, comma 1, nei casi diversi da quelli delle lettere a) e b), contributi in conto capitale in misura non superiore al 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile;";

     c) la lettera f) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

     "f) ai soggetti previsti dall'articolo 24, comma 4, contributi in conto capitale fino al limite del valore complessivo dell'intervento, determinato anche su base parametrica.";

     d) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

     "1 bis. Per gli interventi previsti dal comma 1, lettere a) e d), attuati con il concorso del volontariato può essere assunto come riferimento, anziché la spesa ritenuta ammissibile, il valore complessivo dell'intervento."

     3. Dopo l'articolo 30 della legge provinciale n. 8 del 1993, nel capo V della legge, è inserito il seguente:

     "Art. 30 bis. Criteri e modalità per l'applicazione della legge.

     1. La Giunta provinciale, sentite le associazioni più rappresentative a livello provinciale dei proprietari e dei gestori di rifugi alpini, stabilisce i criteri e le modalità per l'applicazione di questo capo e in particolare determina:

     a) i criteri di classificazione delle strutture alpinistiche per i fini dell'articolo 25, comma 1;

     b) gli investimenti e le spese ammissibili per tipologia d'iniziativa;

     c) la graduazione degli aiuti con le eventuali priorità, le soglie e le misure d'intervento;

     d) il periodo di validità delle domande non accolte per l'esaurirsi delle disponibilità finanziarie nei singoli esercizi di riferimento, comunque non oltre il primo esercizio successivo a quello iniziale di riferimento, e le modalità per la loro riconsiderazione;

     e) i casi in cui l'istruttoria per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni avviene con procedura automatica o con procedura valutativa;

     f) i livelli di significatività degli interventi nonché i limiti massimi di spesa ammissibile;

     g) le modalità e i limiti per il riconoscimento degli interventi attuati con il concorso del volontariato."

     4. Dopo l'articolo 30 bis della legge provinciale n. 8 del 1993, nel capo V della legge, è inserito il seguente:

     "Art. 30 ter. Ulteriori interventi a favore dei rifugi alpini.

     1. In relazione alla funzione di pubblico interesse per il presidio della sicurezza in quota, la Provincia realizza in favore dei rifugi alpini gli interventi per lo sviluppo della banda larga previsti dall'articolo 19 della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10."

     5. Sono abrogate le seguenti disposizioni della legge provinciale n. 8 del 1993:

     a) il secondo periodo del comma 1 e il comma 2 dell'articolo 27;

     b) i commi 1, 2 e 6 dell'articolo 28;

     c) il comma 5 dell'articolo 29.

     6. Alla copertura degli oneri derivanti da quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella E.

 

     Art. 40. Modificazioni dell'articolo 53 della legge provinciale 22 dicembre 1983, n. 46 (Disciplina del settore commerciale della provincia autonoma di Trento).

     1. All'articolo 53 della legge provinciale 22 dicembre 1983, n. 46, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) nel sesto comma le parole: "al requisito previsto dalla lettera a)" sono sostituite dalle seguenti: "ai requisiti previsti dalle lettere a) e b)";

     b) nel nono comma le parole: "entro il 30 giugno 2006" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2007" e dopo le parole: "nel corso del 2005" sono inserite le seguenti: "e del 2006";

     c) dopo il dodicesimo comma sono aggiunti i seguenti:

     "A chi ha presentato o presenta nei termini di legge la domanda di autorizzazione ai sensi del nono comma, corredata della documentazione ivi prevista, e prova di aver eseguito il pagamento previsto dal dodicesimo comma, è concesso un contributo massimo a titolo di "de minimis" di 2.000 euro, nella misura del 50 per cento della spesa ammissibile, esclusivamente ai fini di adeguare i serbatoi di carburante alla normativa vigente in materia di tutela dell'ambiente e di prevenzione degli incendi, anche attraverso l'eventuale sostituzione o, se necessario, attraverso l'interramento dei serbatoi. Non sono agevolabili interventi per spese ammissibili inferiori a 1.000 euro.

     La domanda di contributo dev'essere presentata entro il 30 giugno 2007 alla struttura provinciale competente in materia di commercio, corredata dalla seguente documentazione:

     a) dichiarazione sostitutiva di atto notorio del richiedente attestante i contributi già ottenuti a titolo di "de minimis" nei tre anni precedenti la presentazione della domanda;

     b) relazione di un tecnico abilitato, integrativa di quella prevista dal nono comma, che descriva la tipologia e la necessità dell'intervento ai fini della tutela dell'ambiente e della prevenzione degli incendi, e che attesti la regolarità dei lavori, anche dal punto di vista edilizio e urbanistico, nonché la loro effettuazione nel periodo compreso fra il 4 gennaio 2006 e il 30 giugno 2007;

     c) originali delle fatture o dei documenti equipollenti relativi agli interventi e alle spese ammissibili, con relative quietanze.

     Il contributo è erogato entro sei mesi dalla scadenza dei termini per la presentazione delle domande, previa verifica della documentazione presentata sia ai fini del rilascio dell'autorizzazione che ai fini del riconoscimento del contributo. In sede d'istruttoria può essere effettuato un sopralluogo di verifica e può essere richiesta, per motivate ragioni, eventuale ulteriore documentazione."

     2. Alla copertura degli oneri derivanti da quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella E.

 

     Art. 41. Proroga del termine per l'ultimazione delle iniziative legate alla ricostruzione alberghiera nel territorio di Tesero a seguito della catastrofe di Stava.

     1. Relativamente agli interventi di ricostruzione degli immobili alberghieri nel territorio del comune di Tesero già ammessi a contributo ai sensi dell'articolo 14 della legge provinciale 22 agosto 1988, n. 27 (Interventi per la riqualificazione ed il potenziamento della ricettività alberghiera), la Giunta provinciale, previa motivata richiesta dei beneficiari, può concedere una nuova proroga del termine per l'ultimazione delle iniziative, in deroga a quanto previsto dall'articolo 11, comma 4, della legge provinciale n. 27 del 1988.

 

     Art. 42. Sostituzione dell'articolo 16 della legge provinciale 3 gennaio 1983, n. 3 (Tutela ed orientamento dei consumatori e disciplina delle vendite presentate come occasioni particolarmente favorevoli per gli acquirenti).

     1. L'articolo 16 della legge provinciale 3 gennaio 1983, n. 3, è sostituito dal seguente:

     "Art. 16. Vendite promozionali.

     1. Le vendite promozionali, con sconti, ribassi e simili, che sono presentate al pubblico come occasioni favorevoli di acquisto possono essere effettuate durante tutto l'anno tranne che nei quindici giorni precedenti i periodi di effettuazione delle vendite di fine stagione stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 15, comma 1.

     2. L'impresa commerciale che intende effettuare una vendita promozionale ai sensi di quest'articolo deve darne comunicazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura con almeno quindici giorni di anticipo rispetto all'inizio della vendita, allegando i testi pubblicitari e indicando la durata della promozione nonché gli sconti o i ribassi praticati per i prodotti e le merci posti in vendita.

     3. Non sono disciplinate da questo capo le vendite promozionali effettuate dalle ditte produttrici."

 

     Art. 43. Modificazioni della legge provinciale 14 luglio 2000, n. 9 (Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e dell'attività alberghiera, nonché modifica all'articolo 74 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 in materia di personale).

     1. L'articolo 5 della legge provinciale 14 luglio 2000, n. 9, è sostituito dal seguente:

     "Art. 5. Requisiti professionali per l'accesso all'attività.

     1. L'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico e, se si tratta di attività effettuata in forma imprenditoriale, l'esercizio delle attività di cui agli articoli 3 e 14 sono subordinati al possesso, da parte del titolare dell'impresa individuale e del legale rappresentante o eventuale delegato della società, dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 25 agosto 1991, n. 287 (Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi), e di uno dei seguenti requisiti professionali:

     a) la frequenza con esito positivo di un corso professionale per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, fra quelli istituiti o riconosciuti dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;

     b) il conseguimento di un attestato di qualifica professionale del settore alberghiero o della ristorazione presso una scuola alberghiera o un'altra scuola a specifico indirizzo professionale;

     c) la prestazione di servizio, per almeno due anni continuativi negli ultimi cinque, o, se trattasi di servizio stagionale, per periodi di almeno tre mesi continuativi fino al raggiungimento dei due anni negli ultimi cinque, presso imprese esercenti attività di somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato addetto alla somministrazione, alla produzione o all'amministrazione o, se trattasi di coniuge, parente o affine entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore;

     d) l'essere stato iscritto nel registro degli esercenti il commercio di cui all'articolo 1 della legge 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina del commercio), per l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti o bevande, o aver superato con esito positivo l'apposito esame."

     2. Nel comma 2 dell'articolo 7 della legge provinciale n. 9 del 2000 le parole: "dell'iscrizione del richiedente nel registro degli esercenti il commercio di cui all'articolo 1 della legge 11 giugno 1971 n. 426" sono sostituite dalle seguenti: "del possesso, da parte del richiedente, di uno dei requisiti previsti dall'articolo 5".

     3. Nel comma 2 dell'articolo 8 della legge provinciale n. 9 del 2000 le parole: "dell'iscrizione del richiedente nel registro degli esercenti il commercio di cui all'articolo 1 della legge 11 giugno 1971 n. 426" sono sostituite dalle seguenti: "del possesso, da parte del richiedente, di uno dei requisiti previsti dall'articolo 5".

     4. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 11 della legge provinciale n. 9 del 2000 è sostituita dalla seguente:

     "b) quando il richiedente non risulti più in possesso di uno dei requisiti previsti dall'articolo 5;".

     5. Al comma 2 dell'articolo 14 della legge provinciale n. 9 del 2000 sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) le parole: "dell'iscrizione del richiedente nel registro degli esercenti il commercio di cui all'articolo 1 della legge 11 giugno 1971, n. 426 e alla designazione di un responsabile iscritto nel medesimo registro" sono sostituite dalle seguenti: "del possesso, da parte del richiedente, di uno dei requisiti previsti dall'articolo 5, e alla designazione di un responsabile in possesso di uno di questi requisiti";

     b) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Per manifestazioni di particolare rilevanza sotto il profilo dell'impatto economico, che abbiano durata superiore a dieci giorni, l'autorizzazione può essere motivatamente concessa per l'intera durata della manifestazione medesima."

     c) le parole: "L'iscrizione nel registro degli esercenti il commercio non è richiesta" sono sostituite dalle seguenti: "Il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 5 non è richiesto".

     6. Nel comma 1 dell'articolo 17 della legge provinciale n. 9 del 2000 le parole: "sia iscritto nel registro degli esercenti il commercio di cui all'articolo 1 della legge 11 giugno 1971, n. 426" sono sostituite dalle seguenti: "sia in possesso di uno dei requisiti previsti dall'articolo 5".

     7. Nel comma 6 dell'articolo 29 della legge provinciale n. 9 del 2000 le parole: "dell'iscrizione al registro degli esercenti il commercio di cui all'articolo 1 della legge 11 giugno 1971, n. 426" sono sostituite dalle seguenti: "di uno dei requisiti previsti dall'articolo 5".

     8. Nel comma 9 dell'articolo 29 della legge provinciale n. 9 del 2000 le parole: "dell'iscrizione nel registro degli esercenti il commercio di cui all'articolo 1 della legge 11 giugno 1971, n. 426" sono sostituite dalle seguenti: "di uno dei requisiti previsti dall'articolo 5".

 

     Art. 44. Modificazioni della legge provinciale 8 maggio 2000, n. 4 (Disciplina dell'attività commerciale in provincia di Trento).

     1. Dopo il comma 1 dell'articolo 8 della legge provinciale 8 maggio 2000, n. 4, è inserito il seguente:

     "1 bis. All'interno degli esercizi di vicinato che effettuano la vendita di prodotti alimentari è consentito il consumo immediato dei prodotti di gastronomia posti in vendita a condizione che:

     a) siano utilizzati i locali e gli arredi dell'azienda commerciale costituiti esclusivamente da piani d'appoggio per i prodotti, con eventuale possibilità di fornire stoviglie e posate a perdere;

     b) sia riservata a tale attività una superficie non superiore al 10 per cento della superficie di vendita dell'esercizio;

     c) sia escluso il servizio assistito di somministrazione di prodotti di gastronomia;

     d) siano rispettate le norme igienico-sanitarie."

     2. Al comma 2 dell'articolo 30 della legge provinciale n. 4 del 2000 è aggiunto il seguente periodo:

     "Questa legge non si applica inoltre alle attività di cessione di materiale divulgativo, educativo e propagandistico, nonché alle prestazioni di servizio esercitate direttamente dagli enti parco provinciali e dagli altri enti strumentali della Provincia."

 

     Art. 45. Modificazioni della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (Sostegno dell'economia agricola, disciplina dell'agricoltura biologica e della contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati).

     1. Dopo la lettera e) del comma 1 dell'articolo 3 della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4, è inserita la seguente:

     "e bis) i casi in cui è richiesta la proprietà dei terreni o delle strutture aziendali oggetto di agevolazione;".

     2. All'articolo 6 della legge provinciale n. 4 del 2003 sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

     "2. Non comporta violazione degli obblighi previsti dal comma 1, da parte del beneficiario delle agevolazioni:

     a) la cessione o il conferimento dell'azienda, la trasformazione o la fusione dell'impresa, sempreché il subentrante rientri tra i soggetti indicati dall'articolo 2, comma 1, continui a esercitare l'impresa e assuma i relativi obblighi; in tal caso le agevolazioni concesse e non ancora liquidate sono erogate al subentrante;

     b) l'affitto dell'azienda o di un suo ramo, sempreché l'affittuario continui a esercitare l'impresa, nonché l'affitto, anche parziale, dell'immobile e dei beni mobili, compresi gli impianti tecnologici; l'affittuario deve rientrare tra i soggetti previsti dall'articolo 2, comma 1, e dev'essere in possesso dei requisiti stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale; in questi casi le agevolazioni concesse e non ancora liquidate continuano a essere erogate al beneficiario originario;

     c) la sostituzione di beni mobili o di bestiame da riproduzione con altri beni o capi aventi caratteristiche analoghe.";

     b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

     "2 bis. Il comma 1 si applica anche a tutti gli obblighi relativi agli interventi previsti dal piano di sviluppo rurale della Provincia, nonché agli interventi disposti sulla base delle disposizioni abrogate da questa legge."

