§ 5.3.7 - L.P. 21 marzo 1977, n. 13.
Ordinamento della scuola dell'infanzia della provincia autonoma di Trento. [2]


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.3 assistenza scolastica e istruzione
Data:21/03/1977
Numero:13


Sommario
Art. 1.  Norme generali.
Art. 2.  Istituzione.
Art. 3.  Obiettivi e finalità.
Art. 3 bis.  Orientamenti dell'attività educativa.
Art. 4.  Frequenza.
Art. 5.  Organizzazione.
Art. 6.  Personale docente.
Art. 7.  Aggiornamento del personale della scuola.
Art. 8.  Interventi per i bambini handicappati.
Art. 9.  Priorità nelle iscrizioni.
Art. 10.  Circoli di coordinamento.
Art. 11.  Comitati di gestione.
Art. 12.  Funzioni del comitato di gestione.
Art. 13.  Norme comuni.
Art. 14.  Vigilanza.
Art. 15.  Il collegio del personale.
Art. 16.  Assemblea dei genitori.
Art. 17.  Ricerca, innovazione e sperimentazione.
Art. 18.  Comitato tecnico provinciale per la scuola dell'infanzia.
Art. 18 bis.  Attribuzioni del comitato tecnico provinciale per la scuola dell'infanzia.
Art. 19.  Interventi dei comprensori.
Art. 20.  Compiti dei comuni.
Art. 21.  Uso della lingua ladina, mochena e cimbra.
Art. 22.  Controllo.
Art. 23.  Ruoli e trattamento economico.
Art. 24.  Funzione direttiva.
Art. 25.  Compiti degli insegnanti.
Art. 25 bis.  Disposizioni particolari per il reclutamento del personale insegnante.
Art. 26.  Accesso ai ruoli.
Art. 27.  Concorso per coordinatori pedagogici.
Art. 28.  Concorsi per le insegnanti.
Art. 29.  Programmi e prove d'esame.
Art. 30.  Norme comuni.
Art. 31.  Prova.
Art. 32.  Rapporto di valutazione.
Art. 33.  Comitato per la valutazione del servizio delle insegnanti.
Art. 34.  Orario di servizio delle insegnanti.
Art. 35.  Commissione di disciplina.
Art. 36.  Sanzioni disciplinari.
Art. 37.  Riabilitazione.
Art. 38.  Ferie.
Art. 39.  Collocamento a riposo.
Art. 40.  Trasferimenti.
Art. 41.  Trasferimento d'ufficio.
Art. 42.  Assegnazione provvisoria di sede.
Art. 43.  Incarichi e supplenze.
Art. 44.  Controlli medico-legali.
Art. 45.  Norme generali.
Art. 46.  Le scuole equiparate.
Art. 47.  Regolamento.
Art. 48.  Finanziamenti della Provincia.
Art. 49.  Destinazione dei finanziamenti e controlli.
Art. 50.  Disposizioni particolari sul personale.
Art. 51.  Domande di finanziamento.
Art. 52. 
Art. 53.  Piano quinquennale.
Art. 54.  Piano annuale.
Art. 54 bis.  Fondo per il finanziamento di acquisti e rinnovo di arredi ed attrezzature.
Art. 55.  Modalità particolari della istituzione della scuola provinciale dell'infanzia.
Art. 56.  Convenzioni.
Art. 57.  Ammissione ai concorsi.
Art. 58.  Riserva di posti.
Art. 59.  Scuole materne ed uffici dell'ONAIRC inquadramento del personale e trasferimento dei beni.
Art. 60.  Direttore generale.
Art. 61.  Personale amministrativo.
Art. 62.  Direttore regionale.
Art. 63.  Direttrici didattiche.
Art. 64.  Vigilatrici didattiche.
Art. 65.  Insegnanti di ruolo.
Art. 66.  Assistenti ed inservienti.
Art. 67.  Insegnanti non di ruolo.
Art. 68.  Personale inquadrato in ruoli speciali ad esaurimento Disciplina applicabile.
Art. 69.  Istituto professionale femminile dell'ONAIRC.
Art. 70.  Personale in servizio a tempo indeterminato.
Art. 71.  Personale in servizio a tempo determinato.
Art. 72.  Rinvio.
Art. 73.  Scuole materne già dipendenti dallo Stato. Inquadramento del personale e trasferimento dei beni.
Art. 74.  Personale supplente.
Art. 75.  Norme comuni.
Art. 76.  Supplenze.
Art. 77.  Piano straordinario.
Art. 78.  Finanziamento della spesa.
Art. 79.  Impegni di spesa.
Art. 80.      (Omissis)


§ 5.3.7 - L.P. 21 marzo 1977, n. 13. [1]

Ordinamento della scuola dell'infanzia della provincia autonoma di Trento. [2]

(B.U. 28 marzo 1977, n. 15 - straord.).

 

     Art. 1. Norme generali.

     1. L'istituzione, l'ordinamento ed il funzionamento delle scuole dell'infanzia della provincia autonoma di Trento sono disciplinate dalle norme della presente legge.

 

TITOLO I

SCUOLE PROVINCIALI DELL'INFANZIA

 

     Art. 2. Istituzione.

     1. La Provincia provvede all'istituzione delle proprie scuole dell'infanzia nell'ambito dei programmi di cui agli articoli 53, 54 e 55 e delle disposizioni di cui agli articoli 59 e 73 della presente legge.

 

     Art. 3. Obiettivi e finalità.

     1. La scuola dell'infanzia si propone come finalità il pieno sviluppo della personalità del bambino e la sua socializzazione attraverso la sua educazione integrale e opera nel rispetto del primario dovere diritto dei genitori di istruire ed educare i figli.

     2. La scuola dell'infanzia, offrendo una effettiva eguaglianza di opportunità educative, tende a superare i condizionamenti sociali, culturali ed ambientali per assicurare ad ognuno una concreta realizzazione del diritto allo studio.

     3. La scuola dell'infanzia promuove in particolare l'acquisizione di un comune livello culturale di base che superi concretamente ogni tipo di discriminazione anche come armonica preparazione alla frequenza della scuola dell'obbligo.

     4. La scuola dell'infanzia persegue le finalità previste dai commi precedenti con la partecipazione delle comunità locali e in stretta collaborazione con la famiglia.

 

     Art. 3 bis. Orientamenti dell'attività educativa. [3]

     1. Gli orientamenti dell'attività educativa della scuola dell'infanzia sono emanati, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Giunta provinciale su deliberazione della Giunta provinciale, sentito il comitato tecnico provinciale per la scuola dell'infanzia di cui all'articolo 18. Gli orientamenti emanati ai sensi del presente articolo potranno trovare applicazione non prima dell'anno scolastico successivo a quello della loro emanazione.

 

     Art. 4. Frequenza. [4]

     1. La scuola dell’infanzia accoglie i bambini residenti o domiciliati in provincia di Trento, che compiano il terzo anno di età entro il mese di marzo dell’anno scolastico di prima iscrizione e fino all’inizio dell’obbligo scolastico; in ordine all'accesso alle scuole materne è comunque fatto salvo quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero). [5]

     1 bis. La scuola dell'infanzia può accogliere altresì bambini residenti o domiciliati in comuni confinanti con il territorio provinciale, purché la loro frequenza non comporti oneri a carico della Provincia [6].

     2. L'iscrizione è facoltativa.

     3. Le modalità per l'iscrizione e per l'ammissione sono stabilite dai comitato di gestione sulla base delle disposizioni generali adottate dalla Giunta provinciale con proprio provvedimento da emanarsi entro il 31 gennaio di ogni anno.

     4. La frequenza è gratuita e può iniziare anche nel corso dell'anno scolastico.

     5. Il servizio di mensa viene garantito con il concorso delle famiglie. La Giunta provinciale determina, all' inizio di ogni anno scolastico, i limiti del concorso ed i criteri per l'eventuale concessione gratuita o semigratuita del servizio mensa, in armonia con gli indirizzi generali della Provincia in materia di assistenza e di servizi sociali.

     6. Il personale addetto alle scuole dell'infanzia, in orario di servizio, può usufruire del servizio mensa attivato per i bambini. La Giunta provinciale determina annualmente la quota a carico del personale provinciale per l'accesso al servizio di mensa o la gratuità del servizio stesso sulla base di accordi sindacali.

 

     Art. 5. Organizzazione. [7]

     1. La scuola dell'infanzia si articola amministrativamente in sezioni, a ciascuna delle quali sono assegnati due insegnanti.

     2. Le sezioni accolgono di norma 25 bambini e non meno di 15.

     3. La scuola dell'infanzia evita divisioni per età o sesso e si struttura in sezioni aperte alla costituzione di gruppi mobili intersezionali.

     4. La scuola dell'infanzia è aperta per non meno di 10 mesi all'anno, cinque giorni alla settimana e sette ore al giorno. Il comitato di gestione stabilisce il calendario e l'orario scolastico.

     5. E' consentita anche la frequenza di un solo periodo antimeridiano o pomeridiano.

     6. Al fine di corrispondere alle necessità delle famiglie e di favorire l'accesso femminile al lavoro, il comitato di gestione può stabilire un orario giornaliero di apertura della scuola superiore a quello previsto dal quarto comma [8].

     7. Con il provvedimento di cui al comma 3 dell'articolo 4 la Giunta provinciale determina altresì:

     a) il numero minimo di bambini per attivare l'orario prolungato;

     b) la durata massima giornaliera dell'orario prolungato;

     c) i casi in cui il personale insegnante va integrato da altro personale di ruolo o a tempo determinato, anche a tempo parziale o ad orario ridotto, al fine di assicurare comunque due ore giornaliere di attività dei gruppi mobili intersezionali mediante la compresenza di tutto il personale e un'ora per la presenza alla mensa del personale in orario di servizio;

     d) l'eventuale concorso delle famiglie per l'utilizzo del servizio dell'orario prolungato stabilendone i criteri ed i limiti.

 

     Art. 6. Personale docente.

     1.Il personale insegnante della scuola ha in egual modo la piena responsabilità educativa dei bambini ad esso affidati. E garantita la libertà di insegnamento in sintonia con il raggiungimento degli obiettivi generali previsti dall'articolo 3 della presente legge e di quanto stabilito dal D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417.

     2. Il personale docente deve essere in possesso del diploma di scuola magistrale o di istituto magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 o del diploma di laurea in scienze della formazione primaria indirizzo scuola infanzia o di titolo di studio riconosciuto equivalente o equipollente ovvero di titolo di abilitazione valido per l'insegnamento nella scuola materna statale [9].

 

     Art. 7. Aggiornamento del personale della scuola.

     1. La Provincia anche su proposta del comitato di cui all'articolo 18 e degli organi collega e delle rappresentanze sindacali, in collaborazione con gli stessi, organizza periodici corsi di aggiornamento culturale e di specializzazione professionale a frequenza obbligatoria in favore del personale insegnante provinciale.

 

     Art. 8. Interventi per i bambini handicappati. [10]

     1. I bambini affetti da disturbi dell'intelligenza e del comportamento o da menomazioni fisiche e sensoriali sono inseriti e integrati nelle scuole dell'infanzia ordinarie, che possono essere dotate di insegnanti supplementari anche di ruolo.

     2. Al personale deve essere assicurata la consulenza delle «équipes» medico-psico-socio-pedagogiche operanti nei comprensori.

     2 bis. Al fine di favorire l'inserimento nella scuola elementare dei bambini di cui al comma 1 è consentita la temporanea assegnazione alla scuola stessa, per il tempo strettamente necessario e comunque per non più di quattro mesi, dell'insegnante della scuola dell'infanzia che ha seguito il bambino nell'anno scolastico precedente o, in sua mancanza, di uno degli insegnanti presenti nell'anno scolastico precedente nella scuola frequentata dal bambino [11].

     2 ter. Per particolari e giustificate esigenze, nel rispetto di quanto disposto dalla normativa vigente in materia di assolvimento dell'obbligo scolastico, i bambini di cui al comma 1 che abbiano raggiunto l'età dell'obbligo possono continuare a frequentare la scuola dell'infanzia per non più di un anno. In presenza di handicap grave tale frequenza può proseguire presso la scuola materna per un ulteriore anno, sentito anche il dirigente dell'istituzione scolastica di riferimento. [12].

 

     Art. 9. Priorità nelle iscrizioni.

     1. I bambini normalmente vengono iscritti nella scuola funzionante nel comune, nel quartiere o nell'ambito di un consorzio di comuni.

