§ 2.1.15 - L.P. 23 agosto 1963, n. 8.
Ordinamento degli uffici e Statuto del personale della Provincia di Trento.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:2. ordinamento della provincia
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:23/08/1963
Numero:8


Sommario
Art. 1.  Servizi provinciali.
Art. 2.  Presidenza della Giunta provinciale.
Art. 3.  Segreteria Generale.
Art. 3 bis.  Organizzazione.
Art. 4.  Finanze e patrimonio.
Art. 5.  Lavori pubblici.
Art. 5 bis.  Acque pubbliche.
Art. 6.  Edilizia popolare.
Art. 7.  Urbanistica.
Art. 8.  Istruzione e Attività culturali.
Art. 9.  Artigianato, Commercio, Industria, Trasporti e Turismo.
Art. 10.  Agricoltura.
Art. 11.  Attività sociali.
Art. 11 bis.  Vigilanza e tutela sugli Enti locali.
Art. 11 ter.  Protezione dell'ambiente.
Art. 12.  Ruoli del personale.
Art. 13.  Distribuzione dei ruoli negli Uffici e nei Servizi.
Art. 14.  Passaggio di ruolo.
Art. 15.  Carriere del personale.
Art. 16.  Qualifiche.
Art. 17.  Attribuzioni della carriera direttiva.
Art. 18.  Attribuzioni del segretario generale della Giunta provinciale.
Art. 19.  Trattamento economico e diritti accessori del Segretario generale.
Art. 20.  Nomina del Segretario generale.
Art. 21.  Concorso pubblico per il posto di segretario generale.
Art. 22.  Commissione giudicatrice del concorso.
Art. 23.  Attribuzioni del Direttore generale - Vice segretario generale della Giunta provinciale.
Art. 24.  Nomina del Direttore generale - Vice segretario generale della Giunta provinciale.
Art. 24 bis.  Nomina del Direttore generale - Ragioniere generale.
Art. 24 ter.  Nomina del direttore generale del Ruolo tecnico delle foreste.
Art. 25.  Personale dell'Ufficio del Presidente.
Art. 26.  Sistemazione del Segretario particolare.
Art. 26 bis.  Segretari particolari degli Assessori provinciali.
Art. 27.  Equiparazione delle qualifiche della carriera direttiva.
Art. 28.  Attribuzioni del Direttore generale.
Art. 29.  Attribuzioni dell'Ispettore generale.
Art. 30.  Attribuzioni del Direttore di divisione.
Art. 31.  Attribuzioni del Direttore di sezione e del Consigliere.
Art. 32.  Avanzamento a Direttore di sezione.
Art. 33.  Avanzamento a Direttore di divisione.
Art. 34.  Avanzamento a Ispettore generale.
Art. 35.  Nomina a Direttore generale.
Art. 36.  Disposizioni riguardanti la carriera direttiva del personale del Laboratorio provinciale di Igiene e Profilassi.
Art. 37.  Concorsi a posti di Sanitario nell'Ospedale psichiatrico provinciale.
Art. 38.  Vice direttore dell'Ospedale psichiatrico provinciale.
Art. 39.  Progressione in carriera del Direttore medico dell'Istituto provinciale Assistenza Infanzia.
Art. 40.  Progressione in carriera degli Psicologi.
Art. 41.  Carriera del Direttore e dei Consiglieri del Servizio sociale.
Art. 41 bis.  Carriera dei Ricercatori Aggregati e dei Biologi.
Art. 41 ter.  Carriera del Geologo.
Art. 41 qua ter. Carriera del Radiologo, dell'Internista, dell'Analista e del Farmacista.
Art. 41 qui nquies. Svolgimento della carriera direttiva del Ruolo Tecnico delle Miniere.
Art. 41 sex ies. Carriera del Direttore del Ruolo per la formazione e l'addestramento professionale.
Art. 41 sep ties. Carriera dei medici del Ruolo speciale del Personale Sanitario.
Art. 42.  Attribuzioni della carriera di concetto.
Art. 43.  Equiparazione delle qualifiche della carriera di concetto.
Art. 44.  Svolgimento della carriera di concetto.
Art. 45.  Disposizioni per carriere particolari.
Art. 46.  Carriere speciali agevolate.
Art. 47.  Coordinatrice dei servizi pedagogici.
Art. 48.  Attribuzioni della carriera esecutiva.
Art. 49.  Equiparazione delle qualifiche della carriera esecutiva.
Art. 50.  Svolgimento della carriera esecutiva.
Art. 51.  Carriera del fattore dell'azienda agricola.
Art. 52.  Disposizioni particolari riguardanti il personale della carriera esecutiva.
Art. 53.  Attribuzioni del personale ausiliario.
Art. 54.  Qualifiche del personale ausiliario.
Art. 55.  Svolgimento della carriera ausiliaria.
Art. 55 bis.  Scrutinio per merito comparativo.
Art. 55 ter.  Decorrenza delle promozioni per scrutinio.
Art. 56.  Requisiti generali.
Art. 56 bis.  Requisiti particolari per l'accesso alle carriere direttiva e di concetto del Ruolo Tecnico del Servizio Antincendi.
Art. 57.  Titoli di studio per l'ammissione alle carriere direttive.
Art. 58.  Titoli di studio per l'ammissione alle carriere di concetto.
Art. 59.  Titoli di studio per l'ammissione alle carriere esecutive.
Art. 60.  Requisiti per l'ammissione del personale ausiliario.
Art. 60 bis.  Qualità di ufficiali od agenti di polizia giudiziaria.
Art. 60 ter.  Requisiti particolari per la nomina a Vigile del Corpo Permanente dei Vigili del Fuoco.
Art. 61.  Nomina del personale.
Art. 62.  Concorsi.
Art. 63.  Programmi d'esame per i concorsi.
Art. 64.  Commissione esaminatrice.
Art. 65.  Graduatoria.
Art. 66.  Nomina.
Art. 66 bis.  Periodo di prova del personale insegnante.
Art. 67.  Riserve di posti e preferenze.
Art. 68.  Assunzione in servizio.
Art. 69.  Fascicolo personale.
Art. 70.  Comando presso altre amministrazioni.
Art. 71.  Personale comandato da altre amministrazioni.
Art. 72.  Personale incaricato.
Art. 73.  Personale temporaneo.
Art. 73 bis.  Giornalista.
Art. 73 ter.  Pilota.
Art. 74.  Personale per l'ospedale psichiatrico provinciale di Pergine.
Art. 74 bis.  Personale contrattuale per l'IPAI.
Art. 75.  Composizione del Consiglio di Amministrazione.
Art. 75 bis.  Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione.
Art. 76.  Note di qualifica.
Art. 77.  Criteri per la compilazione delle note di qualifica.
Art. 77 bis.  Rapporto informativo in relazione alle diverse carriere.
Art. 77 ter.      Per il personale insegnante del Ruolo Speciale del Personale Insegnante per la formazione e l'addestramento professionale sarà compilato ogni anno un rapporto di valutazione del servizio da [...]
Art. 78.  Organi competenti alla compilazione delle note di qualifica.
Art. 79.  Ricorsi.
Art. 80.  Obbligo di residenza.
Art. 81.  Comportamento in servizio.
Art. 82.  Orario d'ufficio.
Art. 83.  Segreto d'Ufficio.
Art. 84.  Doveri verso i superiori.
Art. 85.  Limiti e doveri verso i superiori.
Art. 86.  Responsabilità dei dipendenti verso l'Amministrazione.
Art. 87.  Obbligo di denuncia.
Art. 88.  Responsabilità verso i terzi.
Art. 89.  Danno ingiusto.
Art. 90.  Casi di incompatibilità.
Art. 91.  Limiti all'incompatibilità.
Art. 92.  Partecipazione all'Amministrazione di enti e società.
Art. 93.  Denuncia dei casi di incompatibilità.
Art. 94.  Provvedimenti per i casi di incompatibilità.
Art. 95.  Cumulo d'impieghi.
Art. 96.  Sanzioni disciplinari.
Art. 97.  Censura.
Art. 98.  Ammenda.
Art. 99.  Riduzione dello stipendio.
Art. 100.  Sospensione dalla qualifica - Effetti.
Art. 101.  Assegno alimentare.
Art. 102.  Destituzione.
Art. 103.  Recidiva.
Art. 104.  Organi competenti ad adottare i provvedimenti disciplinari.
Art. 105.  Ricorso gerarchico.
Art. 106.  Riabilitazione.
Art. 107.  Reintegrazione nell'impiego.
Art. 108.  Sospensione cautelare.
Art. 109.  Revoca della sospensione cautelare.
Art. 110.  Computo della sospensione cautelare.
Art. 111.  Accertamenti.
Art. 112.  Formalità per la contestazione.
Art. 113.  Giustificazioni del dipendente.
Art. 114.  Archiviazione degli atti.
Art. 115.  Procedimento.
Art. 116.  Termini per l'istruttoria.
Art. 117.  Decisione degli organi competenti.
Art. 118.  Commissione di disciplina.
Art. 119.  Ricusazione del giudice disciplinare.
Art. 120.  Deliberazione della Commissione di disciplina.
Art. 121.  Rapporto tra giudizio disciplinare e cessazione del rapporto di impiego.
Art. 122.  Estinzione del procedimento.
Art. 123.  Funzioni.
Art. 123 bis.  Disposizioni particolari per il personale insegnante.
Art. 124.  Assegnazione a funzioni diverse da quelle della qualifica ricoperta - Effetti.
Art. 125.  Trasferimenti.
Art. 126.  Trattamento economico.
Art. 127.  Scatti di anzianità.
Art. 128.  Motivi di interruzione degli scatti.
Art. 129.  Assegni speciali.
Art. 130.  Assegno speciale ai vice-capisala.
Art. 131.  Tredicesima mensilità.
Art. 132.  Indennità di maneggio di denaro.
Art. 133.  Indennità di guardia medica.
Art. 133 bis.  Compensi speciali per servizi prestati in favore dei Dispensari d'Igiene Mentale.
Art. 133 ter.  Indennità per il servizio di guida di automezzi e mezzi meccanici.
Art. 134.  Ospedale psichiatrico provinciale indennità per servizio notturno.
Art. 135.  Indennità per lavoro straordinario.
Art. 136.  Indennità al personale direttivo e di concetto del Ruolo Tecnico dei Lavori Pubblici.
Art. 137.  Premi speciali.
Art. 138.  Regolazione del trattamento economico in caso di avanzamento.
Art. 139.  Riposo settimanale e giorni festivi.
Art. 140.  Congedo ordinario.
Art. 141.  Congedo straordinario.
Art. 142.  Congedo straordinario per richiamo alle armi.
Art. 143.  Gravidanza e puerperio.
Art. 144.  Trattamento economico durante il congedo.
Art. 145.  Cumulo di congedo ordinario e straordinario.
Art. 146.  Divise.
Art. 147.  Istituzione e finalità.
Art. 148.  Cause dell'aspettativa.
Art. 149.  Aspettativa per servizio militare.
Art. 150.  Aspettativa per mandato politico.
Art. 151.  Aspettativa per infermità.
Art. 152.  Infermità per causa di servizio.
Art. 152 bis.  Indennità giornaliera per l'inabilità temporanea.
Art. 153.  Aspettativa per motivi di famiglia.
Art. 153 bis.  Aspettativa per motivi di studio.
Art. 154.  Cumulo di aspettative.
Art. 155.  Dispensa dal servizio per infermità.
Art. 156.  Motivi del collocamento in disponibilità.
Art. 157.  Trattamento economico del personale in disponibilità.
Art. 158.  Richiamo in servizio.
Art. 159.  Cessazione della disponibilità.
Art. 160.  Motivi della cessazione.
Art. 161.  Dimissioni.
Art. 162.  Collocamento a riposo.
Art. 162 bis.  Decorrenza del collocamento a riposo.
Art. 163.  Disposizioni particolari sul trattamento di riposo.
Art. 164.  Pensioni o integrazione di pensioni minime.
Art. 165.  Decadenza dall'impiego.
Art. 166.  Dispensa dal servizio.
Art. 167.  Accertamento sanitario per la dispensa.
Art. 168.  Riammissione in servizio.
Art. 169.  Assicurazione malattia e pensione.
Art. 170.  Integrazione della pensione ai sanitari.
Art. 171.  Indennità premio di servizio.
Art. 172.  Anticipo sulla pensione.
Art. 173.  Inquadramento del personale di ruolo.
Art. 174.  Inquadramento del personale di ruolo nelle nuove carriere a ruolo aperto.
Art. 175.  Inquadramenti in soprannumero.
Art. 176.  Inquadramento del personale ausiliario di ruolo.
Art. 177.  Validità del titolo di studio.
Art. 178.  Riconoscimento dell'esercizio di funzioni di qualifiche superiori nella carriera direttiva.
Art. 179.  Riconoscimento dell'esercizio di funzioni di qualifiche superiori nella carriera esecutiva.
Art. 180.  Riserva di posti.
Art. 181.  Inquadramento del personale della carriera di concetto addetto al servizio ispettivo.
Art. 182.  Inquadramento del personale non di ruolo.
Art. 183.  Inquadramento del personale operaio addetto al servizio di cantoniere.
Art. 184.  Termine per l'inquadramento.
Art. 185.  Inquadramento straordinario in ruoli tecnici e speciali.
Art. 186.  Inquadramento temporaneo in soprannumero nel ruolo amministrativo.
Art. 187.  Passaggio dal ruolo amministrativo ai ruoli tecnici e speciali.
Art. 188.  Trattamento economico in casi particolari di riqualificazione di funzioni.
Art. 189.  Concorso speciale.
Art. 190.  Concorso straordinario.
Art. 191.  Servizio anteriore all'inquadramento.
Art. 192.  Trattamento economico del personale avventizio inquadrato in ruolo.
Art. 193.  Ricostruzione della carriera - Decorrenza.
Art. 194.  Assegno una-tantum al personale cessato dal servizio nel triennio 1960 - 1962.
Art. 195.  Copertura della spesa.


§ 2.1.15 - L.P. 23 agosto 1963, n. 8. [1]

Ordinamento degli uffici e Statuto del personale della Provincia di Trento.

(B.U. 23 agosto 1963, n. 35).

 

TITOLO I

Ordinamento dei servizi provinciali

 

Art. 1. Servizi provinciali.

     1. I servizi della Provincia si suddividono come segue:

     1) Presidenza;

     2) Segreteria Generale;

     2 bis) Organizzazione;

     3) Finanze e Patrimonio;

     4) Lavori Pubblici;

     4 bis) Acque Pubbliche;

     5) Edilizia Popolare;

     6) Urbanistica;

     7) Istruzione e Attività Culturali;

     8) Artigianato, Commercio, Industria, Trasporti e Turismo;

     9) Agricoltura;

     10) Attività Sociali;

     11) Vigilanza e tutela sugli Enti locali;

     12) Protezione dell'ambiente;

     13) Servizio Antincendi;

     2. Le funzioni delegate sono ripartite fra i vari servizi secondo la materia cui si riferiscono [2].

 

     Art. 2. Presidenza della Giunta provinciale.

     1. Alla Presidenza della Giunta provinciale sono attribuite le seguenti sfere di competenza:

     a) Ufficio legislativo e legale;

     b) Polizia amministrativa, polizia locale urbana e rurale;

     c) Studi e programmazione;

     d) Relazioni pubbliche;

     e) Centro elaborazione dati [3].

 

     Art. 3. Segreteria Generale.

     1. Alla Segreteria Generale sono attribuite le seguenti sfere di competenza:

     a) Affari generali, contratti ed espropriazioni;

     b) Servizi vari [4].

 

     Art. 3 bis. Organizzazione.

     1. Ai servizi dell'Organizzazione sono attribuite le seguenti sfere di competenza:

     a) Personale;

     b) Organizzazione degli uffici;

     c) Protocollo, spedizione ed archivio [5].

 

     Art. 4. Finanze e patrimonio.

     1. Ai servizi delle Finanze e Patrimonio sono attribuite le seguenti sfere di competenza:

     a) Patrimonio;

     b) Gestione bianco;

     c) Gestioni speciali;

     d) Revisione e controllo;

     e) Servizi economali;

     f) Accertamenti tributari.

 

     Art. 5. Lavori pubblici.

     1. Ai servizi dei Lavori pubblici sono attribuite le seguenti sfere di competenza:

     a) Lavori pubblici;

     b) Viabilità;

     c) [6];

     d) Opere di pronto soccorso per calamità pubbliche.

 

          Art. 5 bis. Acque pubbliche.

     1. Ai servizi delle Acque pubbliche sono attribuite le seguenti sfere di competenza:

     a) Utilizzazione delle acque pubbliche;

     b) Opere idrauliche e polizia idraulica, compresa la vigilanza sulle opere idrauliche di bonifica nei comprensori di prima di categoria e salvo quanto di competenza dell'Azienda speciale di sistemazione montana;

     c) Porti lacuali;

     d) Servizio idrografico;

     e) Elenco delle acque pubbliche [7].

 

     Art. 6. Edilizia popolare.

     1. Ai servizi dell'Edilizia popolare sono attribuite le seguenti sfere di competenza:

     a) attività amministrative in materia di edilizia popolare, rapporti con l'I.A.C.P, UN.R.R.A, - Casas e Case per lavoratori;

     b) Attività tecniche.

 

     Art. 7. Urbanistica.

     1. Ai servizi dell'Urbanistica sono attribuite le seguenti sfere di competenza:

     a) Urbanistica e piani regolatori;

     b) tutela del paesaggio;

     c) piani territoriali di coordinamento.

 

     Art. 8. Istruzione e Attività culturali.

     1. Ai servizi dell'Istruzione e Attività culturali sono attribuite le seguenti sfere di competenza:

     a) Istruzione;

     b) Attività culturali;

     c) Centro di orientamento professionale.

 

     Art. 9. Artigianato, Commercio, Industria, Trasporti e Turismo.

     1. Ai servizi dell'Artigianato, Commercio, Industria, Trasporti e Turismo sono attribuite le seguenti sfere di competenza:

     a) Artigianato;

     b) Commercio, fiere e mercati;

     c) Industria;

     d) Trasporti e turismo.

 

     Art. 10. Agricoltura.

     1. Ai servizi dell'agricoltura sono attribuite le seguenti sfere di competenza:

     a) Usi civici;

     b) Minime unità colturali;

     c) Agricoltura e foreste;

     d) Servizi zootecnici.

 

     Art. 11. Attività sociali.

     1. Ai servizi delle Attività sociali sono attribuite le seguenti sfere di competenza:

     a) Assistenza legittimi;

     b) Assistenza sociale;

     c) Laboratorio provinciale di Igiene e Profilassi;

     d) Istituto provinciale Assistenza infanzia;

     e) Ospedale psichiatrico provinciale;

     f) Colonia infantile provinciale di Miralago;

     g) Consorzio provinciale antitubercolare;

     h) Opera nazionale maternità infanzia;

     i) Consorzio lotta contro i tumori;

     l) Assistenza scolastica.

 

     Art. 11 bis. Vigilanza e tutela sugli Enti locali.

     1. Ai servizi di vigilanza e tutela sugli enti locali sono attribuite le, sfere di competenza di cui all'articolo 54, n. 5) del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 [8].

 

     Art. 11 ter. Protezione dell'ambiente.

     1. Al servizio di protezione dell'ambiente (S.p.a.) sono attribuite le seguenti sfere di competenza:

     a) tutela della qualità dell'aria;

     b) tutela della qualità delle acque [9].

 

TITOLO II

Ordinamento del personale provinciale

CAPO I

Norme generali

 

     Art. 12. Ruoli del personale.

     1. Il personale della Provincia inquadrato nei seguenti ruoli:

     a) ruolo amministrativo: comprendente il personale addetto alla attività amministrativa della Presidenza e degli altri servizi e uffici della Provincia;

     b) Ruoli tecnici: ruolo tecnico dei lavori pubblici; ruolo tecnico dell'agricoltura; ruolo tecnico dei trasporti; ruolo tecnico delle miniere; ruolo tecnico delle foreste;

     c) Ruoli speciali: ruolo delle finanze e del patrimonio; ruolo delle attività economiche; ruolo dell'istruzione; ruolo del personale insegnante per la formazione e l'addestramento professionale; ruolo dei beni culturali; ruolo dei sottufficiali e guardie forestali, nonchè i ruoli comprendenti il personale che per la natura delle mansioni e per il titolo che ad esse lo abitano, esercita permanentemente funzioni speciali [10].

 

     Art. 13. Distribuzione dei ruoli negli Uffici e nei Servizi.

     Ferma restando l'appartenenza del personale ai ruoli di cui al precedente articolo 12, può essere assegnato ai singoli uffici e servizi personale appartenente a ruoli diversi, secondo le esigenze funzionali degli uffici e dei servizi medesimi, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 123.

     L'assegnazione del personale direttivo e di concetto viene fatto dalla Giunta provinciale; per il personale della carriera esecutiva ed ausiliaria provvede il Presidente con ordine di servizio, sentito il Segretario generale.

 

     Art. 14. Passaggio di ruolo.

     Non è consentito il passaggio da un ruolo all'altro, salvo che per pubblico concorso e previo possesso del titolo di studio prescritto.

 

     Art. 15. Carriere del personale.

     Nell'ambito di ciascuno dei ruoli di cui al precedente articolo 12, le carriere sono distinte come segue:

     a) carriera direttiva;

     b) carriera di concetto;

     c) carriera esecutiva;

     d) carriera del personale ausiliario.

 

     Art. 16. Qualifiche.

     Le qualifiche del personale delle carriere di cui al precedente articolo 15, nell'ambito dei ruoli di cui al precedente articolo 12, sono esposte nei quadri A1, A2, B, C, D, E, F, G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8, G9, G10, G11, G12, G13, H, I, L, M, N, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 010, 011, P1, P2 e P3, costituenti l'allegato A) della presente legge [11].

 

CAPO II

Carriere direttive

 

     Art. 17. Attribuzioni della carriera direttiva.

     Il personale delle carriere direttive programma, dirige, coordina e controlla il lavoro dell'ufficio o servizio cui è preposto. Adotta o propone i provvedimenti atti a migliorarne l'efficienza ed a ridurne i costi. Cura il perfezionamento dei metodi di lavoro e la semplificazione delle procedure amministrative nell'interesse dell'Amministrazione e dei cittadini.

 

     Art. 18. Attribuzioni del segretario generale della Giunta provinciale.

     Il Segretario generale vigila sull'andamento generale amministrativo riferendone al Presidente della Giunta provinciale: coadiuva il Presidente della Giunta provinciale nello svolgimento dell'azione amministrativa; propone al Presidente stesso i provvedimenti di carattere generale negli affari di sua competenza; dirige l'attività degli uffici della segreteria generale e coordina l'attività degli altri uffici qualora non dipendano da un direttore generale; convoca e presiede le riunioni collega dei direttori generali per il coordinamento dei servizi della Provincia; è segretario della Giunta provinciale.

     Allo stesso spettano inoltre, in quanto compatibili, le attribuzioni che le leggi e i regolamenti demandano al segretario generale delle Amministrazioni provinciali [12].

 

     Art. 19. Trattamento economico e diritti accessori del Segretario generale.

     Spetta al Segretario generale, oltre al trattamento economico contemplato dalla tabella unica e ad ogni altro assegno, la compartecipazione ai diritti di segreteria nella misura prevista dalla legge comunale e provinciale [13].

 

     Art. 20. Nomina del Segretario generale.

     Il Segretario generale della Giunta provinciale è nominato dalla Giunta stessa tra i direttori generali e gli ispettori generali anche in deroga all'art. 14.

     Può essere scelto, eccezionalmente, anche tra persone estranee all'amministrazione in possesso del diploma di laurea e dei requisiti generali di cui all'art. 56, fatta eccezione per il limite di età [14].

 

     Art. 21. Concorso pubblico per il posto di segretario generale.

     (Omissis) [15].

 

     Art. 22. Commissione giudicatrice del concorso.

     (Omissis) [16].

 

     Art. 23. Attribuzioni del Direttore generale - Vice segretario generale della Giunta provinciale.

     Il Direttore generale Vice segretario generale della Giunta provinciale sostituisce il Segretario generale in caso di sua assenza o impedimento e lo coadiuva nell'adempimento delle sue funzioni [17].

 

     Art. 24. Nomina del Direttore generale - Vice segretario generale della Giunta provinciale.

     Il Direttore generale - Vice segretario generale della Giunta provinciale è nominato dalla Giunta stessa tra gli ispettori generali di tutti i ruoli in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, in seguito a promozione per merito comparativo, anche in deroga all'articolo 14 [18].

 

     Art. 24 bis. Nomina del Direttore generale - Ragioniere generale.

     Il Direttore generale - Ragioniere generale è nominato dalla Giunta provinciale tra gli ispettori generali di tutti i ruoli in possesso del diploma di laurea in scienze economiche e commerciali, in seguito a promozione per merito comparativo, anche in deroga all'articolo 14 [19].

 

     Art. 24 ter. Nomina del direttore generale del Ruolo tecnico delle foreste.

     Il Direttore generale del Ruolo Tecnico delle Foreste è nominato dalla Giunta provinciale tra gli ispettori generali dello stesso ruolo, in seguito a promozione per merito comparativo [20].

