§ 3.2.18 - L.P. 4 novembre 1986, n. 29.
Interventi a favore dell'edilizia scolastica. [2]


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:3. assetto del territorio
Capitolo:3.2 edilizia
Data:04/11/1986
Numero:29


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Norme e programmi di intervento.
Art. 3.  Contenuti dei programmi di intervento.
Art. 4.  Presentazione delle domande.
Art. 5.  Modalità di approvazione del programma di intervento.
Art. 6.  Documentazione.
Art. 7.  Tipi di intervento.
Art. 8.  Esecuzione delle opere.
Art. 9.  Assegnazione ed erogazione dei fondi.
Art. 10.  Concessione contributi.
Art. 11.  Interventi minori.
Art. 12.  Interventi urgenti.
Art. 13.  Vincolo di destinazione.
Art. 14.  Individuazione delle aree.
Art. 15.  Fornitura arredamenti ed attrezzature.
Art. 16.  Norma transitoria.
Art. 17.  Riferimento delle spese.
Art. 17 bis.  Funzioni dei comuni e della Provincia in materia di edilizia scolastica.
Art. 17 ter.  Delega di compiti ad istituti e scuole.
Art. 17 qua ter. Trasferimento e utilizzazione degli immobili sede di istituti e scuole.
Art. 17 qui nquies. Disposizioni per il finanziamento degli interventi.


§ 3.2.18 - L.P. 4 novembre 1986, n. 29. [1]

Interventi a favore dell'edilizia scolastica. [2]

(B.U. 11 novembre 1986, n. 50).

 

Capo I [3]

Disposizioni generali in materia di edilizia scolastica

 

Art. 1. Finalità.

     1. Al fine di assicurare un equilibrato sviluppo della comunità educativa nelle sue strutture scolastiche, la Giunta provinciale adotta programmi di intervento relativi ad edifici e locali destinati o da destinare a scuole statali di ogni ordine e grado, a scuole dell'infanzia provinciali, ed equiparate [4].

     2. Gli edifici scolastici, comprensivi di strutture per il gioco ed impianti sportivi, saranno distribuiti sul territorio e progettati in modo da realizzare un sistema a dimensioni e localizzazioni ottimali il quale:

     a) preveda ogni edificio scolastico come struttura inserita in un contesto urbanistico e sociale che garantisca a tutti gli alunni di formarsi nelle migliori condizioni ambientali ed educative e compatibilmente con l'attività didattica della scuola, consenta la fruibilità dei servizi scolastici, culturali, ricreativi e sportivi da parte della comunità, secondo il concetto dell'educazione permanente;

     b) favorisca l'integrazione tra più scuole di uno stesso distretto scolastico, assicurando il coordinamento e la migliore utilizzazione delle attrezzature scolastiche e dei servizi;

     c) permetta la massima adattabilità degli edifici scolastici per l'attuazione del tempo pieno e del tempo prolungato in relazione al rinnovamento e aggiornamento delle attività didattiche e per lo svolgimento di tutte le iniziative culturali proprie e della comunità nella quale sono inseriti.

 

     Art. 2. Norme e programmi di intervento.

     1. I programmi di edilizia scolastica saranno formulati in modo da assicurare la realizzazione di strutture adeguate alle esigenze scolastiche, educative e informative.

     2. I programmi concernono:

     A) la costruzione, l'acquisto e relativo riattamento, l'ampliamento ovvero la ristrutturazione complessiva tendente al riutilizzo, in via prioritaria, di strutture esistenti, qualora ciò si renda opportuno per ragioni economiche o storico - ambientali;

     B) la ristrutturazione parziale, il riattamento e la manutenzione straordinaria; nonché, per le sole scuole dell'infanzia equiparate, la ristrutturazione complessiva e l'ampliamento di edifici adibiti o da adibire a loro sede [5].

     3. Tra gli interventi di cui alle lettere A) e B) di cui al comma precedente sono compresi quelli volti ala realizzazione di ogni infrastruttura necessaria per lo svolgimento delle attività integrative della scuola e la migliore attuazione del diritto allo studio, per i servizi ricreativi e sportivi.

     3 bis. Nel caso in cui l'intervento riguardi la costruzione o il riattamento degli edifici scolastici possono essere considerate tra le spese ammissibili a finanziamento anche quelle relative all'acquisizione della disponibilità di immobili e quelle per altri oneri gestionali conseguenti all'esecuzione degli interventi, previa presentazione di uno specifico programma da parte dell'ente interessato [6].

     4. Per la realizzazione degli interventi di cui alla lettera A) spetta alla Giunta provinciale emanare le norme relative agli indici di funzionalità didattica, ai modelli edilizi ed alle componenti costruttive per i diversi tipi di scuola, tenendo conto della finalità di assicurare elevate condizioni di economicità della gestione. Fino a quando la Giunta provinciale non provvederà diversamente, si applicano le norme in vigore.

     5. Dal momento in cui la Provincia autonoma di Trento, a seguito del trasferimento delle competenze in materia di istruzione, provvederà alla programmazione del servizio scolastico, gli interventi di cui alla presente legge si conformeranno ai contenuti della predetta programmazione.

 

     Art. 3. Contenuti dei programmi di intervento. [7]

 

     Art. 4. Presentazione delle domande.

     1. I comuni e loro consorzi presentano le domande per la realizzazione delle opere previste dalla lettera A) dell'articolo 2. Tali domande possono comprendere interventi per la costruzione o l'acquisto e relativo riattamento di edifici da adibire a sedi di scuole dell'infanzia equiparate, qualora i gestori delle stesse ne facciano richiesta ed esclusivamente in sostituzione di sedi esistenti inadeguate. I proprietari di edifici adibiti o da adibire a scuole dell'infanzia equiparate, diversi dai comuni e loro consorzi, nonché gli enti gestori delle scuole equiparate relativamente agli immobili utilizzati, a titolo di comodato, previo consenso del proprietario nel caso di inerzia dello stesso ed esclusivamente per far fronte a esigenze di sicurezza e messa a norma,presentano al comprensorio le domande per la realizzazione delle opere di cui alla lettera B) dell'articolo 2 [8].