     3. Il comma 2 dell'articolo 9 della legge provinciale n. 4 del 2003 è sostituito dal seguente:

     "2. Al di fuori dei casi individuati dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera e bis), il beneficiario, per essere ammesso alle agevolazioni previste da questa legge, deve dimostrare la proprietà o un altro rapporto di natura reale sui terreni o sulle strutture aziendali interessati dall'iniziativa, oppure la loro detenzione sulla base di un titolo giuridico idoneo, compreso il comodato."

     4. Dopo il comma 4 dell'articolo 14 della legge provinciale n. 4 del 2003 è aggiunto il seguente:

     "4 bis. Per le finalità dei commi 1 e 2 la Provincia è autorizzata a sostenere le spese per anticipare all'organismo pagatore anche le quote a carico dell'Unione europea e dello Stato. La Giunta provinciale definisce con deliberazione le modalità per l'anticipazione e la restituzione delle risorse anticipate, anche attraverso un'apposita convenzione."

     5. Al comma 1, lettera g), dell'articolo 46 della legge provinciale n. 4 del 2003 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e gli interventi di disboscamento".

     6. Alla copertura degli oneri derivanti da quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella E.

 

     Art. 46. Modificazioni della legge provinciale 1 agosto 2002, n. 11 (Disciplina dell'impresa artigiana nella provincia autonoma di Trento).

     1. Dopo l'articolo 18 della legge provinciale 1 agosto 2002, n. 11, è inserito il seguente:

     "Art. 18 bis. Attività di acconciatore.

     1. Quest'articolo regola l'attività professionale di acconciatore in conformità ai principi fondamentali previsti dalla legge 17 agosto 2005, n. 174 (Disciplina dell'attività di acconciatore).

     2. L'esercizio dell'attività di acconciatore è soggetto ad autorizzazione comunale. La Giunta provinciale, sentite le organizzazioni di categoria più rappresentative, individuate con i criteri determinati ai fini dell'articolo 6, comma 2, lettera a), di questa legge, definisce con proprie deliberazioni, sulla base dei criteri generali stabiliti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni, e le Province autonome di Trento e di Bolzano:

     a) i contenuti tecnico-culturali dei programmi dei corsi di cui all'articolo 3, comma 1, e all'articolo 6, comma 5, lettera b), della legge n. 174 del 2005, valorizzando inoltre le figure del maestro artigiano e della bottega scuola nei percorsi formativi;

     b) gli standard di preparazione tecnico-culturale ai fini del rilascio dei titoli di abilitazione professionale e l'organizzazione degli esami di cui all'articolo 3, comma 1, e all'articolo 6, comma 5, lettera b), della legge n. 174 del 2005, nonché i criteri per accertare la conformità dei percorsi formativi avviati e non conclusi prima della data prevista dal comma 6, rispetto ai percorsi formativi e all'abilitazione professionale previsti dalla legge n. 174 del 2005.

     3. Il regolamento di attuazione di quest'articolo, con l'obiettivo di favorire un equilibrato sviluppo del settore, provvede a:

     a) definire l'attività, nel rispetto della legge n. 174 del 2005;

     b) stabilire i requisiti di sicurezza e igienico-sanitari dei locali e delle attrezzature, nonché le eventuali norme di carattere sanitario per gli addetti;

     c) disciplinare i casi di sospensione e di revoca dell'autorizzazione e il conseguente divieto di prosecuzione dell'attività nei casi di accertata carenza dei requisiti previsti dalla legge;

     d) individuare le modalità di applicazione delle sanzioni previste dalla legge n. 174 del 2005, nel rispetto delle procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale);

     e) disciplinare i criteri generali per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza e controllo dei comuni;

     f) individuare, in relazione alle materie indicate dal comma 4, gli indirizzi generali sulla base dei quali i comuni adottano i regolamenti previsti dal comma 5.

     4. Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti comunali previsti dal comma 5 il regolamento di attuazione di quest'articolo disciplina inoltre:

     a) il regime autorizzativo e il procedimento amministrativo di avvio dell'attività, di trasferimento in altra sede e di subingresso, nonché i criteri e i parametri sulla base dei quali i comuni stabiliscono, eventualmente anche per singole zone del territorio comunale, le condizioni da accertare per il rilascio delle autorizzazioni, al fine di valorizzare la funzione di servizio delle imprese di acconciatura e favorire un equilibrato sviluppo del settore, secondo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 4 della legge n. 174 del 2005;

     b) le superfici minime, la destinazione d'uso e le caratteristiche dei locali destinati all'esercizio dell'attività;

     c) i criteri per definire forme stabili di consultazione e partecipazione delle organizzazioni di categoria più rappresentative;

     d) le condizioni e le modalità per l'eventuale esercizio dell'attività presso il domicilio dell'esercente o presso la sede designata dal cliente, comunque nel rispetto dei requisiti di sicurezza e igienico-sanitari dei locali e delle attrezzature;

     e) il sistema di informazioni trasparenti sulle modalità di svolgimento dell'attività, con particolare riferimento alla disciplina degli orari e dei giorni di apertura nonché all'esposizione delle tariffe praticate.

     5. Il regolamento di attuazione di quest'articolo è adottato, sentite le organizzazioni di categoria più rappresentative ai sensi del comma 2, il Consiglio delle autonomie locali nonché la competente commissione permanente del Consiglio provinciale, entro dodici mesi dall'entrata in vigore di quest'articolo. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del regolamento di attuazione di quest'articolo, i comuni, sentito il parere delle organizzazioni di categoria più rappresentative ai sensi del comma 2, adottano i propri regolamenti per la disciplina dell'attività di acconciatore.

     6. Ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 174 del 2005, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di quest'articolo cessano di applicarsi la legge 14 febbraio 1963, n. 161 (Disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere ed affini), e i regolamenti comunali adottati in base ad essa, fatto salvo quanto diversamente disposto dal regolamento di attuazione."

     2. L'articolo 19 della legge provinciale n. 11 del 2002 è sostituito dal seguente:

     "Art. 19. Sanzioni amministrative.

     1. Chi viola le disposizioni sottoelencate è punito con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento delle somme indicate qui di seguito:

     a) per uso non consentito di una denominazione in cui ricorrano riferimenti all'artigianato, in violazione dell'articolo 10, comma 4: da 250 a 2.500 euro;

     b) per uso non consentito del titolo di maestro artigiano, in violazione dell'articolo 14, comma 3: da 250 a 2.500 euro.

     2. Se l'omissione della presentazione della domanda d'iscrizione all'albo dà luogo a un provvedimento d'iscrizione d'ufficio, chi è oggetto dell'iscrizione d'ufficio è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200 a 2.000 euro.

     3. L'applicazione delle sanzioni amministrative è di competenza dei comuni, che ne introitano i proventi."

 

     Art. 47. Modificazioni della legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7 (Disciplina dell'attività di cava).

     1. Al comma 3 dell'articolo 15 della legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "in relazione al rapporto tra i costi da sostenere per l'accertamento e la riscossione del contributo e l'ammontare dello stesso".

     2. Il comma 1 dell'articolo 30 della legge provinciale n. 7 del 2006 è sostituito dal seguente:

     "1. La Giunta provinciale, con proprio provvedimento, individua le violazioni amministrative di cui alla presente legge che, non avendo determinato danni irreversibili, possono essere regolarizzate mediante pagamento della sanzione ridotta indicata al comma 6."

 

     Art. 48. Modificazione dell'articolo 4 bis della legge provinciale 18 febbraio 1988, n. 6 (Interventi per il settore minerario nel Trentino).

     1. Al comma 3 dell'articolo 4 bis della legge provinciale 18 febbraio 1988, n. 6, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "in relazione al rapporto tra i costi da sostenere per l'accertamento e la riscossione del contributo e l'ammontare dello stesso".

 

Capo VIII

Disposizioni in materia di ambiente e territorio

 

     Art. 49. Modificazioni del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (Approvazione del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti).

     1. Dopo il comma 1 quater dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl., è inserito il seguente:

     "1 quinquies. Il regime sanzionatorio regolato dai commi da 1 bis a 1 quater si applica se più favorevole per il trasgressore."

     2. All'articolo 51 del decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 1-41/Legisl. del 1987 sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) nell'alinea del comma 2 bis le parole: "provenienti da cantine vinicole" sono sostituite dalle seguenti: "provenienti da cantine vinicole e da distillerie";

     b) nella lettera b) del comma 2 bis le parole: "lavorazione di uve provenienti" sono sostituite dalle seguenti: "lavorazione di uve e di vinacce provenienti".

     3. All'articolo 71 bis del decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 1-41/Legisl. del 1987 sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

     "1 bis. A decorrere dal 1° gennaio 2008 i comuni o i soggetti gestori competenti a riscuotere la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani provvedono, con le modalità ed entro il termine stabilito dalla Giunta provinciale, a versare al bilancio della Provincia le somme recuperate ai sensi del comma 1, che concorrono alla dotazione del fondo degli investimenti programmati dei comuni previsto dall'articolo 11 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (Norme in materia di finanza locale), con vincolo di destinazione a interventi di riqualificazione ambientale.";

     b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

     "2 bis. A partire dal 2008 le quote di ammortamento di cui al comma 2 sono determinate in ragione della quantità di rifiuto residuo pro capite conferito in discarica, calcolato a livello di bacino di raccolta.";

     c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

     "5. I comuni o i soggetti gestori competenti a riscuotere la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani destinano le somme recuperate ai sensi di quest'articolo fino all'anno 2007 alla realizzazione di iniziative dirette alla riduzione della produzione dei rifiuti urbani, alla raccolta differenziata e al recupero dei rifiuti, compresa l'installazione di piattaforme di compostaggio e di centri di raccolta, in coerenza con le indicazioni del piano provinciale di smaltimento dei rifiuti e con la legislazione provinciale concernente la raccolta differenziata dei rifiuti."

     4. All'articolo 72 del decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 1-41/Legisl. del 1987 sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 2 sono anteposte le seguenti parole: "Fermo restando quanto previsto dal comma 7 bis";

     b) nel secondo periodo del comma 2 dopo le parole: "provvedono tutti i comuni" sono inserite le seguenti: "o le comunità, se costituite" e nel terzo periodo le parole: "il comune capofila" sono sostituite dalle seguenti: "l'ente capofila";

     c) il comma 7 è abrogato;

     d) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

     "7 bis. Fino alla stipulazione della convenzione di cui al comma 2, alle attività di costruzione e di gestione dell'impianto di trattamento e di smaltimento con recupero energetico la cui localizzazione è prevista nel territorio del comune di Trento, provvede transitoriamente il medesimo comune con le modalità disciplinate dalla vigente normativa in materia di servizi pubblici locali ovvero di lavori pubblici, ivi compreso il sistema della finanza di progetto. Ad avvenuta bonifica delle aree funzionali alla realizzazione e alla gestione dell'impianto, la Provincia trasferisce le stesse a titolo gratuito, anche per lotti, al comune di Trento.";

     e) al comma 8 le parole: "comma 7" sono sostituite dalle seguenti: "comma 7 bis".

     5. Dopo l'articolo 102 del decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 1-41/Legisl. del 1987 è aggiunta la seguente parte:

     "Parte IV bis

     Disposizioni relative all'adeguamento e al coordinamento della disciplina provinciale in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti alla normativa statale"

     6. Dopo l'articolo 102, nella parte IV bis, del decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 1- 41/Legisl. del 1987 è aggiunto il seguente:

     "Art. 102 bis. Disposizioni generali.

     1. Continua ad applicarsi questo testo unico nonché la normativa provinciale in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, fatto salvo quanto stabilito da questa parte per l'adeguamento e il coordinamento al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).

     2. I rinvii alle disposizioni statali contenuti in questo testo unico e nella normativa provinciale in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti s'intendono sostituiti con rinvii alle corrispondenti disposizioni del decreto legislativo n. 152 del 2006, anche con riguardo alle modificazioni del decreto successive all'entrata in vigore di quest'articolo.

     3. L'articolo 100 di questo testo unico si applica anche ai fini dell'emanazione di norme regolamentari dirette a coordinare l'applicazione del decreto legislativo n. 152 del 2006 con questo testo unico."

     7. Dopo l'articolo 102 bis del decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 1-41/Legisl. del 1987 è aggiunto il seguente:

     "Art. 102 ter. Disposizioni in materia di tutela dell'aria.

     1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera degli impianti rientranti nell'ambito di applicazione del titolo I della parte quinta del decreto legislativo n. 152 del 2006 continuano ad applicarsi le procedure stabilite dal titolo II della parte I di questo testo unico concernenti gli impianti produttivi e misti.

     2. L'articolo 8, comma 6, di questo testo unico si applica:

     a) agli impianti termici civili soggetti a regime autorizzatorio ai sensi del titolo I della parte quinta del decreto legislativo n. 152 del 2006;

     b) agli impianti e alle attività di cui alla parte II dell'allegato IV alla parte quinta del decreto legislativo n. 152 del 2006;

     c) a specifiche categorie d'impianti, individuate in relazione al tipo e alle modalità di produzione, ai sensi dell'articolo 272, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006.

     3. Agli impianti termici civili contemplati dal titolo II della parte quinta del decreto legislativo n. 152 del 2006 continuano ad applicarsi le disposizioni, anche procedurali, di cui al titolo II della parte I di questo testo unico afferenti la denuncia al comune territorialmente interessato.

     4. Agli impianti che producono emissioni in atmosfera continuano ad applicarsi i valori limite di emissione previsti da questo testo unico, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 51 di questo testo unico e dall'articolo 267, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006.

     5. Le autorità competenti al rilascio dell'autorizzazione ai sensi dei commi 1 e 2 e al ricevimento della denuncia ai sensi del comma 3 provvedono all'adozione dei provvedimenti ripristinatori e all'irrogazione delle sanzioni amministrative in osservanza dei titoli V e VI della parte I di questo testo unico. Alle fattispecie illecite non contemplate dal titolo VI della parte I di questo testo unico si applicano le sanzioni amministrative previste dalla parte quinta del decreto legislativo n. 152 del 2006. Resta ferma l'applicazione della normativa provinciale in materia di vigilanza e controllo sui combustibili e sugli impianti termici.

     6. Con riferimento alla durata dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera nonché all'adeguamento alle prescrizioni normative previste dalla parte quinta del decreto legislativo n. 152 del 2006 per gli impianti in esercizio alla data del 29 aprile 2006, si applica il medesimo decreto legislativo. Il calendario previsto dall'articolo 281, comma 1, del decreto legislativo è adottato dall'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente."