 

     Art. 25. Personale dell'Ufficio del Presidente.

     Nella sua opera personale il Presidente è coadiuvato da un Capo di gabinetto e da uno a tre Segretari particolari.

     Il Capo di gabinetto è scelto dal Presidente della Giunta provinciale tra il personale della carriera direttiva; tale incarico è deliberato dalla Giunta provinciale.

     Il Segretario particolare è scelto dal Presidente della Giunta provinciale tra il personale della Provincia o anche fra estranei all'Amministrazione provinciale, purchè in possesso del titolo di studio previsto per la carriera direttiva o di concetto. In tal caso l'assunzione avviene a tempo indeterminato.

     Il Capo di gabinetto ed il Segretario particolare possono richiedere notizie ai Capi degli Uffici provinciali o ai dirigenti degli Istituti provinciali, ma non possono impartire istruzioni agli Uffici o al personale dei medesimi, nè sostituirsi a questi; agli stessi non possono essere attribuiti affari di competenza della Segreteria Generale e degli altri Uffici, se non previa espressa autorizzazione del Presidente della Giunta provinciale.

     Al Capo di gabinetto ed al Segretario particolare, quando appartenga ai ruoli dell'Amministrazione, sarà corrisposta, oltre al trattamento economico in godimento, una indennità in misura pari all'importo di 60 ore mensili di straordinario. Tale indennità non è cumulabile con i compensi per prestazioni di lavoro straordinario.

     Quando il Segretario particolare sia scelto tra il personale estraneo dell'Amministrazione, la Giunta provinciale ha la facoltà di assegnarli un trattamento economico non superiore, nel massimo, a quello corrispondente alla qualifica di Direttore di divisione prima classe di stipendio, oltre ad un'indennità perequativa fino al limite del 10% del trattamento medesimo [21].

 

     Art. 26. Sistemazione del Segretario particolare.

     Quando il Segretario particolare sia stato scelto tra il personale estraneo all'Amministrazione provinciale, ed abbia prestato servizio per un periodo non inferiore a due anni, potrà essere ammesso ai concorsi pubblici per l'assunzione di personale, direttivo o di concetto, presso la Provincia, in corrispondenza al titolo di studio posseduto, purché non abbia superato il 45° anno di età e con preferenza in caso di parità di esito.

 

     Art. 26 bis. Segretari particolari degli Assessori provinciali.

     Alle dirette dipendenze di ogni Assessore provinciale è posto un segretario particolare scelto tra il personale della Provincia o, in posizione di comando, della Regione o di altri enti pubblici, appartenente alla carriera direttiva o di concetto o esecutiva. I segretari particolari degli Assessori provinciali vengono nominati con decreto del Presidente della Giunta provinciale, su designazione dell'Assessore competente, previa deliberazione della Giunta.

     I segretari particolari collaborano all'opera personale degli Assessori.

     Ai Segretari particolari degli Assessori sarà corrisposta una indennità in misura pari all'importo di 30 ore mensili di straordinario. Tale indennità non è cumulabile con i compensi per prestazioni di lavoro straordinario.

     Nel caso in cui il segretario particolare di un Assessore provinciale sia scelto tra il personale della Regione, ai fini della determinazione dell'indennità di cui al comma precedente, per misura oraria del compenso per lavoro straordinario deve intendersi quella spettante ad un dipendente provinciale di pari carriera e qualifica [22].

 

     Art. 27. Equiparazione delle qualifiche della carriera direttiva.

     Le qualifiche della carriera direttiva, di tutti i ruoli, sono equiparate alle seguenti:

     - Direttore generale;

     - Ispettore generale;

     - Direttore di divisione;

     - Direttore di sezione;

     - Consigliere.

     La qualifica di Direttore di divisione comprende due classi di stipendio [23].

 

     Art. 28. Attribuzioni del Direttore generale.

     Il Direttore generale risponde dell'osservanza degli indirizzi politico - amministrativi della Giunta provinciale; esercita le funzioni che gli sono demandate dalle leggi e dai regolamenti; coadiuva il Presidente della Giunta provinciale e l'Assessore competente nello svolgimento dell'azione amministrativa; propone i provvedimenti di carattere generale nelle materie di competenza degli uffici da esso dipendenti; coordina l'attività degli uffici stessi assicurandone la legalità, l'imparzialità e la rispondenza al pubblico interesse; promuove la migliore organizzazione ed il perfezionamento dei servizi.

     Spetta alla Giunta provinciale determinare i servizi o le sfere di competenza cui sono preposti i direttori generali [24].

 

     Art. 29. Attribuzioni dell'Ispettore generale.

     L'ispettore generale è preposto ad un servizio ovvero ad uffici particolarmente importanti. Ad esso possono essere attribuiti speciali incarichi.

     L'Ispettore generale organizza, dirige e coordina il servizio di competenza e adotta tutti i provvedimenti sugli affari attribuitigli dalla legge e dai regolamenti o affidatigli dalla Giunta provinciale, dal Presidente e dall'Assessore competente. Riferisce periodicamente sull'andamento tecnico del proprio ramo di servizio. Adotta e propone i provvedimenti per ridurre il costo o migliorare l'efficienza del servizio, anche in relazione a nuove esigenze; promuove il perfezionamento dei metodi di lavoro e la semplificazione dei procedimenti amministrativi [25].

 

     Art. 30. Attribuzioni del Direttore di divisione.

     Il Direttore di divisione dirige la divisione, l'ufficio o il reparto cui è preposto. Nell'ambito del servizio di competenza esercita le funzioni di cui al secondo comma dell'articolo precedente e le altre attribuzioni deferitegli dai superiori. Riferisce periodicamente al superiore diretto sull'andamento tecnico del proprio ramo di servizio [26].

 

     Art. 31. Attribuzioni del Direttore di sezione e del Consigliere.

     Il Direttore di sezione ed il Consigliere collaborano con i superiori gerarchici nell'ambito dei servizi ai quali sono addetti; istruiscono le pratiche loro affidate; provvedono agli adempimenti di carattere interlocutorio e riferiscono su di essi; comunicano agli interessati i provvedimenti adottati dall'Amministrazione.

     Il Consigliere, durante il periodo di permanenza nella qualifica, deve essere adibito, entro il ruolo di appartenenza, ad almeno due diversi settori di attività per la durata minima di un anno in ciascun settore.

     Tale requisito è indispensabile ai fini della progressione in carriera, salvo che non sussista possibilità di avvicendamento o che l'Amministrazione non vi abbia provveduto [27].

 

     Art. 32. Avanzamento a Direttore di sezione. [28]

 

     Art. 33. Avanzamento a Direttore di divisione.

     Il passaggio dalla qualifica di Direttore di sezione a quella di Direttore di divisione si consegue, nel limite della disponibilità dei posti, in seguito a scrutinio per merito comparativo dopo cinque anni di effettivo servizio nella qualifica di Direttore di sezione. In ogni caso conseguono il solo trattamento economico di Direttore di divisione, prima classe di stipendio, i dipendenti che abbiano compiuto complessivamente sette anni di effettivo servizio nella qualifica di Direttore di sezione ed abbiano riportato, nell'ultimo biennio, note di qualifica non inferiori a buono.

     Coloro che rivestono la qualifica di Direttore di divisione conseguono il passaggio dalla prima alla seconda classe di stipendio dopo due anni di effettivo servizio con la prima classe semprechè, nel biennio, non abbiano riportato una nota di qualifica inferiore a buono [29].

 

     Art. 34. Avanzamento a Ispettore generale.

     Il passaggio dalla qualifica di Direttore di divisione a quella di Ispettore generale si consegue, nel limite della disponibilità dei posti, in seguito a scrutinio per merito comparativo dopo tre anni di effettivo servizio nella qualifica di direttore di divisione [30].

 

     Art. 35. Nomina a Direttore generale.

     I Direttori generali del Ruolo dei Direttori generali sono nominati dalla Giunta provinciale che li sceglie tra gli ispettori generali ed i direttori di divisione.

     Le nomine possono essere conferite anche a persone estranee all'Amministrazione in possesso di diploma di laurea e dei requisiti generali di cui all'art. 56, fatta eccezione per il limite di età. Tali persone vengono assunte mediante contratto quinquennale, che può essere rinnovato anche più volte alla scadenza; alle stesse compete il medesimo trattamento economico spettante agli altri direttori generali.

     I Direttori generali del Ruolo dei Direttori generali nominati fra i dipendenti della Provincia possono essere collocati a disposizione con deliberazione della Giunta provinciale quando ciò sia richiesto dall'interesse del servizio. I direttori generali a disposizione continuano a percepire lo stipendio e l'eventuale aggiunta di famiglia. Il loro numero non può essere superiore a tre, oltre quello dei posti del ruolo organico. Il periodo di tempo nel quale i direttori generali possono rimanere a disposizione non può eccedere i tre anni.

     Essi possono essere richiamati in servizio in ogni momento e vengono comunque richiamati al termine del triennio salva la possibilità, per la Giunta provinciale, di deliberarne il collocamento a riposo, qualora abbiano raggiunto almeno 25 anni utili a pensione. In tale ultimo caso sarà corrisposta all'interessato, a carico del bianco provinciale, la differenza fra il trattamento di quiescenza che gli spetterebbe con 40 anni utili a pensione e quello spettante all'atto del collocamento a riposo; in ogni caso, peraltro, l'integrazione del periodo pensionabile non potrà superare i 10 anni [31].

 

     Art. 36. Disposizioni riguardanti la carriera direttiva del personale del Laboratorio provinciale di Igiene e Profilassi.

     Qualora non sia possibile provvedere, secondo le norme generali della presente legge, alla copertura di posti non a ruolo aperto nella carriera del personale direttivo del Laboratorio provinciale di Igiene e Profilassi per mancanza di elementi idonei, si procede mediante pubblico concorso a norma del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni.

     Per la partecipazione agli scrutini previsti dalle norme generali della presente legge si prescinde dal requisito del limite di anzianità, nella qualifica inferiore richiesto dalle predette norme [32].

 

     Art. 37. Concorsi a posti di Sanitario nell'Ospedale psichiatrico provinciale.

     I concorsi per la nomina a Sanitario e a Direttore dell'Ospedale psichiatrico provinciale seguiranno secondo le norme previste dal Regolamento sui manicomi e sugli alienati, approvato con R.D. 16 agosto 1909, n. 615 [33].

 

     Art. 38. Vice direttore dell'Ospedale psichiatrico provinciale.

     (Omissis) [34].

 

     Art. 39. Progressione in carriera del Direttore medico dell'Istituto provinciale Assistenza Infanzia.

     Per il posto di Direttore medico dell'I.P.A.I., il passaggio della qualifica di Direttore di divisione a quella di Ispettore generale si considera a ruolo aperto, subordinatamente all'esito favorevole dello scrutinio previsto per l'avanzamento nella carriera direttiva e dopo la normale permanenza richiesta nella qualifica [35].

 

     Art. 40. Progressione in carriera degli Psicologi.

     La progressione in carriera degli Psicologi avviene col sistema del ruolo aperto fino alla qualifica di Direttore di divisione, subordinatamente al completamento dei periodi di permanenza ed al superamento degli scrutini previsti per gli appartenenti alla carriera direttiva [36].

 

     Art. 41. Carriera del Direttore e dei Consiglieri del Servizio sociale.

     Il Direttore del Servizio sociale entra in carriera con la qualifica di Consigliere, ma il periodo di permanenza in tale qualifica è di tre anni e sei mesi; la progressione in carriera avviene secondo le disposizioni dell'articolo precedente.

     La progressione in carriera dei Consiglieri del Servizio sociale avviene secondo le disposizioni di cui all'art. 41 bis [37].

 

     Art. 41 bis. Carriera dei Ricercatori Aggregati e dei Biologi.

     La progressione in carriera dei Ricercatori Aggregati e dei Biologi del Laboratorio provinciale d'Igiene e Profilassi avviene fino alla qualifica di Direttore di Divisione secondo le norme comuni [38].

 

     Art. 41 ter. Carriera del Geologo.

     La progressione in carriera del Geologo del ruolo tecnico dei lavori pubblici avviene secondo le disposizioni dell'articolo precedente [39].

 

     Art. 41 quater. Carriera del Radiologo, dell'Internista, dell'Analista e del Farmacista.

     Il Radiologo, l'Internista e l'Analista del Ruolo Speciale dei Servizi di Salute Mentale entrano in carriera con la qualifica di Ispettore generale.

     La progressione in carriera del Farmacista avviene secondo le disposizioni di cui all'articolo 40 della Legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, come sostituito con l'articolo 1 della Legge provinciale 30 dicembre 1971, n. 20 [40].

 

     Art. 41 quinquies. Svolgimento della carriera direttiva del Ruolo Tecnico delle Miniere.

     La progressione in carriera del personale della carriera direttiva del Ruolo Tecnico delle Miniere avviene secondo le disposizioni previste dall'articolo 40 della Legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, come sostituito dall'articolo 1 della Legge provinciale 30 dicembre 1971, n. 20 [41].

 

     Art. 41 sexies. Carriera del Direttore del Ruolo per la formazione e l'addestramento professionale.

     Il Direttore del Ruolo per la formazione e l'addestramento professionale entra in carriera con la qualifica di Direttore di Sezione e prosegue nella stessa a ruolo aperto secondo le norme comuni, subordinatamente al completamento dei periodi di permanenza nelle qualifiche conferite, fino all'attribuzione del solo trattamento economico della qualifica di Ispettore Generale [42].

 

     Art. 41 septies. Carriera dei medici del Ruolo speciale del Personale Sanitario.

     La progressione in carriera dei medici avviene col sistema del ruolo aperto fino alla qualifica di Direttore di divisione, subordinatamente al completamento dei periodi di permanenza previsti per gli appartenenti alla carriera direttiva. Il successivo passaggio alla qualifica di Ispettore Generale, avviene nei limiti dei posti disponibili, mediante scrutinio per merito comparativo dopo tre anni di permanenza nella qualifica di Direttore di Divisione [43].

 

CAPO III

Carriere di concetto

 

     Art. 42. Attribuzioni della carriera di concetto.

     Il personale delle carriere di concetto svolge compiti di carattere amministrativo, contabile e tecnico, previsti dai singoli ordinamenti e provvede agli adempimenti che allo stesso vengono affidati con la responsabilità della corretta applicazione delle leggi e dei regolamenti.

 

     Art. 43. Equiparazione delle qualifiche della carriera di concetto.

     Le qualifiche della carriera di concetto, di tutti i ruoli, sono equiparate alle seguenti:

     - Segretario capo;

     - Segretario principale;

     - Segretario.

     Le qualifiche di Segretario principale e di Segretario comprendono ciascuna due classi di stipendio [44].

 

     Art. 44. Svolgimento della carriera di concetto.

     Il passaggio dalla prima alla seconda classe di stipendio della qualifica di Segretario avviene dopo due anni di effettivo servizio con la prima classe di stipendio semprechè nel biennio il dipendente non abbia riportato una nota di qualifica inferiore a buono.

     Il passaggio dalla qualifica di Segretario a quella di Segretario principale si consegue, nel limite della disponibilità dei posti, in seguito a scrutinio per merito comparativo dopo otto anni di effettivo servizio nella qualifica di Segretario. In ogni caso conseguono il solo trattamento economico di segretario principale, prima classe di stipendio, i dipendenti che abbiano compiuto complessivamente sette anni di effettivo servizio con la seconda classe di stipendio della qualifica di segretario, ed abbiano riportato, nell'ultimo biennio, note di qualifica non inferiore a buono.

     Coloro che rivestono la qualifica di Segretario principale conseguono il passaggio dalla prima alla seconda classe di stipendio dopo quattro anni di effettivo servizio con la prima classe semprechè, nell'ultimo biennio, non abbiano riportato una nota di qualifica inferiore a buono.

     Il passaggio dalla qualifica di Segretario principale a quella di Segretario capo si consegue, nel limite della disponibilità dei posti, in seguito a scrutinio per merito comparativo dopo cinque anni di effettivo servizio nella qualifica di Segretario principale [45].

 

     Art. 45. Disposizioni per carriere particolari.

     Gli assistenti a cattedre, il capo dei Tecnici d'igiene progrediscono secondo le norme della carriera di concetto fino alla qualifica di Segretario principale [46].

 

     Art. 46. Carriere speciali agevolate.

     Per gli analisti preparatori di prima classe, i consiglieri di orientamento e gli assistenti sociali il periodo di permanenza nella qualifica di Segretario è di sei anni, con attribuzione immediata della seconda classe di stipendio; per la successiva progressione in carriera si applicano le norme comuni, ma il passaggio alla qualifica di segretario principale avviene a ruolo aperto [47].

 

     Art. 47. Coordinatrice dei servizi pedagogici.

     Fra i dipendenti appartenenti alla carriera di concetto, di qualifica non inferiore a segretario principale e in possesso di diploma di Istituto magistrale, la Giunta provinciale provvede a designare annualmente, con incarico eventualmente rinnovabile, la coordinatrice dei servizi pedagogici dell'I.P.A.I.

     Alla coordinatrice dei servizi pedagogici, per la durata effettiva del servizio in tali funzioni, spetta una indennità speciale non pensionabile pari al 10% dello stipendio in godimento. [48].

 

CAPO IV

Carriera esecutiva

 

     Art. 48. Attribuzioni della carriera esecutiva.

     Il personale della carriera esecutiva svolge compiti di esecuzione in materia amministrativa, contabile e tecnica, e provvede agli adempimenti ad esso affidati, anche mediante l'uso di macchine.

     Esplica le altre mansioni previste dai vari ordinamenti di servizio.

 

     Art. 49. Equiparazione delle qualifiche della carriera esecutiva.

     Le qualifiche della carriera esecutiva, di tutti i ruoli, sono equiparate alle seguenti:

     - Coadiutore superiore;

     - Coadiutore principale;

     - Coadiutore.

     Le qualifiche di Coadiutore principale e di Coadiutore comprendono ciascuna due classi di stipendio [49].

 

     Art. 50. Svolgimento della carriera esecutiva.

     Il passaggio dalla prima alla seconda classe di stipendio della qualifica di Coadiutore avviene dopo due anni di effettivo servizio con la prima classe di stipendio semprechè nel biennio il dipendente non abbia riportato una nota di qualifica inferiore al buono.

     Il passaggio dalla qualifica di Coadiutore a quella di Coadiutore principale si consegue, nel limite della disponibilità dei posti, in seguito a scrutinio per merito comparativo dopo otto anni di effettivo servizio nella qualifica di Coadiutore. In ogni caso conseguono il solo trattamento economico di Coadiutore principale, prima classe di stipendio, i dipendenti che abbiano compiuto complessivamente sette anni di effettivo servizio con la seconda classe di stipendio della qualifica di Coadiutore ed abbiano riportato, nell'ultimo biennio, note di qualifica non inferiori a buono.

     Coloro che rivestono la qualifica di Coadiutore principale conseguono il passaggio dalla prima alla seconda classe di stipendio dopo quattro anni di effettivo servizio con la prima classe sempreché, nell'ultimo biennio, non abbiano riportato una nota di qualifica inferiore a buono.

     Il passaggio dalla qualifica di Coadiutore principale a quella di Coadiutore superiore si consegue, nel limite della disponibilità dei posti, in seguito a scrutinio per merito comparativo dopo cinque anni di effettivo servizio nella qualifica di Coadiutore principale [50].

 

     Art. 51. Carriera del fattore dell'azienda agricola.

     Il fattore dell'azienda agricola dell'Ospedale psichiatrico provinciale inizia la carriera con la qualifica di Coadiutore e con il trattamento economico corrispondente alla seconda classe di stipendio, e consegue il trattamento economico della prima e della seconda classe di stipendio della qualifica di Coadiutore principale dopo rispettivamente sette e quattro anni di effettivo servizio, ferma restando la qualifica di Coadiutore [51].

 

     Art. 52. Disposizioni particolari riguardanti il personale della carriera esecutiva.

     I litografi meccanici, i tecnici d'igiene, gli aiutanti tecnici del ruolo speciale dell'istruzione, gli analisti preparatori di seconda classe e gli istruttori tecnici del Ruolo tecnico del Servizio antincendi progrediscono secondo le norme della carriera esecutiva fino alla qualifica di Coadiutore principale.

     Per i tecnici radiologi, le assistenti sanitarie visitatrici e le Coadiutrici sanitarie dell'I.P.A.I. il periodo di permanenza nella qualifica di coadiutore è di sei anni, con attribuzione immediata della seconda classe di stipendio; per la successiva progressione in carriera si applicano le norme comuni, ma il passaggio alla qualifica di Coadiutore principale avviene a ruolo aperto.

     La progressione in carriera del personale con qualifica di infermiere professionale avviene secondo le disposizioni di cui al comma precedente [52].

 

CAPO V

Carriere del personale ausiliario

 

     Art. 53. Attribuzioni del personale ausiliario.

     Il personale ausiliario provvede a mantenere l'ordine, la sicurezza e la pulizia dei locali cui è addetto; vigila sulla conservazione dei beni e dei materiali ad esso affidati in custodia, esegue trasporti ed altri incarichi di natura materiale; esplica le altre mansioni previste nei ruoli di appartenenza.

     Il personale del Ruolo degli Autisti e del Ruolo dei Meccanici Camionisti è addetto alla guida di automezzi e macchine e ne cura la custodia e manutenzione, e quello del Ruolo degli Agenti Tecnici è adibito ai servizi di caccia e pesca [53].

 

     Art. 54. Qualifiche del personale ausiliario.

     La carriera del personale ausiliario dei diversi ruoli, ad eccezione di quelli del personale inserviente e degli agenti tecnici, si svolge attraverso quattro qualifiche secondo gli allegati quadri 01, 02, 04, 06, 07, 08, 09, 010.

     Tra i dipendenti che rivestono la qualifica di Usciere o Bidello Scelto la Giunta provinciale nomina uno o più messi notificatori [54].

 

     Art. 55. Svolgimento della carriera ausiliaria.

     Il passaggio dalla prima alla seconda qualifica del personale ausiliario avviene a ruolo aperto dopo due anni di effettivo servizio nella prima qualifica sempreché, nel biennio, il dipendente non abbia riportato una nota di qualifica inferiore a buono.

     Il passaggio dalla seconda alla terza qualifica si consegue, nel limite dei posti disponibili, in seguito a scrutinio per merito comparativo dopo sei anni di effettivo servizio nella seconda qualifica. In ogni caso conseguono il solo trattamento economico della terza qualifica i dipendenti che abbiano compiuto complessivamente dieci anni di effettivo servizio nella carriera ed abbiano riportato, nell'ultimo biennio, note di qualifica non inferiori a buono.

     Il passaggio dalla terza alla quarta qualifica si consegue, nel limite dei posti disponibili, in seguito a scrutinio per merito comparativo dopo due anni di effettivo servizio nella terza qualifica.

     Per gli inservienti è stabilita una progressione di carriera ai soli effetti economici attraverso cinque classi di stipendio. li passaggio alle classi di stipendio successive al la prima avviene rispettivamente dopo due, quattro, due e quattro anni di effettivo servizio sempreché, nell'ultimo biennio di permanenza in ciascuna classe, il dipendente non abbia riportato note di qualifica inferiori a buono.

     Al personale inserviente che abbia conseguito l'ultima classe di stipendio gli aumenti periodici biennali sono attribuibili nel limite di dieci.

     Per gli Agenti Tecnici è stabilita una progressione di carriera ai soli effetti economici attraverso quattro classi di stipendio cui corrispondono rispettivamente i parametri 135, 145, 175 e 188. Il passaggio alle classi di stipendio successive alla prima avviene rispettivamente dopo due, sette e quattro anni di effettivo servizio sempreché, nell'ultimo biennio di permanenza in ciascuna classe, il dipendente non abbia riportato note di qualifica inferiori a buono [55].

 

CAPO VI [56]

Disposizioni relative agli scrutini

 

     Art. 55 bis. Scrutinio per merito comparativo.

     Lo scrutinio per merito comparativo consiste nel giudizio della completa personalità del dipendente, emesso sulla base dei titoli risultanti dal fascicolo personale e dallo stato matricolare, con particolare riferimento ai rapporti informativi e relativi giudizi complessivi.

     Il Consiglio di Amministrazione, all'inizio di ogni triennio, determina mediante coefficienti numerici i criteri di valutazione dei titoli, in relazione alle esigenze delle singole carriere. Tali criteri dovranno avere riguardo, per le carriere direttive e di concetto, ai fattori di valutazione compresi, ai sensi dell'art. 77, nel gruppo «Capacità e rendimento di lavoro», nonché all'attitudine a maggiori responsabilità, appartenente al gruppo «Doti morali e attitudinali»; per le carriere esecutiva ed ausiliaria, ai fattori di valutazione indicati al punto 1) dell'ultimo comma dell'art. 77 bis.

     Per ogni anno di effettivo servizio prestato nella qualifica immediatamente inferiore a quella da conferire, oltre l'anzianità minima prescritta per l'ammissione allo scrutinio e per non più di sei anni, il Consiglio di Amministrazione attribuisce un coefficiente di anzianità, pari ad un centesimo del coefficiente massimo complessivo stabilito per la valutazione dei titoli se il dipendente ha riportato un giudizio complessivo non inferiore a distinto.