     2. Nel caso di contingente insufficienza della scuola ad accogliere tutti i bambini per i quali venga richiesta l'iscrizione, decide il comitato di gestione nel rispetto delle seguenti priorità:

     a) i bambini la cui frequenza alla scuola sia richiesta in dipendenza dell'attività lavorativa o degli impedimenti dei genitori e di specifici motivi socio-educativi;

     b) bambini che per la loro età sono più vicini all'obbligo scolastico;

     c) bambini già iscritti nell'anno precedente o abbiano fratelli o sorelle frequentanti la stessa scuola.

 

     Art. 10. Circoli di coordinamento.

     1. La Giunta provinciale determina la ripartizione del territorio della provincia in circoli di scuola dell'infanzia comprendenti, di norma, non più di trenta sezioni, a ciascuno dei quali è preposto un coordinatore pedagogico.

     2. La Provincia per lo svolgimento dei compiti affidati ai coordinatori pedagogici può avvalersi degli uffici amministrativi degli enti locali nonché delle strutture e delle attrezzature degli stessi. I relativi rapporti finanziari sono disciplinati con apposita convenzione [13].

 

     Art. 11. Comitati di gestione.

     1. Presso ogni scuola dell'infanzia è istituito un comitato di gestione della scuola composto dal personale insegnante, da un rappresentante del personale insegnante, da un rappresentante non insegnante, da due rappresentanti del comune dove la scuola ha sede, designati dal consiglio di circoscrizione, ove costituito, di cui uno designato dalla minoranza, e da rappresentanti dei genitori degli alunni in numero pari agli altri membri.

     2. Nelle scuole con tre sezioni o più il personale insegnante è rappresentato nel comitato di gestione della scuola da tre membri.

     3. I rappresentanti dei genitori e del personale insegnante e non insegnante sono eletti in apposite assemblee, convocate dal coordinatore pedagogico del circolo, secondo le norme che saranno stabilite dalla Giunta provinciale.

     4. Il comitato di gestione nomina a maggioranza nel proprio seno un presidente e un vicepresidente, scegliendo tra i suoi membri, ad esclusione dei rappresentanti del personale.

     5. II comitato di gestione è nominato dal coordinatore pedagogico del circolo e dura in carica un triennio, salva la sostituzione dei membri il cui titolo a rappresentare la componente che li ha eletti venga meno.

 

     Art. 12. Funzioni del comitato di gestione.

     1. Il comitato di gestione definisce gli orientamenti dell'attività educativa della scuola, adottando quelli contenuti nel D.P.R. 10 settembre 1969, n. 647, con le integrazioni eventualmente ritenute necessarie per adeguarli alle particolari esigenze della comunità, e per il migliore conseguimento degli obiettivi generali fissati nella presente legge.

     2. Il comitato di gestione inoltre vigila sul funzionamento del servizio di mensa e delibera sui seguenti argomenti: orari, calendari, anche speciali e iscrizioni secondo quanto previsto dagli articoli 4, 5 e 9. Il comitato di gestione fa proposte al comprensorio, alla Provincia, al consiglio scolastico distrettuale sui seguenti argomenti: trasporti, iniziative assistenziali ed eventuali iniziative di collaborazione con scambi di informazioni e di esperienze ed eventuali iniziative di collaborazione con altre scuole, altre questioni riguardanti l'attività didattica.

     3. Fa inoltre proposte al collegio del personale sulla determinazione dei criteri di attuazione degli orientamenti dell'attività educativa e di organizzazione dell'attività medesima.

     4. Le deliberazioni dei comitati di gestione vengono comunicate al consiglio scolastico distrettuale e alla Giunta provinciale per l'opportuno coordinamento.

 

     Art. 13. Norme comuni.

     1. Il comitato di gestione è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza.

     2. Le adunanze si svolgono al di fuori dell'orario scolastico, in orario compatibile con gli impegni di lavoro dei componenti eletti o destinati.

     3. Per la validità delle adunanze è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti validamente espressi; in caso di parità prevale il voto del presidente.

     4. Le funzioni di segretario verbalizzante nelle riunioni sono espletate da uno dei membri.

     5. Alle adunanze è ammesso il pubblico senza diritto di parola; gli atti sono inoltre esposti in apposito albo della scuola.

     6. I membri eletti che non intervengono senza giustificato motivo a tre sedute consecutive dell'organo di cui fanno parte decadono dalla carica e vengono surrogati.

     7. La partecipazione ai comitati di gestione è gratuita.

 

     Art. 14. Vigilanza.

     1. La Giunta provinciale, attraverso i coordinatori pedagogici, vigila sul regolare funzionamento dei comitati di gestione e, in caso di irregolarità, li invita ad eliminarne tempestivamente le cause; scioglie gli organi stessi nel caso di irregolarità gravi e persistenti o di mancato funzionamento, e promuove gli atti per la loro ricostituzione.

     2. In caso di mancato funzionamento o di scioglimento dei comitati di gestione il coordinatore pedagogico viene incaricato dalla Giunta provinciale di sostituirsi ad essi nella adozione dei provvedimenti di loro competenza.

 

     Art. 15. Il collegio del personale.

     1. Presso ogni scuola è costituito il collegio del personale, composto da tutto il personale che presta servizio nella scuola. Ad esso spetta, nel rispetto delle competenze e dei deliberati del comitato di gestione, organizzare l'attività della scuola e del personale e curare i rapporti con i genitori.

     2. Il collegio del personale cura, in collegamento con il consiglio scolastico distrettuale e con i comitati di gestione, la programmazione dell'azione educativa; adotta ogni opportuna iniziativa per lo scambio di informazioni sulle esperienze delle singole scuole e formula proposte al comitato provinciale di cui all'articolo 18 della presente legge.

     3. Il collegio del personale, deliberando col solo intervento degli insegnanti, determina inoltre i criteri di attuazione degli orientamenti dell'attività educativa [14].

 

     Art. 16. Assemblea dei genitori.

     1. I genitori degli alunni delle scuole dell'infanzia hanno diritto di accesso e possono riunirsi in assemblea nei locali della scuola, fuori dell'orario scolastico, dandone preavviso al presidente del comitato di gestione.

     2. L'assemblea dei genitori elegge nel suo seno un presidente ed un vicepresidente.

     3. Il presidente convoca l'assemblea ogni qualvolta lo ritenga opportuno e in ogni caso quando ne sia richiesto da un quinto dei membri dell'assemblea o da almeno un terzo dei membri del comitato di gestione.

     4. L'assemblea fa proposte al comitato di gestione e al collegio del personale in ordine alle rispettive funzioni con particolare riguardo all'azione educativa.

     5. La prima convocazione dell'assemblea dei genitori è indetta dal sindaco del comune ove ha sede la scuola.

 

     Art. 17. Ricerca, innovazione e sperimentazione. [15]

     1. La Giunta provinciale, anche avvalendosi del comitato tecnico provinciale di cui all'articolo 18, promuove la ricerca e la innovazione in campo educativo nonché la sperimentazione di nuove metodologie didattiche ed educative nelle scuole provinciali.

     2. Allo scopo la Giunta provinciale:

     a) può impiegare personale fornito di particolari  competenze ovvero avvalersi di consulenti esterni alla amministrazione nonché, mediante apposite convenzioni, di enti o istituti qualificati;

     b) può promuovere l'istituzione di scuole pilota sentito il parere del comitato di cui all'articolo 18 e può assegnare ad esse ulteriore personale, specializzato o laureato, secondo le indicazioni del comitato stesso;

     c) assegna finanziamenti ai comuni per lo svolgimento di attività particolari delle scuole nei limiti delle risorse individuate dal piano annuale di cui all'articolo 54.

     3. La Giunta provinciale, eventualmente sulla base di apposite convenzioni, può ammettere le scuole equiparate che ne facciano richiesta, a partecipare alle iniziative di cui al comma i attivate dalla Provincia.

 

     Art. 18. Comitato tecnico provinciale per la scuola dell'infanzia. [16]

     1. E' istituito il comitato tecnico provinciale per la scuola dell'infanzia quale organo consultivo della Giunta provinciale.

     2. Il comitato è nominato dalla Giunta provinciale per la durata della legislatura nella quale è avvenuta la nomina e i suoi membri possono essere riconfermati. Esso è composto dal responsabile dell'ufficio di cui all'articolo 24, da due insegnanti di ruolo della scuola dell'infanzia, da un coordinatore pedagogico nonché da otto membri scelti fra esperti nel campo scolastico e nei settori attinenti ai problemi educativi dell'infanzia. Con il provvedimento di nomina la Giunta provinciale sceglie tra i predetti componenti il presidente e il vicepresidente.

     3. Per le funzioni di cui al comma I lettere a), b) e c) dell'articolo 18 bis nonché, limitatamente agli argomenti concernenti le scuole equiparate di cui alla lettera h) dell'articolo medesimo, il comitato è integrato da dieci esperti nominati dalla Giunta provinciale per la durata in carica del comitato su designazione delle scuole equiparate non associate ed associate, queste ultime per il tramite delle loro associazioni. lì numero degli esperti da ripartirsi fra le scuole associate e non associate è determinato dalla Giunta provinciale tenendo conto della consistenza numerica delle scuole; la Giunta provinciale determina altresì le modalità per le designazioni stesse.

     4. In caso di mancata designazione degli esperti delle scuole equiparate di cui al comma 3 entro trenta giorni dalla richiesta, il comitato è costituito validamente anche prescindendo dagli esperti dei quali manchi la designazione purché venga raggiunta la maggioranza dei membri del comitato e fatta salva la possibilità di integrazione successiva.

     5. Svolge le funzioni di segretario un dipendente del servizio competente.

     6. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della maggioranza assoluta dei componenti in carica. Il comitato delibera a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

     7. Ai componenti del comitato sono corrisposti i compensi stabiliti dalla legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4 e successive modificazioni, tenuto conto delle disposizioni di cui alla legge provinciale 1 settembre 1986, n. 27.

 

     Art. 18 bis. Attribuzioni del comitato tecnico provinciale per la scuola dell'infanzia. [17]

     1. Il comitato tecnico per la scuola dell'infanzia svolge le seguenti funzioni:

     a) esprime parere sugli orientamenti della attività educativa di cui all'articolo 3 bis;

     b) esprime parere sul piano quinquennale di cui all'articolo 53, sul piano annuale di cui all'articolo 54, nonché sul provvedimento della Giunta provinciale di cui al comma 2 dell'articolo 54 bis;

     c) esprime pareri su disegni di legge attinenti la scuola dell'infanzia;

     d) studia, elabora e propone progetti di ricerca, innovazione e sperimentazione per le scuole provinciali dell'infanzia;

     e) formula, annualmente, una valutazione sull'andamento dell'attività delle scuole provinciali dell'infanzia e dei relativi servizi, ed in particolare controlla e verifica i risultati dell'attività di innovazione e di sperimentazione;

     f) offre consulenza ai coordinatori pedagogici per lo studio e la soluzione di problematiche emergenti dalle scuole provinciali dell'infanzia;

     g) formula proposte sull'aggiornamento del personale delle scuole provinciali dell'infanzia;

     h) si pronuncia su ogni altro argomento attribuito alla sua competenza da leggi e da regolamenti ovvero sottopostogli dalla Giunta provinciale.

     2. Per i compiti relativi alla ricerca, all'innovazione ed alla. sperimentazione il comitato tecnico opera in collegamento con i coordinatori pedagogici e con le «équipes» medico-psico-socio-pedagogiche.

     3. Il comitato tecnico esprime i pareri di cui alle lettere b) e c) del comma 1 entro il termine di trenta giorni dalla loro richiesta. Scaduto tale termine la Giunta provinciale può decidere prescindendo dai pareri stessi.

 

     Art. 19. Interventi dei comprensori. [18]

 

     Art. 20. Compiti dei comuni. [19]

     1. Spetta ai comuni fornire gli edifici ed i locali per la scuola provinciale dell'infanzia, nonché provvedere alla loro manutenzione.

     2. [20].

     2 bis. Spetta altresì ai comuni provvedere in ordine all'acquisto e al rinnovo delle attrezzature e dell'arredamento necessari al funzionamento delle scuole provinciali dell'infanzia [21].

     3. Spetta inoltre ai comuni, utilizzando i finanziamenti della Provincia, provvedere:

     a) al personale non insegnante nella misura massima di una unità per sezione secondo quanto stabilito dal piano annuale di cui all'articolo 54 in relazione al numero di sezioni, all'orario delle scuole ed all'organizzazione del servizio di mensa; in presenza di eccezionali ed obiettive esigenze di funzionamento della scuola il piano può prevedere una diversa assegnazione di personale [22];

     b) al funzionamento anche didattico e amministrativo della scuola, ivi comprese le spese per la manutenzione e conservazione degli arredi e delle attrezzature, nonché le spese di acquisto e di rinnovo degli arredi e delle attrezzature di importo inferiore a quello previsto ai sensi dell'articolo 54 bis.

