§ 6.4.27 - L.P. 22 marzo 2001, n. 3.
Misure collegate con la manovra di finanza pubblica per l'anno 2001.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.4 programmazione
Data:22/03/2001
Numero:3


Sommario
Art. 1.  Inserimento dell'articolo 16 bis nella legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e [...]
Art. 2.  Sostituzione dell'articolo 31 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23.
Art. 3.  Abrogazione dell'articolo 41 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23.
Art. 4.  Disposizioni in materia di aliquota IRAP.
Art. 5.  Incentivazione degli investimenti mediante crediti d'imposta a valere sull'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).
Art. 6.  Disposizioni in materia di imposte e di tributi provinciali.
Art. 7.  Modificazioni alla legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento).
Art. 8.  Sostituzione dell'articolo 4 della legge provinciale 19 novembre 1979, n. 10 (Istituzione di una anagrafe degli interventi finanziari provinciali).
Art. 9.  Abrogazione di disposizioni in materia di contabilità.
Art. 10.  Modificazioni alla legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 (Nuova disciplina della programmazione di sviluppo e adeguamento delle norme in materia di contabilità e di zone svantaggiate).
Art. 11.  Modificazioni agli articoli 9 e 10 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3, relativi alla promozione di progetti di ricerca scientifica e per la gestione del fondo per i progetti di ricerca.
Art. 12.  Modificazioni alla legge provinciale 12 dicembre 1978, n. 60 (Norme per l'esercizio della pesca in provincia di Trento).
Art. 13.  Disposizioni in materia di servizio pubblico di distribuzione dell'energia elettrica e abrogazione dell'articolo 25 della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4, in materia di energia elettrica.
Art. 13 bis.  Disposizioni particolari per il trasferimento del servizio pubblico di distribuzione dell'energia elettrica in provincia di Trento.
Art. 14.  Modificazioni alla legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio).
Art. 15.  Modificazioni alla legge provinciale 23 novembre 1998, n. 17 (Interventi per lo sviluppo delle zone montane e disposizioni urgenti in materia di agricoltura).
Art. 16.  Attuazione della misura "Sviluppo dell'attività turistica extra alberghiera nei villaggi" nelle zone di cui al regolamento CE n. 1260/99.
Art. 17.  Sostituzione dell'articolo 12 della legge provinciale 15 gennaio 1993, n. 1 (Norme per il recupero degli insediamenti storici e interventi finanziari nonché modificazioni alla legge provinciale 5 [...]
Art. 18.  Modifica all'articolo 40 della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (Interventi della Provincia autonoma di Trento per il sostegno dell'economia e della nuova imprenditorialità. Disciplina dei [...]
Art. 19.  Modificazioni alla legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 (Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci).
Art. 20.  Modificazioni alla legge provinciale 16 novembre 1981, n. 23 (Disciplina degli esercizi alberghieri e degli esercizi di affittacamere).
Art. 21.  Modificazioni alla legge provinciale 1 aprile 1986, n. 10 (Interventi per il definitivo ripristino nel comune di Tesero, colpito dalla catastrofe del 19 luglio 1985).
Art. 22.  Modificazioni alla legge provinciale 4 agosto 1986, n. 21 (Nuova organizzazione della promozione turistica della Provincia autonoma di Trento).
Art. 23.  Modificazioni alla legge provinciale 13 dicembre 1990, n. 33 (Disciplina della ricezione turistica all'aperto e modifiche a disposizioni provinciali in materia di impatto ambientale, zone [...]
Art. 24.  Modificazioni alla legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18 (Norme in materia di acque pubbliche, opere idrauliche e relativi servizi provinciali).
Art. 25.  Sostituzione dell'articolo 48 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, relativo alla presentazione di domande di concessione o di riconoscimento di utenze di acque pubbliche e modifica [...]
Art. 26.  Modificazioni all'articolo 7 della legge provinciale 3 febbraio 1995, n. 1, relativo ai canoni di concessione.
Art. 27.  Modificazioni agli articoli 14, 17 e 19 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (Approvazione del testo unico delle leggi provinciali in materia di [...]
Art. 28.  Sostituzione dell'articolo 35 della legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3, relativo al servizio di depurazione e fognatura, e abrogazione di altre disposizioni in materia.
Art. 29.  Contributo per la localizzazione di impianti di essiccazione dei fanghi derivanti dalla depurazione pubblica.
Art. 30.  Modificazioni alla legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti).
Art. 31.  Modifica all'articolo 4 della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13, relativo alle procedure per l'approvazione dei progetti.
Art. 32.  Modificazioni alla legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (Norme in materia di finanza locale).
Art. 33.  Soppressione dell'imposta di soggiorno.
Art. 34.  Modifica all'articolo 1 della legge provinciale 23 agosto 1999, n. 1 in materia di finanza locale.
Art. 35.  Modificazioni alla legge provinciale 31 gennaio 1977, n. 7 (Norme sul finanziamento degli oneri di gestione dei comprensori) e abrogazione dell'articolo 46 della legge provinciale 20 luglio 1981, n. [...]
Art. 36.  Modificazioni alla legge provinciale 9 luglio 1993, n. 16 (Disciplina dei servizi pubblici di trasporto in provincia di Trento).
Art. 37.  Modificazioni alla legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa).
Art. 38.  Modificazioni alla legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento).
Art. 39.  Modificazioni alla legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6 (Norme sulla espropriazione per pubblica utilità).
Art. 40.  Disposizioni relative ai consigli dei sanitari e modificazioni alla legge provinciale 1 aprile 1993, n. 10 (Nuova disciplina del servizio sanitario provinciale).
Art. 41.  Disposizioni straordinarie e urgenti per assicurare la prosecuzione degli interventi assistenziali in favore di disabili con handicap intellettivo.
Art. 42.  Disposizioni in materia di personale della scuola.
Art. 43.  Inquadramento degli assistenti educatori nel ruolo provinciale.
Art. 44.  Riconoscimento del servizio prestato presso le scuole e gli istituti non statali.
Art. 45.  Modificazioni alla legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29 (Norme in materia di autonomia delle scuole, organi collegiali e diritto allo studio).
Art. 46.  Disposizioni relative al nucleo di valutazione dei dirigenti scolastici.
Art. 47.  Modificazioni all'articolo 38 della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13, relativo al personale insegnante e supplenze brevi.
Art. 48.  Assolvimento dell'obbligo scolastico.
Art. 49.  Modificazioni alla legge provinciale 4 novembre 1986, n. 29 (Interventi a favore dell'edilizia scolastica) e abrogazione della legge provinciale 7 agosto 1978, n. 27 (Utilizzazione degli edifici [...]
Art. 50.  Modificazioni agli articoli 7 e 8 della legge provinciale 10 agosto 1978, n. 30 (Interventi in materia di assistenza scolastica per favorire il diritto allo studio e delega delle relative funzioni [...]
Art. 51.  Modifica all'articolo 1 della legge provinciale 28 agosto 1989, n. 6 (Organizzazione amministrativa provinciale in materia di istruzione).
Art. 52.  Modificazioni all'articolo 68 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3, relativo all'istituzione del fondo per il miglioramento della qualità della scuola.
Art. 53.  Disposizioni in materia di personale insegnante delle scuole nei comuni mocheni e cimbri.
Art. 54.  Modifica all'articolo 48 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 (Ordinamento della scuola dell'infanzia della Provincia autonoma di Trento).
Art. 55.  Modificazioni all'articolo 25 della legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 (Norme in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione superiore).
Art. 56.  Modificazioni alla legge provinciale 3 settembre 1987, n. 21 (Ordinamento della formazione professionale).
Art. 57.  Modificazioni alla legge provinciale 18 novembre 1988, n. 37 (Istituzione del Centro servizi culturali S. Chiara).
Art. 58.  Modifica all'articolo 19 della legge provinciale 3 novembre 2000, n. 12 (Interventi a favore dei trentini emigrati all'estero e dei loro discendenti).
Art. 59.  Modifica all'articolo 2 della legge provinciale 12 settembre 1994, n. 4 relativo all'attuazione di programmi di interesse comunitario.
Art. 60.  Modifica all'articolo 8 bis della legge provinciale 16 dicembre 1986, n. 33 (Interventi a favore delle aziende forestali pubbliche e norme integrative della legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48 [...]
Art. 61.  Modificazioni alla legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48 (Provvedimenti per il potenziamento delle aree forestali e delle loro risorse).
Art. 62.  Inserimento dell'articolo 7 bis nella legge provinciale 27 dicembre 1982, n. 33 (Disposizioni varie in materia di agricoltura).
Art. 63.  Disposizioni per la prima applicazione della legge provinciale 4 settembre 2000, n. 11, concernente "Modificazioni alla legge provinciale 5 novembre 1990, n. 28 (Istituto agrario di San Michele [...]
Art. 64.  Modifica all'articolo 4 della legge provinciale 5 novembre 1990, n. 28 (Istituto agrario di San Michele all'Adige).
Art. 65.  Liquidazione dell'ESAT e disposizioni finanziarie relative alla legge provinciale 4 settembre 2000, n. 11.
Art. 66.  Abrogazione della legge provinciale 31 gennaio 1978, n. 10 (Provvedimenti di sostegno alle attività agricole e zootecniche).
Art. 67.  Modificazioni all'articolo 48 della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17 (Interventi organici in materia di agricoltura).
Art. 68.  Riferimento delle spese e copertura degli oneri.
Art. 69.  Variazioni di bilancio.
Art. 70.  Entrata in vigore.


