§ 6.1.91 - L.P. 27 agosto 1999, n. 3.
Misure collegate con l'assestamento del bilancio per l'anno 1999.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 contabilità
Data:27/08/1999
Numero:3


Sommario
Art. 1.  Modificazioni alla legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento).
Art. 2.  Rettifiche alla legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento).
Art. 3.  Modificazioni agli articoli 4 e 5 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10 (Misure collegate con l'assestamento del bilancio per l'anno 1998) relativi alla tassa automobilistica provinciale.
Art. 4.  Attribuzione alla Provincia del gettito dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore.
Art. 5.  Direttive per la formazione dei bilanci degli enti dipendenti, delle aziende e delle agenzie della Provincia.
Art. 6.  Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento degli enti funzionali della Provincia.
Art. 7.  Disposizioni in materia di funzionamento dell'azienda speciale di sistemazione dei bacini montani e di pagamento delle spese a mezzo di funzionari delegati.
Art. 8.  Modificazione all'articolo 7 della legge provinciale 3 febbraio 1997, n. 2 relativo alla valutazione della condizione economica dei soggetti richiedenti interventi agevolativi.
Art. 9.  Modificazione alla legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 (Nuova disciplina della programmazione di sviluppo e adeguamento delle norme in materia di contabilità e di zone svantaggiate).
Art. 10.  Modificazione alla legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 (Nuova disciplina della programmazione di sviluppo e adeguamento delle norme in materia di contabilità e di zone svantaggiate).
Art. 11.  Disposizioni per la realizzazione di investimenti pubblici mediante il sistema della finanza di progetto e modificazione alla legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (Norme in materia di lavori [...]
Art. 12.  Disposizioni per la verifica straordinaria dei piani e dei programmi di investimento.
Art. 13.  Disposizioni per la verifica del piano straordinario di opere pubbliche e per l'approvazione di un piano di grandi opere per la viabilità.
Art. 14.  Fondi di rotazione a favore dei settori economici.
Art. 15.  Modificazioni alla legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di [...]
Art. 16.  Modificazioni alla legge provinciale 13 novembre 1998, n. 16 (Norme organizzative dell'attività della Provincia autonoma di Trento a Bruxelles).
Art. 17.  Incentivi per il miglioramento dell'efficienza nell'uso delle risorse pubbliche.
Art. 18.  Norma interpretativa dell'articolo 92 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 (Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia autonoma di Trento) relativo al rimborso delle [...]
Art. 19.  Modificazioni alla legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (Revisione dell'ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento).
Art. 20.  Modificazioni all'articolo 75 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (Revisione dell'ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento) relativo a misure organizzative per [...]
Art. 21.  Modificazioni alla legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (Revisione dell'ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento) in materia di dotazione complessiva del personale provinciale.
Art. 22.  Disposizioni per la limitazione delle assunzioni del personale della Provincia e degli enti dipendenti.
Art. 23.  Modificazione alla legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 (Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia autonoma di Trento) in materia di personale addetto a mansioni di autista.
Art. 24.  Modificazioni alla legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento).
Art. 25.  Modificazioni alla legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (Norme in materia di finanza locale).
Art. 26.  Patto di stabilità provinciale.
Art. 27.  Modificazioni alla legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6 (Norme sulla espropriazione per pubblica utilità).
Art. 28.  Riapertura di termini.
Art. 29.  Disposizioni sulla misura degli incentivi alle imprese industriali.
Art. 30.  Modificazione al titolo II della legge provinciale 27 dicembre 1982, n. 33 (Disposizioni varie in materia di agricoltura) relativo alla produzione e commercializzazione di materiale vivaistico.
Art. 31.  Modificazione alla legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17 (Interventi organici in materia di agricoltura).
Art. 32.  Interventi provinciali per i fondi rischi.
Art. 33.  Modificazioni alla legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4 (Disposizioni per l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235. Istituzione dell'azienda speciale [...]
Art. 34.  Modificazione alla legge provinciale 12 dicembre 1978, n. 60 (Norme per l'esercizio della pesca nella provincia di Trento).
Art. 35.  Disposizioni concernenti il servizio di depurazione e di fognatura.
Art. 36.  Modificazioni al decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (Approvazione del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli [...]
Art. 37.  Modificazioni alla legge provinciale 14 aprile 1998, n. 5 (Disciplina della raccolta differenziata dei rifiuti).
Art. 38.  Modificazioni alla legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 (Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale e ulteriori norme di tutela dell'ambiente).
Art. 39.  Modificazione alla legge provinciale 31 agosto 1992, n. 17 (Istituzione del Centro di ecologia alpina Viote del Monte Bondone).
Art. 40.  Modificazioni alla legge provinciale 11 settembre 1995, n. 11 (Istituzione dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente).
Art. 41.  Disposizioni in materia di utenze d'acqua pubblica.
Art. 42.  Modificazioni alla legge provinciale 20 giugno 1983, n. 21 (Interventi per lo sviluppo delle attività idrotermali).
Art. 43.  Modificazioni alla legge provinciale 9 luglio 1993, n. 16 (Disciplina dei servizi pubblici di trasporto in provincia di Trento).
Art. 44.  Modificazioni alla legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa).
Art. 45.  Disposizioni in materia di recupero degli insediamenti storici di cui alla legge provinciale 15 gennaio 1993, n. 1 (Norme per il recupero degli insediamenti storici e interventi finanziari nonché [...]
Art. 46.  Modificazione alla legge provinciale 28 aprile 1986, n. 13 (Interventi nel settore dell'emigrazione).
Art. 47.  Disposizioni transitorie e urgenti per il riordino del servizio sanitario provinciale.
Art. 48.  Modificazioni alla legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14 (Ordinamento dei servizi socio-assistenziali in provincia di Trento).
Art. 49.  Modificazione alla legge provinciale 15 giugno 1998, n. 7 (Disciplina degli interventi assistenziali in favore degli invalidi civili, dei ciechi civili e dei sordomuti).
Art. 50.  Modificazioni all'articolo 35 (Organi dell'Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa) della legge provinciale 3 settembre 1993, n. 23.
Art. 51.  Disposizioni relative all'esercizio dell'attività libero professionale dei dirigenti del ruolo sanitario.
Art. 52.  Modificazione all'articolo 19 della legge provinciale 28 maggio 1998, n. 6 (Interventi a favore degli anziani e delle persone non autosufficienti o con gravi disabilità).
Art. 53.  Modificazione alla legge provinciale 2 novembre 1993, n. 29 (Norme per favorire la collaborazione tra la Provincia e l'Università degli studi di Trento).
Art. 54.  Modificazione all'articolo 49 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3, relativo alle norme sul personale della scuola a carattere statale e sull'organizzazione dell'insegnamento.
Art. 55.  Modificazione alla legge provinciale 3 settembre 1987, n. 21 (Ordinamento della formazione professionale).
Art. 56.  Modificazioni alla legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 (Norme in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione superiore).
Art. 57.  Modificazione alla legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 (Ordinamento della scuola dell'infanzia della provincia autonoma di Trento).
Art. 58.  Disposizioni urgenti per lo svolgimento dei concorsi del personale insegnante.
Art. 59.  Modificazione alla legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29 (Norme in materia di autonomia delle scuole, organi collegiali e diritto allo studio).
Art. 60.  Riferimento delle spese e copertura degli oneri.
Art. 61.  Variazioni di bilancio.
Art. 62.  Entrata in vigore.


§ 6.1.91 - L.P. 27 agosto 1999, n. 3.

Misure collegate con l'assestamento del bilancio per l'anno 1999.

(B.U. 31 agosto 1999, n. 40 - suppl. n. 3).

 

CAPO I

Disposizioni in materia di contabilità e di bilancio

 

Art. 1. Modificazioni alla legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento).

     1. All'articolo 12 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, come sostituito dall'articolo 2 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) [1];

     b) [2].

     2. All'articolo 26 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, come da ultimo sostituito dall'articolo 3 della legge provinciale 7 luglio 1997, n. 10, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) [3];

     b) [4].

     3. [5].

     4. [6].

     5. [7].

     6. Le modificazioni di cui al comma 1 hanno effetto dal 1° gennaio 1999.

 

     Art. 2. Rettifiche alla legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento).

     1. [8].

     2. [9].

     3. Le rettifiche di cui ai commi 1 e 2 hanno effetto dalla data di entrata in vigore della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3.

 

     Art. 3. Modificazioni agli articoli 4 e 5 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10 (Misure collegate con l'assestamento del bilancio per l'anno 1998) relativi alla tassa automobilistica provinciale.

     1. All'articolo 4 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10 sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) [10];

     b) [11].

     2. [12].

 

     Art. 4. Attribuzione alla Provincia del gettito dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore.