     4. Nel piano annuale di cui all'articolo 54 la Giunta provinciale determina l'ammontare dei finanziamenti di cui al comma 3 spettanti a ciascun comune tenendo conto del numero delle sezioni di cui sono composte le singole scuole, riferendo la copertura degli oneri per il personale al costo derivante per il medesimo dall'applicazione dei relativi contratti collettivi di lavoro. I relativi fondi sono erogati ai comuni, secondo le disposizioni di cui alla legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (Norme in materia di finanza locale) [23].

     5. I comuni organizzano il servizio di mensa provvedendo, sentiti i comitati di gestione, all'ammissione gratuita o semigratuita al servizio.

     6. Per far fronte agli oneri derivanti dal servizio di mensa i comuni utilizzano le rette delle famiglie nella misura dagli stessi determinata entro i limiti di cui all'articolo 4, le quote a carico del personale per l'accesso al servizio, gli specifici contributi della Provincia, ivi compresi quelli per l'ammissione gratuita o semigratuita di alunni di disagiate condizioni economiche, nonché quelli per l'ammissione a prezzo agevolato del personale, determinati con riferimento alle quote poste a carico del personale provinciale ai sensi del comma 6 dell'articolo 4 [24].

     7. [25].

 

     Art. 21. Uso della lingua ladina, mochena e cimbra. [26]

     1. Nelle scuole dell'infanzia provinciali ed equiparate situate nei comuni di cui agli articoli 01 e 5 del decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige concernenti disposizioni di tutela delle popolazioni di lingua ladina, mochena e cimbra della provincia di Trento) sono garantite le finalità di tutela e di promozione delle lingue e culture mochena, cimbra e ladina, e ne è assicurato l'uso quale mezzo d'insegnamento accanto alla lingua italiana [27].

     2. A tale scopo nelle scuole dell'infanzia di cui al comma 1 è assegnato con precedenza assoluta il personale di ruolo e non di ruolo, a tempo indeterminato o determinato, che ne faccia richiesta e che, in relazione alla sede d'insegnamento, documenti la conoscenza della lingua e della cultura ladina, ovvero della lingua e cultura mochena e della lingua e cultura cimbra, nonché della lingua di riferimento [28].

     3. Ai sensi dell'articolo 10 della presente legge, per le scuole dell'infanzia di cui alla legge provinciale 29 luglio 1976, n. 19 è costituito un circolo di coordinamento per il gruppo linguistico ladino, affidato a un coordinatore pedagogico in possesso delle competenze necessarie per la gestione di un progetto educativo adeguato all'insegnamento bilingue.

     4. L'accertamento della conoscenza della lingua e della cultura ladina è effettuato dalla commissione di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592 ed è composta da non più di quattro componenti. L'accertamento della conoscenza della lingua e della cultura mochena e cimbra, nonché della lingua di riferimento, è effettuato da una commissione nominata dalla Giunta provinciale e composta da non più di quattro componenti. Con regolamento sono stabilite le modalità di accertamento della conoscenza della lingua e della cultura mochena e cimbra e di costituzione delle predette commissioni. Ai componenti delle commissioni spettano i compensi e i rimborsi delle spese previsti dalla normativa provinciale in materia [29].

 

     Art. 22. Controllo.

     1. La Giunta provinciale esercita il controllo sull'applicazione dei principi contenuti nella presente legge e nei relativi regolamenti avvalendosi degli strumenti idonei allo scopo.

     2. Ogni tre anni la Giunta trasmette una propria relazione al Consiglio provinciale.

 

TITOLO II [30]

IL PERSONALE PROVINCIALE

 

     Art. 23. Ruoli e trattamento economico.

     1. I coordinatori pedagogici e le insegnanti delle scuole dell'infanzia sono iscritti negli appositi ruoli provinciali con le dotazioni organiche di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge.

     2. Al personale di cui al comma precedente spetta lo svolgimento di carriera ed il trattamento economico fissato nelle medesime tabelle.

     3. L'assegno annuo pensionabile utile ai fini dell'indennità di buonuscita, previsto dalle tabelle di cui al comma precedente, è soggetto alla normativa di cui al quarto comma dell'articolo 1 della legge provinciale 30 settembre 1974, n. 26.

 

     Art. 24. Funzione direttiva. [31]

     1. I coordinatori pedagogici promuovono e coordinano le attività del circolo.

     2. Spetta ad essi in particolare:

     a) coordinare le attività del circolo sotto il profilo didattico educativo ed amministrativo, svolgere funzioni di consulenza pedagogico- didattica a favore delle scuole;

     b) creare occasioni d'incontro per gli insegnanti del circolo su indicazione del consiglio distrettuale o dei comitati di gestione, su richiesta del personale o quando ne ravvisino l'opportunità o la necessità;

     c) curare l'attività di esecuzione delle norme giuridiche ed amministrative della presente legge assumendo i provvedimenti ad essi demandati, nonché quelli di emergenza e quelli richiesti per assicurare il funzionamento e la sicurezza delle scuole;

     d) decidere, sentito il comitato di gestione ed il collegio del personale, sugli orari di servizio degli insegnanti e sulla concessione delle ferie.

     3. Per il coordinamento pedagogico generale delle scuole provinciali dell'infanzia, degli asili nido nonché per quello dei coordinatori pedagogici, la Giunta provinciale individua, nell'ambito del servizio scuola materna, un ufficio anche in aggiunta al numero massimo stabilito dall'articolo 8 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, e secondo le modalità indicate nello stesso articolo.

 

     Art. 25. Compiti degli insegnanti. [32]

     1. Gli insegnanti delle scuole dell'infanzia, oltre a svolgere l'attività didattica:

     a) sorvegliano i bambini per tutto il tempo in cui sono loro affidati curandone l'igiene;

     b) provvedono alla conservazione e al riordinamento degli arredi, dei sussidi e del materiale da gioco;

     c) curano il proprio aggiornamento culturale e professionale, partecipando ai corsi e alle attività promosse dalla Provincia, preferibilmente nel periodo di chiusura della scuola;

     d) partecipano alle riunioni degli organi collega di cui fanno parte;

     e) collaborano alla realizzazione delle iniziative educative della scuola;

     f) curano i rapporti con i genitori degli alunni.

 

          Art. 25 bis. Disposizioni particolari per il reclutamento del personale insegnante. [33]

     1. Al fine del reclutamento del personale insegnante la Provincia bandisce di norma ogni tre anni i concorsi in relazione alle esigenze di copertura di posti a tempo indeterminato.

     2. In luogo di quanto stabilito al comma 1 la Giunta provinciale può prorogare fino ad un massimo di tre anni la validità delle graduatorie definita dal regolamento di cui all'articolo 37 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7.

 

     Art. 26. Accesso ai ruoli.

     1. L'accesso ai ruoli di cui al precedente articolo 23 ha luogo mediante pubblico concorso per titoli ed esami da indirsi di norma ad anni alterni con deliberazione della Giunta provinciale che in tale atto stabilirà il numero dei posti messi a concorso, i requisiti e le modalità di partecipazione, il programma di esame prefissato con le modalità di cui al successivo articolo 29, il termine di presentazione delle domande e dei documenti necessari.

 

 

     Art. 27. Concorso per coordinatori pedagogici.

     1. Il concorso per l'accesso al ruolo dei coordinatori pedagogici consta di una prova scritta e di una prova orale diretta ad accertare l'attitudine e la capacità del candidato all'esercizio delle funzioni inerenti alla qualifica.

     2. Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso della laurea in pedagogia o in psicologia e almeno quattro anni di insegnamento in scuole dell'infanzia o elementari.

     3. La commissione esaminatrice è composta:

     a) da un professore universitario, che la presiede;

     b) dal segretario generale della Giunta provinciale, o dal suo sostituto;

     c), d) da due esperti nelle discipline che formano oggetto dell'esame, di cui uno designato dal comitato provinciale di cui all'articolo 18 della presente legge;

     e) da un coordinatore pedagogico.

     4. Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate da un funzionario della Provincia della carriera direttiva designato dalla Giunta provinciale.

     5. Nel primo concorso che sarà indetto in seguito all'entrata in vigore della presente legge, il membro di cui alla lettera e) potrà essere sostituito da un funzionario con qualifica non inferiore a direttore di divisione; i membri di cui alle lettere o) e d) saranno designati dalla Giunta provinciale.

     6. La graduatoria è compilata sulla base della somma dei voti riportati nella prova scritta, nella prova orale e del punteggio assegnato per i titoli.

 

     Art. 28. Concorsi per le insegnanti.

     1. Il concorso per l'accesso al ruolo delle insegnanti delle scuole dell'infanzia consta di una prova scritta, della frequenza di un corso della durata di trenta giorni, per non meno di 1 50 ore complessive, che si conclude con una prova orale.

     2. Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso del titolo di studio di cui all'articolo 6.

     3. La commissione esaminatrice sarà composta:

     a) da un professore universitario o da un preside di scuola media superiore, che la presiede;

     b) dal segretario generale della Giunta provinciale o suo sostituto;

     c), d) da due membri esperti nelle discipline che formano oggetto dell'esame, di cui uno designato dal comitato provinciale di cui all'articolo 18 della presente legge;

     e) da un insegnante di scuola provinciale dell'infanzia.

     4. Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate da un dipendente della Provincia della carriera di concetto designato dalla Giunta provinciale.

 

     5. Nel primo concorso che sarà indetto in seguito all'entrata in vigore della presente legge, i membri di cui alle lettere c) e d) saranno designato dalla Giunta provinciale il membro di cui alla lettera e) potrà essere sostituito da un funzionario con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

     6. Qualora il numero delle concorrenti sia superiore a 300, la commissione è integrata con altri tre membri, di cui due da scegliere tra quelli delle lettere c) e d) ed uno tra quelli della lettera e) per ogni gruppo di 300 o frazione di 300 concorrenti e si sostituisce in sottocommissioni.

     7. Le candidate che hanno superato la prova scritta partecipano al corso di cui al primo comma, ai fini dell'accertamento della preparazione professionale e delle capacità attitudinali.

     8. Il corso si svolge sotto la guida degli esperti della commissione esaminatrice; esso dovrà avere carattere teorico-pratico e dovrà prevedere la partecipazione attiva ad esercitazioni, seminari e gruppi di studio.

     9. Al termine del corso le candidate sostengono la prova orale rivolta ad accertare la preparazione specifica nonché le capacità di rielaborazione personale e di valutazione critica dei temi e delle esperienze sviluppate nel corso.

     10. La graduatoria è compilata sulla base della somma dei voti riportati nella prova scritta e nella prova orale e del punteggio assegnato per i titoli.

 

     Art. 29. Programmi e prove d'esame.

     1. La prova d'esame dei concorsi, i relativi programmi nonché le modalità di attuazione dei corsi ed i relativi piani di studio saranno determinati dalla Giunta provinciale con apposite norme regolamentari, sentito il comitato provinciale di cui all'articolo 18 della presente legge.

 

     Art. 30. Norme comuni.

     1. I vincitori del concorso che, senza giustificato motivo, non dichiarino l'accettazione entro il termine di 15 giorni dalla comunicazione della nomina o non assumano servizio entro il termine che sarà in questa stabilito, sono dichiarati rinunciatari.

     2. La Provincia, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello dell'approvazione della graduatoria, surroga i rinunciatari mediante la nomina dei concorrenti che nell'ordine di graduatoria seguono immediatamente i vincitori.

     3. E' fatta salva la facoltà di cui all'articolo 66, quarto comma, della legge provinciale 23 agosto 1963 n. 8, e successive modifiche.

 

     Art. 31. Prova.

     1. Il periodo di prova delle insegnanti è di un anno scolastico.

     2. A tal fine il servizio effettivamente prestato deve essere non inferiore a 180 giorni. Compiuto il periodo di prova, il personale consegue la conferma in ruolo con deliberazione della Giunta provinciale, tenuto conto degli elementi forniti dal coordinatore pedagogico, sentito il comitato per la valutazione del servizio di cui all'articolo 33.

     3. Qualora nell'anno scolastico non siano stati prestati 180 giorni di effettivo servizio, la prova è prorogata di un anno scolastico con provvedimento motivato dell'organo competente per la conferma in ruolo.

