§ 2.1.76 – L.P. 3 settembre 1984, n. 8.
Nuove declaratorie di livello e disposizioni concernenti il personale provinciale.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:2. ordinamento della provincia
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:03/09/1984
Numero:8


Sommario
Art. 1.      1. Le nuove declaratorie dei livelli funzionali-retributivi sono definite nella tabella costituente l'allegato A) della presente legge
Art. 2.      1. Il personale rivestente le particolari qualifiche di cui all'articolo 206, primo comma, della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12
Art. 3. 
Art. 4.      1. (Omissis)


§ 2.1.76 – L.P. 3 settembre 1984, n. 8. [1]

Nuove declaratorie di livello e disposizioni concernenti il personale provinciale.

(B.U. 11 settembre 1984, n. 44).

 

Art. 1.

     1. Le nuove declaratorie dei livelli funzionali-retributivi sono definite nella tabella costituente l'allegato A) della presente legge.

 

     Art. 2.

     1. Il personale rivestente le particolari qualifiche di cui all'articolo 206, primo comma, della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 [2], sarà inquadrato nei profili professionali dei livelli funzionali secondo le corrispondenze stabilite nella tabella costituente l'allegato B) della presente legge.

     2. Il personale rivestente la qualifica di segretario capo ed equiparate, coadiutore superiore, contabile capo, puericultrice superiore, capo autista, capo usciere, usciere-bidello scelto, usciere-bidello [3° livello], nonché il personale dei ruoli ad esaurimento rivestente la qualifica di assistente tecnico coordinatore, assistente coordinatore, revisore principale, addetto principale [6° livello], agente tecnico, commesso e inserviente, verrà inquadrato, nell'ambito del rispettivo livello funzionale di appartenenza, in specifici profili professionali ad esaurimento, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 207 della legge provinciale 29 aprile -1983, n. 12, nonché, per il personale proveniente dall'ex carriera ausiliaria, quelle previste dai commi terzo e quinto del presente articolo.

     3. Il personale dell'ex carriera ausiliaria che, dalla data di entrata in vigore della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, svolga le mansioni di operaio qualificato o di operaio specializzato ovvero di capo operai, sarà inquadrato, a domanda da presentarsi nel termine previsto dall'articolo 207, ultimo comma, della medesima legge provinciale, nel corrispondente profilo professionale, rispettivamente, del terzo, quarto e quinto livello funzionale.

     4. Il personale rivestente la qualifica di puericultrice e puericultrice principale che, dalla data di entrata in vigore della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, svolga mansioni proprie della preesistente qualifica di coadiutore, sarà inquadrato nel corrispondente profilo professionale del quarto livello funzionale.

     5. I dipendenti di ruolo che, dalla data di entrata in vigore della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, svolgano mansioni di centralinista presso grandi o medi impianti telefonici, nonché i centralinisti privi della vista, saranno inquadrati nel corrispondente profilo professionale del quarto livello funzionale.

     6. All'accertamento delle mansioni di cui ai commi terzo, quarto e quinto provvederà la commissione di cui al primo comma dell'articolo 209 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12.

     7. Al personale che, in applicazione del presente articolo, sarà inquadrato in un profilo professionale di un livello funzionale superiore a quello di appartenenza, verrà attribuito il trattamento economico come disciplinato dall'articolo 131 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12.

     8. L'inquadramento nei profili professionali del personale contemplato dal presente articolo avverrà con la stessa decorrenza stabilita nel terzo comma dell'articolo 206 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12.

 

     Art. 3. [3]

     [1 In relazione a quanto disposto dall'articolo 60, terzo comma, della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, le dotazioni organiche per le qualifiche ad esaurimento di cui all'articolo 57 della medesima legge provinciale, del personale medico, del personale veterinario, nonché per ogni livello funzionale, sono stabilite nella tabella costituente l'allegato C) della presente legge.

     2. I preesistenti ruoli del personale della Provincia formanti l'allegato I della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modificazioni ed integrazioni, sono soppressi, ad eccezione di quelli previsti per il personale dei vigili del fuoco e per gradi dei sottufficiali e guardie forestali, e salvo quanto disposto dal successivo comma.

     3. I posti d'organico relativi al personale provinciale assegnato alle unità sanitarie locali ed avente titolo all'iscrizione nei ruoli nominativi provinciali del personale del servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 1 della legge provinciale 21 aprile 1981, n. 7 sono mantenuti ad esaurimento fino all'attuazione dell'iscrizione medesima.

     4. Il personale rivestente la qualifica di inserviente del preesistente ruolo speciale 4E dei ruoli speciali ad esaurimento del personale delle scuole dell'infanzia - quadro P2 viene collocato nei posti d'organico ad esaurimento del 2° livello funzionale.

     5. Il personale che, in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 207, primo comma, della leggi provinciale 29 aprile 1983, n. 12, e del precedenti articolo 3, è inquadrato in un profilo professionali di un livello funzionale diverso da quello di appartenenza, viene collocato in soprannumero nel rispettivo livello. In relazione ai soprannumeri che si verificheranno, saranno resi indisponibili un eguale numero di posti nella dotazione organica di ciascuno dei livelli funzionali di provenienza, i quali saranno utilizzati in corrispondenza della cessazione dei soprannumeri.

     6. Ad avvenuta attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 206, 207, primo comma, della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, e dell'articolo 3 della presente legge, ferma restando la dotazione organica complessiva dei livelli funzionali, con successiva legge si provvederà a rideterminare il contingente organico di ciascun livello funzionale.