§ 6.4.27 - L.P. 22 marzo 2001, n. 3.

Misure collegate con la manovra di finanza pubblica per l'anno 2001.

(B.U. 27 marzo 2001, n. 13 - Suppl. n. 2).

 

Capo I

Disposizioni in materia di procedimento amministrativo

 

Art. 1. Inserimento dell'articolo 16 bis nella legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo). [1]

 

     Art. 2. Sostituzione dell'articolo 31 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23. [2]

 

     Art. 3. Abrogazione dell'articolo 41 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23.

     1. L'articolo 41 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 è abrogato.

 

Capo II

Disposizioni in materia di tributi e di contabilità

 

     Art. 4. Disposizioni in materia di aliquota IRAP.

     1. Per il periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2001, l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), come da ultimo modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 506, è determinata nella misura del 3,25 per cento, limitatamente al valore della produzione netta realizzata nel territorio di comuni inclusi nelle aree previste dall'obiettivo 2 e nelle aree phasing out, come individuate nel documento unico di programmazione (DOCUP) 2000-2006 approvato dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 2506 del 6 ottobre 2000, dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c), del medesimo decreto legislativo n. 446 del 1997, come modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo 10 aprile 1998, n. 137, che siano in possesso di stabilimenti, di cantieri, di uffici o di basi fisse, operanti per non meno di tre mesi nei predetti comuni. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), devono inoltre disporre della qualifica di media, piccola o micro impresa ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (Interventi della Provincia autonoma di Trento per il sostegno dell'economia e della nuova imprenditorialità. Disciplina dei patti territoriali in modifica della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 e disposizione in materia di commercio).

     1 bis. Nel caso di attività esercitata anche nel territorio di comuni non inclusi nelle aree di cui al comma 1, ai fini della determinazione del valore della produzione netta che si considera realizzata nel territorio dei comuni di cui al medesimo comma 1, si fa riferimento all'incidenza delle retribuzioni spettanti al personale a qualunque titolo utilizzato, compresi i redditi assimilati e gli utili agli associati in partecipazione, addetto con continuità nel territorio dei comuni inclusi nelle aree previste al comma 1 rispetto all'ammontare complessivo delle retribuzioni corrisposte dai medesimi soggetti [3].

     2. (Comma non vistato dal Commissario del Governo).

     3. Per le nuove imprese costituite nel territorio provinciale negli anni 2001, 2002 e 2003 l'aliquota dell'IRAP è determinata nella misura del 3,25 per cento; tale aliquota si applica per il primo anno di imposta e per i due successivi.

     4. Per il periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2001, l'aliquota dell'IRAP, di cui all'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come da ultimo modificato dall'articolo 6 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è determinata nella misura dell'1,5 per cento.

     5. Le variazioni di gettito conseguenti alle modificazioni di aliquota di cui al presente articolo non sono considerate ai fini della determinazione delle eccedenze di cui all'articolo 42, comma 7, del decreto legislativo n. 446 del 1997, come da ultimo modificato dall'articolo 16 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

     6. Alla copertura delle minori entrate derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella C.

 

     Art. 5. Incentivazione degli investimenti mediante crediti d'imposta a valere sull'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

     1. Le imprese di cui all'articolo 2 della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (Interventi della Provincia autonoma di Trento per il sostegno dell'economia e della nuova imprenditorialità. Disciplina dei patti territoriali in modifica della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 e disposizione in materia di commercio), che attuano gli investimenti fissi di cui all'articolo 3 della medesima legge provinciale, possono beneficiare, in alternativa agli aiuti ivi previsti, di un credito d'imposta a valere sull'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

     2. Il credito può essere fatto valere, ai fini del pagamento dell'IRAP, con riferimento al periodo d'imposta nel quale la spesa è stata sostenuta. Il suo esercizio preclude l'erogazione degli aiuti finanziari previsti dal capo II della legge provinciale n. 6 del 1999.

     3. Il credito va indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione da presentare ai fini IRAP e non può in ogni caso essere superiore alla percentuale d'imposta fissata, entro il limite massimo del 50 per cento dell'imposta dovuta, dal regolamento di esecuzione di cui al comma 9. Nei limiti della predetta percentuale l'eventuale eccedenza può essere portata in diminuzione nei periodi d'imposta successivi.

     4. Il credito d'imposta è soggetto alla disciplina degli aiuti comunitari secondo il regime di aiuto "de minimis" di cui al regolamento approvato dalla Commissione europea 12 gennaio 2001, n. 69/2001. Non è rimborsabile e non limita il diritto al rimborso d'imposta spettante ad altro titolo.

     5. I soggetti che si avvalgono del credito d'imposta ai fini IRAP sono tenuti a conservare la documentazione relativa alle spese in relazione alle quali hanno beneficiato del credito d'imposta fino a quando non sia scaduto il termine per l'accertamento dell'IRAP.

     6. Nell'ambito dell'attività di accertamento dell'imposta di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono effettuate anche le attività di controllo relative all'utilizzo del credito d'imposta di cui al presente articolo.

     7. Ai beneficiari del credito d'imposta si applicano le disposizioni sugli obblighi dei richiedenti e sui controlli di cui all'articolo 16 della legge provinciale n. 6 del 1999.

     8. Salvo che non siano applicabili le disposizioni in materia di revoche e di sanzioni di cui all'articolo 17 della legge provinciale n. 6 del 1999, ai soggetti di cui al comma 1 che si attribuiscano un credito d'imposta non dovuto o superiore a quello spettante, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

     9. Con apposito regolamento, nel rispetto della legge provinciale n. 6 del 1999, come da ultimo modificata dalla legge provinciale 19 giugno 2000, n. 7, sono stabilite le norme di esecuzione del presente articolo e in particolare quelle concernenti:

     a) l'individuazione dei settori produttivi e delle categorie economiche che possono avvalersi del credito d'imposta ai fini IRAP;

     b) gli investimenti ammissibili;

     c) le aliquote percentuali della spesa d'investimento ammissibile;

     d) le aliquote percentuali dell'imposta da scomputare ai fini della determinazione del credito d'imposta spettante;

     e) i livelli di significatività dell'investimento;

     f) i limiti e le modalità di utilizzo del credito d'imposta e di riporto delle eventuali eccedenze in diminuzione dell'imposta dovuta per i periodi successivi.

     10. Il regolamento di esecuzione è deliberato attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:

     a) gradualità di applicazione del credito d'imposta anche in relazione ai diversi settori produttivi e categorie economiche cui si riferisce;

     b) individuazione di procedure semplificate volte ad agevolare il rapporto tra il contribuente e la Provincia.

     11. Per attuare il presente articolo la Provincia è autorizzata a stipulare con l'amministrazione finanziaria dello Stato convenzioni per la definizione delle modalità di esercizio delle attività qui previste. Nelle predette convenzioni sono altresì definite le modalità per la regolazione dei rapporti finanziari con lo Stato e per la comunicazione dei dati inerenti l'ammontare del credito di imposta usufruito annualmente dalle imprese di cui al comma 1.

     12. Ai fini della contabilizzazione del credito d'imposta, con legge finanziaria è stabilito annualmente un apposito fondo sul bilancio provinciale. Nel caso d'insufficienza degli stanziamenti del fondo, ai relativi conguagli si provvede con le risorse autorizzate per gli esercizi successivi.

     13. I commi da 1 a 8 entrano in vigore dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 9.

 

     Art. 6. Disposizioni in materia di imposte e di tributi provinciali.

     1. A decorrere dal 1° gennaio 2001 la misura del tributo speciale per il deposito in discarica di cui all'articolo 38 della legge provinciale 7 luglio 1997, n. 10, come modificato dall'articolo 46 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3, è fissata tenendo conto anche dell'entità del gettito del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, di protezione e d'igiene dell'ambiente istituito dall'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421); con effetto dalla medesima data, nel territorio della provincia cessa l'applicazione del predetto articolo 19 del decreto legislativo n. 504 del 1992.

     2. Per l'accertamento dei tributi provinciali mediante adesione del contribuente si applicano le disposizioni del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 (Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale), come da ultimo modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 203.

     3. [4].

     4. I commi 2 e 3 si applicano anche ai procedimenti concernenti l'irrogazione di sanzioni conseguenti a violazioni di norme tributarie non ancora definiti alla data di entrata in vigore della presente legge.

     5. La Giunta provinciale definisce con propria deliberazione le modalità di applicazione dei commi 2 e 3.

 

     Art. 7. Modificazioni alla legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento).

     1. - 11. [5].

     12. L'articolo 56 della legge provinciale n. 7 del 1979, come sostituito dal comma 8 del presente articolo, si applica con riferimento alle determinazioni e alle deliberazioni della Giunta provinciale adottate dopo l'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 8. Sostituzione dell'articolo 4 della legge provinciale 19 novembre 1979, n. 10 (Istituzione di una anagrafe degli interventi finanziari provinciali). [6]

 

     Art. 9. Abrogazione di disposizioni in materia di contabilità.

     1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

     a) articolo 2 (Assunzione di nuove competenze ed esercizio di competenze delegate dallo Stato) della legge provinciale 7 agosto 1995, n. 8, come modificato dall'articolo 1 della legge provinciale 2 febbraio 1996, n. 1;

     b) quinto comma dell'articolo 27 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7;

     c) articolo 69 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, come sostituito dall'articolo 4 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3.