     4. In caso di esito sfavorevole della prova, può essere concessa la proroga di un altro anno scolastico, al fine di acquisire maggiori elementi di valutazione.

 

     Art. 32. Rapporto di valutazione.

     1. Per i coordinatori pedagogici sarà compilato ogni anno un rapporto di valutazione del servizio in base ai seguenti fattori di valutazione:

     1) preparazione culturale e professionale anche con riferimento ad eventuali pubblicazioni;

     2) capacità organizzativa ed efficacia dell'azione educativa e di coordinamento;

     3) rapporti con il personale insegnante, i comitati di gestione e gli organi collega;

     4) rapporti con tutti gli altri uffici attinenti alla vita della scuola;

     5) eventuale partecipazione a corsi di aggiornamento e ad attività di sperimentazione.

     2. Il rapporto di valutazione e il giudizio complessivo sarà espresso direttamente dall'Assessore all'istruzione.

     3. Avverso il giudizio complessivo è ammesso ricorso alla Giunta provinciale.

 

     Art. 33. Comitato per la valutazione del servizio delle insegnanti.

     1. Presso ogni circolo di scuola dell'infanzia è istituito il comitato per la valutazione del servizio delle insegnanti, presieduto dal coordinatore pedagogico e composto da due insegnanti del circolo come membri effettivi e da due insegnanti come membri supplenti, elette per un triennio secondo le modalità che saranno stabilite dalla Giunta provinciale.

     2. La valutazione del servizio ha luogo su richiesta dell'interessata previa relazione del coordinatore pedagogico.

     3. All'eventuale valutazione del servizio di un membro del comitato provvede il comitato stesso ai cui lavori in tal caso non partecipa l'interessato.

     4. Le funzioni di segretario del comitato sono affidate dal presidente ad un membro del comitato stesso.

     5. La valutazione del servizio è motivata secondo i criteri di cui all'articolo 66 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417.

     6. Avverso la valutazione del servizio è ammesso ricorso alla Giunta provinciale.

 

     Art. 34. Orario di servizio delle insegnanti.

     1. L'orario di servizio delle insegnanti è costituito;

     - di 32 ore settimanali da riservare all'insegnamento;

     - di 16 ore mensili da destinare alle attività connesse al funzionamento della scuola.

 

     Art. 35. Commissione di disciplina.

     1. All inizio di ogni biennio è costituita, con deliberazione della Giunta provinciale, la commissione di disciplina per il personale delle scuole dell'infanzia, composta da un coordinatore pedagogico e tre insegnanti come membri effettivi, e rispettivamente da altrettanti membri supplenti, designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nella provincia, e, in mancanza di tale designazione, nominati dalla Giunta provinciale.

     2. La commissione è presieduta da un assessore provinciale o da un assessore sostituto per eventuali casi dì ricusazione.

     3. Funge da segretario un funzionario amministrativo designato dalla Giunta provinciale.

     4. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di tutti i componenti.

     5. Qualora durante il biennio i membri della commissione od il segretario vengano a cessare dall'incarico, si provvede alla sostituzione, per il tempo che rimane al compimento del biennio.

     6. Nessuno può far parte della commissione per più di quattro anni consecutivi.

     7. Per il personale delle scuole dell'infanzia i compiti di cui agli articoli 93, 95, secondo comma, e 111, primo comma, della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modificazioni, sono affidati ai coordinatori pedagogici, rispettivamente, per questi ultimi, al dirigente l'ufficio del personale.

 

     Art. 36. Sanzioni disciplinari.

     1. Al personale direttivo e insegnante delle scuole dell'infanzia sono inflitte, in caso di violazione dei propri doveri, le sanzioni disciplinari previste dal titolo quarto del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417.

     2. L'avvenimento scritto alle insegnanti è inflitto dal coordinatore pedagogico competente.

     3. La Giunta provinciale provvede con deliberazione motivata a dichiarare il proscioglimento dagli addebiti o ad infliggere le altre sanzioni, in conformità del parere della commissione di disciplina, salvo che non ritenga di provvedere in modo più favorevole all'incolpato.

 

     Art. 37. Riabilitazione.

     1. Trascorsi due anni dalla data dell'atto con cui fu inflitta la sanzione disciplinare, l'insegnante che, a giudizio del comitato per la valutazione del servizio, abbia mantenuto condotta meritevole, può chiedere che siano resi nulli gli effetti della sanzione, esclusa ogni efficacia retroattiva.

     2. Il provvedimento di riabilitazione è adottato dalla Giunta provinciale, sentita la commissione di disciplina.

 

     Art. 38. Ferie.

     1. Il personale provinciale addetto alle scuole dell'infanzia provinciali ha diritto, in ogni anno di servizio, a 30 giorni di ferie retribuite che devono essere fruite nei periodi di normale chiusura delle scuole.

 

     Art. 39. Collocamento a riposo.

     1. Il collocamento a riposo d'ufficio è disposto dal 1 settembre successivo:

     a) al compimento dei 40 anni di servizio utile al pensionamento qualunque sia l'età;

     b) al compimento dei 65 anni di età, con almeno dieci anni di servizio per le insegnanti.

     2. Le dimissioni hanno normalmente effetto dal 1 settembre successivo alla data della loro accettazione.

 

     Art. 40. Trasferimenti.

     1. I trasferimenti sono disposti, a domanda o d'ufficio, con deliberazione della Giunta provinciale.

     2. I trasferimenti a domanda hanno luogo annualmente con effetto dall'inizio dell'anno scolastico successivo. Essi sono disposti tenuto conto dell'anzianità di servizio di ruolo, delle esigenze di famiglia e dei titoli da valutarsi sulla base di apposita tabella approvata dalla Giunta provinciale.

     3. La Giunta provinciale determina altresì il termine per la presentazione delle domande e i documenti da allegare alle domande stesse.

 

     Art. 41. Trasferimento d'ufficio.

     1. Si fa luogo al trasferimento d'ufficio per soppressione di posto o per accertate incompatibilità di permanenza nella sede.

     2. In tale secondo caso il trasferimento è disposto su parere conforme della commissione di disciplina. E' fatto salvo il diritto dell'interessato di produrre, entro 15 giorni dall'inizio dell'istruttoria, eventuali controdeduzioni.

     3. Nel disporre il trasferimento la Giunta provinciale dovrà tener conto delle esigenze di famiglia e dei titoli di cui alla tabella prevista dall'articolo precedente, dell'anzianità di servizio nonché del servizio prestato in sedi disagiate.

     4. Le insegnanti da trasferire per soppressione di posto hanno precedenza assoluta nella scelta della sede tra i posti disponibili.

     5. Il trasferimento d'ufficio può essere disposto ove ricorrano ragioni di urgenza, anche durante l'anno scolastico.

 

     Art. 42. Assegnazione provvisoria di sede.

     1. Le insegnanti che non abbiano presentato domanda di trasferimento nei termini stabiliti possono presentare domanda di assegnazione provvisoria di sede per sopraggiunti gravi motivi.

     2. Possono presentare altresì tale domanda coloro che abbiano chiesto se non ottenuto il trasferimento e solo per le sedi richieste come trasferimento.

     3. Le assegnazioni provvisorie di sede sono disposte entro l'inizio dell'anno scolastico per posti disponibili per l'intero anno scolastico; esse non sono consentite nei confronti del personale di prima nomina.

 

     Art. 43. Incarichi e supplenze.

     1. Nelle scuola dell'infanzia della Provincia sono conferiti incarichi di insegnamento in caso di vacanza dei posti di ruolo, oppure, per un numero di unità non superiore al 10 per cento delle dotazioni di organico, in caso di istituzione di nuove scuole o nuove sezioni che comporti necessità di personale in eccedenza ai posti di organico di cui alla tabella B annessa alla presente legge.

     2. Gli incarichi ha no una durata non superiore all'anno scolastico e sono conferiti dalla Giunta provinciale a personale in possesso dei requisiti per l'accesso al ruolo delle insegnanti, sulla base di apposita graduatoria provinciale, comunque non oltre il quinto mese dall'inizio dell'attività scolastica.

     3. La graduatoria sarà predisposta entro il mese di giugno di ogni anno da una commissione nominata dalla Giunta provinciale e così composta:

     a) dall'Assessore all'istruzione o suo delegato con funzioni di presidente;

     b) da un funzionario addetto ai servizi dell'istruzione;

     c) da un funzionario addetto all'ufficio del personale della Provincia;

     d) da due insegnanti di ruolo della scuola provinciale dell'infanzia, designate dalle organizzazioni sindacali più rappresentative.

     4. La graduatoria terrà conto dei titoli di studio, dei periodi di insegnamento effettuati, della partecipazione a corsi di aggiornamento e perfezionamento, nonché dell'eventuali qualifiche di merito riportate.

     5. L'idoneità conseguita nei concorsi per l'assunzione in ruolo costituirà titolo di precedenza assoluta.

     6. Ove i casi di cui al primo comma si verifichino oltre il quinto mese dall'inizio dell'attività scolastica, sono conferite supplenze. Parimenti si provvede per la sostituzione delle insegnanti in congedo, aspettativa o comunque assenti dal servizio.

     7. Le supplenze sono conferite dai coordinatori pedagogici, i quali, dopo la pubblicazione della graduatoria provinciale, formeranno le rispettive graduatorie di circolo, secondo l'ordine indicato nella graduatoria provinciale e le scelte di circolo indicate dalle aspiranti ai fini delle supplenze.

     8. La Giunta provinciale determina le modalità per la presentazione delle domande di incarico o di supplenza.

     9. Fino a quando non saranno pubblicate le graduatorie di cui al terzo e settimo comma del presente articolo, gli incarichi e le supplenze saranno conferite secondo la graduatoria delle aspiranti a supplenze temporanee predisposta rispettivamente dal Provveditorato agli studi per le scuole materne statali e dall'ONAIRC per le proprie scuole.

     10. Il trattamento economico delle insegnanti incaricate e supplenti è determinato in misura corrispondente a quello iniziale delle insegnanti di ruolo proporzionalmente alla durata del servizio stesso; esso comprende l'indennità integrativa, le quote di aggiunta di famiglia, nonché la quota di tredicesima mensilità corrispondente al periodo di servizio prestato e l'assegno annuo pensionabile.

     11. Si applicano inoltre, in quanto compatibili, le norme sullo stato giuridico delle insegnanti di ruolo, ivi comprese quelle sul congedo per malattia.

     12. La Giunta provinciale approva, rispettivamente acquisisce le graduatorie di cui al terzo ed al nono comma del presente articolo assumendo la relativa spesa per consentire la corresponsione del trattamento economico alle insegnanti supplenti sulla base degli atti di conferimento delle supplenze disposti dai coordinatori pedagogici nel rispetto delle graduatorie.

 

     Art. 44. Controlli medico-legali.

     1. Tutto il personale addetto alle scuole dell'infanzia provinciali è tenuto a sottoporsi a controlli medico-legali al fine di prevenire il contagio delle malattie diffusive.

 

          Art. 45. Norme generali.

     1. Per quanto non specificatamente previsto dalla presente legge, lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale direttivo e docente delle scuole dell'infanzia provinciali sono disciplinati dalle disposizioni concernenti il personale della Provincia in generale.

     2. Fino a quando non saranno costituiti gli organi previsti dalla presente legge e nominati i coordinatori pedagogici, le relative attribuzioni saranno esercitate dalla Giunta provinciale.

 

TITOLO III

LE SCUOLE DELL'INFANZIA EQUIPARATE

 

     Art. 46. Le scuole equiparate. [34]

     1. Alla realizzazione del servizio di educazione prescolastica disciplinato dalla presente legge concorrono altresì le scuole equiparate e convenzionate.

