§ 5.3.22 - L.P. 24 maggio 1991, n. 9.
Norme in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione superiore.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.3 assistenza scolastica e istruzione
Data:24/05/1991
Numero:9


Sommario
Art. 1.  Oggetto e finalità.
Art. 2.  Tipologia degli interventi.
Art. 3.  Destinatari.
Art. 4.  Opera universitaria.
Art. 5.  Organi dell'Opera universitaria.
Art. 6.  Composizione del conscio di amministrazione.
Art. 7.  Attribuzioni del consiglio di amministrazione.
Art. 8.  Presidente dell'Opera universitaria.
Art. 9.  Collegio dei revisori dei conti.
Art. 10.  Indennità.
Art. 11.  Direttore.
Art. 12.  Personale.
Art. 13.  Regolamenti.
Art. 14.  Programmazione e organizzazione degli interventi.
Art. 15.  Strumenti di programmazione.
Art. 16.  Controlli.
Art. 17.  Servizi di mensa, servizi abitativi, assegni e borse di studio, prestiti d'onore.
Art. 18.  Servizi culturali, editoriali, ricreativi, turistici e sportivi.
Art. 19.  Bilanci e gestione finanziaria.
Art. 20.  Entrate.
Art. 21.  Beni.
Art. 22.  Finanziamenti a carico del bilancio provinciale.
Art. 23.  Ulteriori provvidenze.
Art. 24.  Interventi per l'emigrazione.
Art. 25.  Interventi urgenti per i servizi abitativi.
Art. 26.  Norme transitorie e finali.
Art. 27.  Autorizzazioni di spesa.
Art. 28.  Copertura degli oneri.
Art. 29.  Variazioni di bilancio.


§ 5.3.22 - L.P. 24 maggio 1991, n. 9. [1]

Norme in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione superiore.

(B.U. 4 giugno 1991, n. 24).

 

Capo I

Disposizioni generali

 

Art. 1. Oggetto e finalità.

     1. Le presente legge disciplina gli interventi della Provincia autonoma di Trento rivolti a favorire il più largo accesso all'istruzione superiore e a consentire il raggiungimento dei più alti gradi di istruzione e di preparazione professionale agli studenti capaci e meritevoli anche se privi di mezzi.

     Tali interventi sono organizzati ed erogati in modo rispondente alle esigenze didattiche dell'università degli studi di Trento ed in particolare a quelle connesse al suo carattere residenziale.

     2. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati sulla base degli articoli 2, 3, 33, 34 della Costituzione e nel rispetto delle competenze istituzionali dello Stato e dell'università.

 

     Art. 2. Tipologia degli interventi.

     1. Per l'attuazione delle finalità di cui alla presente legge sono prioritariamente assicurati servizi di mensa, servizi abitativi ed assegni e borse di studio.

     2. Nell'ambito del programma pluriennale di attività di cui all'articolo 15, sono altresì realizzati, oltre che interventi volti a favorire la fruizione dei servizi già esistenti sul territorio, servizi specifici di carattere culturale, editoriale, ricreativo, turistico e sportivo nonché ogni intervento utile a realizzare le finalità di cui all'articolo 1.

     3. Le attività di orientamento sono svolte avvalendosi delle competenti strutture della Provincia e nel rispetto delle competenze proprie dell'università.

 

     Art. 3. Destinatari.

     1. Possono usufruire degli interventi di cui all'articolo 2 gli studenti iscritti a corsi di diploma di laurea o di diploma universitario, nonché a corsi di diploma di specializzazione e a corsi di perfezionamento attivati dall'Università statale degli studi di Trento o da università legalmente riconosciute o dagli istituti universitari e dagli istituti superiori di grado universitario che hanno sede legale in provincia di Trento e che rilasciano titoli di studio aventi valore legale [2].

     2. Possono altresì usufruire degli interventi di cui all'articolo 2 gli studenti di cittadinanza straniera partecipanti ai progetti di scambio e di mobilità interuniversitaria, con particolare riferimento ai programmi organizzati nell'ambito dell'Unione europea, nel rispetto degli accordi e dei trattati internazionali e secondo la normativa statale vigente. Possono inoltre usufruire degli interventi relativi ai servizi di mensili e di alloggio di cui all'articolo 2 i frequentanti i corsi di dottorato di ricerca [3].

     2 bis. Possono usufruire dei servizi abitativi previsti da questa legge i docenti universitari che abbiano incarichi presso le facoltà dell’Università degli studi di Trento, presso università legalmente riconosciute, istituti universitari o istituti superiori di grado universitario che abbiano sede legale in provincia di Trento [4].

     3. Resta fermo l'articolo 11 della legge provinciale 2 maggio 1990, n. 13, recante «Interventi nel settore dell'immigrazione straniera extracomunitaria».

 

Capo II

Organizzazione amministrativa

 

     Art. 4. Opera universitaria.

     1. Salve le specifiche diverse disposizioni della presente legge, tutti i servizi di assistenza a favore degli studenti universitari sono erogati dall'Opera universitaria dell'Università degli studi di Trento, che continua a funzionare quale ente pubblico provinciale con l'osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge.

 

     Art. 5. Organi dell'Opera universitaria.

     1. Sono organi dell'Opera universitaria:

     a) il consiglio di amministrazione;

     b) il presidente;

     c) il collegio dei revisori dei conti.

 

     Art. 6. Composizione del conscio di amministrazione.