     1. Il gettito dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 60, commi 1 e 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione di un'addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), è attribuito alla Provincia, con riferimento all'imposta dovuta sui premi e accessori incassati a decorrere dal 1° gennaio 2000.

     2. Per i fini di cui al comma 1 trova applicazione il decreto del Ministro delle finanze 14 dicembre 1998, n. 457 (Regolamento recante norme per l'attribuzione alle province ed ai comuni del gettito delle imposte sulle assicurazioni, ai sensi dell'articolo 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446).

 

     Art. 5. Direttive per la formazione dei bilanci degli enti dipendenti, delle aziende e delle agenzie della Provincia. [13]

[     1. Le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge provinciale 3 febbraio 1995, n. 1, relative alle direttive per la formazione dei bilanci di previsione per l'esercizio finanziario 1995 degli enti dipendenti, si applicano anche per gli esercizi finanziari dall'anno 2000 all'anno 2003.

     2. In sede di determinazione dei fondi da trasferire agli enti dipendenti ovvero di riparto dei fondi da attribuire ad essi sono previsti incentivi a favore degli enti che abbiano realizzato miglioramenti nei saldi di bilancio in coerenza con gli obiettivi fissati dalla manovra di finanza pubblica provinciale e nella relazione programmatica di cui all'articolo 12, comma 1, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento), come da ultimo modificato dall'articolo 1 della presente legge. La Giunta provinciale stabilisce con proprio provvedimento le modalità e i criteri per l'attuazione di questo comma.

     3. A decorrere dall'esercizio finanziario per l'anno 2000 le direttive di cui al comma 1 si applicano anche alle agenzie, aziende e strutture della Provincia dotate di autonomia amministrativa-contabile.]

 

     Art. 6. Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento degli enti funzionali della Provincia.

     1. In relazione a quanto previsto dall'articolo 62 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (Revisione dell'ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento) e dalle modificazioni della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 apportate dalla legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3, gli enti funzionali della Provincia provvedono all'adeguamento dei loro ordinamenti ai principi stabiliti dalle predette leggi provinciali entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge.

     2. Qualora gli enti funzionali non abbiano provveduto compiutamente o non provvedano ad adeguare i propri ordinamenti entro il termine del comma 1, la Giunta provinciale, con propria deliberazione, fissa il termine entro il quale gli enti funzionali devono provvedere agli adeguamenti e indica i criteri ai quali attenersi.

     3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2 la Giunta provinciale provvede direttamente all'approvazione dei necessari adeguamenti degli statuti e dei regolamenti degli enti funzionali.

 

     Art. 7. Disposizioni in materia di funzionamento dell'azienda speciale di sistemazione dei bacini montani e di pagamento delle spese a mezzo di funzionari delegati. [14]

     [1. Limitatamente al territorio della provincia di Trento, alla legge regionale 11 novembre 1971, n. 39 (Norme per l'esecuzione delle opere di sistemazione dei bacini montani) sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) [15];

     b) [16].

     2. [17].

     3. E' abrogato il primo comma dell'articolo 3 della legge provinciale 12 luglio 1982, n. 12 (Norme per il funzionamento delle commissioni esaminatrici previste dalla legge provinciale 12 dicembre 1977, n. 34 concernente "Nuova disciplina dell'artigianato") [18].

     4. Il presente articolo ha effetto dal 1° gennaio 2000.

     5. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 del presente articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella C.]

 

     Art. 8. Modificazione all'articolo 7 della legge provinciale 3 febbraio 1997, n. 2 relativo alla valutazione della condizione economica dei soggetti richiedenti interventi agevolativi. [19]

 

CAPO II

Disposizioni in materia di programmazione di sviluppo

 

     Art. 9. Modificazione alla legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 (Nuova disciplina della programmazione di sviluppo e adeguamento delle norme in materia di contabilità e di zone svantaggiate). [20]

 

     Art. 10. Modificazione alla legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 (Nuova disciplina della programmazione di sviluppo e adeguamento delle norme in materia di contabilità e di zone svantaggiate).

     1. [21].

     2. Con effetto dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 17, comma 3, della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, sono abrogate le disposizioni delle leggi provinciali vigenti incompatibili con quanto previsto dall'articolo 17, comma 3; il medesimo regolamento individua le disposizioni abrogate ai sensi del presente comma.

     3. Con effetto dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 17, comma 3, della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è abrogato l'articolo 65 bis della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4, come introdotto dall'articolo 4 della legge provinciale 7 luglio 1997, n. 10.

 

     Art. 11. Disposizioni per la realizzazione di investimenti pubblici mediante il sistema della finanza di progetto e modificazione alla legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti).

     1. Fino all'adeguamento della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, come da ultimo modificata dalla legge provinciale 23 novembre 1998, n. 18, ai principi desumibili dalla legge 18 novembre 1998, n. 415 (Modifiche alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e ulteriori disposizioni in materia di lavori pubblici), la realizzazione di investimenti previsti negli strumenti di programmazione della Provincia può essere effettuata anche attraverso il ricorso alla finanza di progetto. A tale fine, sulla base dei principi desumibili dalla legge n. 415 del 1998, la Giunta provinciale approva un regolamento con il quale sono definiti:

     a) la tipologia degli investimenti per i quali è possibile ricorrere al sistema della finanza di progetto;

     b) le caratteristiche dei soggetti promotori delle iniziative in possesso di idonei requisiti tecnici, organizzativi, finanziari e gestionali;

     c) gli elementi essenziali che devono essere presenti nelle proposte ai fini della loro validità; in ogni caso le proposte devono comprendere uno studio di fattibilità dell'iniziativa, un piano economico-finanziario, un progetto preliminare e la specificazione delle garanzie offerte alla Provincia;

     d) i criteri per la valutazione della congruità delle proposte, che devono assicurare adeguati benefici finanziari alla Provincia;

     e) le modalità per l'affidamento della concessione inerente la realizzazione o gestione dell'investimento;

     f) le caratteristiche dell'eventuale società di progetto da costituire per la realizzazione o gestione dell'investimento;

     g) gli obblighi posti in capo alla Provincia ovvero al concessionario in caso di risoluzione del rapporto di concessione;

     h) i casi in cui è attribuita priorità per l'ammissione a finanziamento degli investimenti da realizzare con il ricorso alla finanza di progetto;

     i) ogni altro elemento ritenuto utile per la concreta applicazione del presente articolo.

     2. Il comma 1 si applica anche agli enti rientranti nell'ambito di applicazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, per la realizzazione di opere o interventi assistiti da concorsi finanziari della Provincia.

     3. L'intervento finanziario della Provincia previsto da leggi provinciali per il finanziamento delle opere e degli interventi realizzati mediante il ricorso al sistema della finanza di progetto e gestiti da società cui partecipano comuni o altri enti pubblici unitamente a soggetti privati può essere concesso, su richiesta degli enti beneficiari, direttamente a favore delle predette società, in misura comunque non superiore all'importo che sarebbe spettato agli enti per le medesime opere o interventi.

     4. Nei casi di cui al comma 3 sono ammissibili a finanziamento da parte della Provincia anche le spese per la costituzione e la partecipazione degli enti alle società previste dal medesimo comma.

     5. [22].

     6. E' abrogato l'articolo 5 della legge provinciale 3 febbraio 1997, n. 2, in materia di finanziamento di opere e di interventi realizzati da società partecipate dai comuni e da altri enti pubblici.

     6 bis. In alternativa a quanto previsto dai commi da 1 a 4, la realizzazione degli investimenti previsti negli strumenti di programmazione della Provincia di importo superiore alla soglia comunitaria e realizzabili mediante il ricorso alla finanza di progetto può essere effettuata mediante concessioni sulla base di uno studio di fattibilità e di una progettazione preliminare, predisposti dall'amministrazione concedente, secondo le norme stabilite dalla direttiva CEE n. 93/37 del Consiglio del 14 giugno 1993, dagli articoli 19 e 20 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come da ultimo modificati dall'articolo 3 e dall'articolo 9 della legge 18 novembre 1998, n. 415, nonché, per quanto non disciplinato dai predetti articoli, dalla legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26. Lo studio di fattibilità deve illustrare le implicazioni derivanti dal coordinamento fra gli interessi pubblici compresenti e quelli privati ed esporre i vantaggi conseguibili da ricorso alla finanza di progetto [23].

     6 ter. L'amministrazione concedente deve normalmente procedere secondo le regole della procedura ristretta, disciplinate dalla predetta direttiva 93/37/CEE, nonché dalle norme fondamentali di riforma economico-sociale desumibili dalla legislazione statale; in casi eccezionali, quando la natura dei lavori o della gestione comportino un'alea significativa, che cioè non consenta una preventiva determinazione dei costi globali, l'amministrazione potrà avvalersi della procedura negoziata, disciplinata dalla citata direttiva [24].