     8. Dopo l'articolo 102 ter del decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 1-41/Legisl. del 1987 è aggiunto il seguente:

     "Art. 102 quater. Disposizioni in materia di rifiuti e di bonifica di siti contaminati.

     1. In attesa dell'emanazione della deliberazione prevista dall'articolo 63 bis, comma 2, lettera a), ai fini dell'utilizzazione di terre e rocce da scavo continuano ad applicarsi le direttive stabilite con deliberazione della Giunta provinciale n. 1616 del 19 luglio 2004, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione 10 agosto 2004, n. 32.

     2. Continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 74 in materia di assimilazione dei rifiuti. L'elenco previsto dall'articolo 74, comma 2, è aggiornato, successivamente alla data di entrata in vigore del presente articolo, con deliberazione della Giunta provinciale, sentita l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente. I comuni provvedono agli adempimenti previsti dall'articolo 74, comma 4, nel rispetto dei criteri stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale.

     3. Le disposizioni dell'articolo 77 bis di questo testo unico in materia di bonifica di siti inquinati continuano ad applicarsi in coerenza con il titolo V della parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006, fermo restando il riparto di competenza tra la Provincia e i comuni risultante dall'articolo 77 bis con riferimento alle fasi procedurali di valutazione e di approvazione dei progetti previste dalle predette norme statali.

     4. Nell'espletamento delle procedure operative e amministrative di cui all'articolo 242 del decreto legislativo n. 152 del 2006 la Provincia o il comune competente prescindono dalla conferenza di servizi ivi prevista.

     5. Alla ridefinizione dei termini di cui all'articolo 77 bis, comma 3, provvedono la Provincia e i comuni con riferimento ai procedimenti di rispettiva competenza ai sensi del comma 3.

     6. I comuni provvedono all'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 244 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

     7. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 84 si prescinde in ogni caso dalla conferenza di servizi prevista dall'articolo 208 del decreto legislativo n. 152 del 2006. Nel caso di esercizio di operazioni di recupero autorizzato in procedura semplificata ai sensi degli articoli 214 e 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006 non è richiesta l'autorizzazione alla realizzazione e all'installazione dell'impianto di cui all'articolo 208 del medesimo decreto legislativo.

     8. Con il regolamento previsto dall'articolo 63 ter è stabilita apposita disciplina per il recupero dei raspi e delle vinacce esauste mediante spandimento sul suolo a fini agronomici. In attesa dell'emanazione del regolamento, continua ad applicarsi quanto previsto dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 novembre 1998, n. 38-110/Leg. (Norme regolamentari di attuazione del capo XV della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10 e altre disposizioni in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti).

     9. L'articolo 92 di questo testo unico si applica con riferimento alle sanzioni amministrative previste dal titolo VI della parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006 nonché alle sanzioni previste dagli atti normativi in materia di gestioni di rifiuti da esso richiamati. Qualora gli illeciti amministrativi previsti dall'articolo 258, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006 siano commessi da soggetti o da enti non qualificabili come impresa si applicano le sanzioni previste dall'articolo 258, comma 3, del medesimo decreto legislativo. I comuni provvedono all'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 255, comma 1, e nei casi a essi riservati dall'articolo 262 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

     10. Restano ferme le attribuzioni riservate alla Giunta provinciale dall'articolo 8 della legge provinciale n. 5 del 1998, relativo ai costi di gestione dei rifiuti urbani.

     11. Nell'ambito della realizzazione della copertura superficiale finale delle discariche per rifiuti inerti, attivate successivamente alla data di entrata in vigore del presente comma e nelle quali siano conferiti esclusivamente i rifiuti elencati nella tabella 1 annessa all'articolo 5 del decreto ministeriale 3 agosto 2005 (Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica), l'eventuale ricostituzione della copertura vegetale può prevedere anche la piantumazione di specie vegetali e colturali destinate a produzioni alimentari, umane e zootecniche, purché:

     a) sia garantita l'integrità della struttura multistrato di copertura finale;

     b) sia costituito un idoneo strato edafico sotto l'aspetto quantitativo e qualitativo, tenuto conto della tipologia e delle caratteristiche delle specie vegetali coltivate nonché della coltura effettuata.

     12. Le disposizioni del comma 11 sono applicabili altresì alle seguenti discariche per rifiuti inerti che rispettino i requisiti di ammissibilità indicati dall'articolo 5 del decreto ministeriale 3 agosto 2005, sulla base di una specifica valutazione volta ad escludere rischi per la salute e per la qualità delle produzioni:

     a) discariche attivate successivamente alla data di entrata in vigore del presente comma, nelle quali sono conferiti rifiuti inerti diversi da quelli elencati nella tabella 1 annessa all'articolo 5 del decreto ministeriale 3 agosto 2005;

     b) discariche per rifiuti inerti attivate prima della data di entrata in vigore del presente comma, comprese quelle chiuse e ripristinate secondo la normativa vigente prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 36 del 2003."

     9. A seguito dell'entrata in vigore delle modifiche apportate da quest'articolo all'articolo 72 del decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 1-41/Legisl. del 1987, cessano di avere efficacia le posizioni e i rapporti giuridici costituiti in capo alla Provincia e trasferiti al comune di Trento a seguito del subentro avvenuto in applicazione del comma 7 dell'articolo 72 del decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 1-41/Legisl. del 1987 nel testo previgente; la Provincia provvede, sulla base di apposito rendiconto, al ristoro delle spese sostenute in relazione ai predetti rapporti giuridici.

     10. Il secondo periodo del comma 9 dell'articolo 102 quater del decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 1-41/Legisl. del 1987, articolo come aggiunto da quest'articolo, si applica anche con riferimento ai procedimenti amministrativi sanzionatori pendenti alla data di entrata in vigore di questa legge.

     11. Alla copertura degli oneri derivanti da quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella E.

 

     Art. 50. Modificazione dell'articolo 15 della legge provinciale 2 febbraio 1996, n. 1, relativo a contributi per la localizzazione di impianti di smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

     1. Nel comma 1 dell'articolo 15 della legge provinciale 2 febbraio 1996, n. 1, le parole: "lire 30.000" sono sostituite dalle seguenti: "30 euro".

 

     Art. 51. Modificazioni della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 (Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale e ulteriori norme di tutela dell'ambiente).

     1. Alla fine della lettera b) del comma 2 dell'articolo 12 bis della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28, sono aggiunte le seguenti parole: ", oppure volti al trattamento di residui zootecnici e agricoli in impianti per la produzione di biogas; in questi impianti è vietata l'immissione di scarti diversi da quelli di origine zootecnica e vegetale; relativamente a questi ultimi interventi il finanziamento della Provincia è disposto nel limite del 50 per cento della spesa ammessa;"

     2. Il comma 3 dell'articolo 12 bis della legge provinciale n. 28 del 1988 è sostituito dal seguente:

     "3. I finanziamenti previsti da quest'articolo non sono cumulabili con altre agevolazioni concesse, per lo stesso intervento, in base a disposizioni provinciali, statali o comunitarie, salvo diversa indicazione della deliberazione di cui al comma 4."

     3. Alla fine del comma 4 dell'articolo 12 bis della legge provinciale n. 28 del 1988 sono aggiunti i seguenti periodi: "La deliberazione, nell'ambito di specifici accordi di programma, può disciplinare anche forme e modalità di concessione di finanziamenti per la realizzazione di azioni e di progetti, con priorità per quelli sperimentali di cui al comma 2. I finanziamenti possono essere concessi anche in annualità, secondo modalità stabilite dalla Giunta provinciale."

     4. All'articolo 22 della legge provinciale n. 28 del 1988, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

     "2 bis. La Giunta provinciale provvede, con propria deliberazione, a conformare il regolamento di cui ai commi 1 e 2 alle soglie dimensionali dei progetti da sottoporre a valutazione dell'impatto ambientale o a procedura di verifica secondo quanto previsto dalla parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale). La predetta deliberazione stabilisce inoltre le occorrenti disposizioni transitorie ed è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione."

     5. Dopo l'articolo 22 della legge provinciale n. 28 del 1988 è inserito il seguente:

     "Art. 22 bis. Disposizioni di attuazione e di coordinamento con la normativa comunitaria e statale.

     1. Ai fini dell'attuazione della direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, continuano ad applicarsi questa legge e il suo regolamento esecutivo.

     2. Resta ferma l'applicazione della procedura di valutazione dell'impatto ambientale di competenza statale per i progetti relativi alle categorie di opere che le norme vigenti demandano alla competenza dello Stato.

     3. Questa legge e il suo regolamento esecutivo continuano ad applicarsi ai progetti attribuiti o delegati alla Provincia dalle norme di attuazione dello Statuto speciale.

     4. Nell'ambito della procedura di valutazione dell'impatto ambientale di competenza dello Stato la Giunta provinciale si esprime, ai fini dell'intesa, sentito il comitato provinciale per l'ambiente, entro i termini stabiliti dalla normativa statale."

     6. Alla copertura degli oneri derivanti da quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella E.

 

     Art. 52. Modificazioni della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio).

     1. Alla fine del comma 5 dell'articolo 18 quater della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22, è aggiunto il seguente periodo: "Resta fermo in capo ai proprietari delle aree l'obbligo di rispettare la normativa comunitaria in materia di appalti, quando gli importi per la realizzazione di attrezzature e servizi superano le soglie comunitarie."

     2. All'articolo 18 sexies della legge provinciale n. 22 del 1991 sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "È ammesso attraverso il piano regolatore generale definire le eccezioni all'applicazione del predetto limite, in ragione delle limitate dimensioni volumetriche e della localizzazione della costruzione esistente.";

     b) nel comma 12 le parole: "ad attività extra-alberghiere ai sensi" sono sostituite dalle seguenti: "alle attività extra-alberghiere previste dall'articolo 30, comma 1, lettere a), b), c), e) ed f)".

     3. All'articolo 42 della legge provinciale n. 22 del 1991 sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il comma 2 è abrogato;

     b) nel comma 4 le parole: ", alle scadenze di cui al comma 2," sono soppresse.

     4. Dopo il comma 2 dell'articolo 83 della legge provinciale n. 22 del 1991 è aggiunto il seguente:

     "2 bis. L'installazione di impianti fissi di telecomunicazione con potenza massima al connettore d'antenna non superiore a 3 Watt non è soggetta a denuncia d'inizio d'attività, né ai provvedimenti permissivi previsti dal comma 4 dell'articolo 88. I medesimi impianti sono considerati opere di infrastrutturazione del territorio ai sensi delle norme vigenti e possono essere installati senza necessità di specifiche previsioni o di adeguamento degli strumenti urbanistici subordinati al piano urbanistico provinciale. Tali impianti sono soggetti esclusivamente all'osservanza dei limiti e dei valori stabiliti dalla normativa statale in materia di campi elettromagnetici e devono essere segnalati all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente ed ai comuni territorialmente interessati entro sessanta giorni dalla loro installazione."

     5. Il comma 4 ter dell'articolo 88 della legge provinciale n. 22 del 1991 è sostituito dal seguente:

     "4 ter. Il rilascio della concessione edilizia per la realizzazione di interventi in aree destinate dagli strumenti urbanistici a insediamenti produttivi del settore secondario, a favore di soggetti diversi da quelli indicati nel comma 1, è subordinato alla stipula di una convenzione fra il comune e i richiedenti. La convenzione stabilisce le condizioni e i termini da osservare per l'insediamento nei fabbricati delle imprese che hanno titolo per esercitare l'attività ammessa dal piano regolatore e dev'essere assistita da idonee garanzie finanziarie o di altra natura determinate dal comune. La stipula della predetta convenzione è altresì richiesta ai fini del rilascio della concessione edilizia e della presentazione della denuncia di inizio attività per il riutilizzo, con o senza opere, di strutture produttive del settore secondario aventi le caratteristiche, anche dimensionali, individuate dalla Giunta provinciale con propria deliberazione. La Giunta provinciale può emanare apposite direttive per l'applicazione del presente comma."

     6. Dopo l'articolo 92 della legge provinciale n. 22 del 1991 è inserito il seguente:

     "Art. 92 bis. Disciplina per l'installazione di tunnel e serre a scopo agronomico.

     1. L'installazione di serre per il conseguimento di produzioni intensive ortoflorofrutticole o per la moltiplicazione di piante è soggetta a denuncia di inizio attività ai sensi del presente capo, nonché, ove ne ricorrano i presupposti, al rilascio delle autorizzazioni richiamate dall'articolo 88, comma 4.

     2. Le serre di cui al comma 1 possono essere installate nelle zone espressamente previste dai piani regolatori generali, osservando le prescrizioni tecniche da questi stabilite.

     3. Le serre costituite da tunnel permanenti possono essere insediate, oltre che nelle zone agricole, anche in altre aree in cui l'attività agricola sia transitoriamente praticabile, nelle more della diversa utilizzazione delle aree secondo la destinazione di zona prevista dallo strumento di pianificazione purché:

     a) non vi ostino prevalenti ragioni igienico-sanitarie;

     b) non sussistano altre limitazioni espressamente stabilite da norme o atti amministrativi settoriali;

     c) siano rispettate le distanze dai confini e dalle costruzioni stabilite dal regolamento edilizio; in assenza di specifiche disposizioni in merito nel regolamento edilizio e nelle more di adeguamento dello stesso, deve essere preventivamente acquisito il parere della commissione edilizia comunale che determina nei singoli casi le predette distanze.

     4. I tunnel temporanei utilizzati per le colture intensive ortoflorofrutticole o per la moltiplicazione di piante non comportano trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e non sono conseguentemente soggetti ai titoli abilitativi richiamati al comma 1. L'installazione dei tunnel temporanei è ammessa secondo quanto previsto dal comma 3. In assenza delle misure previste dal comma 3, lettere b) e c), la gestione dei tunnel temporanei deve in ogni caso garantire la tutela igienico-sanitaria degli insediamenti interessati da permanenza di persone.

     5. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, per tunnel temporaneo si intende una struttura:

     a) realizzata normalmente con tubolari ad arco di metallo e con copertura in film plastici leggeri;

     b) ancorata in modo non eccessivamente invasivo nel terreno, non collegata a fondazioni murarie reticolari o lineari, priva di impianti di climatizzazione, facilmente smontabile e rimovibile;

     c) nella quale il film di copertura, superficiale o laterale, è steso per la durata della stagione agronomica, al termine della quale deve essere obbligatoriamente rimosso o, in alternativa, ripiegato o avvolto lateralmente alla struttura;

     d) che, nel caso di definitiva dismissione della coltura ortoflorofrutticola e dell'attività di moltiplicazione di piante, deve essere completamente rimossa.