     1. In consiglio di amministrazione dell'Opera universitaria è nominato dalla Giunta provinciale ed è composto da:

     a) il presidente, nominato d'intesa con il rettore dell'università;

     b) tre rappresentanti dei docenti universitari;

     c) un rappresentante dei ricercatori e degli assistenti universitari;

     d) quattro rappresentanti della Provincia, esperti in materia di istruzione, di cui uno almeno scelto tra i funzionari della Provincia ed uno designato dalle minoranze presenti in Consiglio provinciale;

     e) quattro rappresentanti degli studenti in corso o fuori corso da non più di un anno.

     2. Alle riunioni del consiglio di amministrazione può partecipare, senza diritto di voto, il rettore dell'università.

     3. I rappresentanti di cui alle lettere b), c) ed e) del comma 1 sono eletti con le modalità e per la durata previste per l’elezione dei corrispondenti componenti del consiglio di amministrazione dell’Università degli studi di Trento e contestualmente all’elezione dei medesimi [5].

     4. Il consiglio di amministrazione dell’Opera universitaria dura in carica per il periodo corrispondente a quello della durata in carica del consiglio di amministrazione dell’Università degli studi di Trento. I membri possono essere riconfermati [6].

     5. I consiglieri di amministrazione che per qualsiasi motivo cessino dalla carica sono sostituiti per il periodo residuo di durata in carica del consiglio. Per i componenti di cui alle lettere b), e) ed e) del comma 1 la sostituzione è disposta sulla base dei risultati delle elezioni per la costituzione del consiglio.

     6. Il direttore dell'ente partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione con funzioni di segretario e senza diritto di voto.

     7. In consiglio di amministrazione è convocato in via straordinaria quando ne sia fatta richiesta da parte di almeno un terzo dei consiglieri.

     8. La mancata partecipazione a tre riunioni consiliari consecutive senza giustificato motivo comporta la decadenza dall'incarico.

 

     Art. 7. Attribuzioni del consiglio di amministrazione.

     1. Il consiglio di amministrazione elegge il vicepresidente dell'Opera universitaria, scegliendolo tra i propri componenti.

     2. Il consiglio di amministrazione delibera altresì il programma pluriennale di attività dell'Opera universitaria, il bilancio pluriennale ed annuale, le relative variazioni ed il conto consuntivo; autorizza la stipula di contratti e convenzioni; adotta ogni altra deliberazione inerente all'ordinamento dell'ente e allo svolgimento dei suoi compiti istituzionali.

     3. Le sedute del consiglio di amministrazione sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti. le deliberazioni del consiglio sono assunte a maggioranza dei voti dei consiglieri presenti e in caso di parità prevale il voto del presidente.

 

     Art. 8. Presidente dell'Opera universitaria.

     1. Il presidente dell'Opera universitaria ha la legale rappresentanza dell'ente; convoca e presiede il consiglio di amministrazione e predispone l'ordine del giorno; sovrintende all'andamento generale dell'ente.

     2. In caso di motivata urgenza e necessità, ove non sia possibile convocare in tempo utile il consiglio di amministrazione, il presidente adotta, sentito il direttore, i provvedimenti di competenza del consiglio stesso, ad eccezione dei piani, dei bilanci e degli atti a contenuto generale, nei limiti previsti dal regolamento di cui all'articolo 13, sottoponendoli a ratifica in occasione della prima adunanza consiliare.

     3. In caso di assenza o di impedimento del presidente, ne esercita le funzioni il vicepresidente.

 

     Art. 9. Collegio dei revisori dei conti.

     1. Il collegio dei revisori dei conti è nominato dalla Giunta provinciale ed è composto da tre membri di cui:

     a) un membro designato dalle minoranze del Consiglio provinciale, scelto fra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti o negli albi professionali dei dottori commercialisti o dei ragionieri;

     b) un membro designato dal consiglio di amministrazione dell'università, con i requisiti di cui alla lettera a);

     c) un membro scelto tra i funzionari della Provincia di comprovata esperienza nel settore della contabilità e della finanza pubblica.

     2. I componenti del collegio dei revisori dei conti restano in carica per il medesimo periodo del consiglio di amministrazione e possono essere riconfermati.

     3. I revisori dei conti hanno diritto di assistere alle sedute del consiglio di amministrazione, senza diritto di voto. Essi possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, agli accertamenti di competenza.

     4. Il collegio dei revisori dei conti compie le opportune verifiche in ordine all'andamento della gestione ed ha, in particolare, l'obbligo di esaminare il rendiconto riferendone al consiglio di amministrazione. Copia delle relazioni è unita al predetto documento contabile.

     5. Il collegio dei revisori dei conti, nella relazione che è tenuto a redigere in sede di esame del rendiconto, deve attestare la corrispondenza delle risultanze di bilancio con le scritture contabili.

 

     Art. 10. Indennità.

     1. Al presidente dell'Opera universitaria, ai membri del consiglio di amministrazione nonché ai membri del collegio dei revisori dei conti e al commissario di cui all'articolo 16, comma 4 spetta un'indennità di carica. Ai medesimi compete altresì il trattamento economico di missione e il rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista per il direttore.

