§ 2.1.34 - Legge Provinciale 10 novembre 1975, n. 50. [*]
Norme concernenti il personale già dell'Ente Nazionale Addestramento lavoratori del Commercio (E.N.A.L.C.) e dell'Istituto Nazionale [...]


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:2. ordinamento della provincia
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:10/11/1975
Numero:50


Sommario
Art. 1.      Il trasferimento alla Provincia Autonoma di Trento del personale già appartenente all'Ente Nazionale Addestramento Lavoratori del Commercio (E.N.A.L.C.) e all'istituto Nazionale per l'istruzione [...]
Art. 2.      Ai quadri formanti l'allegato 1 della Legge provinciale concernente «Norme concernenti il personale provinciale» è aggiunto il quadro G9 di cui all'allegato 1 della presente legge.
Art. 3.      (Omissis)
Art. 4.      (Omissis)
Art. 5.      (Omissis)
Art. 6.      (Omissis)
Art. 7.      (Omissis)
Art. 8.      (Omissis)
Art. 9.      (Omissis)
Art. 10.      Per il personale del Ruolo speciale del personale insegnante per la formazione e l'addestramento professionale è stabilita una progressione in carriera a ruoto con le seguenti modalità:
Art. 11.      La Giunta provinciale può assumere personale insegnante con incarico annuale a partire dalla data di inizio dei corsi, nel limite massimo di 35 unità.
Art. 12.      Gli incarichi saranno conferiti seguendo l'ordine delle graduatorie per materie di insegnamento predisposte entro il 15 settembre di ogni anno da una commissione così composta:
Art. 13.      Eventuali assenze di personale insegnante saranno fronteggiate fino ad un massimo di 10 giorni consecutivi ricorrendo alla maggiorazione di orario di insegnamento del personale docente già in [...]
Art. 14.      Dalla data di inizio dei corsi e fino alla conclusione degli stessi, ma comunque non oltre il 30 giugno di ciascun anno, la Giunta provinciale è autorizzata ad assumere personale a contratto, in [...]
Art. 15.      Il personale di cui al primo comma del precedente articolo 14, verrà assunto previo superamento di un colloquio effettuato da una Commissione nominata dalla Giunta provinciale e composta:
Art. 16.      Il personale amministrativo della carriera direttiva, già in servizio di ruolo o a tempo indeterminato presso gli Enti di cui all'articolo 1, è inquadrato nel Ruolo Amministrativo della [...]
Art. 17.      Il personale amministrativo delle carriere di concetto ed esecutiva già in servizio di ruolo o a tempo indeterminato presso gli Enti di cui all'articolo 1, è inquadrato nel Ruolo Amministrativo [...]
Art. 18.      Il personale della carriera ausiliaria già in servizio di ruolo o a tempo indeterminato presso gli Enti di cui all'articolo 1, è inquadrato nel Ruolo degli uscieri-bidelli con decorrenza 1 [...]
Art. 19.      Il personale della categoria salariati già in servizio a tempo indeterminato presso gli Enti di cui all'articolo 1 è inquadrato con decorrenza 1 luglio 1974, nel Ruolo degli Operai della [...]
Art. 20.      Il personale insegnante di Gruppo A, Gruppo B e Gruppo C, già in servizio a tempo indeterminato presso gli Enti di cui all'articolo 1 è inquadrato, con decorrenza 1 luglio 1974, rispettivamente [...]
Art. 21.      Agli effetti degli inquadramenti in ruolo del personale di cui agli articoli 16, 17, 18, 19 e 20 l'anzianità di servizio a tempo indeterminato sarà riconosciuta nel limite del 75 per cento.
Art. 22.      Il personale insegnante già in servizio a tempo determinato presso gli Enti di cui all'articolo 1, che abbia insegnato per almeno due anni, anche non consecutivi, con un orario settimanale medio [...]
Art. 23.      Nella prima applicazione della presente legge, la Giunta provinciale è autorizzata a provvedere mediante nomina alla copertura del posto di Direttore del Ruolo per la formazione e [...]
Art. 24.      Per quanto non previsto dalla presente legge al personale inquadrato a norma degli articoli precedenti, si applicano le disposizioni generali concernenti lo stato giuridico e il trattamento [...]
Art. 25.      (Omissis)
Art. 26.      (Omissis)