     2. Possono essere equiparate alle scuole dell'infanzia provinciali le scuole gestite da enti, istituzioni o privati, esistenti e funzionanti alla data di entrata in vigore della presente legge, che:

     1) si impegnino ad operare secondo gli obiettivi e le finalità previste dalla presente legge;

     2) osservino le disposizioni concernenti l'organizzazione didattica e la dotazione di personale previste per le scuole provinciali dell'infanzia, anche con riferimento a quanto disposto dall'articolo 8 [35];

     3) accolgano senza discriminazione alcuna i bambini per i quali venga richiesta l'iscrizione, nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 8 e dei criteri di priorità di cui all'articolo 9;

     4) non richiedano alle famiglie alcun esborso per l'iscrizione e la frequenza;

     5) assicurino il proprio funzionamento per almeno cinque anni, impegnandosi ad avvertire la Provincia con almeno un anno di anticipo, ove prevedano di cessare la propria attività;

     6) siano dotate di personale insegnante in possesso del titolo di studio di cui all'articolo 6 [36];

     6 bis) adottino per l'assunzione del personale criteri, opportunamente resi noti, rispettosi delle precedenze previste dalla vigente normativa statale e provinciale nonché delle disposizioni dell'articolo 50 [37];

     7) assicurino al personale un trattamento economico equivalente a quello previsto per il corrispondente personale della scuola provinciale; prima della stipula del contratto collettivo previsto dal numero 8), la Giunta provinciale determina i limiti di spesa ammissibili a finanziamento per assicurare la predetta equivalenza relativamente a ciascun anno di efficacia dei contratti [38];

     8) regolino il rapporto di lavoro del personale nel rispetto di un apposito contratto collettivo di lavoro della categoria;

     9) provvedano all'aggiornamento ricorrente del personale insegnante, analogamente a quanto previsto per il personale provinciale, anche utilizzando a tale scopo i corsi di cui all'articolo 7;

     10) costituiscano il comitato di gestione previsto dall'articolo 11 della presente legge, integrato da un rappresentante del gestore della scuola;

     11) abbiano sede in locali igienicamente e didatticamente idonei;

     12) corrispondano alla programmazione provinciale dello sviluppo della scuola dell'infanzia [39].

     3. In ordine all'osservanza degli obblighi di cui al comma precedente, le scuole dell'infanzia equiparate sono soggette al controllo dei coordinatori pedagogici competenti per territorio, nel rispetto della autonomia pedagogico-didattica ed organizzativa delle stesse.

     4. Nel quadro di tale autonomia le scuole equiparate possono promuovere la ricerca, l'innovazione e la sperimentazione metodologico- didattica e possono assumere specifici progetti pedagogico-didattici, anche integrando gli orientamenti di cui all'articolo 3 bis, per adeguarli al miglior conseguimento degli obiettivi generali e delle finalità previsti dall'articolo 3. i comitati di gestione definiscono gli indirizzi dell'attività educativa delle scuole nell'ambito dei suddetti progetti, in aderenza alle particolari esigenze della comunità.

     5. L'equiparazione è deliberata dalla Giunta provinciale, su domanda del gestore della scuola che dovrà essere corredata dalla documentazione necessaria e dagli impegni previsti dal presente articolo.

     6. Nella fase di prima applicazione la domanda di equiparazione va presentata entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

     7. Le scuole dell'infanzia equiparate sono ammesse a godere dei finanziamenti della Provincia previsti dall'articolo 48. Delle stesse la Provincia istituisce un apposito elenco.

     8. Nel caso in cui il piano di cui all'articolo 54 preveda l'istituzione di nuove scuole dell'infanzia, al posto di tale istituzione, la Giunta provinciale, in deroga a quanto previsto dal secondo comma del presente articolo, può accogliere la richiesta di equiparazione, ai sensi della presente legge, di scuole già equiparate che siano state soppresse come tali con il piano annuale di cui all'articolo 54.

 

     Art. 47. Regolamento. [40]

     [1. La Giunta provinciale predispone entro 60 giorni Regolamento dall'entrata in vigore della presente legge un regolamento che preveda:

     a) il contratto-tipo di cui all'articolo 46, punto 8, della presente legge;

     b) le norme per l'assunzione e la conservazione del posto del personale insegnante presso le scuole equiparate ove si trovino a prestare servizio insegnanti appartenenti ad ordini o congregazioni religiose] [41].

 

     Art. 48. Finanziamenti della Provincia. [42]

     1. La Provincia assegna finanziamenti alle scuole equiparate fino alla concorrenza della spesa ammissibile per:

     a) le spese per il personale;

     b) le spese per l'ammissione gratuita o semigratuita al servizio di mensa degli alunni di disagiate condizioni economiche di famiglia, nonché per l'ammissione agevolata del personale addetto alla scuola determinate con le modalità di cui al comma 6 articolo 20;

     c) le spese di organizzazione, comprese quelle di consulenza pedagogico-didattica e amministrativa, quelle per l'aggiornamento del personale insegnante, quelle per la formazione in ordine alla normativa in materia di sicurezza sul posto di lavoro del personale in servizio presso le scuole e quelle relative all'attività di ricerca, innovazione e sperimentazione [43];

     d) le spese per materiale didattico, le spese di manutenzione e conservazione di arredi e di attrezzature nonché le spese di acquisto e di rinnovo degli arredi e delle attrezzature di importo inferiore a quello previsto ai sensi dell'articolo 54 bis;

     e) le spese generali di funzionamento della scuola.

     2. I finanziamenti relativi alle spese di personale di cui alla lettera a) del comma 1 sono determinati, nel rispetto di quanto stabilito dal numero 7) del secondo comma dell’articolo 46, in misura corrispondente al trattamento economico spettante al corrispondente personale delle scuole provinciali dell'infanzia, fatti salvi comunque gli obblighi previsti dalle vigenti norme in materia di indennità di fine servizio e di contributi previdenziali ed assistenziali nonché gli eventuali oneri derivanti dalla copertura assicurativa presso l'INAIL contro gli infortuni sul lavoro. La spesa ammissibile di cui alla lettera b) del comma 1 è pari all'ammontare del costo effettivamente sostenuto dal gestore della scuola. La spesa ammissibile per le attività di cui alle lettere d) ed e) del comma 1 è determinata sulla base di parametri generali, stabiliti con il piano annuale di cui all'articolo 54, commisurati ai costi di gestione delle scuole provinciali dell'infanzia [44].

     2 bis. La spesa ammissibile di cui alla lettera c) del comma 1 è determinata per l'anno scolastico 2002/2003 in misura pari al finanziamento medio per sezione delle scuole equiparate assegnato nel quadriennio 1998/1999-2001/2002, incrementato del tasso programmato di inflazione dell'anno 2002. Per gli anni successivi all'anno scolastico 2002/2003 la predetta spesa è determinata, con riferimento al numero delle sezioni della scuola, in misura pari al finanziamento per sezione dell'anno scolastico precedente, aumentato del tasso di variazione del finanziamento medio per sezione assegnato alle scuole equiparate con il programma annuale iniziale rispetto a quello del programma annuale iniziale dell'anno precedente, al netto dei finanziamenti di cui al comma 1, lettera c). Il finanziamento è ridotto nella misura del 5 per cento per le scuole equiparate che richiedono di usufruire per il proprio personale insegnante dei corsi di aggiornamento di cui all'articolo 7 [45].

     3. Il finanziamento provinciale sarà corrispondentemente diminuito dell'ammontare degli interessi attivi maturati sui conti correnti di cui al comma 5 nonché delle altre entrate patrimoniali della scuola valutate al netto degli oneri per la gestione del patrimonio e per il funzionamento della scuola [46].

     4. La Giunta provinciale assegna i suddetti finanziamenti secondo la ripartizioni prevista dal piano annuale di cui all'articolo 54 ai gestori delle scuole equiparate, distinguendo le quote per ciascuna spesa di cui al comma 1.

     5. L'erogazione ai gestori delle scuole equiparate dei finanziamenti assegnati è disposta mediante versamento degli stessi sui conti correnti di cui all'articolo 49, in via anticipata ed in relazione ai fabbisogni relativi a periodi stabiliti dalla Giunta provinciale.

     6. A tal fine i gestori invieranno, a richiesta dell'assessorato competente i dati relativi al fabbisogno periodico di cassa diviso per capitoli di spesa.

     7. La Giunta provinciale può altresì concedere alle scuole equiparate finanziamenti per l'acquisto ed il rinnovo di arredi ed attrezzature, nei limiti della spesa ritenuta ammissibile, a valere sul fondo previsto dall'articolo 54 bis. I finanziamenti relativi a tali spese sono assegnati previo impegno da parte del gestore a tenere apposito inventario dei beni acquistati con il finanziamento provinciale e a cedere a titolo gratuito, su richiesta della Provincia, ai comprensori o ad altre scuole equiparate i beni medesimi, per le necessità delle scuole dell'infanzia, in caso di cessazione dell'attività.

     8. Su richiesta dei gestori di scuole equiparate che provvedono ai compiti di cui alla lettera c) del comma 1 attraverso associazioni comprendenti almeno trenta sezioni, la relativa quota di finanziamento è erogata direttamente alle associazioni da essi indicate, con le modalità di cui al comma 5. Le associazioni devono fornire alla Provincia, a pena di revoca del finanziamento, analitica documentazione sulla sua utilizzazione.

 

     Art. 49. Destinazione dei finanziamenti e controlli. [47]

     1. La quota di finanziamento per le attrezzature e materiale didattico è spesa seconda le indicazioni del comitato di gestione della scuola.

     2. Le quote di finanziamento per le altre spese sono amministrate dal gestore della scuola secondo un preventivo generale da esso predisposto e approvato dal comitato di gestione.

     3. I gestori delle scuole equiparate sono tenuti a impiegare il finanziamento esclusivamente per le categorie di spese per cui è attribuito, fatta salva la possibilità di compensazione tra le spese secondo le modalità fissate nel piano di cui all'articolo 54; a depositare i relativi fondi su apposito conto corrente da utilizzare secondo modalità stabilite con deliberazione della Giunta provinciale; a fornire annualmente alla Provincia il bilancio consuntivo e la analitica documentazione sull'utilizzo dei finanziamenti ricevuti e a restituire eventuali somme non utilizzate, che saranno versate fra le entrate della Provincia; a sottoporsi alle ispezioni amministrative e contabili disposte dalla Provincia.

     4. In caso di irregolarità nel funzionamento della scuola, dei servizi e della mensa o nell'utilizzo dei finanziamenti, e nel caso di mancato rispetto degli obblighi e degli impegni di cui al presente articolo e all'articolo 46, la Giunta provinciale, fissato eventualmente un breve termine per la regolarizzazione della situazione, sospende la erogazione del finanziamento e revoca totalmente o parzialmente in relazione alle infrazioni commesse, la sua concessione, e, nei casi più gravi, revoca l'equiparazione.

 

     Art. 50. Disposizioni particolari sul personale. [48]

     1. Le scuole equiparate garantiscono, nel limite dei posti disponibili, la priorità nell'assunzione del personale insegnante al personale perdente posto presso altra scuola equiparata per effetto di riduzione d'organico conseguente alle previsioni del piano annuale di cui all'articolo 54. Le scuole equiparate garantiscono, inoltre, successivamente a quanto previsto per il personale perdente posto, la priorità nell'assunzione di personale insegnante al personale già in servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato presso altra scuola equiparata ovvero presso la Provincia, nonché agli idonei dei concorsi provinciali per insegnante di scuola dell'infanzia.

     2. L'assunzione e la conservazione del posto del personale insegnante appartenente ad ordini o congregazioni religiose presso le scuole equiparate ove lo stesso presti servizio sono effettuate nel rispetto di apposite disposizioni emanate dalla Giunta provinciale.

     3. Nelle scuole equiparate dell'infanzia soggette al vincolo delle assunzioni obbligatorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), il personale assunto ai sensi della predetta legge è mantenuto in servizio, anche in eccedenza alla dotazione organica prevista dal piano annuale di cui all'articolo 54. Tale personale rientra nella normale dotazione organica prevista dal piano annuale non appena nella medesima scuola si rende disponibile un posto d'organico. Secondo criteri e modalità definiti dal piano annuale di cui all'articolo 54 anche in eccedenza alla dotazione organica, fino a cinque scuole equiparate per anno scolastico possono avvalersi di una unità di personale non insegnante con disabilità intellettiva di cui all'articolo 1, lettera a), della legge n. 68 del 1999, iscritto nell'elenco di cui all'articolo 8 della stessa legge, che abbia svolto presso la scuola medesima due anni di tirocinio formativo e di orientamento ai sensi dell'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 (Norme in materia di promozione dell'occupazione) [49].

     4. Nelle scuole equiparate dell'infanzia il personale a tempo indeterminato che sia assente e tutelato ai sensi degli articoli 54 e 56 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), qualora interessato dalla perdita del posto, è mantenuto in servizio in eccedenza alla dotazione organica fino al termine dell'anno scolastico nel corso del quale si verifica la condizione del compimento di un anno di età del bambino. Nel caso in cui rientri in servizio nel corso dell'anno scolastico, il personale interessato è utilizzato anche per la sostituzione nella medesima scuola del personale eventualmente assente dal servizio.

 

     Art. 51. Domande di finanziamento.

     1. Le domande per la concessione del finanziamento devono essere presentate dai gestori delle scuole equiparate alla Giunta provinciale entro il 30 aprile di ogni anno.