     2. La misura delle indennità di carica è stabilita dalla Giunta provinciale, nei limiti di cui al secondo comma dell'articolo 2 della legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4, come sostituito con l'articolo 2 della legge provinciale 1 settembre 1986, n. 27 e modificato, da ultimo, con l'articolo 42, comma 3 della legge provinciale 23 febbraio 1990, n. 6. Per i dipendenti della Provincia si applicano le disposizioni che disciplinano la corresponsione di compensi per la loro partecipazione ad organismi di altre amministrazioni.

 

     Art. 11. Direttore.

     1. Il direttore dà esecuzione alle delibere del consiglio di amministrazione. Allo stesso competono, nell'ambito dei programmi definiti dal consiglio di amministrazione, la direzione dell'attività dell'Opera universitaria e del personale dell'ente.

     2. Il direttore dell'Opera universitaria è nominato, a maggioranza assoluta dei componenti, dal consiglio di amministrazione, che lo sceglie fra il personale di ruolo dell'opera o fra quello in servizio presso il medesimo ente in posizione di comando, purché in possesso dei requisiti prescritti dall'articolo 30 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 per il conferimento dell'incarico di capo ufficio.

     3. Con le modalità di cui al comma 2, l'incarico di direttore può altresì essere conferito a personale estraneo all'Opera universitaria, con professionalità ed esperienza nel campo amministrativo, in possesso del diploma di laurea.

     4. Il direttore dura in carica cinque anni e può essere confermato alla scadenza. Con deliberazione del consiglio di amministrazione detto incarico può essere revocato, nel corso del quinquennio, ad istanza dell'interessato o per prestazioni lavorative inadeguate o per sanzione disciplinare comportante la sospensione dal servizio e la privazione dello stipendio.

     5. Al direttore nominato ai sensi del comma 2 compete, in aggiunta al trattamento economico in godimento, la speciale indennità prevista, per i dirigenti preposti ai servizi, dall'articolo 3 della legge provinciale 25 luglio 1988, n. 23.

     6. Nel caso in cui il direttore dell'Opera universitaria venga nominato ai sensi del comma 3, allo stesso compete il trattamento economico iniziale previsto per i dirigenti preposti ai servizi della Provincia, oltre all'indennità stabilita nel comma 5.

 

     Art. 12. Personale.

     1. Per l'attuazione dei propri compiti l'Opera universitaria può avvalersi anche di personale comandato dalla Provincia o da altri enti pubblici.

     2. Il regolamento per l'organizzazione e la gestione del personale determina la dotazione organica dell'ente; determina altresì il trattamento giuridico ed economico del personale in conformità a quanto previsto per i dipendenti della Provincia, fatta salva la necessità di modifica per particolari istituti specifici dell'Opera universitaria, e secondo le modalità previste dalla legge provinciale 30 marzo 1989, n. 1.

     3. Il personale dell'Opera universitaria è iscritto alla Cassa pensioni dipendenti enti locali (CPDEL) e all'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali (INADEL).

 

Capo III

Disciplina degli interventi

 

     Art. 13. Regolamenti.

     1. Il consiglio di amministrazione adotta entro sei mesi dal proprio insediamento norme regolamentari per il funzionamento degli organi dell'ente, per l'organizzazione e la gestione del personale, per la gestione amministrativo-contabile nonché per la disciplina degli interventi per il diritto allo studio.

     2. I regolamenti ed ogni loro successiva modificazione sono approvati con deliberazione della Giunta provinciale.

 

     Art. 14. Programmazione e organizzazione degli interventi.

     1. La Giunta provinciale stabilisce gli indirizzi generali per la programmazione degli interventi, in coerenza con gli obiettivi di sviluppo dell'istruzione superiore in provincia di Trento. Il consiglio di amministrazione dell'Opera universitaria, nel rispetto degli indirizzi generali stabiliti dalla Giunta provinciale, programma gli interventi in armonia con le esigenze didattiche e con il carattere residenziale dell'università, sentiti i comuni interessati per quanto concerne gli interventi con incidenza urbanistica.

     2. Il consiglio di amministrazione dell'Opera delibera in ordine all'organizzazione e gestione degli interventi definendone i criteri generali e determina le modalità di concorso nelle spese da parte dei destinatari, adeguando i relativi provvedimenti a quanto disposto dall'articolo 6 della legge provinciale 28 gennaio 1991, n. 2, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria)».

     3. Nell'organizzazione degli interventi sono comprese iniziative specifiche di sostegno a fare di studenti portatori di handicap e degli studenti lavoratori.

     4. Il consiglio di amministrazione dell'Opera universitaria adotta idonee misure di controllo e di verifica sulla qualità dei servizi e sull'effettivo e regolare accesso dei destinatari agli stessi, prevedendo a tal fine anche forme di partecipazione da parte degli utenti.

     5. Al fine inoltre di consentire una valutazione complessiva della connessione funzionale dell'istruzione secondaria superiore nel territorio provinciale con l'istruzione universitaria, la Provincia si avvale del comitato provinciale di valutazione del sistema scolastico di cui all'articolo 7 della legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29, recante «Norme in materia di autonomia delle scuole, organi collegiali e diritto allo studio».

 

     Art. 15. Strumenti di programmazione.

     1. L'Opera universitaria adotta quali strumenti di programmazione il programma pluriennale di attività, il bilancio pluriennale e il bilancio annuale.

     2. Il programma pluriennale di attività, che ha durata triennale, è lo strumento di programmazione generale che fissa le scelte e individua gli obiettivi che l'Opera universitaria intende perseguire nel periodo di riferimento. Il programma pluriennale può essere aggiornato annualmente.