     Ogni scrutinato ha diritto di prendere visione o di ottenere, a proprie spese, copia dei criteri di valutazione dei titoli, nonché del verbale della seduta del Consiglio, del quaderno di scrutinio, della propria scheda personale e di quelle dei promossi.

     Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli scrutini per la promozione a ispettore generale, intendendosi sostituita la Giunta provinciale al Consiglio di Amministrazione [57].

 

     Art. 55 ter. Decorrenza delle promozioni per scrutinio.

     Gli scrutini per le promozioni sono tenuti due volte all'anno, entro il 30 giugno ed entro il 31 dicembre.

     Le promozioni sono conferite seguendo l'ordine di graduatoria, con effetto, rispettivamente, dal 1° luglio e dal 1° gennaio successivi.

     E' ammesso agli scrutini il personale che matura la prescritta anzianità, rispettivamente, entro le predette date del 30 giugno e del 31 dicembre.

 

TITOLO III

Ammissione all'impiego

CAPO I

Personale provinciale

 

     Art. 56. Requisiti generali.

     Per ottenere la nomina ad un impiego della Provincia è necessario il possesso dei seguenti requisiti generali:

     a) cittadinanza italiana;

     b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35 salvo le eccezioni previste dalle disposizioni di legge vigenti;

     c) buona condotta ed immunità da condanne interdicenti la nomina;

     d) idoneità fisica all'impiego.

     Nessun limite di età è prescritto per i titolari di posti di ruolo, presso la Regione, le Provincie, i Comuni, le Opere pie o gli Enti e gli Istituti pubblici locali.

     L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre i candidati a visita medica collegiale di controllo dopo le prove.

     Non possono conseguire la nomina coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo, e coloro che sono stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

     I requisiti e i titoli prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del bando di concorso [58].

 

     Art. 56 bis. Requisiti particolari per l'accesso alle carriere direttiva e di concetto del Ruolo Tecnico del Servizio Antincendi. [59]

     Per l'accesso alle carriere direttiva e di concetto del Ruolo Tecnico del Servizio Antincendi, oltre ai requisiti generali previsti dal precedente articolo 56, sono prescritti i seguenti requisiti particolari:

     1) età che, alla data di scadenza del termine stabilito dal bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, non deve essere superiore agli anni 30, salvo le elevazioni previste dalle vigenti disposizioni; tale limite però non potrà in nessun caso eccedere gli anni 35;

     2) (Omissis);

     3) avere assolto gli obblighi di leva;

     4) la piena ed incondizionata idoneità fisica, all'accertamento della quale procede, prima degli esami scritti, un collegio di tre medici, nominato con deliberazione della Giunta provinciale. Il giudizio del collegio medico è definitivo.

     A parità di merito e di requisiti i capi reparto, i vice capi reparto, i capi squadra e vigili in servizio continuativo presso il corpo nazionale dei vigili del fuoco o presso i Corpi permanenti di Trento e di Bolzano o regolarmente facenti parte da almeno cinque anni di un corpo dei vigili del fuoco volontari, hanno la preferenza ai fini della nomina nella carriera di concetto.

 

     Art. 57. Titoli di studio per l'ammissione alle carriere direttive.

     Oltre ai requisiti generali previsti dal precedente articolo 56, per l'accesso alle carriere direttive dei diversi ruoli è prescritto il possesso di uno dei seguenti titoli di studio o di quelli corrispondenti conseguiti all'estero e riconosciuti a norma delle leggi vigenti:

 

     Ruolo Amministrativo.

     - Diploma di laurea in giurisprudenza, scienze politiche, scienze economiche e commerciali, sociologia.

     - Diploma di laurea in Economia politica.

 

     Ruolo speciale delle Finanze e del Patrimonio.

     - Diploma di laurea in scienze economiche e commerciali o in giurisprudenza congiunta al diploma di ragioniere o scienze statistiche e demografiche.

     - Diploma di laurea in Economia politica.

     - Diploma di laurea in Scienze statistiche ed attuariali, Scienze economiche e bancarie, Economia aziendale e scienze statistiche ed economiche.

 

     Ruolo Tecnico dei Lavori Pubblici.

     - Diploma di laurea in ingegneria o in architettura o urbanistica e diploma di abilitazione all'esercizio professionale, nonchè diploma di laurea in urbanistica;

     - Diploma di laurea in scienze geologiche, per il posto di geologo.

 

     Ruolo speciale delle Attività Economiche.

     - Diploma di laurea in scienze economiche e commerciali, giurisprudenza, scienze politiche, scienze statistiche, sociologia, fisica, matematica, ingegneria.

     - Diploma di laurea in scienze informatiche.

 

     Ruolo Tecnico dell'Agricoltura.

     - Diploma di laurea in scienze agrarie e diploma di abilitazione all'esercizio professionale.

 

     Ruolo speciale dell'istruzione.

     - Diploma di laurea in pedagogia, filosofia, lettere, lingue straniere, sociologia, ingegneria, architettura, psicologia o altra laurea con specializzazione in psicologia.

 

     RUOLI SPECIALI

 

     Ruolo dei Servizi di Salute Mentale.

     - Per il posto di Direttore Psichiatra: Diploma di laurea in medicina e chirurgia e diploma di abilitazione professionale nonché diploma di specializzazione in clinica delle malattie nervose e mentali o in psichiatria;

     - Per i posti di Primario: Diploma di laurea in medicina e chirurgia e diploma di abilitazione professionale;

     - Per i posti di Aiuto e Assistente: Diploma di laurea in medicina e chirurgia e diploma di abilitazione professionale;

     - Per il posto di Radiologo: Diploma di laurea in medicina e chirurgia e diploma di specializzazione in radiologia;

     - Per il posto di Internista: Diploma di laurea in medicina e chirurgia e diploma di specializzazione in medicina interna;

     - Per il posto di Analista: Diploma di laurea in medicina e chirurgia e diploma di abilitazione professionale nonché quattro anni di effettivo esercizio di attività professionale di medico analista;

     - Per il posto di Farmacista: Diploma di laurea in farmacia e diploma di abilitazione professionale;

     - Per i posti di Sociologo: Diploma di laurea in sociologia;

     - Per i posti di Psicologo: Diploma di laurea in medicina e chirurgia, filosofia, pedagogia, scienze biologiche e diploma di specializzazione o di perfezionamento in psicologia, diploma di laurea in psicologia.

 

     Ruolo dell'Orientamento Professionale.

     - Per il posto di Direttore e Vice Direttore: Diploma di laurea in medicina e chirurgia e diploma di abilitazione professionale ed inoltre il diploma di specializzazione in orientamento professionale;

     - Per il posto di Psicologo: Diploma di laurea in medicina e chirurgia, filosofia, pedagogia, scienze biologiche e diploma di specializzazione o di perfezionamento in psicologia, diploma di laurea in psicologia.

 

     Ruolo dell'Assistenza all'Infanzia.

     - Per il posto di Direttore dell'I.P.A.I. e Scuola di Puericoltura: Diploma di laurea in medicina e chirurgia e diploma di abilitazione professionale nonchè diploma di specializzazione di Pediatria o in Puericoltura;

     - Per i posti di Direttore della Colonia Infantile provinciale di Miralago e di Assistente Medico dell'I.P.A.I., assunti a sensi dell'articolo 73, ultimo comma: Diploma di laurea in medicina e chirurgia e diploma di abilitazione professionale.

 

     Ruolo del Laboratorio Provinciale di Igiene e Profilassi:

     - Per i posti di Direttore, Coadiutore, Assistente del Reparto Medico Micrografico: Diploma di laurea in medicina e chirurgia e diploma di abilitazione professionale;

     - Per i posti di Direttore, Coadiutore ed Assistente del Reparto Chimico: Diploma di laurea in chimica e diploma di abilitazione professionale;

     - Per i posti di Ricercatore Aggregato del Reparto Medico Micrografico: Diploma di laurea in scienze biologiche, medicina veterinaria, fisica, farmacia.

     - Per i posti di Consigliere - Biologo del Reparto Chimico: Diploma di laurea in Scienze biologiche.

 

     Ruolo dei veterinari.

     - Per i posti di Veterinario: Diploma di laurea in medicina veterinaria e diploma di abilitazione professionale.

 

     Ruolo degli Assistenti Sociali.

     - Per i posti di Direttore e di Consigliere del Servizio Sociale: Diploma di laurea in scienze politiche, scienze economiche e commerciali, lettere, filosofia, pedagogia, giurisprudenza, sociologia, e inoltre diploma di Assistente Sociale rilasciato da una Scuola di Servizio Sociale, riconosciuta dall'Amministrazione Attività Assistenziali Italiane e Internazionali in base al suo livello tecnico - amministrativo.

 

     Ruolo speciale del personale insegnante per la formazione e l'addestramento professionale.

     - Per il posto di Direttore: Diploma di laurea e almeno quattro anni di insegnamento nel settore dell'istruzione professionale o nel settore delle scuole secondarie superiori;

     - Per i posti di Insegnante: Diploma di laurea corrispondente alla materia di insegnamento da specificarsi nei singoli bandi di concorso previa norma regolamentare.

 

     Ruolo Speciale dei Beni Culturali.

     Per i posti di Consigliere del Ruolo Speciale dei Beni Culturali: Diploma di laurea in lettere o in discipline delle arti, della musica e dello spettacolo o in storia o in materie letterarie o architettura. I predetti diplomi di laurea, ad eccezione di quello di architettura, devono essere integrati da almeno un anno di corso di perfezionamento o di specializzazione attinente alla tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico o popolare.

 

     Ruolo speciale del Personale Sanitario.

     - Diploma di laurea in medicina e chirurgia e diploma di abilitazione professionale.

 

     Ruolo Tecnico dei Trasporti.

     - Diploma di laurea in ingegneria civile - sottosezione trasporti in ingegneria industriale - sottosezione meccanica o elettrotecnica e diploma di abilitazione all'esercizio professionale.

 

     Ruolo Tecnico delle Miniere.

     - Diploma di laurea in ingegneria mineraria e diploma di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere minerario.

 

     Ruolo Tecnico delle Foreste.

     - Diploma di laurea in scienze forestali e diploma di abilitazione all'esercizio professionale.

 

     Ruolo Speciale del Personale Tecnico della Sperimentazione.

     - Branca della sperimentazione agraria: laurea in scienze agrarie, o in scienze forestali, o in scienze naturali, o in scienze biologiche;

     - Branca della sperimentazione chimica: laurea in chimica o in chimica industriale.

     Nei sopra citati casi di pluralità alternative dei titoli richiesti, o nel caso di titoli con diverse sottosezioni di specializzazione, i programmi di esame per i concorsi di ammissione agli impieghi potranno essere informati di volta in volta ad un determinato indirizzo corrispondente ad uno o ad altro dei titoli predetti o alle diverse sottosezioni dei medesimi, in rapporto alle specifiche esigenze dell'Amministrazione.

 

     Ruolo Tecnico del Servizio antincendi.

     - Diploma di laurea in ingegneria;

     - Diploma di abilitazione all'esercizio [60].

 

     Art. 58. Titoli di studio per l'ammissione alle carriere di concetto.

     1. Oltre ai requisiti generali previsti dal precedente articolo 56, per l'accesso alle carriere di concetto dei diversi ruoli, prescritto il possesso di uno dei seguenti titoli di studio o di quelli corrispondenti conseguiti all'estero e riconosciuti o recepiti dalle autorità scolastiche a norma delle vigenti leggi:

 

     Ruolo amministrativo:

     - Titolo finale di studio rilasciato da scuola o da istituti di secondo grado;

     - Diploma di Segretario d'Amministrazione, Perito Aziendale.

 

     Ruolo Speciale delle Finanze e del Patrimonio:

     - Diploma di ragioniere, operatore commerciale, analista contabile, computista commerciale;

     - Diploma di Segretario d'Amministrazione;

     - Diploma di Operatore Commerciale, Analista Contabile, Computista Commerciale.

 

     Ruolo Tecnico dei Lavori Pubblici:

     - Diploma di geometra, perito tecnico, perito industriale, diploma di tecnico specializzato meccanico.

 

     Ruolo Speciale delle Attività Economiche:

     - Diploma di ragioniere, perito industriale, geometra, abilitazione magistrale, diploma della scuola speciale di fisica e matematica, diploma di maturità professionale per tecnico delle attività alberghiere, per operatore turistico, per operatore commerciale, per analista contabile, per segretario di amministrazione;

     - Diploma di Maturità Scientifica e Maturità classica:

 

     Ruolo Tecnico dell'Agricoltura:

     - Diploma di perito agrario, agrotecnico, diploma di Agente rurale della cessata Scuola Tecnica Agraria di S. Michele all'Adige.

 

     Ruolo Speciale dell'istruzione:

     - Diploma di scuola media superiore; per gli Assistenti a Cattedre: diplomi corrispondenti al ramo di istruzione per cui si indice il concorso, da specificarsi nei singoli bandi.

 

     Ruoli Speciali:

     - Per i posti di Analista Preparatore di prima classe:

     Diploma di perito chimico, perito agrario specializzato, oppure ogni altro diploma di scuola media superiore o titolo equipollente, purché unito a quello di Tecnico di laboratorio conseguito presso istituti universitari.

     - Per i posti di Assistente Sociale:

     Diploma di scuola media superiore e diploma di assistente sociale rilasciato dalle Scuole di Servizio Sociale riconosciute

dall'Amministrazione Attività Assistenziali Italiane e Internazionali in base al loro livello tecnico-amministrativo.

     - Per i posti di Consigliere di Orientamento: Diploma di Istituto Magistrale o di Assistente Sociale e diploma di Consigliere di Orientamento, diploma di assistente comunità infantile.

     - Per i posti di Capo Reparto dell'I P A I Diploma di scuola media superiore e diploma di vigilatrice dell'infanzia o di puericoltrice, diploma di assistente comunità infantile.

     - Per il posto di Capo dei Tecnici d'Igiene: Diploma di scuola media superiore.

 

     Ruolo Speciale del Personale Insegnante per la formazione e l'addestramento professionale:

     - Diploma di scuola media superiore corrispondente alla materia di insegnamento da specificarsi nei singoli bandi di concorso, previa norma regolamentare.

 

     Ruolo Speciale dei Beni Culturali:

     - Per i posti di Segretario del Ruolo Speciale dei Beni Culturali: Diploma di maturità scientifica, classica, artistica, di arte applicata, di istituto magistrale.

 

     Ruolo Tecnico dei Trasporti:

     - Diploma di geometra, perito industriale meccanico, perito industriale elettromeccanico o elettrotecnico, di perito industriale ad indirizzo costruzioni aeronautiche.

 

     Ruolo Tecnico delle Miniere:

     - Diploma di perito minerario.

 

     Ruolo Tecnico delle Foreste:

     - Diploma di perito agrario, geometra, agrotecnico.

 

     Ruolo speciale del Personale Tecnico della Sperimentazione:

     - Diploma di maturità scientifica, o diploma di perito agrario, diploma di agente rurale della cessata Scuola tecnica Agraria di S.Michele all'Adige, perito industriale chimico, agrotecnico.

 

     Ruolo Tecnico del Servizio Antincendi:

     - Diploma di geometra o di perito industriale.

     Nei sopra citati casi di pluralità alternative dei titoli richiesti, o nel caso di titoli con diverse sottosezioni di specializzazione, i programmi di esame per i concorsi di ammissione agli impieghi potranno essere informati di volta in volta ad un determinato indirizzo corrispondente ad uno o ad altro dei titoli predetti o alle diverse sottosezioni dei medesimi, in rapporto alle specifiche esigenze dell'Amministrazione [61].

 

     Art. 59. Titoli di studio per l'ammissione alle carriere esecutive.

     1. Oltre ai requisiti generali previsti dal precedente articolo 56, per l'ammissione agli impieghi della carriera esecutiva dei diversi ruoli, è richiesto il diploma di scuola media inferiore, o quello corrispondente conseguito all'estero e riconosciuto o recepito dalle autorità scolastiche a norma delle vigenti leggi.

     2. Per le mansioni di Assistente Sanitaria Visitatrice e per quelle di Puericoltrice è inoltre richiesto il diploma della relativa specializzazione professionale.

     3. Per le mansioni di Coadiutrice Sanitaria dell'I.P.A.I. é richiesto il diploma di Assistente Sanitaria Visitatrice, di Vigilatrice d'Infanzia, o di Assistente all'Infanzia, o di assistente di comunità infantile.

     4. Per i Tecnici Radiologi è richiesto il diploma di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria di tecnico di radiologia medica.

     5. Per gli Infermieri professionali è richiesto il corrispondente diploma di qualifica di Infermiere professionale.

     6. Per i Vigili Sanitari è inoltre richiesto il possesso della patente di guida di categoria B.

     7. Per le mansioni di Istruttore della carriera esecutiva del Ruolo Speciale del Personale Insegnante per la formazione e l'addestramento professionale, nel caso in cui tali mansioni richiedano particolari competenze di natura tecnica, professionale ed artistica non riferibili a normali titoli di studio o di abilitazione, si può prescindere dal titolo di studio di cui al primo comma.

     8. Per le mansioni della carriera esecutiva dei diversi ruoli può essere richiesta una sufficiente preparazione tecnica da accertarsi mediante esame. Essa è sempre richiesta per le mansioni di Litografo Meccanico, di Stenodattilografo o Dattilografo, di Assistente del Ruolo Speciale del Personale Tecnico della Sperimentazione, di Istruttore del Ruolo Speciale del personale Insegnante per la formazione e l'addestramento professionale e di Istruttore Tecnico del Ruolo Tecnico del Servizio Antincendi [62].

 

     Art. 60. Requisiti per l'ammissione del personale ausiliario.

     1. Oltre ai requisiti generali di cui al precedente articolo 58, per l'accesso alle carriere del personale ausiliario è prescritto il certificato di assolvimento dell'istruzione elementare.

     2. Per i posti di Ispettore, Vice Ispettore, Infermiere Capo, Infermiere, Infermiera è inoltre prescritto il certificato di idoneità prescritto dall'articolo 24 del R.D. 15 agosto 1909, n. 615.

     3. Per i posti di Autista è richiesta la patente di guida di categoria B; per quelli di Autista Meccanico e riparatore, e per il personale addetto al servizio di autoveicoli pesanti, la patente delle rispettive categorie previste dalle norme vigenti.

     4. Per i posti di Agente Tecnico è richiesto il referto fisio - psico

- tecnico di attitudine al servizio di guardiacaccia e di guardiapesca,

rilasciato dall'Ente Nazionale Prevenzione Infortuni (E.N.P.I.) - Centro di

psicologia del lavoro [63].

 

     Art. 60 bis. Qualità di ufficiali od agenti di polizia giudiziaria.

     1. Sono considerati ufficiali o agenti di polizia giudiziaria ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 221 del Codice di procedura penale:

     a) i dipendenti del Ruolo Speciale dei Tecnici d'igiene per i compiti dì istituto ai sensi del T.U.L.S. 27 luglio 1934, n. 1265 e della legge 30 aprile 1962, n. 283;

     b) i dipendenti del Ruolo Tecnico dei Lavori Pubblici e quelli con qualifica di Capo Cantoniere, in quanto incaricati dei servizi di polizia stradale ai sensi dell'articolo 137 del D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393;

     c) i dipendenti del Ruolo Tecnico delle Foreste, i dipendenti del Ruolo Speciale dei Sottufficiali e Guardie forestali e quelli del Ruolo degli Agenti Tecnici, in quanto incaricati della ricerca e

dell'accertamento dei reati previsti dalle leggi forestali e dalle leggi sulla caccia e sulla pesca;

     d) i dipendenti addetti al servizio dei trasporti, in quanto incaricati di ricercare ed accertare reati previsti dalle leggi in materia di trasporti. Gli stessi hanno diritto alla libera circolazione su tutte le linee ed impianti di trasporto concessi dalla Provincia;

     e) i dipendenti del Ruolo Tecnico delle Miniere, addetti al servizio delle cave e delle miniere che esercitano le funzioni ed i compiti derivanti dal D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128, e dalle altre norme statali e provinciali vigenti in materia mineraria;

     f) i dipendenti appartenenti alle carriere direttiva e di concetto ed i vigili del fuoco del Ruolo Tecnico del Servizio Antincendi nell'esercizio delle proprie funzioni [64].

 

     Art. 60 ter. Requisiti particolari per la nomina a Vigile del Corpo Permanente dei Vigili del Fuoco. [65]

 

     Art. 61. Nomina del personale.

     1. La Giunta provinciale provvede alla nomina del personale di ruolo, di ogni qualifica, con l'osservanza delle norme seguenti.

 

     Art. 62. Concorsi.

     1. L'assunzione agli impieghi della qualifica iniziale della Provincia è effettuata mediante pubblico concorso per esami, da indirsi con deliberazione della Giunta provinciale che in tale atto stabilirà il programma di esami. Il bando di concorso, col programma delle prove, è pubblicato almeno 30 giorni prima della scadenza, nel Bollettino Ufficiale della Regione e almeno su due quotidiani locali.

     Sarà tuttavia consentito ricorrere al pubblico concorso per la copertura di posti, per i quali non è previsto l'accesso al ruolo aperto, quando non vi siano stati concorrenti nel concorso interno indetto allo scopo o nessuno vi abbia conseguito l'idoneità.

     E' in facoltà della Giunta provinciale di prescindere dal pubblico concorso per l'assunzione del personale ausiliario (subalterno) provvedendo alla nomina per chiamata, purché si tratti di persone in possesso dei requisiti prescritti e salvo accertamento della preparazione tecnica prevista dall'articolo 60.

     L'assunzione di personale del Ruolo Speciale del personale insegnante per la formazione e l'addestramento professionale ha luogo mediante pubblico concorso per titoli ed esami [66].

 

     Art. 63. Programmi d'esame per i concorsi.

     I programmi d'esame saranno stabiliti con apposita norma regolamentare. I programmi d'esame ai posti del ruolo speciale di statistica saranno determinati su proposta del consiglio statistico provinciale [67].

 

     Art. 64. Commissione esaminatrice.

     Il giudizio sui concorsi è dato da apposite Commissioni esaminatrici, nominate di volta in volta con deliberazione della Giunta provinciale, così costituite:

     Per il personale della carriera direttiva, di concetto, esecutiva e del personale ausiliario:

     a) dal Presidente della Giunta provinciale o suo delegato che la presiede;

     b) dal segretario generale della Giunta provinciale o dal suo sostituto o da un dipendente con qualifica non inferiore a ispettore generale delegato del Segretario Generale della Giunta provinciale;

     c) d) da due esperti nelle discipline o materie che formano oggetto dell'esame;

     e) da un dipendente di carriera o qualifica superiore a quella dei posti messi a concorso, salvo il caso di concorsi a posti di Ispettore Generale per i quali è sufficiente tale qualifica.

     f) da un rappresentante del personale della Provincia designato di comune accordo dalle organizzazioni sindacali nel termine di quindici giorni dalla richiesta avanzata dall'Amministrazione. In caso di mancata designazione tale rappresentante sarà scelto dal consiglio di amministrazione nell'ambito dei membri eletti dal personale.

     Alla Commissione di cui al comma precedente possono essere aggregati membri aggiunti per gli esami di lingue estere o per materie speciali.

     Per i concorsi interni la Commissione predetta è integrata da un Rappresentante del Personale della Provincia, designato di comune accordo dalle Organizzazioni Sindacali nel termine di 15 giorni dalla richiesta avanzata dall'Amministrazione, ovvero, in caso di mancato accordo, da un Rappresentante designato entro i successivi cinque giorni

dall'Organizzazione più rappresentativa nell'ambito dell'Amministrazione. lì Rappresentante designato deve appartenere a carriera o qualifica superiore a quella dei posti messi a concorso, salvo il caso di concorsi a posti di Ispettore generale per i quali è sufficiente tale qualifica. In caso di mancata designazione provvede direttamente la Giunta provinciale.

     Sempre per i concorsi interni la Commissione stessa è integrata inoltre da un rappresentante del Consiglio di Amministrazione. Tale rappresentante, scelto dal Consiglio nel proprio seno, deve appartenere a carriera o qualifica superiore a quella dei posti messi a concorso, salvo il caso di concorsi a posti di ispettore generale per i quali è sufficiente tale qualifica.

     Per la validità della costituzione della Commissione è richiesta la presenza di tutti i membri; le decisioni sono prese a maggioranza di voti.

     Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate da un funzionario della Provincia della carriera direttiva designato dalla Giunta provinciale.

     Nella sua prima riunione la Commissione stabilisce i criteri da seguire nello svolgimento del concorso, nell'espletamento delle prove di esame, nella valutazione dei titoli e dei risultati conseguiti, ed il punteggio da attribuire agli stessi ai fini della graduatoria.

     La composizione della Commissione giudicatrice dei concorsi per l'assunzione di personale della carriera direttiva del Laboratorio provinciale di Igiene e Profilassi, resta disciplinata dal T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni.

