§ 2.1.47 - L.P. 28 novembre 1978, n. 50.
Modifiche al trattamento economico di missione e di trasferimento ed altre disposizioni concernenti il personale provinciale.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:2. ordinamento della provincia
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:28/11/1978
Numero:50


Sommario
Art. 1.      (Omissis)
Art. 2.      1. Nella tabella del trattamento di missione del personale provinciale allegata alla legge provinciale 2 maggio 1962, n. 7, e successive modificazioni, sono abrogate le diarie senza [...]
Art. 3.      1. Si applicano ai dipendenti provinciali le norme in materia di trattamento economico di trasferimento di cui al titolo II della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e successive modificazioni
Art. 4.      1. All'individuazione del personale dell'ospedale psichiatrico da adibire ai servizi psichiatrici di diagnosi e cura istituiti negli ospedali generali individuati dalla Giunta provinciale a [...]
Art. 5.      1. Il compenso forfettario giornaliero previsto dal precedente articolo spetta anche al personale che alla data di entrata in vigore della presente legge sia già addetto ai servizi psichiatrici [...]
Art. 6.      1. Il personale medico del ruolo speciale dei servizi di salute mentale addetto ai servizi psichiatrici di diagnosi e cura istituiti negli ospedali generali che presti servizio di pronta [...]
Art. 9.      1. Con decorrenza 1° gennaio 1978, l'indennità giornaliera di rischio nella misura di lire 950 prevista dal primo comma dell'articolo 8 della legge provinciale 5 novembre 1975, n. 49, è estesa [...]
Art. 10.      1. In sostituzione delle lavoratrici assenti dal lavoro in virtù delle disposizioni della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, la Giunta provinciale può assumere personale con contratto a tempo [...]
Art. 17.      1. A seguito dell'entrata in vigore della legge 5 marzo 1977, n. 54, concernente «Disposizioni in materia di giorni festivi», al personale provinciale sono attribuite in aggiunta al periodo di [...]
Art. 18.      (Omissis)
Art. 19.      1. Il limite massimo di età per l'assunzione del personale insegnante delle scuole provinciali dell'infanzia e per l'assunzione nel ruolo speciale del personale insegnante per la formazione e [...]
Art. 20. 
Art. 21.      1. Nel ruolo speciale dei servizi di salute mentale quadro G2 dell'allegato I della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, come da ultimo sostituito con l'allegato A) della legge provinciale 5 [...]
Art. 22.      1. Per fronteggiare eventuali assenze del personale ausiliario fornito, a norma delle leggi vigenti, dalla Provincia a scuole ed istituti statali o in servizio presso i propri centri di [...]
Art. 23.      1. Gli operai temporanei, addetti alla manutenzione delle strade con incarico di cantoniere, che abbiano prestato servizio ausiliario anche senza continuità per almeno due anni anteriormente [...]
Art. 24.      1. La Provincia assume a proprio carico le spese legali per la difesa dei propri dipendenti nei giudizi civili e penali nei quali siano stati coinvolti per fatti o cause di servizio, salvo [...]
Art. 25.      1. I funzionari preposti ai singoli uffici e servizi della Provincia autonoma sono autorizzati a procedere, nei casi e nei modi di legge, al rilascio in copia conforme degli atti custoditi [...]
Art. 26.      1. La denominazione «ruolo speciale dei vigili sanitari» di cui al quadro G6 dei quadri formanti l'allegato I della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, come sostituiti da ultimo con legge [...]


§ 2.1.47 - L.P. 28 novembre 1978, n. 50. [1]

Modifiche al trattamento economico di missione e di trasferimento ed altre disposizioni concernenti il personale provinciale.

(B.U. 30 novembre 1978, n. 61).

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL TRATTAMENTO ECONOMICO

DI MISSIONE E DI TRASFERIMENTO

 

Art. 1.

     (Omissis) [2].

 

     Art. 2.

     1. Nella tabella del trattamento di missione del personale provinciale allegata alla legge provinciale 2 maggio 1962, n. 7, e successive modificazioni, sono abrogate le diarie senza pernottamento nonché le disposizioni previste per il capo officina e per gli autisti della Provincia.

 

     Art. 3.

     1. Si applicano ai dipendenti provinciali le norme in materia di trattamento economico di trasferimento di cui al titolo II della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e successive modificazioni.

 

TITOLO II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI CONCERNENTI LA MOBILITA' DEL PERSONALE

 

     Art. 4.

     1. All'individuazione del personale dell'ospedale psichiatrico da adibire ai servizi psichiatrici di diagnosi e cura istituiti negli ospedali generali individuati dalla Giunta provinciale a sensi della legge 13 maggio 1978, n. 180, provvede la Giunta provinciale sulla base di graduatorie proposte da una commissione paritetica composta di sei membri, di cui tre in rappresentanza della Giunta provinciale da questa designati, e tre in rappresentanza del personale, designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative del medesimo. La Giunta provinciale provvederà anche alla nomina del segretario della commissione.