     3. Il programma pluriennale di attività, in raccordo con gli interventi programmati dall'università ed in armonia con gli indirizzi generali stabiliti dalla Giunta provinciale, indica:

     a) le previsioni concernenti l'attuazione degli interventi di cui al comma 1 dell'articolo 2 e l'attivazione degli altri interventi;

     b) i mezzi e le strutture disponibili o da acquisire, i tempi necessari e le modalità di finanziamento per l'attuazione degli interventi previsti.

     3 bis. Nei casi in cui la realizzazione delle strutture da adibire all'attuazione degli interventi di cui all'articolo 2 sia effettuata da società alle quali partecipi l'opera universitaria, il programma pluriennale di attività può prevedere altresì gli investimenti per la costituzione e la partecipazione alle predette società, nonché la destinazione dei finanziamenti a carico del bilancio provinciale di cui al comma 6, direttamente a favore delle medesime società, secondo i criteri e le modalità previsti dall'articolo 5 (Finanziamento di opere e di interventi realizzati da società partecipate dai comuni e da altri enti pubblici) della legge provinciale 3 febbraio 1997, n. 2 [7].

     4. Il programma pluriennale di attività, oltre agli interventi di competenza dell'Opera universitaria, riporta anche, relativamente ai beni e alle strutture messi a disposizione dalla provincia, proposte per gli interventi di rinnovo, ammodernamento e adeguamento che risultino necessari per l'efficienza e la funzionalità dei predetti beni e strutture.

     5. La proposta di programma pluriennale o di aggiornamento dello stesso è trasmessa all'università e ai comuni sul cui territorio siano ubicati o sia prevista l'ubicazione di servizi attivati dall'Opera universitaria entro il 31 maggio dell'anno precedente a quello di riferimento per la formulazione del proprio parere entro trenta giorni dal ricevimento della proposta medesima in parere si intende favorevole ove non sia reso entro il termine predetto.

     6. La proposta, corredata dal parere espresso dall'università e dai comuni interessati, è quindi trasmessa alla Giunta provinciale, ai fini della determinazione dei finanziamenti a carico del bilancio provinciale, entro il 31 luglio successivo.

     7. In consiglio di amministrazione dell'Opera universitaria adotta, entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento ed unitamente al bilancio pluriennale e al bilancio annuale, il programma pluriennale di attività o i suoi aggiornamenti, trasmettendoli alla Giunta provinciale per l'approvazione, ai sensi dell'articolo 16.

 

     Art. 16. Controlli.

     1. La Giunta provinciale esercita la vigilanza sulla conformità dell'attività dell'Opera universitaria agli indirizzi generali dalla medesima stabiliti nonché sul regolare funzionamento dell'ente, e a tal fine può richiedere l'acquisizione di documenti e di atti e può disporre ispezioni.

     2. Sono sottoposte all'approvazione della Giunta provinciale, alla quale devono essere trasmesse entro dieci giorni dall'adozione, le deliberazioni del consiglio di amministrazione concernenti il programma pluriennale di attività, i bilanci, gli atti concernenti l'acquisto o la vendita di beni immobili. Le deliberazioni predette divengono comunque esecutive ove la Giunta provinciale non si pronunci entro il termine di trenta giorni successivi al ricevimento.

     3. Il Presidente della Giunta provinciale o l'assessore da lui delegato può chiedere all'Opera universitaria, entro trenta giorni dal ricevimento delle deliberazioni di cui al comma 2, elementi integrativi di giudizio. In tal caso il termine di cui al comma 2, per l'esercizio del controllo, decorre dalla data dell'effettivo ricevimento degli elementi integrativi stessi.

     4. Nel caso di gravi irregolarità o di mancato funzionamento del consiglio di amministrazione dell'Opera universitaria, la Giunta provinciale ne dispone lo scioglimento e nomina un commissario responsabile per l'ordinaria amministrazione e per i provvedimenti necessari al rinnovo del consiglio di amministrazione.

 

     Art. 17. Servizi di mensa, servizi abitativi, assegni e borse di studio, prestiti d'onore.

     1. I servizi di mensa sono gestiti direttamente o mediante appalto o convenzione con enti o privati. Allo scopo di verificare la qualità e l'efficienza del servizio, è istituita una commissione mensa composta da studenti e docenti, la quale opererà secondo norme regolamentari adottate dal consiglio di amministrazione.

     2. I servizi abitativi, volti a consentire una regolare frequenza ai corsi di studio, sono di norma organizzati in forma di residenze collettive dotate di strutture idonee allo svolgimento di attività comuni.

     3. I servizi abitativi, gli assegni e le borse di studio sono erogati con procedure concorsuali di selezione, secondo le modalità ed in base ai requisiti prescritti dai relativi bandi di concorso.

     4. L'Opera universitaria determina la misura del canone a carico degli studenti per i servizi abitativi nelle strutture da essa direttamente gestite.