     Della Commissione esaminatrice per l'assunzione del personale del ruolo speciale di statistica farà parte, nel novero degli esperti di cui alle lettere c) d) del primo comma del presente articolo, un membro designato dal consiglio statistico provinciale [68].

 

     Art. 65. Graduatoria.

     Espletate le prove di concorso, o, comunque, esaminati i titoli dei concorrenti, la Commissione forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato.

     La Giunta, riconosciuta la regolarità del procedimento, approva la graduatoria e dichiara i vincitori del concorso.

 

     Art. 66. Nomina.

     Il vincitore del concorso è assunto in servizio di prova per il periodo di sei mesi, prorogabile eventualmente prima della scadenza di altri sei mesi, con apposita deliberazione. Compiuto il periodo di prova originario o prorogato consegue la nomina definitiva, salvo che entro la scadenza del periodo medesimo non sia intervenuto un provvedimento di risoluzione del rapporto d'impiego per esito negativo della prova stessa.

     Il vincitore del concorso che, senza giustificato motivo, non assume servizio entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione della nomina, è dichiarato rinunciatario. in tal caso l'Amministrazione può procedere alla nomina del concorrente che per ordine di merito segue immediatamente il vincitore. Detta facoltà non può più essere esercitata, trascorso un anno dall'approvazione della graduatoria.

     Qualora il candidato non fosse in grado, per motivi ritenuti validi dalla Giunta provinciale, di assumere servizio entro il termine di cui al secondo comma del presente articolo, la nomina decorre agli effetti economici dal giorno in cui assume servizio ed agli effetti giuridici dalla data della nomina.

     L'Amministrazione ha facoltà di conferire, oltre i posti messi a concorso, anche quelli che risultino disponibili entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla data di approvazione della graduatoria, con le stesse modalità di cui ai commi precedenti [69].

 

     Art. 66 bis. Periodo di prova del personale insegnante.

     Il periodo di prova del personale Insegnante del Ruolo Speciale del Personale Insegnante per la formazione e l'addestramento professionale è di un anno scolastico.

     A tale fine il servizio effettivamente prestato deve essere non inferiore a 150 giorni. Compiuto il periodo di prova il personale consegue la conferma in ruolo con deliberazione della Giunta provinciale tenuto conto degli elementi forniti dalla Commissione di cui al successivo articolo 12 [70].

     Qualora nell'anno scolastico non siano stati prestati 150 giorni di effettivo servizio, la prova è prorogata di un anno con provvedimento motivato dall'organo competente per la conferma in ruolo.

     In caso di esito sfavorevole della prova, può essere concessa la proroga di un altro anno scolastico, al fine di acquisire maggiori elementi di valutazione [71].

 

     Art. 67. Riserve di posti e preferenze.

     La Giunta provinciale può riservare fino a tre quarti dei posti disponibili per la copertura mediante concorso interno per esami da parte del personale che aspira al passaggio ad una carriera superiore, essendo munito di titolo di studio per l'accesso alla medesima.

 

     Art. 68. Assunzione in servizio.

     All'atto di assumere servizio in prova, qualsiasi dipendente presta davanti al Presidente della Giunta provinciale o ad un Assessore da lui delegato, in presenza di due testimoni, solenne promessa di fedeltà, secondo la formula seguente:

«Prometto di essere fedele alla Repubblica italiana, di osservare lealmente la Costituzione e lo Statuto della Regione Trentino - Alto Adige, le leggi dello Stato, della Regione e della Provincia e di adempiere a tutti i miei doveri, serbando scrupolosamente il segreto d'ufficio nell'interesse dell'Amministrazione e per il pubblico bene».

     Il vincitore del concorso o il dipendente che abbia comunque ottenuto la conferma in ruolo, presta giuramento secondo le modalità di cui al secondo comma, sostituendo nella formula la parola «prometto» con la parola «giuro».

 

     Art. 69. Fascicolo personale.

     Per ogni dipendente è tenuto presso l'Ufficio del Personale della Provincia un fascicolo personale ed uno stato matricolare.

     Il fascicolo personale deve contenere, debitamente registrati e classificati, tutti i documenti che possono interessare la carriera.

     3. Nello stato matricolare devono essere indicati i servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati in precedenza presso altre amministrazioni, i provvedimenti relativi alla nomina, alla carriera, al trattamento economico ed alla pensione, nonché lo stato di famiglia con le relative variazioni e tutti gli atti del fascicolo personale che possono formare oggetto di valutazione per le promozioni.

     4. L'impiegato ha l'obbligo di comunicare alla segreteria generale tutte le variazioni che avvengono nel suo stato di famiglia.

     5. Per ogni dipendente deve essere tenuto costantemente aggiornato un foglio matricolare con l'indicazione precisa del trattamento economico al fine di poter stabilire, in ogni momento, la pensione teorica del dipendente medesimo.

 

CAPO II

Comando e trasferimenti speciali

 

     Art. 70. Comando presso altre amministrazioni.

     1. Subordinatamente all'assunzione da parte dell'ente interessato della spesa per gli stipendi ed assegni di ogni genere e dell'onere dei contributi assistenziali e previdenziali, la Giunta provinciale può comandare, in via eccezionale, per tempo determinato, personale della Provincia presso le regioni e presso lo Stato, o presso enti ed istituti pubblici, sentito l'interessato.

     2. Allo svolgimento di carriera ed agli aumenti periodici di stipendio del dipendente comandato provvede la Provincia.

     3. Il periodo di tempo trascorso nella posizione di comando è computato a tutti gli effetti, compreso il trattamento di quiescenza e di previdenza. La Provincia dovrà provvedere al versamento dei contributi assicurativi [72].

 

     Art. 71. Personale comandato da altre amministrazioni.

     1. Per fronteggiare temporanee esigenze nei vari servizi, la Giunta provinciale è autorizzata ad avvalersi di personale di ruolo dello Stato, della regione, del Consiglio provinciale, o di altri enti o istituti pubblici, di carriera e qualifica corrispondenti, in posizione di comando.

     2. Il personale comandato continua a percepire, a carico del bilancio della Provincia, durante il periodo del comando, tutti gli emolumenti goduti presso l'amministrazione di provenienza ad eccezione di quelli inerenti ad incarichi particolari espletati presso la stessa, oltre al trattamento di missione previsto dalle leggi provinciali [73].

 

CAPO III

Personale incaricato e temporaneo

 

     Art. 72. Personale incaricato. [74]

     [1. Oltre al personale previsto dagli articoli precedenti la Giunta provinciale può avvalersi di esperti e di consulenti, prescindendo dai requisiti prescritti per i dipendenti, e di appartenenti ad altre amministrazioni, col consenso delle medesime. Questi incarichi sono conferiti a tempo determinato con deliberazione della Giunta provinciale e sono rinnovabili di anno in anno.

     2. Con la stessa deliberazione è determinato il compenso globale da corrispondere a detti incaricati in relazione all'importanza del lavoro affidato.

     3. Qualora l'incarico dovesse assumere carattere continuativo, verrà fissata una retribuzione mensile oltre alla rifusione di eventuali spese.]

 

     Art. 73. Personale temporaneo.

     1. La Giunta provinciale è inoltre autorizzata, per prestazioni di carattere continuativo, ma ad orario ridotto, a provvedere assumendo personale a contratto, fissando dei compensi proporzionati alla importanza delle funzioni ed alla durata delle prestazioni. Per tale assunzione si può prescindere da ogni limite di età [75].

     2. Con le modalità di cui al comma precedente la Giunta provinciale provvede all'assunzione del direttore della colonia infantile provinciale di Miralago e dell'assistente medico dell'IPAI [76].

 

          Art. 73 bis. Giornalista.

     1. I compiti relativi alla cura e responsabilità delle pubblicazioni della Provincia autonoma sono affidati a contratto a persona iscritta all'ordine dei giornalisti, professionisti e pubblicisti, di cui alla legge 3 febbraio 1983, n. 69.

     2. Per lo stato giuridico ed il trattamento economico si applica il contratto nazionale di lavoro della categoria.

     3. La nomina è conferita con deliberazione della Giunta provinciale.

     4. Nell'atto deliberativo sono specificate la qualifica e le funzioni attribuite, che comunque non potranno essere superiori a quelle di direttore di divisione, nonché le modalità di applicazione delle norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico contenute nel contratto nazionale di lavoro giornalistico.

     5. Ai fini del trattamento previdenziale ed assistenziale si provvederà all'iscrizione all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani ai sensi delle vigenti disposizioni.

     6. Per l'indennità di missione saranno applicate le norme vigenti per il personale provinciale di qualifica corrispondente.

     7. Compiti inerenti ad attività di informazione e di stampa potranno essere affidati, con le modalità di cui ai commi precedenti, ad altri giornalisti, professionisti o pubblicisti, in numero massimo di quattro [77].

 

     Art. 73 ter. Pilota. [78]

     1. L'espletamento dell'attività di volo, la cura e responsabilità di mezzi aerei di proprietà della Provincia possono essere affidate a contratto a personale iscritto all'albo della gente dell'aria di cui alla legge 8 febbraio 1934, n. 331, e relativo regolamento R.D. 23 novembre 1936, n. 2496, e successive modificazioni ed integrazioni, nel numero massimo di due unità.

     2. Il personale di cui al comma precedente è assunto con contratto a termine annualmente rinnovabile ed allo stesso si applicano per lo stato giuridico ed il trattamento economico il contratto collettivo di lavoro nazionale per i piloti di elicotteri nonché il contratto integrativo aziendale Elitos. Nel contratto di assunzione sono specificate la qualifica e le funzioni attribuite, nonché le parti del contratto di lavoro riferite allo stato giuridico ed al trattamento economico e le norme particolari e specifiche relative all'impiego presso l'amministrazione provinciale.

     3. La nomina è conferita con deliberazione della Giunta provinciale.

     4. Ai fini del trattamento previdenziale si provvede alla iscrizione al fondo di previdenza del personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea di cui alla legge 13 luglio 1985, n. 859 e, per la parte assistenziale, all'INADEL.

     5. Per le missioni svolte all'infuori del normale servizio di istituto, saranno corrisposte le indennità previste per il personale provinciale con qualifica di segretario capo.

 

CAPO IV

Personale fluttuante per servizi speciali

 

     Art. 74. Personale per l'ospedale psichiatrico provinciale di Pergine.

     1. La Giunta provinciale, con propria deliberazione, fisserà periodicamente, in deroga all'articolo 72, il contingente di personale salariato occorrente per provvedere alle supplenze nei vari servizi dell'ospedale psichiatrico provinciale, col limite complessivo massimo di trenta unità.

     2. Entro i limiti di tale contingente, il Presidente della Giunta provinciale è autorizzato a chiamare in servizio il personale salariato occorrente che verrà retribuito con mercedi giornaliere, in ragione di 1/250 della retribuzione ancora fissata dalle vigenti tabelle economiche per il personale della corrispondente categoria, ivi compresa l'aggiunta di famiglia, da liquidarsi con busta paga predisposta dall'ufficio economale dell'ospedale.

     3. Ad esso non spettano invece gli aumenti periodici sulle retribuzioni.

     4. Il capo cuoco, il vice capocuoco vengono assunti dalla Giunta provinciale, che ne fissa il salario mensile, con contratti speciali a tempo indeterminato e disdettabili «ad nutum» con semplice preavviso di un mese.

     5. Le disposizioni del presente articolo non riguardano il personale religioso femminile addetto all'ospedale, il quale rimane disciplinato da particolari convenzioni stipulate dall'amministrazione con i rispettivi ordini religiosi [79].

 

     Art. 74 bis. Personale contrattuale per l'IPAI.

     1. La Giunta provinciale è autorizzata ad assumere, con contratto a termine annuale rinnovabile di anno in anno, una coordinatrice dei servizi dell'IPAI, fissando un compenso proporzionato all'importanza delle funzioni, in ogni caso non superiore alla retribuzione prevista per la qualifica di segretario capo. Per tale assunzione è richiesto il possesso di diploma di scuola media superiore e si può prescindere da ogni limite di età.

     Il cuoco e l'aiuto-cuoco dell'I.P.A.I. vengono assunti dalla Giunta provinciale, che ne fissa il salario mensile, con contratto a termine annuale rinnovabile di anno in anno [80].

 

TITOLO IV [81]

Consiglio di amministrazione

 

     Art. 75. Composizione del Consiglio di Amministrazione.

     Presso la Presidenza della Giunta provinciale è costituito un Consiglio di Amministrazione, presieduto dal Presidente della Giunta provinciale o da un Assessore da lui delegato, e composto:

     a) dal segretario generale o, in caso di sua assenza od impedimento, dal vice segretario generale;

     b) dal dirigente l'ufficio del personale;

     c) da cinque funzionari della carriera direttiva con qualifica non inferiore a direttore di divisione designati dalla Giunta provinciale;

     d) da quattro rappresentanti del personale eletti dal personale medesimo a scrutinio diretto e segreto, secondo le norme di un regolamento approvato con decreto del Presidente della Giunta provinciale previa deliberazione della Giunta, sentite le organizzazioni sindacali del personale.

     Il Consiglio è nominato all'inizio di ogni biennio con decreto del Presidente della Giunta provinciale previa deliberazione della Giunta.

     Le funzioni di segretario del Consiglio sono esercitate da un funzionario della carriera direttiva.

     Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza di almeno due terzi dei componenti.

     Le deliberazioni si adottano a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

     Ai componenti ed al segretario del Consiglio di Amministrazione saranno corrisposti i compensi stabiliti dalla Legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4, e successive modificazioni [82].

 

     Art. 75 bis. Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione.

     Il Consiglio di Amministrazione è l'organo consultivo della Giunta provinciale in materia di personale.

     Il parere del Consiglio di Amministrazione è obbligatorio in ordine alle conferme, ai comandi ed ai trasferimenti del personale, all'assegnazione di premi speciali, alle domande di aspettativa, al collocamento in disponibilità, alle dispense dal servizio, alle dichiarazioni di decadenza nei casi di cui agli articoli 94 e 165, lettere c) e d), alle riammissioni in servizio.

     Per gli impiegati con qualifica superiore a direttore di divisione non si fa luogo a parere del Consiglio di Amministrazione.

     Spetta inoltre al Consiglio di Amministrazione provvedere agli scrutini per le promozioni, escluse quelle a qualifica superiore a direttore di divisione a cui provvede la Giunta provinciale, e deliberare sui ricorsi contro il giudizio complessivo proposti da dipendenti con qualifica non superiore a direttore di divisione.

     Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di fare proposte alla Giunta provinciale in materia di personale.

     Il Consiglio nomina propri rappresentanti nelle Commissioni esaminatrici per i concorsi interni di cui all'articolo 64 e nella Commissione di disciplina di cui all'articolo 118.

 

TITOLO V

Disciplina del personale

CAPO I

Adempimenti dell'amministrazione

 

     Art. 76. Note di qualifica.

     Per ogni dipendente dell'Amministrazione provinciale dovrà essere compilato, entro il mese di gennaio di ciascun anno, un rapporto informativo, che si conclude con un giudizio complessivo motivato. I criteri per la compilazione del rapporto informativo sono stabiliti nell'articolo seguente.

     Al dipendente al quale, nell'anno cui il rapporto informativo si riferisce, sia stata inflitta una sanzione disciplinare superiore alla censura, non può essere attribuito un giudizio superiore a buono.

 

     Art. 77. Criteri per la compilazione delle note di qualifica.

     Il rapporto informativo deve essere redatto in base ai seguenti gruppi di fattori di valutazione: 1) «Capacità e rendimento di lavoro», 2) «Disciplina», 3) «Doti morali ed attitudinali».

     Il gruppo «Capacità e rendimento di lavoro» comprende i seguenti fattori: Grado di preparazione professionale, Qualità intellettuali, Qualità del lavoro svolto, Rapidità di esecuzione, Capacità di programmazione, Capacità organizzativa.

     Per capacità di programmazione si intende la inclinazione ed abilità nel predisporre il lavoro secondo scadenze che evitino la formazione di arretrati di lavoro e corrispondano alle scadenze di esecuzione degli affari fissate dalla Giunta provinciale.

     Per capacità organizzativa: si intende l'inclinazione ed abilità nel proporre od attuare misure atte ad elevare l'efficienza del lavoro ed a ridurre i costi.

     Il gruppo «Disciplina» comprende i seguenti fattori: Puntualità, Presenza sul lavoro, Riservatezza, Comportamento generale, Comportamento verso i superiori e colleghi, Comportamento verso i dipendenti.

     Il gruppo «Doti morali ed attitudinali» comprende i seguenti fattori: Spirito di collaborazione, Prestigio e stima goduti sul lavoro, Atteggiamento verso il pubblico, Formazione dei dipendenti, Attitudine a maggiori responsabilità.

     Per ciascuno dei citati fattori sono stabiliti cinque gradi di valutazione, corrispondenti ad altrettanti punteggi parziali. I giudizi sintetici per ciascun gruppo di fattori, ed il giudizio complessivo per i tre gruppi, risultano dalla combinazione dei punteggi parziali di ciascun fattore e di ciascun gruppo. Il giudizio complessivo è espresso con i termini di «ottimo», «distinto», «buono», «mediocre», «insufficiente» [83].

 

     Art. 77 bis. Rapporto informativo in relazione alle diverse carriere.

     Le disposizioni di cui all'art. 77 si applicano per la compilazione del rapporto informativo dei dipendenti della carriera direttiva.

     Per i dipendenti della carriera di concetto si applicano le medesime disposizioni, tenendo conto peraltro, nell'applicazione dei fattori di valutazione, delle diverse funzioni svolte e delle relative responsabilità.

     Per i dipendenti delle carriere esecutiva ed ausiliaria, ferme restando le disposizioni di cui al primo e all'ultimo comma dell'art. 77, i tre gruppi di fattori di valutazione stabiliti da tale articolo comprendono rispettivamente i fattori seguenti:

     1) capacità professionale, qualità del lavoro svolto, rapidità di esecuzione;

     2) puntualità, presenza sul lavoro, riservatezza;

     3) spirito di collaborazione, stima goduta sul lavoro, atteggiamento verso il pubblico [84].

 

     Art. 77 ter.

     Per il personale insegnante del Ruolo Speciale del Personale Insegnante per la formazione e l'addestramento professionale sarà compilato ogni anno un rapporto di valutazione del servizio da parte della Commissione di cui al successivo articolo 12 [85] e redatto in base ai seguenti fattori di valutazione:

     1) qualità intellettuali;

     2) preparazione culturale e professionale anche con riferimento a eventuali pubblicazioni;

     3) comportamento nella scuola ed efficacia dell'azione educativa e didattica;

     4) collaborazione con gli altri insegnanti e con i superiori;

     5) rapporti con gli alunni e le rispettive famiglie;

     6) eventuale partecipazione a corsi di aggiornamento e ad attività di sperimentazione.

     Il giudizio complessivo è espresso con le modalità di cui al settimo comma dell'articolo 77 della Legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modificazioni [86].

 

     Art. 78. Organi competenti alla compilazione delle note di qualifica.

     Il rapporto informativo è compilato dal direttore generale o, qualora non esista, dall'ispettore generale o, in mancanza, dal dirigente l'ufficio del personale; per il personale cantoniere è compilato dai rispettivi ingegneri di divisione. In ogni caso va sentito il superiore diretto dell'interessato.

     Il giudizio complessivo viene espresso dal segretario generale, sentita una commissione composta del vice segretario generale, del dirigente l'ufficio del personale e del funzionario responsabile del servizio o dell'ufficio al quale appartiene il dipendente.

     Per il personale ausiliario dell'Ospedale psichiatrico provinciale, il rapporto Informativo è compilato dal medico direttore di reparto e trasmesso al segretario generale col parere del direttore dell'Ospedale.

     Per gli ispettori generali e qualifiche corrispondenti, il rapporto informativo ed il giudizio complessivo spettano direttamente al segretario generale; per i direttori generali ed il segretario generale spettano alla Giunta provinciale [87].

 

     Art. 79. Ricorsi.

     Il giudizio complessivo viene comunicato su apposito modulo al dipendente che vi appone la data di comunicazione e la firma. Qualora ne faccia richiesta, il dipendente ha diritto di prendere visione del rapporto informativo.

     Entro trenta giorni dalla comunicazione il dipendente può ricorrere al Consiglio di Amministrazione, il quale formula il giudizio definitivo. Qualora peraltro il dipendente rivesta qualifica superiore a direttore di divisione, il ricorso è proposto alla Giunta provinciale [88].

 

CAPO II

Doveri del dipendente

 

     Art. 80. Obbligo di residenza.

     Il dipendente deve risiedere nel luogo ove ha sede l'ufficio cui è destinato.

     Il Presidente della Giunta provinciale, sentito il Segretario Generale, può autorizzare il dipendente a risiede altrove quando ciò sia conciliabile col pieno e regolare adempimento di ogni altro suo dovere; dell'eventuale diniego è data comunicazione scritta all'interessato.

 

     Art. 81. Comportamento in servizio.

     L'impiegato deve prestare tutta la sua opera nel disimpegno delle mansioni che gli sono affidate curando, in conformità delle leggi, con diligenza e nel migliore modo, l'interesse dell'Amministrazione per il pubblico bene.

     L'impiegato deve conformare la sua condotta al dovere di servire esclusivamente la Nazione, di osservare lealmente la Costituzione e le altre leggi e non deve svolgere attività incompatibili con l'anzidetto dovere.

     Nei rapporti con i superiori e con i colleghi l'impiegato deve ispirarsi al principio di un'assidua e solerte collaborazione, deve essere di guida e di esempio ai dipendenti, in modo da assicurare il più efficace rendimento del servizio.

     Nei rapporti con il pubblico il comportamento dell'impiegato deve essere tale da stabilire completa fiducia e sincera collaborazione fra i cittadini e l'Amministrazione.

     Qualora non sussistano particolari ragioni da sottoporre al capo dell'ufficio, l'impiegato deve, di regola, trattare gli affari attribuiti alla sua competenza tempestivamente e secondo il loro ordine cronologico.

     Fuori dell'ufficio l'impiegato deve mantenere condotta conforme alla dignità delle proprie funzioni.

 

     Art. 82. Orario d'ufficio.

     I dipendenti della Provincia hanno l'obbligo di osservare l'orario d'ufficio.

     L'orario di servizio del personale provinciale è di 39 ore settimanali.

     L'Amministrazione ha facoltà, per esigenze di servizio o di lavoro, di ridurre o aumentare, per particolari categorie di personale che saranno determinate dalla Giunta provinciale e per determinati periodi nell'arco dell'anno, l'orario di servizio settimanale, compensando

corrispondentemente tali riduzioni o aumenti in altri periodi lavorativi. Il prolungamento dell'orario di servizio deve essere contenuto entro il limite di otto ore settimanali.

     Quando le esigenze dell'Amministrazione lo richiedano, il dipendente è tenuto a prestare servizio, con diritto alla retribuzione per lavoro straordinario, anche in ore non comprese nell'orario normale, salvo che sia esonerato per giustificati motivi.

     L'orario di servizio del personale del Ruolo Speciale del Personale insegnante per la formazione e l'addestramento professionale è di 40 ore settimanali.

     L'orario di cui al comma precedente è così distinto:

     - da un minimo di 19 ad un massimo di 22 ore per l'insegnamento teorico ed il resto riservato alle attività connesse con la scuola;

     - da un minimo di 22 ad un massimo di 26 ore per l'insegnamento pratico ed il resto riservato alle attività connesse con la scuola.

     Con norma regolamentare l'orario di lavoro di determinati uffici e servizi può essere articolato in turni giornalieri o notturni.

     Per il personale che effettua lavoro in turni presso centralini telefonici o presso centri dove vengono utilizzati gruppi di macchine operatrici, l'orario di servizio può essere ridotto del 10 per cento [89].

 

     Art. 83. Segreto d'Ufficio.

     Il dipendente deve mantenere il segreto d'ufficio anche se non si tratti di atti segreti; non può dare informazioni o comunicazioni relative a provvedimenti ed operazioni amministrative di qualsiasi natura o a notizie delle quali sia venuto a conoscenza a causa del suo ufficio quando possa derivarne danno per l'Amministrazione o per terzi.

 

     Art. 84. Doveri verso i superiori.

     Il dipendente deve eseguire gli ordini inerenti alla esplicazione delle proprie funzioni o mansioni che gli siano impartiti dal superiore gerarchico.

     Quando, nell'esercizio delle sue funzioni, il dipendente rilevi difficoltà o inconvenienti, derivanti dalle disposizioni impartite dai superiori per la organizzazione e lo svolgimento dei servizi, deve riferire per via gerarchica formulando le proposte a suo avviso opportune per rimuovere la difficoltà o l'inconveniente.

 

     Art. 85. Limiti e doveri verso i superiori.

     Il dipendente, al quale venga impartito un ordine che egli ritenga palesemente illegittimo, deve darne giustificata notizia al superiore che ha impartito l'ordine, dichiarandone le ragioni.

     Se l'ordine è rinnovato per iscritto, il dipendente ha il dovere di darvi esecuzione.

     Il dipendente non deve comunque eseguire l'ordine del superiore, quando l'atto sia vietato dalla legge penale.

 

CAPO III

Responsabilità

 

     Art. 86. Responsabilità dei dipendenti verso l'Amministrazione.