     6. Con deliberazione della Giunta provinciale possono essere emanate apposite direttive e indicazioni volte ad assicurare un'ordinata e corretta applicazione del presente articolo.

     7. Le serre, ivi compresi i tunnel permanenti, installati alla data di entrata in vigore del presente articolo in assenza dei titoli abilitativi richiamati dal comma 1 devono essere regolarizzati entro il 30 giugno 2007. Fino alla scadenza del predetto termine non si fa luogo all'attivazione dei provvedimenti ripristinatori e sanzionatori previsti da questa legge e dalle altre disposizioni da essa richiamate e sono sospesi eventuali procedimenti ripristinatori o sanzionatori in corso. La regolarizzazione autorizzativa estingue in ogni caso eventuali procedimenti ripristinatori o sanzionatori pendenti."

 

     Art. 53. Modificazione dell'articolo 38 della legge provinciale 7 luglio 1997, n. 10, relativo all'istituzione del tributo speciale per il deposito in discarica e per le altre forme di smaltimento dei rifiuti solidi.

     1. Dopo lettera a) del comma 4 dell'articolo 38 della legge provinciale 7 luglio 1997, n. 10, è inserita la seguente:

     "a bis) alle attività di cui alla lettera a) convertite in stoccaggio definitivo a seguito dell'approvazione degli aggiornamenti al piano provinciale di smaltimento dei rifiuti previsto dall'articolo 66 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (Approvazione del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti);".

 

     Art. 54. Inserimento dell'articolo 11 bis nella legge provinciale 15 gennaio 1993, n. 1 (Norme per il recupero degli insediamenti storici e interventi finanziari nonché modificazioni alla legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22).

     1. Dopo l'articolo 11 della legge provinciale 15 gennaio 1993, n. 1, nel titolo II, capo III della legge, è inserito il seguente:

     "11 bis. Fondo per la riqualificazione degli insediamenti storici e del paesaggio.

     1. Per promuovere il recupero, la valorizzazione e lo sviluppo degli insediamenti storici, nonché per la conservazione e la tutela del paesaggio e la realizzazione di programmi e iniziative di particolare rilevanza degli eco-musei, a decorrere dall'anno 2007 è attivato nell'ambito del bilancio provinciale il fondo per la riqualificazione degli insediamenti storici e del paesaggio.

     2. Il fondo è destinato al finanziamento di:

     a) progetti e interventi integrati, pubblici e privati, finalizzati a:

     1) il recupero del patrimonio edilizio pubblico, con priorità per quello di rilevanza storica e artistica o comunque situato in contesti di rilevante pregio paesaggistico-ambientale o espressivo dei valori culturali e identitari locali;

     2) il recupero del patrimonio edilizio privato che presenti i requisiti del numero 1) o che sia comunque funzionale a un processo di sviluppo socio-economico della comunità interessata, di potenziamento dei livelli di vivibilità, di valorizzazione turistica e di rafforzamento o avvio di pertinenti attività commerciali, di servizio e artigianali;

     3) il recupero e la sistemazione di strutture, manufatti ed elementi di accessibilità e arredo urbano, collegati agli interventi previsti dai numeri 1) e 2);

     b) progetti e interventi, pubblici e privati, finalizzati alla conservazione, alla sistemazione o al ripristino del paesaggio, sia a carattere puntuale che di area vasta, compreso il paesaggio rurale;

     c) programmi e iniziative di particolare rilevanza degli eco-musei.

     3. Con deliberazione della Giunta provinciale, sentiti il Consiglio delle autonomie locali e la competente commissione permanente del Consiglio provinciale, sono stabiliti i criteri e le modalità di gestione del fondo, le modalità di concessione dei finanziamenti, anche nell'ambito di accordi di programma o avvalendosi, anche parzialmente, degli enti locali. I finanziamenti possono essere concessi anche in annualità, con modalità stabilite nella medesima deliberazione della Giunta provinciale. Annualmente la Giunta provinciale individua la quota del fondo da destinare alle iniziative di cui al comma 2.

     4. I finanziamenti a valere sul fondo sono concessi:

     a) per gli enti locali fino al limite d'intervento definito ai sensi dell'articolo 16 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (Norme in materia di finanza locale);

     b) per le imprese fino al limite massimo previsto dalle leggi di settore, con le maggiorazioni eventualmente previste dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato e comunque nei limiti da questa stabiliti;

     c) per gli altri soggetti pubblici e privati fino al limite definito dall'articolo 55 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa), per i soggetti di prima fascia, maggiorato fino a 20 punti percentuali.

     5. Con il fondo possono essere finanziati interventi di completamento di opere già ammesse a finanziamento sulla base di questa legge.

     6. I finanziamenti previsti dal fondo non sono cumulabili con le misure di sussidio previste dall'articolo 103 della legge provinciale n. 22 del 1991.

     7. Fatte salve le disposizioni comunitarie che prevedono l'esenzione dall'obbligo di notificazione, quest'articolo e le deliberazioni di cui al comma 3, quando riguardano misure qualificate come aiuti di Stato, hanno effetto a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione dell'autorizzazione della Commissione europea adottata ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea."

     2. Per i fini di quest'articolo, con la tabella D sono disposte le seguenti autorizzazioni:

     a) sull'unità previsionale di base 80.15.210 è autorizzata la spesa di 7.000.000 di euro per l'anno 2007 e di 5.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009;

     b) sull'unità previsionale di base 80.15.220 sono autorizzati, per dieci anni, i seguenti limiti d'impegno:

     1) 1.000.000 di euro dal 2007 al 2016;

     2) 1.000.000 di euro dal 2008 al 2017;

     3) 1.000.000 di euro dal 2009 al 2018.

 

Capo IX

Disposizioni in materia di aree protette e di tutela della fauna

 

     Art. 55. Modificazioni della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10, in materia di conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e in materia di tutela dell'ambiente.

     1. [All'articolo 9 della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

     "1. Quest'articolo detta la disciplina per l'attuazione della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, e della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, concernente la conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. Con riferimento alla tutela della fauna selvatica si applica la legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia). Per quanto non previsto da quest'articolo e dalla legge provinciale n. 24 del 1991, si applicano le definizioni e le disposizioni delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE.";

     b) alla fine dell'alinea del comma 5 sono aggiunte le parole: ", tenuto conto dei criteri ornitologici indicati da quest'ultima direttiva"] [2].

     2. [Dopo il comma 7 dell'articolo 10 della legge provinciale n. 10 del 2004 è inserito il seguente:

     "7 bis. Fino all'adozione delle misure di conservazione da parte degli enti di gestione dei parchi provinciali, le misure adottate con deliberazione della Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 9, comma 5, lettera b), si applicano anche nei territori dei parchi."] [3].

     3. Il comma 6 dell'articolo 11 della legge provinciale n. 10 del 2004 è sostituito dal seguente:

     "6. Il regolamento emanato ai sensi del comma 1, lettera c), sostituisce nel territorio provinciale la disciplina stabilita dalla parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) in materia di valutazione ambientale strategica e può altresì recare disposizioni concernenti la contabilità ambientale e la verifica dei progetti normativi. Il predetto regolamento configura la valutazione ambientale strategica dei piani e dei programmi prevista dalla direttiva 2001/42/CE quale autovalutazione svolta dall'autorità competente durante il procedimento di formazione del piano o del programma. Le procedure relative alla valutazione strategica sono armonizzate con la valutazione di incidenza secondo quanto previsto dall'articolo 9, comma 8, secondo periodo; la Giunta provinciale può emanare direttive e linee guida per lo sviluppo della valutazione strategica."

 

     Art. 56. Inserimento dell'articolo 36 bis nella legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia).

     1. Dopo l'articolo 36 della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24, è inserito il seguente:

     "Art. 36 bis. Associazioni ornitologiche.

     1. La Provincia promuove l'attività delle associazioni ornitologiche riconosciute in ambito provinciale che, sulla base del loro statuto e atto costitutivo, perseguono le seguenti finalità:

     a) allevamento e cura degli uccelli migratori e stanziali;

     b) approfondimento delle conoscenze sulle specie ornitiche e sui loro habitat;

     c) sensibilizzazione e informazione per la conservazione delle specie ornitiche, con particolare riferimento a quelle in pericolo di estinzione o utili all'agricoltura, anche attraverso l'organizzazione di iniziative a carattere culturale e divulgativo.

     2. La Provincia sostiene le attività funzionali al perseguimento delle finalità previste dal comma 1 fino al 50 per cento della spesa ammissibile.

     3. Con deliberazione della Giunta provinciale sono individuati i criteri per la definizione della spesa ammissibile."

     2. Per i fini di quest'articolo si provvede nell'ambito delle autorizzazioni di spesa previste in bilancio all'unità previsionale di base 80.30.110 per i fini di cui agli articoli 16 e 21 della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24.

 

Capo X

Disposizioni in materia di trasporti e di espropriazioni

 

     Art. 57. Modificazioni della legge provinciale 9 luglio 1993, n. 16 (Disciplina dei servizi pubblici di trasporto in provincia di Trento).

     1. Nel comma 1 dell'articolo 32 della legge provinciale 9 luglio 1993, n. 16, dopo le parole: "ai sensi degli articoli 8, 9, 18 e 22" sono aggiunte le seguenti: ", nonché dei servizi ferroviari di cui all'articolo 1 bis del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 527 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige in materia di comunicazioni e trasporti di interesse provinciale),".

     2. Dopo il comma 1 dell'articolo 33 della legge provinciale n. 16 del 1993 è inserito il seguente:

     "1.1. Nei casi del comma 1 al viaggiatore è comunque consentito regolarizzare la propria posizione all'atto della contestazione mediante l'immediato pagamento di una somma pari all'importo del biglietto di corsa semplice maggiorato di 15 euro; i viaggiatori che non regolarizzano la loro posizione sono assoggettati al pagamento della sanzione prevista dal comma 1 e, se maggiorenni, sono fatti scendere dai veicoli."

     3. Nel comma 1 dell'articolo 34 della legge provinciale n. 16 del 1993 dopo le parole: "articoli 8, 9, 11 e 18" sono aggiunte le seguenti: ", nonché i soggetti gestori dei servizi ferroviari di cui all'articolo 1 bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 527 del 1987," e le parole: "sono tenute" sono sostituite dalle seguenti: "sono tenuti".

     4. All'articolo 46 della legge provinciale n. 16 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) dopo il comma 1 bis è inserito il seguente:

     "1 bis 1. Se la normativa statale prevede, per gli affidamenti in corso, scadenze diverse da quella di cui al comma 1 bis, i termini previsti dai commi 1 e 1 bis sono prorogati a tali scadenze.";

     b) alla fine del comma 1 ter è aggiunto il seguente periodo: "Queste disposizioni non si applicano ai servizi ferroviari locali di cui all'articolo 1 bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 527 del 1987."

 

     Art. 58. Modificazioni della legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6 (Norme sulla espropriazione per pubblica utilità).

     1. Nel comma 1 dell'articolo 13 della legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6, la parola: "valore" è sostituita dalle seguenti: "valore agricolo medio".

     2. Nel comma 2 dell'articolo 14 della legge provinciale n. 6 del 1993 dopo le parole: "tenendo conto" sono inserite le seguenti: "delle caratteristiche dei terreni,".

     3. All'articolo 20 della legge provinciale n. 6 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

     "2. Se l'area da espropriare è coltivata o adibita ad attività agricola dal proprietario o dall'usufruttuario, è corrisposta ad essi, oltre all'indennità di espropriazione, un'indennità aggiuntiva pari all'importo del valore agricolo medio determinato ai sensi dell'articolo 13, a condizione che il proprietario o l'usufruttuario risulti iscritto da almeno un anno al registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura), nella sezione speciale come imprenditore agricolo o coltivatore diretto, o, se esonerato da tale iscrizione ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 25 marzo 1997, n. 77 (Disposizioni in materia di commercio e di camere di commercio), risulti comunque in possesso, da almeno un anno, di una partita IVA relativa all'attività agricola esercitata. Per le aree edificate la maggiorazione è calcolata sul valore agricolo medio attribuito all'orto.";

     b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

     "3. L'indennità aggiuntiva prevista dal comma 2 spetta al fittavolo o al mezzadro a condizione che essi coltivino o adibiscano ad attività agricola l'area da espropriare e risultino iscritti al registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge n. 580 del 1993, nella sezione speciale come imprenditori agricoli o coltivatori diretti, da almeno un anno, o, se esonerati da tale iscrizione ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge n. 77 del 1997, risultino comunque in possesso, da almeno un anno, di una partita IVA relativa all'attività agricola esercitata. L'indennità spetta anche al titolare d'impresa agricola o alla società agricola che, alle stesse condizioni, coltivi o adibisca ad attività agricola i fondi di proprietà dei familiari conviventi o dei soci.";

     c) nel comma 4 le parole: "alla data del deposito di cui all'articolo 4" sono sostituite dalle seguenti: "sia alla data del deposito di cui all'articolo 4 che a quella in cui è stata dichiarata la pubblica utilità,".

     4. Nel comma 1 dell'articolo 22 della legge provinciale n. 6 del 1993 le parole: "entro i termini stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale" sono sostituite dalle seguenti: "entro dieci anni dal termine fissato per la fine dei lavori".

     5. Alla fine del comma 1 dell'articolo 31 bis della legge provinciale n. 6 del 1993 sono aggiunti i seguenti periodi: "In tal caso al titolare del fondo o al suo erede che risulti ancora proprietario del fondo spetta, con le modalità stabilite dall'articolo 6, un indennizzo determinato sulla base del mancato beneficio fondiario derivante dal cambio di coltura nel periodo intercorso tra le due procedure, per un massimo di cinque anni. A tal fine l'interessato presenta, entro il termine previsto dall'articolo 20, comma 4, un'istanza corredata da una perizia tecnica asseverata."

     6. Le modifiche apportate dal comma 3 all'articolo 20 della legge provinciale n. 6 del 1993 si applicano alle procedure espropriative per le quali alla data di entrata in vigore di questa legge non è ancora scaduto il termine previsto dal comma 4 dell'articolo 20.