 

Capo III

Disposizioni in materia di programmazione

 

     Art. 10. Modificazioni alla legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 (Nuova disciplina della programmazione di sviluppo e adeguamento delle norme in materia di contabilità e di zone svantaggiate).

     1. [7].

     2. [8].

     3. [9].

 

     Art. 11. Modificazioni agli articoli 9 e 10 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3, relativi alla promozione di progetti di ricerca scientifica e per la gestione del fondo per i progetti di ricerca. [10]

     [1. [11].

     2. [12].

     3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, lettere a) e b), e del comma 2 del presente articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella B.

     4. Per i fini di cui al comma 1, lettera c), del presente articolo con la tabella A allegata alla presente legge è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 2001-2003. Per gli esercizi successivi sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge finanziaria.]

 

Capo IV

Disposizioni in materia di pesca

 

     Art. 12. Modificazioni alla legge provinciale 12 dicembre 1978, n. 60 (Norme per l'esercizio della pesca in provincia di Trento).

     1. [13].

     2. All'articolo 25 della legge provinciale 12 dicembre 1978, n. 60, come da ultimo modificato dall'articolo 14 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3, le parole: "unitamente a quelle derivanti dai canoni di concessione di cui all'articolo 4, ultimo comma" sono soppresse.

     3. Le modificazioni di cui al presente articolo hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2002 e trovano applicazione anche con riferimento alle concessioni in essere alla predetta data.

 

Capo V

Disposizioni in materia di organizzazione

della gestione dei servizi pubblici locali

 

     Art. 13. Disposizioni in materia di servizio pubblico di distribuzione dell'energia elettrica e abrogazione dell'articolo 25 della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4, in materia di energia elettrica.

     1. Il servizio pubblico di distribuzione dell'energia elettrica è realizzato in conformità alle prescrizioni del piano della distribuzione approvato dalla Giunta provinciale sentita la rappresentanza unitaria dei comuni (RUC).

     2. Il piano di cui al comma 1 individua:

     a) i bacini territoriali di utenza del servizio di distribuzione dell'energia elettrica secondo criteri di economicità e razionale utilizzazione dell'energia a disposizione del fabbisogno locale;

     b) gli standard minimi qualitativi e quantitativi del servizio da erogare;

     c) i requisiti tecnici e organizzativi dei gestori del servizio di distribuzione, nel rispetto di quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige in materia di energia), come modificato dal decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463, e dal decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica).

     3. La Provincia rilascia la concessione per l'esercizio del servizio di distribuzione dell'energia elettrica fino al 31 dicembre 2030:

     a) alle imprese degli enti locali, ai consorzi e alle società cooperative di produzione e di distribuzione di cui all'articolo 4, numero 8), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 (Istituzione dell'Ente nazionale per la energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche), come da ultimo modificato dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1998, n. 53, che siano in possesso dei requisiti di cui alle lettere b) e c) del comma 2 e che alla data del 25 dicembre 1999 esercitavano l'attività di distribuzione dell'energia elettrica;

     b) alle imprese degli enti locali la cui popolazione residente rappresenti almeno la maggioranza di quella residente nel rispettivo bacino territoriale di utenza o ai soggetti di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, come modificato dall'articolo 19 del decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463, in possesso dei requisiti di cui alle lettere b) e c) del comma 2, cui siano conferiti gli impianti acquisiti dall'ENEL SpA ai sensi del medesimo decreto. Ai fini del presente articolo sono considerate imprese degli enti locali le società di capitali a prevalente partecipazione dei medesimi enti o di società da essi controllate.

     4. La società costituita ai sensi dell'articolo 18 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3, sentita la rappresentanza unitaria dei comuni di cui all'articolo 22 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (Norme in materia di finanza locale), come modificato dall'articolo 25 della legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3, può assumere, anche prima dell'approvazione del piano di cui al comma 2, il servizio di distribuzione dell'energia elettrica già esercitato nell'ambito del territorio provinciale, alla data di entrata in vigore della presente legge, dall'ENEL SpA o da sue società controllate. Fermo restando quanto disposto dai commi 5 e 6 alla società costituita ai sensi dell'articolo 18 della legge provinciale n. 3 del 2000 è rilasciata la concessione per l'esercizio del servizio di distribuzione dell'energia elettrica per tutto il territorio di riferimento; fino al rilascio della concessione la medesima società continua a esercitare l'attività di distribuzione dell'energia elettrica assunta dall'ENEL SpA

     5. Ove la società di cui all'articolo 18 della legge provinciale n. 3 del 2000 abbia assunto l'esercizio dell'attività di distribuzione dall'ENEL SpA, il successivo trasferimento degli impianti ai soggetti di cui al comma 3, lettera b), comporta il loro subingresso, per la parte relativa al bacino territoriale d'utenza interessato, nella concessione di cui al comma 4. Il trasferimento degli impianti avviene sulla base di apposita intesa tra le imprese degli enti locali e la società di cui all'articolo 18 della legge provinciale n. 3 del 2000.

     6. Al fine di assicurare la continuità, la qualità e l'efficienza dei complessivi servizi di distribuzione dell'energia elettrica nell'intero territorio provinciale, il piano di cui al comma 2 può prevedere che parte degli impianti acquisiti dall'ENEL SpA ai sensi del comma 4:

     a) sia mantenuta dalla società di cui all'articolo 18 della legge provinciale n. 3 del 2000, con particolare riferimento alle reti di alta e media tensione;

     b) sia trasferita ai soggetti di cui al comma 3, lettera a), con le modalità previste dall'articolo 13, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, per assicurare la copertura del servizio di distribuzione sull'intero territorio comunale o il raggiungimento dello standard quantitativo minimo del servizio da erogare in attuazione dei principi di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

     7. Qualora nell'ambito di un bacino territoriale d'utenza il concessionario, per qualsiasi motivo, cessi l'attività prima del 31 dicembre 2030 o qualora la concessione sia revocata, la concessione del servizio di distribuzione dell'energia elettrica relativamente al medesimo ambito è rilasciata alla società di cui all'articolo 18 della legge provinciale n. 3 del 2000 fino al 31 dicembre 2030.

     8. Qualora prima del 31 dicembre 2030 uno dei soggetti di cui al comma 3, lettera a), cessi l'attività per qualsiasi motivo o la sua concessione sia revocata, il servizio di distribuzione dell'energia elettrica già svolto dal medesimo soggetto è assunto dal concessionario del bacino territoriale di riferimento. A tal fine la concessione di cui al comma 3 definisce apposite prescrizioni.

     9. L'articolo 25 della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4 (Disposizioni per l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235. Istituzione dell'azienda speciale provinciale per l'energia, disciplina dell'utilizzo dell'energia elettrica spettante alla Provincia ai sensi dell'articolo 13 dello statuto speciale per il Trentino

- Alto Adige, criteri per la redazione del piano della distribuzione e

modificazioni alle leggi provinciali 15 dicembre 1980, n. 38 e 13 luglio

1995, n. 7), come modificato dall'articolo 17 della legge provinciale 20

marzo 2000, n. 3, è abrogato.

     10. [14].

 

          Art. 13 bis. Disposizioni particolari per il trasferimento del servizio pubblico di distribuzione dell'energia elettrica in provincia di Trento. [15]

     1. Allo scopo di assicurare la continuità del servizio pubblico di distribuzione dell'energia elettrica in provincia di Trento attraverso il passaggio unitario e contestuale degli impianti di distribuzione da ENEL s.p.a., o sue società controllate o collegate, il trasferimento degli impianti, dei beni mobili ed immobili inerenti all'attività di distribuzione, ivi compresi i pertinenti impianti di trasporto e di trasformazione, nonché i relativi rapporti giuridici, in alternativa a quanto previsto dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 235 del 1977, può formare oggetto di un accordo integralmente sostitutivo del decreto del Presidente della Provincia, senza pregiudizio dei diritti dei terzi.

     2. Per la determinazione del valore degli impianti esistenti all'atto del trasferimento delle imprese elettriche a ENEL in attuazione della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e per gli impianti e le opere di ammodernamento poste in essere da ENEL, ENEL s.p.a., o da sue società controllate o collegate, ricompresi nell'accordo di cui al comma 1, si applicano le modalità ed i criteri di valutazione di cui all'articolo 5, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 235 del 1977.

     3. L'accordo sostitutivo del provvedimento può avere ad oggetto l'acquisizione dell'intera partecipazione nel capitale sociale di una o più società che sia proprietaria di tutti i beni, immobili e mobili, e titolare dei rapporti giuridici, anche relativi al personale, inerenti l'esercizio del servizio pubblico di distribuzione dell'energia elettrica di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dal comma 2.

     4. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano anche ai procedimenti in corso per i quali non sia intervenuta l'integrale esecuzione del provvedimento di trasferimento o sia pendente controversia giudiziaria; alla definizione dell'accordo il decreto del Presidente della Provincia emanato ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 235 del 1977 è ritirato.

     5. L'accordo di cui ai commi precedenti sostituisce e produce gli effetti del decreto del Presidente della Provincia di cui al comma 1, ivi compreso il riconoscimento in capo alla società costituita ai sensi dell'articolo 18 della legge provinciale n. 3 del 2000, ovvero a società da essa controllate, del titolo ad esercitare il servizio pubblico di distribuzione dell'energia elettrica ai sensi dell'articolo 1 ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 235 del 1977.