     6 quater. Sulla base dei principi desumibili dalle norme citate dal comma 6 bis, con regolamento sono definiti:

     a) i criteri per la stesura di uno studio di fattibilità che illustri le implicazioni di natura tecnica, economica e finanziaria dell'intervento e ne consenta la valutazione globale;

     b) le norme relative all'organizzazione di un gruppo di lavoro che, anche con la collaborazione di soggetti esterni, supporti il responsabile del procedimento nella stesura dell'anzidetto studio di fattibilità;

     c) le modalità d'inoltro della documentazione di cui alle lettere a) e b) all'organo politico cui spetta la scelta del ricorso alla finanza di progetto, e la fissazione degli indirizzi procedimentali di massima, ivi compresa la motivata adozione della procedura negoziata;

     d) la tecnica d'individuazione dei contenuti essenziali della progettazione preliminare che l'amministrazione concedente deve porre a base di gara, in considerazione della tipologia dell'opera e della sua gestione, tenendo conto anche della normativa sulla sicurezza sui cantieri;

     e) i criteri logico-sistematici cui il responsabile del procedimento deve ispirarsi per creare il massimo coordinamento possibile fra le risultanze dello studio di fattibilità, il soddisfacimento delle esigenze pubbliche emerse dalla valutazione dell'organo politico, il progetto preliminare e gli atti della procedura di gara;

     f) la tipologia, i contenuti generali e i principi comportamentali relativi alla stesura degli atti di gara, con particolare riferimento ai criteri di selezione dei concorrenti, di valutazione delle offerte e di negoziazione del rapporto contrattuale [25].

 

     Art. 12. Disposizioni per la verifica straordinaria dei piani e dei programmi di investimento.

     1. Al fine di informare la programmazione degli investimenti a criteri di indispensabilità e di concreta realizzazione delle opere e degli interventi e allo scopo di adeguare le previsioni di spesa ai costi effettivi di realizzazione, la Giunta provinciale procede a una verifica straordinaria dei progetti, dei piani e dei programmi annuali e pluriennali di intervento, in corso di attuazione alla data di entrata in vigore della presente legge, relativi ad investimenti della Provincia e degli altri soggetti pubblici e privati; a tal fine la Giunta provinciale, con propria deliberazione, individua i progetti, i piani e i programmi oggetto di verifica, nonché i criteri e le modalità per effettuare la verifica.

     2. La verifica straordinaria può prevedere, secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla Giunta provinciale, anche l'eliminazione o la sostituzione di interventi già programmati, ancorché per gli stessi si sia già provveduto alla redazione dei relativi progetti, ovvero l'aggiunta, nei limiti delle risorse previste dal bilancio pluriennale, di nuovi interventi aventi caratteristiche di urgenza, indifferibilità e indispensabilità, la cui esecuzione dev'essere avviata entro l'anno 2000.

     3. A seguito della verifica, la Giunta provinciale aggiorna, in deroga alle procedure previste dalla leggi provinciali di settore, i progetti, i piani e i programmi annuali e pluriennali, con effetto dall'esercizio finanziario 1999 e per il loro residuo periodo di validità.

     4. La Giunta provinciale individua i casi in cui, fino all'adozione dei provvedimenti di cui al comma 3, è sospesa l'attuazione dei progetti, dei piani e dei programmi in vigore.

     5. In relazione a quanto disposto dal comma 1, per l'anno 1999 è sospesa l'approvazione di nuovi progetti, piani e programmi annuali e pluriennali, individuati con deliberazione della Giunta provinciale e, ove occorra, è prorogata fino all'approvazione di nuovi strumenti programmatori la validità di quelli in atto alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 13. Disposizioni per la verifica del piano straordinario di opere pubbliche e per l'approvazione di un piano di grandi opere per la viabilità.

     1. La Giunta provinciale, con propria deliberazione, procede alla verifica del piano straordinario di opere pubbliche di cui all'articolo 1 della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13, in materia di formazione di un piano straordinario di opere pubbliche, come modificato da ultimo dall'articolo 2 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, disponendo l'eliminazione degli interventi privi dei necessari requisiti di realizzabilità o di rilevanza per il nuovo contesto programmatico e finanziario della Provincia, ovvero l'integrazione del piano medesimo con interventi a favore di soggetti già ammessi al finanziamento in base al piano stesso nonché a favore di società da questi ultimi controllate; a tal fine la Giunta provinciale, con propria deliberazione, individua i criteri e le modalità per effettuare la verifica [26].

     2. Le previsioni di spesa relative agli interventi e alle opere del piano straordinario di cui al comma 1 sono rideterminate, per ciascun settore, nei limiti indicati alla voce "previsioni di spesa rideterminate" della tabella A allegata alla presente legge.

     3. La Giunta provinciale utilizza le somme riportate alla voce "somme da riutilizzare" della tabella A allegata alla presente legge per la formazione di un piano di grandi opere per la viabilità statale, ai fini di quanto disposto dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche), come modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 320.

     4. Il piano di grandi opere per la viabilità individua:

     a) gli obiettivi da perseguire e il periodo di riferimento del piano;

     b) le opere, la relativa spesa, l'entità dell'intervento finanziario della Provincia nonché gli altri soggetti eventualmente coinvolti nel finanziamento e le quote di spesa a loro carico;

     c) i termini per la realizzazione delle opere;

     d) le modalità di modificazione e di aggiornamento del piano.

     5. Al piano di grandi opere per la viabilità di cui al comma 3 si applicano le disposizioni stabilite dall'articolo 1, comma 8, e dagli articoli da 2 a 9 della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13, in materia di esecuzione di opere pubbliche comprese in un piano straordinario.

 

     Art. 14. Fondi di rotazione a favore dei settori economici.

     1. In relazione alle condizioni del mercato del credito la Giunta provinciale ridefinisce le modalità d'intervento attraverso i fondi di rotazione, modificando le deliberazioni concernenti i criteri per la concessione delle agevolazioni disposte dalle leggi provinciali di seguito riportate, in deroga alle procedure ivi previste:

     a) legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17 (Interventi organici in materia di agricoltura), come da ultimo modificata dalla legge provinciale 23 novembre 1998, n. 17;

     b) legge provinciale 15 dicembre 1972, n. 28 (Provvedimenti per promuovere e potenziare gli impianti delle cooperative agricole e le opere di miglioramento fondiario), come da ultimo modificata dalla legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3;

     c) legge provinciale 3 aprile 1981, n. 4 (Provvedimenti organici per il settore industriale e per la salvaguardia e l'incremento dell'occupazione), come da ultimo modificata dalla legge provinciale 13 novembre 1998, n. 15;

     d) legge provinciale 3 agosto 1987, n. 13 (Interventi per lo sviluppo e la qualificazione dell'artigianato), come da ultimo modificata dalla legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8;

     e) legge provinciale 17 maggio 1991, n. 8 (Nuove norme in materia di agevolazione al settore commerciale e modificazioni a disposizioni concernenti la disciplina del commercio), come da ultimo modificata dalla legge provinciale 13 novembre 1998, n. 15;

     f) legge provinciale 22 agosto 1988, n. 27 (Interventi per la riqualificazione e il potenziamento della ricettività alberghiera), come da ultimo modificata dalla legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10.

     2. La Giunta provinciale promuove la modificazione delle convenzioni per la gestione dei fondi di rotazione stipulate con gli istituti di credito ai sensi dell'articolo 17 della legge provinciale 18 settembre 1989, n. 7 in materia di aperture di credito a favore del Mediocredito, come da ultimo modificato dall'articolo 18 della legge provinciale 3 febbraio 1995, n. 1, al fine di prevedere, in relazione ai tempi di ammortamento dei mutui concessi, la restituzione anticipata dei finanziamenti erogati rispetto alle scadenze già fissate dalle convenzioni medesime.

     3. I soggetti che abbiano presentato domanda di agevolazione ai sensi delle leggi provinciali di cui al comma 1, per la quale, alla data di entrata in vigore della presente legge, gli istituti di credito convenzionati abbiano deliberato la concessione del mutuo agevolato ma per la quale non sia stato ancora stipulato il relativo contratto, possono, previa domanda, ottenere l'agevolazione provinciale, qualora spettante, in forma di contributo in conto capitale oppure di contributo pluriennale, determinato con riferimento alle corrispondenti agevolazioni previste dalle leggi provinciali di cui al comma 1.

     4. I soggetti che abbiano presentato domanda di agevolazione ai sensi delle leggi provinciali di cui al comma 1, per la quale, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia stata ancora deliberata la concessione del mutuo agevolato, qualora ne ricorrano i presupposti, possono, nei casi stabiliti ai sensi del comma 6, ottenere d'ufficio l'ammissione alle corrispondenti agevolazioni in forma di contributo in conto capitale oppure di contributo pluriennale, determinato con riferimento alle corrispondenti agevolazioni previste dalle leggi provinciali di cui al comma 1.