     2. La Giunta provinciale fissa i termini, le modalità e le condizioni per l’attuazione di quest’articolo [9].

     3. [Per gli interventi di cui alla lettera 19) dell'articolo 2 le domande devono essere corredate della seguente documentazione:

     a) una relazione tecnico - illustrativa dei lavori proposti;

     b) un preventivo sommario di spesa;

     c) le modalità di finanziamento;

     d) la dichiarazione di proprietà dell'immobile] [10].

     4. [La mancata produzione della documentazione di cui al comma precedente costituisce motivo di irricevibilità della domanda] [11].

     5. [Qualora i comuni e loro consorzi intendano realizzare direttamente le opere previste dalla lettera A) dell'articolo 2 devono allegare alla domanda, entro il termine di cui al secondo comma, la documentazione di cui ai punti a) e b) del terzo comma nonché copia della deliberazione dell'organo competente, dalla quale appaia l'impegno all'esecuzione dell'opera, sulla base della relazione tecnico - illustrativa e del preventivo sommario di spesa presentato, condizionatamente alle assegnazioni dei fondi] [12].

     6. [Entro lo stesso termine del 31 gennaio di ogni anno i comuni e i loro consorzi, nonché limitatamente alle opere di cui alla lettera 119) dell'articolo 2, i proprietari di edifici adibiti o da adibire a scuole dell'infanzia equiparate, nonché gli enti gestori delle scuole equiparate relativamente agli immobili utilizzati, a titolo di comodato, previo consenso del proprietario nel caso di inerzia dello stesso ed esclusivamente per far fronte a esigenze di sicurezza e messa a norma,possono chiedere, in casi straordinari e per sopraggiunti fabbisogni, che vengano inseriti nel programma interventi di edilizia scolastica non previsti in sede di predisposizione del medesimo] [13].

 

     Art. 5. Modalità di approvazione del programma di intervento.

     1. [14].

     2. Al fine della determinazione degli interventi per i quali possano essere concessi contributi, i comprensori, a loro volta, formulano - sentiti i rispettivi consigli scolastici distrettuali, ove costituiti - una graduatoria concernente le opere di cui alla lettera B) dell'articolo 2 da realizzare nel loro ambito territoriale. La graduatoria è formata nel rispetto dei criteri che potranno essere stabiliti dalla Giunta provinciale con particolare riguardo alle esigenze di risanamento, ai profili della sicurezza e della solidità strutturale degli edifici, alla loro idoneità igienico - sanitaria, alle esigenze di funzionalità didattica e di economicità della gestione [15].

     3. La Giunta provinciale può discostarsi dalle graduatorie formulate dai comprensori, sentiti i comprensori interessati [16].

     4. Qualora i comprensori non facciano pervenire la graduatoria entro novanta giorni dalla scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande di contributo, il dirigente del servizio provinciale competente in materia d’istruzione provvede direttamente ad individuare le opere da inserire nel programma sulla base delle domande che i comprensori devono trasmettere alla Provincia, ovvero sulla base delle informazioni in possesso degli uffici [17].

     5. [18].

     6. [19].

 

     Art. 6. Documentazione.

     1. Entro i termini stabiliti nel programma di intervento i comuni e loro consorzi nonché i proprietari di scuole dell'infanzia equiparate, nonché gli enti gestori delle scuole equiparate relativamente agli immobili utilizzati, a titolo di comodato, previo consenso del proprietario nel caso di inerzia dello stesso ed esclusivamente per far fronte a esigenze di sicurezza e messa a norma, presentano alla Giunta provinciale i progetti esecutivi delle singole opere previste nel programma di intervento, nonché, per le opere di cui alla lettera A) dell'articolo 2, la deliberazione di individuazione dell'area ai sensi dell'articolo 14 e, per le opere di cui alla lettera B) dell'articolo 2, un estratto tavolare attestante la proprietà dell'immobile cui si riferiscono i lavori [20].

     2. In caso di mancata osservanza dei termini fissati nel programma per la presentazione della documentazione di cui al primo comma è preclusa la concessione di contributi e l'assegnazione dei fondi per l'anno di riferimento, ferma restando la possibilità di fruirne negli anni successivi. In tal caso la Giunta provinciale può utilizzare i fondi resisi disponibili per concedere contributi od assegnare fondi per la realizzazione di opere previste nel programma, purché sia già stato presentato il relativo progetti).

 

     Art. 7. Tipi di intervento.

     1. Per i fini di cui alla presente legge la Giunta provinciale:

     a) provvede direttamente;

     b) assegna fondi a copertura totale delle spese ritenute ammissibili per gli interventi indicati alla lettera A) dell'articolo 2 previsti nel programma di intervento;

     c) concede contributi in misura non superiore al 95 per cento e non inferiore al 50 per cento della spesa prevista e ritenuta ammissibile nei progetti esecutivi delle opere di cui alla lettera B) dell'articolo 2 previsti nel programma di intervento. La misura dei contributi è determinata in base a criteri stabiliti con provvedimento della Giunta provinciale, tenuto conto degli elementi di valutazione stabiliti per i fini di cui al quarto comma dell'articolo 10 della legge provinciale 1 settembre 1986, n. 26. Per i beneficiari diversi dai comuni o loro consorzi, proprietari di edifici adibiti o da adibire a scuole dell'infanzia equiparate, la misura del contributo è fissata nell'80 per cento della spesa prevista e ritenuta ammissibile nei progetti esecutivi delle opere di cui alla lettera la) dell'articolo 2 previsti nel programma di intervento [21].