     6. Le azioni della società costituita ai sensi dell'articolo 18 della legge provinciale n. 3 del 2000, di proprietà della Provincia e dell'ente di cui all'articolo 2 della legge provinciale n. 4 del 1998, possono essere integralmente o parzialmente trasferite a titolo gratuito agli enti locali sul cui territorio il servizio pubblico di distribuzione dell'energia elettrica è esercitato alla data di entrata in vigore di quest'articolo, in tutto o in parte, da ENEL, ENEL s.p.a., o da sue società controllate o collegate. Con deliberazione della Giunta provinciale, sentita la rappresentanza unitaria dei comuni di cui all'articolo 22 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (Norme in materia di finanza locale), sono stabiliti i criteri, le modalità ed i vincoli per il trasferimento delle azioni di cui al presente comma nel rispetto dei bacini territoriali e degli standard definiti ai sensi dell'articolo 13.

 

Capo VI

Disposizioni in materia di urbanistica

 

     Art. 14. Modificazioni alla legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio).

     1. - 8. [16].

     9. In prima applicazione dell'articolo 24 bis della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22, come inserito dal comma 2 del presente articolo:

     a) la Giunta provinciale, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva la deliberazione di cui al comma 3 dell'articolo 24 bis della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22;

     b) i comuni possono deliberare le varianti ai piani regolatori generali anche in deroga ai termini previsti dall'articolo 42, comma 2, della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22, come sostituito dall'articolo 40 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3.

     10. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 4 e 5 del presente articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella B.

 

     Art. 15. Modificazioni alla legge provinciale 23 novembre 1998, n. 17 (Interventi per lo sviluppo delle zone montane e disposizioni urgenti in materia di agricoltura).

     1. La lettera d) del comma 2, i commi 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 11 della legge provinciale 23 novembre 1998, n. 17 sono abrogati.

 

     Art. 16. Attuazione della misura "Sviluppo dell'attività turistica extra alberghiera nei villaggi" nelle zone di cui al regolamento CE n. 1260/99.

     1. Al fine di dare attuazione alla misura "Sviluppo dell'attività extra alberghiera nei villaggi", prevista dal documento unico di programmazione (DOCUP) 2000-2006 approvato dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 2506 del 6 ottobre 2000, recante disposizioni generali sui fondi strutturali, i contributi di cui all'articolo 8 della legge provinciale 15 gennaio 1993, n. 1 (Norme per il recupero degli insediamenti storici e interventi finanziari nonché modificazioni alla legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22) possono essere concessi anche ai privati proprietari residenti nelle zone di cui agli articoli 4 e 6 del predetto regolamento CE per il recupero degli immobili ubicati in quelle zone, a condizione che essi s'impegnino, mediante apposita convenzione, a destinare a uso turistico gli immobili recuperati per un periodo minimo di otto anni [17].

     2. La Giunta provinciale con propria deliberazione determina le modalità di concessione delle agevolazioni e le condizioni necessarie per assicurare l'adempimento dell'impegno sulla destinazione a uso turistico degli immobili recuperati.

     3. Sono ammesse alle agevolazioni di cui al comma 1 anche le domande presentate ai sensi della legge provinciale n. 1 del 1993, come da ultimo modificata dalla legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3, prima dell'entrata in vigore della presente legge, che risultino inserite nelle graduatorie approvate ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge provinciale n. 1 del 1993 per l'anno 2000.

     4. Nel caso di inosservanza degli obblighi convenzionali assunti ai sensi del comma 1 si applica quanto disposto dall'articolo 12 della legge provinciale 15 gennaio 1993, n. 1, come sostituito dall'articolo 17 della presente legge, in ordine alla decadenza dai benefici.

     5. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella B.

 

     Art. 17. Sostituzione dell'articolo 12 della legge provinciale 15 gennaio 1993, n. 1 (Norme per il recupero degli insediamenti storici e interventi finanziari nonché modificazioni alla legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22).

     1. [18].

     2. Le disposizioni dell'articolo 12 della legge provinciale 15 gennaio 1993, n. 1, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche ai contributi già concessi prima dell'entrata in vigore della presente legge, sempreché non sia già stato adottato il provvedimento di revoca del contributo.

 

Capo VII

Disposizioni in materia di attività economiche

 

     Art. 18. Modifica all'articolo 40 della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (Interventi della Provincia autonoma di Trento per il sostegno dell'economia e della nuova imprenditorialità. Disciplina dei patti territoriali in modifica della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 e disposizione in materia di commercio). [19]

 

Capo VIII

Disposizioni in materia di impianti a fune

 

     Art. 19. Modificazioni alla legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 (Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci).

     1. [20].

     2. [21].

 

Capo IX

Disposizioni in materia di turismo

 

     Art. 20. Modificazioni alla legge provinciale 16 novembre 1981, n. 23 (Disciplina degli esercizi alberghieri e degli esercizi di affittacamere). [22]

 

     Art. 21. Modificazioni alla legge provinciale 1 aprile 1986, n. 10 (Interventi per il definitivo ripristino nel comune di Tesero, colpito dalla catastrofe del 19 luglio 1985).

     1. [23].

     2. [24].

     3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella B.

 

     Art. 22. Modificazioni alla legge provinciale 4 agosto 1986, n. 21 (Nuova organizzazione della promozione turistica della Provincia autonoma di Trento).

     1. [25].

     2. [26].

     [3. All'articolo 70 della legge provinciale 4 agosto 1986, n. 21, come modificato dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 5 giugno 2000, n. 9-27/Leg, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) [27];

     b) al comma 5 le parole: "e dei consorzi" sono soppresse.] [28]

     4. [29].

 

     Art. 23. Modificazioni alla legge provinciale 13 dicembre 1990, n. 33 (Disciplina della ricezione turistica all'aperto e modifiche a disposizioni provinciali in materia di impatto ambientale, zone svantaggiate, esercizi alberghieri, campionati mondiali di sci nordico e attività idrotermali).

     1. - 6. [30]

     7. I commi 7, 8 e 9 dell'articolo 5 della legge provinciale 13 dicembre 1990, n. 33 sono abrogati

     8. I campeggi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge devono conformarsi alle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge provinciale n. 33 del 1990, come modificato dal comma 1 del presente articolo, e alle relative norme regolamentari, entro tre anni dall'entrata in vigore delle disposizioni di adeguamento del regolamento di esecuzione della stessa legge, a pena di revoca dell'autorizzazione all'esercizio dei complessi ricettivi turistici.

     9. Le modificazioni apportate all'articolo 3 della legge provinciale n. 33 del 1990 dal comma 2 del presente articolo non si applicano ai campeggi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

     10. Le modificazioni apportate all'articolo 15 della legge provinciale n. 33 del 1990 dal comma 5 del presente articolo non si applicano alle violazioni accertate prima dell'entrata in vigore della presente legge e per le quali non sia stata irrogata la relativa sanzione entro la medesima data.

 

Capo X

Disposizioni in materia di acque pubbliche e ambiente

 

     Art. 24. Modificazioni alla legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18 (Norme in materia di acque pubbliche, opere idrauliche e relativi servizi provinciali).

     1. [31].

     2. [32].

     3. [33].

     4. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella B.

 

     Art. 25. Sostituzione dell'articolo 48 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, relativo alla presentazione di domande di concessione o di riconoscimento di utenze di acque pubbliche e modifica all'articolo 44 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3 in materia di sospensione dei procedimenti amministrativi concernenti concessioni di derivazioni e di utilizzazioni di acque.

     1. [34].

     2. [35].

     3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 48 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, mantengono validità le domande di riconoscimento o di concessione di acque pubbliche o di autorizzazione al proseguimento dell'esercizio provvisorio degli impianti afferenti grandi derivazioni a scopo idroelettrico presentate prima della data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 26. Modificazioni all'articolo 7 della legge provinciale 3 febbraio 1995, n. 1, relativo ai canoni di concessione. [36]

 

     Art. 27. Modificazioni agli articoli 14, 17 e 19 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (Approvazione del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti).

     1. [37].

     2. [38].

     3. [39].

     4. [Per l'installazione dei sistemi di fitodepurazione di cui all'articolo 17, comma 2 bis, del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl., come aggiunto dal comma 2 del presente articolo, possono essere concessi contributi a soggetti privati, nel quadro delle iniziative di cui all'articolo 14, comma 2, della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 (Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale e ulteriori norme di tutela dell'ambiente), come da ultimo modificato dall'articolo 21 della legge provinciale 11 settembre 1995, n. 11] [40].

     5. [Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 4 si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella B] [41].

 

Capo XI

Disposizioni in materia di lavori pubblici

 

     Art. 28. Sostituzione dell'articolo 35 della legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3, relativo al servizio di depurazione e fognatura, e abrogazione di altre disposizioni in materia.

     1. [42].

     2. Restano abrogati l'articolo 28 della legge provinciale 3 febbraio 1995, n. 1, come modificato dall'articolo 21 della legge provinciale 3 febbraio 1997, n. 2; l'articolo 12 della legge provinciale 20 dicembre 1985, n. 20, come sostituito dall'articolo 24 della legge provinciale 2 febbraio 1996, n. 1; l'articolo 21 della legge provinciale 3 febbraio 1997, n. 2 e l'articolo 24 della legge provinciale 2 febbraio 1996, n. 1.

     3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano con riferimento ai corrispettivi determinati a decorrere dall'esercizio finanziario 2000.

 

     Art. 29. Contributo per la localizzazione di impianti di essiccazione dei fanghi derivanti dalla depurazione pubblica.