§ 2.1.34 - Legge Provinciale 10 novembre 1975, n. 50. [*]

Norme concernenti il personale già dell'Ente Nazionale Addestramento lavoratori del Commercio (E.N.A.L.C.) e dell'Istituto Nazionale per l'Istruzione e l'Addestramento nel Settore Artigiano (I.N.I.A.S.A.) trasferito alla Provincia Autonoma di Trento.

(B.U. 18 novembre 1975, n. 56).

 

Art. 1.

     Il trasferimento alla Provincia Autonoma di Trento del personale già appartenente all'Ente Nazionale Addestramento Lavoratori del Commercio (E.N.A.L.C.) e all'istituto Nazionale per l'istruzione e l'Addestramento nel Settore Artigiano (I.N.I.A.S.A.), disposto con decreto ministeriale 13 febbraio 1975, è disciplinato dalla presente legge.

 

     Art. 2.

     Ai quadri formanti l'allegato 1 della Legge provinciale concernente «Norme concernenti il personale provinciale» è aggiunto il quadro G9 di cui all'allegato 1 della presente legge.

 

     Art. 3.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 4.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 5.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 6.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 7.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 8.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 9.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 10.

     Per il personale del Ruolo speciale del personale insegnante per la formazione e l'addestramento professionale è stabilita una progressione in carriera a ruoto con le seguenti modalità:

     Carriera direttiva.

     Il passaggio dalla qualifica di Insegnante di 1ª classe par. 257, alla qualifica di insegnante di 2ª classe - par. 307, avviene dopo quattro anni e sei mesi di effettivo servizio, semprechè nell'ultimo biennio il dipendente non abbia riportato una nota di qualifica inferiore a distinto.

     Il passaggio dalla qualifica di Insegnante di 2ª classe - par. 307, alla qualifica di insegnante di 3ª classe - par. 387 avviene dopo otto anni di effettivo servizio nella qualifica inferiore, semprechè nell'ultimo biennio il dipendente non abbia riportato una nota di qualifica inferiore a buono.

     Il passaggio dalla qualifica di insegnante di 3ª classe - par. 387, alla qualifica di insegnante di 4ª classe - par. 426, avviene dopo quattro anni di effettivo servizio nella qualifica inferiore, semprechè nell'ultimo biennio il dipendente non abbia riportato una nota di qualifica inferiore a buono.

     Carriera di concetto.

     Il passaggio dalla qualifica di insegnante di 1ª classe par. 188, alla qualifica di insegnante di 2ª classe - par. 227, avviene dopo due anni di effettivo servizio, semprechè nel biennio il dipendente non abbia riportato una nota di qualifica inferiore a buono.

     Il passaggio dalla qualifica di insegnante di 2ª classe - par. 227, alla qualifica di Insegnante di 3ª classe - par. 260, avviene dopo sette anni di effettivo servizio nella qualifica inferiore, semprechè nell'ultimo biennio il dipendente non abbia riportato una nota di qualifica inferiore a buono.

     Il passaggio dalla qualifica di insegnante di 3ª classe - par. 260, alla qualifica di insegnante di 4ª classe - par. 302, avviene dopo cinque anni di effettivo servizio nella qualifica inferiore, semprechè nell'ultimo biennio il dipendente non abbia riportato una nota di qualifica inferiore a buono.

     Carriera esecutiva.

     Il passaggio dalla qualifica di istruttore di 1ª classe - par. 143, alla qualifica di Istruttore di 2ª classe par. 168, avviene dopo due anni di effettivo servizio, semprechè nel biennio il dipendente non abbia riportato una nota di qualifica inferiore a buono.