     7. Le modifiche apportate dal comma 5 all'articolo 31 bis della legge provinciale n. 6 del 1993 si applicano alle procedure per le quali alla data di entrata in vigore di questa legge non è decorso il termine fissato per la fine dei lavori dall'articolo 6 della legge provinciale n. 6 del 1993. In tal caso il termine di presentazione dell'istanza è prorogato fino al termine già fissato per la fine dei lavori.

 

     Art. 59. Modificazioni della legge regionale 5 novembre 1968, n. 40 (Nuove norme per l'esecuzione di programmi annuali di opere pubbliche nella regione).

     1. Limitatamente alla Provincia di Trento, dopo il primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 5 novembre 1968, n. 40, è inserito il seguente:

     "Per il finanziamento degli interventi previsti dal primo comma, lettera b), è istituito un apposito fondo. Questi interventi sono finanziati sulla base di criteri e modalità definiti dalla Giunta provinciale; la Giunta provinciale dispone il finanziamento degli interventi coerenti con tali criteri e che ritiene prioritari."

     2. Il programma previsto dal primo comma dell'articolo 1 della legge regionale n. 40 del 1968 è soppresso. Gli interventi già inseriti nell'area di priorità del piano sono comunque finanziati sulla base delle disposizioni previgenti; le domande già presentate e non inserite nell'area di priorità decadono.

     3. Alla copertura degli oneri derivanti da quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella E.

 

Capo XI

Disposizioni in materia di assistenza, di edilizia abitativa e di sanità

 

     Art. 60. Modificazioni della legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14 (Ordinamento dei servizi socio-assistenziali in provincia di Trento). [4]

     [1. Dopo l'articolo 28 della legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14, è inserito il seguente:

     "Art. 28 bis. Anticipazione dell'assegno di mantenimento a tutela dei minori.

     1. Quest'articolo disciplina l'erogazione delle somme destinate al mantenimento dei minori e non corrisposte dal genitore obbligato nei termini e alle condizioni stabilite dall'autorità giudiziaria. La Provincia riscuote le somme erogate in via anticipata e gli interessi maturati dalla persona obbligata al mantenimento.

     2. Condizioni per l'erogazione anticipata sono:

     a) l'esistenza di un titolo esecutivo, fondato su un provvedimento dell'autorità giudiziaria italiana o di un altro Stato, che stabilisca l'importo e le modalità di contribuzione al mantenimento da parte del genitore obbligato al mantenimento;

     b) l'esibizione di un atto di precetto ritualmente notificato, non ottemperato nel termine di dieci giorni, o della sentenza dichiarativa di fallimento delle imprese di cui è titolare l'obbligato al mantenimento, costituite in forma diversa dalla società di capitali;

     c) che il richiedente surroghi la Provincia nei suoi diritti nei confronti dell'obbligato, ai sensi dell'articolo 1201 del codice civile, e ne dia comunicazione all'obbligato con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

     3. Può chiedere l'erogazione anticipata delle somme destinate al mantenimento del minore il genitore affidatario, purché non convivente con il genitore obbligato al mantenimento, o altro soggetto affidatario del minore se quest'ultimo, al momento della presentazione della domanda, è:

     a) residente nella provincia di Trento;

     b) appartenente al nucleo familiare del richiedente.

     4. Al momento della domanda di erogazione anticipata la condizione economico-patrimoniale del nucleo familiare di appartenenza del minore e del richiedente deve evidenziare situazioni di difficoltà economica e comunque non dev'essere superiore a quella stabilita con regolamento. Per l'accertamento della condizione economico- patrimoniale si applicano l'articolo 6 (Norme per la valutazione della condizione economica dei soggetti richiedenti interventi agevolativi) della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 3 e l'articolo 7 della legge provinciale 3 febbraio 1997, n. 2.

     5. L'ente erogante anticipa l'assegno di mantenimento nella misura determinata secondo quanto previsto con regolamento, tenuto conto del numero di figli minori interessati dalla corresponsione dell'assegno di mantenimento e comunque in misura non superiore alla somma stabilita dal titolo giudiziale. La Giunta provinciale rivaluta annualmente gli importi massimi in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo.

     6. L'erogazione è effettuata mensilmente e ha durata annuale; può essere rinnovata a domanda, corredata da un'autocertificazione sul perdurare dei presupposti dell'erogazione.

     7. Con regolamento adottato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore di quest'articolo, la Giunta provinciale, sentita la competente commissione permanente del Consiglio provinciale, stabilisce in particolare:

     a) i requisiti economici di cui al comma 4;

     b) le modalità di erogazione e la durata massima della prestazione;

     c) le modalità di accertamento periodico della permanenza dei requisiti per il mantenimento dell'anticipazione;

     d) i casi di sospensione e decadenza dalla prestazione per il venir meno dei presupposti."

     2. All'articolo 36 della legge provinciale n. 14 del 1991 sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

     "4. I soggetti di cui al comma 1 s'impegnano a non mutare per venticinque anni, decorrenti dalla data di fine dei lavori o dalla data di acquisto, la destinazione delle opere finanziate ai sensi del comma 1 senza l'autorizzazione della Giunta provinciale. Il periodo è ridotto a dieci anni nel caso di opere che abbiano beneficiato di un contributo d'importo complessivo non superiore a 200.000 euro. L'autorizzazione al mutamento di destinazione può essere concessa purché sia mantenuto l'utilizzo a fini socio-assistenziali o socio-sanitari dell'immobile. Nel periodo di vigenza del vincolo di destinazione la Giunta provinciale, previa richiesta motivata dell'ente interessato, può autorizzare l'utilizzo temporaneo dell'immobile o di sue parti per altre finalità, purché da tale utilizzo derivino introiti ed essi siano destinati alla copertura di oneri per la gestione di servizi socio- assistenziali e socio-sanitari dell'ente interessato. La Giunta provinciale, inoltre, può concedere l'autorizzazione a un utilizzo permanente dell'immobile o di sue parti per finalità diverse da quelle socio-assistenziali e socio-sanitarie; con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti i criteri per la concessione dell'autorizzazione e per l'eventuale rideterminazione del contributo, o per il recupero, anche parziale, delle somme già corrisposte. Se la destinazione è mutata senza le predette autorizzazioni il contributo concesso è revocato; per il recupero delle somme erogate si applica l'articolo 51 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento). In alternativa alla restituzione delle somme già corrisposte si può applicare il comma 4 dell'articolo 21 (Disposizioni in materia di razionalizzazione delle agevolazioni provinciali per investimenti di natura immobiliare) della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20.";

     b) dopo la lettera f) del comma 6 è inserita la seguente:

     "f bis) l'individuazione e la disciplina degli eventuali vincoli di destinazione relativi ai beni finanziati ai sensi del comma 3;".

     3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 di quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella E.]

 

     Art. 61. Modificazioni della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15, concernente "Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)".

     1. All'articolo 2 della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) nel numero 3) della lettera d) del comma 1 la parola: "agli" è sostituita dalle seguenti: "e della permanenza negli";

     b) il secondo periodo del comma 2 è sostituito dal seguente: "Se, dopo l'accesso ai benefici previsti da questa legge, entrano a far parte del nucleo familiare nuovi componenti non legati da rapporto di coniugio o di parentela entro il primo grado o di affinità entro il primo grado, la condizione economico-patrimoniale del nucleo familiare, per il periodo individuato dal regolamento di esecuzione, non può comunque essere considerata inferiore a quella risultante per il nucleo familiare escluso il soggetto entrante, salvo che l'ingresso nel nucleo familiare dei predetti soggetti sia motivato da comprovate ragioni di natura assistenziale."

     2. All'articolo 3 della legge provinciale n. 15 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) le lettere a) e b) del comma 3 sono sostituite dalle seguenti:

     "a) che abbiano ottenuto l'accesso agli alloggi di cui all'articolo 1, comma 3, lettera c);

     b) o che siano utilmente iscritti nelle graduatorie per l'accesso agli alloggi di cui all'articolo 1, comma 3, lettera c);";

     b) il comma 6 è sostituito dal seguente:

     "6. Il contributo integrativo concesso ai nuclei familiari che occupano un alloggio di proprietà o in disponibilità di ITEA SpA o delle imprese convenzionate è versato dall'ente locale direttamente al locatore.";

     c) nel comma 7 le parole: "per un periodo, non inferiore a un anno," sono sostituite dalle seguenti: "per il periodo";

     d) nella lettera a) del comma 8 le parole: "decorre dal mese successivo a quello in cui è stata comunicata o accertata la modificazione della condizione economico-patrimoniale" sono sostituite dalle seguenti: "ha decorrenza con le modalità individuate dal regolamento di esecuzione";

     e) nella lettera c) del comma 8 la parola: "condominiali" è sostituita dalle seguenti: "di gestione dell'alloggio";

     f) il comma 9 è sostituito dal seguente:

     "9. Fino a quando non sarà diversamente disposto in sede di attuazione della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), sulla base delle intese definite in seno alla Conferenza per i rapporti tra la Provincia e le autonomie locali, all'erogazione all'ITEA SpA delle somme a essa spettanti provvede direttamente la Provincia ai sensi dell'articolo 7, comma 12 bis, o mediante contributi integrativi autorizzati a carico del fondo provinciale casa.";

     g) dopo il comma 9 è inserito il seguente:

     "9 bis. Fino alla data prevista al comma 9 l'ente locale competente può disporre l'assegnazione del contributo integrativo prescindendo dalla stipula della convenzione prevista dal comma 5."

     3. All'articolo 4 della legge provinciale n. 15 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) nella lettera b) del comma 1 la parola: "tra" è sostituita dalla seguente: "con";

     b) nella lettera a) del comma 3 le parole: ", comunque non eccedente i trent'anni," sono soppresse.

     4. All'articolo 5 della legge provinciale n. 15 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) dopo la lettera c) del comma 2 è aggiunta la seguente:

     "c bis) assenza di titolarità, riconducibile per intero in capo al nucleo familiare e con riferimento al triennio precedente la data di presentazione della domanda, di un diritto esclusivo di proprietà, usufrutto o abitazione su un alloggio adeguato secondo quanto definito dal regolamento di esecuzione.";

     b) alla fine del comma 3 sono aggiunte le parole: "e che non abbiano conseguito la disponibilità di un alloggio ai sensi del comma 2, lettera c bis)".

     5. All'articolo 6 della legge provinciale n. 15 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) nella lettera b) del comma 1 le parole: "; il canone determinato ai sensi di questa lettera non può essere inferiore al canone determinato ai sensi della lettera a) per un alloggio con caratteristiche equivalenti" sono soppresse;

     b) nel comma 2 le parole: "con vincolo di destinazione alle finalità di questa legge" sono sostituite dalle seguenti: ", che le trasferisce al fondo provinciale casa";

     c) nel comma 3 le parole: "lettere c) e d)" sono sostituite dalle seguenti: "lettera c)";

     d) il secondo periodo del comma 3 è sostituito dal seguente: "Le somme dovute ai sensi di questo comma sono versate dal locatore all'ente locale competente, che le trasferisce al fondo provinciale casa."

     6. All'articolo 7 della legge provinciale n. 15 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) alla lettera a) del comma 10 è aggiunto il seguente periodo: "Il personale trasferito alla Provincia può comunque chiedere di essere assunto presso la società entro sessanta giorni dall'adozione da parte del consiglio d'amministrazione della deliberazione che individua il contratto collettivo di cui alla lettera b);";

     b) dopo il comma 12 è aggiunto il seguente:

     "12 bis. Per la copertura degli oneri conseguenti all'attuazione della politica provinciale per la casa la Provincia può assegnare a ITEA SpA finanziamenti a fondo perduto o in conto capitale a sostegno dei programmi d'investimento e dei piani per la provvista dei finanziamenti contratti a tale fine da ITEA s.p.a., nonché per l'espletamento delle attività di cui all'articolo 1, comma 5, e all'articolo 7, comma 5."

     7. All'articolo 8 della legge provinciale n. 15 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) nella lettera c) del comma 2 le parole: "commi 3 e 5" sono sostituite dalle seguenti: "commi 2, 3 e 5";

     b) nel comma 3 le parole: "commi 3 e 5" sono sostituite dalle seguenti: "commi 2, 3 e 5";

     c) nel comma 4 dopo le parole: "dell'articolo 3, comma 9," sono aggiunte le seguenti: "e dell'articolo 7, comma 12 bis,".

     8. All'articolo 9 della legge provinciale n. 15 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

     "1. I provvedimenti di assegnazione degli alloggi di edilizia abitativa pubblica adottati fino al 31 dicembre 2007 mantengono la loro efficacia anche successivamente a tale data, secondo la disciplina prevista da quest'articolo.";

     b) nel comma 3 dopo la lettera a) è inserita la seguente:

     "a bis) acquisizione del diritto di proprietà, di usufrutto o di abitazione su altro alloggio ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e) della legge provinciale n. 21 del 1992 nel caso di immobili la cui disponibilità sia conseguita fino al 30 giugno 2007, ovvero di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c bis) nel caso di immobili la cui disponibilità sia conseguita successivamente a detta data;";

     c) nella lettera c) del comma 3 dopo le parole: "in sublocazione a terzi" sono aggiunte le seguenti: ", nonché gravi e ripetute violazioni delle condizioni contrattuali";

     d) nella lettera d) del comma 3 le parole: "gravi e ripetute violazioni delle condizioni contrattuali ovvero" sono soppresse;

     e) al comma 4 le parole: "lettera a)" sono sostituite dalle seguenti: "lettere a) e a bis)";

     f) nel comma 5 le parole: "lettere b), c) e d)," sono sostituite dalle seguenti: "lettera b),";

     g) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

     "5 bis. Nei casi di revoca previsti dal comma 3, lettera c), il provvedimento di revoca stabilisce il termine, comunque non superiore a un anno dalla data della sua adozione, entro il quale il nucleo familiare è tenuto a rilasciare l'alloggio; a decorrere dalla mensilità successiva alla data di adozione del provvedimento di revoca si applica il canone di cui all'articolo 6, comma 2.

     5 ter. Nei casi di revoca previsti dal comma 3, lettera d), si applica il comma 5 bis, fatta salva la facoltà per il nucleo familiare di presentare, entro la scadenza del termine per il rilascio dell'alloggio, la documentazione attestante il possesso dei requisiti per la permanenza nell'alloggio ai fini della stipula di un contratto di locazione ai sensi di questa legge.";

     h) dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti:

     "9 bis. Su richiesta degli enti locali competenti la Provincia può stipulare in loro nome e per loro conto le convenzioni di cui all'articolo 1, comma 5, e all'articolo 7, comma 5.