     1. Con decorrenza dal 1° gennaio 2001 la Provincia, in qualità di gestore degli impianti di depurazione biologica delle acque reflue urbane, corrisponde al comune nel cui territorio sono in esercizio impianti di essiccazione dei fanghi derivanti dalla depurazione pubblica un contributo annuo di lire 10.000 per tonnellata di fanghi trattati presso l'impianto di essiccazione.

     2. Il contributo di cui al comma 1 è computato dalla Provincia nei costi di esercizio degli impianti di depurazione su scala provinciale.

     3. Per le finalità del presente articolo la deliberazione prevista dall'articolo 35, comma 5, della legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3, come sostituito dall'articolo 28 della presente legge, è aggiornata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge.

     4. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella B.

 

     Art. 30. Modificazioni alla legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti).

     1.- 5. [43]

 

     Art. 31. Modifica all'articolo 4 della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13, relativo alle procedure per l'approvazione dei progetti. [44]

 

Capo XII

Disposizioni in materia di finanza locale

 

     Art. 32. Modificazioni alla legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (Norme in materia di finanza locale).

     1. [45].

     2. All'articolo 3 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1 le parole: "comma 3" sono soppresse;

     b) [46].

     3. - 8. [47]

     9. Sono abrogate le seguenti disposizioni della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36:

     a) comma 3 dell'articolo 2, articolo come sostituito dall'articolo 13 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3;

     b) lettera b) del comma 3 dell'articolo 4;

     c) articolo 17, come da ultimo modificato dall'articolo 9 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, con effetto dal 1° gennaio 2002;

     10. L'articolo 13 della legge provinciale n. 36 del 1993, come sostituito dal comma 5 del presente articolo, si applica a decorrere dall'anno successivo a quello di pubblicazione della deliberazione della Giunta provinciale di cui al medesimo articolo 13, comma 2.

     11. Fatto salvo quanto previsto dal comma 10, entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta provinciale approva la deliberazione di cui all'articolo 13, comma 2, della legge provinciale n. 36 del 1993, come sostituito dal comma 5 del presente articolo.

     12. In prima applicazione dell'articolo 22 della legge provinciale n. 36 del 1993, come sostituito dal comma 7 del presente articolo, la rappresentanza unitaria dei comuni in carica alla data di entrata in vigore della presente legge è adeguata alla nuova composizione prevista dal medesimo articolo 22 sulla base delle risultanze delle elezioni svolte prima dell'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 33. Soppressione dell'imposta di soggiorno.

     1. A decorrere dal 1° gennaio 2001, e limitatamente al territorio della provincia di Trento, cessa di applicarsi la legge regionale 29 agosto 1976, n. 10 (Disciplina dell'imposta di soggiorno), come modificata dall'articolo 17 della legge regionale 29 novembre 1978, n. 25.

     2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella C.

 

     Art. 34. Modifica all'articolo 1 della legge provinciale 23 agosto 1999, n. 1 in materia di finanza locale.

     1. All'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 1 della legge provinciale 29 agosto 1999, n. 1 le parole: "per la realizzazione delle medesime opere previste dai predetti piani" sono soppresse.

 

     Art. 35. Modificazioni alla legge provinciale 31 gennaio 1977, n. 7 (Norme sul finanziamento degli oneri di gestione dei comprensori) e abrogazione dell'articolo 46 della legge provinciale 20 luglio 1981, n. 10 (Nuove norme in materia di comprensori nella provincia di Trento). [48]

     1. [49].

     2. [50].

     3. [51].

     4. L'articolo 46 della legge provinciale 20 luglio 1981, n. 10 è abrogato.

     5. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 3 del presente articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella B.

 

Capo XIII

Disposizioni in materia di trasporti

 

     Art. 36. Modificazioni alla legge provinciale 9 luglio 1993, n. 16 (Disciplina dei servizi pubblici di trasporto in provincia di Trento).

     1. [52].

     2. La modificazione apportata all'articolo 46 della legge provinciale n. 16 del 1993 dal comma 1 del presente articolo si applica anche alle concessioni di servizi pubblici di trasporto urbani e extraurbani, rilasciate successivamente alla data di entrata in vigore della legge provinciale 9 luglio 1993, n. 16, come da ultimo modificata dalla legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3.

     3. Sono abrogate le seguenti disposizioni della legge provinciale 9 luglio 1993, n. 16:

     a) commi 5 e 6 dell'articolo 30;

     b) articolo 47.

 

Capo XIV

Disposizioni in materia di edilizia abitativa

 

     Art. 37. Modificazioni alla legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa).

     1. - 11. [53]

     12. L'articolo 83 bis della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, come inserito dal comma 11 del presente articolo, si applica anche ai provvedimenti di revoca già assunti e per i quali non si è provveduto, alla data di entrata in vigore della presente legge, alla restituzione totale o parziale del contributo.

     13. Sono abrogate le seguenti disposizioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21:

     a) il comma 2 dell'articolo 82;

     b) il comma 5 dell'articolo 83, come modificato dall'articolo 45 della legge provinciale 12 settembre 1994, n. 6;

     c) il comma 2 dell'articolo 85.

     14. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 7 e 9 del presente articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella B.

 

Capo XV

Disposizioni in materia di patrimonio

 

     Art. 38. Modificazioni alla legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento).

     1. - 4. [54]

     5. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 del presente articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella B.

 

Capo XVI

Disposizioni in materia di espropriazioni

 

     Art. 39. Modificazioni alla legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6 (Norme sulla espropriazione per pubblica utilità).

     1. - 6. [55]

     7. Fino alla costituzione della commissione provinciale per le espropriazioni (CPE) nella composizione di cui all'articolo 3 della legge provinciale n. 6 del 1993, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, da effettuare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, continua a operare la CPE nella composizione già in carica.

     8. L'articolo 20 bis della legge provinciale n. 6 del 1993, come introdotto dal comma 4 del presente articolo, si applica alle procedure espropriative in relazione alle quali il deposito di cui all'articolo 4 della legge provinciale n. 6 del 1993 sia avvenuto successivamente all'entrata in vigore della presente legge.

 

Capo XVII

Disposizioni in materia di sanità

 

     Art. 40. Disposizioni relative ai consigli dei sanitari e modificazioni alla legge provinciale 1 aprile 1993, n. 10 (Nuova disciplina del servizio sanitario provinciale).

     1. Il consiglio dei sanitari di cui all'articolo 19 della legge provinciale 1 aprile 1993, n. 10, come da ultimo modificato dall'articolo 44 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge continua ad operare fino alla data di entrata in vigore della legge provinciale di riordino del servizio sanitario provinciale.

     2. Sono abrogati il comma 6, come modificato dall'articolo 67 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, e il comma 7 dell'articolo 35, e l'articolo 44 della legge provinciale 1 aprile 1993, n. 10.

 

Capo XVIII

Disposizioni in materia di assistenza

 

     Art. 41. Disposizioni straordinarie e urgenti per assicurare la prosecuzione degli interventi assistenziali in favore di disabili con handicap intellettivo.

     1. Al fine di salvaguardare sul territorio provinciale la prosecuzione del servizio di assistenza ai disabili con handicap intellettivo e alle loro famiglie forniti dall'Associazione nazionale famiglie di fanciulli e adulti subnormali - sezione di Trento, la Provincia è autorizzata a concedere all'associazione medesima un contributo straordinario una tantum di lire 230 milioni.

     2. Per i fini di cui al presente articolo con la tabella A allegata alla presente legge è autorizzata la spesa di lire 230 milioni per l'anno 2001.

 

Capo XIX

Disposizioni in materia di istruzione e di diritto allo studio

 

     Art. 42. Disposizioni in materia di personale della scuola. [56]

     [1. Ai fini della predisposizione di specifiche proposte legislative, la Giunta provinciale, entro il 31 dicembre del 2001, sentita la rappresentanza unitaria dei comuni, individua le funzioni concernenti la gestione della scuola da attribuire rispettivamente alla Provincia e alle istituzioni scolastiche in relazione alla riorganizzazione del sistema scolastico e all'attuazione dell'autonomia delle istituzioni scolastiche. Contestualmente sono definiti, inoltre, i criteri e le modalità per individuare il personale in servizio presso gli enti locali da trasferire alle istituzioni scolastiche in relazione all'esercizio delle funzioni alle stesse spettanti.

     2. Il personale provinciale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che riveste il profilo di collaboratore a cattedra appartenente al VII livello in servizio nelle istituzioni scolastiche a carattere statale è inquadrato ad esaurimento, anche in soprannumero nel profilo degli insegnanti tecnico-pratici, conservando il trattamento giuridico ed economico in godimento al momento del passaggio. La Giunta provinciale definisce tempi e modalità per il passaggio previsto dal presente comma.

     3. Le somme occorrenti per i reinquadramenti, le progressioni e le ricostruzioni di carriera del personale insegnante delle scuole provinciali a carattere statale, anche con riferimento ai periodi antecedenti al trasferimento delle competenze in materia di personale della scuola di cui al decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 433 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige recanti modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405, concernente l'ordinamento scolastico in provincia di Trento), sono anticipate dalla Provincia, ferma restando la restituzione da parte dello Stato per le somme di sua competenza relative al periodo antecedente al trasferimento delle funzioni di cui al predetto decreto legislativo n. 433 del 1996.]

 

     Art. 43. Inquadramento degli assistenti educatori nel ruolo provinciale.

     1. Il personale inquadrato nei ruoli comprensoriali che riveste la qualifica di assistente educatore, in servizio nelle istituzioni scolastiche a carattere statale con rapporto di lavoro a tempo pieno ed a tempo parziale, è inquadrato anche in soprannumero nel ruolo del personale della Provincia.