     Il passaggio dalla qualifica di istruttore di 2ª classe - par. 168, alla qualifica di istruttore di 3ª classe par. 188, avviene dopo sette anni di effettivo servizio nella qualifica inferiore, semprechè nell'ultimo biennio il dipendente non abbia riportato una nota di qualifica inferiore a buono.

     Il passaggio dalla qualifica di istruttore di 3ª classe - par. 188, alla qualifica di Istruttore di 4ª classe par. 218, avviene dopo cinque anni di effettivo servizio nella qualifica inferiore, semprechè nell'ultimo biennio il dipendente non abbia riportato una nota di qualifica inferiore a buono.

 

     Art. 11.

     La Giunta provinciale può assumere personale insegnante con incarico annuale a partire dalla data di inizio dei corsi, nel limite massimo di 35 unità.

     Per il personale di cui al precedente comma, la Giunta provinciale determinerà di volta in volta l'orario di servizio secondo le esigenze relative alle materie di insegnamento, distinguendolo in orario per l'insegnamento ed in orario riservato alle attività connesse con la scuola, tenendo conto dei limiti e delle proporzioni previste dall'articolo 8 della presente legge.

     La retribuzione, in ragione d'anno per ora settimanale di servizio, è determinata nella misura di 1/40 del trattamento economico tabellare e dell'assegno perequativo iniziale della carriera cui si riferisce l'insegnamento, della indennità integrativa speciale nella misura corrispondente a quella dei dipendenti provinciali, delle quote aggiunte di famiglia, nonchè della 13. mensilità.

     La retribuzione annua, per più ore settimanali di servizio è determinata, in relazione ai disposto di cui al precedente comma, in ragione dei numero delle ore stesse [2].

 

     Art. 12.

     Gli incarichi saranno conferiti seguendo l'ordine delle graduatorie per materie di insegnamento predisposte entro il 15 settembre di ogni anno da una commissione così composta:

     a) dall'Assessore all'istruzione, con funzioni di Presidente, o suo delegato;

     b) da un funzionario addetto ai servizi dell'Assessorato all'istruzione;

     c) dal direttore del ruolo speciale per la formazione e l'addestramento professionale;

     d) da due dipendenti del ruolo speciale del personale insegnante per la formazione e l'addestramento professionale, eletti dal personale insegnante stesso.

     Per la formazione delle graduatorie di cui al comma precedente, saranno valutati, oltre al titolo di studio, gli anni di insegnamento effettuati con particolare riferimento a quelli prestati nel settore della formazione professionale, le qualifiche di merito riportate e l'eventuale partecipazione a corsi di qualificazione o aggiornamento. L'idoneità conseguita nei concorsi per l'assunzione in ruolo costituirà titolo di precedenza assoluta.

     Chiunque abbia i titoli richiesti può inoltrare domanda all'Assessorato provinciale all'istruzione entro il mese di giugno di ogni anno, per concorrere alle graduatorie di cui al presente articolo.

     Nella prima applicazione della presente legge al personale che dalla data di inizio dei corsi e prima dell'entrata in vigore della legge medesima abbia già ottenuto un incarico di insegnamento a tempo determinato, presso l'Ente cui la Provincia ha temporaneamente affidato con apposita convenzione la gestione dei corsi di formazione e addestramento professionale già di competenza degli Enti di cui all'articolo 1, è conferito un incarico di insegnamento con le modalità di cui al precedente articolo 11.

 

     Art. 13.

     Eventuali assenze di personale insegnante saranno fronteggiate fino ad un massimo di 10 giorni consecutivi ricorrendo alla maggiorazione di orario di insegnamento del personale docente già in servizio nel limite massimo individuale di quattro ore settimanali.

     La Giunta provinciale, con propria deliberazione, fisserà annualmente il contingente di personale occorrente per provvedere alle supplenze nei vari corsi per la formazione e l'addestramento professionale, nel limite complessivo massimo di 50 unità.

     Entro i limiti di tale contingente, il Presidente della Giunta provinciale è autorizzato a chiamare in servizio il personale supplente necessario.

