§ 3.2.21 - L.P. 13 novembre 1992, n. 21.
Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:3. assetto del territorio
Capitolo:3.2 edilizia
Data:13/11/1992
Numero:21


Sommario
Art. 1.  Programmazione degli interventi.
Art. 2.  Attuazione degli interventi.
Art. 3.  Sistema informativo per le politiche abitative provinciali.
Art. 4.  Soggetti beneficiari.
Art. 5.  Istituzione e composizione.
Art. 6.  Attribuzioni del CEA.
Art. 7.  Istituzione, composizione e competenze della commissione provinciale di vigilanza per l'edilizia abitativa.
Art. 8.  Compiti dell'ITEA.
Art. 9.  Organizzazione dell'ITEA.
Art. 10.  Organi.
Art. 11.  Nomina e scioglimento degli organi dell'ITEA.
Art. 12.  Vigilanza e tutela sull'ITEA.
Art. 13.  Attività dell'ITEA.
Art. 14.  Finanziamento dell'ITEA.
Art. 15.  Sede dell'ITEA.
Art. 16.  Interventi dell'ITEA.
Art. 17.  Interventi sul patrimonio pubblico esistente.
Art. 18.  Opere di urbanizzazione.
Art. 19.  Cessione di immobili tra enti pubblici.
Art. 20.  Funzioni delegate.
Art. 21.  Criteri generali per l'esercizio delle funzioni delegate.
Art. 22.  Commissioni per la formazione delle graduatorie.
Art. 23.  Destinazione degli alloggi.
Art. 24.  Graduatorie per l'assegnazione degli alloggi.
Art. 25.  Disciplina per l'assegnazione degli alloggi di edilizia abitativa pubblica.
Art. 25 bis.  Disposizioni per iniziative di intervento a grande valenza sociale e urbana.
Art. 26.  Disciplina del godimento degli alloggi.
Art. 27.  Disciplina per la permanenza negli alloggi di edilizia abitativa pubblica.
Art. 28.  Assegnazioni temporanee a singoli richiedenti.
Art. 29.  Alloggi parcheggio.
Art. 30.  Assegnazioni temporanee ad enti.
Art. 31.  Altre assegnazioni.
Art. 32.  Cambio di alloggi.
Art. 33.  Riconferma della domanda e subentro nell'assegnazione degli alloggi.
Art. 33 bis.  Integrazione canone di locazione.
Art. 34.  Cessione degli alloggi di proprietà dell'ITEA, della Provincia e degli altri enti pubblici locali non economici.
Art. 35.  Determinazione del valore degli alloggi e trasferimento di proprietà degli stessi.
Art. 36.  Cessioni e locazioni di unità immobiliari non destinate a scopi abitativi.
Art. 36 bis.  Cessione di immobili non destinati all'edilizia abitativa pubblica.
Art. 37.  Utilizzo dei fondi ricavati dalla cessione degli alloggi.
Art. 38.  Interventi.
Art. 39.  Contributi.
Art. 40.  Modalità di ammissione ai contributi.
Art. 41.  Risparmio casa per nubendi e giovani coppie.
Art. 41 bis.  Interiori provvidenze per le giovani coppie e nubendi.
Art. 41 ter.  Integrazione del canone a favore delle giovani coppie e dei nubendi.
Art. 42.  Concessione ed erogazione dei contributi.
Art. 43.  Norme generali.
Art. 44.  Contributi.
Art. 45.  Modalità di ammissione alle agevolazioni.
Art. 46.  Concessione ed erogazione dei contributi.
Art. 47.  Mutui edilizi individuali.
Art. 48.  Interventi.
Art. 49.  Contributi.
Art. 50.  Modalità di ammissione ai contributi.
Art. 51.  Concessione ed erogazione dei contributi.
Art. 52.  Cessione dagli alloggi realizzati dalle imprese.
Art. 53.  Definizione.
Art. 54.  Interventi.
Art. 55.  Contributi.
Art. 56.  Modalità di ammissione ai contributi.
Art. 57.  Concessione ed erogazione dei contributi.
Art. 58.  Contributi.
Art. 59.  Modalità di ammissione ai contributi.
Art. 60.  Concessione ed erogazione di contributi.
Art. 61.  Mutui edilizi individuali.
Art. 62.  Interventi.
Art. 63.  Contributi.
Art. 64.  Modalità di ammissione ai contributi.
Art. 65.  Concessione ed erogazione dei contributi.
Art. 66.  Interventi.
Art. 67.  Contributi.
Art. 68.  Modalità di ammissione ai contributi.
Art. 69.  Concessione ed erogazione dei contributi.
Art. 70.  Contributi.
Art. 71.  Modalità di ammissione ai contributi.
Art. 72.  Concessione ed erogazione dei contributi.
Art. 73.  Mutui edilizi individuali.
Art. 74.  Contributi.
Art. 75.  Modalità di ammissione ai contributi.
Art. 76.  Concessione ed erogazione dei contributi.
Art. 77.  Interventi.
Art. 78.  Soggetti beneficiari.
Art. 79.  Contributi.
Art. 80.  Attuazione degli interventi.
Art. 81.  Contributi.
Art. 82.  Destinazione e utilizzo degli alloggi.
Art. 83.  Cessione di proprietà degli immobili oggetto dei contributi.
Art. 83 bis.  Sanzioni.
Art. 84.  Restituzione e trasferimento dei contributi.
Art. 85.  Vincoli specifici per cooperative a proprietà indivisa.
Art. 86.  Autorizzazione alla cessione in proprietà del patrimonio realizzato da cooperative a proprietà indivisa.
Art. 87.  Norme per il recupero dei contributi.
Art. 88.  Individuazione, acquisto e cessione di aree.
Art. 89.  Istituzione e destinazione del fondo di rotazione.
Art. 90.  Modalità per l'ammissione.
Art. 91.  Rimborso delle somme.
Art. 91 bis.  Interventi.
Art. 91 ter.  Destinazione e utilizzo degli alloggi.
Art. 91 quater.  Deliberazione attuativa degli interventi.
Art. 92. 
Art. 93. 
Art. 96.      (Omissis)
Art. 97.  Costituzione degli organi e prima attuazione dell'articolo 3.
Art. 98.  Nuovo statuto dell'ITEA.
Art. 99.  Esercizio delle funzioni delegate.
Art. 100.  Disposizioni transitorie per l'edilizia abitativa.
Art. 101.  Disposizioni per i canoni di locazione.
Art. 102.  Conversione dei vincoli in materia di edilizia abitativa agevolata.
Art. 103.  Disposizioni per l'attuazione degli interventi.
Art. 104.  Abrogazioni.
Art. 105.  Disposizioni relative alla capacità reddituale.
Art. 106.  Deroghe particolari per edifici già oggetto di agevolazioni Provinciali.
Art. 107.  Subentro nelle agevolazioni previste da precedenti leggi provinciali.
Art. 108.  Anticipazione delle spese di progettazione a favore dei comuni.
Art. 108 bis.  Disposizioni in materia di restituzione di somme erogate agli enti locali.
Art. 109.  Rinvio delle autorizzazioni di spesa.
Art. 110.  Copertura degli oneri.
Art. 111.  Variazioni di bilancio.
Art. 112.      1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua [...]


§ 3.2.21 - L.P. 13 novembre 1992, n. 21.

Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa.

(B.U. 24 novembre 1992, n. 48 - S.O. n. 1).

 

Titolo I

Obiettivi, programmazione e assetto organizzativo

 

Capo I

Norme generali

 

Art. 1. Programmazione degli interventi.

     1. La Giunta provinciale provvede alla programmazione coordinata degli interventi in materia di edilizia abitativa, ivi compresi gli interventi a favore delle persone anziane previsti dalla legge provinciale 18 giugno 1990, n. 16 e gli interventi a favore degli immigrati extracomunitari previsti dalla legge provinciale 2 maggio 1990, n. 13, nonché gli interventi a fini abitativi su immobili ricadenti nell'ambito degli insediamenti storici individuati ai sensi della normativa di settore, tenendo presente l'esigenza primaria della razionale utilizzazione del territorio e delle strutture esistenti, finalizzandole al miglioramento della qualità della vita.

     2. Ai fini di cui al comma 1 la Giunta provinciale predispone, in conformità alle previsioni del programma di sviluppo provinciale ed in armonia con gli obiettivi contenuti nel piano urbanistico provinciale- piani pluriennali con eventuali aggiornamenti annuali di interventi:

     a) nel settore dell'edilizia abitativa pubblica;

     b) nel settore dell'edilizia abitativa agevolata;

     c) diretti all'acquisizione ed urbanizzazione di aree.

     3. Nell'ambito del settore dell'edilizia abitativa pubblica di cui alla lettera a) del comma 2, sono compresi gli interventi finalizzati all'edilizia abitativa pubblica individuati dal programma di intervento previsto dal provvedimento legislativo concernente "Norme per il recupero degli insediamenti storici e interventi finanziari".

     4. Nell'ambito del settore dell'edilizia abitativa pubblica di cui alla lettera a) del comma 2, possono essere previsti specifici alloggi da assegnare esclusivamente a persone portatrici di menomazioni [1].

     5. Gli Interventi di cui al comma 2 inseriti nei piani integrati previsti dalla normativa urbanistica provinciale sono finanziati con priorità rispetto agli interventi previsti dai piani di edilizia abitativa.

     6. Al fine di consentire la partecipazione alla programmazione degli interventi di cui al presente articolo, i comuni e i comprensori inviano alla Giunta provinciale proposte di intervento nel settore dell'edilizia abitativa pubblica ed agevolata, correlate alle effettive necessità abitative rilevate sul rispettivo territorio.

 

     Art. 2. Attuazione degli interventi.

     1. All'attuazione dei piani pluriennali e dei relativi aggiornamenti annuali provvedono:

     a) la Provincia e, per delega, i comprensori e i comuni di Trento e Rovereto per quanto attiene agli interventi nel settore dell'edilizia abitativa agevolata;

     b) l'Istituto trentino per l'edilizia abitativa (ITEA), per quanto attiene agli interventi nel settore dell'edilizia abitativa pubblica;

     c) i comuni e ITEA, a seconda della rispettiva competenza, per quanto attiene agli interventi diretti all'acquisizione ed urbanizzazione di aree.

     2. I piani pluriennali e gli eventuali aggiornamenti annuali sono approvati dalla Giunta provinciale, sentito il parere del comitato per l'edilizia abitativa di cui all'articolo 5, della conferenza dei presidenti dei comprensori e dei comuni con più di trentamila abitanti.

     3. La Giunta provinciale in relazione ai piani pluriennali ed agli eventuali aggiornamenti annuali dispone l'assegnazione all'ITEA, ai comuni e ai comprensori dei fondi necessari all'attuazione degli interventi medesimi. Nell'assegnazione dei predetti fondi ai comuni di Trento e Rovereto possono essere altresì comprese le spese a carico dei comuni medesimi per la gestione degli interventi nel settore dell'edilizia pubblica e agevolata [2].

     4. L'assegnazione dei fondi di cui al comma 3, nonché l'erogazione degli stessi ai predetti enti o agli istituti di credito mutuanti, sono disposte secondo le modalità stabilite con deliberazione della Giunta provinciale. Con la medesima deliberazione sono stabiliti i criteri e le modalità per il recupero delle eventuali somme erogate e non dovute.

     5. La Giunta provinciale assicura, sia a livello di pianificazione che nell'esercizio delle funzioni di indirizzo, di controllo e di coordinamento delle attività di finanziamento, l'integrazione delle attività o degli interventi in materia di edilizia abitativa, di edilizia nei centri storici e di edilizia scolastica, la cui realizzazione sia demandata all'ITEA.

     6. Il servizio edilizia abitativa in relazione a quanto disposto dal comma 5 cura il coordinamento e il raccordo finanziario fra i vari interventi con riguardo sia alle spese di funzionamento che alle spese d'investimento, fatte salve le competenze attribuite agli altri servizi provinciali competenti in materia.

 

     Art. 3. Sistema informativo per le politiche abitative provinciali.

     1. Al fine di elevare e qualificare la capacità di governo del comparto dell'edilizia abitativa attraverso il metodo della programmazione, la Giunta provinciale è autorizzata ad istituire un sistema informativo per le politiche abitative provinciali.

     2. I soggetti pubblici e privati che direttamente o indirettamente operano nel settore della casa sono tenuti a fornire al sistema informativo per le politiche abitative provinciali tutte le informazioni e la documentazione ritenuta necessaria per la predisposizione dei piani e dei programmi d'intervento per l'edilizia abitativa.

     3. Compete altresì al sistema informativo per le politiche abitative provinciali la raccolta di dati connessi all'attuazione anche di altre leggi che riguardino la materia dell'edilizia abitativa.

     4. Il sistema informativo per le politiche abitative provinciali si attua nel quadro del sistema informativo elettronico provinciale attraverso progetti approvati dalla Giunta provinciale.

     5. Per L'attuazione del sistema informativo per le politiche abitative provinciali, nonché allo scopo di predisporre i necessari supporti di conoscenza per la definizione dei programmi di cui all'articolo 1, la Giunta provinciale può costituire, nell'ambito del servizio edilizia abitativa, un apposito ufficio in aggiunta al numero stabilito dall'articolo 8 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 concernente "Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia autonoma di Trento", secondo le modalità previste dal medesimo articolo.

 

     Art. 4. Soggetti beneficiari.