     2. La Giunta provinciale definisce tempi e modalità per il passaggio previsto dal comma 1 ed approva criteri ed indirizzi per il riconoscimento della funzione e del ruolo degli assistenti educatori in modo integrato nell'ambito del sistema scolastico provinciale.

     3. Nel rispetto degli indirizzi della Giunta provinciale, il contratto collettivo provinciale relativo al comparto del personale della scuola determina la disciplina relativa al trattamento economico della qualifica di assistente educatore e gli altri istituti dello stato giuridico ed economico riservati alla contrattazione.

 

     Art. 44. Riconoscimento del servizio prestato presso le scuole e gli istituti non statali. [57]

     [1. Nell'ambito della formazione delle graduatorie permanenti per l'assegnazione degli incarichi di insegnamento, la Provincia autonoma di Trento assicura la parità di trattamento degli insegnanti che operano nel sistema scolastico integrato provinciale.

     2. Per la formazione delle graduatorie permanenti i servizi di insegnamento prestati dal 1° settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione), sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole a carattere statale. Con regolamento di esecuzione del presente articolo sono definiti i criteri per la valutazione dei servizi utili ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti, l'adeguamento delle graduatorie, la disciplina di raccordo necessaria per garantire la mobilità del personale docente [58].

     3. (Comma non vistato dal Commissario del Governo).

     4. (Comma non vistato dal Commissario del Governo).

     5. (Comma non vistato dal Commissario del Governo).]

 

     Art. 45. Modificazioni alla legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29 (Norme in materia di autonomia delle scuole, organi collegiali e diritto allo studio). [59]

     [1. [60].

     2. [61].

     3. L'articolo 5 della legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29, come modificato dall'articolo 85 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, è abrogato.

     4. [62].

     5. [63].

     6. [64].

     7. [65].

     8. Gli articoli 10 e 11 della legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29 sono abrogati a decorrere dalla costituzione del consiglio provinciale dell'istruzione ai sensi dell'articolo 9 della legge provinciale n. 29 del 1990, come sostituito dal comma 6 del presente articolo.

     9. Le disposizioni di cui all'articolo 9 della legge provinciale n. 29 del 1990, come sostituito dal comma 6 del presente articolo, trovano applicazione con la costituzione del consiglio provinciale dell'istruzione. Il consiglio scolastico provinciale in carica alla data di entrata in vigore della presente legge continua ad operare fino alla nomina del consiglio provinciale dell'istruzione.]

 

     Art. 46. Disposizioni relative al nucleo di valutazione dei dirigenti scolastici.

     1. Ai componenti del nucleo di valutazione dei dirigenti scolastici, esterni all'Amministrazione provinciale, spetta, oltre al rimborso delle spese, un'indennità di carica annua determinata dalla Giunta provinciale nei limiti massimi previsti dall'articolo 19, comma 10, della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (Revisione dell'ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento), come modificato dall'articolo 12 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10.

     2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella C.

 

     Art. 47. Modificazioni all'articolo 38 della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13, relativo al personale insegnante e supplenze brevi. [66]

 

     Art. 48. Assolvimento dell'obbligo scolastico. [67]

     [1. L'adempimento dell'ultima fase dell'obbligo scolastico, in alternativa alla frequenza della scuola secondaria, può essere compiuto all'interno della formazione professionale di base di cui alla legge provinciale 3 settembre 1987, n. 21 (Ordinamento della formazione professionale), come da ultimo modificata dal decreto del Presidente della Giunta provinciale 5 giugno 2000, n. 9-27/Leg. A tal fine sono garantiti l'insegnamento delle materie fondamentali comuni alle scuole secondarie e il rispetto degli obblighi formativi definiti dalla legge 10 febbraio 2000, n. 30 (Legge-quadro in materia di riordino dei cicli dell'istruzione). Spetta al sovrintendente scolastico la validazione della certificazione di assolvimento dell'obbligo, rilasciata dalla formazione professionale di base.]

 

     Art. 49. Modificazioni alla legge provinciale 4 novembre 1986, n. 29 (Interventi a favore dell'edilizia scolastica) e abrogazione della legge provinciale 7 agosto 1978, n. 27 (Utilizzazione degli edifici scolastici, delle loro attrezzature e spazi verdi, da parte delle comunità, per le loro attività culturali, sociali, civili e di tempo libero). [68]

     [1. [69].

     2. All'articolo 17 ter della legge provinciale 4 novembre 1986, n. 29, come inserito dall'articolo 70 della legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il comma 2 è abrogato;

     b) [70].

     3. La legge provinciale 7 agosto 1978, n. 27, l'articolo 23 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 3 e i commi 1 e 2 dell'articolo 8 della legge provinciale 3 settembre 1993, n. 23 sono abrogati. Fino all'approvazione delle modalità organizzative di cui al comma 6 ter dell'articolo 17 bis, come introdotto dal comma 1 del presente articolo, restano in vigore i regolamenti di cui all'articolo 2 della legge provinciale n. 27 del 1978, come modificato dall'articolo 8 della legge provinciale 3 settembre 1993, n. 23.

     4. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella B.]

 

     Art. 50. Modificazioni agli articoli 7 e 8 della legge provinciale 10 agosto 1978, n. 30 (Interventi in materia di assistenza scolastica per favorire il diritto allo studio e delega delle relative funzioni ai comprensori). [71]

     [1. [72].

     2. [73].]

 

     Art. 51. Modifica all'articolo 1 della legge provinciale 28 agosto 1989, n. 6 (Organizzazione amministrativa provinciale in materia di istruzione). [74]

 

     Art. 52. Modificazioni all'articolo 68 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3, relativo all'istituzione del fondo per il miglioramento della qualità della scuola. [75]

     [1. [76].

     2. Per i soggetti di cui all'articolo 13 della legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29 (Norme in materia di autonomia delle scuole, organi collegiali e diritto allo studio), gli interventi di cui al presente articolo sono coordinati e integrano quelli previsti dall'articolo 15 della medesima legge provinciale.

     3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella B.]

 

     Art. 53. Disposizioni in materia di personale insegnante delle scuole nei comuni mocheni e cimbri. [77]

     [1. Nelle scuole con alunni provenienti dai comuni mocheni e da quelli cimbri come individuati dall'articolo 01 del decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige concernenti disposizioni di tutela delle popolazioni ladina, mochena e cimbra della provincia di Trento), come inserito dall'articolo 1 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 321, al fine dell'attuazione di progetti approvati dalle istituzioni scolastiche e mirati alla tutela e alla promozione della lingua e della cultura mochena e cimbra, il sovrintendente scolastico assegna i docenti necessari, anche prescindendo dalle graduatorie provinciali del personale docente, scegliendoli tra docenti in possesso di idonea formazione e con disponibilità alla permanenza triennale nella sede. A tal fine la Giunta provinciale determina i requisiti per la copertura dei posti avuto riguardo in particolare alla conoscenza della cultura mochena e di quella cimbra e della lingua tedesca, e definisce i criteri per l'accertamento di tali requisiti; promuove inoltre un progetto di formazione selettivo al termine del quale è predisposta un'apposita graduatoria.]

 

     Art. 54. Modifica all'articolo 48 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 (Ordinamento della scuola dell'infanzia della Provincia autonoma di Trento).

     1. [78].

     2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella B.

 

     Art. 55. Modificazioni all'articolo 25 della legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 (Norme in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione superiore). [79]

     [1. [80].

     2. Per i fini di cui al presente articolo con la tabella A allegata alla presente legge è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per l'anno 2001, e di lire 3 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003.]

 

Capo XX

Disposizioni in materia di formazione professionale

 

     Art. 56. Modificazioni alla legge provinciale 3 settembre 1987, n. 21 (Ordinamento della formazione professionale). [81]

     [1. [82].

     2. [83].

     3. I commi da 2 a 5 dell'articolo 6 della legge provinciale 3 settembre 1987, n. 21 sono abrogati.

     4. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella B.]

 

Capo XXI

Disposizioni in materia di cultura

 

     Art. 57. Modificazioni alla legge provinciale 18 novembre 1988, n. 37 (Istituzione del Centro servizi culturali S. Chiara).

     1. [84].

     2. [85].

     3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella B.

 

Capo XXII

Disposizioni in materia di emigrazione

 

     Art. 58. Modifica all'articolo 19 della legge provinciale 3 novembre 2000, n. 12 (Interventi a favore dei trentini emigrati all'estero e dei loro discendenti). [86]

 

Capo XXIII

Disposizioni per l'applicazione di norme comunitarie

 

     Art. 59. Modifica all'articolo 2 della legge provinciale 12 settembre 1994, n. 4 relativo all'attuazione di programmi di interesse comunitario. [87]

 

Capo XXIV

Disposizioni in materia di foreste

 

     Art. 60. Modifica all'articolo 8 bis della legge provinciale 16 dicembre 1986, n. 33 (Interventi a favore delle aziende forestali pubbliche e norme integrative della legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48 e della legge provinciale 31 ottobre 1977, n. 30). [88]

     [1. [89].

     2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella B.]

 

     Art. 61. Modificazioni alla legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48 (Provvedimenti per il potenziamento delle aree forestali e delle loro risorse). [90]

     [1. [91].

     2. - 3. [92]

     4. Il presente articolo ha effetto dal giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione dell'autorizzazione della Commissione europea adottata ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato istitutivo della Comunità europea.