     5. Qualora le leggi provinciali di cui al comma 1 prevedano quale strumento agevolativo solo i fondi di rotazione, può essere corrisposto un contributo in conto capitale in un'unica soluzione o rateizzato, tale da assicurare l'equivalenza finanziaria tra le diverse forme agevolative.

     6. Con il provvedimento di cui al comma 1 la Giunta provinciale stabilisce i criteri e le modalità per l'attuazione del presente articolo.

 

CAPO III

Disposizioni in materia di semplificazione delle procedure amministrative e di

informazione e rapporti con il pubblico

 

     Art. 15. Modificazioni alla legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo).

     1. [27].

     2. All'articolo 9 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) [28];

     b) [29].

     3. [30].

     4. [31].

     5. [32].

     6. In relazione a quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 9 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, sono fatte salve le deliberazioni già adottate dalla Giunta provinciale in materia di documentazione amministrativa prima dell'entrata in vigore di questa legge.

     7. Con effetto dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 20, comma 3, della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, come sostituito dal comma 3 del presente articolo, sono abrogati gli articoli 21 e 22, come modificato dall'articolo 14 della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13, della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23; fino alla medesima data continua ad applicarsi l'articolo 20 della legge provinciale n. 23 del 1992 nel testo previgente. Con effetto dalla medesima data sono abrogate le disposizioni recate dalla vigente legislazione provinciale che disciplinano le modalità di rendicontazione e di verifica parziale o finale delle attività; le disposizioni abrogate sono indicate nel regolamento.

     8. L'articolo 20 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, come sostituito dal comma 3 di quest'articolo, si applica anche alle agevolazioni già concesse, per le quali non è stato ancora liquidato il saldo finale alla data di entrata in vigore della presente legge.

     9. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 5 di quest'articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella C.

 

CAPO IV

Disposizioni in materia di organizzazione e di personale

 

     Art. 16. Modificazioni alla legge provinciale 13 novembre 1998, n. 16 (Norme organizzative dell'attività della Provincia autonoma di Trento a Bruxelles). [33]

 

     Art. 17. Incentivi per il miglioramento dell'efficienza nell'uso delle risorse pubbliche.

     1. Al fine di promuovere un utilizzo più razionale ed efficiente delle risorse pubbliche, la Giunta provinciale, nell'ambito delle direttive da impartire all'agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale per il rinnovo dei contratti di lavoro del personale appartenente all'area dirigenziale, prevede che una parte della retribuzione di risultato sia commisurata alle economie di gestione realizzate, alla capacità di spesa e di acquisizione di finanziamenti aggiuntivi dimostrata.

 

     Art. 18. Norma interpretativa dell'articolo 92 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 (Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia autonoma di Trento) relativo al rimborso delle spese legali.

     1. L'articolo 92, comma 1, della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, come da ultimo modificato dall'articolo 16 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, s'interpreta nel senso di riconoscere il rimborso anche delle spese legali, peritali e di giustizia sostenute per la difesa nelle fasi preliminari di giudizi civili, penali e contabili.

     2. Agli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella D.

 

     Art. 19. Modificazioni alla legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (Revisione dell'ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento).

     1. [34].

     2. [35].

     3. [36].

 

     Art. 20. Modificazioni all'articolo 75 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (Revisione dell'ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento) relativo a misure organizzative per l'attuazione del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.

     1. [37].

     2. [38].

     3. Agli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella C.

 

     Art. 21. Modificazioni alla legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (Revisione dell'ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento) in materia di dotazione complessiva del personale provinciale.

     1. [39].

     2. Con effetto dall'adozione del provvedimento della Giunta provinciale previsto dal comma 2 dell'articolo 63 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, articolo come sostituito dal comma 1 del presente articolo, sono abrogate le disposizioni incompatibili con la disciplina prevista dal predetto articolo 63 ed in particolare le seguenti:

     a) l'articolo 3 e l'allegata tabella C della legge provinciale 3 settembre 1984, n. 8, come sostituita da ultimo dall'articolo 14 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10;

     b) il periodo: "la dotazione organica complessiva della qualifica è di 188 unità" del comma 1 dell'articolo 29 e il comma 2 dell'articolo 64 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7;

     c) il comma 2 dell'articolo 14 della legge provinciale 22 agosto 1988, n. 26;

     d) nell'allegato C (Tabella della dotazione organica delle qualifiche forestali) della legge provinciale 8 giugno 1987, n. 10, come sostituito dalla tabella A della legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8, la colonna relativa al numero dei posti e, nella rubrica dell'allegato, le parole "della dotazione organica";

     e) nell'allegato B (Corpo permanente dei vigili del fuoco) della legge provinciale 8 giugno 1987, n. 10, come sostituito dall'allegato A della legge provinciale 22 agosto 1988, n. 26 e modificato dall'articolo 90 della legge provinciale 24 gennaio 1992, n. 5, la colonna relativa al numero dei posti.

 

     Art. 22. Disposizioni per la limitazione delle assunzioni del personale della Provincia e degli enti dipendenti. [40]

     [1. Nell'ambito dei programmi relativi al fabbisogno di personale della Provincia previsti dall'articolo 7 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, come modificato dall'articolo 12 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, ai fini del contenimento della spesa corrente, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2000, la Provincia è autorizzata ad effettuare un numero di assunzioni a tempo indeterminato massimo pari al 50 per cento delle unità di personale che cessano dal servizio.

     2. Dalle limitazioni del comma 1 sono escluse:

     a) le assunzioni relative alla copertura dei posti per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia già stato indetto il relativo concorso ovvero avviate le procedure per l'assunzione a tempo indeterminato;

     b) le assunzioni relative alle selezioni indette ai sensi dell'articolo 11 della legge provinciale 24 gennaio 1992, n. 5, relativa al recepimento dell'accordo sindacale provinciale di data 27 ottobre 1990 concernente il personale della Provincia autonoma di Trento per il triennio 1988-1990;

     c) le assunzioni obbligatorie degli appartenenti alle categorie protette;

     d) le assunzioni relative al personale insegnante delle scuole dell'infanzia e della formazione professionale;

     e) le assunzioni necessarie all'esercizio di nuove attribuzioni o funzioni conferite alla Provincia autonoma di Trento dopo il 31 dicembre 1996;

     f) le assunzioni relative al personale del corpo permanente dei vigili del fuoco e a quello appartenente alle qualifiche forestali.

     3. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 49 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3 per il personale insegnante delle scuole a carattere statale.

     4. [Con le direttive sulla formazione dei bilanci di previsione degli enti dipendenti di cui all'articolo 4 della legge provinciale 3 febbraio 1995, n. 1, e tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 5 della presente legge, sono stabiliti le modalità e i criteri per il perseguimento da parte degli enti medesimi delle finalità previste dal comma 1] [41].

     5. Le convenzioni, gli accordi di programma e gli altri atti, che disciplinano i rapporti con società a partecipazione provinciale, e con altri enti pubblici e privati per la gestione di servizi pubblici, prevedono criteri e modalità per il contenimento delle dotazioni di personale dipendente dalle medesime società e enti.

     6. L'articolo 13 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10 è abrogato.]

 

     Art. 23. Modificazione alla legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 (Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia autonoma di Trento) in materia di personale addetto a mansioni di autista.

     1. [42].

     2. La modificazione di cui al comma 1 si applica anche al personale che abbia compiuto il cinquantacinquesimo anno di età nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 1999 e la data d'entrata in vigore di questa legge.

 

CAPO V

Disposizioni in materia di attività contrattuale e di amministrazione dei beni

 

     Art. 24. Modificazioni alla legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento).

     1. [43].

     2. All'articolo 28 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) [44];

     b) [45].

     3. [46].

     4. [47].

     5. Le modificazioni di cui al comma 1 trovano applicazione con riferimento ai contratti dei comuni, singoli o associati, per i quali alla data di entrata in vigore di questa legge non sia già stata adottata la deliberazione a contrarre. Le modificazioni di cui al comma 4 trovano applicazione con riferimento alle procedure contrattuali avviate dopo l'entrata in vigore di questa legge.

 

CAPO VI

Disposizioni in materia di enti locali

 

     Art. 25. Modificazioni alla legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (Norme in materia di finanza locale).

     1. [48]

     2. [49]

     3. All'articolo 22 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) [50];

     b) [51].

 

     Art. 26. Patto di stabilità provinciale.

     1. Al fine di favorire un equilibrato sviluppo della finanza comunale e di armonizzare la gestione finanziaria dei comuni agli obiettivi fissati dagli strumenti di programmazione economico-finanziaria della Provincia, la Provincia e la rappresentanza unitaria dei comuni sottoscrivono un patto di stabilità provinciale, per la durata della legislatura, diretto a impegnare le amministrazioni locali a conseguire un miglioramento dei saldi di bilancio e a ridurre il finanziamento in disavanzo delle spese.