     2. La Giunta provinciale determina la spesa ammissibile, sentito ove previsto, il parere del comitato tecnico - amministrativo o del servizio edilizia pubblica sulla congruità della spesa stessa, secondo la rispettiva competenza in ordine all'entità degli importi.

 

     Art. 8. Esecuzione delle opere.

     1. All'esecuzione delle opere di cui alla lettera A) dell'articolo 2 provvedono i comuni o loro consorzi che abbiano prodotto la documentazione di cui al quinto comma dell'articolo 4, la Provincia ovvero l'Istituto trentino per l'edilizia abitativa secondo quanto stabilito dal programma di intervento.

     2. I progetti esecutivi delle opere sono approvati, fermo restando per quanto riguarda i pareri tecnico - amministrativi quanto disposto dalla legge provinciale 28 luglio 1975, n. 28 e successive modificazioni e dalla legge provinciale 3 gennaio 1983, n. 2, sentiti i comuni e i consigli di circolo o di istituto interessati.

 

     Art. 9. Assegnazione ed erogazione dei fondi.

     1. L'assegnazione dei fondi per la realizzazione delle opere di cui alla lettera A) dell'articolo 2 è disposta con deliberazione della Giunta provinciale a favore degli enti che provvedono alla realizzazione delle opere.

     2. Qualora le opere vengano eseguite dai comuni o loro consorzi, la Giunta provinciale, dietro presentazione della documentazione di cui all'art. 6, assegna i fondi necessari alla copertura di tutte le spese relative al costo totale delle aree, delle opere, delle attrezzature e degli arredamenti nei limiti della spesa ammissibile determinata a termini dell'art. 7.

     3. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche per il finanziamento delle opere la cui esecuzione venga affidata all'Istituto trentino per l'edilizia abitativa.

     4. La Provincia eroga all'Istituto trentino per l'edilizia abitativa i fondi allo stesso assegnati a sensi del comma precedente, versando in via anticipata, in relazione a fabbisogni di cassa, su apposito conto corrente appositamente istituito presso il tesoriere provinciale intestato all'Istituto trentino per l'edilizia abitativa. A tal fine l'Istituto trentino per l'edilizia abitativa invierà alla Provincia i dati relativi ai fabbisogni di cassa distinti per tipi di spesa previsti dal secondo comma.

     5. I fondi assegnati ai comuni e loro consorzi, ai sensi del secondo comma, sono erogati alle scadenze previste dai contratti di compravendita in caso di acquisti. Negli altri casi di interventi relativi alla lettera A) dell'articolo 2 l'erogazione dei fondi è di sposta in via anticipata in una o più soluzioni, fino alla misura massima dell'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile, secondo le modalità stabilite dalla Giunta provinciale con il provvedimento di assegnazione dei fondi. La rata a saldo è erogata dopo l'accertamento da parte del servizio edilizia pubblica della regolare esecuzione dei lavori.

     6. In caso di accertata totale difformità dell'intervento realizzato dal progetto esecutivo, la Giunta provinciale dispone la revoca totale del finanziamento concesso; in caso di accertata parziale difformità dell'intervento realizzato dal progetto esecutivo, purché permanga la finalità dell'intervento, ovvero di inosservanza dei tempi di esecuzione, la Giunta provinciale provvede alla riduzione del finanziamento concesso in proporzione rispettivamente alle opere eseguite in parziale difformità ovvero alle opere eseguite oltre i termini prescritti [22].

     7. Entro il secondo mese di ogni anno successivo a quello della prima applicazione del presente articolo, è fatto obbligo all'Istituto trentino per l'edilizia abitativa di presentare alla Giunta provinciale il rendiconto delle spese sostenute nell'esercizio precedente e una relazione sullo stato di attuazione dell'opera, redatti distintamente per ciascuna di esse.

     8. I comuni e i loro consorzi presentano il rendiconto delle spese sostenute entro due mesi dall'avvenuta totale esecuzione dell'opera.

     9. Con provvedimento della Giunta provinciale possono essere riconosciute e finanziate spese per l'aumento dei costi di realizzazione delle opere di cui al presente articolo, previo parere, ove previsto, da parte degli organi consultivi competenti ai sensi della normativa vigente in materia di lavori pubblici; le maggiori spese ammissibili ai sensi del presente comma sono quelle specificate dall'articolo 1 della legge provinciale 23 gennaio 1975, n. 16 e successive modificazioni [23].

     10. La Giunta provinciale stabilisce con propria deliberazione i criteri per il riconoscimento di dette spese.

 

     Art. 10. Concessione contributi.

     1. La Giunta provinciale dispone la concessione delle agevolazioni ai comuni, loro consorzi ed ai proprietari di edifici adibiti o da adibire a scuole dell'infanzia equiparate, per la realizzazione degli interventi di cui alla lettera 13) dell'articolo 2, ad avvenuta presentazione della documentazione prevista all'articolo 6, fissando i termini per la realizzazione delle relative opere.

     2. L'erogazione dei contributi è disposta secondo le modalità di cui al secondo e terzo periodo del quinto comma del precedente articolo.

     3. In caso di accertata difformità dell'intervento realizzato dal progetto esecutivo, ovvero di inosservanza dei tempi di esecuzione, si applicano le disposizioni di cui al sesto comma del precedente articolo 9.

     4. I termini fissati nel provvedimento di concessione del contributo possono essere aggiornati dalla Giunta provinciale su motivata richiesta degli enti interessati.