     7. I vincitori di concorsi pubblici banditi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché gli idonei dei medesimi concorsi che eventualmente verranno assunti, saranno inquadrati nel profilo professionale del livello funzionale corrispondente alla qualifica prevista nel relativo bando di concorso].

 

          Art. 4.

     1. (Omissis) [4].

     2. (Omissis) [5].

     3. In relazione alla legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, e alla assunzione dei relativi provvedimenti attuativi, la disciplina della legge provinciale 13 aprile 1981, n. 6, si intende applicabile con riferimento al Servizio statistica previsto dal n. 11 dell'allegato «C» alla citata legge provinciale n. 12 del 1983; le denominazioni «Ufficio di statistica della Provincia di Trento» e «Direttore dell'Ufficio» di cui alla medesima legge provinciale 13 aprile 1981, n. 6, rimangono sostituite con le denominazioni «Servizio statistica» e «Dirigente del Servizio».

     4. A seguito dell'entrata in vigore della predetta legge provinciale n. 12 si intendono abrogati l'ultimo comma dell'articolo 19 e gli articoli 24, 25 e 26 della legge provinciale 13 aprile 1981, n. 6.

     5. (Omissis) [6].

     6. Nella prima attuazione delle agenzie istituite con disposizioni di leggi provinciali ed equiparate a servizi, possono essere provvisoriamente incaricati della direzione delle agenzie medesime, conservando la responsabilità della struttura cui sono preposti, dirigenti di servizio. La durata di tali incarichi non può essere superiore ad un anno.

     7. [In relazione alla legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, e alla assunzione dei relativi provvedimenti attuativi, il direttore generale del ruolo tecnico delle foreste deve intendersi sostituito dal dirigente generale preposto al dipartimento cui fa capo il Servizio foreste, caccia e pesca] [7].

     8. (Omissis) [8].

     9. (Omissis) [9].

 

     Artt. 5. - 6.

     (Omissis) [10].

 

 

     ALLEGATO A)

Tabella delle declaratorie

dei livelli funzionali-retributivi [11]

 

 

     ALLEGATO B)

 

 

                         Tabella di corrispondenza

 

Qualifica vigente nel               Livello funzionale-retributivo

preesistente ordinamento            del profilo di inquadramento

------------------------------------------------------------------

 

- Operaio                                                       3°

- Cantoniere

- Autista, autista scelto                                       4°

- Agente tecnico del ruolo degli agenti tecnici

- Meccanico camionista, meccanico camionista scelto

- Capo meccanico camionista                                     5°

- Assistente dei ruoli speciali ad esaurimento del

personale delle scuole dell'infanzia ruolo speciale 3 E

- Coadiutore/analista preparatore di II classe, coadiutore

principale/analista preparatore di II classe

- Coadiutore/assistente, coadiutore/assistente principale del ruolo

speciale del personale tecnico della sperimentazione

- Assistente tecnico, assistente tecnico principale del ruolo tecnico dei

lavori pubblici

- Disegnatore, disegnatore principale

- Istruttore tecnico del ruolo tecnico del servizio antincendi

- Coadiutrice sanitaria                                         6°

- Tecnico d'igiene, tecnico d'igiene principale

- Istruttori del ruolo speciale del personale insegnante per la formazione

e l'addestramento professionale

------------------------------------------------------------------

 

 

     ALLEGATO C) (Omissis) [12]


[1] Abrogata dall'art. 78 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11, tranne l'art. 4.

[2] Per la L.P. 29 aprile 1983, n. 12 «Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia autonoma di Trento», vedi Del.G.P. 11 settembre 1987, n. 9470 «Testo coordinato delle disposizioni contenute nella legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 e successive modificazioni ed integrazioni».

[3] Articolo abrogato dall'art. 21 della L.P. 27 agosto 1999, n. 3, con effetto dalla data indicata nello stesso art. 21 della L.P. 3/1999.

[4] Comma di modifica della L.P. 29 aprile 1983, n. 12.

[5] Comma di modifica della L.P. 26 maggio 1980, n. 13.

[6] Comma di modifica della L.P. 13 aprile 1981, n. 6.

[7] Comma abrogato dall'art. 115 della L.P. 23 maggio 2007, n. 11, con la decorrenza ivi prevista.

[8] Comma abrogato dall'art. 115 della L.P. 23 maggio 2007, n. 11, con la decorrenza ivi prevista. Modifica la L.P. 23 novembre 1978, n. 48.

[9] Comma di modifica della L.P. 20 marzo 1976, 13.

[10] Recano disposizioni finanziarie ed entrata in vigore.

[11] Vedi ora le nuove declaratorie costituenti l'allegato A della L.P. 24 gennaio 1992, n. 5.

[12] Tabella modificata dall'art. 10 della L.P. 28 dicembre 1984, n. 17, dall'art. 5 della L.P. 8 giugno 1987, n. 10, dall'art. 15 della L.P. 4 gennaio 1988, n. 2, dall'art. 2 della L.P. 8 maggio 1988, n. 17, dall'art. 23 della L.P. 29 agosto 1988, n. 28, dall'art. 33 della L.P. 15 novembre 1988, n. 34, dall'art. 11 della L.P. 28 agosto 1989, n. 6, e dall'art. 55 della L.P. 23 febbraio 1990, n. 6. Per le ulteriori modifiche alla dotazione organica di cui alla presente tabella, vedi l'art. 75 della L.P. 24 gennaio 1992, n. 5, l'art. 47 della L.P. 2 febbraio 1996, n. 1, l'art. 12 della L.P. 9 settembre 1996, n. 8, e l'art. 14 della L.P. 11 settembre 1998, n. 10.