     2. La Giunta provinciale stabilisce, d'intesa con la rappresentanza unitaria dei comuni, criteri e modalità per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal patto di stabilità provinciale e individua gli indicatori atti a misurare il raggiungimento degli obiettivi.

     2 bis. La relazione previsionale e programmatica di accompagnamento del bilancio di previsione annuale e pluriennale di ciascun comune è integrata da un apposito allegato, nel quale il comune indica gli obiettivi e le misure da adottare per assicurare il rispetto dei vincoli previsti dal patto di stabilità. Nell’ambito della relazione accompagnatoria al rendiconto della gestione, inoltre, sono indicati i risultati ottenuti grazie alle predette misure, nonché le azioni correttive in atto o da adottare in seguito ad eventuali scostamenti accertati. Tali documenti sono comunicati all’osservatorio economico-finanziario degli enti locali della Provincia, secondo le modalità previste dalla disciplina vigente [52].

 

CAPO VII

Disposizioni in materia di espropriazioni per pubblica utilità

 

     Art. 27. Modificazioni alla legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6 (Norme sulla espropriazione per pubblica utilità).

     1. [53].

     2. All'articolo 12 della legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6, come sostituito dall'articolo 41 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) [54];

     b) [55];

     c) [56].

     3. [57].

 

     Art. 28. Riapertura di termini.

     1. Il termine per la presentazione della domanda per la rideterminazione dell'indennità di espropriazione prevista dall'articolo 41, comma 16, della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10 è riaperto a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge e fino al 30 giugno 2000.

 

CAPO VIII

Disposizioni in materia di industria

 

     Art. 29. Disposizioni sulla misura degli incentivi alle imprese industriali.

     1. In attesa del riordino delle leggi provinciali in materia di incentivi alle imprese, l'intensità degli aiuti concedibili ai sensi della legge provinciale 3 aprile 1981, n. 4 (Provvedimenti organici per il settore industriale e per la salvaguardia e l'incremento dell'occupazione), come da ultimo modificata dalla legge provinciale 13 novembre 1998, n. 15, è elevata al 100 per cento di quella consentita dall'Unione europea, anche se la legge provinciale n. 4 del 1981 dispone diversamente.

     2. La Giunta provinciale determina con propria deliberazione criteri e modalità per l'applicazione del comma 1.

     3. Agli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella C.

 

CAPO IX

Disposizioni in materia di agricoltura

 

     Art. 30. Modificazione al titolo II della legge provinciale 27 dicembre 1982, n. 33 (Disposizioni varie in materia di agricoltura) relativo alla produzione e commercializzazione di materiale vivaistico. [58]

 

     Art. 31. Modificazione alla legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17 (Interventi organici in materia di agricoltura). [59]

 

     Art. 32. Interventi provinciali per i fondi rischi.

     1. I finanziamenti per i fondi rischi previsti a favore della cooperativa provinciale di garanzia fidi Cooperfidi, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Trento, sull'unità previsionale di base 42.1.230 del bilancio per gli esercizi finanziari 1999 e 200, possono essere utilizzati in favore delle aziende associate del comparto agricolo, in deroga ai criteri di cui all'articolo 124, comma 3, della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 32 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, fino alla concorrenza di lire 2.000.000.000 per l'anno 1999 e di lire 2.000.000.000 per l'anno 2000.

CAPO X

Disposizioni in materia di energia

 

     Art. 33. Modificazioni alla legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4 (Disposizioni per l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235. Istituzione dell'azienda speciale provinciale per l'energia, disciplina dell'utilizzo dell'energia elettrica spettante alla Provincia ai sensi dell'articolo 13 dello statuto speciale per il Trentino- Alto Adige, criteri per la redazione del piano della distribuzione e modificazioni alle leggi provinciali 15 dicembre 1980, n. 38 e 13 luglio 1995, n. 7).

     1. [60].

     2. All'articolo 17 della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4 sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) [61];

     b) [62].

     3. [63].

     4. Per i fini del presente articolo, con la tabella B allegata alla presente legge è autorizzata la spesa di lire 700.000.000 per l'anno 1999 e di lire 300.000.000 per l'anno 2000.

 

CAPO XI

Disposizioni in materia di pesca

 

     Art. 34. Modificazione alla legge provinciale 12 dicembre 1978, n. 60 (Norme per l'esercizio della pesca nella provincia di Trento).

     1. [64].

     2. Le modificazioni di cui al comma 1 si applicano alle violazioni accertate dopo l'entrata in vigore di questa legge.

 

CAPO XII

Disposizioni in materia di ambiente

 

     Art. 35. Disposizioni concernenti il servizio di depurazione e di fognatura. [65]

     1. Con deliberazione da adottare entro il 31 ottobre di ciascun anno per l'anno successivo la Giunta provinciale determina le tariffe per il servizio di depurazione delle acque di rifiuto provenienti da insediamenti civili e produttivi gestito dalla Provincia nonché le modalità per il versamento del corrispettivo dovuto dai comuni alla Provincia.

     2. I corrispettivi dovuti dall'utenza, risultanti dall'applicazione delle tariffe di cui al comma 1, sono riscossi dai gestori del servizio di acquedotto o, per le utenze non allacciate all'acquedotto, dai gestori del servizio di fognatura.

     3. Il corrispettivo dovuto dai comuni alla Provincia per il servizio di depurazione è determinato applicando la tariffa per gli insediamenti civili al volume d'acqua convogliato da ciascun comune all'impianto di depurazione; a tal fine la Provincia provvede all'installazione di strumenti per la misurazione dei volumi d'acqua convogliati.

     4. Eventuali proventi dei comuni derivanti dalla riscossione dei corrispettivi di cui al comma 1 in misura eccedente l'importo versato alla Provincia confluiscono in un apposito fondo istituito nel bilancio del comune nel cui territorio sono stati riscossi, per essere destinati alla realizzazione d'interventi per il miglioramento dell'efficienza e per la razionalizzazione del servizio di fognatura nonché di altri interventi di tutela ambientale. Il comune e il gestore, qualora non coincidente con il comune, disciplinano convenzionalmente le modalità di versamento dei suddetti proventi al bilancio comunale.

     5. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti i criteri e le modalità per la determinazione delle tariffe di cui al comma 1, avendo riguardo ai costi di esercizio e di investimento, nonché le modalità di versamento alla Provincia del corrispettivo di cui al comma 3, che è fatturato nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia tributaria.

     6. La Giunta provinciale stabilisce con propria deliberazione i criteri, i parametri e i limiti per la determinazione e l'adeguamento delle tariffe per il servizio di fognatura, avendo riguardo ai costi di servizio e di investimento. Il presente comma si applica con riferimento alle tariffe per l'anno 2001 e seguenti.

     7. Fino a quando non sia completata l'installazione degli strumenti per la misurazione dei volumi d'acqua convogliata da ciascun comune all'impianto di depurazione, il corrispettivo di cui al comma 3 dovuto dai comuni alla Provincia è determinato in misura pari all'ammontare degli accertamenti delle entrate relative al servizio di depurazione effettuati annualmente da ciascun comune. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano dal primo anno successivo a quello in cui è accertata l'avvenuta installazione di tutti gli strumenti per la misurazione dei volumi di acqua. Per i primi tre anni di applicazione, al fine di assicurare il contenimento dei prezzi, il corrispettivo di cui al comma 3 è determinato e graduato in modo che eventuali incrementi rispetto all'anno precedente non superino il 10 per cento.

 

     Art. 36. Modificazioni al decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (Approvazione del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti).

     1. [66].

     2. [67].

     3. [68].

     4. [69]

     5. Le disposizioni di cui ai commi 1 bis e 1 ter dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1- 41/Legisl., come modificato dal comma 2 del presente articolo, si applicano anche ai procedimenti finalizzati all'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni di disposizioni del decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 1-41/Legisl. del 1987 o di altre leggi che lo richiamano, accertate precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, in quanto più favorevoli, salvo che il provvedimento di irrogazione non sia divenuto definitivo.

     6. Agli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella C.

 

     Art. 37. Modificazioni alla legge provinciale 14 aprile 1998, n. 5 (Disciplina della raccolta differenziata dei rifiuti).

     1. [70].

     2. [71].

 

     Art. 38. Modificazioni alla legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 (Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale e ulteriori norme di tutela dell'ambiente).

     1. [72].

     2. [73].

     3. L'articolo 11, comma 1 bis, della legge provinciale n. 28 del 1988, come aggiunto dal comma 1 del presente articolo, ha effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dal comma 2 del presente articolo.

     4. Con decorrenza dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 22, comma 2, della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, sono abrogati l'articolo 2, commi 2 e 3, e l'articolo 8 della legge provinciale n. 28 del 1988.