     9 ter. Gli interventi programmati ai sensi dell'articolo 25 bis della legge provinciale n. 21 del 1992 e già parzialmente realizzati sono completati da ITEA SpA con le modalità previste dal medesimo articolo, ancorché abrogato.";

     i) dopo il comma 13 è inserito il seguente:

     "13 bis. A decorrere dal 1° gennaio 2008 gli assegnatari in via temporanea di un alloggio pubblico ai sensi dell'articolo 28 della legge provinciale n. 21 del 1992 hanno titolo, alle condizioni previste dal regolamento di esecuzione, alla stipula di un contratto di locazione ai sensi dell'articolo 5 della presente legge."

     9. Le somme assegnate a ITEA per l'esercizio 2006 ai sensi dell'articolo 14 della legge provinciale n. 21 del 1992 sono utilizzate da ITEA SpA per i fini dell'articolo 7, comma 12 bis, della legge provinciale n. 15 del 2005, come inserito da quest'articolo, nonché per i fini dell'articolo 3, comma 9, della medesima legge.

 

     Art. 62. Modificazione dell'articolo 6 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 3, in materia di accertamento della condizione economico-patrimoniale.

     1. Dopo il comma 4 dell'articolo 6 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 3, è aggiunto il seguente:

     "4 bis. La Provincia può assumere a proprio totale o parziale carico, secondo modalità stabilite dalla Giunta provinciale con propria deliberazione, gli oneri per la valutazione della condizione economico-patrimoniale nei confronti di beneficiari di interventi di competenza di soggetti pubblici del territorio provinciale o di interventi di altri soggetti disciplinati dalle leggi provinciali."

     2. Alla copertura degli oneri derivanti da quest'articolo si provvede con gli stanziamenti già autorizzati in bilancio all'unità previsionale di base 40.5.120 per i fini di cui all'articolo 6 della legge provinciale n. 3 del 1993.

 

     Art. 63. Modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa).

     1. L'articolo 47 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, è sostituito dal seguente:

     "Art. 47. Mutui edilizi individuali.

     1. Le cooperative edilizie beneficiarie dei contributi di cui alla presente sezione possono trasferire la proprietà degli alloggi ai soci non appena redatto il verbale di fine lavori o il verbale di consistenza e conformità. Il trasferimento è soggetto a nullaosta del servizio edilizia abitativa che determina altresì le quote di mutuo riferite alla consistenza del singolo alloggio. Il rilascio del nullaosta per ciascuna iniziativa è subordinato:

     a) alla presentazione del conto finale, del collaudo tecnico-amministrativo e del riparto della spesa approvati dal consiglio di amministrazione;

     b) alla verifica della conformità degli alloggi al progetto originario;

     c) alla verifica che non esistano pendenze presso la commissione provinciale di vigilanza di cui all'articolo 7.

     2. Il nullaosta di cui al comma 1 indica inoltre il termine, prorogabile per giustificati motivi, entro il quale la cooperativa deve procedere alla suddivisione del mutuo. In caso di inosservanza del suddetto termine è sospesa l'erogazione dei contributi alla cooperativa.

     3. Per effetto dell'avvenuta suddivisione dei mutui e dell'accollo delle singole quote di mutuo, il socio assegnatario subentra alla cooperativa in tutti gli obblighi dipendenti dall'operazione di mutuo; il socio medesimo rimane soggetto alle disposizioni concernenti l'edilizia abitativa agevolata.

     4. Il contributo, derivante dalla suddivisione del mutuo di cui al comma 1, è rideterminato dalla Giunta provinciale secondo i criteri stabiliti dalla Giunta medesima nel caso in cui l'interessato risulti al momento della prenotazione dell'alloggio proprietario o comproprietario di alloggi non idonei."

     2. L'articolo 102 della legge provinciale n. 21 del 1992 è sostituito dal seguente:

     "Art. 102. Conversione dei vincoli in materia di edilizia abitativa agevolata.

     1. Gli alloggi oggetto di agevolazioni ai sensi della legislazione provinciale in materia di edilizia abitativa agevolata vigente prima della data di entrata in vigore di questa legge sono assoggettati ai vincoli e alle relative sanzioni previsti da questa legge.

     2. La scadenza dei vincoli apposti ai sensi della legislazione provinciale in materia di edilizia abitativa agevolata vigente prima della data di entrata in vigore di questa legge è provata, ai fini della cancellazione della relativa annotazione nel libro fondiario, mediante un'attestazione rilasciata dall'ente che ha concesso le agevolazioni."

 

     Art. 64. Modificazioni della legge provinciale 28 maggio 1998, n. 6 (Interventi a favore degli anziani e delle persone non autosufficienti o con gravi disabilità).

     1. Nel comma 1 dell'articolo 17 della legge provinciale 28 maggio 1998, n. 6, le parole: "data di inizio dell'attività" sono sostituite dalle seguenti: "data di fine lavori".

     2. Dopo l'articolo 23 della legge provinciale n. 6 del 1998, nel capo III della legge, è inserito il seguente:

     "Art. 23 bis. Progetti di miglioramento dell'assistenza in RSA.

     1. La Provincia può promuovere progetti finalizzati allo sviluppo di nuove modalità organizzative per il miglioramento della qualità dell'assistenza in favore di soggetti non autosufficienti ospiti delle RSA convenzionate con il servizio sanitario provinciale.

     2. La Giunta provinciale stabilisce a tal fine i criteri e le modalità per selezionare i progetti presentati dalle RSA e per quantificare il finanziamento a carico del fondo sanitario provinciale, con l'eventuale concorso a carico del beneficiario, riconoscendo priorità alle iniziative che valorizzano la messa in rete delle RSA e delle loro risorse strumentali e professionali."

     3. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 2 si provvede con le modalità indicate nella tabella E.

 

     Art. 65. Inserimento dell'articolo 57 bis nella legge provinciale 1 aprile 1993, n. 10, in materia di autocertificazioni.

     1. Dopo l'articolo 57 della legge provinciale 1 aprile 1993, n. 10, è inserito il seguente:

     "Art. 57 bis. Disposizione interpretativa.

     1. Al fine di dare certezza ai cittadini e all'amministrazione in ordine all'attuazione in provincia di Trento dell'esenzione alla partecipazione alla spesa sanitaria e fatte comunque salve le dichiarazioni di esenzione e le compartecipazioni alla spesa effettuate fino alla data di entrata in vigore del presente articolo, le disposizioni recate in materia dal comma 16 dell'articolo 8 (Disposizioni in materia di sanità), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono da intendere nel senso che il reddito complessivo dell'anno precedente è da determinare con riferimento al reddito dell'anno di imposta precedente, secondo i termini in vigore per la presentazione del modello unico cartaceo dell'anno in cui la dichiarazione di esenzione è resa.

     2. Fatta salva la facoltà della Giunta provinciale di introdurre decorrenze diverse dell'esenzione al fine di adeguarsi a eventuali modifiche della disciplina della presentazione delle dichiarazioni dei redditi, le dichiarazioni sostitutive del reddito per l'esenzione alla partecipazione alla spesa sanitaria vanno pertanto presentate a partire dal 1° luglio di ogni anno e hanno effetto fino al 30 giugno dell'anno successivo.

     3. In sede di prima applicazione del presente articolo, le dichiarazioni sostitutive annuali rese nel corso dell'anno 2006 hanno comunque efficacia fino al 30 giugno 2007."

 

     Art. 66. Modificazione della legge provinciale 6 febbraio 1991, n. 4 (Interventi volti ad agevolare la formazione di medici specialisti e di personale infermieristico).

     1. Dopo il comma 3 dell'articolo 4 della legge provinciale 6 febbraio 1991, n. 4 sono aggiunti i seguenti:

     "3 bis. Gli interventi di cui al presente articolo possono essere disposti anche per il finanziamento di contratti annuali di formazione specialistica aggiuntivi rispetto a quelli stabiliti ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, concernente la formazione dei medici specialisti, osservando criteri e modalità definiti nel programma triennale della formazione degli operatori del sistema sanitario provinciale, approvato ai sensi dell'articolo 43 della legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8.

     3 ter. In relazione alla carenza di professionalità specialistiche per le esigenze del servizio sanitario provinciale e al fine di garantire la disponibilità dei medici specializzati occorrenti, il finanziamento è disposto per contratti di formazione specialistica che prevedano l'assunzione, da parte del beneficiario, dell'obbligo di prestare collaborazione nell'espletamento del servizio sanitario provinciale per un periodo fino a due anni, salvo conferma dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari da trasmettere all'interessato entro trenta giorni dalla comunicazione del conferimento della specializzazione; i rapporti conseguenti sono disciplinati contrattualmente. Il medico che interrompe la formazione prima della sua conclusione o che, una volta conclusa la formazione, non adempia totalmente o parzialmente all'obbligo assunto è tenuto a restituire alla Provincia le somme percepite durante il periodo di formazione, compresi gli interessi legali dalla data di erogazione."

     2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella E.

 

Capo XII

Disposizioni in materia di attività culturali

 

     Art. 67. Partecipazione della Provincia alla realizzazione della manifestazione "Manifesta 7".

     1. La Provincia è autorizzata a partecipare all'organizzazione e alla realizzazione della manifestazione "Manifesta 7", prevista per l'anno 2008 nel territorio delle province di Bolzano e Trento, in collaborazione con la Fondazione internazionale Manifesta (IFM), con sede in Amsterdam, e con la Provincia autonoma di Bolzano, nonché ad assegnare un contributo per il finanziamento dell'iniziativa all'organismo deputato all'organizzazione e alla realizzazione della manifestazione.

     2. Il Presidente della Provincia è autorizzato a sottoscrivere i necessari accordi di collaborazione per l'organizzazione e la realizzazione della manifestazione. In ogni caso dev'essere garantita, per gli anni 2007 e 2008, la rappresentanza della Provincia nell'organo di amministrazione della IFM e nell'organismo deputato all'organizzazione e alla realizzazione della manifestazione.

     3. I rappresentanti della Provincia sono nominati dalla Giunta provinciale.

     4. Per i fini di quest'articolo con la tabella D è autorizzata, sull'unità previsionale di base 90.10.220, la spesa di 400.000 euro per l'anno 2007 e di 1.000.000 di euro per l'anno 2008.

 

     Art. 68. Modificazioni dell'articolo 20 della legge provinciale 3 gennaio 1983, n. 2 (Norme per l'esecuzione di lavori pubblici di interesse provinciale).

     1. All'articolo 20 della legge provinciale 3 gennaio 1983, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) nel comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", attraverso le modalità previste dai commi 5 o 5 ter";

     b) nel comma 3 le parole: "2 miliardi di lire" sono sostituite dalle seguenti: "2 milioni di euro";

     c) nel comma 5 dopo le parole: "da realizzare o da acquistare" sono inserite le seguenti: "ai sensi dei commi 2 e 3";

     d) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

     "5 bis. Una somma non superiore al 20 per cento dell'importo previsto dal progetto per l'abbellimento degli edifici ai sensi dei commi 2 e 3 può essere destinata alla corresponsione di premi a favore degli artisti giudicati meritevoli dalla commissione prevista dal comma 5 e per gli importi da essa definiti, a titolo di rimborso forfettario delle spese sostenute per la presentazione dell'opera da realizzare.

     5 ter. Per l'abbellimento di nuovi edifici pubblici secondo quanto previsto dal comma 1 la Provincia, sentite le associazioni artistiche maggiormente rappresentative a livello provinciale e con le modalità e i criteri stabiliti dalla Giunta provinciale, sentita la competente commissione permanente del Consiglio provinciale che si esprime entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, individua l'artista incaricato della realizzazione dell'opera congiuntamente alla nomina del progettista dell'edificio. L'artista incaricato collabora con il progettista per l'individuazione dell'opera d'arte da realizzare nell'ambito del progetto."

     2. Alla copertura degli oneri derivanti da quest'articolo si provvede nell'ambito degli stanziamenti autorizzati in bilancio per l'esecuzione di lavori pubblici d'interesse provinciale.

 

Capo XIII

Disposizioni in materia di istruzione e di alta formazione musicale

 

     Art. 69. Modificazione dell'articolo 60 della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20, relativo al finanziamento delle scuole dell'infanzia equiparate.

     1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 60 della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20, è aggiunto il seguente periodo: "Per ciascuno degli anni scolastici 2006-2007 e 2007-2008, inoltre, è corrisposto un finanziamento delle spese necessarie per la formazione del personale in materia di sicurezza sul posto di lavoro e per l'utilizzo di operatori qualificati per la sperimentazione dell'insegnamento delle lingue straniere previsto dall'articolo 3 della legge provinciale 14 luglio 1997, n. 11 (Insegnamento delle lingue straniere nella scuola dell'obbligo. Modifiche delle leggi provinciali 29 aprile 1983, n. 12 e 23 giugno 1986, n. 15), nella misura massima di 600.000 euro."

     2. Alla copertura degli oneri derivanti da quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella E.

 

     Art. 70. Modificazioni della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 (Ordinamento della scuola dell'infanzia della provincia autonoma di Trento).

     1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 48 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13, è sostituita dalla seguente:

     "c) le spese di organizzazione, comprese quelle di consulenza pedagogico-didattica e amministrativa, quelle per l'aggiornamento del personale insegnante, quelle per la formazione in ordine alla normativa in materia di sicurezza sul posto di lavoro del personale in servizio presso le scuole e quelle relative all'attività di ricerca, innovazione e sperimentazione;".

     2. Al comma 3 dell'articolo 50 della legge provinciale n. 13 del 1977 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Secondo criteri e modalità definiti dal piano annuale di cui all'articolo 54 anche in eccedenza alla dotazione organica, fino a cinque scuole equiparate per anno scolastico possono avvalersi di una unità di personale non insegnante con disabilità intellettiva di cui all'articolo 1, lettera a), della legge n. 68 del 1999, iscritto nell'elenco di cui all'articolo 8 della stessa legge, che abbia svolto presso la scuola medesima due anni di tirocinio formativo e di orientamento ai sensi dell'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 (Norme in materia di promozione dell'occupazione)."

     3. Alla copertura degli oneri derivanti da quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella E.

 

     Art. 71. Disposizioni per il finanziamento del servizio Tagesmutter.

     1. La Giunta provinciale può concedere finanziamenti fino all'importo massimo di 120.000 euro a organismi della cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrativi operanti sul territorio, previsti dall'articolo 7 della legge provinciale 12 marzo 2002, n. 4 (Nuovo ordinamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia), quale concorso alle spese sostenute nell'esercizio 2006.

