§ 3.2.5 - Legge Provinciale 30 dicembre 1972, n. 31.
Riordinamento della disciplina in materia di edilizia abitativa e norme sulla espropriazione per pubblica utilità.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:3. assetto del territorio
Capitolo:3.2 edilizia
Data:30/12/1972
Numero:31

§ 3.2.5 - Legge Provinciale 30 dicembre 1972, n. 31.

Riordinamento della disciplina in materia di edilizia abitativa e norme sulla espropriazione per pubblica utilità.

(B.U. 2 gennaio 1973, n. 1, S.O.).

 

 

TITOLO I

Riordinamento e programmazione dell'edilizia abitativa

 

(Omissis) [1]

 

 

TITOLO II

Strumenti urbanistici - Acquisizione e destinazione delle aree

 

(Omissis) [2]

 

 

TITOLO III

Norme sull'espropriazione per pubblica utilità

 

(Omissis) [3]

 

 

TITOLO IV

Contenuti e modalità di esecuzione dei programmi [4]

 

Articolo 44. Demolizione delle abitazioni improprie. [4]a

     [1. L'I.T.E.A. provvede a demolire le baracche e a rendere inagibili le altre abitazioni improprie o malsane, già occupate dagli assegnatari dei nuovi alloggi, non appena questi ultimi sono stati consegnati.

     2. Qualora le baracche o le altre abitazioni improprie si trovino su suoi di proprietà privata, il Presidente della Giunta provinciale diffida, con proprio decreto, il proprietario ad effettuare, entro il termine di 30 giorni, i lavori di demolizione o di ostruzione, autorizzando l'I.T.E.A. a sostituirsi al proprietario, qualora questi lasci decorrere inutilmente il termine anzidetto.

     3. Il decreto è notificato ai proprietario dei suolo, a cura dell'I.T.E.A., almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'esecuzione dei lavori.

     4. La nota delle spese relative è resa esecutoria dal Presidente della Giunta provinciale ed è rimessa all'esattore, che ne fa. la riscossione per conto dell'I.T.E.A. nella forme e con i privilegi determinati dalla legge sulla riscossione delle imposte dirette. 5.L'I.T.E.A. versa le somme riscosse in conto entrata Tesoriere provinciale].

 

 

TITOLO V

Disposizioni varie e transitorie [5]

 

Articolo 54. Norme transitorie.

     1. Le norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi per l'acquisizione di aree per le quali alla data stessa risulti essere stata presentata richiesta di espropriazione per i fini di cui alla legge provinciale 21 agosto 1964, n. 6, e successive modificazioni ed integrazioni, e alla legge provinciale 5 gennaio 1970, n. 3.

 

 

TITOLO VI

 

(Omissis) [6]

 

 


[1] Il titolo I, ad eccezione dell'art. 5, punti b) e c), era stato abrogato dall'art. 99 della L.P. 6 giugno 1983, n. 16; la L.P. 13 novembre 1992, n. 21, art. 104, ha abrogato successivamente l'art. 5.

[2] Il titolo II è stato abrogato dall'art. 157 della L.P. 5 settembre 1991, n. 22.

[3] Il titolo III è stato abrogato dall'art. 34 della L.P. 19 febbraio 1993, n. 6.

[4] Il Titolo IV, ad eccezione dell'art. 44, è stato abrogato dall'art. 99 della L.P. 6 giugno 1983, n. 16.

[4]4a Articolo abrogato dall'art. 2 della L.P. 13 novembre 1998, n. 15. Esso resta applicabile ai rapporti sorti in base alle sue disposizioni nel periodo della sua vigenza e per l'esecuzione dei relativi impegni di spesa, per effetto dell'art. 4 della stessa L.P. 15/98.

[5] Il Titolo V, ad eccezione dell'art. 54, comma 1, è stato abrogato dall'art. 99 della L.P. 6 giugno 1983, n. 16.

[6] Il titolo VI è stato abrogato dall'art. 99 della L.P. 6 giugno 1983, n. 16.