     1. Le persone fisiche che richiedono l'assegnazione degli alloggi di edilizia abitativa pubblica o la concessione dei contributi per l'edilizia abitativa agevolata di cui alla presente legge devono possedere i seguenti requisiti:

     a) avere la cittadinanza italiana o di uno dei paesi della CEE;

     b) risiedere anagraficamente o avere avuto la residenza nella provincia di Trento o essere figlio di residenti o di soggetti già residenti nella provincia di Trento oppure prestare abitualmente la propria attività lavorativa esclusiva in provincia di Trento alla data di apertura dei termini per la presentazione della domanda;

     c) appartenere ad un nucleo familiare il cui reddito convenzionale non sia superiore al limite massimo fissato periodicamente con deliberazione della Giunta provinciale. Il reddito al quale far riferimento è il reddito complessivo ai fini fiscali relativo al triennio anteriore all'anno di presentazione della domanda. Ai fini della determinazione del limite massimo, il reddito derivante da lavoro dipendente è ridotto del cinquanta per cento. Per gli agricoltori iscritti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) in qualità di datori di lavoro agricolo o prestatori di lavoro agricolo, il possesso del requisito relativo al reddito è verificato con riferimento ad un reddito convenzionalmente attribuito sulla base di criteri determinati con deliberazione della Giunta provinciale. Con la medesima deliberazione della Giunta provinciale sono altresì stabiliti i criteri e le modalità per la determinazione del reddito richiesto per gli emigrati all'estero [3];

     d) non essere titolare o contitolare, crede o legatario, del diritto di proprietà, di uso, di usufrutto o di abitazione su altro alloggio idoneo, anche in relazione alla sua ubicazione, alle esigenze familiari. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti i criteri e le caratteristiche per la definizione dell'idoneità dell'alloggio anche in relazione alle porzioni ideali dell'alloggio medesimo;

     e) non essere titolare o contitolare, erede o legatario, del diritto di proprietà, di uso, di usufrutto o di abitazione su altro alloggio o di quote anche ideali di altri alloggi, che consentano, per quanto spettante, un reddito da fabbricati convenzionale superiore a quello determinato dalla Giunta provinciale. Ai fini della valutazione del requisito previsto dalla presente lettera, i proprietari o comproprietari di nuda proprietà sono equiparati a tutti gli effetti a coloro che siano titolari o contitolari di diritto di piena proprietà. Nella determinazione del reddito da fabbricati convenzionale sono fissate le quote attribuite ai titolari o contitolari di nuda proprietà;

     f) non essere stato titolare dei diritti contemplati nelle lettere d) ed e) nel triennio antecedente la presentazione della domanda, fatta eccezione per i titolari dei diritti medesimi che siano stati oggetto di alienazione coattiva ovvero di espropriazione;

     g) non avere già ottenuto, a qualsiasi titolo, l'assegnazione di altro alloggio in proprietà o per il quale sia in corso la cessione in proprietà, costruito con contributi pubblici; non essere assegnatario di altro alloggio di cooperative edilizie a proprietà individuale, ovvero non avere realizzato, anche attraverso il risanamento, o acquistato alloggi con agevolazioni finanziarie pubbliche. Qualora il socio di cooperativa sia prenotatario di altro alloggio, lo stesso, prima della concessione delle agevolazioni provinciali, deve rinunciare alla prenotazione medesima; questa lettera non trova applicazione nel caso di situazioni di particolare disagio del richiedente determinatesi a seguito di pronunciamenti dell'autorità giudiziaria che abbiano inciso sulla originaria condizione economica o sociale del richiedente medesimo o del nucleo familiare di appartenenza. [4]

     2. Per i richiedenti l'assegnazione di alloggi di edilizia abitativa pubblica i requisiti di cui alle lettere d), e), f) e g) del comma 1 devono essere posseduti da tutti i componenti del nucleo familiare.

     3. Per i singoli richiedenti gli interventi previsti per l'edilizia abitativa agevolata i requisiti di cui alle lettere d), e), f) e g) del comma 1 devono essere posseduti anche dal relativo coniuge non separato legalmente o dall'eventuale convivente legato da un rapporto coniugale di fatto.

     4. I requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti:

     a) per i singoli richiedenti l'assegnazione di alloggi di edilizia abitativa pubblica alla data di apertura dei terreni per la presentazione delle domande o per la presentazione della documentazione ai fini della revisione delle graduatorie;

     b) per i singoli richiedenti le agevolazioni previste per l'edilizia abitativa agevolata, salvo quanto disposto dalla successiva lettera c), alla data di apertura dei termini per la presentazione delle domande o per la presentazione della documentazione ai fini della revisione delle graduatorie;

     c) per i soci delle cooperative edilizie alla data di prenotazione dell'alloggio, ovvero nel caso di risanamento ai sensi della sezione III del capo II del titolo III, alla data di apertura dei termini per la presentazione delle domande.

     5. In sede di assegnazione degli alloggi di edilizia abitativa pubblica di cui alla lettera a) del comma 4 o in sede di ammissione alle agevolazioni di edilizia abitativa agevolata di cui alla lettera b) del medesimo comma 4, salvo quanto disposto dal comma 6, deve essere verificata la persistenza dei requisiti richiesti per accedere ai rispettivi benefici.

     6. Per gli acquirenti di alloggio costruito dalle imprese con le agevolazioni di cui all'articolo 49 la persistenza dei requisiti deve essere riferita alla data di apertura dei termini per la presentazione delle domande antecedente alla stipula del contratto di acquisto.

     7. A tutti gli effetti della presente legge il nascituro e considerato componente del nucleo familiare del richiedente beneficiario. Il relativo stato di gravidanza, non inferiore a dodici settimane calcolato alla data di apertura del termine per la presentazione delle domande, ovvero nel caso di cooperative alla data di prenotazione dell'alloggio, deve essere certificato da un medico addetto ai servizi sanitari di base dell'unità sanitaria locale territorialmente competente.

     8. Le dichiarazioni presentate dai richiedenti relative al possesso dei requisiti previsti al presente articolo risultanti non veritiere comportano l'inammissibilità delle domande ai benefici previsti dalla presente legge.

     9. Per i soggetti già beneficiari di agevolazioni di edilizia abitativa agevolata, il cui nucleo familiare, a seguito di fatti gravi ed eccezionali individuati con deliberazione della Giunta provinciale, possegga un reddito convenzionale non superiore al 65 per cento del limite massimo di cui alla lettera c) del comma 1, si prescinde, ai fini dell'assegnazione di alloggi di edilizia abitativa pubblica, dai requisiti di cui alle lettere f) e g) del comma 1 [5].

 

Capo II

Comitato per l'edilizia abitativa

 

     Art. 5. Istituzione e composizione.

     1. E' istituito presso la Provincia il comitato per l'edilizia abitativa (CEA).

     2. Esso è composto:

     a) dall'assessore provinciale cui è affidata la materia dell'edilizia abitativa, con funzioni di presidente;

     b) dal dirigente generale del dipartimento competente in materia di edilizia abitativa, con funzioni di vicepresidente;

     c) da tre consiglieri designati dal Consiglio provinciale, di cui uno appartenente alle minoranze;

     d) da tre rappresentanti dei lavoratori designati uno ciascuno dalle tre organizzazioni sindacali provinciali più rappresentative;

     e) da un rappresentante delle organizzazioni degli imprenditori agricoli scelto fra tre nominativi indicati uno ciascuno dalle tre organizzazioni sindacali provinciali più rappresentative;

     f) da un rappresentante dei datori di lavoro designato dal coordinamento provinciale degli imprenditori;

     g) da tre rappresentanti dei comprensori designati dalla conferenza dei presidenti dei comprensori;

     h) dal presidente dell'ITEA;

     i) da due rappresentanti dei comuni di cui uno designato dalla sezione provinciale di Trento dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e l'altro dalla delegazione provinciale di Trento dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani (UNEM);

     l) da due rappresentanti delle cooperative edilizie, scelti fra quattro nominativi designati dalle organizzazioni associative più rappresentative delle cooperative stesse in relazione al numero delle cooperative associate;

     m) da due rappresentanti designati dal comitato interprofessionale ordini e collegi ingegneri-architetti-geometri-periti industriali-agronomi della Provincia di Trento;

     n) dal dirigente del servizio edilizia abitativa;

     o) da un funzionario, scelto fra i dipendenti della Provincia, esperto in materia di economia;

     p) da un funzionario, scelto fra i dipendenti della Provincia, esperto in materia di edilizia abitativa;

q) da due rappresentanti dei comuni di Trento e Rovereto.

     3. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della Provincia.

     4. Il comitato e nominato dalla Giunta provinciale e resta in carica per la durata della legislatura. Qualora entro il termine di trenta giorni dalla richiesta di designazione gli enti e gli organismi interpellati non provvedano a designare i propri rappresentanti, il comitato è ugualmente nominato dalla Giunta provinciale prescindendo dai membri dei quali manchi la designazione, purché venga raggiunta la maggioranza dei componenti. La Giunta provinciale provvede all'integrazione del comitato a seguito delle designazioni che siano effettuate oltre i termini di cui al presente comma.

     5. Per ciascuno dei membri di cui alle lettere e), f), h), l) ed m) del comma 2 gli enti o gli organismi interessati designano un membro supplente.

     6. I membri supplenti partecipano alle sedute del comitato solo in caso di assenza o di impedimento del rispettivo membro titolare.

     7. Il presidente, ove lo ritenga opportuno, può di volta in volta invitare a partecipare alle riunioni del comitato, senza diritto di voto, tecnici ed esperti o rappresentanti di enti e associazioni particolarmente interessati.

     8. Le adunanze del comitato sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e le relative deliberazioni sono valide se adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi lo presiede.

     9. Ai componenti e al segretario del comitato nonché ai soggetti di cui al comma 7, sono corrisposti, ove spettanti, i compensi stabiliti dalla normativa provinciale vigente in materia.

 

     Art. 6. Attribuzioni del CEA.

     1. Al CEA spettano i seguenti compiti:

     a) proporre alla Giunta provinciale iniziative generali o particolari direttamente o indirettamente connesse con i piani di cui alla lettera b);

     b) formulare pareri in ordine ai piani pluriennali e agli eventuali aggiornamenti annuali;

     c) promuovere attività di ricerca e di studio nel settore e quant'altro risulti d'interesse per il settore dell'edilizia abitativa.

 

Capo III

Commissione provinciale di vigilanza per l'edilizia abitativa

 

     Art. 7. Istituzione, composizione e competenze della commissione provinciale di vigilanza per l'edilizia abitativa.

     1. E' istituita presso la Provincia la commissione di vigilanza per l'edilizia abitativa.

     2. La commissione è composta:

     a) da un magistrato in servizio o a riposo appartenente a categoria non inferiore a quella di magistrato d'appello, designato dal presidente della corte d'appello, con funzioni di presidente;

     b) da un magistrato in servizio o a riposo appartenente a categoria non inferiore a quella di magistrato di tribunale, designato dal presidente della corte d'appello, con funzioni di vicepresidente;

     c) da un esperto in materia giuridico-amministrativa, da scegliersi anche fra i non appartenenti all'amministrazione provinciale;

     d) da un funzionario del dipartimento competente in materia di affari finanziari;

     e) da un esperto in materia di cooperative edilizie e di edilizia abitativa;

     f) dal dirigente del servizio edilizia abitativa;

     g) da un rappresentante dell'ITEA designato dal consiglio di amministrazione dell'istituto;

     h) da un funzionario tecnico dipendente della Provincia.

     3. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario della Provincia.

     4. La commissione è nominata con deliberazione della Giunta provinciale e resta in carica per la durata della legislatura.

     5. Le adunanze della commissione sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti e le relative deliberazioni sono valide se adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi la presiede.

     6. La commissione ha il compito:

     a) di esercitare le funzioni amministrative in materia di cooperative edilizie di cui all'articolo 131, primo comma, e all'articolo 133 del testo unico sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165 e successive modificazioni ed integrazioni. Le funzioni amministrative di cui alla presente lettera si intendono estese alle cooperative edilizie beneficiarie delle agevolazioni previste dalla legislazione provinciale;

     b) di decidere in via definitiva sui ricorsi nei casi previsti dalla presente legge;

     c) di esprimere pareri e di adempiere agli incarichi inerenti all'esercizio dell'attività di vigilanza che l'assessore provinciale competente in materia di edilizia abitativa ritiene opportuno richiedere o affidare.

     7. Ai componenti e al segretario della commissione sono corrisposti, ove spettanti, i Compensi stabiliti dalla normativa provinciale vigente in materia.

 

Capo IV [6]

Istituto trentino per l'edilizia abitativa

 

     Art. 8. Compiti dell'ITEA. [7]

     1. L'Istituto trentino per l'edilizia abitativa (ITEA) è l'ente pubblico funzionale del quale la Provincia si avvale per l'attuazione degli interventi di edilizia abitativa pubblica e per la gestione del relativo patrimonio.

     2. L'ITEA è dotato di autonomia organizzativa, patrimoniale e contabile. Esso provvede all'amministrazione degli alloggi di edilizia abitativa pubblica, di proprietà della Provincia o di altri enti pubblici, qualora questi ultimi ne facciano richiesta, nonché degli immobili previsti dall'articolo 19, comma 2, assegnati in locazione, ed esercita le altre funzioni previste dalla presente legge. L'amministrazione da parte dell'ITEA degli alloggi di edilizia abitativa pubblica appartenenti agli altri enti pubblici è attuata sulla base di uno schema di convenzione approvato dalla Giunta provinciale [8].

     3. Restano ferme in ogni caso le attribuzioni dell'ITEA previste dalle vigenti leggi, in quanto compatibili con la presente legge.

 

     Art. 9. Organizzazione dell'ITEA. [9]

     1. La Giunta provinciale, sentito il consiglio di amministrazione dell'ITEA, delibera lo statuto dell'ente nel quale vengono stabilite le norme relative all'ordinamento e all'amministrazione ed in particolare sono definiti i contenuti minimi delle strutture organizzative.

     2. Il trattamento economico-giuridico del personale è disciplinato con apposito regolamento, in conformità alla corrispondente disciplina vigente per il personale della Provincia in quanto applicabile.

     3. Per lo svolgimento della propria attività l'ITEA può avvalersi di personale comandato dalla Provincia, con le forme e le modalità previste dall'articolo 124 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 concernente "Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia autonoma di Trento". Il personale dell'ITEA può essere altresì comandato presso la Provincia con le modalità stabilite con il regolamento di cui al comma 2.

 

     Art. 10. Organi. [10]

     1. Sono organi dell'ITEA:

     a) il presidente;

     b) il consiglio di amministrazione;

     c) il collegio dei revisori dei conti.

     2. Il consiglio di amministrazione dell'ITEA è composto:

     a) dal presidente dell'istituto, con funzioni di presidente;

     b) da un membro designato dalla Giunta provinciale con funzioni di vicepresidente;

     c) da un rappresentante delle organizzazioni sindacali più rappresentative, designato congiuntamente dalle stesse;

     d) da un rappresentante dei comprensori e uno dei comuni di Trento e Rovereto rispettivamente designati dalla conferenza dei presidenti dei comprensori e d'intesa tra i due comuni;

     e) da due rappresentanti degli assegnatari degli alloggi, scelti fra cinque nominativi proposti dalle associazioni di categoria più rappresentative;

     f) da un rappresentante designato dal comitato interprofessionale ordini e collegi ingegneri-architetti-geometri-periti-industriali-agronomi della provincia di Trento;

     g) da un rappresentante dei datori di lavoro designato dal coordinamento provinciale imprenditori;

     h) da due funzionari, scelti fra i dipendenti della Provincia, esperti nelle materie connesse all'attività dell'ITEA.

     3. Le adunanze del consiglio di amministrazione sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti e le relative deliberazioni sono valide se adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi lo presiede.

     4. Il collegio dei revisori dei conti è composto:

     a) da un magistrato della Corte dei conti, anche a riposo, con qualifica non inferiore a consigliere, con funzioni di presidente;

     b) da un rappresentante designato dalle minoranze del Consiglio provinciale da scegliersi tra i dottori commercialisti iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti;

     c) da un funzionario del dipartimento competente in materia di affari finanziari della Provincia.

     5. Al presidente dell'istituto, ai membri del consiglio di amministrazione, nonché ai membri del collegio dei revisori dei conti spetta un'indennità di carica. Ai medesimi compete altresì il trattamento economico di missione e il rimborso delle spese di viaggio nella misura e con le modalità in vigore per il dirigente generale dell'ITEA nel caso in cui per l'espletamento delle proprie funzioni debbano compiere viaggi.