     5. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella B.]

 

Capo XXV

Disposizioni in materia di agricoltura

 

     Art. 62. Inserimento dell'articolo 7 bis nella legge provinciale 27 dicembre 1982, n. 33 (Disposizioni varie in materia di agricoltura). [93]

 

     Art. 63. Disposizioni per la prima applicazione della legge provinciale 4 settembre 2000, n. 11, concernente "Modificazioni alla legge provinciale 5 novembre 1990, n. 28 (Istituto agrario di San Michele all'Adige), alla legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39 (Provvedimenti per la ristrutturazione e lo sviluppo dell'agricoltura trentina) e ad altre leggi provinciali in materia di agricoltura e di edilizia abitativa, nonché disposizioni per l'istituzione dell'archivio provinciale delle imprese agricole (APIA)". [94]

     [1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta provinciale nomina il nuovo consiglio d'amministrazione dell'Istituto agrario di San Michele all'Adige secondo quanto disposto dall'articolo 6 della legge provinciale 5 novembre 1990, n. 28, come sostituito dall'articolo 5 della legge provinciale 4 settembre 2000, n. 11. Fino a tale data continuano a operare, secondo la disciplina previgente, il consiglio d'amministrazione e il comitato esecutivo in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.

     2. Entro sessanta giorni dalla nomina il nuovo consiglio d'amministrazione adotta il regolamento sull'organizzazione e il personale dell'istituto e lo trasmette alla Giunta provinciale per l'approvazione.

     3. Dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di approvazione del regolamento sull'organizzazione e il personale dell'istituto, il personale in servizio presso l'Ente per lo sviluppo dell'agricoltura trentina (ESAT), ivi compreso quello dirigenziale, è trasferito all'Istituto agrario di San Michele all'Adige. Dalla stessa data il consiglio d'amministrazione conferisce gli incarichi dirigenziali dell'istituto ai sensi dell'articolo 16 della legge provinciale 5 novembre 1990, n. 28, come sostituito dall'articolo 14 della legge provinciale 4 settembre 2000, n. 11; fino a tale data continuano a essere svolti gli incarichi affidati al personale dell'istituto ai sensi della normativa previgente, fermo restando quanto disposto dai contratti a tempo determinato.

     4. L'Istituto agrario di San Michele all'Adige subentra all'ESAT nei rapporti di lavoro a tempo determinato, ivi compreso quello del direttore, per la durata residua dei contratti.

     5. Il rapporto di lavoro del personale trasferito è regolato dai contratti collettivi del personale della Provincia autonoma di Trento, secondo quanto previsto dall'articolo 17, comma 2, lettera c), della legge provinciale 5 novembre 1990, n. 28, come sostituito dall'articolo 15 della legge provinciale 4 settembre 2000, n. 11.

     6. La Giunta provinciale può impartire direttive all'agenzia per la rappresentanza negoziale perché siano approvate disposizioni sul personale già in servizio presso l'ESAT, in relazione al suo trasferimento all'Istituto agrario di San Michele all'Adige.

     7. Entro un anno dalla data di trasferimento all'Istituto agrario di San Michele all'Adige del personale dell'ESAT sono individuate, sentite le organizzazioni sindacali, le eventuali unità di personale relative al personale proveniente dall'ESAT in esubero rispetto alle dotazioni di personale stabilite dall'istituto. Le unità di personale in esubero sono poste in mobilità in applicazione di quanto previsto dall'articolo 8 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (Revisione dell'ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento).

     8. Con il primo giorno del secondo mese successivo a quello di approvazione da parte della Giunta provinciale del regolamento sull'organizzazione e il personale dell'Istituto agrario di San Michele all'Adige l'ESAT è soppresso. Dalla medesima data l'istituto esercita le funzioni di assistenza e consulenza tecnica e socio-economica a favore delle aziende agricole e subentra nei rapporti attivi e passivi dell'ESAT.

     9. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge gli organi dell'ESAT decadono, ad eccezione del collegio dei revisori dei conti che rimane in carica per l'espletamento dei compiti ad esso affidati ai sensi dell'articolo 65. Il direttore provvede all'ordinaria amministrazione fino alla soppressione dell'ente.

     10. A seguito della soppressione dell'ESAT i riferimenti all'ESAT contenuti nella vigente legislazione provinciale s'intendono sostituiti con il riferimento all'Istituto agrario di San Michele all'Adige e rispettivamente alla Provincia autonoma di Trento in relazione alle competenze in materia di registro delle imprese agricole ad essa attribuite dalla legge provinciale 4 settembre 2000, n. 11.]

 

     Art. 64. Modifica all'articolo 4 della legge provinciale 5 novembre 1990, n. 28 (Istituto agrario di San Michele all'Adige). [95]

 

     Art. 65. Liquidazione dell'ESAT e disposizioni finanziarie relative alla legge provinciale 4 settembre 2000, n. 11.

     1. Il direttore dell'ESAT in carica fino al giorno in cui, ai sensi dell'articolo 63, comma 8, della presente legge, interviene la soppressione dell'ESAT, entro i successivi trenta giorni e con riferimento alla data di soppressione redige il rendiconto generale finale dell'ente. Il rendiconto generale finale è composto dal conto finanziario, relativo alla gestione del bilancio fino alla data di soppressione, dal rendiconto patrimoniale, riportante la situazione delle attività e delle passività dell'ente alla medesima data, nonché da una relazione illustrativa. Il rendiconto generale finale è redatto in conformità alle norme in materia di contabilità e bilancio dell'ente o, in mancanza, alle norme provinciali in materia; esso è assoggettato al parere obbligatorio del collegio dei revisori dei conti, che deve attestare la correttezza dei valori contabili riportati. L'Istituto agrario di San Michele all'Adige integra il proprio bilancio d'esercizio con le risultanze del conto finanziario finale dell'ESAT.

     2. Per consentire il subentro nei rapporti giuridici e l'integrazione del bilancio dell'istituto, la Provincia è autorizzata ad assegnare una somma massima di lire 1 miliardo a favore dell'istituto medesimo. Per l'assegnazione della predetta somma l'istituto presenta apposita richiesta alla Provincia, evidenziando i valori attivi e passivi relativi riscontrati liquidabili entro il termine dell'esercizio finanziario; la richiesta è assoggettata al parere obbligatorio del collegio dei revisori dei conti, che deve attestare la correttezza dei valori contabili riportati. La somma è assegnata dalla Provincia entro il limite massimo dello squilibrio fra i valori passivi e i valori attivi.

     3. Per i fini di cui al comma 2 è autorizzata la spesa di lire 1 miliardo a carico dell'esercizio finanziario 2001; alla relativa copertura si provvede con l'utilizzo dei fondi per nuove leggi - spese in conto capitale - riportati all'unità di base 95.1.210.

     4. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti al presente articolo, ai sensi del terzo comma dell'articolo 27 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento), articolo come da ultimo modificato dall'articolo 7 della presente legge.

     5. Per i fini di cui al comma 2 del presente articolo, con la tabella A allegata alla presente legge è autorizzata la spesa di lire 1 miliardo per l'anno 2001.

 

     Art. 66. Abrogazione della legge provinciale 31 gennaio 1978, n. 10 (Provvedimenti di sostegno alle attività agricole e zootecniche).

     1. La legge provinciale 31 gennaio 1978, n. 10 è abrogata.

 

     Art. 67. Modificazioni all'articolo 48 della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17 (Interventi organici in materia di agricoltura). [96]

 

Capo XXVI

Disposizioni finanziarie e finali

 

     Art. 68. Riferimento delle spese e copertura degli oneri.

     1. Per i fini di cui agli articoli richiamati nell'allegata tabella A, la medesima tabella riporta le nuove spese come autorizzate nei relativi articoli.

     2. Per i fini di cui agli articoli richiamati nell'allegata tabella B, le spese sono poste a carico degli stanziamenti, delle autorizzazioni di spesa e dei limiti d'impegno disposti per i fini di cui alle disposizioni richiamate nei capitoli del documento tecnico di accompagnamento e di specificazione del bilancio 2001-2003 indicati nella medesima tabella B in corrispondenza delle unità previsionali di base di riferimento.

     3. Per il triennio 2001-2003 alla copertura delle nuove o maggiori spese derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede secondo le modalità riportate nell'allegata tabella C. Per gli esercizi finanziari successivi si provvederà secondo le previsioni recate dal bilancio pluriennale della Provincia.

 

     Art. 69. Variazioni di bilancio.

     1. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti alla presente legge, ai sensi del terzo comma dell'articolo 27 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, articolo come da ultimo modificato dall'articolo 7 della presente legge.

 

     Art. 70. Entrata in vigore.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

 

 

Tabella A

Autorizzazione delle spese (articolo 68, comma 1)

(Omissis)

 

Tabella B

Riferimento delle spese (articolo 68, comma 2)

(Omissis)

 

Tabella C

Copertura degli oneri (articolo 68, comma 3)

(Omissis)

 

 


[1] Inserisce l'art. 16 bis nella L.P. 30 novembre 1992, n. 23.

[2] Sostituisce l'art. 31 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23.

[3] Comma inserito dall'art. 5 della L.P. 16 agosto 2001, n. 6.

[4] Comma abrogato dall’art. 1 della L.P. 30 dicembre 2002, n. 15.

[5] Modificano la L.P. 14 settembre 1979, n. 7.

[6] Sostituisce l'art. 4 della L.P. 19 novembre 1979, n. 10.