     5. Ai In degli interventi di cui al presente articolo, la Giunta provinciale può ammettere a contributo  spese per l'aumento dei costi di realizzazione delle iniziative previste nel programma di intervento e per le quali sia stata disposta la concessione delle agevolazioni, previo parere, ove previsto, da parte degli organi consultivi competenti ai sensi della normativa vigente in materia di lavori pubblici; le maggiori spese ammissibili ai sensi del presente comma sono quelle specificate dall'articolo 1 della legge provinciale 23 gennaio 1975, n. 16 e successive modificazioni [24].

     6. La Giunta provinciale stabilisce con propria deliberazione i criteri per il riconoscimento di dette spese.

 

     Art. 11. Interventi minori.

     1. La Giunta provinciale può concedere contributi, in misura pari all'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile, ai comuni, loro consorzi ed ai proprietari di scuole dell'infanzia equiparate, nonché gli enti gestori delle scuole equiparate relativamente agli immobili utilizzati, a titolo di comodato, previo consenso del proprietario nel caso di inerzia dello stesso ed esclusivamente per far fronte a esigenze di sicurezza e messa a norma, per la realizzazione di interventi concernenti la lettera 13) dell'articolo 2 della presente legge, il cui preventivo di spesa sia non superiore a lire 200 milioni. Il contributo è calcolato sulla spesa ritenuta ammissibile nei progetti esecutivi delle opere, fermo restando il limite massimo, per la stessa, di lire 200 milioni [25].

     2. La Giunta provinciale fissa i termini e le modalità per la presentazione delle domande ai comprensori, nonché le condizioni per l’individuazione, da parte della Giunta provinciale, degli interventi da realizzare [26].

     3. [Entro il termine del 31 dicembre successivo i comprensori formulano una graduatoria riferita al proprio territorio di opere da ammettere a contributo. Tale graduatoria è formata nel rispetto dei criteri che potranno essere stabiliti dalla Giunta provinciale con particolare riguardo alle esigenze di risanamento, ai profili della sicurezza e della solidità strutturale degli edifici, alla loro idoneità igienico-sanitaria, alle esigenze di funzionalità didattica e di economicità della gestione] [27].

     4. [Successivamente la Giunta provinciale approva entro il termine del 31 gennaio un piano provinciale per gli interventi minori indicante i limiti minimi di spesa ammissibile, gli interventi da realizzare e la relativa tipologia, l'entità della spesa ammessa, i termini per la presentazione della documentazione di cui al precedente articolo 6. La Giunta provinciale può provvedere direttamente, qualora lo ritenga necessario, per esigenze sopravvenute, alla modifica del piano. La Giunta provinciale può discostarsi dalle graduatorie formulate dai comprensori, sentiti i comprensori stessi] [28].

     5. [Qualora i comprensori non facciano pervenire la graduatoria entro il termine di cui al terzo comma la Giunta provinciale provvede direttamente ad individuare le opere da inserire nel piano sulla base delle domande che i comprensori devono trasmettere alla Provincia, ovvero sulla base delle informazioni in possesso degli uffici] [29].

     6. Per la concessione dei contributi si applica quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 7 e dal precedente articolo.

 

     Art. 12. Interventi urgenti.

     1. Nei limiti delle somme riservate ai sensi dell'articolo 3, la Giunta provinciale è autorizzata a concedere agli enti indicati all'articolo 4, al di fuori dei programmi di cui all'articolo 3 e dei piani di cui al precedente articolo 11, contributi pari all'80 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per interventi urgenti in dipendenza di eventi straordinari.

     2. Per l'erogazione del contributo si applicano le norme di cui al secondo comma dell'articolo 7 ed all'articolo 10.

 

     Art. 13. Vincolo di destinazione.

     1. Le opere realizzate ai sensi della presente legge entrano a far parte del patrimonio indisponibile degli enti obbligati e non possono essere distolte neanche parzialmente dalla loro destinazione ad uso scolastico, se non con deliberazione motivata dall'ente competente.

     2. Tale deliberazione dovrà prevedere la nuova destinazione dell'opera, che dovrà comunque corrispondere a finalità di interesse pubblico.

     2 bis. Le sedi di scuole dell'infanzia equiparate di cui al comma 1 dell'articolo 4 realizzate dai comuni, anche tramite l'Istituto trentino per l'edilizia abitativa, sono messe a disposizione degli enti gestori, fatte comunque salve le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

     2 ter. L'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 bis è subordinata all'impegno da parte degli enti gestori a mettere a disposizione gratuita, su richiesta del comune, gli eventuali edifici di proprietà degli enti gestori precedentemente adibiti a sedi di scuole dell'infanzia.

     2 quater. La Giunta provinciale stabilisce i criteri e le modalità per l'applicazione dei commi 2 bis e 2 ter prevedendo comunque che gli oneri di manutenzione ordinaria siano a carico del soggetto che utilizza l'immobile [30].

     3. Gli immobili destinati o da destinare a scuole dell'infanzia di proprietà di enti diversi dai comuni, per i quali vengano concessi i contributi di cui agli articoli 10, 11 e 12 sono vincolati alla loro destinazione di uso scolastico per un periodo che sarà determinato dalla Giunta provinciale, commisurato all'entità del contributo concesso e in rapporto al valore dell'immobile.

     4. Il vincolo è reso pubblico mediante annotazione nei libri fondiari su richiesta della Giunta provinciale, verso presentazione del provvedimento di concessione del contributo.

     5. Ove le scuole dell'infanzia cessino la loro attività prima della scadenza del vincolo, il beneficiario del contributo, su richiesta del comune, è tenuto a mettere gratuitamente a disposizione di quest'ultimo l'immobile per la finalità di interesse pubblico, fino alla scadenza del vincolo stesso.