     6. La misura delle indennità di carica è stabilita dalla Giunta provinciale, nei limiti di cui al secondo comma dell'articolo 2 della legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4 concernente "Compensi ai componenti delle commissioni, consigli e comitati, comunque denominati, istituiti presso la Provincia di Trento", come modificato da ultimo dall'articolo 42 della legge provinciale 23 febbraio 1990, n. 6 concernente "Disposizioni sul funzionamento della struttura provinciale e modifiche alla legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12", tenuto conto per i dipendenti provinciali del consiglio di amministrazione delle disposizioni che disciplinano la corresponsione di compensi per la partecipazione degli stessi ad organismi di altre amministrazioni di cui all'articolo 41 della legge provinciale 23 febbraio 1990, n. 6. Per il presidente e il vicepresidente dell'istituto l'indennità di carica è determinata in misura non superiore all'importo calcolato in base annua dei compensi previsti dal comma 4 dell'articolo 50 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, come modificato dall'articolo 29 della legge provinciale 23 febbraio 1990. n. 6 [11].

 

     Art. 11. Nomina e scioglimento degli organi dell'ITEA. [12]

     1. Il presidente, il consiglio di amministrazione e il collegio dei revisori dei conti dell'ITEA sono nominati con deliberazione della Giunta provinciale per la durata della legislatura.

     2. Il consiglio di amministrazione può essere sciolto dalla Giunta provinciale quando si renda gravemente e ripetutamente inadempiente agli obblighi stabiliti dalla legge o dallo statuto.

     3. Nel caso previsto al comma 2 la Giunta provinciale nomina un commissario L'amministrazione ordinaria deve essere ricostituita entro sei mesi dallo scioglimento del consiglio di amministrazione.

 

     Art. 12. Vigilanza e tutela sull'ITEA. [13]

     1. L'1TEA è sottoposto alla vigilanza della Provincia ed è tenuto a trasmettere alla Giunta provinciale il bilancio di previsione e le sue variazioni, ad esclusione dei prelevamenti dei fondi di riserva, il conto consuntivo, nonché copia delle deliberazioni dell'istituto di cui sia fatta richiesta entro quindici giorni dalla data di ricevimento dell'elenco delle delibere approvate in ciascuna seduta, elenco che l'istituto è tenuto a trasmettere alla Giunta provinciale entro sette giorni dalla data della seduta medesima. L'ITEA inoltre è tenuto a trasmettere, entro quindici giorni dalla richiesta, copia degli atti di cui viene fatta domanda dalla Giunta provinciale.

     2. La Giunta provinciale, entro trenta giorni dalla data del ricevimento, può annullare le deliberazioni che violino le leggi od i regolamenti o lo statuto dell'istituto, nonché quelle che importino l'evidente lesione degli interessi dell'istituto stesso o della Provincia. Per le deliberazioni concernenti atti regolamentari e per le loro eventuali modificazioni detto termine è fissato in sessanta giorni.

     3. La Giunta provinciale, in caso di ritardo od omissioni da parte degli organi ordinari previamente invitati a provvedere, invia apposito commissario per compiere atti obbligatori per legge o eseguire impegni validamente assunti.

     4. Le deliberazioni di cui al comma 1, relative al bilancio e variazioni, sono esecutive se la Giunta provinciale non ne pronunci l'annullamento entro il termine perentorio di sessanta giorni per quanto concerne il bilancio e trenta giorni per quanto concerne le relative variazioni. I suddetti termini decorrono dalla data di ricevimento.

     5. L'ITEA rende conto annualmente alla Giunta provinciale, entro i termini da essa fissati con propria deliberazione, dello stato di attuazione dei piani pluriennali e dei relativi aggiornamenti annuali di cui alle lettere a) e c) del comma 2 dell'articolo 1, anche in ordine alle spese sostenute ed ai risultati consegniti.

 

     Art. 13. Attività dell'ITEA. [14]

     1. Le attività di studio o sperimentazione svolte direttamente o mediante consulenze esterne in ordine alla realizzazione dei compiti previsti dall'articolo 8 debbono essere autorizzate dalla Giunta provinciale.

     2. Alla progettazione delle opere di sua competenza l'ITEA provvede direttamente oppure avvalendosi del servizio edilizia pubblica della Provincia ovvero di liberi professionisti, anche mediante concorsi di idee, nonché attraverso forme di collaborazione congiunta con gli stessi liberi professionisti.

 

     Art. 14. Finanziamento dell'ITEA. [15]

     1. L'ITEA fa fronte alle spese per lo svolgimento della propria attività mediante:

     a) canoni di locazione introitati per gli alloggi amministrati;

     b) assegnazioni della Provincia ai sensi del comma 7 dell'articolo 26;

     c) assegnazione della Provincia per investimenti, oneri di locazione e spese di funzionamento [16];

     d) entrate patrimoniali o connesse da attività residuali;

     e) entrate derivanti da mutui o da altre operazioni finanziarie nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla Giunta provinciale [17].

     2. Le spese generali di amministrazione e di manutenzione ordinaria programmata non possono superare l'ammontare complessivo delle entrate di cui alle lettere a), b) e d) del comma 1.

     3. La Giunta provinciale può stabilire che parte delle somme di cui alla lettera b) del comma 1 siano utilizzate per attività di studio e sperimentazione di cui al comma 1 dell'articolo 13.

     4. Le assegnazioni di cui alla lettera c) del comma 1 sono costituite da:

     a) fondi nella misura occorrente per il finanziamento delle relative spese, ivi comprese le opere di manutenzione straordinaria, risanamento e ristrutturazione del patrimonio amministrato;

     b) contributi anni, per la durata massima di anni venti, nella misura occorrente. al totale ammortamento dei mutui e delle altre operazioni finanziarie di cui alla lettera e) del comma 1, ivi compresi gli oneri di preammortamento [18].

     5. I piani di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 1 stabiliscono i finanziamenti da attribuire all'ITEA per la realizzazione degli alloggi di edilizia pubblica. Una quota di tali finanziamenti, individuata nei piani, può essere destinata dall'ITEA alla copertura delle spese per le attività di progettazione e di direzione lavori, nonché per gli altri oneri di funzionamento connessi all'attuazione degli interventi previsti dai piani [19].

 

     Art. 15. Sede dell'ITEA. [20]

     1. Per lo svolgimento della propria attività l'ITEA può dotarsi di sedi opportune.

     2. Per le finalità di cui al comma 1 la Giunta provinciale è autorizzata:

     a) ad assegnare all'ITEA appositi finanziamenti per L'acquisto o la realizzazione delle sedi dell'ITEA;

     b) a mettere a disposizione gratuitamente all'ITEA immobili e loro arredi di proprietà della Provincia;

     c) a disporre a favore dell'ITEA la cessione a titolo gratuito di immobili e loro arredi di proprietà della Provincia.

     3. La messa a disposizione o la cessione degli immobili di cui alle lettere b) e c) del comma 2 può riguardare solo immobili che siano già in proprietà della Provincia e per i quali sia venuta meno la destinazione a fini istituzionali.

     4. Con apposita convenzione sono disciplinati i rapporti tra la Provincia e l'ITEA per la messa a disposizione gratuita all'istituto degli immobili di cui alla lettera b) del comma 2.

 

     Art. 16. Interventi dell'ITEA. [21]

     1. L'ITEA, in attuazione dei piani pluriennali di cui alle lettere a) e c) del comma 2 dell'articolo 1, provvede:

     a) alla costruzione di alloggi;

     b) ad acquisire:

     1) edifici non occupati o occupati solo parzialmente, destinati ad abitazioni o ad altro uso e procedere alla loro ristrutturazione, riattamento o miglioramento al fine di adibirli ad abitazioni, ivi compresi gli edifici individuati ai sensi della normativa in materia di recupero degli insediamenti storici;

     2) complessi di edifici non occupati o occupati solo parzialmente di proprietà di comuni o di enti pubblici, al fine di un migliore utilizzo dei volumi edificabili;

     3) alloggi idonei all'abitazione ancorché occupati;

     4) alloggi in corso di realizzazione;

     c) ad acquisire aree destinate, in base agli strumenti urbanistici vigenti, all'edilizia abitativa pubblica e ad opere di urbanizzazione, nonché ad acquisire le aree residenziali secondo quanto previsto al comma 2 dell'articolo 88;

     d) a realizzare opere di urbanizzazione primaria e secondaria funzionalmente connesse ad insediamenti di edilizia abitativa pubblica, sia realizzati che da realizzarsi;

     e) ad assumere in locazione, nei casi e con le modalità stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale, alloggi idonei sul libero mercato da destinare all'edilizia abitativa pubblica.

     2. Gli interventi previsti al comma 1 debbono essere effettuati sulla base delle direttive e degli indirizzi posti dalla Giunta provinciale.

     3. Le abitazioni realizzate o acquisite, ai sensi del presente articolo, devono corrispondere alle caratteristiche definite dalla deliberazione della Giunta provinciale.

     4. Nell'effettuazione degli interventi di cui al comma 1, può essere prevista, nel rispetto delle previsioni contenute nello strumento urbanistico, la realizzazione di locali e di spazi accessori all'abitazione, nonché di locali da destinarsi ad altri usi.

     5. Il prezzo di acquisto degli immobili è stabilito dal consiglio di amministrazione dell'ITEA e non può essere in ogni caso superiore al valore di mercato determinato dal servizio edilizia abitativa.

     6. Nel caso di acquisto di immobili di cui al numero 1) della lettera b) del comma 1, l'ITEA può concordare nell'atto di acquisto la successiva cessione allo stesso venditore di parte dell'immobile ad avvenuta ultimazione dei lavori di risanamento o di ristrutturazione. In tale caso può essere pattuito che il prezzo di acquisto dell'intero immobile possa essere decurtato del prezzo relativo alla parte di immobile risanato o ristrutturato e riceduto in proprietà al venditore.

     7. Per i lini di cui al presente articolo la Giunta provinciale è autorizzata ad assegnare i fondi nella misura corrispondente alla spesa ritenuta necessaria.

 

     Art. 17. Interventi sul patrimonio pubblico esistente. [22]

     1. L'ITEA interviene sul patrimonio edilizio pubblico di sua proprietà o ad esso affidato in amministrazione con lavori di:

     a) ristrutturazione;

     b) risanamento;

     c) manutenzione straordinaria;

     d) ampliamento, completamento, miglioria, riqualificazione energetica, eliminazione di barriere architettoniche;

     e) sistemazioni esterne, ivi comprese le opere di urbanizzazione primaria relative a complessi residenziali di proprietà pubblica anche se appartenenti solo in parte all'ITEA.

     2. Ai fini di cui al comma 1 l'ITEA predispone, in relazione ai piani pluriennali di cui al comma 2 dell'articolo 1, programmi d'intervento che devono indicare per ciascun edificio o gruppi di edifici le opere da compiersi e la relativa spesa.

     3. La Giunta provinciale è autorizzata ad assegnare all'ITEA fondi nella misura corrispondente alla spesa ritenuta necessaria alla realizzazione dei programmi di cui al comma 2, tenuto conto dell'ammontare complessivo delle somme di cui al comma 7 dell'articolo 26.

     4. Su richiesta dei comuni alla Provincia e con onere a loro carico, la Giunta provinciale può autorizzare l'ITEA a stipulare con i comuni interessati convenzioni dirette al risanamento o alla ristrutturazione del patrimonio di proprietà dei comuni medesimi da destinarsi a fini abitativi, nonché alla realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo i criteri e le modalità stabilite dalla Giunta provinciale. A tal fine, su richiesta dei comuni medesimi, può essere utilizzato il fondo di rotazione di cui all'articolo 89.

 

     Art. 18. Opere di urbanizzazione. [23]

     1. Ai fini della presente legge sono considerate:

     a) opere di urbanizzazione primaria:

     1) strade residenziali;

     2) spazi di sosta e di parcheggio;

     3) fognature;

     4) rete idrica;

     5) rete di distribuzione di energia elettrica, di calore e di altre fonti energetiche alternative in genere;

     6) pubblica illuminazione;

     7) spazi di verde attrezzato;

     b) opere di urbanizzazione secondaria:

     1) mercati di quartiere;

     2) delegazioni e strutture per servizi comunali [24];

     3) chiese ed altri edifici per servizi religiosi;

     4) impianti sportivi di quartiere;

     5) centri civico-sociali ivi compresi le attrezzature e gli impianti fissi funzionalmente collegati con esclusione del mobilio e degli arredi sussidiari.

     5 bis) scuole materne e asili nido [25].

     2. Per la realizzazione delle opere di cui al comma I la Giunta provinciale può assegnare finanziamenti all'ITEA nella misura corrispondente alla spesa ritenuta necessaria all'esecuzione delle opere stesse.

     3. Le opere di cui al comma 1 possono essere attribuite in proprietà secondo i criteri e le modalità stabilite con deliberazione della Giunta provinciale:

     a) ai comuni: le aree pubbliche, gli spazi e il verde attrezzato e quanto altro di loro competenza, nonché le opere destinate ad attività sociali, sportive, culturali ed assistenziali;

     b) all'ente religioso istituzionalmente competente: le opere destinate ad attività religiose.

 

     Art. 19. Cessione di immobili tra enti pubblici. [26]

     1. La Provincia e l'ITEA possono reciprocamente cedere gratuitamente in proprietà, occorrendo anche in deroga a particolari vincoli di destinazione, edifici e relative pertinenze nonché terreni di loro proprietà, già destinati o da destinare alla realizzazione di alloggi di edilizia abitativa pubblica o di locali per servizi pubblici o d'interesse pubblico.

     2. L'ITEA e i comuni possono reciprocamente cedere, anche gratuitamente in proprietà o in uso gratuito, con onere di ordinaria e straordinaria manutenzione a carico del cessionario, beni immobili o parte di essi di loro proprietà, da destinarsi a finalità pubbliche e sociali connesse con le funzioni ad essi spettanti nonché da destinare ad edilizia residenziale pubblica. Nell'eventualità di cessioni di beni immobili dell'ITEA a titolo oneroso, il prezzo di cessione e stabilito dal servizio edilizia abitativa ai sensi del comma 5 dell'articolo 16.

     3. La cessione in proprietà di cui al comma 2 tra l'ITEA e i comuni deve essere autorizzata dalla Giunta provinciale.

     4. Qualora gli immobili di cui ai commi 1 e 2 siano funzionalmente dotati di beni mobili o di specifiche attrezzature, la reciproca cessione può riguardare anche i medesimi beni mobili.

     5. Nel caso di cessione gratuita in proprietà dei beni immobili di cui ai commi 1 e 2, tutti gli oneri conseguenti al trasferimento in proprietà sono a carico del cessionario, salvo quelli che per norme di legge inderogabili sono posti a carico del cedente.

     6. Nel caso di cessione in uso gratuito dei beni immobili di cui al comma 2, con apposita convenzione sono disciplinati i rapporti tra le parti per l'uso dell'immobile oggetto della cessione.

 

Capo V

Deleghe ai comuni

 

     Art. 20. Funzioni delegate.