     5. L'Opera universitaria può stipulare convenzioni con i gestori di residenze e collegi, determinando un concorso alle spese dei gestori o, in alternativa, a quelle direttamente sostenute dagli studenti. Le convenzioni devono prevedere che l'ammissione degli studenti avvenga a condizioni similari a quelle previste per i servizi abitativi propri dell'Opera e che gli studenti ammessi siano tenuti al rispetto degli eventuali regolamenti interni dei gestori. Il concorso alle spese dei gestori deve essere determinato in coerenza con gli indirizzi di cui al comma 1 dell'articolo 14 e con le deliberazioni di cui al comma 2 del medesimo articolo, assicurando comunque l'economicità degli interventi rispetto ai servizi gestiti direttamente. A tal fine il consiglio di amministrazione dell'Opera determina ed aggiorna periodicamente il limite massimo pro capite del concorso alle spese dei gestori. Il concorso alle spese direttamente sostenute dagli studenti assicura, allo scopo di garantire un trattamento economico equipollente tra le diverse opzioni, la copertura, sino a concorrenza del limite massimo predetto, dei costi eccedenti la misura del canone di cui al comma 4 del presente articolo.

     6. L'Opera universitaria può altresì stipulare convenzioni con i proprietari di citazioni o appartamenti da cedere in locazione a studenti, concorrendo alla copertura dei canoni di locazione o, in alternativa, determinando un concorso alle spese sostenute direttamente dagli studenti. Tali convenzioni devono uniformarsi a tutti i criteri ed alle condizioni di cui al comma 5.

     6 bis. Al fine della valorizzazione degli immobili propri o messi a disposizione dalla Provincia per l'esercizio delle proprie funzioni nonché per il conseguimento di economie di gestione, l'Opera universitaria può, d'intesa con la Giunta provinciale, concedere l'accesso ai servizi di ristorazione e di alloggio, gestiti direttamente o tramite appalto o convenzione, anche a soggetti diversi dai destinatari della presente legge [8].

     6 ter. Fermi restando gli interventi a favore degli studenti, la Provincia, tramite l’Opera universitaria, può in aggiunta realizzare interventi per assicurare l’accesso ai servizi abitativi previsti da quest’articolo anche ai docenti universitari indicati all’articolo 3, comma 2 bis. Le modalità per l’attuazione di questa disposizione sono assicurate con gli strumenti di programmazione disciplinati dall’articolo 14 [9].

     7. L'Opera universitaria può disciplinare la concessione di prestiti d'onore agli studenti universitari meritevoli mediante convenzione con istituti di credito.

 

     Art. 18. Servizi culturali, editoriali, ricreativi, turistici e sportivi.

     1. Nella regolamentazione degli interventi di cui all'articolo 13, possono essere previste forme di incentivazione delle attività culturali, editoriali, ricreative, turistiche e sportive promosse da cooperative di studenti e da associazioni studentesche costituite con atto pubblico presenti nell'università, favorendone, in particolare, l'autogestione.

 

Capo IV

Gestione finanziaria e patrimoniale

 

     Art. 19. Bilanci e gestione finanziaria.

     1. Il consiglio di amministrazione dell'Opera universitaria adotta ogni anno, in coerenza con le indicazioni del programma pluriennale di attività, un bilancio pluriennale le cui previsioni assumono come termini di riferimento quelle del bilancio pluriennale della Provincia autonoma di Trento. Il bilancio pluriennale è approvato con il provvedimento di approvazione del bilancio annuale e viene aggiornato ogni anno ricostituendone l'iniziale estensione.

     2. Le previsioni del bilancio pluriennale sono formulate in termini di competenza secondo una classificazione delle entrate e delle spese atta a rappresentare il programma pluriennale di attività dell'Opera universitaria.

     3. Le previsioni del bilancio annuale sono formulate in termini di competenza [10].

     4. Il bilancio annuale di previsione, unitamente al bilancio pluriennale, è approvato entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce. Il bilancio è accompagnato da una relazione nella quale sono individuati gli elementi di coerenza del documento contabile con il programma pluriennale di attività ed i criteri assunti per l'elaborazione delle previsioni finanziarie in armonia con gli obiettivi stabiliti per la finanza provinciale.

     5. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

     6. Il conto consuntivo, accompagnato da una relazione ove è evidenziato anche lo stato di attuazione del programma pluriennale di attività, è approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo.

     7. All'Opera universitaria si applica la disciplina prevista per gli enti funzionali della Provincia.

     8. L'Opera universitaria ha un proprio servizio di tesoreria affidato all'istituto di credito titolare del servizio tesoreria della Provincia alle medesime condizioni.

     9. Le disposizioni in materia di contabilità e di gestione economico- finanziaria non previste dalla presente legge sono disciplinate da uno specifico regolamento di contabilità elaborato, ai sensi dell'articolo 13, con riferimento alle disposizioni recite dalla legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, in quanto applicabili.

 

     Art. 20. Entrate.

     1. Le entrate dell'Opera universitaria sono costituite da:

     a) i finanziamenti disposti dalla Provincia autonoma di Trento;

     b) i contributi o le sovvenzioni di enti pubblici e privati;

     c) i concorsi e le rette degli studenti;

     d) i corrispettivi dei servizi prestati ad altri soggetti;

     e) i redditi di eventuali donazioni e lasciti;

     f) i proventi derivanti dalla cessione di beni;

     g) ogni altra entrata riguardante la gestione e le finalità dell'Opera universitaria.

 

     Art. 21. Beni.

     1. Appartengono al patrimonio dell'Opera universitaria i beni mobili e immobili che a qualunque titolo siano o diventino di sua proprietà.

     2. Per il raggiungimento dei fini di cui alla presente legge la Giunta provinciale può mettere a disposizione dell'Opera universitaria in comodato immobili, arredi e attrezzature.