     L'inclusione nella graduatoria prevista dal precedente articolo 12 costituirà titolo di precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze di cui al comma precedente.

     Ai fini della determinazione della retribuzione per il personale di cui al terzo comma, si applicano le disposizioni previste dal terzo e quarto comma dell'articolo 11 della presente legge.

     Il personale, che abbia prestato servizio per almeno 180 giorni anche non continuativi e che si trovi in servizio al termine delle operazioni di scrutinio o degli esami di fine corso, sarà retribuito anche durante il periodo di sospensione dei corsi per le vacanze estive, su base mensile, in relazione alla media delle retribuzioni corrispondenti agli incarichi di supplenza conferiti nel corso dell'anno scolastico.

     Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso dei istituzione di corsi di durata inferiore all'anno.

 

     Art. 14.

     Dalla data di inizio dei corsi e fino alla conclusione degli stessi, ma comunque non oltre il 30 giugno di ciascun anno, la Giunta provinciale è autorizzata ad assumere personale a contratto, in possesso del diploma di scuola media superiore, con compiti di assistenti di convitto nel limite massimo di 10 unità.

     Per le assunzioni di cui al comma precedente il limite massimo di età è fissato in anni cinquanta.

     Al personale di cui al primo comma, per l'intero periodo di servizio prestato, sarà mensilmente corrisposta una retribuzione pari al trattamento economico tabellare iniziale previsto per il personale della carriera di concetto del Ruolo speciale del personale insegnante per la formazione e l'addestramento professionale, maggiorata di un importo uguale all'assegno perequativo e alla indennità integrativa speciale spettanti al medesimo personale.

 

     Art. 15.

     Il personale di cui al primo comma del precedente articolo 14, verrà assunto previo superamento di un colloquio effettuato da una Commissione nominata dalla Giunta provinciale e composta:

     - da un rappresentante dell'Assessorato all'istruzione;

     - dal Direttore del ruolo per la formazione e l'addestramento professionale;

     - da un rappresentante del personale insegnante;

     - da un assistente sociale;

     - da un rappresentante sindacale designato dal personale insegnante;

     - da un rappresentante degli studenti.

 

     Art. 16.

     Il personale amministrativo della carriera direttiva, già in servizio di ruolo o a tempo indeterminato presso gli Enti di cui all'articolo 1, è inquadrato nel Ruolo Amministrativo della Provincia con decorrenza 1 luglio 1974, nella corrispondente qualifica secondo la tabella di equiparazione di cui al presente articolo, con il riconoscimento dell'intera anzianità maturata nella qualifica di provenienza.

     Al personale con qualifica di Capo sezione o qualifica inferiore, è riconosciuta l'intera anzianità di servizio di ruolo maturata nella carriera direttiva, agli effetti della progressione nella carriera medesima, secondo i tempi di percorrenza previsti dall'articolo 32 della Legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, come sostituito dall'articolo 1 della Legge provinciale 30 dicembre 1971, n. 20. La eventuale anzianità eccedente, rispetto a quella complessivamente richiesta per la qualifica conferita, è riconosciuta nella qualifica medesima sia ai fini dell'attribuzione degli aumenti biennali, sia per il conseguimento del trattamento economico della qualifica superiore.

 

     Tabella di equiparazione.

     (Omissis) [3].

 

     Art. 17.

     Il personale amministrativo delle carriere di concetto ed esecutiva già in servizio di ruolo o a tempo indeterminato presso gli Enti di cui all'articolo 1, è inquadrato nel Ruolo Amministrativo della Provincia con decorrenza 1 luglio 1974, nella corrispondente qualifica secondo la tabella di equiparazione di cui al presente articolo, con il riconoscimento dell'intera anzianità maturata nella qualifica di provenienza.