     2. Nella formazione delle graduatorie la commissione dovrà tener conto di criteri generali che saranno stabiliti con un regolamento proposto dalla commissione medesima.

     3. Qualora il personale di cui al primo comma debba effettuare, per raggiungere la nuova sede di servizio, maggiori spostamenti su distanze superiori a 10 chilometri dal luogo di residenza, viene corrisposto a carico della Provincia un compenso forfettario giornaliero da determinare con apposito regolamento in una percentuale dell'indennità chilometrica stabilita dalla vigente normativa provinciale per il personale inviato in missione ed autorizzato all'uso di automezzo proprio.

     4. Il compenso di cui al precedente comma è corrisposto per le giornate di servizio effettivamente prestato nella nuova sede, e cessa con la data di eventuale trasferimento della residenza nel comune in cui è ubicata la nuova sede di servizio, o con l'eventuale definitiva assegnazione del personale alle unità sanitarie locali, in attuazione della riforma sanitaria [3].

     5. Ulteriori criteri e modalità di corresponsione del compenso potranno essere specificati con il regolamento di cui al terzo comma.

 

     Art. 5.

     1. Il compenso forfettario giornaliero previsto dal precedente articolo spetta anche al personale che alla data di entrata in vigore della presente legge sia già addetto ai servizi psichiatrici di diagnosi e cura e compete dalla data di inizio dell'attività presso i servizi medesimi.

 

     Art. 6.

     1. Il personale medico del ruolo speciale dei servizi di salute mentale addetto ai servizi psichiatrici di diagnosi e cura istituiti negli ospedali generali che presti servizio di pronta disponibilità, e retribuito nei modi e nelle misure previste dal vigente accordo nazionale unico di lavoro per il personale ospedaliero.

     2. Al personale di cui al comma precedente spetta inoltre, per le chiamate effettive, la corresponsione dell'indennità chilometrica prevista dall'articolo 7 della legge provinciale 2 maggio 1962, n. 7, come integrato con l'articolo 1 della presente legge, quando abbia la residenza al di fuori del comune in cui ha sede l'ospedale generale.

 

 

TITOLO III

ISTITUZIONE DI SERVIZI DI MENSA

 

     Artt. 7. - 8.

     (Omissis) [4].

 

TITOLO IV

DISPOSIZIONI DIVERSE E FINANZIARIE

 

     Art. 9.

     1. Con decorrenza 1° gennaio 1978, l'indennità giornaliera di rischio nella misura di lire 950 prevista dal primo comma dell'articolo 8 della legge provinciale 5 novembre 1975, n. 49, è estesa agli autisti assegnati all'autorimessa provinciale, ai conducenti di automezzi in dotazione ai vari servizi provinciali, al personale in servizio presso la sezione chimica della stazione sperimentale agraria forestale di S. Michele all'Adige, nonché al personale in servizio presso il laboratorio tecnologico impianti a fune.

     2. L'indennità di cui ai presente articolo sarà corrisposta per i soli periodi di servizio effettivamente prestati.

 

     Art. 10.

     1. In sostituzione delle lavoratrici assenti dal lavoro in virtù delle disposizioni della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, la Giunta provinciale può assumere personale con contratto a tempo determinato in conformità al disposto dell'articolo 1, lettera b), della legge 18 aprile 1962, n. 230, sulla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato e con l'osservanza delle norme della legge stessa, utilizzando per questo eventuali graduatorie di precedenti concorsi.

 

     Artt. 11. - 16. (Omissis) [5].

 

     Art. 17.

     1. A seguito dell'entrata in vigore della legge 5 marzo 1977, n. 54, concernente «Disposizioni in materia di giorni festivi», al personale provinciale sono attribuite in aggiunta al periodo di congedo previsto dall'art. 140 della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, come integrato con l'art. 9 della legge provinciale 10 novembre 1975, n. 50, sei giornate lavorative da usufruirsi con le modalità previste dall'articolo medesimo.

     2. Al personale del ruolo speciale dei sottufficiali e guardie forestali le medesime giornate sono attribuite in aggiunta al periodo di licenza ordinaria previsto dalla normativa per gli stessi in vigore.

     3. Le disposizioni del presente articolo si estendono anche al personale di cui all'articolo 38 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13, e con le modalità ivi previste.

 

     Art. 18.

     (Omissis) [6].

 

     Art. 19.

     1. Il limite massimo di età per l'assunzione del personale insegnante delle scuole provinciali dell'infanzia e per l'assunzione nel ruolo speciale del personale insegnante per la formazione e l'addestramento professionale, nonché per il conferimento di incarichi e supplenze nelle medesime scuole è quello previsto dalla normativa statale per il personale corrispondente.