     3. Per i medesimi fini l'Opera universitaria, stipulando apposita convenzione, può utilizzare anche immobili, arredi e attrezzature messi a disposizione dall'università e da altri soggetti pubblici e privati.

     4. La Giunta provinciale può stabilire che gli interventi di rinnovo, ristrutturazione, adeguamento e comunque qualsiasi investimento sulle strutture messe a disposizione ai sensi del comma 2 possano essere effettuati dall'Opera universitaria sulla base di specifici programmi approvati dalla Giunta provinciale. In tal caso la Provincia assegna all'Opera universitaria i finanziamenti necessari all'effettuazione degli interventi.

 

     Art. 22. Finanziamenti a carico del bilancio provinciale.

     1. La Giunta provinciale è autorizzata ad assegnare annualmente all'Opera universitaria somme per le spese di funzionamento, determinandone l'entità sulla base del bilancio annuale di previsione e del programma pluriennale di attività dell'ente e in relazione a tipologie di servizi erogati secondo criteri idonei ad assicurare adeguati livelli di efficienza e di economicità. In sede di determinazione dell'assegnazione annua delle somme per le spese di funzionamento la Giunta provinciale tiene altresì conto delle entrate affluite al bilancio dell'Opera universitaria a seguito della riscossione della tassa provinciale per il diritto allo studio universitario [11].

     2. Allo scopo di concorrere al finanziamento degli investimenti previsti nel programma pluriennale di attività, la Giunta provinciale è autorizzata ad assegnare somme fino alla concorrenza della spesa ritenuta ammissibile. Tali finanziamenti possono essere concessi nella forma di contributi in conto capitale e/o di contributi annui costanti per la durata massima di dieci anni, fino alla concorrenza degli oneri di ammortamento, inclusi gli interessi di preammortamento, derivanti dall'accensione di mutui. I contributi annui costanti sono erogati direttamente all'Opera universitaria in rate semestrali posticipate scadenti il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno, con decorrenza dalla scadenza relativa al semestre nel quale è stato assunto il provvedimento di concessione delle agevolazioni. Per gli investimenti sulle strutture messe a disposizione dalla Provincia si applicano le norme previste dal comma 4 dell'articolo 21.

     3. La Giunta provinciale è altresì autorizzata a costituire idonee garanzie fidejussorie per l'adempimento delle obbligazioni assunte dall'Opera universitaria per il conseguimento delle finalità di cui alla presente legge.

     4. Nei provvedimenti di assegnazione sono inoltre precisate le modalità di erogazione, da individuare tenendo conto pure delle disposizioni di cui all'articolo 111 della legge provinciale 10 aprile 1980, n. 8 e all'articolo 21 della legge provinciale 10 marzo 1986, n. 7.

 

CAPO V

Ulteriori interventi per il diritto allo studio universitario

 

     Art. 23. Ulteriori provvidenze. [12]

     1. La Giunta provinciale, direttamente o avvalendosi dell'Opera universitaria, può erogare borse di studio a favore di studenti residenti in provincia di Trento che si iscrivono in atenei del restante territorio nazionale a corsi di diploma di laurea o di diploma universitario nonché a corsi di diploma di specializzazione o a corsi di perfezionamento non attivati in provincia di Trento; i medesimi benefici possono essere erogati anche a studenti residenti in provincia di Trento che non siano stati ammessi alla frequenza dei predetti corsi anche se attivati in provincia di Trento.

     2. La Giunta provinciale, direttamente o avvalendosi dell'Opera universitaria, può altresì erogare borse di studio a favore di studenti residenti in provincia di Trento che frequentano corsi di laurea, di perfezionamento o di specializzazione presso università straniere.

     3. Al fine dell'attuazione dei commi 1 e 2 la Giunta provinciale, tenendo conto di quanto stabilito dall'Opera universitaria per l'erogazione delle borse di studio agli studenti fuori sede iscritti all'Università di Trento, determina:

     a) i criteri e gli indirizzi generali per la concessione delle borse di studio;

     b) i requisiti di reddito e di merito dei richiedenti;

     c) l'entità delle borse di studio, che non sono cumulabili con altre prestazioni finanziarie concesse da enti o istituti pubblici o privati;

     d) le modalità di erogazione delle borse di studio.

     3 bis. Per agevolare la frequenza e il completamento dei percorsi di studio universitari da parte degli studenti residenti in provincia di Trento, la Giunta provinciale, inoltre, è autorizzata ad integrare gli strumenti di diritto allo studio universitario, definendo con regolamento modalità e criteri d'intervento [13].

 

     Art. 24. Interventi per l'emigrazione.

     1. La Provincia può avvalersi dell'Opera universitaria per l'esercizio delle funzioni amministrative di cui all'articolo 18 della legge provinciale 28 aprile 1986, n. 13 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Interventi nel settore dell'emigrazione».

 

     Art. 25. Interventi urgenti per i servizi abitativi.

     1. Per sopperire, alle attuali, particolari ed indifferibili necessità di alloggio, la Giunta provinciale, sentito il consiglio di amministrazione dell'Opera universitaria, è autorizzata a concedere contributi a favore di enti; cooperative o fondazioni senza scopo di lucro:

     a) per la sistemazione e l'ampliamento di edifici di loro proprietà da destinarsi a residenze collettive;

     b) per l'arredamento a fini ricettivi, con vincolo di destinazione del medesimo, di edifici utilizzati per servizi abitativi;

     b bis) per l'acquisto di edifici da destinarsi a residenze collettive [14].