     Il dipendente è tenuto a risarcire all'Amministrazione i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.

     Se il dipendente ha agito per un ordine che era obbligato ad eseguire, va esente da responsabilità, salva la responsabilità del superiore che ha impartito l'ordine. Il dipendente risponde, invece, se ha agito per delega del superiore.

 

     Art. 87. Obbligo di denuncia.

     Il funzionario responsabile del Servizio o dell'Ufficio che venga a conoscenza, direttamente, o a seguito di rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi dell'articolo precedente, deve farne denuncia per via gerarchica al Presidente della Giunta provinciale indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni [90].

 

     Art. 88. Responsabilità verso i terzi.

     Il dipendente che, nell'esercizio delle attribuzioni ad esso conferite da leggi o regolamenti, cagioni ad altri un danno ingiusto ai sensi dell'articolo 89, è personalmente obbligato a risarcirlo.

     L'azione di risarcimento nei suoi confronti può essere esercitata congiuntamente con l'azione diretta nei confronti dell'Amministrazione, qualora, in base alle norme ed ai principi vigenti dell'ordinamento giuridico, sussista anche la responsabilità dell'Amministrazione provinciale.

     Peraltro l'Amministrazione, che abbia risarcito il terzo del danno cagionato dal dipendente, può rivalersi contro quest'ultimo secondo le leggi vigenti solo nel caso dei danni arrecati per dolo o colpa grave [91].

 

     Art. 89. Danno ingiusto.

     E' danno ingiusto, agli effetti previsti dall'art. 88, quello derivante da ogni violazione dei diritti dei terzi che il dipendente abbia commesso per dolo o per colpa grave; restano salve le responsabilità più gravi previste dalle leggi vigenti.

     La responsabilità personale del dipendente sussiste, tanto allorché la violazione del diritto del terzo sia cagionato dal compimento di atti od operazioni amministrative, quanto allorchè la detta violazione consista nell'omissione o nel ritardo ingiustificato di atti od operazioni al cui compimento il dipendente sia obbligato per legge o per regolamento.

 

CAPO IV

Incompatibilità - Cumulo di impieghi

 

     Art. 90. Casi di incompatibilità.

     Il personale provinciale non può esercitare il commercio, l'industria, nè alcuna professione od entrare in un rapporto di lavoro o di impiego alle dipendenze di privati, od accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per i quali la nomina è riservata alla Provincia o sia all'uopo intervenuta l'autorizzazione della Giunta provinciale.

 

     Art. 91. Limiti all'incompatibilità.

     Il divieto di cui all'articolo precedente non si applica nei casi di società cooperative fra i dipendenti della Provincia.

     Il dipendente può essere prescelto come arbitro o perito, previa autorizzazione della Giunta provinciale.

 

     Art. 92. Partecipazione all'Amministrazione di enti e società.

     Nei casi stabiliti dalla legge o quando ne sia autorizzato con deliberazione della Giunta provinciale, il dipendente può far parte dell'Amministrazione o di collegi sindacali in società od enti ai quali la Provincia partecipi o comunque contribuisca, ed in quelli che siano concessionari della Provincia o che siano sottoposti alla vigilanza della medesima.

 

     Art. 93. Denuncia dei casi di incompatibilità.

     Il funzionario responsabile del servizio o dell'ufficio che venga a conoscenza è tenuto a denunciare al Segretario Generale i casi di incompatibilità dei quali sia venuto comunque a conoscenza [92].

 

     Art. 94. Provvedimenti per i casi di incompatibilità.

     Il personale che contravvenga ai divieti posti dagli articoli precederti viene diffidato dal Presidente della Giunta provinciale a cessare dalla situazione di incompatibilità.

     La circostanza che il dipendente abbia obbedito alla diffida non preclude l'eventuale azione disciplinare. Decorsi i giorni dalla diffida senza che la incompatibilità sia cessata, il dipendente decade dall'impiego.

 

     Art. 95. Cumulo d'impieghi.

     Gli impieghi presso la Provincia non sono cumulabili con altri impieghi pubblici, salvo le eccezioni stabilite da leggi speciali.

     I funzionari responsabili dei Servizi o degli Uffici sono tenuti, sotto la loro personale responsabilità, a riferire al Presidente, tramite il Segretario Generale, i casi di cumulo d'impiego riguardanti il personale della Provincia.

     L'assunzione di altro impiego, nei casi in cui la legge non consente il cumulo, importa di diritto la cessazione dell'impiego precedente, salva la applicazione delle norme relative al trattamento di quiescenza [93].

 

CAPO V

Sanzioni disciplinari

 

     Art. 96. Sanzioni disciplinari.

     Il personale che violi i suoi doveri è soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari:

     a) la censura;

     b) la riduzione dello stipendio;

     c) la sospensione dalla qualifica;

     d) la destituzione.

 

     Art. 97. Censura.

     La censura è una dichiarazione di biasimo scritta e motivata. Essa è inflitta per lievi trasgressioni dal Presidente della Giunta provinciale, sentita la Giunta stessa.

 

     Art. 98. Ammenda.

     In casi di minore gravità il Presidente della Giunta provinciale ha facoltà di applicare al personale ausiliario, in luogo della censura, una ammenda in misura non eccedente una giornata di retribuzione, esclusa l'aggiunta di famiglia.

 

     Art. 99. Riduzione dello stipendio.

     La riduzione dello stipendio non può essere inferiore ad un decimo nè superiore ad un quinto d'una mensilità di stipendio, escluse le quote di aggiunta per carico familiare e non può avere la durata superiore a sei mesi.

     La riduzione dello stipendio determina il ritardo di un anno nell'aumento periodico dello stipendio a decorrere dalla data in cui matura il primo scatto successivo alla punizione.

     La riduzione dello stipendio è inflitta per grave negligenza in servizio; irregolarità nell'ordine di trattazione degli affari o ritardo nella loro esecuzione, che provochino formazione di arretrati di lavoro; inosservanza dei doveri di ufficio, contegno scorretto verso i superiori, i colleghi i dipendenti ed il pubblico; comportamento non conforme al decreto delle funzioni, violazioni del segreto di ufficio, semprechè le infrazioni non presentino carattere di particolare gravità.

 

     Art. 100. Sospensione dalla qualifica - Effetti.

     La sospensione dalla qualifica consiste nell'allontanamento dal servizio con la privazione dello stipendio per non meno di un mese e non più di sei mesi.

     La sospensione è inflitta:

     1) nei casi previsti dall'articolo 99, qualora le infrazioni abbiano carattere di particolare gravità;

     2) per denigrazione dell'Amministrazione o dei superiori;

     3) per uso dell'impiego a fini personali;

     4) per violazione del segreto di ufficio che abbia prodotto grave danno;

     5) per comportamento che produca interruzione o turbamento nella regolarità o nella continuità del servizio e per volontario abbandono del servizio.

     Il dipendente sospeso dalla qualifica e dallo stipendio non può passare di qualifica se non siano decorsi due anni dalla data dell'infrazione e subisce un ritardo di due anni nell'aumento periodico.

     Il tempo di sospensione è dedotto dal computo dell'anzianità.

     Durante la sospensione non può frequentare gli uffici.

 

     Art. 101. Assegno alimentare.

     Al dipendente sospeso è concesso dalla Giunta provinciale, con lo stesso provvedimento di sospensione, un assegno alimentare non superiore alla metà dello stipendio, oltre agli assegni per carico di famiglia.

     L'amministrazione, a richiesta, garantisce il versamento dei contributi assistenziali e previdenziali.

 

     Art. 102. Destituzione.

     La destinazione è inflitta:

     a) per atti i quali rivelino mancanza del senso dell'onore e del senso morale, nonché per quelli che siano in grave contrasto con i doveri di fedeltà del dipendente;

     b) per grave abuso di autorità o di fiducia;

     c) per dolosa violazione dei doveri d'ufficio che abbiano portato grave pregiudizio allo Stato, ad Enti pubblici o privati;

     d) per illecito uso o distrazione di somme amministrate o tenute in deposto, o per connivente tolleranza di abusi commessi da dipendenti;

     e) per richiesta o accettazione di compensi o benefici in relazione ad affari trattati dal dipendente per ragioni d'ufficio;

     f) per gravi atti d'insubordinazione commessi pubblicamente o per eccitamento all'insubordinazione;

     g) per istigazione agli atti di cui al numero cinque dell'articolo 100.

     Si incorre senz'altro nella destituzione, escluso qualunque procedimento disciplinare:

     a) per condanna, passata in giudicato, per delitti contro la personalità dello Stato, esclusi quelli previsti nel capo IV del titolo I del Libro II del Codice Penale; ovvero per delitti di peculato, malversazione, concussione, corruzione, per delitti contro la fede pubblica, esclusi quelli di cui agli articoli 457, 495, 498 del Codice Penale, per delitti contro la moralità pubblica e il buon costume previsti dagli articoli 519, 520, 521, 531, 532, 533, 534, 535, 536 e 537 del Codice Penale, per delitti di rapina, estorsione, millantato credito, furto, truffa ed appropriazione indebita;

     b) per condanna, passata in giudicato, che importi la interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero l'applicazione di una misura di sicurezza detentiva o della libertà vigilata.

     Nei casi previsti dal presente articolo il diritto alla quiescenza è regolato dalle disposizioni vigenti.

 

     Art. 103. Recidiva.

     Al dipendente che incorre in una infrazione disciplinare, dopo essere stato già punito per una infrazione della stessa specie, può essere inflitta la sanzione più grave di quella prevista per l'infrazione stessa.

 

     Art. 104. Organi competenti ad adottare i provvedimenti disciplinari.

     Tutti i provvedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'Amministrazione provinciale, tranne la censura e l'ammenda, sono adottati con deliberazione motivata della Giunta provinciale, dopo aver sentito, per le qualche inferiori a ispettore generale il parere della Commissione di disciplina sulla sanzione da infliggersi [94].

     Tutti i provvedimenti disciplinari, tranne l'ammenda, sono adottati previo invito al dipendente a produrre, entro un termine non inferiore a dieci giorni, le eventuali sue giustificazioni.

 

     Art. 105. Ricorso gerarchico.

     Salvo il disposto dell'articolo 98, contro i provvedimenti disciplinari di competenza esclusiva del Presidente è ammesso ricorso alla Giunta provinciale.

     Di tutti i provvedimenti adottati per punizioni disciplinari a carico del personale, è data immediata comunicazione all'Ufficio personale per essere conservata nel fascicolo personale del dipendente e per l'annotazione nello stato matricolare.

 

     Art. 106. Riabilitazione.

     Trascorsi due anni dalla data dell'atto con cui fu inflitta la sanzione disciplinare e sempre che il dipendente abbia riportato nei due anni la qualifica di ottimo, possono essere resi nulli gli effetti di essa, esclusa ogni efficacia retroattiva; possono altresì essere modificati i giudizi complessivi riportati dal dipendente dopo la sanzione od in conseguenza di questa.

     Il provvedimento è adottato con deliberazione della Giunta provinciale, sentita, per le qualifiche inferiori a Ispettore generale la Commissione di disciplina [95].

 

     Art. 107. Reintegrazione nell'impiego.

     Qualora, a seguito di giudizio penale di revisione, il dipendente, destituito di diritto ai sensi dell'articolo 102, sia assolto con la formula prevista dall'articolo 566, secondo comma, del Codice di procedura penale, il dipendente stesso ha diritto ad ottenere la riammissione in servizio, anche in soprannumero salvo riassorbimento, dalla data della sentenza di assoluzione, e con la medesima qualifica ed anzianità che aveva all'atto della destituzione.

     Al dipendente assolto in seguito a giudizio di revisione spettano, per il periodo di destituzione, lo stipendio e gli assegni per carichi di famiglia qualunque sia la durata della destituzione stessa; detto periodo è altresì utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza.

     Il dipendente, già destituito ed assolto in sede di revisione, può, entro 60 giorni dalla riammissione in servizio, chiedere di essere collocato a riposo con il trattamento di quiescenza e di previdenza spettantegli.

     Se durante la destituzione si sono svolti esami di avanzamento, il dipendente che sia stato prosciolto ha diritto di essere ammesso all'esame o scrutinio successivo e, in caso di avanzamento, a raggiungere gli effetti giuridici, esclusi quelli economici, che avrebbe ottenuto se avesse conseguito l'avanzamento nella precedente sessione.

     Le disposizioni del presente articolo si applicano ai dipendenti destituiti a seguito di procedimento disciplinare, quelle del precedente comma ai dipendenti puniti con sanzioni superiori alla censura, quando, a seguito della revisione del provvedimento disciplinare, il dipendente sia stato prosciolto da ogni addebito, ed altresì nel caso di annullamento del provvedimento disciplinare o di estinzione del relativo procedimento.

 

     Art. 108. Sospensione cautelare.

     Il dipendente sottoposto a procedimento penale può essere sospeso dal servizio con deliberazione della Giunta provinciale. Per gravi motivi la Giunta provinciale può ordinare la sospensione del dipendente dal servizio anche prima che sia iniziato od esaurito il procedimento disciplinare, per il periodo massimo di sei mesi.

     Qualora sia stato emesso mandato od ordine di cattura, il dipendente deve essere immediatamente sospeso dal servizio con provvedimento del Presidente della Giunta provinciale.

     Il dipendente deve essere riammesso in servizio ed ha diritto alla corresponsione degli assegni non percepiti, qualora il procedimento disciplinare non venga iniziato entro 40 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento di sospensione. Ai dipendenti cautelarmente sospesi si applicano le disposizioni dell'articolo 101.

 

     Art. 109. Revoca della sospensione cautelare.

     Qualora la sospensione cautelare sia stata disposta in dipendenza di procedimento penale e questo si concluda con sentenza di proscioglimento o di assoluzione passata in giudicato perché il fatto non sussiste o perché il dipendente non lo ha commesso, la sospensione è revocata ed il dipendente ha diritto agli assegni obbligatori e continuativi non percepiti, salva deduzione degli assegni alimentari eventualmente corrisposti.

     Se il procedimento penale si conclude con sentenza di proscioglimento o di assoluzione passata in giudicato per motivi diversi da quelli contemplati nel comma precedente, la sospensione può essere mantenuta qualora venga iniziato a carico del dipendente procedimento disciplinare entro 40 giorni dalla data in cui il dipendente abbia notificato all'Amministrazione la sentenza stessa.

     La sospensione cessa se la contestazione degli addebiti non ha avuto luogo entro il termine di cui al comma precedente e il procedimento disciplinare per i fatti che formano oggetto del procedimento penale non può più essere iniziato. in tal caso il dipendente ha diritto agli assegni previsti nel primo comma.

     Qualora il procedimento disciplinare sia stato sospeso a seguito di denuncia all'autorità giudiziaria, la scadenza del termine predetto estingue altresì il procedimento disciplinare che non può più essere rinnovato.

 

     Art. 110. Computo della sospensione cautelare.

     Qualora a seguito del procedimento disciplinare venga inflitta al dipendente la sospensione dalla qualifica, il periodo di sospensione cautelare deve essere computato nella sanzione.

     Se la sospensione dalla qualifica viene inflitta per la durata inferiore alla sospensione cautelare sofferta o se viene inflitta una sanzione minore o se il procedimento disciplinare si conclude con il proscioglimento del dipendente, al medesimo debbono essere corrisposti gli assegni obbligatori continuativi non percepiti per il tempo eccedente la durata della punizione o per effetto della sospensione, dedotte le somme eventualmente corrisposte a titolo di assegno alimentare.

 

     Art. 111. Accertamenti.

     Il funzionario responsabile del Servizio dell'Ufficio che venga a conoscenza di una infrazione disciplinare commessa da un dipendente, deve compiere sollecitamente gli accertamenti del caso e, quando ritenga che sia da irrogare una sanzione, trasmette gli atti al Segretario Generale [96].

     Il Segretario Generale che riceve la comunicazione od abbia comunque notizia di un'infrazione disciplinare commessa da un dipendente, svolti gli opportuni accertamenti preliminari, gli contesta subito gli addebiti, invitandolo a presentare le giustificazioni.

 

     Art. 112. Formalità per la contestazione.

     La comunicazione delle contestazioni deve risultare da dichiarazione del dipendente, scritta sul foglio contenente le contestazioni, copia del quale gli deve essere consegnata.

     L'eventuale rifiuto a rilasciare la dichiarazione predetta deve risultare da attestazione scritta del responsabile dell'ufficio incaricato della consegna.

     Qualora la consegna personale non sia possibile, la comunicazione delle contestazioni viene fatta mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

     Se le comunicazioni relative al procedimento disciplinare non possono effettuarsi nelle forme previste dai due commi precedenti, sono fatte mediante pubblicazione nell'albo dell'Amministrazione provinciale.

 

     Art. 113. Giustificazioni del dipendente.

     Le giustificazioni debbono essere presentate, entro 20 giorni dalla comunicazione delle contestazioni, al Segretario Generale.

     Il termine della presentazione delle giustificazioni può essere prorogato, per gravi motivi, e per non più di 15 giorni, dal Presidente della Giunta provinciale.

 

     Art. 114. Archiviazione degli atti.

     Il Segretario Generale, quando in base alle indagini preliminari e alle giustificazioni del dipendente ritenga che non vi sia luogo a procedere disciplinarmente, ordina l'archiviazione degli atti, dandone comunicazione all'interessato.

     Qualora ritenga che l'infrazione sia punibile con la censura, trasmette gli atti al Presidente della Giunta provinciale perché provveda alla irrogazione della punizione.

 

     Art. 115. Procedimento.

     Il Segretario Generale, quando attraverso le indagini preliminari e le giustificazioni del dipendente ritenga che possa applicarsi una sanzione più grave della censura e che il caso sia sufficientemente istruito, trasmette gli atti alla Commissione di disciplina entro il quindicesimo giorno da quello in cui sono pervenute le giustificazioni.

     Se, invece, ritenga il caso non sufficientemente istruito, provvede ad esperire ulteriori indagini. Quando la natura delle indagini investe l'esercizio di mansioni tecniche proprie della carriera cui il dipendente appartiene, il Segretario Generale può ricorrere alla consulenza di un funzionario tecnico di qualifica od anzianità superiore a quella del dipendente incolpato.

 

     Art. 116. Termini per l'istruttoria.

     L'inchiesta disciplinare deve essere conclusa entro 30 giorni da quello in cui sono pervenute le giustificazioni del dipendente. Per gravi motivi detto termine può essere prorogato per un periodo massimo di ulteriori 10 giorni.

     Terminate le indagini e comunque entro il termine originario o prorogato di cui al comma precedente, il Segretario Generale riunisce gli atti in fascicoli, numerandoli progressivamente in ordine cronologico ed apponendovi su ciascun foglio la propria firma. Entro 15 giorni dalla data dell'ultimo atto compiuto, trasmette il fascicolo con le sue eventuali osservazioni, alla Commissione di disciplina.

     Il Segretario Generale può intervenire alla trattazione orale delle vertenze davanti alla Commissione.

     Entro i 5 giorni successivi a quello in cui gli atti sono pervenuti, il Segretario della Commissione dà avviso al dipendente, nelle forme previste dall'art. 112, che nei 5 giorni successivi egli ha la facoltà di prendere visione di tutti gli atti del procedimento e di estrarne copia.

     Trascorso tale termine, il Presidente della Commissione stabilisce la data della trattazione orale che deve aver luogo entro 30 giorni dalla scadenza del termine di cui al comma precedente.

     La data della seduta fissata per la trattazione orale deve essere comunicata dal Segretario della Commissione al Segretario Generale e, nelle forme previste dall'art. 112, al dipendente almeno 8 giorni prima, con l'avvertenza che egli ha facoltà di intervenirvi per svolgere oralmente le proprie difese e di far pervenire alla Commissione, almeno 5 giorni prima della seduta, eventuali scritti o memorie difensive [97].

 

     Art. 117. Decisione degli organi competenti.

     Nella seduta fissata per la trattazione orale il relatore riferisce in presenza del dipendente senza prendere conclusioni in merito al provvedimento da adottare.

     Il dipendente può svolgere oralmente la propria difesa e prende per ultimo la parola. Egli ha facoltà di farsi assistere da un avvocato o procuratore.

     Della trattazione orale si forma verbale riassuntivo che viene sottoscritto dal Segretario e vistato dal Presidente. Chiusa la trattazione orale e ritiratisi il Segretario Generale, il dipendente e il Segretario, la Commissione, intese le osservazioni e le conclusioni del relatore, delibera a maggioranza di voti, osservando le norme stabilite dall'articolo 473 del Codice di procedura penale.

 

     Art. 118. Commissione di disciplina.

     All'inizio di ogni biennio è costituita, con deliberazione della Giunta provinciale, la Commissione di disciplina.

     Essa è composta da un Assessore, con funzioni di Presidente, o da un Assessore sostituito per eventuali casi di ricusazione e da due dipendenti con qualifica non inferiore a Direttore di Divisione.

     La Commissione stessa è integrata di volta in volta da due rappresentanti del personale designati dalle Associazioni sindacali di categoria più rappresentative nella Provincia, di qualifica pari o superiore a quella del dipendente sottoposto a procedimento, nonché da due rappresentanti del Consiglio di Amministrazione scelti dal Consiglio stesso nel proprio seno, fra i membri di qualifica pari o superiore a quella del dipendente sottoposto a procedimento.

     Funge da Segretario un funzionario amministrativo designato dalla Giunta provinciale.

     Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di tutti i componenti.

     Per ciascuno dei membri permanenti della Commissione è nominato un supplente con qualifica corrispondente a quella del titolare.

     Qualora durante il biennio il Presidente o taluno dei membri permanenti della Commissione, od il Segretario, venga a cessare dall'incarico, si provvede alla sostituzione, per il tempo che rimane al compimento dei biennio.

     Nessuno può far parte della Commissione per più di quattro anni consecutivi.

     Per i dipendenti con qualifica superiore a Direttore di Divisione le attribuzioni della Commissione di disciplina sono esercitate dalla Giunta provinciale [98].

 

     Art. 119. Ricusazione del giudice disciplinare.

     Il componente della Commissione di disciplina può essere ricusato:

     a) se ha interesse personale nel procedimento o se il dipendente giudicabile è debitore o creditore di lui, della moglie o dei figli;

     b) se ha dato consigli o manifestato il suo parere sull'oggetto del procedimento fuori dell'esercizio delle sue funzioni;

     c) se vi è un'inimicizia grave tra lui od alcuno dei suoi prossimi congiunti e il dipendente sottoposto a procedimento;

     d) se alcuni dei prossimi congiunti di lui o della moglie è offeso dall'infrazione disciplinare o ne è l'autore;

     e) se è parente od affine al quarto grado del dipendente sottoposto a procedimento o del funzionario istruttore o del consulente tecnico.

     La ricusazione è proposta con dichiarazione notificata dal giudicabile, comunicata al Presidente della Commissione prima dell'adunanza, od inserita nel verbale della seduta in cui il giudicabile sia personalmente comparso.

     Sull'istanza di ricusazione decide in via definitiva il Presidente sentito il ricusato. Se sia stato ricusato il Presidente, questi trasmette al Presidente della Giunta provinciale la dichiarazione con le proprie controdeduzioni e decide definitivamente il Presidente della Giunta provinciale stesso.

     Il provvedimento che respinge l'istanza di ricusazione può essere impugnato soltanto insieme col provvedimento che infligge la punizione.

     Il Presidente e il membro della Commissione ricusabili a termini del i comma hanno il dovere di astenersi anche quando non sia stata proposta l'istanza di ricusazione.

     I vizi della composizione della Commissione di disciplina non possono essere fatti valere se non sono stati sollevati al più tardi all'inizio del procedimento orale.

 

     Art. 120. Deliberazione della Commissione di disciplina.

     Se la Commissione ritiene che nessun addebito possa muoversi al dipendente, lo dichiara nella deliberazione. Se la Commissione ritiene che gli addebiti siano in tutto o in parte sussistenti, propone la sanzione da applicare.

     La deliberazione motivata viene stesa dal relatore o da altro componente della Commissione ed è firmata dal Presidente e dall'estensore. Copia della deliberazione, con gli atti del procedimento, e copia del verbale della trattazione orale, vengono trasmesse, entro dieci giorni dalla deliberazione, al Segretario Generale.

     La Giunta provinciale provvede con deliberazione motivata a dichiarare prosciolto il dipendente da ogni addebito o ad infliggere la sanzione in conformità della deliberazione della Commissione, salvo che essa non ritenga di disporre in modo più favorevole al dipendente.

     Il provvedimento deve essere comunicato al dipendente entro 5 giorni dalla sua data, nei modi previsti dall'art. 112.

 

     Art. 121. Rapporto tra giudizio disciplinare e cessazione del rapporto di impiego.

     Qualora nel corso del procedimento disciplinare il rapporto di impiego cessi anche per dimissioni volontarie o per collocamento a riposo a domanda, il procedimento stesso prosegue agli effetti dell'eventuale trattamento di quiescenza e previdenza.

 

     Art. 122. Estinzione del procedimento.

     Il procedimento disciplinare si estingue quando siano decorsi 60 giorni dall'ultimo atto senza che nessun ulteriore atto sia stato compiuto. Il procedimento disciplinare estinto non può essere rinnovato.