[7] Modifica il comma 10, art. 12 ter della L.P. 8 luglio 1996, n. 4.

[8] Modifica la lettera a), comma 2, art. 17 della L.P. 8 luglio 1996, n. 4.

[9] Inserisce l'art. 19 bis nella L.P. 8 luglio 1996, n. 4.

[10] Articolo abrogato dall'art. 32 della L.P. 2 agosto 2005, n. 14.

[11] Sostituisce i commi 2 e 8 ed aggiunge il comma 8 bis all'art. 9 della L.P. 20 marzo 2000, n. 3.

[12] Sostituisce l'art. 10 della L.P. 20 marzo 2000, n. 3.

[13] Sostituisce il settimo comma, art. 4 della L.P. 12 dicembre 1978, n. 60.

[14] Sostituisce il comma 2, art. 18 della L.P. 20 marzo 2000, n. 3.

[15] Articolo inserito dall’art. 16 della L.P. 15 dicembre 2004, n. 10.

[16] Modificano la L.P. 5 settembre 1991, n. 22.

[17] Comma così modificato dall’art. 30 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[18] Sostituisce l'art. 12 della L.P. 15 gennaio 1993, n. 1.

[19] Modifica il comma 1, art. 40 della L.P. 13 dicembre 1999, n. 6.

[20] Aggiunge il comma 3 bis all'art. 22 della L.P. 21 aprile 1987, n. 7.

[21] Sostituisce il comma 2, art. 28 della L.P. 21 aprile 1987, n. 7.

[22] Articolo abrogato dall’art. 51 della L.P. 15 maggio 2002, n. 7.

[23] Modifica il comma 1, art. 18 bis della L.P. 1 aprile 1986, n. 10.

[24] Modifica il comma 1, art. 18 ter della L.P. 1 aprile 1986, n. 10.

[25] Sostituisce il comma 3, art. 67 della L.P. 4 agosto 1986, n. 21.

[26] Sostituisce il comma 3, art. 68 della L.P. 4 agosto 1986, n. 21.

[27] Modifica il comma 4, art. 70 della L.P. 4 agosto 1986, n. 21.

[28] Comma abrogato dall’art. 14 della L.P. 29 luglio 2005, n. 13 con la decorrenza ivi indicata.

[29] Modifica la lettera b), comma 2, art. 71 bis della L.P. 4 agosto 1986, n. 21.

[30] Modificano la L.P. 13 dicembre 1990, n. 33.

[31] Aggiunge la lettera c bis) al primo comma, art. 3 della L.P. 8 luglio 1976, n. 18.

[32] Aggiunge un comma all'art. 7 della L.P. 8 luglio 1976, n. 18.

[33] Aggiunge il comma 1 bis all'art. 16 sexies della L.P. 8 luglio 1976, n. 18.

[34] Sostituisce l'art. 48 della L.P. 11 settembre 1998, n. 10.

[35] Modifica il comma 3, art. 44 della L.P. 20 marzo 2000, n. 3.

[36] Modifica l'art. 7 della L.P. 3 febbraio 1995, n. 1.

[37] Modifica l'art. 14 del D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl.

[38] Aggiunge il comma 2 bis all'art. 17 del D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl.

[39] Modifica l'art. 19 del D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl.

[40] Comma abrogato dall’art. 58 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1, con effetto a decorrere dalla data indicata nello stesso art. 58 della L.P. 1/2002.

[41] Comma abrogato dall’art. 58 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1, con effetto a decorrere dalla data indicata nello stesso art. 58 della L.P. 1/2002.

[42] Sostituisce l'art. 35 della L.P. 27 agosto 1999, n. 3.

[43] Modificano la L.P. 10 settembre 1993, n. 26.

[44] Sostituisce il comma 7, art. 4 della L.P. 8 settembre 1997, n. 13.

[45] Sostituisce il comma 4, art. 2 della L.P. 15 novembre 1993, n. 36.

[46] Sostituisce il comma 2, art. 3 della L.P. 15 novembre 1993, n. 36.

[47] Modificano la L.P. 15 novembre 1993, n. 36.

[48] Articolo abrogato dall'art. 42 della L.P. 16 giugno 2006, n. 3, con effetto dalla data ivi indicata.

[49] Sostituisce l'art. 2 della L.P. 31 gennaio 1977, n. 7.

[50] Aggiunge il comma 3 ter all'art. 3 della L.P. 31 gennaio 1977, n. 7.

[51] Sostituisce l'art. 5 della L.P. 31 gennaio 1977, n. 7.

[52] Modifica il comma 1, art. 46 della L.P. 9 luglio 1993, n. 16.

[53] Modificano la L.P. 13 novembre 1992, n. 21.

[54] Modificano la L.P. 19 luglio 1990, n. 23.

[55] Modificano la L.P. 19 febbraio 1993, n. 6.

[56] Articolo abrogato dall'art. 72 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.

[57] Articolo abrogato dall'art. 119 della L.P. 7 agosto 2006, n. 5.

[58] Comma così sostituito dall’art. 19 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[59] Articolo abrogato dall'art. 119 della L.P. 7 agosto 2006, n. 5, a decorrere dalla data ivi indicata.

[60] Modifica il comma 4, art. 1 della L.P. 9 novembre 1990, n. 29.

[61] Inserisce l'art. 1 bis nella L.P. 9 novembre 1990, n. 29.

[62] Sostituisce l'art. 7 della L.P. 9 novembre 1990, n. 29.

[63] Sostituisce la rubrica del capo II della L.P. 9 novembre 1990, n. 29.

[64] Sostituisce l'art. 9 della L.P. 9 novembre 1990, n. 29.

[65] Sostituisce il comma 4 sexies, art. 11 della L.P. 9 novembre 1990, n. 29.

[66] Articolo abrogato dall'art. 119 della L.P. 7 agosto 2006, n. 5. Modificava il comma 4 ed aggiungeva il comma 4 bis all'art. 38 della L.P. 8 settembre 1997, n. 13.

[67] Articolo abrogato dall'art. 119 della L.P. 7 agosto 2006, n. 5.

[68] Articolo abrogato dall'art. 119 della L.P. 7 agosto 2006, n. 5, a decorrere dalla data ivi indicata.

[69] Aggiunge i commi 2 bis, 6 bis e 6 ter all'art. 17 bis della L.P. 4 novembre 1986, n. 29.

[70] Sostituisce il comma 3, art. 17 ter della L.P. 4 novembre 1986, n. 29.

[71] Articolo abrogato dall'art. 119 della L.P. 7 agosto 2006, n. 5, a decorrere dalla data ivi indicata.

[72] Sostituisce il comma 2 e modifica il comma 3, art. 7 della L.P. 10 agosto 1978, n. 30.

[73] Inserisce l'art. 8 bis nella L.P. 10 agosto 1978, n. 30.

[74] Aggiunge il comma 2 bis all'art. 1 della L.P. 28 agosto 1989, n. 6.

[75] Articolo abrogato dall'art. 119 della L.P. 7 agosto 2006, n. 5.

[76] Modifica l'art. 68 della L.P. 20 marzo 2000, n. 3.

[77] Articolo abrogato dall'art. 119 della L.P. 7 agosto 2006, n. 5.

[78] Modifica il comma 2, art. 48 della L.P. 21 marzo 1977, n. 13.

[79] Articolo abrogato dall'art. 119 della L.P. 7 agosto 2006, n. 5, a decorrere dalla data ivi indicata.

[80] Sostituisce il comma 2 e modifica il comma 2 bis all'art. 25 della L.P. 24 maggio 1991, n. 9.

[81] Articolo abrogato dall'art. 119 della L.P. 7 agosto 2006, n. 5, a decorrere dalla data ivi indicata.

[82] Sostituisce il comma 1, art. 24 della L.P. 3 settembre 1987, n. 21.

[83] Aggiunge il comma 5 bis all'art. 25 della L.P. 3 settembre 1987, n. 21.

[84] Sostituisce il comma 2, art. 8 della L.P. 18 novembre 1988, n. 37.

[85] Modifica il comma 1 bis, art. 11 della L.P. 18 novembre 1988, n. 37.

[86] Sostituisce la lettera a), comma 4, art. 19 della L.P. 3 novembre 2000, n. 12.

[87] Aggiunge il comma 2 bis all'art. 2 della L.P. 12 settembre 1994, n. 4.

[88] Articolo abrogato dall'art. 115 della L.P. 23 maggio 2007, n. 11, con la decorrenza ivi prevista.

[89] Modifica il comma 1, art. 8 bis della L.P. 16 dicembre 1986, n. 33.

[90] Articolo abrogato dall'art. 115 della L.P. 23 maggio 2007, n. 11, con la decorrenza ivi prevista.

[91] Modifica il comma 6 bis, art. 12 bis della L.P. 23 novembre 1978, n. 48.

[92] Sostituiscono il comma 1, art. 20 e il comma 4, art. 24 della L.P. 23 novembre 1978, n. 48.

[93] Inserisce l'art. 7 bis nella L.P. 27 dicembre 1982, n. 33.

[94] Articolo abrogato dall'art. 32 della L.P. 2 agosto 2005, n. 14, con decorrenza dalla data ivi indicata.

[95] Articolo abrogato dall'art. 32 della L.P. 2 agosto 2005, n. 14, con decorrenza dalla data ivi indicata. Modifica la lettera b), comma 1, art. 4 della L.P. 5 novembre 1990, n. 28.

[96] Articolo abrogato dall’art. 62 della L.P. 28 marzo 2003, n. 4.