     2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi secondo criteri e modalità stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale anche in ordine ai vincoli di destinazione dei beni immobili e mobili alle finalità di cui al presente articolo, fermo restando quanto disposto dal comma 2 bis [15].

     2 bis. Per l'acquisto di edifici di cui al comma 1, lettera b bis), il contributo è concesso nella misura massima del 70 per cento della spesa ammessa. Per gli edifici acquistati il vincolo di destinazione è fissato in 20 anni dall'adozione del provvedimento di concessione delle agevolazioni finanziarie. Qualora modifichi anticipatamente la destinazione dell'immobile, il beneficiario è tenuto a restituire i contributi concessi, salvo che la modifica della destinazione sia stata previamente autorizzata dalla Giunta provinciale; in tale ultimo caso il beneficiario è tenuto a restituire parte del contributo, in misura proporzionale al periodo mancante al compimento dei 20 anni [16].

     2 ter. In luogo dei contributi in conto capitale di cui al presente articolo possono essere concessi contributi annui costanti per la durata massima di dieci anni, determinati in modo che il relativo valore attuale sia pari all'ammontare dei corrispondenti contributi in conto capitale [17].

 

CAPO VI

Disposizioni finali

 

     Art. 26. Norme transitorie e finali.

     1. La Giunta provinciale nomina il nuovo consiglio di amministrazione dell'Opera universitaria entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

     2. In tale occasione sono confermati in carica i rappresentanti di cui all'articolo 6, comma 1, lettere b), e), d) ed e) facenti parte del consiglio alla data di entrata in vigore della presente legge. In particolare, per quanto riguarda i rappresentanti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e), l'università provvede ad integrarne il numero fino a quattro, secondo criteri e modalità stabiliti dalla stessa.

     3. Fino alla nomina del nuovo consiglio è prorogato il consiglio di amministrazione in carica.

     4. Per l'anno 1992, l'Opera universitaria adotta un bilancio annuale redatto in termini di competenza e di cassa, prescindendo dalle disposizioni di cui all'articolo 15, relative al programma pluriennale di attività e dalle disposizioni di cui all'articolo 19, relative alla formazione del bilancio pluriennale [18].

     5. L'attuazione degli interventi di assistenza in favore degli studenti universitari per l'anno accademico in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per l'anno accademico continua ad essere regolata dalle disposizioni normative precedentemente in vigore, le quali cessano comunque definitivamente di applicarsi con l'approvazione dei regolamenti ai sensi dell'articolo 13 [19].

     6. Il regolamento relativo all'organizzazione e alla gestione del personale dispone anche in ordine al passaggio dall'attuale al nuovo ordinamento del personale dell'Opera universitaria in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, salvaguardando la posizione giuridica ed economica acquisita. Il medesimo regolamento dispone inoltre la possibilità di inquadramento a domanda del personale di ruolo di altri enti pubblici che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulta in servizio presso l'Opera universitaria in posizione di comando o adibito dall'Istituto trentino di cultura ad attività rientranti nelle finalità dell'Opera universitaria. L'inquadramento è effettuato nel rispetto della posizione giuridica ed economica acquisita. La dotazione organica approvata in sede di primo impianto è determinata nel numero massimo di ventotto unità.

     7. Gli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6 della legge provinciale 8 agosto 1988, n. 25 sono abrogati, ferme restando le disposizioni negli stessi contenute relativamente agli impegni di spesa assunti prima dell'entrata in vigore della presente legge.

     8. Ai servizi di mensa e alloggio possono essere ammessi, verso corresponsione del costo degli stessi e compatibilmente con le esigenze didattiche dell'università, anche soggetti diversi da quelli elencati al comma 1 dell'articolo 3 ed in particolare i partecipanti, anche a titolo temporaneo, alle attività didattiche e di ricerca dell'università medesima.

     9. Ai servizi di mensa e di alloggio organizzati dall'Opera universitaria possono essere ammessi, mediante convenzione, alle medesime condizioni previste per i destinatari di cui al comma 1 dell'articolo 3, gli studenti del corso superiore di scienze religiose (CSSR) istituito in Trento. Tali studenti, che fruiscano dei predetti servizi, sono tenuti a versare all'Opera universitaria una somma corrispondente alla quota media delle tasse, soprattasse e contributi dovuta dagli studenti in corso di laurea per l'iscrizione all'università e destinata alla realizzazione delle finalità dell'Opera universitaria.

     10. Per l'esercizio finanziario 1992 la Giunta provinciale è autorizzata ad assegnare al'Opera universitaria i finanziamenti di cui all'articolo 22 sulla base del bilancio di cui al comma 4 del presente articolo [20].

 

CAPO VII

Disposizioni finanziarie

 

     Art. 27. Autorizzazioni di spesa.

     1. Gli stanziamenti autorizzati con l'articolo 8, comma 1 della legge provinciale 8 agosto 1988, n. 25 sono utilizzati, per la quota non ancora impegnata, per i fini di cui all'articolo 22, comma 1 della presente legge. Per i medesimi fini è autorizzato l'ulteriore stanziamento di lire 1.000.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1991. Per gli esercizi finanziari successivi sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio, in misura comunque non superiore alle previsioni recate dal bilancio pluriennale.