     L'estinzione determina, altresì, la revoca della sospensione cautelare e dell'esclusione dagli esami e dagli scrutini.

     Nello stato matricolare del dipendente non deve essere fatta menzione del procedimento disciplinare estinto.

 

TITOLO VI

Diritti del personale

CAPO I

Funzioni - Trasferimenti

 

     Art. 123. Funzioni.

     Il dipendente ha diritto all'esercizio delle funzioni inerenti alla sua qualifica e non può esserne privato, tranne che nei casi previsti dalla legge.

     Può essere destinato a qualunque mansione purché corrispondente alle qualche che riveste ed alla carriera cui appartiene.

 

     Art. 123 bis. Disposizioni particolari per il personale insegnante.

     Fermo restando quanto previsto dagli articoli 13 e 123 della presente legge, qualora per esigenze connesse con l'insegnamento scolastico non fossero più attivati taluni corsi della formazione e addestramento professionale, già di competenza degli enti di cui al D.P.R. 1 novembre 1973, n. 689, il personale inquadrato nel Ruolo Speciale del Personale insegnante per la Formazione e l'Addestramento Professionale sarà utilizzato, nell'ambito di altri servizi provinciali, per lo svolgimento di mansioni diverse da quelle proprie della qualifica ricoperta, ma comunque connesse alla carriera di appartenenza.

     Il medesimo personale sarà trasferito, a domanda, occorrendo anche in soprannumero, nel ruolo corrispondente alle mansioni effettivamente esercitate, salvo l'accertamento della sussistenza dell'avvenuto svolgimento per almeno due anni delle mansioni corrispondenti al ruolo medesimo, risultanti da certificazione rilasciata dall'Amministrazione.

     Il personale contemplato dal presente articolo sarà trasferito nelle qualche e classi di stipendio corrispondenti al parametro in godimento, con il riconoscimento per intero, con effetto dalla data del passaggio nel nuovo ruolo, del servizio prestato nel ruolo di provenienza anche con mansioni diverse da quelle proprie del nuovo ruolo [99].

 

     Art. 124. Assegnazione a funzioni diverse da quelle della qualifica ricoperta - Effetti.

     Quando con apposita deliberazione della Giunta provinciale siano affidate ad un dipendente funzioni proprie di una carriera superiore, sarà assegnata allo stesso, a partire dal secondo mese, un'indennità speciale pari all'80% della differenza esistente tra il trattamento economico in godimento e quello spettante al grado iniziale della carriera superiore.

     Il dipendente assente o impedito è sostituito, salvo diversa disposizione del Presidente della Giunta provinciale, da altro dipendente di qualifica pari o inferiore secondo l'ordine gerarchico.

     Il dipendente che, per una durata superiore a tre mesi, per deliberazione della Giunta provinciale, ne sostituisce un altro di pari ruolo e carriera nella qualifica superiore da questi ricoperta, ha diritto, a partire dal quarto mese, ad un assegno mensile pari alla differenza tra i trattamenti delle due qualifiche.

     Qualora, tuttavia, il trattamento economico in atto sia superiore a quello del grado iniziale della carriera o della qualifica superiore, l'indennità sarà fissata in misura pari al 20% del trattamento economico in godimento.

     L'assegno è concesso con deliberazione della Giunta provinciale.

     E' fatto divieto assoluto di affidare ad un dipendente funzioni diverse da quelle proprie della qualifica che riveste o della carriera cui appartiene, al di fuori dei casi e senza l'osservanza delle forme previste dal presente articolo [100].

 

     Art. 125. Trasferimenti.

     I dipendenti possono essere trasferiti, con deliberazione della Giunta provinciale, a domanda degli interessati o per motivate esigenze di servizio.

     Nel disporre il trasferimento, quando questo contempli cambiamenti del comune di residenza del dipendente, l'Amministrazione deve tener conto, oltre che delle esigenze di servizio, delle condizioni di famiglia, di eventuali necessità di studio del dipendente e dei suoi figli, dell'anzianità del servizio nonché del servizio già prestato in sedi disagiate. Indipendentemente da ciò, il trasferimento può anche essere disposto quando la permanenza del dipendente in una sede nuoce al prestigio dell'ufficio.

     La Giunta provinciale è competente a decidere su eventuali ricorsi prodotti dall'impiegato in materia di trasferimenti.

     Il dipendente ha diritto alle normali indennità di trasferimento secondo le norme della legge dello Stato.

 

CAPO II

Trattamento economico

 

     Art. 126. Trattamento economico.

     Il trattamento economico del personale provinciale è determinato dalla tabella costituente l'allegato II alla presente legge.

     Spettano inoltre al personale le quote di aggiunta di famiglia nelle misure e nelle condizioni previste dalle leggi vigenti, l'indennità integrativa speciale mensile, nonché eventuali altri assegni parimenti stabiliti per legge.

 

     Art. 127. Scatti di anzianità.

     Oltre alla retribuzione tabellare, all'aggiunta di famiglia e ad eventuali altri assegni, ove spettino, di cui al precedente art. 126, il personale di ogni ordine e qualifica matura, col maturare della propria anzianità di servizio, il diritto all'aumento della retribuzione.

     L'applicazione degli scatti è automatica all'atto della maturazione di ciascun biennio di anzianità nella qualifica o nella classe di stipendio in cui si trova il dipendente.

     Si applicano inoltre le anticipazioni degli scatti di anzianità per motivi demografici e per gli altri motivi previsti dalle norme vigenti in materia.

     Il conferimento nella stessa qualifica delle classi di stipendio successive alla prima avviene automaticamente, sempreché sussistano le condizioni prescritte [101].

 

     Art. 128. Motivi di interruzione degli scatti.

     Indipendentemente dagli arresti nella progressione di carriera previsti dalle norme sul procedimento disciplinare, non sono utili, agli effetti della maturazione degli aumenti periodici di cui all'articolo precedente, gli anni nei quali il dipendente ha ottenuto una qualifica inferiore a buono.

 

     Art. 129. Assegni speciali.

     Al Vice Segretario Generale, al Direttore della Ragioneria e all'ingegnere Capo, per la durata effettiva del servizio in tali funzioni, spetta una indennità speciale, pensionabile, pari al 10% dello stipendio in godimento [102].

 

     Art. 130. Assegno speciale ai vice-capisala.

     Ai vice-capisala, in numero massimo di 60, viene corrisposto un assegno pensionabile pari al 2% dello stipendio iniziale della qualifica di appartenenza.

     Tale personale è nominato con deliberazione della Giunta provinciale, su proposta del direttore dell'Ospedale psichiatrico provinciale, tra i dipendenti che rivestono la qualifica di infermiere scelto o di infermiera scelta [103].

 

     Art. 131. Tredicesima mensilità.

     Entro il 19 dicembre di ogni anno viene corrisposta al personale una tredicesima mensilità, commisurata ad un dodicesimo del trattamento economico complessivo pensionabile spettante alla data suindicata.

     In caso di servizio prestato per un periodo inferiore all'anno, la tredicesima mensilità è dovuta in ragione di un dodicesimo per ogni mese di servizio prestato o frazione di mese superiore ai quindici giorni e va commisurata all'ultimo trattamento spettante.

     Per i periodi trascorsi in aspettativa per motivi di salute, in disponibilità o in altra posizione di stato che comporti riduzione di stipendio o di salario, il relativo rateo della tredicesima mensilità è ridotto nella stessa proporzione della riduzione di dette competenze.

     La tredicesima mensilità di cui al primo comma è corrisposta unitamente alla rata di stipendio del mese di dicembre secondo le modalità recate dalle vigenti leggi dello Stato [104].

 

     Art. 132. Indennità di maneggio di denaro.

     Agli incaricati del servizio economale viene assegnata un'indennità di rischio, che verrà fissata di volta in volta con deliberazione della Giunta provinciale.

     Il personale di ruolo incaricato di tale servizio è dispensato dal prestare cauzione [105].

 

     Art. 133. Indennità di guardia medica.

     (Omissis) [106].

 

     Art. 133 bis. Compensi speciali per servizi prestati in favore dei Dispensari d'Igiene Mentale.

     Al personale medico dell'Ospedale Psichiatrico Provinciale di Pergine la Giunta provinciale è autorizzata ad assegnare speciali compensi per il servizio prestato in favore dei Dispensari d'Igiene Mentale.

     Tali compensi, non pensionabili, compresi tra un minimo di lire 5.000 ed un massimo di lire 20.000 per seduta complessiva presso ogni Dispensario, saranno fissati annualmente con deliberazione della Giunta provinciale, tenuto conto del numero dei pazienti gravanti sul Dispensario stesso e della sua dislocazione rispetto all'Ospedale Psichiatrico Provinciale di Pergine.

     I compensi di cui ai commi precedenti potranno essere corrisposti fino al 31 dicembre 1972 [107].

 

     Art. 133 ter. Indennità per il servizio di guida di automezzi e mezzi meccanici.

     Agli autisti ed ai meccanici camionisti, nonché al personale temporaneamente adibito alla guida di macchine operatrici, sarà corrisposta, con decorrenza dal 1° gennaio 1966, una indennità mensile non pensionabile di lire 10.000.

     Tale indennità sarà corrisposta per i soli periodi di servizio effettivo prestato alla guida di automezzi e mezzi meccanici [108].

 

     Art. 134. Ospedale psichiatrico provinciale indennità per servizio notturno.

     Al personale infermieristico richiesto di prestare servizio notturno, sarà corrisposto un compenso non cumulabile col compenso per lavoro straordinario. L'ammontare sarà stabilito con provvedimento della Giunta provinciale.

     Per servizio notturno si intende quello prestato nel turno tra le ore 22 e le ore 6 del giorno successivo [109].

 

     Art. 135. Indennità per lavoro straordinario.

     Al dipendente che a norma dell'ultimo comma dell'art. 82, presti effettivamente servizio in ore non comprese nell'orario normale, quando sia autorizzato dalla Giunta provinciale, compete un'indennità per lavoro straordinario, ragguagliata ad ora.

     La misura del compenso orario è pari a 1/160 di un dodicesimo del trattamento economico annuo, costituito dalla retribuzione tabellare e dall'assegno perequativo, nonché dall'indennità di funzione o dall'indennità di cui all'articolo 1 della Legge provinciale 10 settembre 1973, n. 45 prevista per il rapporto di impiego a tempo pieno, maggiorato come segue:

     - per lavoro straordinario feriale 20 per cento;

     - per lavoro straordinario notturno (compreso fra le 21 e le 6 del giorno successivo) o festivo, 30 per cento.

     Per il personale collocato nei livelli funzionali retributivi, il trattamento economico annuo, agli effetti previsti dal comma precedente, è costituito dalla retribuzione iniziale tabellare del livello di appartenenza.

     Le misure dei compensi per lavoro straordinario risultanti dall'applicazione del presente articolo sono ulteriormente maggiorate di un importo pari ad 1/175 della misura mensile della indennità integrativa speciale spettante, alla data del 1° gennaio di ogni anno, al personale provinciale in attività di servizio.

     Le disposizioni di cui ai commi precedenti hanno effetto dal primo giorno del mese successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge [110].

 

     Art. 136. Indennità al personale direttivo e di concetto del Ruolo Tecnico dei Lavori Pubblici.

     Al personale direttivo e di concetto del ruolo tecnico dei lavori pubblici, addetto alla progettazione o direzione dei lavori della Provincia, è corrisposta una indennità commisurata all'1% dell'ammontare complessivo delle progettazioni e direzioni dei lavori curate dalla Provincia e portate a termine nell'anno considerato, nonché allo 0,50% dei lavori solo progettati oppure solo diretti. In ogni caso non vanno computati i lavori concernenti l'ordinaria manutenzione. L'indennità sarà ripartita, secondo norme da fissarsi con apposito regolamento, entro un limite massimo del 50% dello stipendio in godimento [111].

 

     Art. 137. Premi speciali.

     La Giunta provinciale, sentito il Consiglio di amministrazione, è autorizzata ad assegnare, in via eccezionale, al personale dipendente premi speciali nei seguenti casi:

     1) per operosità eccezionale;

     2) per i miglioramenti nello svolgimento dei servizio e prestazioni di particolare qualità;

     3) per straordinaria efficienza organizzativa. [112].

     L'ammontare del premio sarà adeguato all'importanza dei servizi resi entro il limite massimo di una mensilità di stipendio e non potrà essere concesso più di una volta all'anno.

     Il premio sarà concesso ai dipendente che abbia, per un periodo di tempo continuativo non inferiore a sei mesi, dato prova di capacità nell'esecuzione del lavoro assolvendo o superando le «norme di qualità ed entità».

     Potrà essere assegnato, altresì, anche al dipendente che presenti una proposta utile all'incremento dell'efficienza e alla riduzione dei costi del lavoro nell'ufficio o servizio cui è assegnato o abbia fornito prestazioni di particolare qualità.

     Il premio medesimo potrà essere concesso anche al personale che abbia dimostrato una non comune efficienza nell'organizzazione del servizi cui è addetto o da lui dipendenti. Particolare considerazione potrà essere riservata al personale di concetto del ruolo tecnico dei Lavori Pubblici.

     I premi di cui sopra non potranno essere assegnati annualmente a più di 1/9 del personale dipendente.

     Il premio è assegnato con deliberazione della Giunta provinciale, su segnalazione del superiore diretto del dipendente, sentito l'ispettore generale [113].

 

     Art. 138. Regolazione del trattamento economico in caso di avanzamento.

     In caso di avanzamento o di passaggio di qualifica a ruolo aperto, al personale provvisto di stipendio, paga o retribuzione superiore a quella prevista inizialmente nella nuova funzione, categoria, grado o qualifica, sono attribuiti nella nuova posizione, anche in eccedenza al numero massimo di scatti periodici biennali stabiliti dall'articolo 127, gli aumenti necessari per assicurare uno stipendio, paga o retribuzione di importo immediatamente superiore a quello spettante al momento dell'avanzamento.

     Qualora la promozione venga a scadere con pari decorrenza dell'aumento periodico nella qualifica inferiore, sarà prima assegnato l'aumento periodico di tale qualifica e, successivamente, sarà effettuata la promozione di cui al primo comma.

     Agli effetti delle disposizioni di cui ai commi precedenti, il conferimento in una stessa qualifica della classe di stipendio successiva, nonché l'attribuzione del trattamento economico della qualifica superiore sono equiparati alla promozione [114].

 

CAPO III

Riposi - Festività - Congedi - Indennità

 

     Art. 139. Riposo settimanale e giorni festivi.

     Il dipendente ha diritto ad un giorno di riposo settimanale che, di regola, deve coincidere con la domenica e non presta servizio negli altri giorni riconosciuti festivi.

     Qualora, per esigenze dell'Amministrazione, l'impiegato debba prestare servizio in un giorno riconosciuto festivo, egli ha diritto di astenersi dal lavoro in un altro giorno feriale stabilito dall'Amministrazione.

     Sono giorni festivi quelli riconosciuti tali dalla legge 27 maggio 1949, n. 260, e successive modificazioni.

     Sono inoltre considerati giorni festivi la festa del Patrono e, limitatamente alle ore pomeridiane, oltre alle solennità civili, il 2 novembre, il giovedì grasso, l'ultimo giorno di carnevale, il venerdì santo, la vigilia di Natale e l'ultimo giorno dell'anno.

 

     Art. 140. Congedo ordinario.

     Il personale ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un congedo ordinario retribuito di 30 giorni, non rinunciabile, da usufruire possibilmente in un solo periodo continuativo, sempreché le esigenze di servizio lo permettano.

     Il godimento del congedo entro l'anno può essere rinviato od interrotto per esigenze eccezionali di servizio; in tal caso il dipendente ha diritto di usufruire del congedo non goduto entro il primo semestre dell'anno successivo.

     Il congedo ordinario per il personale appartenente al Ruolo Speciale del Personale insegnante per la formazione e l'addestramento professionale deve essere fruito nel periodo di chiusura dei corsi. [115].

 

     Art. 141. Congedo straordinario.

     Al dipendente, oltre al congedo ordinario, possono essere concessi, per gravi motivi, congedi straordinari.

     Il congedo straordinario compete di diritto quando il dipendente contragga matrimonio o debba sostenere esami o, trattandosi di mutilato o invalido di guerra o per servizio, debba attendere alle cure richieste dallo stato di invalidità. Nel caso di matrimonio il dipendente ha diritto a 15 giorni di congedo straordinario.

     In ogni caso il congedo straordinario non può superare complessivamente nel corso dell'anno, la durata di due mesi.

 

     Art. 142. Congedo straordinario per richiamo alle armi.

     Il dipendente richiamato alle armi in tempo di pace per istruzione o per altre esigenze di carattere temporaneo, è considerato in congedo straordinario per la durata del richiamo, limitatamente ad un periodo massimo di due mesi.

     Per i richiami alle armi in tempo di guerra, si osservano le disposizioni delle leggi speciali.

 

     Art. 143. Gravidanza e puerperio.

     La dipendente che si trovi in stato di gravidanza o puerperio, benefica delle norme di legge per la tutela delle madri lavoratrici ed ha diritto al pagamento di tutti gli assegni, escluse le indennità per servizi e funzioni di carattere speciale o per prestazioni di lavoro straordinario.

     Per i periodi anteriore e successivo al parto, in cui, ai sensi delle norme richiamate nel precedente comma, la dipendente ha il diritto di astenersi dal lavoro, essa è considerata in congedo straordinario per maternità.

 

     Art. 144. Trattamento economico durante il congedo.

     Durante il periodo di congedo ordinario e durante il primo mese di congedo straordinario, spettano ai dipendente tutti gli assegni escluse le indennità per i servizi e le funzioni di carattere speciale o per prestazioni di lavoro straordinario; per il secondo mese di congedo straordinario, gli assegni predetti sono ridotti di un quinto.

     Al dipendente in congedo straordinario per richiamo alle armi sono corrisposti gli stipendi e gli assegni personali di cui sia provvisto, nonché l'eventuale eccedenza degli assegni per carichi di famiglia su quelli che risultino dovuti dalla Amministrazione militare.

     I periodi di congedo straordinario sono inoltre utili a tutti gli altri effetti.

 

     Art. 145. Cumulo di congedo ordinario e straordinario.

     Il dipendente che ha usufruito del congedo straordinario previsto dagli articoli precedenti, conserva il diritto al congedo ordinario.

 

     Art. 146. Divise.

     Al personale, cui sia fatto obbligo di indossare durante le ore di servizio l'uniforme, deve essere fornito, a cura dell'Amministrazione provinciale, il necessario corredo.

     Il dipendente ha l'obbligo di curare la pulizia e la conservazione degli oggetti di corredo ed è tenuto a presentarsi in servizio in stato decoroso.

     Il dipendente che si presenti in servizio con l'uniforme sudicia o in condizioni di poco decoro, sarà punito con l'ammenda di cui all'art. 98.

 

TITOLO VII

Aggiornamento e perfezionamento

del personale - Corsi

 

     Art. 147. Istituzione e finalità.

     La Provincia può istituire corsi per l'aggiornamento e il perfezionamento del personale. A tali corsi possono essere ammessi anche amministratori e dipendenti di enti ed istituti locali.

     L'ammissione ai corsi avviene su domanda dell'interessato. La Giunta provinciale può rendere obbligatori la frequenza ai corsi per dipendenti della Provincia. L'esito favorevole degli esami costituisce titolo di merito per conseguire il passaggio alle qualifiche superiori.

     Il programma, l'organizzazione ed il funzionamento dei corsi, sono stabiliti con delibera della Giunta.

     Per l'aggiornamento e il perfezionamento del personale la Provincia può inoltre avvalersi di enti ed organismi anche privati. In tali casi il personale è considerato in servizio a tutti gli effetti ed i relativi oneri sono a carico dell'Amministrazione [116].

     La spesa relativa è prevista in apposito articolo del bilancio provinciale.

 

TITOLO VIII

Aspettative - Disponibilità

CAPO I

Aspettative

 

     Art. 148. Cause dell'aspettativa.

     Il dipendente può essere collocato in aspettativa per servizio militare, per infermità o per comprovati motivi di famiglia.

     Il collocamento in aspettativa è disposto, su domanda del dipendente, con deliberazione della Giunta provinciale.

     Può anche essere disposto d'ufficio, per servizio militare o per infermità; in tal caso il dipendente può chiedere di usufruire dei congedi prima di essere collocato in aspettativa.

     Non può in alcun caso disporsi del posto del dipendente collocato in aspettativa.

 

     Art. 149. Aspettativa per servizio militare.

     Il dipendente chiamato alle armi per adempiere agli obblighi di leva o per anticipazione del servizio di leva in seguito all'arruolamento volontario, è collocato in aspettativa per servizio militare, senza assegni.

     Il dipendente richiamato alle armi in tempo di pace è collocato in aspettativa per il periodo eccedente i primi due mesi di richiamo; per il tempo eccedente i primi due mesi compete al dipendente richiamato lo stipendio più favorevole tra quello civile e quello militare, oltre gli eventuali assegni personali di cui sia provvisto.

     Il tempo trascorso in aspettativa è computato per intero ai fini della progressione in carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza.

 

     Art. 150. Aspettativa per mandato politico.

     (Omissis) [117].

 

     Art. 151. Aspettativa per infermità.

     L'aspettativa per infermità è disposta, d'ufficio o a domanda, quando sia accertata, in base al giudizio di un medico scelto dal Presidente della Giunta provinciale, l'esistenza di una malattia che impedisca temporaneamente la regolare prestazione del servizio. Alle viste per tale accertamento assiste un medico di fiducia del dipendente, se questi ne fa domanda e si assume la spesa relativa.

     L'aspettativa per infermità ha termine col cessare della causa per la quale fu disposta; essa non può protrarsi per più di 18 mesi. L'Amministrazione può, in ogni momento, procedere agli opportuni accertamenti sanitari.

     Durante l'aspettativa il dipendente ha diritto all'intero stipendio per i primi dodici mesi ed alla metà di esso per il restante periodo, conservando integralmente gli assegni per carichi di famiglia. Il tempo trascorso in aspettativa per infermità è computato per intero ai fini della progressione in carriera, della attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e dei trattamento di quiescenza e previdenza.

     Della malattia deve essere data immediata informazione all'Ufficio Personale; il certificato medico sarà presentato entro 48 ore dall'assenza d'ufficio. il certificato potrà essere redatto in termini generici, senza bisogno di indicare specificatamente la malattia.

     Per il personale non di ruolo la durata massima dell'aspettativa per infermità è di quattro mesi, con diritto all'intero stipendio per i primi due mesi ed alla metà per il restante periodo, semprechè il personale stesso sia stato assunto per un periodo non inferiore a sei mesi; in caso contrario, la durata massima dell'aspettativa è di tre mesi, con diritto all'intero stipendio per il primo mese ed alla metà per il periodo rimanente. [118].

 

     Art. 152. Infermità per causa di servizio.

     Qualora l'infermità che è motivo dell'aspettativa sia riconosciuta dipendente da causa di servizio, permane, oltre a quanto previsto dall'articolo precedente, per tutto il periodo dell'aspettativa, il diritto del dipendente a tutti gli assegni.

     Per l'infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio, sono altresì a carico dell'Amministrazione le spese di cura, non sostenute dall'I.N.A.D.E.L. o da altro Ente assistenziale, comprese quelle per ricoveri in istituti sanitari o per protesi, nonchè un equo indennizzo per la perdita dell'integrità fisica eventualmente subita dai dipendente.

     Le medesime disposizioni si applicano anche al personale del Ruolo Speciale dei Sottufficiali e Guardie Forestali.

     La Giunta provinciale determina con norme regolamentari criteri e modalità per l'attuazione di quanto disposto dai commi precedenti [119].

 

     Art. 152 bis. Indennità giornaliera per l'inabilità temporanea.

     Le somme corrispondenti all'importo liquidato dall'I.N.A.I.L. a favore del personale provinciale a titolo di indennità giornaliera per l'inabilità temporanea, spettano alla Provincia in relazione ai periodi di assenza dal servizio per infortunio sul lavoro e fino alla concorrenza dell'ammontare del trattamento economico spettante al personale medesimo. A tal fine la Giunta provinciale è autorizzata a stipulare apposita convenzione con l'I.N.A.I.L. per la riscossione di detta indennità o a disporre mediante ritenute sul trattamento economico del personale interessato [120].

 

     Art. 153. Aspettativa per motivi di famiglia.

     Il dipendente che aspira ad ottenere l'aspettativa per motivi di famiglia deve presentare motivata domanda al Presidente della Giunta provinciale.

     La Giunta provinciale deve provvedere sulla domanda entro un mese ed ha facoltà, per ragioni di servizio da enunciarsi nel provvedimento, di respingere la domanda, di ritardarne I'accoglimento e di ridurre la durata dell'aspettativa richiesta.

     L'aspettativa può in qualunque momento essere revocata per ragioni di servizio. Il periodo di aspettativa non può eccedere la durata di un anno. Il dipendente non ha diritto ad alcun assegno.