 

     Art. 39. Modificazione alla legge provinciale 31 agosto 1992, n. 17 (Istituzione del Centro di ecologia alpina Viote del Monte Bondone). [74]

 

     Art. 40. Modificazioni alla legge provinciale 11 settembre 1995, n. 11 (Istituzione dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente).

     1. [75].

     2. [76]

     3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2 del presente articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella C.

 

     Art. 41. Disposizioni in materia di utenze d'acqua pubblica.

     1. Agli utenti di acqua pubblica derivata per uso potabile è consentito, anche per i periodi antecedenti all'entrata in vigore di questa legge, utilizzare ovvero distribuire acqua anche per usi diversi, ad esclusione dell'uso idroelettrico, entro i limiti quantitativi fissati dai provvedimenti di concessione o di riconoscimento, rilasciati antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero entro i limiti per uso potabile fissati dalle disposizioni del piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche in provincia di Trento, reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986. Rimane comunque ferma per dette utilizzazioni, anche per i periodi antecedenti all'entrata in vigore della presente legge, la misura del canone stabilita per il consumo umano ai sensi dell'articolo 42 (Disposizioni in materia di canoni di concessioni) della legge provinciale 12 settembre 1994, n. 4. Per il rilascio di nuove concessioni di derivazione d'acqua resta fermo quanto disposto dalla vigente normativa statale e provinciale in materia.

     2. La durata delle utenze di acque pubbliche, per le quali successivamente al 31 dicembre 1998 sia richiesto il riconoscimento ai sensi delle leggi vigenti, è determinata in modo che esse abbiano la medesima scadenza stabilita per le utenze considerate dall'articolo 38, comma 1, della legge provinciale 7 marzo 1997, n. 5, come modificato dall'articolo 56 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10.

     3. [77].

     4. [Fatto salvo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, nel caso in cui il provvedimento che concede o riconosce l'uso dell'acqua determini per ogni singolo utilizzo le portate da derivare, il canone è stabilito per ogni singolo utilizzo; qualora il provvedimento indichi una sola portata complessiva per tutti gli utilizzi, il canone è stabilito facendo riferimento all'utilizzo con tariffa maggiore. Il canone, stabilito secondo le modalità del presente comma, decorre dalla data prevista dal comma 1 dell'articolo 51 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10 e sono estinte le eventuali obbligazioni pregresse. Il titolare dell'utenza, nel caso in cui il provvedimento indichi una sola portata complessiva per tutti gli utilizzi, potrà chiedere la rideterminazione del titolo con la suddivisione della portata per ogni singolo uso; in tale caso il canone viene stabilito per ogni singolo utilizzo a decorrere dall'annualità successiva a quella del provvedimento di rideterminazione delle portate] [78].

 

CAPO XIII

Disposizioni in materia di attività idrotermali

 

     Art. 42. Modificazioni alla legge provinciale 20 giugno 1983, n. 21 (Interventi per lo sviluppo delle attività idrotermali).

     1. [79].

     2. [80].

     3. [81].

     4. All'articolo 14 della legge provinciale 20 giugno 1983, n. 21, come da ultimo sostituito dall'articolo 32 della legge provinciale 27 maggio 1991, n. 10, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) [82];

     b) [83].

     5. [84].

     6. Gli articoli 12 e 16, come modificato dall'articolo 29 della legge provinciale 13 dicembre 1990, n. 33, della legge provinciale 20 giugno 1983, n. 21 sono abrogati.

     7. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella C.

 

CAPO XIV

Disposizioni in materia di trasporti

 

     Art. 43. Modificazioni alla legge provinciale 9 luglio 1993, n. 16 (Disciplina dei servizi pubblici di trasporto in provincia di Trento).

     1. [85].

     2. [86].

     3. [87].

     4. La modificazione di cui al comma 3 si applica anche alle concessioni di servizi pubblici di trasporto urbani e extraurbani, rilasciati successivamente alla data di entrata in vigore della legge provinciale 9 luglio 1993, n. 16.

 

CAPO XV

Disposizioni in materia di edilizia abitativa

 

     Art. 44. Modificazioni alla legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa).

     1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 18 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) [88];

     b) [89].

     2. [90].

     3. [91].

     4. [92].

     5. Le modificazioni apportate all'articolo 82 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 dal comma 4 della presente legge si applicano anche a tutte le posizioni nei confronti delle quali è stata accertata la non occupazione dell'alloggio oggetto di contributo e per le quali, alla data del 1° giugno 1999, non è stato assunto il provvedimento di revoca del contributo.

     6. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2 di quest'articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella C.

 

CAPO XVI

Disposizioni in materia di urbanistica

 

     Art. 45. Disposizioni in materia di recupero degli insediamenti storici di cui alla legge provinciale 15 gennaio 1993, n. 1 (Norme per il recupero degli insediamenti storici e interventi finanziari nonché modificazioni alla legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22).

     1. Per gli anni 1999, 2000 e 2001 possono essere presentate esclusivamente le domande rivolte ad ottenere i contributi a favore di privati proprietari per il recupero degli insediamenti storici previsti dal capo II del titolo II della legge provinciale 15 gennaio 1993, n. 1 relativi:

     a) alle iniziative aventi ad oggetto interventi di restauro e risanamento conservativo in quanto prescritti come tipologie di intervento consentite dagli strumenti urbanistici vigenti;

     b) alle iniziative di recupero degli insediamenti storici previste dall'articolo 29 (Attuazione della misura "Sviluppo dell'attività turistica extralberghiera nei villaggi" nelle zone rurali di cui al regolamento CEE n. 2081/93 - Obiettivo 5b) della legge provinciale 7 agosto 1995, n. 8.

     b bis) alle iniziative di riqualificazione delle facciate di edifici soggetti a restauro o a risanamento conservativo ovvero a ristrutturazione, secondo le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti; le domande presentate ai sensi della presente lettera possono essere ammesse anche in deroga alle priorità di cui all'articolo 4, comma 4, della legge provinciale 15 gennaio 1993, n. 1 [93].

 

CAPO XVII

Disposizioni in materia di emigrazione

 

     Art. 46. Modificazione alla legge provinciale 28 aprile 1986, n. 13 (Interventi nel settore dell'emigrazione). [94]

 

CAPO XVIII

Disposizioni in materia di sanità e di attività sociali

 

     Art. 47. Disposizioni transitorie e urgenti per il riordino del servizio sanitario provinciale.

     1. Fino alla data di entrata in vigore della legge provinciale concernente il riordino del servizio sanitario provinciale, anche per l'adeguamento ai principi costituenti limite alla potestà legislativa della Provincia recati dalla legge 30 novembre 1998, n. 419, concernente la delega al Governo per la razionalizzazione del servizio sanitario nazionale, per il conferimento o il rinnovo degli incarichi di cui all'articolo 49, comma 3, della legge provinciale 1 aprile 1993, n. 10 (Nuova disciplina per il servizio sanitario provinciale), come da ultimo modificato dall'articolo 38 della legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8, si osservano le seguenti disposizioni:

     a) la durata degli incarichi conferiti o rinnovati non può essere superiore a un anno;

     b) in alternativa al conferimento o al rinnovo dell'incarico di direttore di distretto di cui all'articolo 23, comma 1, lettera e), della legge provinciale n. 10 del 1993, possono essere conferiti incarichi a scavalco su più distretti sanitari.

     2. Il provvedimento di conferimento o di rinnovo degli incarichi di cui al comma 1 contiene la clausola di cessazione dall'incarico a decorrere dalla data fissata dalla legge provinciale concernente il riordino del servizio sanitario provinciale.

     3. In attesa dell'adozione del piano sanitario provinciale, che sarà presentato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta provinciale approva indirizzi e criteri per il contenimento dei costi di gestione e il miglioramento dei saldi di bilancio dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, salvaguardando i livelli qualitativi e quantitativi delle prestazioni sanitarie; a tal fine l'Azienda presenta, entro novanta giorni dall'adozione della deliberazione della Giunta provinciale, apposite proposte riguardanti progetti di razionalizzazione e di qualificazione della spesa, che devono essere approvati dalla Giunta provinciale.

 

     Art. 48. Modificazioni alla legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14 (Ordinamento dei servizi socio-assistenziali in provincia di Trento). [95]

     1. [96].

     2. [97].

     3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2 di quest'articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella C.

 

     Art. 49. Modificazione alla legge provinciale 15 giugno 1998, n. 7 (Disciplina degli interventi assistenziali in favore degli invalidi civili, dei ciechi civili e dei sordomuti).

     1. [98].

     2. [99].

     3. Tutti i rinvii al consiglio di amministrazione dell'agenzia per l'assistenza e la previdenza integrativa contenuti nella legge provinciale 15 giugno 1998, n. 7 s'intendono sostituiti con rinvii al dirigente dell'agenzia.