     6. Nel caso l'immobile non possa essere utilizzato per finalità di interesse pubblico, la Giunta provinciale può determinare con proprio provvedimento, su richiesta del proprietario e sentito il comune interessato, la cessazione del vincolo, chiedendo al proprietario la restituzione di un importo rapportato al numero di anni in cui avrebbe ancora dovuto gravare il vincolo e al contributo concesso.

     7. Qualora, successivamente alla scadenza del vincolo, il comune proceda all'espropriazione dell'immobile per mantenere l'utilizzo all'attività scolastica, l'indennità di esproprio sarà ridotta di un importo commisurato al valore dei contributi provinciali ottenuti dal proprietario ai sensi della presente legge.

     8. Le disposizioni contenute nel sesto comma del presente articolo si applicano altresì alle opere che hanno beneficiato dei contributi previsti dal titolo secondo della legge provinciale 3 settembre 1976, n. 36 e successive modificazioni ed integrazioni.

     9. Gli enti obbligati curano la gestione e la manutenzione delle opere, mantenendone la piena efficienza e funzionalità.

 

     Art. 14. Individuazione delle aree.

     1. L'individuazione delle aree necessarie per l'esecuzione delle opere di edilizia scolastica, incluse e non nei programmi di cui alla presente legge, è disposta con deliberazione del consiglio comunale, previo parere di una commissione provinciale composta da:

     a) l'Assessore provinciale all'istruzione o un suo delegato, con funzioni di presidente;

     b) un medico scelto dalla Giunta provinciale fra i propri dipendenti oppure fra i medici iscritti nei ruoli nominativi provinciali del personale del servizio sanitario nazionale;

     c) il dirigente del servizio geologico o un suo delegato;

     d) il dirigente del servizio urbanistica e tutela del paesaggio, o un suo delegato;

     e) un ingegnere del servizio edilizia pubblica;

     I) un ingegnere dell'Istituto trentino per l'edilizia abitativa;

     g) un esperto in problemi scolastici;

     h) un tecnico designato dalla giunta del comprensorio interessato.

     2. Ai lavori della commissione partecipa, senza diritto di voto, il sindaco del comune interessato o un suo delegato.

     3. I componenti della commissione sono nominati con provvedimento della Giunta provinciale, durano in carica per un triennio e possono essere riconfermati.

     4. Per i componenti di cui alle lettere e), f), g) e h) viene nominato un supplente che interviene alle riunioni della commissione in caso di assenza o di impedimento del membro effettivo.

     5. La commissione delibera a maggioranza, con l'intervento della maggioranza dei suoi membri.

     6. Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario della Provincia.

     7. Ai membri della commissione sono corrisposti i compensi stabiliti dalla legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4 e successive modificazioni, fatte salve le disposizioni di cui alla legge provinciale 1 settembre 1986, n. 27.

     8. Le deliberazioni comunali di individuazione delle aree equivalgono a dichiarazione di pubblica utilità delle opere da realizzare, nonché di indifferibilità ed urgenza dei relativi lavori. Esse devono essere notificate agli interessati e sono soggette a pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino Alto Adige.

     9. Le deliberazioni di individuazione delle aree devono essere corredate da:

     a) una rappresentazione grafica in scala non inferiore a 1:500;

     b) un elaborato comprendente i principali dati altimetrici e le opere di urbanizzazione primaria, ivi compresi gli eventuali allacciamenti ai pubblici servizi;

     c) l'elenco dei proprietari.

     10. L'individuazione di cui al primo comma su aree non conformi alle previsioni dello strumento urbanistico comunale costituisce adozione di variante dello strumento stesso soggetti all'approvazione prevista dalle vigenti leggi. Qualora siano prescelte aree per le quali il piano comprensoriale preveda una destinazione d'uso non compatibile con la realizzazione delle opere di edilizia scolastica, il comune trasmette la deliberazione di cui al comma 1 al comprensorio, il quale entro 30 giorni dalla ricezione è tenuto a pronunciarsi sull'area individuata. La pronuncia favorevole comporta, entro i successivi 40 giorni, l'adozione della variante allo strumento urbanistico secondo le vigenti procedure di legge [31].

     11. Per l'acquisizione delle aree si applicano le disposizioni di cui alla legge provinciale 30 dicembre 1972, n. 31 e successive modificazioni. Nei casi in cui le opere vengano eseguite dalla Provincia autonoma di Trento in vece dell'ente obbligato la medesima, ovvero l'Istituto trentino per l'edilizia abitativa per gli interventi dallo stesso realizzati, promuovono per conto degli enti obbligati i procedimenti di espropriazione necessari; le espropriazioni sono effettuate direttamente in favore degli enti obbligati stessi.

     12. Il comma precedente e le altre disposizioni dettate dalla presente legge per gli enti obbligati si applicano anche in favore dei comuni che intendano realizzare edifici da destinarsi a sede di scuole dell'infanzia.

 

     Art. 15. Fornitura arredamenti ed attrezzature.

     1. Alla fornitura degli arredamenti e delle attrezzature didattici e delle attrezzature necessarie per lo svolgimento delle attività integrative della scuola, per la migliore attuazione del diritto allo studio e per i servizi ricreativi e sportivi, relativamente alle opere di cui alla lettera A) dell'articolo 2, provvede l'ente che ha realizzato il relativo intervento ai sensi dell'articolo 8 della presente legge, con esclusione delle opere destinate a scuole dell'infanzia provinciali ed equiparate. A tal fine nel finanziamento dell'opera la Giunta provinciale ricomprende anche la relativa spesa [32].

     2. [33].

     3. [34].

     4. [35].

 

     Art. 16. Norma transitoria.