 

     Art. 52. [50]

 

TITOLO IV

PROGRAMMAZIONE

 

     Art. 53. Piano quinquennale. [51]

 

     Art. 54. Piano annuale. [52]

     1. La Giunta provinciale, sulla base delle richieste dei comuni, dei comprensori, dei distretti scolastici, nonché delle organizzazioni sociali interessate, elabora annualmente un piano articolato per comprensori [53].

     2. Il piano annuale determina:

     a) le scuole e le sezioni di scuola dell'infanzia da istituire e da sopprimere per l'anno scolastico successivo. La distribuzione delle scuole deve essere rapportata a criteri di efficacia della programmazione didattica e di razionalizzazione nell'uso delle strutture scolastiche, anche attraverso accorpamenti delle medesime, tenendo conto del numero delle iscrizioni. Nelle scuole unisezionali il numero dei bambini non può essere inferiore a quindici, o dieci se ubicate negli ambiti territoriali individuati come zone svantaggiate ai sensi della legge provinciale 27 giugno 1983, n. 22, salvo che ricorrano eccezionali situazioni di disagio derivante dalla soppressione della scuola, ovvero che la riduzione del numero dei bambini sia temporanea; in ogni caso con meno di quindici iscritti la scuola funziona con dotazione di organico ridotto ed eventualmente con orario ridotto [54];

     b) la ripartizione dei finanziamenti provinciali ai comuni per la gestione del servizio di mensa e per le spese di funzionamento anche didattico e amministrativo della scuola;

     c) la ripartizione dei finanziamenti provinciali ai comuni per le spese relative al personale non insegnante;

     d) i parametri per la determinazione della spesa ammissibile e dei finanziamenti per le scuole equiparate in misura corrispondente a quelli stabiliti per le scuole provinciali, la spesa ammessa e la ripartizione dei finanziamenti provinciali tra le scuole equiparate;

     e) [l'entità delle risorse da destinare alle attività ed iniziative di cui all'articolo 17] [55].

     3. Per la formazione del piano annuale i comuni sono tenuti a far pervenire le loro proposte alla Giunta provinciale entro il 30 aprile di ogni anno, unitamente alle deliberazioni di assunzione degli oneri a proprio carico.

     4. Singole proposte di istituzioni di scuole dell'infanzia provinciali potranno essere avanzate anche da organizzazioni sindacali e sociali; su tali proposte la Giunta provinciale raccoglierà il parere dei comuni interessati.

     5. L'assemblea dei genitori di ogni scuola dell'infanzia equiparata, deliberando con l'intervento dei due terzi degli aventi diritto e a maggioranza assoluta di tutti gli aventi diritto, può chiedere alla Giunta provinciale l'istituzione di una scuola dell'infanzia provinciale in sostituzione di una scuola equiparata che, come tale, cessa l'attività.

     6. La Giunta provinciale decide su tali richieste nell'ambito del piano annuale di cui al presente articolo e adotta i provvedimenti conseguenti.

     7.Il piano annuale è deliberato entro il 15 giugno di ogni anno ed è riferito all'anno scolastico che comincia cori il 1° settembre dell'anno stesso e termina con il 31 agosto dell'anno successivo.

     8. Il progetto di piano è trasmesso, almeno trenta giorni prima del termine di cui al precedente comma, ai membri della competente commissione legislativa.

     9. Qualora il piano determini la soppressione di scuole e non sia possibile accogliere i bambini in altra scuola dell'infanzia, provinciale od equiparata, la Giunta provinciale è autorizzata a stipulare convenzioni con comuni di province limitrofe per l'accoglimento dei predetti bambini nelle scuole dell'infanzia dei comuni medesimi.

 

     Art. 54 bis. Fondo per il finanziamento di acquisti e rinnovo di arredi ed attrezzature. [56]

     1. E' istituito nel bilancio della Provincia il fondo per il finanziamento di acquisti e rinnovi degli arredi e delle attrezzature delle scuole dell'infanzia equiparate.

     2. La Giunta provinciale con propria deliberazione determina i criteri di utilizzazione del fondo, la spesa ammissibile al finanziamento e la relativa entità minima, le modalità di erogazione dei finanziamenti e di rendicontazione della spesa, nonché i termini per la presentazione da parte delle scuole equiparate delle domande di accesso al fondo e la documentazione da allegare alle medesime.

     3. La Giunta provinciale provvede annualmente con proprio provvedimento al riparto del fondo di cui al comma 1 ed all'assegnazione dei finanziamenti alle scuole equiparate, sulla base dei criteri e modalità di cui al comma 2 e delle domande pervenute.

 

     Art. 55. Modalità particolari della istituzione della scuola provinciale dell'infanzia.

     1. La Giunta provinciale è tenuta ad istituire la scuola provinciale dell'infanzia ove ne sia richiesta ai sensi del quinto comma dell'articolo precedente [57] e dal comune interessato. La Giunta provinciale è parimenti tenuta ad istituire la scuola provinciale dell'infanzia ove ne sia richiesta ai sensi del quinto comma dell'articolo precedente e dall'ente, istituzione o privato gestore di scuola equiparata che conceda in uso gratuito al comune gli immobili e le attrezzature destinate alle attività della scuola.

     2. Ove venga istituita una scuola provinciale dell'infanzia in sostituzione di una scuola equiparata che cessa l'attività, al personale insegnante già in servizio presso la stessa è conferito un incarico a tempo indeterminato.

     3. A detto personale è riconosciuta l'anzianità di servizio goduta presso la scuola di provenienza, ivi compresa quella derivante da precedenti riconoscimenti di servizi prestati quale insegnante in qualsiasi scuola materna, ad esclusione del periodo di insegnamento svolto in possesso del prescritto titolo di studio.

     4. Nella prima applicazione della presente legge la Giunta provinciale può deliberare l'istituzione di scuole provinciali dell'infanzia per provvedere al fabbisogno di istruzione prescolastica già soddisfatto da scuole gestite da enti, istituzioni o privati, qualora venga presentata richiesta, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi del primo comma del presente articolo. La Giunta provinciale si pronuncia entro i due mesi successivi. In caso di accoglimento della richiesta, al personale già in servizio presso la scuola che cessa l'attività, purché in possesso del titolo di studio previsto dall'articolo 6 della presente legge, è conferito un incarico a tempo indeterminato. A detto personale viene riconosciuto per intero il servizio prestato quale insegnante presso qualsiasi scuola materna, ad esclusione del periodo di insegnamento svolto senza il possesso del prescritto titolo di studio.

     5. Il personale di cui ai commi precedenti gode del trattamento economico e della progressione di carriera stabiliti per il personale di ruolo; non è licenziabile e può essere trasferito ai sensi degli articoli 40 e 41 della presente legge.

     6. La durata degli incarichi di cui al presente articolo non può protrarsi oltre il compimento del sessantesimo anno di età.

     7. Agli effetti di cui al presente articolo nonché agli effetti di cui al terzo comma del successivo articolo 65 i servizi eventualmente prestati dovranno essere certificati dal provveditore agli studi competente.

     8. Nel caso in cui sia istituita una scuola d'infanzia ai sensi del primo e del secondo comma, il personale non insegnante dipendente a tempo indeterminato dalla scuola equiparata è trasferito al comune in cui è ubicata la scuola medesima; l'individuazione del personale da trasferire è definita d'intesa con il comune interessato, in relazione alle obiettive esigenze di funzionamento della scuola, anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 20, comma 3, lettera a) [58].

 

     Art. 56. Convenzioni.

     1. Al fine di soddisfare il fabbisogno di istruzione prescolastica e fino a quando non sia possibile provvedere all'istituzione di scuole provinciali, la Giunta provinciale è autorizzata a stipulare convenzioni per il finanziamento della gestione delle scuole dell'infanzia private di ordini o congregazioni religiose funzionanti alla data di entrata in vigore della presente legge.

     2. Tali convenzioni dovranno comunque prevedere il rispetto degli obblighi e la corrispondenza ai requisiti di cui all'articolo 46, esclusi, per il personale religioso, quelli di cui ai numeri 7 e 8.

     3. Nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi precedenti, le convenzioni potranno essere stipulate altresì con i gestori delle scuole dell'infanzia private, sorte anche successivamente all'entrata in vigore della presente legge, purché non abbiano fruito di alcun finanziamento, sussidio, contributo a carico del bilancio della Provincia.

 

TITOLO V

NORME TRANSITORIE

 

     Art. 57. Ammissione ai concorsi.

     1. Ai concorsi di cui all'articolo 28, che saranno indetti entro 5 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno ammesse anche le candidate in possesso del diploma di assistente all'infanzia rilasciato dagli istituti professionali femminili e conseguito entro l'anno scolastico 1977-1978, che avranno frequentato con esito positivo un apposito corso di preparazione istituito o indicato dalla Provincia. Agli stessi concorsi saranno anche ammesse le assistenti di cui ai successivi articoli 66 e 73 che avranno superato con esito positivo il medesimo corso.

 

     Art. 58. Riserva di posti.

     1. Nel primo e nel secondo concorso di cui all'articolo 28 nella graduatoria delle vincitrici il 60 per cento dei posti è comunque riservato alle candidate che abbiano superato il concorso e siano fornite di diploma rilasciato dalle scuole magistrali.

 

     Art. 59. Scuole materne ed uffici dell'ONAIRC inquadramento del personale e trasferimento dei beni.

     1. Le scuole materne gestite nella provincia di Trento dall'ONAIRC cessano di dipendere dal predetto ente e sono trasferite alla Provincia autonoma. Ad esse si applicano le disposizioni contenute nella presente legge concernenti le scuole dell'infanzia provinciali.

     2. Il personale in servizio presso le sedi periferiche dell'ONAIRC in provincia di Trento, addetto ad uffici amministrativi o alle scuole materne, trasferito alla Provincia autonoma ai sensi del D.P.R. 12 agosto 1976, n. 667, è inquadrato nei ruoli provinciali secondo quanto disposto nei successivi articoli, con decorrenza dalla data di cui al decreto di trasferimento previsto dal D.P.R. 12 agosto 1976, n. 667.

     3. I beni mobili ed immobili adibiti a scuole materne dell'ONAIRC trasferiti alla Provincia ai sensi delle norme richiamate al comma precedente, saranno trasferiti a titolo gratuito, con deliberazione della Giunta provinciale, al comune in cui si trovano.

 

     Art. 60. Direttore generale.

     1. Il direttore generale dell'ONAIRC è inquadrato in soprannumero nel ruolo amministrativo con la qualifica di ispettore generale e con il riconoscimento, nella medesima, dell'anzianità di servizio continuativo prestato presso l'ONAIRC con funzioni di direttore generale.

 

     Art. 61. Personale amministrativo.

     1. Il personale amministrativo di ruolo dell'ONAIRC, ad esclusione del personale inserviente, è inquadrato in soprannumero, rispettivamente nei ruoli amministrativo, degli uscieri-bidelli e degli autisti secondo la tabella di equiparazione costituente l'allegato D alla presente legge, conservando l'anzianità giuridica ed economica acquisita nella qualifica di provenienza salvo quanto disposto dai commi seguenti.

     2. Qualora il personale di cui al comma precedente sia in godimento di un numero di aumenti periodici superiore a dieci, quelli eccedenti saranno attribuiti nella misura del 2,50 per cento dello stipendio iniziale previsto per la qualifica o parametro provinciale di inquadramento.

     3. Al personale della carriera direttiva in possesso della qualifica di consigliere o capo sezione, se più favorevole, sarà riconosciuta l'intera anzianità di servizio maturata nella carriera medesima ai fini della progressione in carriera secondo la vigente normativa provinciale.

     4. Al personale che verrà inquadrato nella classe II di stipendio delle qualifiche di segretario principale o coadiutore principale, l'anzianità di carriera eccedente i dodici anni sarà considerata utile ai fini della attribuzione degli aumenti biennali.

     5. Al personale che verrà inquadrato nella classe I di stipendio delle qualifiche di cui al comma precedente, l'anzianità di carriera eccedente i nove anni sarà considerata utile ai fini della attribuzione della classe II di stipendio e degli eventuali successivi aumenti biennali.

     6. Al personale delle carriere di concetto ed esecutiva rispettivamente con la qualifica di segretario o di coadiutore, se più favorevole, sarà riconosciuta, agli effetti della progressione in carriera secondo i tempi di percorrenza previsti dalla vigente normativa provinciale, l'intera anzianità di servizio maturata nella carriera di appartenenza.