     Al personale cui competa una qualifica derivata dalla soppressione di due qualifiche previste dal Regolamento vigente presso gli Enti di cui al comma precedente, è attribuita, nella nuova posizione, la prima o la seconda classe di stipendio, secondo che l'Interessato provenga dalla prima o dalla seconda delle qualifiche soppresse considerate nell'ordine di progressione in carriera, conservando l'anzianità maturata nella qualifica di provenienza o, se più favorevole, è attribuita la classe corrispondente all'anzianità complessivamente maturata nelle qualifiche soppresse. In questo secondo caso l'anzianità eccedente rispetto a quella complessivamente richiesta per la classe conferita, è riconosciuta nella classe medesima ai fini degli aumenti biennali.

     Al personale cui competa una qualifica derivata dalla soppressione di tre qualifiche previste dal Regolamento vigente presso gli Enti di cui al primo comma, l'anzianità di servizio maturata nella qualifiche soppresse sarà riconosciuta nella nuova qualifica sia ai fini dell'attribuzione della seconda classe di stipendio, sia per il conseguimento del trattamento economico della qualifica superiore. L'eventuale anzianità eccedente rispetto a quella complessivamente richiesta per la classe conferita o per il conseguimento del trattamento economico della qualifica superiore è riconosciuta nella nuova posizione ai fini degli aumenti biennali.

     Ai fini dell'applicazione del presente articolo, i tempi di percorrenza per la progressione in carriera sono quelli previsti dagli articoli 44 e 50 della Legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, come sostituiti dall'articolo 1 della Legge provinciale 30 dicembre 1971, n. 20.

 

     Tabella di equiparazione.

     (Omissis) [3].

 

     Art. 18.

     Il personale della carriera ausiliaria già in servizio di ruolo o a tempo indeterminato presso gli Enti di cui all'articolo 1, è inquadrato nel Ruolo degli uscieri-bidelli con decorrenza 1 luglio 1974, nella corrispondente qualifica secondo le tabelle di equiparazione di cui al presente articolo, con il riconoscimento dell'intera anzianità maturata nella qualifica di provenienza.

     Al personale con qualifica di Usciere capo o qualifica inferiore, è riconosciuta l'intera anzianità di servizio di ruolo maturata nella carriera ausiliaria, agli effetti della progressione nella carriera medesima secondo i tempi di percorrenza previsti dall'articolo 55 della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, come sostituito dall'articolo 1 della Legge provinciale 30 dicembre 1971, n. 20. L'eventuale anzianità eccedente rispetto a quella complessivamente richiesta per la qualifica conferita è riconosciuta nella qualifica medesima sia ai fini dell'attribuzione degli aumenti biennali, sia per il conseguimento del trattamento economico della qualifica superiore.

 

     Tabella di equiparazione

     (Omissis) [3].

 

     Art. 19.

     Il personale della categoria salariati già in servizio a tempo indeterminato presso gli Enti di cui all'articolo 1 è inquadrato con decorrenza 1 luglio 1974, nel Ruolo degli Operai della Provincia nella qualifica derivante dal riconoscimento dell'intera anzianità maturata nella qualifica di provenienza, in base ai tempi di percorrenza previsti dall'articolo 55 della Legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, come sostituito dall'articolo 1 della Legge provinciale 30 dicembre 1971, n. 20.

     L'eventuale anzianità eccedente rispetto a quella complessivamente richiesta per la qualifica conferita è riconosciuta nella qualifica medesima sia ai fini dell'attribuzione degli aumenti biennali, sia per il conseguimento del trattamento economico della qualifica superiore.

 

     Art. 20.

     Il personale insegnante di Gruppo A, Gruppo B e Gruppo C, già in servizio a tempo indeterminato presso gli Enti di cui all'articolo 1 è inquadrato, con decorrenza 1 luglio 1974, rispettivamente nelle carriere direttiva, di concetto ed esecutiva del Ruolo speciale del Personale insegnante per la formazione e l'addestramento professionale di cui alla tabella A) allegata alla presente legge.

     Con la medesima decorrenza il personale con la qualifica di Cuoco unico, 3. Maitre e Aiuto cuoca, già in servizio a tempo indeterminato presso l'E.N.A.L.C., è inquadrato nella carriera esecutiva del Ruolo di cui al comma precedente.