     1. In fase di prima applicazione le domande di cui al primo comma dell'articolo 4 e di cui al secondo comma dell'articolo 1 1 devono pervenire rispettivamente alla Provincia e al comprensorio entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Entro i successivi quarantacinque giorni i comprensori provvedono a trasmettere alla Giunta provinciale una graduatoria per gli interventi di cui all'articolo 4 ed una graduatoria per gli interventi di cui all'articolo 11 [36].

     2. La Giunta provinciale approva il programma di intervento di cui all'articolo 5 ed il piano di cui all'articolo 11 entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

     3. Le domande già presentate ai sensi dell'articolo 14 della legge provinciale 3 settembre 1976, n. 36, per le quali non sia ancora stato predisposto il programma di cui all'articolo 15 della medesima legge provinciale, sono altresì transitate sulla presente legge.

     4. (Omissis) [37].

     5. Le norme di cui alle predette leggi continuano tuttavia ad applicarsi nella realizzazione delle opere di edilizia scolastica già previste nei piani e programmi esistenti prima dell'entrata in vigore della presente legge, fatte salve le disposizioni di cui ai seguenti commi.

     6. La Giunta provinciale può disporre l'aggiornamento dei tempi di esecuzione delle opere previste nei piani e nei programmi di cui all'articolo 15 della legge provinciale 3 settembre 1976, n. 36 e successive modificazioni ed integrazioni, anche se già scaduti precedentemente all'entrata in vigore della presente legge.

     7. Il disposto di cui al terzo comma dell'articolo 10 si applica anche agli interventi realizzati con la legge provinciale 3 settembre 1976, n. 36 e successive modificazioni ed integrazioni.

     8. In fase di prima applicazione della legge, la Giunta provinciale può assegnare contributi ai comuni, loro consorzi ed ai proprietari di edifici adibiti a scuole dell'infanzia equiparate che abbiano eseguito opere di ristrutturazione parziale, di riattamento, di manutenzione straordinaria o di ampliamento di edifici attualmente adibiti ad uso scolastico previste nelle graduatorie di cui all'articolo 15 della legge provinciale 3 settembre 1976, n. 36, ma non finanziate ai sensi del medesimo articolo, sempreché la Giunta provinciale le ritenga necessarie per esigenze scolastiche, educative e formative. A tal fine i Comuni, loro consorzi ed i proprietari di edifici adibiti a scuole dell'infanzia equiparate possono presentare domanda alla Giunta provinciale entro il termine di 30 giorni dall'entrata in vigore della legge.

 

     Art. 17. Riferimento delle spese.

     1. Con successiva legge si provvederà alle autorizzazioni di spesa relative alla concessione dei finanziamenti e contributi previsti dagli articoli 7, 9 nono comma, 10 quinto comma, 11, 12, 15, 16 ultimo comma della presente legge.

 

Capo II [38]

Esercizio delle funzioni in materia di edilizia scolastica

 

     Art. 17 bis. Funzioni dei comuni e della Provincia in materia di edilizia scolastica.

     1. Alla costruzione, all'acquisto e relativo riattamento, all'ampliamento, alla ristrutturazione complessiva, alla ristrutturazione parziale, al riattamento, nonché alla manutenzione ordinaria e straordinaria, all'acquisizione e messa a disposizione degli edifici scolastici provvedono:

     a) i comuni per gli edifici da destinare a sede di scuole dell'infanzia provinciali, elementari e di istruzione secondaria di primo grado a carattere statale;

     b) la Provincia per gli edifici da destinare a sede di istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado, compresi i licei artistici e gli istituti d'arte a carattere statale, nonché per quelli da destinare a sede dei conservatori di musica, delle accademie, degli istituti superiori per le industrie artistiche, dei convitti e istituzioni educative statali.

     2. In relazione agli obblighi stabiliti dal comma 1, ferme restando le norme relative alle scuole dell'infanzia provinciali, i comuni e la Provincia provvedono, per la parte di rispettiva competenza, agli arredi e alle attrezzature d'ufficio, alle spese per le utenze elettriche e telefoniche, per la provvista dell'acqua e del gas, per il riscaldamento e per i relativi impianti, fatto salvo eventuali progetti specifici di collegamento di reti informatiche. La Provincia provvede altresì ai servizi ausiliari delle scuole secondarie. La Giunta provinciale, d'intesa con la rappresentanza unitaria dei comuni di cui all'articolo 22 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (Norme in materia di finanza locale), adotta le norme regolamentari per la definizione delle modalità di applicazione del presente comma. Nel riparto del fondo perequativo della finanza locale sono definiti appositi criteri per valutare gli oneri di gestione delle scuole, tenendo conto della loro distribuzione territoriale e della provenienza dell'utenza. I fondi assegnati ai circoli didattici ed alle scuole secondarie di primo grado ai sensi del capo I della legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29 (Norme in materia di autonomia delle scuole, organi collegiali e diritto allo studio), come da ultimo modificato dalla legge provinciale 3 settembre 1993, n. 23, non possono comprendere finanziamenti per le spese di cui al presente comma di competenza dei comuni [39].

     2 bis. Per applicare il comma 2 i comuni e la Provincia assegnano alle istituzioni scolastiche i fondi necessari a provvedere agli interventi relativi agli arredi e alle attrezzature d'ufficio, alle spese per le utenze elettriche e telefoniche, per la provvista dell'acqua e del gas, per il riscaldamento, con esclusione dei relativi impianti, nonché per la manutenzione ordinaria. La Giunta provinciale definisce, d'intesa con la rappresentanza unitaria dei comuni, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente comma, criteri e modalità per la sua applicazione. Questo comma entra in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo all'approvazione dei predetti criteri e modalità [40].