     Il tempo trascorso in aspettativa per motivi di famiglia non è computato ai fini della progressione in carriera, della attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza. lì dipendente che cessa da tale posizione prende nel ruolo il posto di anzianità che gli spetta, dedotto il tempo passato in aspettativa.

     Tuttavia, qualora il dipendente si assuma il complessivo onere relativo, proprio e dell'Ente, l'Amministrazione, a richiesta dell'interessato, provvede all'assicurazione assistenziale e previdenziale.

 

     Art. 153 bis. Aspettativa per motivi di studio.

     Il dipendente che aspra ad ottenere l'aspettativa per motivi di studio deve presentare motivata domanda al Presidente della Giunta provinciale.

     La Giunta provinciale deve provvedere sulla domanda entro un mese ed ha facoltà, per ragioni di servizio da enunciarsi nel provvedimento, di respingere la domanda e di ridurre la durata dell'aspettativa richiesta.

     Si applicano all'aspettativa per motivi di studio le disposizioni di cui al secondo, terzo e quarto comma dell'articolo precedente [121].

 

     Art. 154. Cumulo di aspettative.

     Due periodi di aspettativa per motivi di famiglia e rispettivamente per motivi di studio, si sommano agli effetti della determinazione del limite massimo di durata previsto dall'art. 153, quando tra essi non interceda un periodo di servizio attivo superiore a sei mesi, due periodi di aspettativa per motivi di salute si sommano, agli effetti della determinazione del limite massimo di durata previsto dal secondo comma dell'art. 151, quando tra essi non intercorra un periodo di servizio attivo superiore a tre mesi.

     La durata complessiva dell'aspettativa per motivi di famiglia, per motivi di studio e per infermità non può superare, in ogni caso, tre anni e mezzo in un quinquennio.

     Per motivi di particolare gravità, la Giunta provinciale può consentire al dipendente, che abbia raggiunto i limiti previsti dai commi precedenti e ne faccia richiesta, un ulteriore periodo di aspettativa senza assegni di durata non superiore a sei mesi [122].

 

     Art. 155. Dispensa dal servizio per infermità.

     Scaduto il periodo massimo previsto per l'aspettativa per infermità dagli articoli precedenti, il dipendente che risulti non idoneo per infermità a riprendere servizio, è dispensato dove non sia possibile utilizzarlo, su domanda, in altri compiti attinenti alla sua qualifica.

     Si applicano al procedimento di dispensa le norme di cui all'art. 167.

 

CAPO II

Disponibilità

 

     Art. 156. Motivi del collocamento in disponibilità.

     L'impiegato è collocato in disponibilità per soppressione di ufficio o per riduzione di ruoli organici, qualora non si possa far luogo ad altra utilizzazione presso la Provincia.

     Nei casi in cui occorre procedere al collocamento in disponibilità, la Giunta provinciale sentito il Consiglio di amministrazione, designa, in relazione alle varie qualifiche, i dipendenti da porre in tale posizione, tenendo conto dei precedenti di carriera, delle condizioni di famiglia, delle eventuali richieste degli interessati [123].

     Se il collocamento in disponibilità è deliberato nei confronti di un dipendente che si trovi in aspettativa per infermità o per motivi di famiglia, l'aspettativa cessa di diritto alla data del collocamento in disponibilità.

 

     Art. 157. Trattamento economico del personale in disponibilità.

     Il dipendente in disponibilità è esonerato dal prestare servizio. Allo stesso competono lo stipendio e gli assegni per carichi di famiglia con esclusione delle indennità o compensi per servizi e funzioni di carattere speciale e per prestazioni di lavoro straordinario.

 

     Art. 158. Richiamo in servizio.

     Il dipendente in disponibilità è richiamato in servizio quando entro due anni dalla data del collocamento in tale posizione abbia luogo una vacanza nella medesima qualifica del suo ruolo.

     Il dipendente riassunto in servizio prende posto nel ruolo in cui è richiamato con l'anzianità che aveva alla data del collocamento in disponibilità e con lo stipendio inerente.

 

     Art. 159. Cessazione della disponibilità.

     Il dipendente in disponibilità è collocato a riposo ed ammesso al trattamento di quiescienza e previdenza cui abbia diritto ove, allo scadere di due anni dal collocamento in disponibilità, non sia stato richiamato in servizio ai sensi dell'articolo 158.

     Egli è altresì collocato a riposo ed ammesso al trattamento di quiescenza e previdenza cui abbia diritto qualora non riassuma servizio nel posto cui sia stato richiamato.

 

TITOLO IX

Cessazione del rapporto di impiego

Riammissione in servizio

CAPO I

Cessazione del rapporto di impiego

 

     Art. 160. Motivi della cessazione.

     Oltre che per le altre cause indicate all'art. 102 della presente legge, il rapporto di impiego viene a cessare per:

     a) dimissioni volontarie;

     b) decadenza dall'impiego;

     c) dispensa dal servizio;

     d) collocamento a riposo.

 

     Art. 161. Dimissioni.

     Il dipendente può, in qualunque tempo, dimettersi dall'ufficio. Le dimissioni volontarie debbono essere presentate per iscritto ed hanno effetto soltanto dalla data della loro accettazione.

     L'accettazione può essere ritardata per gravi motivi di servizio o qualora a carico del dimissionario sia in corso procedimento disciplinare.

 

     Art. 162. Collocamento a riposo.

     Il personale dell'Amministrazione provinciale è collocato a riposo d'ufficio quando:

     a) abbia compiuto 40 anni di servizio utile a pensione, qualunque sia l'età;

     b) abbia compiuto 65 anni di età, con almeno dieci anni di servizio;

     c) le puericoltrici e le assistenti sanitarie visitatrici abbiano compiuto 55 anni di età, con almeno 10 anni di servizio;

     d) gli infermieri dell'ospedale psichiatrico provinciale ed i cantonieri che abbiano compiuto 60 anni di età, con almeno 10 anni di servizio.

     2. Restano salve le disposizioni della legge 20 dicembre 1962, n. 1751.

     3. Gli autisti, al compimento del 55.mo anno di età, sono trasferiti alle mansioni di usciere, anche in eccedenza alla disponibilità di posti delle tabelle organiche.

 

     Art. 162 bis. Decorrenza del collocamento a riposo.

     1. I provvedimenti di collocamento a riposo di cui all'articolo precedente hanno effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si verifica l'evento previsto.

     2. Nella prima applicazione della presente legge, per eccezionali motivi la Giunta potrà, con il consenso dell'interessato e con propria deliberazione da adottarsi anno per anno, mantenere in servizio il personale appartenente alla qualifica di direttore di divisione, oltre i 65 anni di età, fino al massimo di 70 anni compiuti [124].

 

     Art. 163. Disposizioni particolari sul trattamento di riposo.

     1. Ai dipendenti provinciali in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, che siano collocati a riposo a sensi delle lettere b), c) e d) dell'art. 162, ovvero che cessino dal servizio per constatata permanente inabilità al medesimo e che abbiano almeno dieci anni di servizio utile presso la Provincia, viene concessa, a carico del bianco della Provincia, una pensione pari a quella che sarebbe loro spettata in base alle norme per gli iscritti al Monte pensioni provinciale, rispettivamente la differenza nei confronti del trattamento effettivamente realizzato per il servizio medesimo, presso altro Istituto previdenziale, quando questo sia inferiore alla pensione computata secondo le norme del Monte pensioni della Provincia, col limite minimo della metà del trattamento economico in godimento.

     2. In caso di decesso è riconosciuto il diritto di riversibilità ai superstiti, secondo le norme della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, nella misura di 2/3 della pensione diretta [125].

 

     Art. 164. Pensioni o integrazione di pensioni minime.

     1. Al personale provinciale, di ruolo e non di ruolo, che venga a cessare dal servizio per inabilità assoluta e permanente, rispettivamente ai superstiti aventi diritto alla riversibilità della pensione in caso di morte del dipendente, purchè abbia compiuto dieci anni di servizio continuativo presso la Provincia, è corrisposta, a carico del bianco provinciale, una pensione di importo pari al trattamento economico iniziale previsto per la qualifica di inserviente.

     2. Qualora il dipendente abbia già maturato il diritto a pensione o assegno di previdenza presso altro ente, la Provincia corrisponderà soltanto l'integrazione fino al raggiungimento della misura prevista per il trattamento economico di cui al comma precedente.

     3. In caso di decesso è riconosciuto il diritto di riversibilità ai superstiti, secondo le norme della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali nella misura di due terzi della pensione diretta [126].

 

     Art. 165. Decadenza dall'impiego.

     1. Oltre che nei casi previsti dall'art. 102, il dipendente incorre nella decadenza dall'impiego esclusa qualsiasi procedura disciplinare, qualora:

     a) perda la cittadinanza italiana;

     b) accetti, senza esserne stato autorizzato, una missione o impiego da uno stato estero;

     c) non assuma o non riassuma, senza giustificato motivo, servizio entro il termine prefissogli, oppure sia assente ingiustificatamente dall'Ufficio per un periodo superiore a dieci giorni;

     d) quando sia accertato che l'impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

 

     Art. 166. Dispensa dal servizio.

     1. Scaduto il periodo massimo di aspettativa per malattia, può essere dispensato dal servizio il dipendente divenuto inabile per motivi di salute, salvo che non possa essere diversamente utilizzato, nonchè quello che abbia dato prova di incapacità o di persistente insufficiente rendimento.

     2. E' considerato di persistente insufficiente rendimento il dipendente che, previamente ammonito, riporta al termine dell'anno successivo a quello nel quale è stato richiamato, una nota di demerito.

     3. Al dipendente proposto per la dispensa dal servizio è assegnato un termine per presentare, ove lo creda, le proprie osservazioni. Egli può chiedere anche di essere sentito personalmente dalla Giunta provinciale, con facoltà di farsi assistere da una persona di propria fiducia.

     4. La dispensa è disposta con deliberazione della Giunta provinciale, sentito il Consiglio di amministrazione di cui all'art. 75.

     5. E' fatto, in ogni caso, salvo il diritto al trattamento di previdenza e di quiescenza spettante a norma delle vigenti disposizioni [127].

 

     Art. 167. Accertamento sanitario per la dispensa.

     1. Quando la dispensa ha luogo per motivi di salute si procede all'accertamento delle condizioni di salute del dipendente mediante visita medica collegiale. lì dipendente ha diritto di farsi assistere da un medico di propria fiducia.

 

CAPO II

Riammissione in servizio

 

     Art. 168. Riammissione in servizio.

     1. Il dipendente con qualifica inferiore a ispettore generale, cessato dal servizio per dimissioni o per collocamento a riposo o per decadenza dall'impiego nei casi previsti dalle lettere b) e c) dell'art. 165, può essere riammesso in servizio sentito il parere del Consiglio di amministrazione di cui all'art. 75 [128].

     2. Può essere riammessa in servizio la dipendente dichiarata decaduta ai sensi della lettera a) dell'art. 165, quando la perdita della cittadinanza italiana si sia verificata a seguito di matrimonio contratto con cittadino straniero e la dipendente abbia riacquistata la cittadinanza per effetto dell'annullamento o per scioglimento del matrimonio.

     3. Il dipendente riammesso è collocato nel ruolo e nella qualifica a cui apparteneva al momento della cessazione dal servizio, con decorrenza di anzianità nella qualifica stessa dalla data del provvedimento di riammissione.

     4. La riammissione in servizio è subordinata alla vacanza del posto [129].

 

CAPO III

Previdenza - Quiescenza

 

     Art. 169. Assicurazione malattia e pensione.

     1. Fino a quando non sarà diversamente provveduto, tutto il personale provinciale, fatta eccezione per quello iscritto al Monte pensioni provinciale, è iscritto alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali o alle relative casse speciali nonché all'INADEL agli effetti del trattamento previdenziale ed assistenziale, con gli oneri ed i diritti previsti dalle relative leggi vigenti.

     2. L'Amministrazione può provvedere inoltre, con apposita convenzione, all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali del personale addetto a speciali mansioni per il quale l'obbligo di assicurazione non è previsto dalle leggi vigenti in materia.

 

     Art. 170. Integrazione della pensione ai sanitari.

     1. La Provincia integra il trattamento di pensione corrisposto al personale sanitario dipendente, assicurato presso la Cassa per le pensioni ai sanitari, fino alla misura prevista dalla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali per il personale amministrativo.

     2. Tale integrazione potrà avvenire con riguardo ai soli anni di servizio prestati alle dipendenze della Provincia [130].

 

     Art. 171. Indennità premio di servizio.

     1. Al personale che cessa dal servizio è concessa dall'Amministrazione provinciale una indennità premio, pari a un dodicesimo degli emolumenti soggetti a contribuzione per le Casse per le pensioni presso la Direzione generale degli istituti di Previdenza, in relazione agli anni di servizio o frazione di anno superiore ai sei mesi, comunque prestati presso la Provincia, nonché ai servizi utili ed ai servizi e periodi di studio riscattati presso l'INADEL ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, dedotto il premio di servizio corrisposto dall'Istituto stesso per i medesimi servizi e periodi utili [131].

     2. Al personale dello Stato, della Regione Trentino - Alto Adige, dell'Azienda speciale di sistemazione montana, degli enti locali e degli altri enti pubblici e privati che sia transitato o transiti, anche a domanda, nei ruoli della Provincia per effetto di disposizioni legislative, nonché al personale di ruolo già in posizione di comando presso la Provincia Autonoma di Trento e che successivamente è inquadrato nei ruoli provinciali e al personale di ruolo che ha prestato servizio presso amministrazioni pubbliche e che successivamente sia stato assunto, senza soluzione di continuità, dall'Amministrazione provinciale, l'indennità premio di cui al primo comma è concessa in relazione all'intero servizio prestato presso l'ente di provenienza nonché ai servizi utili ed ai servizi e periodi di studio distaccati, dedotti l'indennità premio di servizio I.N.A.D.E.L. l'indennità di buona-uscita, l'indennità comunque denominate e da qualsiasi fonte disciplinate, dovute per i medesimi servizi e periodi utili, qualora dette indennità siano inferiori all'importo dell'indennità premio di servizio dovuto dalla Provincia.

     Qualora il personale di cui al precedente comma abbia già percepito dall'ente di provenienza le indennità sopra richiamate, l'indennità premio di servizio concessa dalla Provincia è ridotta degli importi già corrisposti per il servizio pregresso prestato presso gli enti di provenienza.

     L'indennità di cui ai comma precedente è cumulabile con il trattamento di pensione concesso da altri Istituti di Previdenza.

     In caso di decesso del dipendente l'indennità predetta è devoluta al coniuge ed ai figli superstiti o in loro mancanza ai genitori e da ultimo ai fratelli.

     L'indennità di cui al presente articolo è corrisposta all'atto della cessazione dal servizio in misura comprensiva dell'indennità premio di servizio I.N.A.D.E.L., di buonuscita, di anzianità, di fine lavoro, comunque denominato e da qualsiasi fonte disciplinate purché le predette indennità non siano già state corrisposte e ammontino ad un importo pari o inferiore all'indennità premio di servizio dovuta dalla Provincia.

     L'Amministrazione provinciale si sostituisce, per quanto si riferisce alle indennità di cui al comma precedente e qualora si verifichino le condizioni ivi previste, al personale nei diritti verso gli Enti tenuti alla corresponsione delle medesime indennità. A tale scopo il dipendente stipula con l'Amministrazione provinciale contratto di mandato irrevocabile per la riscossione delle indennità dovutegli dai medesimi Enti [132].

 

     Art. 172. Anticipo sulla pensione.

     Al personale che cessa dal servizio con diritto a pensione l'Amministrazione concederà, fino alla liquidazione della medesima, un anticipo mensile nella misura massima di quattro quinti della pensione presumibile. La concessione dell'anticipo deve essere comunicata alla Cassa di Previdenza ai fini del rimborso.

 

TITOLO X

Norme transitorie e finali

 

     Art. 173. Inquadramento del personale di ruolo.

     Il personale delle carriere direttiva, di concetto ed esecutiva, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, che abbia raggiunto qualifiche alle quali non si può accedere a ruolo aperto, è inquadrato nelle qualifiche rispettivamente delle carriere direttiva, di concetto ed esecutiva, dei ruoli istituiti per i medesimi servizi, secondo la equiparazione prevista dalla tabella che costituisce l'allegato III alla presente legge [133].

     Detto personale conserva, a tutti gli effetti, la complessiva anzianità di cui è in possesso.

     Conserva altresì nella nuova qualifica l'anzianità maturata nel grado di provenienza.

     Resta escluso l'inquadramento diretto nei posti previsti dai seguenti ruoli tecnici e speciali:

     d) Ruolo speciale delle Attività economiche;

     e) Ruolo tecnico dell'Agricoltura per la carriera di concetto;

     f) Ruolo Speciale dell'Istruzione - Parte I;

     g5) Ruolo dell'Orientamento Professionale per la carriera di concetto.

     La copertura dei posti previsti dal comma precedente potrà avvenire a norma dell'art. 187.

 

     Art. 174. Inquadramento del personale di ruolo nelle nuove carriere a ruolo aperto.

     Il personale di ruolo delle carriere direttive, di concetto ed esecutiva, che, secondo la ricostruzione della carriera, in base ai nuovi termini di permanenza nelle singole qualifiche, viene a trovarsi in posti che appartengono a ruoli aperti, è inquadrato nelle qualifiche rispettivamente delle carriere direttiva, di concetto ed esecutiva dei ruoli istituiti per i medesimi servizi, nella posizione risultante dalla ricostruzione della carriera, salve le disposizioni dell'art. 175.

     In tal caso l'anzianità acquisita viene computata in primo luogo al fine della progressione da una qualifica all'altra; l'eventuale eccedenza sui termini di permanenza in ciascuna, sarà valutata anche ai fini dell'assegnazione degli aumenti periodici nell'ultima qualifica raggiunta.

     Ove la progressione della carriera prevede l'obbligatorietà dell'esame, l'inquadramento avverrà nella qualifica immediatamente precedente a quella per l'accesso alla quale è previsto l'esame stesso, fino a superamento dell'esame prescritto.

     Si applicano le esclusioni previste dal penultimo comma dell'art. 173.

 

     Art. 175. Inquadramenti in soprannumero.

     In attesa di perfezionare la sistemazione dei dipendenti mediante concorso interno nelle qualifiche superiori a quelle per le quali è prevista la progressione a ruolo aperto, è consentito l'inquadramento in soprannumero nelle qualifiche inferiori dei medesimi ruoli, purché in quelle superiori rimanga un numero corrispondente di posti vacanti.

 

     Art. 176. Inquadramento del personale ausiliario di ruolo.

     Il personale ausiliario di ruolo è inquadrato nei nuovi ruoli del personale ausiliario secondo le norme degli artt. 173, 174 e 175.

     Con le stesse norme segue pure la valutazione dell'anzianità.

     Nella prima applicazione della presente legge, ai fini della progressione del personale ausiliario, la Giunta provinciale è autorizzata a provvedere alla copertura dei posti delle categorie e classi superiori anche in deroga ai limiti di permanenza previsti dall'art. 55.

 

     Art. 177. Validità del titolo di studio.

     Per i dipendenti della Provincia assunti prima dell'entrata in vigore della presente legge, i titoli di studio prodotti, in base ai quali gli stessi hanno ottenuto l'assegnazione ad un determinato ramo e grado del servizio, sono ritenuti equipollenti ad ogni effetto a quelli oggi richiesti, tanto per la permanenza nel posto occupato, quanto per la futura progressione nella carriera.

 

     Art. 178. Riconoscimento dell'esercizio di funzioni di qualifiche superiori nella carriera direttiva.

     Il personale di ruolo della carriera direttiva, che abbia esercitato mansioni proprie di qualifica superiore per un periodo di almeno un anno, sarà inquadrato nella qualifica superiore, in deroga alle norme dei limiti permanenza nelle singole qualifiche e prescindendo dagli esami previsti in via normale, su certificazione della Giunta provinciale che attesta tale circostanza di fatto.

     L'inquadramento seguirà eventualmente in soprannumero con obbligo, in tal caso, di lasciare scoperto un corrispondente numero di posti nella qualifica immediatamente inferiore.

 

     Art. 179. Riconoscimento dell'esercizio di funzioni di qualifiche superiori nella carriera esecutiva.

     Al personale di ruolo della carriera esecutiva, che abbia esercitato mansioni proprie di qualifica superiore per un periodo di almeno due anni, potrà essere concesso, dopo la normale ricostruzione della carriera, un avanzamento fino a due qualifiche nella progressione a ruolo aperto, in deroga alle norme sui limiti di permanenza e prescindendo dagli esami previsti in via normale, previa certificazione della Giunta provinciale che attesta tale circostanza di fatto.

     Qualora l'avanzamento di cui al precedente comma, a seguito della ricostruzione della carriera, potesse essere utilizzato, nell'ambito del ruolo aperto, solamente per una qualifica, come ulteriore progressione potrà essere attribuito il trattamento economico della qualifica superiore.

 

     Art. 180. Riserva di posti.

     Due posti di Direttore di Sezione del ruolo amministrativo sono riservati a quel personale di grado III, già gruppo B - che, a termini della Legge provinciale 4 gennaio 1954, n. 1 e 17 gennaio 1956, n. 1, venne inquadrato in posti di grado III - gruppo A o B.

     Egualmente tre posti di «Primo Segretario» della carriera di concetto, del ruolo amministrativo, sono riservati a quel personale già di gruppo C che, a termini della Legge provinciale 4 gennaio 1954, n. 1, venne inquadrato in posti di grado IV - gruppo B o C.

     In tutti i casi tale riserva vale solo a favore degli attuali titolari.

 

     Art. 181. Inquadramento del personale della carriera di concetto addetto al servizio ispettivo.

     Nella prima applicazione della presente legge i dipendenti di ruolo della carriera di concetto che, sulla base di conforme certificazione dell'Amministrazione, risultino avere espletato servizio ispettivo nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e tutela spettanti alla Giunta provinciale a norma dell'art. 48, n. 5, della Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, per un periodo non inferiore a tre anni, troveranno inquadramento nella qualifica di Segretario Principale con anzianità dalla data dell'inizio del servizio ispettivo espletato, risultante dalla certificazione anzidetta.

 

     Art. 182. Inquadramento del personale non di ruolo.

     Nella prima applicazione della presente legge, i posti iniziali di ruolo delle carriere direttiva, di concetto, esecutiva ed ausiliaria, disponibili, sono conferiti su dichiarazione di idoneità da parte della Giunta provinciale, con esenzione dai limiti di età, al personale non di ruolo, comunque assunto e denominato, sempreché abbia prestato e presti lodevole servizio in posti con mansioni proprie di quelli da conferire o ad essi analoghe, alla data di entrata in vigore della presente legge.

     Tuttavia il personale assunto da meno di sei mesi, rimarrà in servizio di prova fino al compimento del semestre.

     Sono considerati disponibili anche i posti che si renderanno vacanti per effetto di diverso inquadramento conseguito dal personale di ruolo, in applicazione della presente legge. E' sempre richiesto il possesso del titolo di studio prescritto per la nomina, salvo il disposto dell'articolo 177.

 

     Art. 183. Inquadramento del personale operaio addetto al servizio di cantoniere.

     Gli operai temporanei, addetti alla manutenzione delle strade con incarico di cantoniere, saranno inquadrati in ruolo nella carriera ausiliaria con la qualifica di cantoniere, previa dichiarazione della Giunta provinciale attestante tale loro posizione e la idoneità al servizio.

 

     Art. 184. Termine per l'inquadramento.

     Alle operazioni di inquadramento provvederà la Giunta provinciale entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 185. Inquadramento straordinario in ruoli tecnici e speciali.

     Nella prima applicazione della presente legge sarà consentito in via eccezionale, in deroga agli articoli 173 e 182, l'inquadramento nei posti iniziali di ruolo delle carriere di concetto, purché munito del titolo di studio prescritto per le carriere direttive dei detti ruoli, a seguito di concorso interno per titoli, integrato da un colloquio.

 

     Art. 186. Inquadramento temporaneo in soprannumero nel ruolo amministrativo.

     Ai fini della copertura dei posti dei ruoli tecnici e speciali previsti dalle nuove tabelle, è consentito l'inquadramento temporaneo in soprannumero nel ruolo amministrativo, a condizione che eguale numero di posti delle corrispondenti qualifiche, risulti disponibile nei medesimi ruoli tecnici e speciali.

 

     Art. 187. Passaggio dal ruolo amministrativo ai ruoli tecnici e speciali.

     In deroga alle disposizioni dell'articolo 14, nella prima applicazione della presente legge, è consentito il passaggio dal ruolo amministrativo ai ruoli tecnici e speciali nella qualifica corrispondente, conservando l'anzianità acquisita, mediante concorso interno per titoli, al personale provvisto del titolo di studio richiesto a norma dei precedenti articoli 57, 58 e 59.

     Nei casi in cui è prevista una rivalutazione della carriera in base al corso di studio ed al titolo relativo, per qualifica corrispondente si intenderà quella risultante dalla ricostruzione della carriera, con i miglioramenti derivanti dalla rivalutazione praticata.

 

     Art. 188. Trattamento economico in casi particolari di riqualificazione di funzioni.