     7. Al personale che verrà inquadrato nella qualifica di usciere scelto o di autista scelto sarà riconosciuta nella nuova qualifica l'anzianità maturata complessivamente nei parametri 143 e 165 relativi alla corrispondente qualifica di provenienza.

     8. Al personale che verrà inquadrato nelle qualifiche di usciere di lì classe e autista di li classe sarà riconosciuta l'intera anzianità di servizio maturata nella carriera ausiliaria agli effetti della progressione in carriera secondo i tempi di percorrenza previsti dalla vigente normativa provinciale.

     9. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, i tempi di percorrenza per la progressione in carriera sono quel previsti dagli articoli 32, 33, 34, 44, 50 e 55 della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8 e successive modificazioni.

     10. Qualora la retribuzione spettante per la nuova qualifica conseguita risulti inferiore a quella in godimento, la differenza sarà conservata a titolo di assegno personale riassorbibile con gli aumenti di carattere generale e con quelli dovuti per progressione in carriera o di classe.

     11. All'atto dell'inquadramento del personale di cui ai commi precedenti, l'anzianità di servizio sarà riconosciuta limitatamente al servizio di ruolo.

 

     Art. 62. Direttore regionale.

     1. Il direttore regionale dell'ONAIRC per il Trentino-Alto Adige è inquadrato nell'apposito ruolo speciale ad esaurimento secondo la tabella di equiparazione costituente l'allegato E alla presente legge, con il riconoscimento nella nuova qualifica di ispettore tecnico-amministrativo dell'intera anzianità maturata nella qualifica di provenienza.

     2. L'ispettore tecnico-amministrativo è addetto a funzioni direttive di carattere tecnico-amministrativo presso l'assessorato al quale è affidata la materia della scuola dell'infanzia.

 

     Art. 63. Direttrici didattiche.

     1. Il personale che riveste la qualifica di direttrice didattica di ruolo dell'ONAIRC è inquadrato nel ruolo dei coordinatori pedagogici delle scuole dell'infanzia secondo la tabella di equiparazione costituente l'allegato E alla presente legge.

     2. Al personale di cui al comma precedente, se più favorevole, sarà riconosciuta, agli effetti della progressione in carriera secondo i tempi di percorrenza previsti dalla tabella formante l'allegato A alla presente legge, l'intera anzianità di servizio di ruolo maturata nella qualifica di provenienza.

 

     Art. 64. Vigilatrici didattiche.

     1. Il personale che riveste la qualifica di vigilatrice didattica di ruolo dell'ONAIRC è inquadrato nell'apposito ruolo speciale ad esaurimento secondo la tabella di equiparazione costituente l'allegato E alla presente legge, conservando l'anzianità acquisita nella qualifica di provenienza.

     2. Il personale di cui al comma precedente che, alla data di entrata in vigore della presente legge, svolga mansioni di coordinatore pedagogico o ad esse analoghe continua a svolgere le medesime mansioni. In tal caso il personale stesso, al termine di un anno di servizio prestato alle dipendenze della Provincia con le suddette mansioni, ha diritto di transitare nel ruolo dei coordinatori pedagogici. Lo svolgimento di carriera in tale ruolo avviene secondo le norme comuni partendo dal trattamento economico iniziale. L'eventuale eccedenza di trattamento economico goduto anteriormente al passaggio nel ruolo dei coordinatori pedagogici sull'importo del trattamento iniziale in vigore per quest'ultima qualifica è conservata a titolo di assegno personale riassorbibile.

 

     Art. 65. Insegnanti di ruolo.

     1. Le insegnanti di scuola materna di ruolo dell'ONAIRC sono inquadrate nel ruolo delle insegnanti delle scuole dell'infanzia secondo la tabella di equiparazione costituente l'allegato E alla presente legge.

     2. Al personale di cui al comma precedente, se più favorevole, sarà riconosciuta, agli effetti della progressione in carriera secondo i tempi di percorrenza previsti dalla tabella costituente l'allegato B alla presente legge, l'intera anzianità di servizio di ruolo maturata nella qualifica di provenienza.

     3. Agli stessi effetti di cui al comma precedente, al personale contemplato nel presente articolo che si trovi nelle condizioni previste dal terzo comma del precedente articolo 55, è riconosciuto il servizio prestato con le stesse modalità di cui al medesimo comma e nella stessa misura ivi prevista.

 

     Art. 66. Assistenti ed inservienti.

     1. Le assistenti ed inservienti di ruolo dell'ONAIRC sono inquadrate negli appositi ruoli speciali ad esaurimento secondo la tabella di equiparazione costituente l'allegato E alla presente legge, con il riconoscimento dell'intera anzianità maturata nel parametro di provenienza.

     2. Al personale di cui al comma precedente, se più favorevole, sarà riconosciuta, agli effetti della progressione in carriera secondo i tempi di percorrenza previsti dalla tabella costituente l'allegato C alla presente legge, l'intera anzianità di servizio maturata nella carriera di provenienza.

     3. Il medesimo personale continua a svolgere nelle scuole dell'infanzia provinciali le rispettive mansioni già esercitate alle dipendenze dell'ONAIRC.

     4. Il personale con qualifica di assistente, in possesso del titolo di studio di cui all'articolo 6, inquadrato nei ruoli provinciali con le modalità di cui al presente articolo, ha diritto di transitare, occorrendo anche in soprannumero, nel ruolo delle insegnanti delle scuole dell'infanzia dopo un anno di effettivo servizio prestato alle dipendenze della Provincia nella qualifica rivestita, sempreché abbia partecipato con esito positivo al corso di cui all'articolo 57 e previo superamento di un apposito esame colloquio.

     5. Al personale di cui al comma precedente si estendono, per quanto riguarda il trattamento economico e giuridico, le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 64.

 

     Art. 67. Insegnanti non di ruolo.

     1. Le insegnanti di scuola materna non di ruolo dell'ONAIRC con incarico di insegnamento a tempo indeterminato sono inquadrate nel ruolo delle insegnanti delle scuole dell'infanzia.

     2. Le insegnanti in servizio nelle scuole materne dell'ONAIRC all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, assunte dopo l'entrata in vigore della legge 20 marzo 1975, n. 70, con nomina a tempo determinato di supplente temporanea annuale per coprire posti vacanti di scuola materna, sono collocate nella posizione di insegnanti con incarico a tempo indeterminato, con decorrenza dalla data di cui al secondo comma del precedente articolo 59, con il riconoscimento, nella medesima posizione, dell'anzianità di servizio maturata nella posizione precedente.

     3. Le stesse sono inquadrate, occorrendo anche in soprannumero, nel ruolo delle insegnanti delle scuole dell'infanzia, previo superamento di un esame colloquio.

     4. La commissione esaminatrice sarà quella di cui all'articolo 64, primo comma, della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modifiche ed integrazioni.

     5. Il servizio prestato presso l'ONAIRC dal personale di cui al presente articolo è riconosciuto per intero, con effetto dalla data di nomina in ruolo.

     6. Al personale di cui al presente articolo si estendono, in quanto applicabili, le norme di cui al terzo comma del precedente articolo 65.

 

     Art. 68. Personale inquadrato in ruoli speciali ad esaurimento Disciplina applicabile.

     1. Al personale che sarà inquadrato in appositi ruoli speciali ad esaurimento ai sensi dei precedenti articoli 62, 64 e 66 spettano lo svolgimento di carriera e il trattamento economico stabiliti dalla tabella costituente l'allegato C alla presente legge. Per quanto concerne l'assegno annuo pensionabile, rispettivamente l'assegno perequativo, previsto dalle tabelle medesime, si applicano le disposizioni di cui al quarto comma dell'articolo 1 della legge provinciale 30 settembre 1974, n. 26.

     2. In ordine ad ogni altro aspetto relativo allo stato giuridico ed al trattamento economico si estendono al personale di cui al comma precedente le norme applicabili al personale delle scuole provinciali dell'infanzia, avuto riguardo alla natura delle mansioni inerenti alla rispettiva qualifica di appartenenza.

 

     Art. 69. Istituto professionale femminile dell'ONAIRC.

     1. L'istituto professionale femminile gestito in Trento dall'ONAIRC per la preparazione di assistenti per l'infanzia cessa di dipendere dal predetto ente ed il relativo personale, trasferito alla Provincia autonoma ai sensi del D.P.R. 10 novembre 1973, n. 689, è inquadrato nei ruoli provinciali secondo quanto disposto nei successivi articoli, con decorrenza dalla data di cui al decreto di trasferimento previsto dal predetto D.P.R. n. 689.

 

     Art. 70. Personale in servizio a tempo indeterminato.

     1. Il personale docente in possesso del diploma di laurea o del diploma di scuola media superiore, in servizio a tempo indeterminato presso l'istituto professionale femminile gestito dall'ONAIRC, è inquadrato in soprannumero rispettivamente nella carriera direttiva o di concetto del ruolo speciale del personale insegnante per la formazione e l'addestramento professionale.

     2. Al personale di cui al comma precedente sarà riconosciuto, agli effetti della progressione in carriera secondo i tempi di percorrenza previsti dall'articolo 10 della legge provinciale 10 novembre 1975, n. 50, il servizio effettivamente prestato a tempo indeterminato per intero, ridotto in proporzione alle ore di incarico svolte rapportate all'orario di insegnamento previsto in 18 ore settimanali per il personale docente presso l'istituto di provenienza.

     3. Il servizio, eventualmente prestato a tempo determinato, sarà riconosciuto ai medesimi effetti, con le stesse modalità e nella stessa misura.

     4. Il personale in possesso del diploma di scuola media inferiore, in servizio a tempo indeterminato presso l'istituto di cui al primo comma o il convitto annesso allo stesso, è inquadrato in soprannumero nella carriera esecutiva del ruolo di cui al medesimo comma, con il riconoscimento, agli stessi effetti e nella stessa misura di cui al secondo comma, del servizio prestato a tempo indeterminato e di quello prestato a tempo determinato. Qualora, all'atto dell'inquadramento, detto personale fosse in possesso del prescritto titolo di studio, sarà inquadrato nella qualifica iniziale della carriera di concetto del medesimo ruolo.

     5. Per il personale di cui al presente articolo, qualora il trattamento goduto presso l'ente di provenienza risulti superiore a quello spettante per effetto dell'inquadramento, la differenza è conservata come assegno personale riassorbibile.

 

     Art. 71. Personale in servizio a tempo determinato.

     1. Il personale docente in possesso del diploma di laurea o del diploma di scuola media superiore in servizio a tempo determinato o come supplente annuale presso l'istituto di cui al precedente articolo e che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia insegnato per almeno due anni, anche non consecutivi, o che completi i due anni di insegnamento entro l'anno scolastico 1976-1977, con un orario settimanale medio non inferiore a 1 6 ore, o che per lo stesso periodo abbia ricoperto l'incarico di preside dell'istituto medesimo, è inquadrato in soprannumero, previo superamento di un esame colloquio, nella carriera direttiva o di concetto del ruolo speciale del personale insegnante per la formazione e l'addestramento professionale, con il riconoscimento, agli effetti e con le modalità di cui al terzo comma del precedente articolo 70, del servizio effettivamente prestato.

     2. Al personale di cui al comma precedente si estendono le disposizioni di cui al quinto comma del precedente articolo 70.

     3. La commissione esaminatrice sarà quella di cui all'articolo 64, primo comma, della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modifiche.

 

     Art. 72. Rinvio.

     1. Salvo quanto specificamente disposto nei precedenti articoli 70 e 71, si applicano al personale ivi contemplato le norme in vigore per il personale di cui alla legge provinciale 10 novembre 1975, n. 50.

 

     Art. 73. Scuole materne già dipendenti dallo Stato. Inquadramento del personale e trasferimento dei beni.

     1. Il personale insegnante ed assistente in servizio nelle sezioni di scuola materna statale funzionanti nella provincia di Trento che hanno cessato di dipendere dallo Stato ai sensi del D.P.R. 12 agosto 1976, n. 667, può presentare domanda di passaggio nei ruoli provinciali entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     2. Si estendono al personale di cui al comma precedente, in quanto applicabili, le disposizioni contenute negli articoli 65, 66, 67 e 68 della presente legge, con riguardo alla rispettiva carriera di appartenenza ed alla posizione di ruolo o non di ruolo già posseduta presso lo Stato.

     3. L'inquadramento ha effetto con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine di presentazione delle domande.

     4. In relazione alle disposizioni di cui all'articolo 7 del D.P.R. 12 agosto 1976, n. 667, per quanto concerne i beni mobili già di proprietà dello Stato nelle scuole materne della provincia di Trento si applica quanto disposto dal terzo comma dell'articolo 59.