     3. Le funzioni inerenti alla costruzione, all'acquisto e relativo riattamento, all'ampliamento, alla ristrutturazione complessiva e parziale, al riattamento, nonché alla manutenzione ordinaria e straordinaria di edifici destinati ad uso comune di più scuole ed istituti di diverso ordine e grado, possono essere assunte ed esercitate da uno degli enti competenti ai sensi del comma 1, sulla base di convenzioni con le quali sono definiti gli oneri relativi degli enti interessati, in proporzione alle quote di rispettiva proprietà o d'uso. Parimenti in relazione alle quote di proprietà o d'uso sono ripartiti gli oneri di manutenzione e gestione definiti con convenzione tra la Provincia ed i comuni.

     4. Nel caso di acquisizione, mediante locazione, di immobili destinati a sede scolastica, gli enti competenti ai sensi del comma 1 possono, previo accordo con il proprietario dell'immobile, eseguire direttamente interventi di manutenzione straordinaria, quando gli stessi siano obbligatori o necessari in relazione all'utilizzo scolastico dell'edificio; detti enti possono assumere gli oneri relativi sulla base di idonee clausole contrattuali che determinino o rideterminino la durata e il canone della locazione in ragione dell'entità della spesa sostenuta.

     5. Il comma 4 trova applicazione anche nel caso di immobili destinati a sedi scolastiche della formazione professionale.

     6. Nel caso di opere a valenza comunale per le quali trovi applicazione l'articolo 11 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 i comuni, per l'attuazione del comma 1, lettera a), possono avvalersi direttamente dell'Istituto trentino per l'edilizia abitativa (ITEA). Anche in tal caso i finanziamenti provinciali vengono assegnati ai comuni i quali provvedono a gestire autonomamente i rapporti finanziari con l'ITEA.

     6 bis. Gli edifici scolastici, comprese le palestre e gli impianti e attrezzature ad uso scolastico, sono messi a disposizione, al di fuori dell'orario del servizio scolastico, per attività che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile, nonché per attività extrascolastiche e manifestazioni pubbliche d'interesse collettivo [41].

     6 ter. Per i fini di cui al comma 6 bis, la Giunta provinciale definisce le modalità organizzative e i criteri per il rimborso dei costi per l'utilizzo delle strutture e delle attrezzature degli edifici scolastici destinati a scuole d'istruzione secondaria di secondo grado. Per i medesimi fini, in relazione agli edifici adibiti a scuola elementare e secondaria di primo grado, le istituzioni scolastiche e i comuni, o i loro consorzi, sottoscrivono specifici accordi [42].

 

     Art. 17 ter. Delega di compiti ad istituti e scuole.

     1. Gli immobili messi a disposizione dagli enti competenti ai sensi dell'articolo 17 bis, comma 1 devono corrispondere ai requisiti minimi di funzionalità didattica, edilizia e urbanistica stabiliti dalla Giunta provinciale.

     2. [43].

     3. I beni mobili acquistati, anche anteriormente all'attribuzione della personalità giuridica di cui all'articolo 1 della legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29 (Norme in materia di autonomia delle scuole, organi collegiali e diritto allo studio), dalle istituzioni scolastiche con fondi provinciali o direttamente dalla Provincia, qualora assegnati a dette istituzioni, entrano a far parte del loro patrimonio [44].

 

     Art. 17 quater. Trasferimento e utilizzazione degli immobili sede di istituti e scuole.

     1. Gli immobili di proprietà dei comuni o loro consorzi utilizzati come sede di istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado a carattere statale sono trasferiti in uso gratuito, ovvero, in caso di accordo fra le parti, in proprietà a titolo gratuito con vincolo di destinazione ad uso scolastico, alla Provincia, che assume a proprio carico gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché gli oneri dei necessari interventi di ristrutturazione, ampliamento e adeguamento alle norme vigenti. I relativi rapporti sono disciplinati mediante convenzione. Detta convenzione regola altresì i rapporti giuridici ed economici in ordine al completamento degli interventi non ancora ultimati di ristrutturazione, di acquisto e di adeguamento alle norme vigenti.

     2. A decorrere dal 1° gennaio 1997 la Provincia subentra a tutti gli effetti nei contratti di locazione degli immobili di proprietà privata utilizzati dai comuni quali sede di istituti é scuole di istruzione secondaria di secondo grado, fatta salva la possibilità di risoluzione del contratto. Con apposita convenzione tra la Provincia e i comuni interessati sono regolati i rapporti giuridici ed economici in ordine al completamento degli interventi non ancora ultimati alla data del 1 gennaio 1997 di ristrutturazione o di adeguamento alle norme vigenti [45].

     3. Gli edifici ad uso scolastico che, ai sensi del presente articolo, sono trasferiti alla Provincia, sono restituiti alla disponibilità dei comuni o loro consorzi, nel caso in cui cessi la destinazione scolastica. Tale trasferimento avviene su richiesta dell'ente originariamente titolare e secondo le modalità di cui al comma 2. Qualora detti edifici siano stati finanziati totalmente con fondi provinciali la Provincia può mantenerne comunque la disponibilità per l'utilizzo degli stessi per finalità di interesse pubblico.

     4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alla Provincia nel caso in cui risulti proprietaria o abbia la disponibilità di immobili destinati ad uso scolastico per scuole materne provinciali, elementari e secondarie di primo grado a carattere statale.

 

     Art. 17 quinquies. Disposizioni per il finanziamento degli interventi.

     1. Il finanziamento degli interventi previsti dall'articolo 17 bis, comma 1, lettera a) è disposto secondo le modalità previste dalla legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 17 bis, comma 2, per gli interventi relativi alle scuole dell'infanzia provinciali ed equiparate continua a trovare applicazione altresì la legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 (Ordinamento della scuola dell'infanzia della provincia autonoma di Trento) come da ultimo modificata con la legge provinciale 2 febbraio 1996, n. 1.