     2. E' abrogato l'ultimo comma dell'articolo 11 della legge provinciale 10 novembre 1975, n. 50.

 

     Art. 20. [7]

     (Omissis) [8].

 

     Art. 21.

     1. Nel ruolo speciale dei servizi di salute mentale quadro G2 dell'allegato I della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, come da ultimo sostituito con l'allegato A) della legge provinciale 5 novembre 1977, n. 31, i posti di direttore di divisione - aiuto sono aumentati da dieci a tredici e i posti di direttore di sezione - assistente/consigliere

- assistente sono aumentati da dieci a tredici.

 

     Art. 22.

     1. Per fronteggiare eventuali assenze del personale ausiliario fornito, a norma delle leggi vigenti, dalla Provincia a scuole ed istituti statali o in servizio presso i propri centri di formazione professionale, la Giunta provinciale, con propria deliberazione, potrà fissare annualmente il contingente di personale occorrente per provvedere alle supplenze del personale medesimo, nel limite massimo di 5 unità.

     2. Entro i limiti di tale contingente, il Presidente della Giunta provinciale è autorizzato a chiamare in servizio il personale supplente necessario, che verrà retribuito con salario giornaliero, in ragione di 1/250 della retribuzione annua fissata dalle vigenti tabelle economiche per il personale della corrispondente categoria, ivi compresa l'aggiunta di famiglia.

 

     Art. 23.

     1. Gli operai temporanei, addetti alla manutenzione delle strade con incarico di cantoniere, che abbiano prestato servizio ausiliario anche senza continuità per almeno due anni anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e che a questa medesima data risultino ancora in servizio, saranno inquadrati in ruolo nella carriera ausiliaria, con la qualifica di cantoniere, previa dichiarazione della Giunta provinciale attestante tale posizione e la idoneità al servizio.

     2. Agli stessi sarà riconosciuto ad ogni effetto il servizio prestato anche senza continuità anteriormente all'inquadramento in ruolo.

     3. Il trattamento economico risultante a seguito dell'inquadramento disposto in virtù del presente articolo avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 24.

     1. La Provincia assume a proprio carico le spese legali per la difesa dei propri dipendenti nei giudizi civili e penali nei quali siano stati coinvolti per fatti o cause di servizio, salvo rivalsa se viene accertata la responsabilità per fatto commesso con dolo o colpa grave dell'imputato o convenuto in giudizio [9].

     2. La norma di cui al precedente comma si applica anche al Presidente della Giunta provinciale, nonché agli assessori provinciali che siano coinvolti in giudizi civili o penali per fatti o cause connessi all'adempimento del proprio mandato e all'esercizio delle proprie pubbliche funzioni.

 

     Art. 25.

     1. I funzionari preposti ai singoli uffici e servizi della Provincia autonoma sono autorizzati a procedere, nei casi e nei modi di legge, al rilascio in copia conforme degli atti custoditi presso gli uffici e servizi medesimi.

 

     Art. 26.

     1. La denominazione «ruolo speciale dei vigili sanitari» di cui al quadro G6 dei quadri formanti l'allegato I della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, come sostituiti da ultimo con legge provinciale 5 novembre 1977, n. 31, è sostituita dalla denominazione «ruolo speciale dei tecnici d'igiene»; conseguentemente, nella normativa provinciale, le parole «vige sanitario» e «vigili sanitari» s'intendono sostituite rispettivamente dalle parole «tecnico d'igiene» e «tecnici d'igiene».

 

     Artt. 27 - 29.

     (Omissis) [10].


[1] Legge abrogata dall'art. 2 della L.P. 13 novembre 1998, n. 15 tranne gli artt. 1, 9 e 20. Essa resta applicabile ai rapporti sorti in base alle sue disposizioni nel periodo della sua vigenza e per l'esecuzione dei relativi impegni di spesa, per effetto dell'art. 4 della stessa L.P. 15/98.

[2] Articolo sostitutivo degli articoli 1 e 3, introduttivo degli articoli 1 bis, 7 bis e 7 ter e modificativo degli articoli 2, 4 e 7 della L.P. 2 maggio 1962, n. 7.

[3] Comma così modificato dall'art. 29 della L.P. 26 maggio 1980, n. 13.

[4] Articoli abrogati dall'art. 51 della L.P. 23 febbraio 1990, n. 6.

[5] Articoli modificativi della L.P. 23 agosto 1963, n. 8.

[6] Articolo modificativo dell'art. 82 della L.P. 23 agosto 1963, n. 8.

[7] Articolo abrogato dall'art. 6 della L.P.29 dicembre 2006, n. 11.

[8] Articolo sostitutivo dell'art. 1 della L.P. 23 dicembre 1973, n. 49.

[9] Comma così sostituito dall'art. 30 della L.P. 26 maggio 1980, n. 13.

[10] Disposizioni finanziarie ed entrata in vigore.