     2. Con deliberazione della Giunta provinciale, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore di questa legge, sono stabilite le spese ammissibili a finanziamento, i criteri per la determinazione del concorso finanziario della Provincia e le modalità per la presentazione delle domande di agevolazione.

     3. Alla copertura degli oneri di quest'articolo si provvede nell'ambito degli stanziamenti autorizzati sull'unità previsionale di base 25.5.110 per i fini di cui alla legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13.

 

     Art. 72. Modificazioni della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino) e della legge provinciale 22 marzo 2001, n. 3.

     1. All'articolo 17 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) nel comma 2 le parole: "; le disposizioni oggetto dei rilievi di legittimità non si applicano fino all'adeguamento dello statuto" sono soppresse;

     b) il secondo periodo del comma 4 è abrogato.

     2. All'articolo 22 della legge provinciale n. 5 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) nel comma 2 la lettera d) è soppressa;

     b) nel comma 3 le parole: "la presenza nell'ambito del consiglio dell'istituzione di rappresentanti del territorio" sono sostituite dalle seguenti: "la presenza nell'ambito del consiglio dell'istituzione di non più di cinque rappresentanti del territorio".

     3. Nel comma 3 dell'articolo 23 della legge provinciale n. 5 del 2006 le parole: "individuati con le modalità previste dal regolamento interno," sono soppresse.

     4. Il comma 5 dell'articolo 24 della legge provinciale n. 5 del 2006 è sostituito dal seguente:

     "5. Il collegio dei docenti approva un regolamento che definisce le modalità per il proprio funzionamento secondo criteri idonei allo svolgimento dei suoi compiti, nel rispetto dello statuto e delle attribuzioni degli altri organi dell'istituzione."

     5. Alla fine del comma 1 dell'articolo 25 della legge provinciale n. 5 del 2006 sono aggiunti i seguenti periodi: "Il consiglio di classe è presieduto dal dirigente dell'istituzione scolastica e formativa o da un docente da lui delegato; del consiglio di classe fanno parte a titolo consultivo anche gli assistenti addetti alle esercitazioni di laboratorio che coadiuvano i docenti delle corrispondenti materie tecniche e scientifiche, negli istituti tecnici, negli istituti professionali e nei licei. Le proposte di voto per le valutazioni periodiche e finali sono formulate dai docenti di materie tecniche e scientifiche, sentiti gli assistenti coadiutori."

     6. La lettera j) del comma 2 dell'articolo 39 della legge provinciale n. 5 del 2006 è sostituita dalla seguente:

     "j) previa intesa con l'Università statale degli studi di Trento, il rettore o un suo delegato;".

     7. Alla fine del comma 3 dell'articolo 79 della legge provinciale n. 5 del 2006 è aggiunto il seguente periodo: "Tra i servizi abitativi sono compresi i contributi a favore degli studenti residenti da oltre un anno in un comune della provincia di Trento, per la parziale copertura degli oneri sostenuti per i canoni di locazione derivanti da contratti di locazione di natura transitoria stipulati o rinnovati ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo), relativi a immobili ubicati nel comune o in comuni limitrofi a quello sede del corso di studio di istruzione superiore delle università, degli istituti universitari e degli istituti superiori di grado universitario che rilasciano titoli aventi valore legale o di alta formazione professionale frequentato; in tal caso il comune di residenza dello studente dev'essere distante più di cinquanta chilometri dalla sede del corso frequentato."

     8. Il comma 2 dell'articolo 115 della legge provinciale n. 5 del 2006 è sostituito dal seguente:

     "2. La modifica prevista dal comma 1 decorre dall'anno scolastico 2008-2009 e può applicarsi con gradualità per cinque anni comunque assicurando la rispondenza alle caratteristiche delle specifiche fasce di età e la qualità pedagogica. Con l'anno scolastico 2007-2008 possono essere attivati progetti di sperimentazione secondo i criteri e le modalità organizzativi ed educativi stabiliti dalla Giunta provinciale nel piano annuale previsto dall'articolo 54 della legge provinciale n. 13 del 1977."

     9. All'articolo 120 della legge provinciale n. 5 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

     "3. La Provincia, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, individua il personale assunto con contratto a tempo indeterminato dagli enti locali che svolge attività riconducibile alla figura professionale di collaboratore scolastico presso le istituzioni scolastiche da trasferire alla Provincia, per essere assegnato alle istituzioni scolastiche secondo quanto previsto dall'articolo 86, nonché la data del trasferimento e la quantificazione dei relativi oneri. Il trasferimento del personale non deve comportare oneri aggiuntivi per il bilancio della Provincia, fatti salvi i maggiori oneri derivanti dalla contrattazione collettiva. Il trattamento di fine rapporto, compresa la quota a carico dell'INPDAP, maturato dal predetto personale assunto dalla Provincia si cumula a tutti gli effetti con il trattamento di fine rapporto maturato per i periodi successivi presso la Provincia. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni per l'iscrizione dei maggiori oneri sui relativi capitoli della spesa per il personale della Provincia, con la conseguente riduzione della spesa autorizzata sul fondo per i trasferimenti correnti ai comuni.";

     b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

     "3 bis. Per l'accesso all'impiego secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Provincia 12 giugno 2006, n. 11-64/Leg (Regolamento per l'accesso all'impiego del personale amministrativo, tecnico, ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche e degli istituti di formazione professionale provinciali), il servizio svolto presso istituzioni scolastiche da personale assunto dai comuni della provincia di Trento con contratto di lavoro a tempo determinato con mansioni riconducibili alla figura professionale di collaboratore scolastico è equiparato al servizio svolto dal corrispondente personale alle dipendenze della Provincia. La Giunta provinciale stabilisce i criteri di attribuzione del relativo punteggio, tenuto conto delle modalità di svolgimento delle suddette mansioni, previa concertazione con le organizzazioni sindacali."

     10. L'articolo 42 (Disposizioni in materia di personale della scuola) della legge provinciale 22 marzo 2001, n. 3, è abrogato.

 

     Art. 73. Modificazioni dell'articolo 2 della legge provinciale 14 luglio 1997, n. 11 (Insegnamento delle lingue straniere nella scuola dell'obbligo. Modifiche delle leggi provinciali 29 aprile 1983, n. 12 e 23 giugno 1986, n. 15).

     1. All'articolo 2 della legge provinciale 14 luglio 1997, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) nel comma 1 le parole: "; nel caso degli studenti stranieri l'apprendimento della lingua straniera può essere sostituito dalla lingua madre," sono sostituite dalle seguenti: ". Nel primo e nel secondo ciclo, per gli studenti stranieri, l'apprendimento di una lingua straniera può essere sostituito da quello della lingua madre,";

     b) nel comma 2 ter le parole: "scuola secondaria di secondo grado" sono sostituite dalle seguenti: "scuola secondaria di primo grado".

 

     Art. 74. Differimento di termini in materia di spese di funzionamento delle istituzioni scolastiche.

     1. Fino al trasferimento ai comuni delle funzioni in materia di edilizia scolastica previsto dalla legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, è sospesa l'applicazione dell'articolo 109, comma 2, della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5, relativo ai servizi gestionali delle istituzioni scolastiche e formative; fino a tale data si applicano le disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore della legge provinciale n. 5 del 2006.

 

     Art. 75. Modificazioni della legge provinciale 2 novembre 1993, n. 29 (Norme per favorire la collaborazione tra la Provincia e l'Università degli studi di Trento), in materia di alta formazione musicale.

     1. Il titolo della legge provinciale 2 novembre 1993, n. 29, è sostituito dal seguente: "Norme per favorire la collaborazione tra la Provincia e l'Università degli studi di Trento e disposizioni in materia di alta formazione musicale e artistica".

     2. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della legge provinciale n. 29 del 1993 è aggiunto il seguente:

     "1 bis. La Provincia provvede all'attuazione del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 250, (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Trentino - Alto Adige/Südtirol in materia di accademia di belle arti, istituti superiori per le industrie artistiche, conservatori di musica e istituti musicali pareggiati in provincia di Trento), secondo quanto previsto dagli articoli 6 bis e 6 ter."

     3. Dopo l'articolo 6 della legge provinciale n. 29 del 1993 è inserito il seguente:

     "Art. 6 bis. Disposizioni sul diritto allo studio e l'edilizia relative al conservatorio di musica Bonporti.

     1. Gli interventi in materia di diritto allo studio previsti dal titolo V, capo III, della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino), si applicano anche agli studenti che frequentano l'istituto superiore di studi musicali "Conservatorio di musica Francesco Antonio Bonporti".

     2. Per gli interventi in materia di edilizia relativi al "Conservatorio di musica Francesco Antonio Bonporti" resta fermo il titolo VI, capo II, sezione II, della legge provinciale n. 5 del 2006."

     4. Dopo l'articolo 6 bis della legge provinciale n. 29 del 1993 è inserito il seguente:

     "Art. 6 ter. Accordo di programma tra la Provincia e il conservatorio di musica Bonporti.

     1. La Provincia può stipulare accordi di programma con il "Conservatorio di musica Francesco Antonio Bonporti" per il finanziamento dell'attività didattica, di produzione artistica e di ricerca in ambito musicale nonché per l'edilizia. Agli accordi di programma si applica, in quanto compatibile, l'articolo 1 bis.

     2. Per il rispetto degli impegni assunti dalla Provincia con il patto di stabilità interno e in relazione alle risorse a carico del bilancio provinciale, gli accordi di programma definiscono le misure di razionalizzazione e di contenimento della spesa pubblica con cui il conservatorio di musica concorre alla manovra economicofinanziaria della Provincia."

     5. L'articolo 7 della legge provinciale n. 29 del 1993 è abrogato.

     6. Alla copertura degli oneri derivanti da quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella E.

 

     Art. 76. Modificazioni dell'articolo 13 della legge provinciale 23 luglio 2004, n. 7, relativo al fondo per le politiche giovanili. [5]

     [1. All'articolo 13 della legge provinciale 23 luglio 2004, n. 7, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) dopo la lettera d) del comma 1 è aggiunta la seguente:

     "d bis) realizzazione di centri che favoriscano l'aggregazione dei giovani attraverso diverse discipline e attività.";

     b) alla fine del comma 3 sono aggiunte le parole: ", nonché la durata dei vincoli di destinazione. Per gli interventi per la realizzazione di centri giovanili ai sensi della lettera d bis) del comma 1 i contributi possono essere concessi nella misura massima del 90 per cento della spesa ammissibile a finanziamento".

     2. Per i fini di quest'articolo con la tabella D è autorizzata, sull'unità previsionale di base 25.20.210, la spesa di 2.500.000 euro per l'anno 2007 e di 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.]

 

     Art. 77. Centro formativo per gli sport della montagna.

     1. La Provincia promuove la valorizzazione di un Centro formativo per gli sport della montagna presso la struttura di proprietà della Provincia sita al passo del Tonale, quale struttura di riferimento per iniziative anche a carattere internazionale relative a sport e formazione in ambito montano.

     2. Per le finalità previste dal comma 1, il centro formativo attua, secondo le modalità e i criteri definiti dalla Giunta provinciale, in particolare, le seguenti iniziative:

     a) centro di formazione permanente degli operatori scolastici e degli operatori delle professioni della montagna;

     b) luogo di accoglimento di gruppi di studenti delle istituzioni scolastiche e formative impegnati in settimane sportive o naturalistiche;

     c) luogo di svolgimento di campus nazionali e internazionali;

     d) sede per seminari e convegni su tematiche inerenti la montagna e il suo ambiente o il rapporto fra ambiente e processi educativi e formativi.

     3. Il centro formativo, che può fornire anche servizi residenziali, può essere affidato in gestione a enti o organismi senza scopo di lucro.

     4. Per gli interventi di adeguamento della struttura relativa al centro formativo con la tabella D è autorizzata la spesa di 600.000 euro per l'anno 2007 e di 2.200.000 euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 sull'unità previsionale di base 15.25.210.

     5. Alla copertura delle spese di cui al comma 3 si provvede con gli stanziamenti autorizzati in bilancio sull'unità previsionale di base 25.25.110 per i fini di cui agli articoli 9, 15, 32, comma 2, della legge provinciale 3 settembre 1987, n. 21 (Ordinamento della formazione professionale).

 

Capo XIV

Abrogazioni, disposizioni finanziare e finali

 

     Art. 78. Abrogazione di disposizioni superate.

     1. Sono o restano abrogate le disposizioni provinciali indicate nell'allegato C, sezioni I e II.

     2. Nell'ordinamento della Provincia sono o restano abrogate le leggi della Regione Trentino-Alto Adige indicate nell'allegato C, sezione III.

     3. Le disposizioni indicate nell'allegato C restano applicabili ai rapporti sorti in base ad esse nel periodo della loro vigenza e per l'esecuzione dei relativi impegni di spesa.

 

     Art. 79. Disposizioni finanziarie.

     1. Per i fini delle disposizioni indicate in corrispondenza dei capitoli inseriti nelle unità indicate nella tabella D sono autorizzate, per ciascuna unità previsionale di base, le variazioni agli stanziamenti a carico degli anni e per gli importi riportati nella medesima tabella, con riferimento alle predette disposizioni e alle modalità indicate nelle relative note.

     2. Alla copertura delle nuove o maggiori spese derivanti dall'applicazione di questa legge si provvede con le modalità previste dalle tabelle E ed F.

     3. Per i fini dell'articolo 27 ter della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, articolo come inserito dall'articolo 27 di questa legge, è autorizzata l'iscrizione tra le entrate e le spese delle partite di giro del bilancio delle seguenti somme: per l'anno 2007, 75.000.000 euro; per l'anno 2008, 77.500.000 euro; per l'anno 2009, 80.000.000 euro. Relativamente alle spese tali somme sono già inserite nella tabella D.

 

     Art. 80. Entrata in vigore.

     1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

     Tabella A

     (Omissis)

 

 

ALLEGATO A

 

     (omissis)

 

 

ALLEGATO B

Sostituzione dell'allegato B della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20 (articolo 23)

 

     (Omissis)

 

 

ALLEGATO C

Disposizioni provinciali abrogate (articolo 78)

 

Sezione I

Leggi totalmente abrogate

 

N.