 

     Artt. 18. - 19.

     (Omissis) [46].

 


[1] Abrogata dall'art. 119 della L.P. 7 agosto 2006, n. 5, a decorrere dalla data ivi indicata.

[2] Le disposizioni della presente legge cessano di applicarsi per effetto dell'art. 14 della L.P. 23 febbraio 1998, n. 3, salvo quanto previsto dal comma 2 dello stesso art. 14 della L.P. 3/1998.

[3] Capo introdotto dall'art. 70 della L.P. 9 settembre 1996, n. 8.

[4] Comma così modificato dall'art. 22 della L.P. 1 febbraio 1993, n. 3.

[5] Comma così sostituito dall'art. 25 della L.P. 15 novembre 1988, n. 34.

[6] Comma aggiunto dall’art. 21 della L.P. 1 agosto 2003, n. 5.

[7] Articolo abrogato dall’art. 21 del D.P.G.P. 25 settembre 2000, n. 24-42/Leg.

[8] Comma sostituito dall'art. 22 della L.P. 1 febbraio 1993, n. 3 e così modificato dall’art. 23 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[9] Comma così sostituito dall’art. 38 della L.P. 10 febbraio 2005, n. 1.

[10] Comma abrogato dall’art. 38 della L.P. 10 febbraio 2005, n. 1.

[11] Comma abrogato dall’art. 38 della L.P. 10 febbraio 2005, n. 1.

[12] Comma abrogato dall’art. 38 della L.P. 10 febbraio 2005, n. 1.

[13] Comma sostituito dall'art. 27 della L.P. 15 novembre 1988, n. 34, modificato dall’art. 23 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1 e abrogato dall’art. 38 della L.P. 10 febbraio 2005, n. 1.

[14] Comma così abrogato dall’art. 21 del D.P.G.P. 25 settembre 2000, n. 24-42/Leg.

[15] Comma così modificato dall’art. 21 del D.P.G.P. 25 settembre 2000, n. 24-42/Leg.

[16] Comma così modificato dall’art. 21 del D.P.G.P. 25 settembre 2000, n. 24-42/Leg.

[17] Comma così modificato dall’art. 38 della L.P. 10 febbraio 2005, n. 1.

[18] Comma abrogato dall’art. 21 del D.P.G.P. 25 settembre 2000, n. 24-42/Leg.

[19] Comma abrogato dall’art. 21 del D.P.G.P. 25 settembre 2000, n. 24-42/Leg.

[20] Comma così modificato dall’art. 23 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[21] Comma così sostituito dall'art. 28 della L.P. 15 novembre 1988, n. 34.

[22] Comma così sostituito dall'art. 11 della L.P. 12 settembre 1994, n. 4.

[23] Comma così sostituito dall'art. 29 della L.P. 15 novembre 1988, n. 34.

[24] Comma così sostituito dall'art. 30 della L.P. 15 novembre 1988, n. 34.

[25] Comma così modificato dall’art. 23 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[26] Comma modificato dall'art. 5 della L.P. 20 gennaio 1987, n. 3 e così sostituito dall’art. 38 della L.P. 10 febbraio 2005, n. 1.

[27] Comma abrogato dall’art. 38 della L.P. 10 febbraio 2005, n. 1.

[28] Comma abrogato dall’art. 38 della L.P. 10 febbraio 2005, n. 1.

[29] Comma abrogato dall’art. 38 della L.P. 10 febbraio 2005, n. 1.

[30] I commi 2 bis, 2 ter, 2 quater sono stati inseriti dall'art. 22 della L.P. 1 febbraio 1993, n. 3.

[31] Comma così modificato dall'art. 31 della L.P. 15 novembre 1988, n. 34.

[32] Comma così modificato dall'art. 70 della L.P. 9 settembre 1996, n. 8.

[33] Comma abrogato dall'art. 17 della L.P. 7 luglio 1997, n. 10.

[34] Comma abrogato dall'art. 17 della L.P. 7 luglio 1997, n. 10.

[35] Comma abrogato dall'art. 17 della L.P. 7 luglio 1997, n. 10.

[36] Il termine per la trasmissione alla Giunta provinciale delle graduatorie comprensoriali degli interventi di cui all'articolo 11 della presente legge è stato prorogato dall'art. 5 della L.P. 20 gennaio 1987, n. 3 al sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della citata L.P. 3/1987.

[37] Abroga la L.P. 3 settembre 1976, n. 36.

[38] Il Capo II ed i successivi articoli da 17 bis a 17 quinquies sono stati aggiunti dall'art. 70 della L.P. 9 settembre 1996, n. 8.

[39] Comma così sostituito dall'art. 55 della L.P. 23 febbraio 1998, n. 3.

[40] Comma aggiunto dall'art. 49 della L.P. 22 marzo 2001, n. 3.

[41] Comma aggiunto dall'art. 49 della L.P. 22 marzo 2001, n. 3 e così sostituito dall’art. 11 della L.P. 23 luglio 2004, n. 7.

[42] Comma aggiunto dall'art. 49 della L.P. 22 marzo 2001, n. 3 e così sostituito dall’art. 11 della L.P. 23 luglio 2004, n. 7.

[43] Comma abrogato dall'art. 49 della L.P. 22 marzo 2001, n. 3.

[44] Comma così sostituito dall'art. 49 della L.P. 22 marzo 2001, n. 3.

[45] Comma così modificato dall'art. 55 della L.P. 23 febbraio 1998, n. 3.

[46] Recano disposizioni finanziarie ed entrata in vigore.