     1. Sono delegate ai comuni, che, fatta eccezione per i comuni di Trento e Rovereto, le esercitano in forma associata in conformità alle disposizioni della presente legge, le seguenti funzioni amministrative:

     a) formazione delle graduatorie e assegnazione degli alloggi di edilizia abitativa pubblica ai sensi del capo II del titolo II;

     b) formazione delle graduatorie, concessione, nonché erogazione dei contributi ai singoli richiedenti per l'acquisto o la costruzione di alloggi ai della sezione II del capo I del titolo III;

     c) formazione delle graduatorie, concessione, nonché erogazione dei contributi ai singoli richiedenti per il risanamento di alloggi ai sensi della sezione II del capo II del titolo III;

     d) formazione delle graduatorie, concessione ed erogazione dei contributi ai singoli richiedenti per l'acquisto e il risanamento di immobili da adibire ad abitazione ai sensi della sezione II del capo III del titolo III;

     e) concessione ed erogazione dei contributi ai singoli richiedenti ed alle cooperative edilizie per gli interventi previsti dalla sezione I del capo IV del titolo III;

     f) concessione dei contributi di preammortamento di cui alla sezione I del capo V del titolo III relativi agli interventi di cui alle lettere b), c), d) ed e).

     2.Fino all'entrata in vigore della legge di riordino del sistema delle deleghe nelle materie di competenza della Provincia, l'esercizio in forma associata delle funzioni delegate ai comuni ai sensi del comma 1 viene effettuato da parte del comprensorio di rispettiva appartenenza.

 

     Art. 21. Criteri generali per l'esercizio delle funzioni delegate.

     1. Nell'esercizio delle funzioni delegate ai sensi delle lettere b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 20, i comprensori e i comuni di Trento e Rovereto si attengono ai seguenti criteri generali:

     a) favorire. nell'ambito degli interventi di risanamento, iniziative volte al recupero del patrimonio abitativo altrimenti destinato all'abbandono;

     b) considerare in via prioritaria gli interventi idonei a ridurre l'utilizzo di aree, nonché quelli localizzati nell'ambito di piani speciali per l'edilizia abitativa pubblica;

     c) privilegiare le zone a più intenso fabbisogno abitativo tenendo anche conto degli obiettivi contenenti nel piano urbanistico provinciale e nel programma di sviluppo provinciale;

     d) adottare soluzioni operative che garantiscano la tempestività dell'intervento pubblico, anche ai fini del massimo contenimento dei costi.

 

     Art. 22. Commissioni per la formazione delle graduatorie.

     1. Presso ciascun comprensorio e presso i comuni di Trento e Rovereto è istituita una commissione per la formazione delle graduatorie ai fini dell'assegnazione degli alloggi di edilizia abitativa pubblica.

     2. La commissione e nominata dalla giunta comprensoriale; per Trento e Rovereto provvedono i rispettivi comuni. Essa e composta:

     a) dal presidente del comprensorio o sindaco per i comuni di Trento e Rovereto, o da un assessore da loro delegato, che la preside;

     b) da due rappresentanti dell'assemblea comprensoriale o del consiglio comunale nel caso di Trento e Rovereto di cui uno scelto dalle rispettive minoranze, tra i quali è scelto il vicepresidente;

     c) da tre rappresentanti dei lavoratori scelti fra i nominativi indicati dalle organizzazioni sindacali Provinciali più rappresentative;

     d) da un assistente sociale addetto ai servizi territoriali designato dall'ente territoriale competente;

     e) da un dipendente del comprensorio o del comune addetto al settore dell'edilizia abitativa;

     f) limitatamente alla commissione presso il comprensorio, da due rappresentanti dei comuni di cui uno designato dalla sezione provinciale di Trento dell'ANCI e uno designato dalla delegazione provinciale di Trento dell'UNCEM.

     3. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un dipendente del comprensorio o dei comuni di Trento e Rovereto.

     4. I membri di cui alla lettera b) del comma 2 possono essere sostituiti, in caso di assenza o impedimento, da supplenti all'uopo designati.

     5. Qualora entro il termine di trenta giorni dalla richiesta gli enti e gli organismi interpellati non provvedano a designare i propri rappresentanti, la commissione è ugualmente nominata dagli organi competenti prescindendo dai membri dei quali manchi la designazione, purché sia raggiunta la maggioranza dei componenti; i medesimi organi provvedono all'integrazione della commissione a seguito delle designazioni effettuate oltre il termine di cui al presente comma.

     6. I componenti della commissione restano in carica per la durata dell'assemblea comprensoriale o, per i comuni di Trento e Rovereto, del rispettivo consiglio comunale.

     7. Le adunanze della commissione sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti e le relative deliberazioni sono valide se adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi la presiede.

     8. Il presidente, ove lo ritenga opportuno, può di volta in volta invitare a partecipare alle riunioni, senza diritto di voto, esperti e rappresentanti di enti o associazioni particolarmente interessati.

 

Titolo II

Interventi nel settore dell'edilizia abitativa pubblica

 

Capo I

Norme generali

 

     Art. 23. Destinazione degli alloggi.

     1. Gli alloggi costruiti o acquistati ed eventualmente risanati dall'ITEA, nell'ambito dei piani pluriennali e dei relativi aggiornamenti di cui all'articolo 1, sono destinati per la generalità dei cittadini a basso reddito e a risolvere casi di urgente necessità abitativa nei limiti e alle condizioni previste dalla presente legge.

 

Capo II [27]

Assegnazione alloggi di edilizia abitativa pubblica

 

     Art. 24. Graduatorie per l'assegnazione degli alloggi. [28]

     1. Le commissioni di cui all'articolo 22 provvedono alla formazione delle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia abitativa pubblica sulla base delle domande che sono presentate annualmente, per il rispettivo territorio, al comprensorio competente o ai comuni di Trento e Rovereto, entro i termini fissati dalla Giunta provinciale e corredate dalla documentazione stabilita dalla Giunta medesima.

     2. Tali graduatorie sono permanenti e soggette ad aggiornamento annuale in dipendenza delle nuove domande presentate e delle eventuali variazioni delle condizioni documentate dai richiedenti già inseriti in graduatoria.

     3. In ogni caso le commissioni di cui all'articolo 22 procedono ogni tre anni ad una revisione globale delle graduatorie stesse. A tal fine tutti coloro che sono inseriti in graduatoria sono invitati a produrre, pena l'esclusione dalla graduatoria ed entro i termini fissati dalla Giunta provinciale, la documentazione stabilita dalla Giunta medesima per la verifica della persistenza dei requisiti e delle condizioni soggettive che determinano la posizione in graduatoria.

     4. Il richiedente beneficiario è tenuto a presentare in sede di assegnazione dell'alloggio la documentazione comprovante la persistenza dei requisiti.

     5. Le graduatorie hanno efficacia per zone omogenee determinate all'interno di ciascun comprensorio o comune dalle rispettive giunte comprensoriali e dai comuni di Trento e Rovereto. A tal fine i richiedenti inseriti nelle graduatorie vengono collocati d'ufficio nelle sottograduatorie relative alle zone omogenee indicate dal richiedente nella domanda. Con deliberazione della Giunta provinciale è stabilito il numero massimo delle zone omogenee indicabili dal richiedente nella domanda.

     6. I comuni che all'entrata in vigore della presente legge superino i cinquemila abitanti anagraficamente residenti, costituiscono zona omogenea unica.

     7. Le deliberazioni di individuazione delle zone omogenee e le graduatorie sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione.

     8. Contro i provvedimenti relativi alla formazione, all'aggiornamento ed alla revisione delle graduatorie chiunque abbia interesse può ricorrere alla commissione provinciale di cui all'articolo 7 entro trenta giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie nel Bollettino ufficiale della Regione. In sede di esame dei ricorsi non sono valutabili le condizioni che non siano state dichiarate nella domanda di assegnazione di alloggio.

 

     Art. 25. Disciplina per l'assegnazione degli alloggi di edilizia abitativa pubblica. [29]

     1. La giunta comprensoriale e i comuni di Trento e Rovereto provvedono all'assegnazione degli alloggi sulla base della graduatoria formata secondo i criteri stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale. Nella deliberazione medesima sono previste specifiche disposizioni riguardanti l'assegnazione di alloggi a favore delle persone con difficoltà psichiche, fisiche e sensoriali, dei pensionati, degli emigrati, del genitore nubile, celibe o vedovo con figli minori a carico non legato da rapporti coniugali di fatto o di diritto, nonché delle giovani coppie di coniugi e di altri soggetti in particolari condizioni di bisogno che devono prevedere punteggi a favore delle giovani coppie [30].

     2. In relazione al periodo di riferimento sono esclusi dall'assegnazione dell'alloggio coloro che non hanno raggiunto in graduatoria un punteggio minimo, differenziato per aree, fissato periodicamente dalla Giunta provinciale.

     3. Il rifiuto di un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare del richiedente, disponibile all'interno di una delle zone omogenee prescelte, comporta l'esclusione del richiedente stesso dalla graduatoria.

     4. Gli alloggi localizzati nell'ambito delle zone svantaggiate, individuate con la legge provinciale 27 giugno 1983, n. 22 concernente "Interventi per le zone svantaggiate", sono assegnati con priorità assoluta ai richiedenti comunque inseriti nella graduatoria di cui all'articolo 24, residenti nelle zone medesime.

     5. Qualora il comune interessato ovvero un soggetto privato ceda gratuitamente all'ITEA un immobile da risanare o da ristrutturare ovvero un'area edificabile al fine di realizzare alloggi da destinarsi all'edilizia abitativa pubblica, questi ultimi sono assegnati, con le stesse modalità previste dalla presente legge, con priorità ai residenti nel comune ove è ubicato l'immobile, purché i medesimi abbiano raggiunto un punteggio minimo all'uopo fissato dalla Giunta provinciale.

     6. La giunta comprensoriale e i comuni di Trento e Rovereto, sulla base di circostanziato parere della commissione per la formazione delle graduatorie, possono sospendere l'assegnazione dell'alloggio a soggetti il cui inserimento nel contesto abitativo potrebbe far insorgere squilibri sociali [31].

     6 bis. In deroga a quanto stabilito dal comma 5 dell'articolo 24 la giunta comprensoriale e i comuni di Trento e Rovereto possono assegnare gli alloggi, che risultano non assegnati per mancanza di richiedenti sulle rispettive graduatorie, a richiedenti che si trovano collocati in posizione utile nelle graduatorie relative alle zone omogenee limitrofe a quella relativa all'alloggio non assegnato. L'assegnazione può essere disposta in via definitiva ovvero in via temporanea nei casi previsti dall'articolo 28, in entrambe le ipotesi previo consenso degli interessati e d'intesa tra gli enti competenti all'assegnazione [32].

 

     Art. 25 bis. Disposizioni per iniziative di intervento a grande valenza sociale e urbana. [33]

     1. L'ITEA, su indicazione della Giunta provinciale, è autorizzato a realizzare iniziative volte al recupero e alla riqualificazione urbana in quartieri segnati dal diffuso degrado delle abitazioni, dell'ambiente urbano e con carenze. di servizi in un contesto di scarsa coesione sociale e marcato disagio abitativo, nonché al popolamento o ripopolamento di aree, anche attraverso una riconversione di destinazione d'uso delle aree medesime.

     2. L'assegnazione degli alloggi previsti nelle iniziative di cui al comma 1 è disposta, fermi restando i requisiti previsti dall'articolo 4 in materia di edilizia abitativa pubblica, secondo i criteri e le modalità appositamente stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale tenendo conto delle finalità sociali dell'iniziativa e con particolare riferimento alla co-residenzialità.

     3. Per co-residenze si intendono le iniziative tese alla realizzazione di alloggi da destinare a favore di nuclei plurifamiliari o multigenerazionali ovvero misti, con lo scopo di favorire la vita di relazione e il supporto reciproco.

     4. Le iniziative di cui al comma 1 possono prevedere altresì la creazione di spazi destinati a servizi pubblici o ad attività private anche con finalità sociali.

     5. Nell'ambito delle iniziative di cui al comma 1 possono essere previsti anche interventi residenziali a favore di cooperative ovvero interventi residenziali realizzati direttamente da privati, sempreché i privati e i soci destinatari degli alloggi posseggano i requisiti previsti dall'articolo 4 in materia di edilizia abitativa agevolata. A tal fine l'ITEA è autorizzato ad alienare aree ovvero edifici o parte di essi, individuati ai sensi del comma 1, a privati o a cooperative edilizie per la realizzazione di alloggi.

     6. Il prezzo di cessione delle aree o degli immobili di cui al comma 5 da cedere ai privati ovvero alle cooperative edilizie è stabilito con le modalità previste dall'articolo 36, comma 3. Il prezzo di cessione può essere ridotto, secondo i criteri fissati dalla Giunta provinciale, nella misura massima del 30 per cento, tenendo anche in considerazione eventuali benefici provinciali concessi o in corso di concessione ai privati o alle cooperative edilizie per l'acquisizione delle aree ovvero per la realizzazione di alloggi.

 

     Art. 26. Disciplina del godimento degli alloggi. [34]

     1. Gli alloggi di cui all'articolo 23 sono assegnati in locazione semplice sulla base di uno schema di contratto predisposto dall'ITEA e approvato dalla Giunta provinciale; il relativo canone è disciplinato dalle disposizioni previste dai successivi commi.

     2. Il canone oggettivo di locazione degli alloggi di cui al comma 1 è determinato ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di locazione di immobili urbani adibiti ad uso di abitazione.

     3. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti i criteri di determinazione del canone soggettivo di locazione dovuto dagli assegnatari, differenziato per fasce, in relazione al reddito convenzionale del nucleo familiare determinato con riferimento al reddito complessivo ai fini fiscali, alla sua composizione, nonché ad altre condizioni personali dei componenti il nucleo familiare. Nella determinazione del canone soggettivo di cui al presente comma si tiene conto anche delle disposizioni previste dall'articolo 6 della legge provinciale 28 gennaio 1991, n 2 concernente "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria)" ed in particolare dei criteri generali fissati dal comma 2 del medesimo articolo 6. [35]

     4. L'ITEA, sulla base del provvedimento di assegnazione adottato dalla giunta comprensoriale e dai comuni di Trento e Rovereto, determina i canoni di locazione di cui ai commi 2 e 3 ed immette gli assegnatari nel godimento degli alloggi previa stipula del contratto di locazione.

     5. Annualmente, entro il termine fissato dalla deliberazione della Giunta provinciale, gli assegnatari producono all'ITEA la documentazione atta a dimostrare i requisiti per la permanenza nel godimento dell'alloggio e per la revisione del canone di locazione.

     6. Con decorrenza dal primo gennaio dell'anno immediatamente successivo alla stipulazione del contratto di locazione, il canone oggettivo di cui al comma 2 è annualmente aggiornato, in misura pari al corrispondente aggiornamento determinato dalla vigente normativa statale in materia di locazione di immobili ad uso abitativo; in assenza della normativa statale, l'aggiornamento è disposto secondo i criteri stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale. Il canone soggettivo di cui al comma 3 è aggiornato sulla base dei criteri e delle modalità stabilite con deliberazione della Giunta provinciale.

     7. La Giunta provinciale assegna annualmente all'ITEA una somma nella misura necessaria per far fronte agli oneri derivanti dalla gestione degli alloggi amministrati, tenuto conto delle particolari attività esercitate per conto della Provincia.

     8. L'ITEA è tenuto a porre in essere gli strumenti operativi più opportuni al fine di favorire e promuovere l'autogestione degli alloggi pubblici da parte degli assegnatari. A tal fine, su proposta dell'ITEA, la Giunta provinciale approva il relativo regolamento. Per gli alloggi di nuova assegnazione l'obbligatorietà dell'autogestione deve risultare da apposita clausola inserita nel contratto di locazione e condizionante il mantenimento del rapporto di locazione. Per gli alloggi già assegnati l'autogestione sarà realizzata gradatamente con l'inserimento di una clausola integrativa nel contratto di locazione già vigente; anche in tal caso la clausola è condizionante il mantenimento del rapporto di locazione.