     Al personale di cui ai commi precedenti, agli effetti della progressione in carriera secondo i tempi di percorrenza di cui al precedente articolo 10, l'anzianità di servizio maturata rispettivamente nel gruppo o nelle qualifiche di provenienza sarà riconosciuta nel limite del 75 per cento.

 

     Art. 21.

     Agli effetti degli inquadramenti in ruolo del personale di cui agli articoli 16, 17, 18, 19 e 20 l'anzianità di servizio a tempo indeterminato sarà riconosciuta nel limite del 75 per cento.

     Ai medesimi effetti l'anzianità di servizio a tempo determinato sarà riconosciuta nella misura dei 50 per cento.

 

     Art. 22.

     Il personale insegnante già in servizio a tempo determinato presso gli Enti di cui all'articolo 1, che abbia insegnato per almeno due anni, anche non consecutivi, con un orario settimanale medio non inferiore a sedici ore, e che non abbia conseguito negli ultimi due anni una nota di demerito, è inquadrato, se necessario anche in soprannumero, nel Ruolo del Personale insegnante per la formazione e l'addestramento professionale, nella carriera corrispondente alle mansioni esercitate, mediante esame-colloquio e previo possesso dei requisiti richiesti per l'accesso alla carriera medesima.

     L'inquadramento avrà decorrenza rispettivamente dal 26 novembre 1974, per coloro che abbiano completato i due anni di insegnamento entro l'anno scolastico 1973-74, e dall'entrata in vigore della presente legge per coloro che abbiano completato i due anni di insegnamento con l'anno scolastico 1974-75.

     Il servizio prestato dal personale di cui al primo comma sarà riconosciuto, alla data dell'inquadramento, nella misura del 50 per cento.

 

     Art. 23.

     Nella prima applicazione della presente legge, la Giunta provinciale è autorizzata a provvedere mediante nomina alla copertura del posto di Direttore del Ruolo per la formazione e l'addestramento professionale anche con persona estranea all'Amministrazione in possesso del titolo di studio e dei requisiti richiesti.

 

     Art. 24.

     Per quanto non previsto dalla presente legge al personale inquadrato a norma degli articoli precedenti, si applicano le disposizioni generali concernenti lo stato giuridico e il trattamento economico del personale provinciale.

 

     Art. 25.

     (Omissis) [4].

 

     Art. 26.

     (Omissis) [5].

 

     Allegato 1.

     (Omissis) [6].

 

 


[*] Legge abrogata dall'art. 2 della L.P. 13 novembre 1998, n. 15. Essa resta applicabile ai rapporti sorti in base alle sue disposizioni nel periodo della sua vigenza e per l'esecuzione dei relativi impegni di spesa, per effetto dell'art. 4 della stessa L.P. 15/98.

[1] Articolo modificativo della L.P. 23 agosto 1963, n. 8.

[1] Articolo modificativo della L.P. 23 agosto 1963, n. 8.

[1] Articolo modificativo della L.P. 23 agosto 1963, n. 8.

[1] Articolo modificativo della L.P. 23 agosto 1963, n. 8.

[1] Articolo modificativo della L.P. 23 agosto 1963, n. 8.

[1] Articolo modificativo della L.P. 23 agosto 1963, n. 8.

[1] Articolo modificativo della L.P. 23 agosto 1963, n. 8.

[2] Articolo così modificato dall'art. 10, 2° comma della L.P. 28 novembre 1978, n. 50.

[3] Vedi ora la tabella allegata alla L.P. 23 agosto 1963, n. 8.

[3] Vedi ora la tabella allegata alla L.P. 23 agosto 1963, n. 8.

[3] Vedi ora la tabella allegata alla L.P. 23 agosto 1963, n. 8.

[4] Disposizione finanziaria transitoria.

[5] Disposizione finanziaria transitoria ed entrata in vigore.

[6] Allegato abrogato dalla L.P. 5 novembre 1977, n. 31.