     2. Gli stanziamenti autorizzati per i fini di cui all'articolo 3 della legge provinciale 8 agosto 1988, n. 25 sono utilizzati, per la quota non ancora impegnata, per i fini di cui agli articoli 21, comma 4 e 22, comma 2 della presente legge limitatamente ai contributi in conto capitale.

     3. Per i fini di cui all'articolo 25 si utilizza una quota delle autorizzazioni di spesa disposte per la concessione dei contributi in conto capitale previsti dal quarto e quinto comma dell'articolo 42 della legge provinciale 3 gennaio 1983, n. 2, modificato con l'articolo 17 della legge provinciale 25 novembre 1988, n. 44.

     4. Con successive leggi provinciali si provvederà alle autorizzazioni di spesa per i fini di cui all'articolo 22, comma 2, limitatamente ai contributi annui costanti, all'articolo 22, comma 3 [21].

 

     Art. 28. Copertura degli oneri.

     1. Alla copertura dell'onere di lire 1.000.000.000, derivante dall'applicazione dell'articolo 27, comma 1, a carico dell'esercizio finanziario 1991, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al capitolo 84170 dello stato di previsione della spesa - tabella B - per il medesimo esercizio finanziario in relazione alla voce «Norme in materia di diritto allo studio per l'istruzione superiore» indicata nell'allegato n. 4 di cui all'articolo 9 della legge provinciale 28 gennaio 1991, n. 3 concernente «Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 1991 e bilancio pluriennale 1991-1993».

     2. Al maggiore onere, valutato nell'importo di lire 500.000.000, derivante dall'applicazione dell'articolo 27, comma 1, a carico dell'esercizio finanziario 1992, si fa fronte mediante l'utilizzo delle disponibilità, di pari importo, derivanti dalle previsioni di spesa iscritte nel settore funzionale «Scuola», programma «Scuola», area di intervento «Diritto allo studio» del bilancio pluriennale 1991-1993 di cui all'articolo 14 della legge provinciale 28 gennaio 1991, n. 3.

     3. Per gli esercizi successivi si provvederà secondo le previsioni recate dal bilancio pluriennale della Provincia.

 

     Art. 29. Variazioni di bilancio.

     1. Nello stato di previsione della spesa - tabella B - per l'esercizio finanziario 1991, di cui all'articolo 3 della legge provinciale 28 gennaio 1991, n. 3 sono apportate le seguenti variazioni:

     (Omissis).

     2. Nello stato di previsione delle spese del bilancio pluriennale 1991-1993 di cui all'articolo 14 della legge provinciale 28 gennaio 1991, n. 3, le somme di cui all'articolo 28 sono portate in diminuzione delle «Spese per leggi in programma» ed in aumento delle «Spese per leggi operanti» nel settore funzionale, programma ed area di intervento indicati al comma 2 del medesimo articolo 28.

 


[1] Abrogata dall'art. 119 della L.P. 7 agosto 2006, n. 5, a decorrere dalla data ivi indicata.

[2] Comma già sostituito dall'art. 6 della L.P. 7 gennaio 1997, n. 1 e così ulteriormente sostituito dall'art. 40 della L.P. 8 settembre 1997, n. 13.

[3] Comma così sostituito dall'art. 68 della L.P. 9 settembre 1996, n. 8.

[4] Comma inserito dall’art. 39 della L.P. 10 febbraio 2005, n. 1.

[5] Comma così sostituito dall’art. 10 della L.P. 15 marzo 2005, n. 5, con la decorrenza ivi indicata.

[6] Comma modificato dall'art. 7 della L.P. 12 febbraio 1996, n. 3 e così sostituito dall’art. 10 della L.P. 15 marzo 2005, n. 5, con la decorrenza ivi indicata.

[7] Comma inserito dall'art. 88 della L.P. 11 settembre 1998, n. 10.

[8] Comma aggiunto dall'art. 56 della L.P. 27 agosto 1999, n. 3.

[9] Comma inserito dall’art. 39 della L.P. 10 febbraio 2005, n. 1.

[10] Comma così modificato dall'art. 56 della L.P. 27 agosto 1999, n. 3.

[11] Comma così integrato dall'art. 6 della L.P. 7 gennaio 1997, n. 1.

[12] Articolo già sostituito dall'art. 8 della L.P. 2 novembre 1993, n. 29, dall'art. 40 della L.P. 2 febbraio 1996, n. 1 e così ulteriormente sostituito dall'art. 40 della L.P. 8 settembre 1997, n. 13.

[13] Comma aggiunto dall’art. 10 della L.P. 23 luglio 2004, n. 7.

[14] Lettera aggiunta dall'art. 88 della L.P. 11 settembre 1998, n. 10.

[15] Comma modificato dall'art. 88 della L.P. 11 settembre 1998, n. 10 e così sostituito dall'art. 55 della L.P. 22 marzo 2001, n. 3.

[16] Comma aggiunto dall'art. 88 della L.P. 11 settembre 1998, n. 10 e così modificato dall'art. 55 della L.P. 22 marzo 2001, n. 3.

[17] Comma aggiunto dall’art. 14 della L.P. 30 dicembre 2002, n. 15.

[18] Comma così sostituito dall'art. 11 della L.P. 30 gennaio 1992, n. 6.

[19] Comma così sostituito dall'art. 11 della L.P. 30 gennaio 1992, n. 6.

[20] Comma aggiunto dall'art. 11 della L.P. 30 gennaio 1992, n. 6.

[21] Comma così modificato dall'art. 8 della L.P. 2 novembre 1993, n. 29.