 

     Art. 27. Disciplina per la permanenza negli alloggi di edilizia abitativa pubblica. [36]

     1. Ai fini della permanenza nell'assegnazione degli alloggi di edilizia abitativa pubblica la Giunta provinciale determina annualmente i limiti massimi di reddito convenzionale per il nucleo familiare calcolato sulla base di criteri stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale.

     2. Su proposta dell'ITEA, la giunta comprensoriale e i comuni di Trento e Rovereto dispongono la revoca dell'assegnazione dell'alloggio nei confronti del nucleo assegnatario che:

     a) ha superato il limite massimo di reddito per la permanenza determinato ai sensi del comma 1;

     b) ha perso i requisiti previsti dalle lettere a), b), d), e) e g) del comma 1 dell'articolo 4;

     c) non ha occupato stabilmente l'alloggio entro sessanta giorni dalla consegna. Tale termine, per i lavoratori emigrati all'estero, è fissato in un anno dalla consegna;

     d) ha ceduto in sublocazione in tutto o in parte, anche temporaneamente, l'alloggio a terzi;

     e) ha abbandonato l'alloggio per un periodo continuativo superiore a novanta giorni, salva preventiva autorizzazione dell'ITEA giustificata da gravi motivi;

     f) ha usato l'alloggio per scopi impropri od illeciti;

     g) è incorso in gravi e ripetute violazioni delle condizioni contrattuali di locazione;

     h) non ha ottemperato alle disposizioni sul cambio dell'alloggio;

     i) non ha prodotto, previa diffida, la documentazione di cui al comma 5 dell'articolo 26;

     l) non ha sottoscritto il contratto di locazione a seguito dell'assegnazione.

     3. Nei casi di revoca la Giunta comprensoriale e i comuni di Trento e Rovereto, con il medesimo provvedimento di revoca, possono protrarre il rapporto di locazione per un periodo non superiore a due anni dalla data dello stesso provvedimento, con l'obbligo della corresponsione per detto periodo di un canone di locazione pari a quello oggettivo di cui al comma 2 dell'articolo 26. Se la revoca viene adottata per i casi previsti alla lettera a) del comma 2, la revoca medesima non ha effetto qualora entro l'eventuale periodo di proroga del rapporto, il reddito rientri entro i limiti previsti al comma 1 [37].

     4. Contro i provvedimenti di revoca dell'assegnazione dell'alloggio è ammesso ricorso alla commissione provinciale di vigilanza di cui all'articolo 7 entro trenta giorni dalla comunicazione all'interessato.

     5. Il provvedimento di revoca dell'assegnazione che sia divenuto definitivo a seguito del decorso del termine per ricorrere alla commissione di cui all'articolo 7 o a seguito del mancato accoglimento del ricorso da parte della commissione medesima, ha forza di titolo esecutivo a tutti gli effetti di legge e comporta la risoluzione del contratto ed il rilascio dell'alloggio entro il termine intimato dal provvedimento medesimo, salvo quanto disposto dal comma 3.

     6. In deroga a quanto disposto dalle lettere a) e b) del comma 2 ad esclusione delle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 4 contenute nella lettera b) del comma 2 del presente articolo, la giunta comprensoriale e i comuni di Trento e Rovereto possono sospendere la revoca dell'assegnazione dell'alloggio a nuclei familiari che comprendono [38]:

     a) soggetti portatori di handicap con grado di invalidità accertato superiore al 75 per cento;

     b) soggetti di cui all'articolo 2 della legge provinciale 18 giugno 1990, n. 16 che si trovino in condizioni di grave disagio psichico, fisico e sociale accertato dalla commissione di cui al comma 4 dell'articolo 4 della legge provinciale 18 giugno 1990, n. 16 in materia di interventi di edilizia abitativa a favore di persone anziane.

     7. La sospensione di cui al comma 6 perdura per il tempo della permanenza nel nucleo familiare dei soggetti previsti al medesimo comma 6.

     8. Al fine di favorire l'esodo spontaneo degli assegnatari dagli alloggi di edilizia abitativa pubblica ovvero per i casi di revoca dell'assegnazione previsti alla lettera a) del comma 2, la Giunta provinciale può prevedere interventi agevolati specifici nell'ambito dei piani pluriennali di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 1.

     8 bis. Non si procede alla revoca dell'assegnazione dell'alloggio qualora il figlio legittimo, figlio naturale o adottivo dell'assegnatario, che intende contrarre matrimonio, abbia acquistato o realizzato un alloggio per occuparlo dopo il matrimonio con il proprio nucleo familiare entro un anno dalla data dell'acquisto o dalla data di fine lavori [39].

     8 ter. La sospensione della revoca dell'assegnazione può essere concessa, oltre ai casi previsti al comma 6, anche nei confronti di assegnatari nel cui nucleo familiare si trovino soggetti in condizioni di grave disagio psichico, fisico e sociale e nei confronti dei quali si sia provveduto alla revoca dell'assegnazione per le motivazioni indicate dalle lettere c), d), e), f), g), h), i) e l) del comma 2. La sospensione della revoca è adottata su conforme parere dell'assessore provinciale competente in materia di edilizia abitativa, sentito l'Istituto trentino per l'edilizia abitativa. Si applicano comunque le disposizioni previste al comma 7 [40].

 

     Art. 28. Assegnazioni temporanee a singoli richiedenti. [41]

     [1. La giunta comprensoriale e i comuni di Trento e Rovereto, sentita la commissione di cui all'articolo 22, sono autorizzati ad assegnare in via temporanea e precaria, per un periodo non superiore a due anni, prorogabile nei casi e con le modalità previste nei successivi commi, alloggi di edilizia abitativa pubblica disponibili, prescindendo dalla disciplina prevista dagli articoli 24 e 25 a persone o nuclei familiari che versano in condizioni di particolare bisogno e di urgente necessità abitativa determinata da:

     a) sgombero dall'alloggio ordinato dalla competente autorità;

     b) sfratto dall'alloggio, situato su territorio provinciale, ordinato dalla competente autorità, purché non causato da inadempienze contrattuali ivi compreso lo sfratto effettuato per qualsiasi motivo dall'ITEA, per fine locazione, salvo i casi disciplinati con deliberazione della Giunta provinciale;

     c) situazioni di particolare necessità, valutate dal servizio provinciale competente in materia di emigrazione, che hanno determinato o determinino il rimpatrio di soggetti di cui all'articolo 9 della legge provinciale 28 aprile 1986, n. 13 concernente "Interventi nel settore dell'emigrazione", come modificato dall'articolo 20 della legge provinciale 2 maggio 1990, n. 13.

     d) situazione alloggiativa impropria o comunque gravemente pregiudizievole alla salute ovvero situazione alloggiativa impropria sotto il profilo igienico sanitario di soggetti con patologie croniche invalidanti a prognosi infausta e che necessitano di assistenza sanitaria domiciliare;

     e) situazione di grave disagio sociale, oggetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria competente in materia di minori.

     2. L'assegnazione di cui al comma 1 è proposta dai comuni interessati o nel caso di emigrati all'estero dal servizio provinciale competente in materia di emigrazione.

     3. Possono accedere all'assegnazione di cui al comma 1 coloro che abbiano i requisiti di cui alle lettere a), b), c), d), e) e f) del comma 1 dell'articolo 4, nonché quelli previsti dal comma 2 del medesimo articolo. Il reddito convenzionale di cui alla lettera c) dell'articolo 4 non deve essere superiore al limite fissato per l'accesso ai benefici previsti per l'edilizia abitativa agevolata. In caso di rimpatriati di cui alla lettera e) del comma 1 e sempreché si tratti di soggetti già cittadini italiani, si prescinde dai requisiti di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 4.

     4. Avvenuta l'assegnazione temporanea, i beneficiari sono tenuti a presentare, entro il primo termine utile, la domanda per l'assegnazione di alloggi di edilizia abitativa pubblica o, a seconda dei requisiti in possesso, la richiesta per accedere ai benefici previsti dalla legislazione provinciale in materia di edilizia abitativa agevolata o in materia di recupero dei centri storici, pena la mancata proroga dell'assegnazione temporanea.

     5. La giunta comprensoriale e i comuni di Trento e Rovereto possono assegnare in via definitiva l'alloggio occupato dagli assegnatari temporanei, purché i medesimi siano stati collocati in modo continuativo nelle tre graduatorie, ivi compresi gli aggiornamenti annuali, formate successivamente all'assegnazione temporanea e sempreché gli stessi abbiano raggiunto un punteggio minimo all'uopo stabilito dalla Giunta provinciale.

     6. Agli assegnatari in via temporanea, ai quali siano concessi i benefici previsti dalla normativa in materia di edilizia abitativa agevolata, l'assegnazione temporanea può essere prorogata per il tempo strettamente necessario per la realizzazione dell'iniziativa ammessa alle agevolazioni. A tal fine la Giunta provinciale può prevedere interventi agevolativi specifici nell'ambito dei piani pluriennali di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 1.

     7. La Giunta provinciale può stabilire nei piani pluriennali di cui al comma 2 dell'articolo 1 il limite massimo degli alloggi da assegnare in via temporanea ai sensi del presente articolo.

     8. Gli alloggi occupati ed acquisiti ai sensi del numero 3) della lettera b) del comma 1 dell'articolo 16 sono assegnati temporaneamente ai soggetti che già occupano l'alloggio secondo i criteri e le modalità stabilite con deliberazione della Giunta provinciale [42].

     8 bis. La proroga dell'assegnazione temporanea di cui al comma 1 può essere concessa, previo parere della commissione di cui all'articolo 22, per gravi necessità documentate [43].]

 

     Art. 29. Alloggi parcheggio. [44]

     1. L'ITEA, sulla base delle indicazioni fornite dalla Giunta provinciale, individua alloggi da destinare per le finalità e secondo le modalità previste dal presente articolo.

     2. Al fine di consentire alla Provincia, all'ITEA, ai comuni od altri enti pubblici lo sgombero di edifici di loro proprietà per procedere all'esecuzione di opere di risanamento, di ristrutturazione o alla realizzazione di alloggi di edilizia abitativa pubblica, la giunta comprensoriale e i comuni di Trento e Rovereto sono autorizzati ad assegnare in via temporanea gli alloggi di cui al comma 1 ai soggetti che occupano gli alloggi interessati agli interventi prescindendo dalla disciplina di cui agli articoli 24 e 25.

     3. L'assegnazione di cui al comma 2 è disposta per il periodo strettamente necessario alla esecuzione delle opere di risanamento odi ristrutturazione.

     4. Gli alloggi compresi negli edifici di cui al comma 2 possono, previa richiesta, essere rioccupati dai precedenti inquilini e assegnati in via definitiva semprechè gli stessi si trovino, al momento

dell'assegnazione medesima, in possesso dei requisiti richiesti per la permanenza nell'assegnazione. Qualora la commissione di cui all'articolo 22 accerti la mancanza dei predetti requisiti, non può essere disposta l'assegnazione definitiva; in tal caso l'ITEA, su richiesta dell'interessato, può consentire la prosecuzione del rapporto di locazione per un periodo non superiore a due anni con l'obbligo della corresponsione, per detto periodo, di un canone di locazione pari a quello oggettivo di cui al comma 2 dell'articolo 26.

     5. Nel caso in cui il trasferimento negli alloggi di cui al comma 1 sia richiesto per consentire l'esecuzione di opere di risanamento, di ristrutturazione o la realizzazione di alloggi da parte dell'ITEA, le spese per il trasloco e l'eventuale deposito in magazzino dei mobili delle famiglie interessate sono a carico dell'istituto. Tali spese sono computate nel costo di realizzazione degli interventi per i quali si sono rese necessarie.

     6. In casi di particolare gravità, l'ITEA, previa autorizzazione della Giunta provinciale, può procedere all'acquisto di alloggi non occupati, anche in deroga ai piani pluriennali previsti all'articolo 1, da destinare per le finalità del presente articolo; in tale caso si applicano le disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 16.

     7. Gli alloggi individuati ai sensi del comma 1, fino a quando mantengono la destinazione prevista dal presente articolo, non possono essere assegnati in via definitiva.

 

     Art. 30. Assegnazioni temporanee ad enti. [45]

     1. La giunta comprensoriale e i comuni di Trento e Rovereto, su richiesta degli enti interessati e previa autorizzazione della Giunta provinciale, possono assegnare in via temporanea alloggi disponibili di edilizia abitativa pubblica da destinare a:

     a) enti, associazioni legalmente riconosciute o istituzioni con finalità di accoglienza e di assistenza ovvero di recupero sociale nel caso di soggetti in fase di reinserimento e con precedente permanenza di almeno un anno in centri o istituzioni sanitarie ed educative, gli enti e le associazioni assegnatari possono autorizzare l'istituzione del rapporto locativo diretto tra l'ITEA e i soggetti ospitati [46];

     b) appartenenti alle forze dell'ordine qualora si verifichino straordinarie documentate necessità abitative.

     2. Gli alloggi di cui al comma 1 non possono in nessun caso essere oggetto di assegnazione in via definitiva.

     3. Il canone di locazione degli alloggi di cui al presente articolo è determinato secondo i criteri stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale. Nel caso in cui lo stesso sia stabilito in misura inferiore al canone oggettivo di cui al comma 2 dell'articolo 26, la somma corrispondente alla differenza tra il medesimo canone oggettivo e il canone determinato ai sensi del presente comma è assegnata all'ITEA ai sensi del comma 7 dello stesso articolo 26.

 

     Art. 31. Altre assegnazioni. [47]

     1. Gli alloggi comunque realizzati, acquistati o recuperati per le finalità sociali proprie dell'edilizia residenziale pubblica, di proprietà di enti pubblici locali non economici, sono assegnati dagli enti medesimi sulla base di apposite graduatorie formate secondo i criteri e le modalità previsti dagli articoli 25 e 28. Ai medesimi alloggi si applicano le disposizioni di cui agli articoli 26 e 27. A tal fine gli enti suddetti sono tenuti ad uniformare alle disposizioni medesime i rispettivi regolamenti.

     2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli alloggi costruiti in base a leggi di finanziamento statali e destinati, secondo le leggi medesime, al personale delle Forze armate, della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo degli agenti di custodia, ancorché si tratti di alloggi trasferiti all'ITEA ai sensi dell'articolo 8, lettera e), della legge 22 ottobre 1971, n. 865 in materia di programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica.

     3. Le disposizioni di cui alle lettere b), d), e), f) e g) del comma 2 dell'articolo 27 e ai commi 3,4 e 5 del medesimo articolo 27, nonché alle lettera b), d), e), f) e g) del comma 1 dell'articolo 4, si applicano anche agli alloggi realizzati ai sensi delle previgenti leggi provinciali attribuiti in locazione con patto di futura vendita con contratto stipulato dopo l'entrata in vigore della legge provinciale 27 dicembre 1978, n. 62 concernente "Piano pluriennale di interventi e disposizioni diverse in materia di edilizia abitativa". A tal fine, annualmente entro il termine fissato con delibera della Giunta provincia le, gli assegnatari producono all'ITEA, pena la revoca dell'assegnazione, la documentazione atta a dimostrare i suddetti requisiti. In caso di revoca o rinuncia dell'alloggio, l'ITEA rimborsa la quota di riscatto già versata detratto l'ammontare del canone teorico attribuibile all'assegnatario [48].