     4. Le disposizioni di cui al comma 1 relative all'estensione agli stranieri delle prestazioni economiche di cui alla legge provinciale n. 7 del 1998 si applicano anche ai soggetti che hanno presentato domanda successivamente alla data di entrata in vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40 (Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero).

     5. Le modificazioni introdotte dal comma 2 hanno effetto dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore della presente legge.

     6. Agli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella C.

 

     Art. 50. Modificazioni all'articolo 35 (Organi dell'Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa) della legge provinciale 3 settembre 1993, n. 23.

     1. All'articolo 35 della legge provinciale 3 settembre 1993, n. 23 come modificato dall'articolo 78 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) [100];

     b) [101];

     c) [102];

     d) [103];

     e) la lettera b) del comma 1 e i commi 3, 4 e 6 sono abrogati.

     2. Le modificazioni di cui al comma 1 hanno effetto dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 51. Disposizioni relative all'esercizio dell'attività libero professionale dei dirigenti del ruolo sanitario. [104]

     [1. Salvo quanto previsto dal presente articolo, per la disciplina dell'attività libero professionale dei dirigenti del ruolo sanitario trovano applicazione, con la decorrenza fissata dalla normativa statale, le disposizioni di cui all'articolo 72, commi da 4 a 8 nonché 11 e 12, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo); il termine del 1° luglio 1999 di cui al comma 5 del medesimo articolo è sostituito dal termine del 1° gennaio 2000; la violazione degli obblighi di cui al comma 7 del medesimo articolo è comunicata, per l'adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza, dal direttore generale dell'azienda provinciale per i servizi sanitari alla Provincia e all'ordine professionale. Si applica inoltre il regolamento previsto dall'articolo 72, comma 9, della citata legge n. 448 del 1998.]

 

     Art. 52. Modificazione all'articolo 19 della legge provinciale 28 maggio 1998, n. 6 (Interventi a favore degli anziani e delle persone non autosufficienti o con gravi disabilità). [105]

 

CAPO XIX

Disposizioni in materia di istruzione e formazione professionale

 

     Art. 53. Modificazione alla legge provinciale 2 novembre 1993, n. 29 (Norme per favorire la collaborazione tra la Provincia e l'Università degli studi di Trento).

     1. [106].

     2. Agli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella C.

 

     Art. 54. Modificazione all'articolo 49 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3, relativo alle norme sul personale della scuola a carattere statale e sull'organizzazione dell'insegnamento. [107]

     1. [108].

     2. [109].

 

     Art. 55. Modificazione alla legge provinciale 3 settembre 1987, n. 21 (Ordinamento della formazione professionale). [110]

 

     Art. 56. Modificazioni alla legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 (Norme in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione superiore). [111]

     1. [112].

     2. [113].

 

     Art. 57. Modificazione alla legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 (Ordinamento della scuola dell'infanzia della provincia autonoma di Trento). [114]

 

     Art. 58. Disposizioni urgenti per lo svolgimento dei concorsi del personale insegnante. [115]

     [1. In attesa di una riforma organica della disciplina in materia e al fine di renderle compatibili con l'ordinamento provinciale ed in particolare con le disposizioni provinciali emanate ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Trento), come modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 433, la Giunta provinciale può integrare le disposizioni ministeriali concernenti prove d'esame, programmi, criteri di ripartizione del punteggio dei titoli, formazione delle commissioni relative all'espletamento dei concorsi, per titoli ed esami, a cattedre e per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento.]

 

     Art. 59. Modificazione alla legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29 (Norme in materia di autonomia delle scuole, organi collegiali e diritto allo studio). [116]

 

CAPO XX

Disposizioni finanziarie e finali

 

     Art. 60. Riferimento delle spese e copertura degli oneri.

     1. Per i fini di cui agli articoli richiamati nell'allegata tabella B, la tabella riporta le nuove spese come autorizzate nei relativi articoli.

     2. Per i fini di cui agli articoli richiamati nell'allegata tabella C le spese sono poste a carico degli stanziamenti, delle autorizzazioni di spesa e dei limiti d'impegno disposti per i fini di cui alle disposizioni previste sui capitoli del documento tecnico di accompagnamento e di specificazione del bilancio 1999-2001 indicati nella medesima tabella C, in corrispondenza delle unità previsionali di base di riferimento.

     3. Per il triennio 1999 - 2001 alla copertura delle nuove o maggiori spese derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede secondo le modalità riportate nella allegata tabella D. Per gli esercizi finanziari successivi si provvederà secondo le previsioni recate dal bilancio pluriennale della Provincia.

 

     Art. 61. Variazioni di bilancio.

     1. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti alla presente legge, ai sensi del terzo comma dell'articolo 27 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, articolo come da ultimo modificato dagli articoli 2 e 7 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3.

 

     Art. 62. Entrata in vigore.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

 

 

Tabelle

(Omissis)

 

 


[1] Sostituisce il comma 3, art. 12 della L.P. 14 settembre 1979, n. 7.

[2] Modifica il comma 8, art. 12 della L.P. 14 settembre 1979, n. 7.

[3] Sostituisce la lettera a), comma 2, art. 26 della L.P. 14 settembre 1979, n. 7.

[4] Sostituisce l'alinea del comma 3, art. 26 della L.P. 14 settembre 1979, n. 7.

[5] Sostituisce i commi 1 e 3, art. 51 bis della L.P. 14 settembre 1979, n. 7.

[6] Sostituisce il comma 2, art. 52 della L.P. 14 settembre 1979, n. 7 con i commi 2, 2 bis e 2 ter.

[7] Sostituisce il comma 2, art. 71 della L.P. 14 settembre 1979, n. 7.

[8] Modifica il comma 4, art. 20 della L.P. 14 settembre 1979, n. 7.

[9] Modifica il comma 3, art. 22 della L.P. 14 settembre 1979, n. 7.

[10] Sostituisce il comma 2, art. 4 della L.P. 11 settembre 1998, n. 10.

[11] Modifica il comma 3, art. 4 della L.P. 11 settembre 1998, n. 10.

[12] Modifica i commi 2 e 5, art. 5 della L.P. 11 settembre 1998, n. 10.

[13] Articolo abrogato dall'art. 7 della L.P. 12 maggio 2004, n. 4, fatto salvo quanto previsto dal comma 11, art. 7, della stessa L.P. 4/2004.

[14] Articolo abrogato dall'art. 115 della L.P. 23 maggio 2007, n. 11, con la decorrenza ivi prevista.

[15] Sostituisce il comma 4, art. 3 della L.R. 11 novembre 1971, n. 39.

[16] Aggiunge l'art. 3 bis alla L.R. 11 novembre 1971, n. 39.

[17] Aggiunge un comma all'art. 63 della L.P. 14 settembre 1979, n. 7.

[18] Comma abrogato dall’art. 21 della L.P. 1 agosto 2002, n. 11 a decorrere dalla data indicata dall’art. 21 della stessa L.P. 11/2002.

[19] Modifica il comma 1, art. 7 della L.P. 3 febbraio 1997, n. 2.

[20] Aggiunge l'art. 12 bis alla L.P. 8 luglio 1996, n. 4.

[21] Sostituisce l'art. 17 della L.P. 8 luglio 1996, n. 4.

[22] Sostituisce il comma 2, art. 6 della L.P. 10 settembre 1993, n. 26 con i commi 2 e 2 bis.

[23] Comma aggiunto dall'art. 55 della L.P. 20 marzo 2000, n. 3, nel testo così rettificato, alla lettera d), dall'art. 3 della L.P. 19 giugno 2000, n. 7.

[24] Comma aggiunto dall'art. 55 della L.P. 20 marzo 2000, n. 3, nel testo così rettificato, alla lettera d), dall'art. 3 della L.P. 19 giugno 2000, n. 7.

[25] Comma aggiunto dall'art. 55 della L.P. 20 marzo 2000, n. 3, nel testo così rettificato, alla lettera d), dall'art. 3 della L.P. 19 giugno 2000, n. 7.

[26] Comma così modificato dall'art. 72 della L.P. 20 marzo 2000, n. 3.

[27] Modifica il comma 2, art. 8 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23.

[28] Sostituisce il comma 3, art. 9 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23.

[29] Modifica il comma 4, art. 9 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23.

[30] Sostituisce l'art. 20 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23.

[31] Sostituisce il comma 4, art. 33 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23.

[32] Sostituisce l'art. 34 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23.

[33] Modifica il comma 4, art. 2 della L.P. 13 novembre 1998, n. 16.

[34] Sostituisce la lettera m), comma 2, art. 16 della L.P. 3 aprile 1997, n. 7.

[35] Sostituisce la lettera g), comma 1, art. 17 della L.P. 3 aprile 1997, n. 7.

[36] Comma abrogato dall'art. 40 della L.P. 16 giugno 2006, n. 3. Modificava il comma 2, art. 62 della L.P. 3 aprile 1997, n. 7.