LEGGI ABROGATE

OGGETTO

1

legge provinciale 4 febbraio 1958, n. 5

Norme riguardanti il trattamento di riposo del personale provinciale in servizio di ruolo anteriormente alla data del 23 maggio 1924

2

legge provinciale 27 aprile 1960, n. 5

Miglioramenti economici a favore del personale provinciale in attività di servizio e variazione del computo delle pensioni a carico dei fondi provinciali

3

legge provinciale 28 ottobre 1960, n. 15

Miglioramenti a favore del personale provinciale pensionato a carico dei fondi provinciali

4

legge provinciale 29 agosto 1962, n. 10

Aggiornamento del trattamento di riposo al personale provinciale, iscritto al fondo pensioni della Provincia

5

legge provinciale 30 novembre 1964, n. 15

Autorizzazione alla Giunta provinciale a partecipare alla costituzione di una società per azioni per l'apprestamento della sede e degli impianti per il Centro di sperimentazione applicata e di assistenza tecnica del legno

6

legge provinciale 23 agosto 1971, n. 8

Sottoscrizione o acquisto di azioni della Società autostrada Trento - Valdastico - Vicenza - Riviera Berica - Rovigo s.p.a.

7

legge provinciale 18 dicembre 1971, n. 17

Disposizioni particolari concernenti personale a orario ridotto

8

legge provinciale 7 settembre 1972, n. 20

Interventi a favore del Consorzio garanzia collettiva fidi fra le piccole industrie della provincia di Trento

9

legge provinciale 6 settembre 1974, n. 15

Modifiche e nuovo finanziamento della legge provinciale 7 settembre 1972, n. 20 concernente interventi a favore del Consorzio garanzia collettiva fidi fra le piccole e medie industrie della provincia di Trento

10

legge provinciale 25 agosto 1975, n. 38

Ulteriori interventi per il fondo rischi del consorzio garanzia collettiva fidi fra le piccole e medie industrie della provincia di Trento e per il fondo speciale di garanzia costituito presso il consorzio stesso

11

legge provinciale 30 agosto 1975, n. 42

Fidejussione provinciale per agevolare la realizzazione di opere pubbliche ammesse ai benefici disposti dallo Stato, dalla regione o dalla Provincia

12

legge provinciale 22 dicembre 1975, n. 54

Interventi nel campo dell'organizzazione e della promozione turistica

13

legge provinciale 23 agosto 1976, n. 27

Norme per la profilassi della rosolia nella popolazione femminile

14

legge provinciale 1 settembre 1977, n. 21

Aumento dell'importo capitale complessivo relativo alla prestazione della fidejussione provinciale per la realizzazione di opere agricole ammesse ai benefici disposti dallo Stato, dalla regione o dalla Provincia

15

legge provinciale 27 gennaio 1978, n. 3

Integrazioni di programmi di opere pubbliche e nuove procedure amministrative

16

legge provinciale 12 ottobre 1978, n. 42

Modifiche, integrazioni e ulteriore finanziamento delle norme concernenti la ricezione turistica all'aperto, l'insegnamento dello sci, l'ordinamento delle piste di sci, le provvidenze a favore del settore alberghiero nonché gli interventi per la promozione turistica

17

legge provinciale 28 novembre 1978, n. 50

Modifiche al trattamento economico di missione e di trasferimento ed altre disposizioni concernenti il personale provinciale

18

legge provinciale 26 maggio 1980, n. 13

Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale provinciale e modifiche al vigente ordinamento del personale

19

legge provinciale 15 dicembre 1980, n. 39

Iscrizione del personale dell'Istituto trentino di cultura, del Museo tridentino di scienze naturali, del Museo degli usi e dei costumi della gente trentina, dell'Istituto culturale ladino e dell'Ente di sviluppo agricolo trentino alla CPDEL e all'INADEL

20

legge provinciale 19 giugno 1982, n. 9

Disciplina dell'esercizio delle funzioni in materia di trasporto infermi da parte delle unità sanitarie locali

21

legge provinciale 13 dicembre 1982, n. 26

Composizione e funzionamento della commissione di disciplina delle unità sanitarie locali

22

legge provinciale 4 luglio 1983, n. 23

Disciplina del trattamento domiciliare dell'emofilia

23

legge provinciale 23 novembre 1983, n. 41

Nuovo assetto retributivo del personale dirigente e miglioramenti economici al personale collocato nei livelli funzionaliretributivi

24

legge provinciale 3 settembre 1984, n. 7

Modificazioni alle leggi provinciali in materia di incentivazioni per il settore industriale e artigiano

25

legge provinciale 22 febbraio 1988, n. 7

Modificazioni alla legge provinciale 4 agosto 1986, n. 21 concernente "Nuova organizzazione della promozione turistica della provincia autonoma di Trento"

26

legge provinciale 6 maggio 1988, n. 17

Immissione in ruolo di personale insegnante delle scuole provinciali dell'infanzia e aumento della dotazione organica

27

legge provinciale 25 novembre 1988, n. 47

Concessione di miglioramenti economici al personale provinciale

28

legge provinciale 22 agosto 1991, n. 17

Disposizioni per l'adeguamento normativo ed economico della dirigenza anche in relazione al nuovo regime retributivo del personale provinciale

 

 

Sezione II

Leggi parzialmente abrogate

 

N.

DISPOSIZIONI ABROGATE

OGGETTO

29

articoli 56 bis e 73 ter della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8

Ordinamento degli uffici e statuto del personale della Provincia di Trento

30

articolo 4 della legge provinciale 30 dicembre 1971, n. 20

Modifiche e integrazioni all'ordinamento degli uffici e statuto del personale della Provincia di Trento

31

articoli 2 e 3 della legge provinciale 30 settembre 1974, n. 26

Modifiche al trattamento economico del personale provinciale

32

articolo 8 della legge provinciale 5 novembre 1975, n. 49

Norme concernenti il personale provinciale

33

legge provinciale 5 novembre 1977, n. 31, tranne il primo comma dell'articolo 33

Norme concernenti il personale della regione Trentino - Alto Adige e della soppressa Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia (ONMI) trasferito alla Provincia autonoma di Trento e modifiche al vigente ordinamento del personale provinciale

34

capo I della legge provinciale 31 gennaio 1978, n. 11

Ulteriori interventi nel settore turistico ed alberghiero

35

articoli 5 e 6 della legge provinciale 11 dicembre 1978, n. 57

Provvedimento di variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1978 e disposizioni finanziarie relative alla legge 27 dicembre 1977, n. 984, alla legge regionale 24 giugno 1957, n. 11 e alla legge provinciale 24 maggio 1978, n. 20

36

articolo 9 della legge provinciale 23 aprile 1979, n. 1

Norme concernenti il personale provinciale

37

legge provinciale 15 febbraio 1980, n. 3, tranne gli articoli 2, 3, da 5 a 8, 17, 18, 21, 22 e 24

Norme concernenti il trasferimento alla Provincia autonoma di Trento del personale della regione Trentino - Alto Adige  addetto agli uffici dell'ispettorato provinciale del servizio antincendi e di quello appartenente al corpo permanente dei vigili del fuoco di Trento e altre disposizioni riguardanti il personale provinciale

38

articolo 5 della legge provinciale 29 luglio 1980, n. 23

Disposizioni in materia di finanza locale

39

articolo 3 della legge provinciale 15 dicembre 1980, n. 35

Determinazione delle quote di aggiunta di famiglia e disposizioni varie in materia di personale

40

articolo 44 della legge provinciale 23 febbraio 1981, n. 2

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria)

41

articolo 2 della legge provinciale 1 settembre 1981, n. 21

Disposizioni in materia di finanza locale

42

legge provinciale 29 dicembre 1981, n. 25, tranne l'articolo 19

Concessione di miglioramenti economici al personale provinciale e modifiche al vigente ordinamento del personale

43

articolo 4 della legge provinciale 25 gennaio 1982, n. 3

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dalla Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria)

44

articoli 2 e 4 della legge provinciale 27 agosto 1982, n. 23

Modificazioni alla legge provinciale 20 marzo 1976, n. 13 e disposizioni varie in materia di personale

45

legge provinciale 3 settembre 1984, n. 8, tranne l'articolo 4

Nuove declaratorie di livello e disposizioni concernenti il personale provinciale

46

legge provinciale 28 dicembre 1984, n. 17, tranne gli articoli 9 e 10

Norme di recepimento dell'accordo provinciale unitario 13 dicembre 1983

47

comma 7 dell'articolo 4 e articolo 7 della legge provinciale 6 agosto 1985, n. 11

Norme concernenti l'esercizio delle funzioni già svolte dall'ENAPI e disposizioni relative al personale provinciale

48

titolo VII e allegato A della legge provinciale 4 agosto 1986, n. 21

Nuova organizzazione della promozione turistica della provincia autonoma di Trento

49

legge provinciale 26 gennaio 1987, n. 5, tranne l'articolo 3

Recepimento per il personale dirigenziale delle disposizioni previste dall'articolo 1 del decreto-legge 10 maggio 1986, n. 154 convertito, con modificazioni, nella legge 11 luglio 1986, n. 341 e disposizioni varie

50

legge provinciale 8 giugno 1987, n. 10, tranne gli articoli 6, 8 e 8 bis

Norme concernenti inquadramenti nel ruolo unico provinciale e disposizioni in materia di personale

51

comma 1 dell'articolo 9 e articolo 10 della legge provinciale 31 agosto 1987, n. 19

Disposizioni finanziarie concernenti l'autorizzazione e la variazione di spese relative a leggi provinciali, nuovi interventi e modificazioni di disposizioni relative ad interventi previsti da leggi provinciali, assunti per la formazione dell'assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1987 e bilancio pluriennale 1987-1989

52

legge provinciale 4 gennaio 1988, n. 2, tranne gli articoli 22 e 23

Norme di recepimento dell'accordo provinciale unitario 13 marzo 1987

53

allegato A della legge provinciale 22 agosto 1988, n. 26

Norme in materia di servizi antincendi

54 [6]

articoli 2, 3, da 5 a 12, da 15 a 28, da 30 a 36, 38, comma 3, 39, da 43 a 49, 53, 54 e 55 della legge provinciale 23 febbraio 1990, n. 6

Disposizioni generali sul funzionamento della struttura provinciale - modifiche alla legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, concernente "Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia autonoma di Trento", e altre disposizioni in materia di personale

55

legge provinciale 27 maggio 1991, n. 10, tranne gli articoli 31 e 32

Modifiche ed integrazioni a disposizioni provinciali in materia di promozione turistica, attività idrotermali, campionati di sci nordico

56

articoli 11, 12 e 13 della legge provinciale 13 gennaio 1992, n. 3

Norme per la nomina a guardia dei sottufficiali e guardie forestali della Provincia autonoma di Trento e altre disposizioni in materia di personale forestale

57

articoli da 1 a 22, da 24 a 32, 34, da 36 a 44, da 46 a 49, da 51 a 62, 64, 71, 72, da 74 a 76, 80, 83, da 88 a 91, da 96 a 98, 103, 104, allegati A, B e C della legge provinciale 24 gennaio 1992, n. 5

Norme di recepimento dell'accordo sindacale provinciale di data 27 ottobre 1990 concernente il personale della Provincia autonoma di Trento per il triennio 1988-1990. Modifiche alla legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 ed altre disposizioni in materia di personale della scuola dell'infanzia e dei vigili del fuoco

58

articolo 1, comma 1 dell'articolo 2, articoli 3, 4, 7, 13, 15, 17, 18, 20 e 21 della legge provinciale 19 maggio 1992, n. 15

Norme in materia di concorsi pubblici ed interni ed altre disposizioni in materia di ordinamento dei servizi e del personale della Provincia autonoma di Trento

59

articolo 5 della legge provinciale 16 ottobre 1992, n. 19

Disposizioni concernenti l'autorizzazione e la variazione di spese previste da leggi provinciali e altre disposizioni finanziarie assunte per la formazione dell'assestamento del bilancio annuale e pluriennale della Provincia autonoma di Trento

60

articoli 4, 11 e 15 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 3

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria)

61

commi 1, 2 e 3 dell'articolo 4, articolo 5 e comma 3 dell'articolo 8 della legge provinciale 3 settembre 1993, n. 23

Disposizioni concernenti l'autorizzazione e la variazione di spese previste da leggi provinciali e altre disposizioni finanziarie assunte per la formazione dell'assestamento del bilancio annuale e pluriennale della Provincia autonoma di Trento

62

articoli da 22 a 24 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36

Norme in materia di finanza locale

63

articoli da 9 a 13 della legge provinciale 17 dicembre 1993, n. 43

Norme in materia di personale e provvidenze integrative in materia sanitaria

64

articoli 14 e 16 della legge provinciale 7 agosto 1995, n. 8

Disposizioni concernenti l'autorizzazione e la variazione di spese previste da leggi provinciali e altre disposizioni finanziarie assunte per la formazione dell'assestamento del bilancio annuale 1995 e pluriennale 1995-1997 della Provincia autonoma di Trento

65

articoli 44, da 46 a 52 e 54 della legge provinciale 2 febbraio 1996, n. 1

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 1996 e pluriennale 1996-1998 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria)

66

articoli 12 e 13 e tabella A della legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8

Disposizioni concernenti l'autorizzazione e la variazione di spese previste da leggi provinciali e altre disposizioni finanziarie assunte per la formazione dell'assestamento del bilancio annuale 1996 e pluriennale 1996-1998 della Provincia autonoma di Trento

67

articoli 4, 11, 29, 30 e 33 della legge provinciale 3 febbraio 1997, n. 2

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 1997 e pluriennale 1997 - 1999 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria)

 

 

Sezione III

Leggi regionali abrogate nell'ordinamento provinciale

 

N.

LEGGI ABROGATE

OGGETTO

68

legge regionale 27 febbraio 1964, n. 13

Espropriazione per causa di pubblica utilità di terreni destinati a vivai forestali

 

 

ALLEGATO D

 

    (Omissis)


[1] Articolo abrogato dall'art. 24 della L.P. 27 luglio 2012, n. 16.

[2] Comma abrogato dall'art. 115 della L.P. 23 maggio 2007, n. 11, con la decorrenza ivi prevista.

[3] Comma abrogato dall'art. 115 della L.P. 23 maggio 2007, n. 11, con la decorrenza ivi prevista.

[4] Articolo abrogato dall'art. 54 della L.P. 27 luglio 2007, n. 13, con la decorrenza ivi prevista.

[5] Articolo abrogato dall'art. 26 della L.P. 14 febbraio 2007, n. 5, con la limitazione di ivi prevista.

[6] Numero così modificato dall'art. 56 della L.P. 27 luglio 2007, n. 13.