     3 bis. Nel caso di trasferimento alla Provincia o all'ITEA di immobili da parte di enti pubblici, in deroga alla disciplina per l'assegnazione degli alloggi di edilizia abitativa pubblica di cui all'articolo 25, la Provincia può autorizzare i comprensori, o i comuni di Trento e Rovereto, ad assegnare in via definitiva l'alloggio pubblico occupato da soggetti con o senza titolo purché, al momento del trasferimento della proprietà, siano in possesso dei requisiti per la permanenza negli alloggi di edilizia abitativa pubblica. L'assegnazione è subordinata ad eventuale recupero da parte dell'ITEA di tutti i canoni e delle spese accessorie dovute per il periodo non regolato da contratto dopo il trasferimento della proprietà dell'alloggio alla Provincia o all'ITEA, nonché delle spese legali e giudiziarie eventualmente occorse in sede di contenzioso. Con deliberazione della Giunta provinciale sono fissati i criteri e le modalità per l'autorizzazione all'assegnazione [49].

     3 ter. Con le modalità di cui al comma 3 bis possono essere assegnati in via definitiva alloggi di edilizia abitativa pubblica che alla data di entrata in vigore della presente disposizione siano occupati da soggetti senza titolo. L'assegnazione è subordinata al possesso dei requisiti per la permanenza negli alloggi di edilizia abitativa pubblica, nonché al recupero da parte dell'ITEA degli eventuali canoni e spese accessorie dovuti e delle spese legali e giudiziarie eventualmente occorse in sede di contenzioso [50].

     3 quater. Ai fini della cessione di cui all'articolo 34 si computa anche il periodo di occupazione dell'alloggio senza titolo considerato dai commi 3 bis e 3 ter. Nel caso in cui non sia dimostrabile documentalmente la data d'inizio dell'occupazione senza titolo è convenzionalmente computato il periodo di occupazione accertato dall'ente assegnante [51].

 

     Art. 32. Cambio di alloggi. [52]

     1. Ai fini del migliore e razionale utilizzo del patrimonio in gestione, nonché al fine di soddisfare documentate esigenze dell'inquilinato, l'ITEA e autorizzato ad effettuare cambi di alloggio:

     a) secondo piani di mobilità predisposti dall'ITEA sulla base di criteri e modalità stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale;

     b) per particolari e motivate esigenze dell'ITEA;

     c) su richiesta dell'interessato.

     2. Le richieste di cambio di alloggio di cui alla lettera e) del comma 1 possono avvenire:

     a) per variazioni del nucleo familiare che determinino condizioni di sovraffollamento o sottoutilizzazione dell'alloggio;

     b) per esigenze di avvicinamento al posto di lavoro, purché lo stesso sia variato rispetto al momento dell'assegnazione e la richiesta di cambio inerisca ad alloggio situato in altra zona omogenea;

     c) per insorgenza di malattie o menomazioni nel richiedente o in altri componenti il nucleo familiare che comportino grave disagio nella permanenza dell'alloggio occupato;

     d) per gravi necessità dell'assegnatario o del suo nucleo familiare.

     3. Contro il provvedimento relativo alle decisioni conseguenti alle lettere a) e b) del comma 1 l'assegnatario può presentare ricorso alla commissione di cui all'articolo 7, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento medesimo da parte dell'ITEA.

     4. Nel caso in cui l'assegnatario non ottemperi alla decisione con la quale l'ITEA dispone il cambio dell'alloggio, si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 27.

     5. Durante il periodo necessario per l'eventuale procedura forzosa di rilascio, il canone di locazione è pari a quello di cui al comma 2 dell'articolo 26. La corresponsione di tale canone decorre dal mese successivo alla data del provvedimento di revoca dell'assegnazione.

     6. Nel caso in cui il cambio degli alloggi avvenga a seguito di interventi previsti dalle lettere a) e b) del comma 1 le spese per il trasloco sono a carico dell'ITEA.

     7. E' istituita presso l'ITEA la commissione cambio alloggi di edilizia abitativa pubblica. Essa ha funzioni consultive in materia di cambio alloggi di cui al comma 1 ed è composta:

     a) da un membro del consiglio di amministrazione dell'ITEA designato dal consiglio medesimo con funzioni di presidente;

     b) da un funzionario del comprensorio o dei comuni di Trento e Rovereto designati dai rispettivi enti per i cambi di alloggi nel rispettivo territorio di competenza;

     c) da un rappresentante degli assegnatari, membro del consiglio di amministrazione dell'ITEA, designato dal consiglio medesimo.

     8. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un impiegato dell'istituto.

     9. La commissione è nominata dal consiglio di amministrazione e resta in carica per la durata del consiglio stesso.

     10. Ai componenti e al segretario della commissione sono corrisposti, ove spettanti, i compensi stabiliti dalla normativa provinciale vigente in materia.

 

     Art. 33. Riconferma della domanda e subentro nell'assegnazione degli alloggi. [53]

     1. In caso di decesso del richiedente possono confermare la domanda di assegnazione dell'alloggio i componenti del nucleo familiare secondo l'ordine seguente: il coniuge non separato legalmente, i figli ed equiparati purché l'uno o gli altri siano compresi nel nucleo familiare al momento del decesso, nonché il convivente legato da un rapporto coniugale di fatto, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali e gli altri componenti del nucleo familiare purché facenti parte dello stesso da almeno due anni al momento del decesso.

     2. In caso di decesso dell'assegnatario, su domanda, la giunta comprensoriale e i comuni di Trento e Rovereto possono confermare l'assegnazione dell'alloggio nell'ordine: al coniuge non separato legalmente, ai figli ed equiparati, al convivente legato da un rapporto coniugale di fatto, agli ascendenti, ai discendenti, ai collaterali e agli altri componenti del nucleo familiare, purché inclusi nel nucleo familiare dell'assegnatario come risultante dalla revisione effettuata dall'ITEA ai sensi del comma 5 dell'articolo 26.

     3. In caso di separazione giudiziale, di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso, la giunta comprensoriale e i comuni di Trento e Rovereto provvedono alla riassegnazione dell'alloggio uniformandosi agli eventuali provvedimenti stabiliti dall'autorità giudiziaria al riguardo o alla volontà delle stesse parti espressa nel verbale di separazione omologato dal Tribunale.

     4. Qualora il solo assegnatario cessi di appartenere al nucleo familiare, la giunta comprensoriale e i comuni di Trento e Rovereto, su domanda, possono confermare l'assegnazione dell'alloggio ai suoi familiari nell'ordine e alle condizioni di cui al comma 2.

     5. La conferma dell'assegnazione dell'alloggio a favore del subentrante nei casi previsti dai commi 2 e 4 è disposta sulla base dei criteri e con le modalità stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale; i criteri devono tener conto della composizione e delle condizioni sociali ed economiche del nucleo familiare subentrante [54].

     6. Le norme di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 si applicano anche nel caso di alloggi assegnati con patto di futura vendita, per quanto compatibili con la disciplina legale e convenzionale regolante tale rapporto giuridico.

 

     Art. 33 bis. Integrazione canone di locazione. [55]

     1. Per ridurre l'onerosità dei canoni di locazione pagati dai locatari per gli alloggi destinati ad abitazione e locati sul libero mercato, i comprensori e i comuni di Trento e di Rovereto concedono contributi a integrazione del canone di locazione secondo i criteri determinati con deliberazione della Giunta provinciale [56].

     2. La Giunta provinciale, nel definire i criteri per la determinazione dell'agevolazione di cui al comma 1, tiene conto anche dell'entità del canone di locazione pagato in rapporto alle condizioni economiche del nucleo familiare. La Giunta provinciale può limitare l'attivazione dei benefici in specifiche aree geografiche del territorio provinciale dove si manifesta una maggiore tensione abitativa [57].

     3. I contributi di cui al comma 1 si applicano esclusivamente nel caso di locazioni regolarmente istituite ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di locazione di immobili urbani adibiti ad uso di abitazione. Non sono ammesse a contributo le locazioni tra parenti ed affini entro il secondo grado. I contributi non possono essere concessi a richiedenti locatari che abbiano rifiutato, ovvero che rifiutino, l'assegnazione di alloggio di edilizia abitativa pubblica all'interno della zona omogenea richiesta.

     4. Al finanziamento degli interventi di cui al comma 1 si provvede con il fondo integrazione canoni previsto dall'articolo 4 bis della legge provinciale 7 giugno 1983, n. 18, come introdotto dall'articolo 55 della legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8 (Disposizioni concernenti l'autorizzazione e la variazione di spese previste da leggi provinciali e altre disposizioni finanziarie assunte per la formazione dell'assestamento del bilancio annuale 1996 e pluriennale 1996-1998 della Provincia autonoma di Trento).

     5. Con propria deliberazione la Giunta provinciale stabilisce:

     a) criteri, modalità e indicazioni per l'utilizzo del fondo integrazione canone di locazione di cui all'articolo 4 bis della legge provinciale 7 giugno 1983, n. 18, come introdotto dall'articolo 55 della legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8, e per l'assegnazione dei finanziamenti ai comprensori, ai comuni di Trento e Rovereto;

     b) criteri e modalità di accesso ai contributi nonché la documentazione tecnica amministrativa da presentare in caso di ammissione ai benefici;

     c) criteri e modalità per la quantificazione, la concessione, l'erogazione e la liquidazione dei contributi;

     d) ogni altro elemento necessario per l'attuazione del presente articolo.

 

Capo III [58]

Cessione alloggi di edilizia abitativa pubblica

 

     Art. 34. Cessione degli alloggi di proprietà dell'ITEA, della Provincia e degli altri enti pubblici locali non economici. [59]

     1. La Giunta provinciale, sentito l'ITEA, individua di volta in volta con propria deliberazione da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione, gli alloggi di proprietà della Provincia stessa o dell'ITEA da cedere in proprietà agli assegnatari tenuto conto della vetustà degli immobili e della localizzazione degli stessi.

     2. Gli alloggi di cui al comma 1 sono individuati tra quelli ultimati, acquistati o ristrutturati da non meno di quindici anni alla data della deliberazione di cui al comma 1.

     3. La cessione degli alloggi può essere effettuata a favore di assegnatari che abbiano in uso l'alloggio a titolo di locazione per un periodo non inferiore a quello stabilito dalla deliberazione della Giunta provinciale e che non siano in mora con il pagamento dei canoni e delle spese. La cessione è subordinata alla verifica del possesso da parte dell'assegnatario dei requisiti per la permanenza nel godimento dell'alloggio con esclusione del requisito del reddito, da effettuarsi al momento della accettazione del prezzo di cessione da parte

dell'assegnatario stesso.

     3 bis. La Giunta provinciale individua tra gli alloggi da cedere in proprietà anche gli alloggi costruiti sulla base di leggi di finanziamento statali o comunque trasferiti in proprietà alla Provincia o all'ITEA ivi compresi quelli ex INCIS che abbiano perso la loro originaria destinazione. La cessione avviene secondo le disposizioni di cui al presente capo a favore dei soggetti già aventi titolo a utilizzare gli alloggi, o loro eredi, purché gli stessi al momento dell'accettazione del prezzo di cessione siano in possesso dei requisiti e delle condizioni previste per la permanenza nel godimento dell'alloggio, con esclusione del requisito del reddito. In caso di mancato acquisto, i soggetti che utilizzano gli alloggi sono considerati ad ogni effetto come assegnatari di alloggi di edilizia abitativa pubblica e assoggettati alle norme della presente legge [60].

     4. Al fini della cessione di cui al comma 1 l'ITEA è autorizzato ad espletare anche per gli alloggi di proprietà della Provincia le procedure necessarie alla cessione medesima, ivi inclusa la stipula dei contratti di compravendita per conto della Provincia [61].

     5. Ai fini di rendere più funzionale la gestione dei fabbricati in amministrazione, l'ITEA, su autorizzazione della Giunta provinciale, può acquistare alloggi, che precedentemente appartenevano al patrimonio dell'edilizia abitativa pubblica e già ceduti in proprietà, nonché cedere in permuta alloggi di sua proprietà a soggetti proprietari già assegnatari di alloggio di edilizia abitativa pubblica. Il prezzo degli alloggi da acquistare o da cedere in permuta è pari al valore di mercato determinato dal servizio edilizia abitativa; a tal fine la Giunta provinciale è autorizzata ad assegnare all'ITEA i fondi nella misura corrispondente alla spesa ritenuta necessaria.

     6. Ai nuclei familiari che hanno beneficiato della sospensione della revoca dell'assegnazione prevista dal comma 6 dell'articolo 27 non può essere ceduto l'alloggio occupato.

     7. Gli alloggi comunque realizzati, acquistati e recuperati per le finalità sociali proprie dell'edilizia residenziale pubblica di proprietà di enti pubblici locali non economici possono essere ceduti in proprietà agli assegnatari. A tal fine gli enti suddetti sono tenuti ad uniformare i rispettivi regolamenti alle disposizioni previste al presente capo.

 

     Art. 35. Determinazione del valore degli alloggi e trasferimento di proprietà degli stessi. [62]

     1. L'ITEA delibera la cessione degli alloggi individuati ai sensi del comma 1 dell'articolo 34 secondo il prezzo di cessione determinato ai sensi del comma 2.

     2. Il prezzo di cessione, stabilito dall'ITEA, è determinato sulla base del valore convenzionale che può essere ridotto fino alla misura massima del 20 per cento secondo criteri stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale, che tengano conto della capacità reddituale dell'interessato e del periodo di occupazione dell'alloggio [63].

     3. Il valore convenzionale, determinato dall'ITEA, è calcolato sommando il costo di costruzione, moltiplicato per i coefficienti di ubicazione, tipologia costruttiva e vetustà dell'immobile, il valore del terreno, calcolato come media tra il valore di esproprio e il valore di mercato, e gli oneri di urbanizzazione. Il costo di costruzione e i coefficienti di ubicazione e tipologia costruttiva e vetustà sono determinati periodicamente dalla Giunta provinciale [64].

     4. L'interessato è tenuto a comunicare l'accettazione del prezzo di cessione entro sessanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione dell'offerta, pena la decadenza della stessa.

     5. Contro la deliberazione di cui al comma 1 è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'offerta di cessione, alla commissione provinciale di vigilanza di cui all'articolo 7. In tal caso i termini di cui al comma 4 sono sospesi.

     6. Il prezzo di cessione può essere pagato alternativamente:

     a) in un'unica soluzione con una riduzione nella misura massima del 30 per cento del prezzo di cessione. La determinazione della riduzione è effettuata secondo i criteri stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale;

     b) per una quota non inferiore al 25 per cento del prezzo di cessione all'atto del contratto di cessione e la restante quota in rate semestrali posticipate per un periodo non superiore a quindici anni. Qualora la prima quota pagata sia maggiore del 25 per cento, su tale eccedenza può essere concessa una riduzione fino al 30 per cento dell'eccedenza stessa. La riduzione è determinata con i criteri stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale. Per la quota residua in rate semestrali posticipate si applica il tasso di interesse stabilito secondo le modalità e i criteri fissati con deliberazione della Giunta provinciale, tenuto conto delle agevolazioni previste per l'edilizia abitativa agevolata relativamente agli acquisti.