[37] Sostituisce il comma 1, art. 75 della L.P. 3 aprile 1997, n. 7.

[38] Inserisce il comma 1 bis nell'art. 75 della L.P. 3 aprile 1997, n. 7.

[39] Sostituisce l'art. 63 della L.P. 3 aprile 1997, n. 7.

[40] Articolo abrogato dall'art. 5 della L.P. 20 marzo 2000, n. 3, con effetto a decorrere dalla data indicata nello stesso art. 5 della L.P. 3/2000.

[41] Comma abrogato dall'art. 7 della L.P. 12 maggio 2004, n. 4, fatto salvo quanto previsto dal comma 11, art. 7, della stessa L.P. 4/2004.

[42] Sostituisce il comma 3, art. 166 della L.P. 29 aprile 1983, n. 12.

[43] Aggiunge l'art. 2 bis alla L.P. 19 luglio 1990, n. 23.

[44] Modifica la rubrica dell'art. 28 della L.P. 19 luglio 1990, n. 23.

[45] Aggiunge il comma 1 bis all'art. 28 della L.P. 19 luglio 1990, n. 23.

[46] Aggiunge l'art. 38 bis alla L.P. 19 luglio 1990, n. 23.

[47] Sostituisce l'art. 55 della L.P. 19 luglio 1990, n. 23.

[48] Aggiunge l'art. 19 bis alla L.P. 15 novembre 1993, n. 36.

[49] Aggiunge l'art. 19 ter alla L.P. 15 novembre 1993, n. 36.

[50] Modifica il comma 2, art. 22 della L.P. 15 novembre 1993, n. 36.

[51] Sostituisce il comma 5 della L.P. 15 novembre 1993, n. 36.

[52] Comma aggiunto dall’art. 23 della L.P. 10 febbraio 2005, n. 1.

[53] Modifica il comma 1, art. 4 della L.P. 19 febbraio 1993, n. 6.

[54] Sostituisce la lettera d), comma 1, art. 12 della L.P. 19 febbraio 1993, n. 6.

[55] Abroga la lettera e), comma 1, art. 12 della L.P. 19 febbraio 1993, n. 6.

[56] Sostituisce il comma 2, art. 12 della L.P. 19 febbraio 1993, n. 6.

[57] Modifica il comma 1, art. 31 della L.P. 19 febbraio 1993, n. 6.

[58] Modifica il comma 1, art. 10 della L.P. 27 dicembre 1982, n. 33.

[59] Articolo abrogato dall’art. 62 della L.P. 28 marzo 2003, n. 4.

[60] Sostituisce il comma 2, art. 12 della L.P. 6 marzo 1998, n. 4.

[61] Inserisce la lettera b bis) nel comma 1, art. 17 della L.P. 6 marzo 1998, n. 4.

[62] Aggiunge il comma 1 bis all'art. 17 della L.P. 6 marzo 1998, n. 4.

[63] Modifica la lettera a), comma 1, art. 21 della L.P. 6 marzo 1998, n. 4.

[64] Sostituisce le lettere c) e d), comma 1, art. 22 della L.P. 12 dicembre 1978, n. 60.

[65] Articolo modificato dall'art. 50 della L.P. 20 marzo 2000, n. 3 e così sostituito dall'art. 28 della L.P. 22 marzo 2001, n. 3.

[66] Aggiunge il comma 4 bis all'art. 44 del D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl..

[67] Aggiunge i commi 1 bis e 1 ter all'art. 50 del D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl..

[68] Aggiunge l'art. 65 bis al D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl..

[69] Aggiunge l'art. 68 bis al D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl..

[70] Aggiunge il comma 1 bis all'art. 8 della L.P. 14 aprile 1998, n. 5.

[71] Modifica il comma 1, art. 15 della L.P. 14 aprile 1998, n. 5.

[72] Aggiunge il comma 1 bis all'art. 11 della L.P. 29 agosto 1988, n. 28.

[73] Sostituisce il comma 2, art. 22 della L.P. 29 agosto 1988, n. 28.

[74] Articolo abrogato dall'art. 32 della L.P. 2 agosto 2005, n. 14, con decorrenza dalla data ivi indicata. Sostituisce la lettera n), comma 1, art. 4 della L.P. 31 agosto 1992, n. 17.

[75] Modifica i commi 1 e 2, art. 10 della L.P. 11 settembre 1995, n. 11.

[76] Aggiunge l'art. 15 bis alla L.P. 11 settembre 1995, n. 11.

[77] Modifica il comma 1, art. 51 della L.P. 11 settembre 1998, n. 10.

[78] Comma abrogato dall'art. 24 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11, con la decorrenza ivi prevista.

[79] Modifica il comma 1, art. 6 della L.P. 20 giugno 1983, n. 21.

[80] Sostituisce il comma 3, art. 10 della L.P. 20 giugno 1983, n. 21.

[81] Sostituisce l'art. 11 della L.P. 20 giugno 1983, n. 21.

[82] Modifica il comma 4, art. 14 della L.P. 20 giugno 1983, n. 21.

[83] Aggiunge il comma 5 bis all'art. 14 della L.P. 20 giugno 1983, n. 21.

[84] Modifica il comma 1, art. 15 della L.P. 20 giugno 1983, n. 21.

[85] Sostituisce il comma 1, art. 11 della L.P. 9 luglio 1993, n. 16.

[86] Aggiunge il comma 3 bis all'art. 22 della L.P. 9 luglio 1993, n. 16.

[87] Modifica il comma 1, art. 46 della L.P. 9 luglio 1993, n. 16.

[88] Sostituisce il numero 2), lett. b), comma 1, art. 18 della L.P. 13 novembre 1992, n. 21.

[89] Aggiunge il numero 5 bis) alla lett. b), comma 1, art. 18 della L.P. 13 novembre 1992, n. 21.

[90] Aggiunge l'art. 15 bis alla L.P. 13 novembre 1992, n. 21.

[91] Modifica il comma 3 bis, art. 34 della L.P. 13 novembre 1992, n. 21.

[92] Aggiunge i commi 1 bis e 1 ter all'art. 82 della L.P. 13 novembre 1992, n. 21.

[93] Lettera Aggiunta dall'art. 22 della L.P. 20 marzo 2000, n. 3.

[94] Articolo abrogato dall'art. 19 della L.P. 3 novembre 2000, n. 12.

[95] Articolo abrogato dall'art. 54 della L.P. 27 luglio 2007, n. 13, con la decorrenza ivi prevista.

[96] Modifica il comma 4, art. 9 della L.P. 12 luglio 1991, n. 14.

[97] Aggiunge l'art. 38 bis alla L.P. 12 luglio 1991, n. 14.

[98] Sostituisce il comma 3, art. 4 della L.P. 15 giugno 1998, n. 7.

[99] Sostituisce il comma 1, art. 28 della L.P. 15 giugno 1998, n. 7.

[100] Sostituisce la lett. a), comma 1, art. 35 della L.P. 3 settembre 1993, n. 23.

[101] Sostituisce il comma 2, art. 35 della L.P. 3 settembre 1993, n. 23.

[102] Modifica il comma 5, art. 35 della L.P. 3 settembre 1993, n. 23.

[103] Modifica il comma 8, art. 35 della L.P. 3 settembre 1993, n. 23.

[104] Articolo abrogato dall’art. 32 della L.P. 10 febbraio 2005, n. 1 con la decorrenza ivi prevista.

[105] Aggiunge il comma 2 bis all'art. 19 della L.P. 28 maggio 1998, n. 6.

[106] Aggiunge l'art. 1 bis alla L.P. 2 novembre 1993, n. 29.

[107] Articolo abrogato dall'art. 119 della L.P. 7 agosto 2006, n. 5, a decorrere dalla data ivi indicata.

[108] Sostituisce il comma 7, art. 49 della L.P. 23 febbraio 1998, n. 3.

[109] Modifica il comma 8, art. 49 della L.P. 23 febbraio 1998, n. 3.

[110] Articolo abrogato dall'art. 119 della L.P. 7 agosto 2006, n. 5, a decorrere dalla data ivi indicata. Sostituisce l'art. 7 della L.P. 3 settembre 1987, n. 21.

[111] Articolo abrogato dall'art. 119 della L.P. 7 agosto 2006, n. 5, a decorrere dalla data ivi indicata.

[112] Aggiunge il comma 6 bis all'art. 17 della L.P. 24 maggio 1991, n. 9.

[113] Modifica il comma 3, art. 19 della L.P. 24 maggio 1991, n. 9.

[114] Modifica la lettera a), comma 2, art. 54 della L.P. 21 marzo 1977, n. 13.

[115] Articolo abrogato dall'art. 119 della L.P. 7 agosto 2006, n. 5.

[116] Aggiunge il comma 4 sexies all'art. 11 della L.P. 9 novembre 1990, n. 29.