 

     Art. 74. Personale supplente.

     1. Le disposizioni di cui al primo comma del precedente articolo 73 si estendono anche al personale insegnante, in servizio a tempo determinato o come supplente annuale presso le sezioni già dipendenti dallo Stato, che abbia insegnato per almeno due anni anche non consecutivi e che alla data di entrata in vigore della presente legge sia ancora in servizio presso le medesime sezioni. Detto personale è collocato, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine di presentazione delle domande, nella posizione di insegnante con incarico a tempo indeterminato. Lo stesso è inquadrato, occorrendo anche in soprannumero, previo superamento dell'esame colloquio di cui al precedente articolo 67, nel ruolo provinciale delle insegnanti della scuola per l'infanzia, con il riconoscimento alla data di inquadramento del servizio effettivamente prestato nella misura e con le modalità previste dal terzo comma del precedente articolo 70. L'inquadramento avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di approvazione da parte della Giunta provinciale della graduatoria dei vincitori.

2. Al personale di cui al presente articolo nonché al personale di cui al secondo comma dell'articolo 67 si estendono le disposizioni di cui al quinto comma dell'articolo 55.

 

     Art. 75. Norme comuni.

     1. Ai fini dell'inquadramento nei ruoli provinciali del personale di cui agli articoli precedenti, gli aumenti periodici biennali, inferiori a dieci, dovuti per effetto dell'inquadramento medesimo, sono calcolati nella misura prevista per il personale provinciale.

 

     Art. 76. Supplenze.

     1. Il personale insegnante e inserviente in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge con incarico di supplenza o di nomina temporanea delle scuole materne già gestite dall'ONAIRC o nelle sezioni di scuola materna già dipendenti dallo Stato, si intende confermato nell'incarico medesimo fino alla scadenza originariamente stabilita.

     2. Le disposizioni di cui al comma precedente si e stendono anche al personale del ruolo amministrativo dell'ONAIRC, assunto ai sensi dell'articolo 64 del regolamento sullo stato giuridico ed economico del personale in vigore presso l'opera stessa.

 

     Art. 77. Piano straordinario.

     1. Nella prima applicazione della presente legge e fino a quando non sarà operante il piano , annuale di cui all'articolo 54, la Giunta provinciale approva, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più piani straordinari sulla base dei fabbisogni di spesa relativi alle situazioni esistenti.

     2. L'assegnazione dei fondi ai comprensori, la determinazione dei contributi ai comuni, nonché l'assegnazione dei finanziamenti ai gestori delle scuole equiparate saranno effettuate secondo la ripartizione prevista dai piani stessi. Per la relativa erogazione si applicano le disposizioni di cui agli articoli 19, 20 e 48 della presente legge.

     3. Fino a quando, per le scuole equiparate, non saranno operanti i piani di cui al primo comma, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge provinciale 5 febbraio 1955, n. 1, a favore degli enti o comitati che gestiscono scuole di grado preparatorio.

     4. Il termine per la presentazione delle domande di cui all'articolo 3 della legge provinciale 5 febbraio 1955, n. 1, scade entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge.

     5. Per i piani di cui al presente articolo verrà seguita la procedura prevista all'ultimo comma dell'articolo 54 per il piano annuale.

 

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

 

     Art. 78. Finanziamento della spesa. [59]

     1. Per il finanziamento del piano annuale e dei piani straordinari di cui ai precedenti articoli 54 e 77, primo e secondo comma, per la realizzazione degli interventi di innovazione e di sperimentazione di cui al precedente articolo 17, per la attuazione dei corsi di cui ai precedenti articoli 7, 28 e 57, nonché per la stipulazione delle convenzioni di cui ai precedenti articoli 10 e 56, a decorrere dall'esercizio finanziario 1977, nello stato di previsione della spesa della Provincia è istituito un fondo il cui ammontare è determinato annualmente dalla legge di bilancio in misura comunque non superiore a decorrere dall'esercizio finanziario 1990, alle previsioni recate dal bilancio pluriennale.

 

     Art. 79. Impegni di spesa.

     1. Per consentire la continuità delle erogazioni previste dal piano annuale che, secondo il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 54 della presente legge, fa riferimento all'anno scolastico, la Giunta provinciale è autorizzata ad assumere impegni di spesa nell'esercizio finanziario di inizio del piano anche nei confronti degli stanziamenti dell'esercizio successivo, nei limiti, ove occorra, della quota dello stanziamento disposto per l'esercizio in cui è adottato il piano, relativo alla seconda parte del piano precedente, rimanendo subordinata l'effettuazione dei pagamenti allo stanziamento in bilancio, della spesa stessa.

     2. Nella prima applicazione della presente legge, qualora la stessa entri in vigore nel periodo di autorizzazione all'esercizio provvisorio di cui alla legge provinciale 24 dicembre 1976, n. 42, la Giunta provinciale è autorizzata ad assumere impegni di spesa in attuazione dei precedenti articoli 43, 59, secondo comma, 73 e 74, riferendo l'imputazione dei relativi oneri al capitolo 60 dello stato di previsione della spesa della Provincia per l'esercizio finanziario 1976.

 

     Art. 80.

     (Omissis) [60].

 


[1] L'art. 2 della L.P. 13 novembre 1998, n. 15 ha abrogato gli artt. 23, da 26 a 45 e le tabelle da A a E della presente legge. Essi restano applicabili ai rapporti sorti in base alle loro disposizioni nel periodo della loro vigenza e per l'esecuzione dei relativi impegni di spesa, per effetto dell'art. 4 della stessa L.P. 15/98.

[2] Con deliberazione 31 agosto 1990, n. 10072 la Giunta provinciale ha approvato un «Testo unico delle leggi provinciali concernenti l'ordinamento della scuola dell'infanzia della provincia autonoma di Trento» in B.U. 30 ottobre 1990, n. 49 - S.O. n. 1.

[3] Articolo aggiunto dall'art. 1 della L.P. 15 novembre 1988, n. 34.

[4] Articolo modificato dall'art. 3 della L.P. 21 agosto 1982, n. 14 e così sostituito dall'art. 2 della L.P. 15 novembre 1988, n. 34.

[5] Comma sostituito dall'art. 70 della L.P. 20 marzo 2000, n. 3 e così modificato dall'art. 115 della L.P. 7 agosto 2006, n. 5, a decorrere dalla data ivi indicata.

[6] Comma inserito dall'art. 70 della L.P. 20 marzo 2000, n. 3.

[7] Articolo modificato dall'art. 3 della L.P. 15 novembre 1988, n. 34 ed così ulteriormente modificato dall'art. 70 della L.P. 24 gennaio 1992, n. 5.

[8] Comma così sostituito dall’art. 16 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1, con effetto a partire dagli anni scolastici successivi a quello 2002/2003.

[9] Comma così sostituito dall’art. 2 della L.P. 23 luglio 2004, n. 7.

[10] Articolo così sostituito dall'art. 4 della L.P. 15 novembre 1988, n. 34.

[11] Comma aggiunto dall'art. 70 della L.P. 20 marzo 2000, n. 3 e così modificato dall’art. 16 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[12] Comma aggiunto dall'art. 70 della L.P. 20 marzo 2000, n. 3 e così modificato dall’art. 16 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[13] Comma sostituito dall'art. 5 della L.P. 15 novembre 1988, n. 34 e così modificato dall’art. 16 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[14] Comma così sostituito dall'art. 6 della L.P. 15 novembre 1988, n. 34.

[15] Articolo così sostituito dall'art. 7 della L.P. 15 novembre 1988, n. 34.

[16] Articolo così sostituito dall'art. 8 della L.P. 15 novembre 1988, n. 34.

[17] Articolo aggiunto dall'art. 9 della L.P. 15 novembre 1988, n. 34.

[18] Articolo sostituito dall'art. 10 della L.P. 15 novembre 1988, n. 34 ed abrogato dall'art. 16 della L.P. 7 luglio 1997, n. 10.

[19] Articolo sostituito dall'art. 11 della L.P. 15 novembre 1988, n. 34.

[20] Comma abrogato dall’art. 16 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[21] Comma aggiunto dall'art. 16 della L.P. 7 luglio 1997, n. 10.

[22] Lettera così sostituita dall'art. 70 della L.P. 20 marzo 2000, n. 3.

[23] Comma così sostituito dall’art. 2 della L.P. 23 luglio 2004, n. 7.

[24] Comma così modificato dall'art. 70 della L.P. 20 marzo 2000, n. 3.

[25] Comma abrogato dall’art. 16 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1

[26] Articolo già sostituito dall'art. 1 della L.P. 2 maggio 1990, n. 14, e così ulteriormente sostituito dall'art. 81 della L.P. 11 settembre 1998, n. 10.

[27] Comma così sostituito dall’art. 16 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[28] Comma così modificato dall’art. 16 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[29] Comma così sostituito dall’art. 16 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[30] Per le disposizioni di cui al presente Titolo, vedi le norme contenute nel Titolo XXI «Norme speciali concernenti il personale della scuola e della formazione professionale» della Del.G.P. 11 settembre 1987, n. 9470 che raccoglie e coordina le disposizioni della L.P. 29 aprile 1983, n. 12 con le successive modifiche e integrazioni.

[31] Articolo così sostituito dall'art. 12 della L.P. 15 novembre 1988, n. 34.

[32] Articolo così sostituito dall'art. 13 della L.P. 15 novembre 1988, n. 34.

[33] Articolo inserito dall’art. 16 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[34] Articolo modificato dall'art. 14 della L.P. 1 novembre 1988, n. 34 e dall'art. 8 della L.P. 10 marzo 1986, n. 7.

[35] Numero così sostituito dall’art. 2 della L.P. 23 luglio 2004, n. 7.

[36] Numero così sostituito dall’art. 2 della L.P. 23 luglio 2004, n. 7.

[37] Numero inserito dall’art. 2 della L.P. 23 luglio 2004, n. 7.

[38] Numero così sostituito dall’art. 1 della L.P. 15 marzo 2005, n. 5.

[39] Comma così modificato dall'art. 81 della L.P. 11 settembre 1998, n. 10.

[40] Articolo abrogato dall’art. 2 della L.P. 23 luglio 2004, n. 7.

[41] Lettera così modificata dall'art. 42 della L.P. 8 settembre 1997, n. 13.

[42] Articolo così sostituito dall'art. 15 della L.P. 15 novembre 1988, n. 34.

[43] Lettera così sostituita dall'art. 70 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.

[44] Comma già modificato dall'art. 54 della L.P. 22 marzo 2001, n. 3 e dall’art. 16 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1 e così ulteriormente modificato dall’art. 1 della L.P. 15 marzo 2005, n. 5.

[45] Comma inserito dall’art. 16 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[46] Comma così modificato dall'art. 81 della L.P. 11 settembre 1998, n. 10.

[47] Articolo così sostituito dall'art. 16 della L.P. 15 novembre 1988, n. 34.

[48] Articolo sostituito dall'art. 17 della L.P. 15 novembre 1988, n. 34, modificato dall'art. 6 della L.P. 10 settembre 1993, n. 27 e dall'art. 42 della L.P. 8 settembre 1997, n. 13 e così da ultimo sostituito dall’art. 2 della L.P. 23 luglio 2004, n. 7.

[49] Comma così modificato dall'art. 70 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.

[50] Articolo abrogato dall'art. 18 della L.P. 15 novembre 1988, n. 34.

[51] Articolo abrogato dall'art. 81 della L.P. 11 settembre 1998, n. 10.

[52] Articolo così modificato dall'art. 8 della L.P. 10 marzo 1986, n. 7, dall'art. 4 della L.P. 20 gennaio 1987, n. 3 e dall'art. 19 della L.P. 15 novembre 1988, n. 34.

[53] Comma così modificato dall'art. 81 della L.P. 11 settembre 1998, n. 10.

[54] Lettera già modificata dall'art. 57 della L.P. 27 agosto 1999, n. 3 e così ulteriormente modificata dall’art. 1 della L.P. 15 marzo 2005, n. 5.

[55] Lettera modificata dall’art. 16 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1 e abrogata dall’art. 2 della L.P. 23 luglio 2004, n. 7.

[56] Articolo aggiunto dall'art. 20 della L.P. 15 novembre 1988, n. 34 e successivamente così modificato dall'art. 16 della L.P. 7 luglio 1997, n. 10.

[57] Il rinvio si riferisce all'art. 54.

[58] Comma aggiunto dall’art. 16 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[59] Articolo così modificato dall'art. 8 della L.P. 12 marzo 1990, n. 8.

[60] Reca disposizioni finanziarie.