     7. Coloro che hanno chiesto il pagamento rateale possono, in qualsiasi momento, provvedere al pagamento in un'unica soluzione della quota di capitale residuo; in tale caso può essere concessa una riduzione fino al 30 per cento del capitale residuo. Tale riduzione è determinata secondo i criteri stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale.

     8. Il trasferimento della proprietà ha luogo all'atto

dell'intavolazione del relativo contratto. A garanzia. del pagamento delle

rate del prezzo di cessione l'ITEA iscrive ipoteca sull'alloggio ceduto.

     9. Per il periodo pari alla durata della restituzione delle rate semestrali e comunque non inferiore a dieci anni dalla data di stipulazione del contratto, l'alloggio acquistato non può essere alienato ad alcun titolo né su di esso può costituirsi alcun diritto reale di godimento, né può essere ceduto in locazione, salvo autorizzazione della Giunta provinciale per particolari e giustificati motivi [65].

     10. I vincoli di cui al comma 9 sono resi pubblici mediante annotazione sul libro fondiario su richiesta dell'ITEA e a spese dell'interessato; a tal fine l'ITEA con apposita deliberazione del consiglio di amministrazione, prima della cessione dell'immobile, individua il soggetto acquirente, il comune catastale, la porzione materiale o la particella edificiale interessata e la scadenza dei vincoli.

     11. In deroga alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 4 coloro che hanno ottenuto la cessione in proprietà di alloggi ai sensi del presente capo possono accedere esclusivamente ai benefici previsti dalla sezione II del capo II del titolo III, purché sia decorso il periodo di cui al comma 7 dell'articolo 54.

     12. La Giunta provinciale può autorizzare l'ITEA a stipulare apposite convenzioni con istituti di credito per la cessione dei crediti derivanti dal pagamento rateale del prezzo di cessione degli alloggi di cui all'articolo 34.

     13. In alternativa al pagamento rateale previsto alla lettera b) del comma 6, la Giunta provinciale può stabilire che il medesimo pagamento avvenga tramite il versamento delle rate semestrali a carico del cessionario, stabilite con le medesime modalità previste alla lettera b) del comma 6, a istituti di credito convenzionati con la Provincia i quali, a fronte del suddetto versamento, concedono mutui di importo equivalente al valore attuale dei versamenti periodici. Con apposita convenzione sono stabiliti i criteri e le modalità per la definizione dei rapporti tecnico- amministrativi e finanziari conseguenti alla concessione dei predetti mutui.

 

     Art. 36. Cessioni e locazioni di unità immobiliari non destinate a scopi abitativi. [66]

     1. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti i criteri e le modalità per la locazione di locali e spazi accessori annessi all'abitazione, nonché per quella di locali destinati ad altri usi di proprietà della Provincia o dell'ITEA.

     2. La Giunta provinciale, sentito l'ITEA, individua di volta in volta, con propria deliberazione da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione, locali e spazi accessori destinati ad altri usi di proprietà della Provincia stessa o dell'ITEA da cedere in proprietà a privati.

     3. Il prezzo di cessione è determinato dal consiglio di amministrazione dell'ITEA e non può essere inferiore al valore di mercato stabilito dal servizio edilizia abitativa; il prezzo è corrisposto dall'acquirente in un'unica soluzione.

     4. Ai fini della cessione di cui al comma 2 l'ITEA è autorizzato ad espletare tutte le procedure necessarie alla cessione medesima.

     5. In caso di cessione di immobili già locati, non destinati a scopi abitativi, al locatario è riservato il diritto di prelazione.

     6. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 concernente "Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive".

 

     Art. 36 bis. Cessione di immobili non destinati all'edilizia abitativa pubblica. [67]

     1. La Giunta provinciale individua con propria deliberazione gli immobili di proprietà della Provincia e dell'ITEA che per le loro caratteristiche costruttive e la loro ubicazione non risultano più idonei ad essere destinati all'edilizia abitativa pubblica; questi immobili, ove non siano ceduti ai sensi dell'articolo 19, sono alienati secondo quanto disposto dalla legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento).

 

     Art. 37. Utilizzo dei fondi ricavati dalla cessione degli alloggi. [68]

     1. Le somme derivanti dalla cessione degli alloggi di cui agli articoli 34 e 36 bis e dei locali e spazi di cui al comma 2 dell'articolo 36, nonché quelle di cui all'articolo 41 bis, al netto degli oneri eventualmente gravanti sugli alloggi o locali e spazi ceduti, sono introitate dall'ITEA e destinate ai fini dell'edilizia abitativa pubblica, compresa quella per la realizzazione o acquisizione di alloggi di cui al medesimo articolo 41 bis [69].

 

Titolo III

Interventi nel settore dell'edilizia abitativa agevolata

 

Capo I

Interventi per l'acquisto e la costruzione di alloggi

 

Sezione I

Norme generali

 

     Art. 38. Interventi.

     1. Per la costruzione o l'acquisto di abitazioni, aventi le caratteristiche stabilite con deliberazione della Giunta provinciale, da parte di singoli, di cooperative edilizie o di imprese di costruzione, poi sono essere concessi, anche cumulativamente:

     a) contributi in conto capitale determinati in misura differenziata secondo quanto stabilito nei successivi articoli;

     b) contributi annuali costanti per la durata massima di venticinque anni sull'importo dei mutui che i richiedenti intendono contrarre con istituti di credito. Il tasso di interesse applicato dagli istituti di credito mutuanti può essere abbattuto, anche in modo differenziato, secondo i criteri e le modalità stabilite con deliberazione della Giunta provinciale, fino ad un massimo del 70 per cento del tasso di riferimento fissato ai sensi della normativa statale in vigore al momento della stipulazione del contratto definitivo di mutuo; comunque il tasso di interesse a carico del beneficiario non può essere inferiore a quello stabilito periodicamente dalla Giunta provinciale in relazione all'andamento del mercato finanziario, né inferiore al tasso minimo fissato ai sensi della normativa statale in materia [70].

     2. In alternativa ai contributi annuali costanti previsti dalla lettera b) del comma 1, possono essere concessi contributi annui variabili, per la durata massima di venticinque anni, per l'abbattimento degli interessi sui mutui a tasso variabile che gli interessati intendono contrarre con istituti di credito convenzionati con la Provincia ai sensi del comma 9 [71].

     3. In relazione a particolari esigenze del mercato finanziario e alla situazione finanziaria della Provincia, la Giunta provinciale stabilisce i casi in cui possono essere concessi i contributi di cui al comma 2.

     4. I contributi variabili di cui al comma 2 sono determinati:

     a) per la prima semestralità con le modalità previste dalla lettera b) del comma 1;

     b) per le successive semestralità in modo da mantenere costante, nei singoli anni, l'incidenza percentuale del contributo sulla rata d'ammortamento semestrale complessiva determinata al momento della stipulazione del contratto definitivo di mutuo. I tassi a carico dei beneficiari non possono comunque essere inferiori a quelli stabiliti ai sensi della lettera b) del comma 1. Tuttavia, qualora il tasso a carico del beneficiario derivante dall'abbattimento del tasso di interesse risulti inferiore al tasso minimo fissato dalla Giunta provinciale, l'incidenza percentuale del contributo sulla rata di ammortamento semestrale complessiva è riferita all'incidenza del contributo sulla rata di ammortamento semestrale complessiva derivante dall'effettiva applicazione dell'abbattimento del tasso di interesse senza tener conto del tasso minimo fissato [72].

     5. Nel caso in cui la variazione dei tassi comporti un aumento della rata semestrale a carico del beneficiario superiore al 25 per cento rispetto alla rata iniziale, su richiesta del beneficiario, a decorrere dalla rata successiva alla data della richiesta medesima e purché il reddito ai sensi della lettera c) del comma 1 dell'articolo 4 non superi il limite massimo vigente al momento della variazione, è concessa un'integrazione del contributo a copertura del costo per la parte superiore al 25 per cento.

     6. Con la legge finanziaria della Provincia sono stabilite le disposizioni necessarie per l'applicazione del contributo a tasso variabile, qualora, in dipendenza della variabilità dei tassi, l'onere a carico della Provincia sia superiore a quello determinato al momento della stipulazione del contratto definitivo di mutuo.

     7. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabilite le modalità per la determinazione dei contributi annuali variabili, anche attraverso la fissazione in via provvisoria di contributi annui costanti, calcolati ai sensi delle disposizioni di cui alla lettera a) del comma 4, e la successiva regolazione, in relazione all'eventuale variazione dei tassi sulla base degli elaborati presentati dagli istituti di credito convenzionati con le modalità di cui al comma 9.

     8. L'erogazione dei contributi variabili è disposta direttamente agli istituti mutuanti convenzionati da parte della Giunta provinciale con le modalità previste dalla Giunta medesima.

     9. La Provincia può stipulare convenzioni con gli istituti di credito mutuanti, anche per il tramite di aziende di credito di categoria, al fine di stabilire:

     a) i parametri di indicizzazione da utilizzare ai fini della determinazione della variabilità dei tassi;

     b) le modalità della regolazione dei rapporti finanziari conseguenti alla concessione dei contributi di cui al presente articolo;

     c) le modalità per una graduale unificazione delle erogazioni corrispondenti ai contributi annuali costanti concessi ai sensi delle leggi provinciali in materia di edilizia abitati va agevolata;

     d) quant'altro si renda necessario per una corretta definizione delle procedure inerenti ai rapporti tecnico-amministrativi tra la Provincia e gli istituti di credito convenzionati.

     10. La concessione dei contributi annui previsti dalla presente legge può essere subordinata all'inserimento nei contratti di mutuo di una clausola che consenta la rinegoziazione delle condizioni contrattuali del mutuo stesso nei casi e con le modalità stabiliti dalla Giunta provinciale. Nella predetta deliberazione sono stabilite altresì le modalità per L'eventuale richiesta della Provincia, alla quale il mutuatario è comunque tenuto a corrispondere nei termini dalla stessa fissati, a pena di decadenza dal contributo a decorrere dalla semestralità successiva alla data di richiesta medesima, le condizioni per l'eventuale assunzione degli oneri a carico della Provincia, qualora la richiesta venga avanzata dalla Provincia medesima, nonché le condizioni di onerosità dei nuovi mutui che non possono comunque essere superiori a quelle previste dai contratti in essere.

     11. In deroga alle disposizioni previste dagli articoli 82 e 83, l'ente concedente può autorizzare la cessione di parte dell'area di pertinenza dell'immobile già oggetto delle agevolazioni provinciali o la costituzione di un diritto di superficie sulla medesima area per consentire la costruzione in aderenza di alloggi.

 

Sezione II

Interventi a favore dei singoli

 

     Art. 39. Contributi.

     1. Ai fini della concessione dei contributi di cui al comma 1 dell'articolo 38, la spesa ammissibile per la costruzione o l'acquisto è convenzionalmente determinata dalla Giunta provinciale. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti i criteri per la determinazione della spesa ammissibile a contributo anche con specifico riferimento al caso in cui i soggetti interessati all'intervento di acquisto o di costruzione siano proprietari o comproprietari di alloggi non idonei.

     2. La misura dei contributi è diversificata secondo le seguenti fasce:

     a) prima fascia:

     1) contributi in conto capitale nella misura del 30 per cento della spesa ammessa;

     2) contributi annuali come determinati dall'articolo 38 su mutui di importo non superiore al 60 per cento della spesa ammessa;

     b) seconda fascia:

     1) contributi in conto capitale nella misura del 10 per cento della spesa ammessa;

     2) contributi annuali come determinati dall'articolo 38 su mutui di importo non superiore al 65 per cento della spesa ammessa;

     c) terza fascia:

     1) contributi annuali come determinati dall'articolo 38 su mutui di importo non superiore al 75 per cento della spesa ammessa.

     3. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti i criteri per l'inserimento dei beneficiari nelle fasce di cui al comma 2 tenendo conto delle condizioni soggettive che determinano la posizione in graduatoria.

     4. Non è ammesso ai contributi di cui al presente articolo l'acquisto di un'intera unità immobiliare tra parenti o affini entro il secondo grado o tra coniugi non separati legalmente. Possono essere invece ammesse iniziative di acquisto di quote di alloggio, purché l'acquisto medesimo non intervenga tra parenti o affini di primo grado o tra coniugi non separati legalmente e comporti la ricostituzione in proprietà dell'intera unità immobiliare.

     5. Non sono ammesse ai contributi le iniziative di acquisto per le quali si verifichi la cessione di alloggi da parte di imprese costituite nella forma di società commerciali, escluse le società per azioni, delle quali facciano parte come soci il richiedente, il coniuge non separato legalmente del richiedente ovvero parenti o affini entro il secondo grado del richiedente medesimo.

     5 bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettere e), f) e g), può essere ammesso a contributo anche l'acquisto o la costruzione di un alloggio avente le caratteristiche previste per l'edilizia abitativa agevolata da parte di soggetti che, alla data di apertura dei termini per la presentazione delle domande di contributo, risultino proprietari di un unico alloggio non più idoneo, con riferimento alle sue dimensioni in rapporto alla composizione del nucleo familiare. I parametri d'idoneità dell'alloggio sono stabiliti dalla Giunta provinciale con propria deliberazione [73].

     5 ter. L'ammontare dell'agevolazione di cui al comma 5 bis è commisurato al solo incremento della superficie del nuovo alloggio rispetto alla superficie di quello ritenuto non più idoneo al nucleo familiare [74].

     5 quater. Nel caso di ammissione a contributo ai sensi del comma 5 bis, l'ITEA può esercitare il diritto di prelazione sull'alloggio non più idoneo ai sensi dell'articolo 83, comma 2. L'alloggio acquistato o costruito con le agevolazioni di cui al comma 5 bis è assoggettato ai vincoli e alle sanzioni previsti dalla sezione II del capo V [75].

 

     Art. 40. Modalità di ammissione ai contributi.

     1. le domande dirette ad ottenere i contributi previsti dall'articolo 38 sono presentate annualmente al comprensorio e ai comuni di Trento e Rovereto entro i termini fissati dalla Giunta provinciale e corredate dalla documentazione stabilita dalla Giunta medesima.

     2. Ai fini dell'accoglimento delle domande la giunta comprensoriale e i comuni di Trento e Rovereto predispongono apposite graduatorie sulla base di criteri fissati con deliberazione della Giunta provinciale. Tali graduatorie sono permanenti e soggette ad aggiornamento annuale in dipendenza delle nuove domande presentate e delle eventuali variazioni delle condizioni documentate dai richiedenti già inseriti in graduatoria.

     3. In ogni caso la giunta comprensoriale e i comuni di Trento e Rovereto procedono ogni tre anni alla revisione delle graduatorie stesse. A tal fine tutti coloro che sono inseriti in graduatoria sono invitati a produrre, pena l'esclusione dalla graduatoria, entro i termini fissati dalla Giunta provinciale, la documentazione stabilita dalla Giunta medesima per la verifica della persistenza dei requisiti e delle condizioni di punteggio.