     Qualora il personale di cui all'art. 52 manchi del titolo di studio di scuola media inferiore, la progressione avrà luogo egualmente, a ruolo aperto, ai soli effetti economici, dopo un servizio effettivo di anni tre nella qualifica di Applicato Aggiunto, nove in quella di Applicato e otto in quella di Archivista, computata sempre l'anzianità acquisita nel posto attuale, ferme le prescrizioni relative alle note di qualifica previste dall'articolo 50.

 

     Art. 189. Concorso speciale.

     Entro tre mesi dalla scadenza del termine di cui all'art. 184, la Giunta provinciale procederà all'apertura di un concorso interno speciale per titoli, integrato da un colloquio, per l'inquadramento nelle qualifiche iniziale delle rispettive carriere dei dipendenti appartenenti alla carriera del personale esecutivo che, essendo muniti del titolo di studio prescritto, aspirano al passaggio alla carriera di concetto, rispettivamente dei dipendenti che, appartenendo a quest'ultima carriera, aspirano al passaggio alla carriera direttiva, anche in deroga all'articolo 14.

     E' consentito anche il passaggio dalla carriera ausiliaria a quella dei personale impiegatizio, in conformità al titolo di studio posseduto.

     Ai dipendenti di cui al presente articolo, sarà riconosciuta l'eventuale anzianità di servizio prestato con le mansioni proprie della carriera superiore, in misura di metà della durata effettiva a condizione di non risalire oltre il limite massimo del 1° luglio 1960 [134].

 

     Art. 190. Concorso straordinario.

     (Omissis) [135].

 

     Art. 191. Servizio anteriore all'inquadramento.

     Il servizio prestato con continuità presso l'Amministrazione provinciale nella stessa carriera, anteriormente alla nomina in ruolo, è riconosciuto per intero agli effetti giuridici ed economici.

 

     Art. 192. Trattamento economico del personale avventizio inquadrato in ruolo.

     Fermo il disposto dell'articolo 193, il personale non di ruolo, che ottenga la nomina in ruolo, conserva, a titolo di assegno personale riassorbibile, l'eventuale eccedenza di retribuzione base goduta nell'impiego non di ruolo, sull'importo dello stipendio o salario iniziale in vigore per la qualifica conseguita.

 

     Art. 193. Ricostruzione della carriera - Decorrenza.

     Le nuove retribuzioni previste dalla tabella unica, allegato II, e le maggiorazioni che deriveranno dall'inquadramento in qualifiche superiori, in seguito alla riduzione del periodo di permanenza nelle varie qualifiche delle carriere a ruolo aperto dei vari gruppi, così come qualsiasi altra variazione di trattamento economico, o vantaggio finanziario che potessero derivare al personale nell'applicazione della presente legge, avranno effetto dal 1° gennaio 1963, esclusa qualsiasi possibilità di conguaglio a qualunque titolo, per il periodo precedente.

     Nella liquidazione del conguaglio di retribuzione in seguito all'applicazione del precedente comma, sarà detratto l'ammontare dell'indennità temporanea corrisposta dal 1° gennaio 1963, a termini della Legge provinciale 2 maggio 1962 n. 5.

     Per il periodo dal 1° luglio 1956 e fino al 31 dicembre 1962, lo sviluppo automatico di carriera previsto dall'articolo 2 della Legge provinciale 29 agosto 1957, n. 7, si intende limitato al passaggio dal grado provinciale iniziale di ciascun gruppo, a quello immediatamente successivo, salvo il computo, in questo, dell'eventuale eccedenza di anzianità ai fini della assegnazione degli aumenti periodici.

 

     Art. 194. Assegno una-tantum al personale cessato dal servizio nel triennio 1960 - 1962.

     Al personale di ruolo e non di ruolo, cessato dal servizio dal 1° gennaio 1960 al 31 dicembre 1962 per causa diversa dalle dimissioni volontarie, che per qualsiasi ragione non abbia potuto percepire l'indennità premio di servizio dall'I.N.A.D.E.L. in misura corrispondente alla durata del servizio prestato, sarà corrisposto un assegno pari alla differenza tra il premio percepito e quello spettante, in proporzione della durata del servizio prestato alla Provincia o l'intero premio qualora non sia stato corrisposto.

     In caso di decesso del dipendente la somma dovuta sarà versata alla moglie ed ai figli.

 

     Art. 195. Copertura della spesa.

     (Omissis).

 

ALLEGATO A [136]


[1] Legge abrogata dall'art. 2 della L.P. 13 novembre 1998, n. 15, ad eccezione degli artt. 56 bis, 72 e 73 ter. Essa resta applicabile ai rapporti sorti in base alle sue disposizioni nel periodo della sua vigenza e per l'esecuzione dei relativi impegni di spesa, per effetto dell'art. 4 della stessa L.P. 15/98.

[2] Articolo così modificato dall'art. 1 della L.P. 30 dicembre 1971, n. 20, dall'art. 2 della L.P. 10 settembre 1973, n. 50, dall'art. 2 della L.P. 8 luglio 1976, n. 18; dall'art. 34 della L.P. 28 novembre 1978, n. 47 e dall'art. 2 della L.P. 15 febbraio 1980, n. 3.

[3] Articolo così modificato dall'art. 1 della L.P. 30 dicembre 1971, n. 20.

[4] Articolo così modificato dall'art. 1 della L.P. 30 dicembre 1971, n. 20.

[5] Articolo inserito dall'art. 1 della L.P. 30 dicembre 1971, n. 20.

[6] Lettera soppressa dall'art. 2 della L.P. 8 luglio 1976, n. 18.

[7] Articolo inserito dall'art. 2 della L.P. 8 luglio 1976, n. 18.

[8] Articolo inserito dall'art. 2 della L.P. 10 settembre 1973, n. 50.

[9] Articolo inserito dall'art. 3 della L.P. 28 novembre 1978, n. 47.

[10] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.P. 5 novembre 1977, n. 31.

[11] Articolo modificato dall'art. 1 della L.P. 13 luglio 1968, n. 10; sostituito dall'art. 1 della L.P. 30 dicembre 1971. n. 20; modificato dall'art. 3 della L.P. 10 settembre 1973, n. 50 e così sostituito dall'art. 3 della L.P. 5 novembre 1977, n. 31 cui si riferisce l'espressione «presente legge».

[12] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.P. 30 dicembre 1971. n. 20.

[13] I diritti di segreteria hanno cessato di esistere per effetto dell'art. 3. punto 1), della L.P. 30 settembre 1974, n. 26.

[14] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.P. 30 dicembre 1971, n. 20.

[15] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.P. 30 dicembre 1971, n. 20.

[16] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.P. 30 dicembre 1971, n. 20.

[17] Articolo già sostituito dall'art. 1 della L.P. 30 dicembre 1971, n. 20 e ora così sostituito dall'art. 4 della L.P. 5 novembre 1977, n. 31.

[18] Articolo già sostituito dall'art. 1 della L.P. 30 dicembre 1971, n. 20 e ora così sostituito dall'art. 5 della L.P. 5 novembre 1977, n. 31.

[19] Articolo inserito dall'art. 6 della L.P. 5 novembre 1977, n. 31.

[20] Articolo inserito dall'art. 7 della L.P. 5 novembre 1977, n. 31.

[21] Articolo così modificato dall'art. 1 della L.P. 30 dicembre 1971, n. 20. I diritti di indennità, di cui al 5° comma, hanno cessato di esistere per effetto dell'art. 3, punto 2, della L.P. 30 settembre 1974, n. 26.

[22] Articolo inserito dall'art. 1 della L.P. 30 dicembre 1971, n. 20. Le indennità di cui agli ultimi due commi hanno cessato di esistere per effetto dell'art. 3, punto 3), della L.P. 30 settembre 1974, n. 26.

[23] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.P. 30 dicembre 1971, n. 20.

[24] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.P. 30 dicembre 1971, n. 20.

[25] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.P. 30 dicembre 1971, n. 20.

[26] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.P. 30 dicembre 1971, n. 20.

[27] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.P. 30 dicembre 1971, n. 20.

[28] Articolo sostituito dall'art. 1 della L.P. 30 dicembre 1971, n. 20 e abrogato dall'art. 5 della L.P. 29 dicembre 1981, n. 25.

[29] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.P. 30 dicembre 1971, n. 20.

[30] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.P. 30 dicembre 1971, n. 20.

[31] Articolo sostituito dall'art. 1 della L.P. 30 dicembre 1971, n. 20 e così modificato dall'art. 8 della L.P. 5 novembre 1977, n. 31.

[32] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.P. 30 dicembre 1971, n. 20.

[33] Vedi anche l'art. 3 della L.P. 22 gennaio 1971, n. 3.

[34] Articolo abrogato dall'art. 3 della L.P. 22 gennaio 1971, n. 3.

[35] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.P. 30 dicembre 1971, n. 20.

[36] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.P. 30 dicembre 1971, n. 20.

[37] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.P. 17 aprile 1976, n. 14.

[38] Articolo inserito con l'art. 1 della L.P. 30 dicembre 1971, n. 20, sostituito con l'art. 4 della L.P. 23 aprile 1979, n. 1 e ora così modificato dall'art. 20 della L.P. 26 maggio 1980, n. 13.

[39] Articolo inserito dall'art. 1 della L.P. 30 dicembre 1971, n. 20.

[40] Articolo inserito dall'art. 1 della L.P. 30 dicembre 1971, n. 20, modificato dall'art. 3 della L.P. 5 novembre 1975, n. 49 e così sostituito dall'art. 9 della L.P. 5 novembre 1977, n. 31.

[41] Articolo inserito dall'art. 3 della L.P. 10 settembre 1973, n. 50 e così sostituito dall'art. 10 della L.P. 5 novembre 1977, n. 31.

[42] Articolo inserito dall'art. 3 della L.P. 10 novembre 1975, n. 50.

[43] Articolo inserito dall'art. 11 della L.P. 5 novembre 1977, n. 31.

[44] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.P. 30 dicembre 1971, n. 20.

[45] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.P. 30 dicembre 1971, n. 20.

[46] Articolo sostituito dall'art. 1 della L.P. 30 dicembre 1971, n. 20 così modificato dall'art. 12 della L.P. 5 novembre 1977. n. 31 e dall'art. 26 della L.P. 28 novembre 1978, n. 50.

[47] Articolo modificato dall'art. 1 della L.P. 13 luglio 1968, n. 10 e così sostituito dall'art. 1 della L.P. 30 dicembre 1971, n. 20.

[48] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.P. 30 dicembre 1971, n. 20. L'indennità speciale di cui al secondo comma ha cessato di esistere per effetto dell'art. 3, punto 4, della L.P. 30 settembre 1974, n. 26.

[49] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.P. 30 dicembre 1971, n. 20.

[50] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.P. 30 dicembre 1971, n. 20.

[51] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.P. 30 dicembre 1971, n. 20.

[52] Articolo modificato dall'art. 1 della L.P. 13 luglio 1968, n. 10, sostituito dall'art. 1 della L.P. 30 dicembre 1971, n. 20, e così modificato dall'art. 13 della L.P. 5 novembre 1977, n. 31 e dall'art. 3 della L.P. 15 febbraio 1980, n. 3.

[53] Articolo così modificato dall'art. 14 della L.P. 5 novembre 1977. n. 31.

[54] Articolo modificato dall'art. 1 della L.P. 13 luglio 1968, n. 10 e così sostituito dall'art. 15 della L.P. 5 novembre 1977, n. 31.

[55] Articolo modificato dall'art. 1 della L.P. 13 luglio 1968, n. 10 sostituito dall'art. 1 della L.P. 30 dicembre 1971, n. 20 e così modificato dall'art. 16 della L.P. 5 novembre 1977, n. 31.

[56] Capo inserito dall'art. 1 della L.P. 30 dicembre 1971, n. 20.

[57] Per la abolizione dello scrutinio v. art. 16 della L.P. 26 maggio 1980, n. 13.

[58] Articolo così modificato dall'art. 1 della L.P. 30 dicembre 1971, n. 20; dall'art. 17 della L.P. 5 novembre 1977, n. 31 e dall'art. 21 della L.P. 26 maggio 1980, n. 13.

[59] Articolo inserito dall'art. 4 della L.P. 15 febbraio 1980, n. 3 e abrogato dall'art. 78 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11. La Corte costituzionale, con sentenza 2-15 aprile 1993, n. 163 ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 4, n. 2, della L.P. 15 febbraio 1980, n. 3, nella parte in cui prevede, tra i requisiti per l'accesso alle carriere direttive e di concetto del ruolo tecnico del servizio antincendi della Provincia di Trento, il possesso di una statura fisica minima indifferenziata per uomini e donne.

[60] Articolo modificato dall'art. 1 della L.P. 13 luglio 1968, n. 10, dall'art. 5 della L.P. 22 gennaio 1971, n. 3, dall'art. 1 della L.P. 30 dicembre 1971, n. 20, dagli artt. 3 e 4 della L.P. 10 settembre 1973, n. 50, dall'art. 4 della L.P. 5 novembre 1975, n. 49, dall'art. 4 della L.P. 10 novembre 1975, n. 50, dall'art. 11 della L.P. 27 dicembre 1975, n. 55, dall'art. 2 della L.P. 17 aprile 1976, n. 14; sostituito dall'art. 18 della L.P. 5 novembre 1977, n. 31; modificato dall'art. 11 della L.P. 28 novembre 1978, n. 50, dall'art. 4 della L.P. 23 aprile 1979, n. 1 e dall'art. 5 della L.P. 15 febbraio 1980, n. 3.

[61] Articolo modificato dall'art. 1 della L.P. 13 luglio 1968, n. 10, dall'art, 1 della L.P. 30 dicembre 1971, n. 20, dall'art. 4 della L.P. 10 settembre 1973, n. 50, dall'art. 2 della L.P. 5 novembre 1975, n. 49, dall'art. 5 della L.P. 10 novembre 1975 n. 50, dall'art. 12 della L.P. 27 dicembre 1975, n. 55; sostituito dall'art. 19 della L.P. 5 novembre 1977, n. 31; modificato dall'art. 11 della L.P. 28 novembre 1978, n. 50 e dall'art. 5 della L.P. 15 febbraio 1980, n. 3.

[62] Articolo modificato dall'art. 1 della L.P. 13 luglio 1968, n. 10, dall'art. 1 della L.P. 30 dicembre 1971, n. 20; sostituito dall'art. 20 della L.P. 5 novembre 1977, n. 31; e così modificato dall'art. 6 della L.P. 15 febbraio 1980, n. 3.

[63] Articolo così modificato dall'art. 21 della L.P. 5 novembre 1977, n. 31.

[64] Articolo inserito dall'art. 22 della L.P. 5 novembre 1977, n. 31 e così modificato dall'art. 7 della L.P. 15 febbraio 1980, n. 3.

[65] Articolo inserito dall'art. 8 della L.P. 15 febbraio 1980, n. 3, modificato dall'art. 4 della L.P. 27 agosto 1982 n. 23 e abrogato dall'art. 84 della L.P. 24 gennaio 1992, n. 5.

[66] Articolo così modificato dall'art. 12 della L.P. 28 novembre 1978, n. 50.

[67] Articolo così modificato dall'art. 27 della L.P. 13 aprile 1981, n. 6.

[68] Articolo modificato dall'art. 1 della L.P. 13 luglio 1968, n. 10, dagli artt. 1 e 3 della L.P. 30 dicembre 1971, n. 20, dall'art. 5 della L.P. 10 settembre 1973; n. 50, dall'art. 13 della L.P. 28 novembre 1978, n. 50 e dall'art. 6 della L.P. 13 aprile 1981, n. 5; e così modificato da ultimo dall'art. 28 della L.P. 13 aprile 1981, n. 6.

[69] Articolo così modificato dall'art. 5 della L.P. 5 novembre 1975, n. 49.

[70] Articolo 12 della L.P. 10 novembre 1975, n. 50.

[71] Articolo inserito dall'art. 6 della L.P. 10 novembre 1975, n. 50.

[72] Articolo così modificato dall'art. 6 della L.P. 10 settembre 1973, n. 50 e dall'art. 23 della L.P. 5 novembre 1977, n. 32.

[73] Articolo così modificato dall'art. 1 della L.P. 13 luglio 1968, n. 10 e dall'art. 6 della L.P. 10 settembre 1973, n. 50.

[74] Articolo abrogato dall'art. 11 della L.P. 24 ottobre 2006, n. 9.

[75] Gli originari primi tre commi del presente articolo sono stati abrogati dall'art. 6 della L.P. 5 novembre 1975, n. 49.

[76] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.P. 13 luglio 1968, n. 10.

[77] Articolo inserito dall'art. 1 della L.P. 30 dicembre 1971, n. 20, e così modificato dall'art. 7 della L.P. 10 settembre 1973, n. 50 e dell'art. 4 della L.P. 15 dicembre 1980, n. 35.

[78] Articolo inserito dall'art. 24 della L.P. 5 novembre 1977, n. 31, modificato dall'art. 9 della L.P. 23 aprile 1979, n. 1, dell'art. 9 della L.P. 15 febbraio 1980, n. 3 e abrogato dall'art. 78 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.

[79] Articolo così modificato dall'art. 1 della L.P. 13 luglio 1968, n. 10, dall'art. 8 della L.P. 10 settembre 1973, n. 50 e dall'art. 25 della L.P. 5 novembre 1977, n. 31.

[80] Articolo inserito con l'art. 1 della L.P. 30 dicembre 1971, n. 20.

[81] Titolo così sostituito dall'art. 1 della L.P. 30 dicembre 1971, n. 20.

[82] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.P. 13 luglio 1968, n. 10.

[83] Articolo così modificato dall'art. 1 della L.P. 13 luglio 1968, n. 10, e dall'art. 1 della L.P. 30 dicembre 1971, n. 20.

[84] Articolo inserito con l'art. 1 della L.P. 30 dicembre 1971, n. 20.

[85] Articolo 12 della L.P. 10 novembre 1975, n. 50.

[86] Articolo inserito dall'art. 7 della L.P. 10 novembre 1975, n. 50.

[87] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.P. 30 dicembre 1971, n. 20.

[88] Articolo così modificato dall'art. 1 della L.P. 30 dicembre 1971, n. 20.

[89] Articolo così modificato dall'art. 12 della L.P. 30 settembre 1974, n. 26; dall'art. 8 della L.P. 10 novembre 1975, n. 50; dall'art. 26 della L.P. 5 novembre 1977, n. 31; dall'art. 18 della L.P. 28 novembre 1978, n. 50 e dall'art. 2 della L.P. 12 luglio 1982, n. 11.

[90] Articolo così modificato dall'art. 3 della L.P. 30 dicembre 1971, n. 20.

[91] Articolo così modificato dall'art. 21 della L.P. 26 maggio 1980, n. 13.

[92] Articolo così modificato dall'art. 3 della L.P. 30 dicembre 1971, n. 20.

[93] Articolo così modificato dall'art. 3 della L.P. 30 dicembre 1971, n. 20.

[94] Comma così modificato dall'art. 3 della L.P. 30 dicembre 1971. n. 20 (vedi nota 1).

[95] Comma così modificato dall'art. 3 della L.P. 30 dicembre 1971, n. 20.

[96] Comma così modificato dall'art. 3 della L.P. 30 dicembre 1971, n. 20.

[97] Articolo così modificato dall'art. 1 della L.P. 13 luglio 1968, n. 10.

[98] Articolo così modificato dall'art. 1 della L.P. 30 dicembre 1971, n. 20.

[99] Articolo inserito dall'art. 14 della L.P. 28 novembre 1978, n. 50.

[100] Articolo così modificato dall'art. 1 della L.P. 30 dicembre 1971, n. 20.

[101] Articolo così modificato dall'art. 1 della L.P. 13 luglio 1968, n. 10 e dall'art. 1 della L.P. 30 dicembre 1971, n. 20.

[102] L'assegno speciale ha cessato di esistere per effetto dell'art. 3, punto 5), della L.P. 30 settembre 1974, n. 26.

[103] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.P. 30 dicembre 1971, n. 20. L'assegno speciale ha cessato di esistere per effetto dell'art. 3 punto 6, della L.P. 30 settembre 1974, n. 26.

[104] Articolo così modificato dall'art. 15 della L.P. 29 dicembre 1981, n. 25.

[105] L'indennità di cui al presente articolo ha cessato di esistere per effetto dell'art. 3 punto 7), della L.P. 30 settembre 1974, n. 26.

[106] Articolo abrogato dall'ultimo comma dell'art. 31 della L.P. 26 maggio 1980, n. 13.

[107] Articolo inserito dall'art. 1 della L.P. 13 luglio 1968, n. 10 e così modificato dall'art. 6, ultimo comma, della L.P. 22 gennaio 1971, n. 3. I compensi di cui al presente articolo hanno cessato di esistere per effetto dell'art. 6, ultimo comma, della L.P. 30 settembre 1974, n. 28.

[108] Articolo inserito dall'art. 1 della L.P. 13 luglio 1968, n. 10 e così modificato dall'art. 26 della L.P. 30 dicembre 1971, n. 20. L'indennità di cui al presente articolo ha cessato di esistere per effetto dell'art. 3, punto 8), della L.P. 30 settembre 1974, n. 26.

[109] Articolo così modificato dall'art. 1 della L.P. 13 luglio 1968, n. 10. L'indennità di cui al presente articolo ha cessato di esistere per effetto dell'art. 3, punto 9, della L.P. 30 settembre 1974, n. 26.

[110] Articolo così modificato dall'art. 9 della L.P. 10 settembre 1973, n. 50, dall'art. 27 della L.P. 5 novembre 1977, n. 31, dall'art. 23 della L.P. 26 maggio 1980 n. 13 e dall'art. 13 della L.P. 29 dicembre 1981, n. 25.

[111] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.P. 30 dicembre 1971, n. 20 (v. nota 1). L'indennità di cui al presente articolo ha cessato di esistere per effetto dell'art. 3, punto 10, della L.P. 30 settembre 1974, n. 26 (v. nota 100).

[112] Vedi art. 2 della L.P. 30 dicembre 1971, n. 20.

[113] I premi speciali hanno cessato di esistere per effetto dell'art. 3, punto 11, della L.P. 30 settembre 1974, n. 26. Vedi art. 3 della L.P. 30 dicembre 1971, n. 20.

[114] Articolo sostituito dall'art. 1 della L.P. 13 luglio 1968, n. 10, così modificato dall'art. 1 della L.P. 30 dicembre 1971, n. 20 e dall'art. 15 della L.P. 25 novembre 1978, n. 50.

[115] Comma aggiunto dall'art. 9 della L.P. 10 novembre 1975, n. 50.

[116] Comma aggiunto dall'art. 3 della L.P. 27 agosto 1982. n. 23.

[117] Articolo sostituito dall'art. 1 della L.P. 13 luglio 1968, n. 10 e ora abrogato dall'art. 5 della L.P. 28 agosto 1978, n. 34.

[118] Comma aggiunto dall'art. 10 della L.P. 10 settembre 1973, n. 50.

[119] Articolo così modificato dall'art. 16 della L.P. 28 novembre 1978, n. 50.

[120] Articolo inserito dall'art. 6 della L.P. 18 novembre 1978, n. 46.

[121] Articolo inserito dall'art. 11 della L.P. 10 settembre 1973, n. 50.

[122] Articolo così modificato dall'art. 11 della L.P. 10 settembre 1973, n. 50.

[123] Vedi art. 2 della L.P. 30 dicembre 1971, n. 20.

[124] Articolo inserito dall'art. 1 della L.P. 25 giugno 1965, n. 3.

[125] Articolo così modificato dall'art. 1 della L.P. 13 luglio 1968, n. 10.

[126] Articolo così modificato dall'art. 1 della L.P. 13 luglio 1968, n. 10.

[127] Articolo così modificato dall'art. 2 della L.P. 30 dicembre 1971, n. 20 e dall'art. 14 della L.P. 26 maggio 1980, n. 13.

[128] Vedi gli articoli 2 e 3 della L.P. 30 dicembre 1971, n. 20.

[129] Articolo così modificato dagli artt. 2 e 3 della L.P. 30 dicembre 1971, n. 20.

[130] Articolo così modificato dall'art. 1 della L.P. 13 luglio 1968, n. 10.

[131] Per l'interpretazione autentica del presente comma vedi l'art. 7 della L.P. 10 marzo 1986, n. 7 e l'art. 3 della L.P. 31 agosto 1987, n. 19.

[132] Articolo così modificato dall'art. 1 della L.P. 13 luglio 1968, n. 10; dall'art. 1 della L.P. 13 agosto 1972, n. 17; dall'art. 12 della L.P. 10 settembre 1973, n. 50; dagli artt. 1 e 2 della L.P. 18 novembre 1978, n. 46 e dall'art. 6 della L.P. 23 aprile 1979, n. 1.

[133] La tabella di cui al presente articolo è da considerare superata dai nuovi allegati alla presente legge.

[134] Vedi ora art. 14, L.P. 13 luglio 1968, n. 10.

[135] Articolo abrogato dall'art. 19 della L.P. 13 luglio 1968, n. 10.

[136] Allegato soppresso dall'art. 3 della L.P. 3 settembre 1984, n. 8 e dall'art. 5 della L.P. 8 giugno 1987, n. 10.