     4. Le graduatorie sono depositate, a disposizione del pubblico, presso la segreteria del comprensorio o dei comuni di Trento e Rovereto per un periodo di trenta giorni. Del deposito è data notizia mediante avviso all'albo comprensoriale o comunale. Contro i provvedimenti relativi alla formazione, all'aggiornamento ed alla revisione delle graduatorie del presente articolo, chiunque abbia interesse può ricorrere alla commissione provinciale di vigilanza di cui all'articolo 7 entro trenta giorni dalla data dell'avvenuto avviso all'albo comprensoriale o comunale; in sede di esame dei ricorsi non sono valutabili le condizioni non dichiarate nella domanda di contributo [76].

     5. Possono essere ammessi a contributo anche gli interventi di acquisto o di nuova costruzione realizzati nel periodo intercorrente tra la presentazione della domanda e la scadenza della revisione triennale della graduatoria di cui al comma 3.

     6. Sulla base delle graduatorie la giunta comprensoriale e i comuni di Trento e Rovereto individuano le domande da ammettere ad istruttoria e richiedono all'interessato, entro i termini fissati dalla Giunta provinciale, la documentazione stabilita dalla Giunta medesima per l'ammissione al contributo comprovante la rispondenza dell'alloggio alle caratteristiche prescritte con deliberazione della Giunta provinciale, nonché la persistenza dei requisiti per l'ammissibilità di cui all'articolo 4.

     7. L'ammissione a contributo è disposta dalla giunta comprensoriale e dai comuni di Trento e Rovereto; con il medesimo provvedimento sono fissati i termini per l'ultimazione delle costruzioni o per la stipula del contratto di compravendita Tali termini non possono essere superiori a due anni dalla data del provvedimento di ammissione stesso, salvo proroga che può essere concessa una sola volta per cause di forza maggiore.

     8. Possono essere ammesse a contributo anche domande per il completamento di alloggi già iniziati, purché gli stessi corrispondano alle caratteristiche prescritte e, alla data di apertura dei termini di presentazione delle domande, lo stato di avanzamento dei lavori risulti non superiore al 50 per cento; in tal caso la spesa da ammettere a contributo è commisurata alla percentuale delle opere ancora da eseguire.

 

     Art. 41. Risparmio casa per nubendi e giovani coppie.

     1. La giunta comprensoriale e i comuni di Trento e Rovereto riservano annualmente una quota di fondi destinati agli interventi previsti dalla presente sezione e secondo quanto previsto dal presente articolo a giovani coppie di coniugi ed a coloro che intendono contrarre matrimonio.

     2. Le domande dirette ad ottenere i contributi previsti dal presente articolo sono presentate annualmente al comprensorio o ai comuni di Trento e Rovereto entro i termini fissati dalla Giunta provinciale e corredate dalla documentazione stabilita dalla Giunta medesima.

     3. Ai fini dell'accoglimento delle domande la giunta comprensoriale e i comuni di Trento e Rovereto predispongono apposite graduatorie sulla base di criteri fissati con deliberazione della Giunta provinciale; tali graduatorie sono permanenti e soggette ad aggiornamento annuale in dipendenza delle nuove domande presentate e delle eventuali variazioni delle condizioni documentate dai richiedenti già inseriti in graduatoria.

     4. In ogni caso la giunta comprensoriale e i comuni di Trento e Rovereto procedono ogni tre anni alla revisione delle graduatorie stesse. A tal fine tutti coloro che sono inseriti in graduatoria sono invitati a produrre, pena l'esclusione dalla graduatoria, entro i termini fissati dalla Giunta provinciale, la documentazione stabilita dalla Giunta medesima per la verifica della persistenza dei requisiti e delle condizioni di punteggio.

     5. Le graduatorie sono depositate, a disposizione del pubblico, presso la segreteria del comprensorio o dei comuni di Trento e Rovereto per un periodo di trenta giorni. Del deposito è data notizia mediante avviso all'albo comprensoriale o comunale. Contro i provvedimenti relativi alla formazione, all'aggiornamento ed alla revisione delle graduatorie del presente articolo, chiunque abbia interesse può ricorrere alla commissione provinciale di vigilanza di cui all'articolo 7 entro trenta giorni dalla data dell'avvenuto avviso all'albo comprensoriale o comunale; in sede di esame dei ricorsi non sono valutabili le condizioni non dichiarate nella domanda di contributo [77].

     6. Sulla base delle graduatorie di cui al comma 3 la giunta comprensoriale e i comuni di Trento e Rovereto individuano le domande da ammettere ad istruttoria per la successiva ammissione a contributo.

     7. Ai soggetti che si trovano nei posti utili della graduatoria di cui al comma 3, il cui reddito complessivo non superi del 40 per cento il limite massimo stabilito ai sensi della lettera e) del comma 1 dell'articolo 4, può essere concesso consultivamente:

     a) un contributo in conto capitale nella misura massima del 40 per cento del valore risultante da un piano programmato di risparmio, come definito dal comma 8, effettuato per un periodo non inferiore a trentasei mensilità e non superiore a ottantaquattro mensilità [78];

     b) contributi annuali come determinati dall'articolo 38 su mutui di durata massima di venticinque anni e di importo pari alla differenza derivante dalla spesa ammessa a contributo, tenuto conto di quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 39, e la somma risultante dal piano programmato di risparmio e i contributi di cui alla lettera a) [79].

     8. Il piano programmato di risparmio è attuato sulla base di un contratto con istituti di credito all'uopo abilitati redatto in conformità ad uno schema contrattuale adottato con deliberazione della Giunta provinciale; con il medesimo provvedimento sono fissate le caratteristiche e le modalità per l'attuazione del piano programmato di risparmio, l'entità minima del versamento periodico, nonché i criteri per la quantificazione del contributo in conto capitale di cui alla lettera a) del comma 7.

     9. La spesa ammissibile a contributo è quella, determinata ai sensi del comma 1 dell'articolo 39, vigente alla data della scadenza del piano programmato di risparmio.

     10. Con il provvedimento di individuazione di cui al comma 6 sono fissati i termini e le condizioni per l'effettuazione del piano programmato di risparmio individuale.

     11. Entro i termini fissati dalla Giunta provinciale decorrenti dalla scadenza del piano programmato di risparmio, il richiedente presenta la documentazione stabilita dalla Giunta provinciale comprovante la rispondenza dell'alloggio alle caratteristiche prescritte con deliberazione della Giunta provinciale, la persistenza dei requisiti per l'ammissibilità di cui all'articolo 4, nonché la documentazione atta a dimostrare l'attuazione del piano programmato di risparmio.

     12. L'ammissione a contributo è disposta dalla giunta comprensoriale e dai comuni di Trento e Rovereto; con il medesimo provvedimento sono fissati i termini per l'ultimazione delle costruzioni o per la stipula del contratto di compravendita Tali termini non possono essere superiori a due anni dalla data del provvedimento di ammissione stesso, salvo proroga che può essere concessa una sola volta per cause di forza maggiore.

     13. Nel caso di interventi a favore di colui che intende contrarre matrimonio, il medesimo deve avvenire prima dell'erogazione del contributo di cui alla lettera b) del comma 7, salvo il caso di decesso, dopo l'ammissione a contributo, di uno dei nubendi prima del matrimonio; in tal caso può subentrare ai contributi l'altro nubendo.

     14. Al fine dell'ammissibilità della domanda di colui che intende contrarre matrimonio, i requisiti di cui alle lettere d), e), f) e g) del comma 1 dell'articolo 4 devono essere posseduti anche dall'altro contraente il matrimonio. Agli effetti del possesso del requisito di cui alla lettera c) del comma 1 del medesimo articolo 4, al reddito imponibile del richiedente è sommato quello dell'altro contraente il matrimonio ed escluso il reddito di altri familiari.

     15. L'inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo determina la decadenza dal contributo e comporta l'obbligo per il beneficiario di restituire all'ente concedente i contributi già corrisposti aumentati in ragione d'anno del tasso ufficiale di sconto vigente al momento in cui si è accertata l'inosservanza.

 

     Art. 41 bis. Interiori provvidenze per le giovani coppie e nubendi. [80]

     1. La Giunta provinciale può prevedere, nei piani pluriennali e nei relativi aggiornamenti annuali di cui all'articolo 1, l'assegnazione temporanea di alloggi in locazione semplice da destinare a giovani coppie e nubendi di cui all'articolo 41 per un periodo massimo di 7 anni, a decorrere dalla data di avvio del piano programmato di risparmio di cui all'articolo 41.

     2. All'assegnazione temporanea degli alloggi alle giovani coppie e nubendi provvedono i comprensori o i comuni di Trento e Rovereto, sulla base delle graduatorie formate ai sensi dell'articolo 41.

     3. L'assegnatario è tenuto al pagamento di un canone di locazione il cui ammontare è determinato ai sensi dell'articolo 26 e ridotto a un importo comunque non inferiore al canone corrispondente a quello pagato dagli assegnatari aventi un reddito convenzionale pari ai limiti massimi previsti per l'assegnazione. La riduzione è stabilita con riferimento all'ammontare del reddito convenzionale dell'assegnatario, ai versamenti periodici effettuati sul piano programmato di risparmio e alla presenza di figli minori.

     4. Decorso il periodo dei versamenti periodici previsti dal piano programmato di risparmio i beneficiari sono tenuti, entro un anno dalla data di completamento del piano programmato di risparmio, ad acquisire in proprietà l'alloggio occupato, qualora quest'ultimo sia posto in cessione, a un prezzo pari a quello di mercato stabilito dal servizio edilizia abitativa, oppure ad acquistare un alloggio sul libero mercato.

     5. Nel caso di acquisto dell'alloggio occupato la spesa ammessa a contributo è pari al prezzo di mercato stabilito dal servizio edilizia abitativa. L'ammontare della spesa ammessa può essere rideterminato con i criteri di cui al comma 1 dell'articolo 39 nel caso in cui i soggetti interessati siano proprietari o comproprietari di alloggi non idonei.

     6. Per il mantenimento dei benefici previsti dal presente articolo i soggetti beneficiari sono tenuti a dimostrare annualmente il possesso dei requisiti per l'accesso alle agevolazioni previste dall'articolo 41. In caso di perdita dei requisiti e nel caso di nubendi che non contraggano matrimonio entro un anno dall'assegnazione dell'alloggio, è disposta la revoca dell'assegnazione e si applicano le disposizioni previste dall'articolo 27.

     7. Qualora il beneficiario non acquisisca l'alloggio in proprietà entro il termine stabilito dal comma 4, è disposta la revoca dell'assegnazione e l'interessato è tenuto alla restituzione della differenza tra il canone pagato e quello soggettivo di cui al comma 3 dell'articolo 26 maggiorata degli interessi calcolati al tasso applicato dal tesoriere della Provincia sulle anticipazioni di cassa vigente al momento della revoca. In caso d'inadempienza nella restituzione delle somme dovute, l'ITEA può rivalersi sulle somme accantonate nel piano programmato di risparmio; a tal fine a favore dell'ITEA il beneficiario è tenuto a far rilasciare fideiussione dalla banca presso la quale ha acceso il piano programmato, di risparmio. Tuttavia per eccezionali, gravi e circostanziati motivi la Provincia può autorizzare la non restituzione totale o parziale delle somme e autorizzare inoltre l'assegnazione definitiva dell'alloggio occupato, sempreché, nel caso di assegnazione, gli interessati posseggano i requisiti per l'accesso all'assegnazione degli alloggi di edilizia abitativa pubblica.

     8. Per le finalità del presente articolo la Giunta provinciale stabilisce con deliberazione:

     a) i termini per la presentazione delle domande per la prima applicazione del presente articolo;

     b) le caratteristiche degli alloggi ceduti in locazione;

     c) criteri e modalità per la fissazione del prezzo di mercato degli alloggi ceduti in proprietà secondo quanto stabilito dal comma 4;

     d) criteri e modalità per l'assegnazione, per la determinazione del canone di locazione, nonché per la determinazione della riduzione del canone di cui al comma 3;

     e) la documentazione tecnico-amministrativa per l'acquisizione in proprietà dell'alloggio;

     f) criteri e modalità per la verifica sulla persistenza dei requisiti di cui al comma 6;

     g) criteri e modalità per l'individuazione dei gravi ed eccezionali motivi per cui si applica il comma 7;

     h) ogni altro elemento necessario per l'attuazione del presente articolo.

 

     Art. 41 ter. Integrazione del canone a favore delle giovani coppie e dei nubendi. [81]

     1. I benefici previsti all'articolo 33 bis possono essere estesi alle giovani coppie e ai nubendi come individuati ai sensi dell'articolo 41. L'integrazione del canone può essere concessa per un periodo massimo di ottantaquattro mensilità a decorrere dalla data di avvio del piano programmato di risparmio previsto dall'articolo 41.

     2. La Giunta provinciale determina i criteri per la concessione dell'integrazione del canone, tenendo conto anche delle condizioni economiche del nucleo familiare dei soggetti richiedenti [82].

     3. Per il mantenimento dei benefici previsti dal presente articolo i soggetti beneficiari sono tenuti a dimostrare annualmente, all'ente concedente l'integrazione del canone, il possesso dei requisiti per l'accesso alle agevolazioni previste dall'articolo 41.

     4. In caso di perdita dei requisiti e nel caso di nubendi che non contraggano matrimonio entro un anno dall'avvio del piano programmato di risparmio e qualora il beneficiario non acquisisca l'alloggio in proprietà sul libero mercato entro i termini fissati dall'articolo 41, comma 12, è disposta la revoca totale o parziale dei benefici e l'interessato è tenuto alla restituzione dell'integrazione del canone erogata, maggiorata degli interessi calcolati al tasso applicato dal tesoriere della Provincia sulle anticipazioni di cassa vigente al momento della revoca. In caso di mancata restituzione delle somme dovute, l'ente concedente l'integrazione del canone può rivalersi sulle somme accantonate nel piano programmato di risparmio; a tal fine, il beneficiario è tenuto a far rilasciare fideiussione a favore dell'ente concedente l'integrazione del canone dalla banca preso la quale ha acceso il piano programmato di risparmio.

     5. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applicano gli articoli 33 bis, 41 e 41 bis, in quanto compatibili.

     6. Per le finalità del presente articolo la Giunta provinciale stabilisce con propria deliberazione:

     a) i termini per la presentazione delle domande;

     b) i criteri e le modalità per l'assegnazione e per la determinazione dell'integrazione del canone di locazione;

     c) i criteri e le modalità per la verifica della persistenza dei requisiti di cui al comma 3;

     d) i criteri per l'individuazione dei casi e per la determinazione dell'ammontare della revoca parziale a seguito di gravi ed eccezionali motivi e le modalità per l'applicazione del comma 4;

     e) ogni altro elemento necessario per l'attuazione del presente articolo.

 

     Art. 42. Concessione ed erogazione dei contributi.

     1. La concessione dei contributi di cui agli articoli 39 e 41 è disposta dalla giunta comprensoriale e dai comuni di Trento e Rovereto.

     2. Per i contributi in conto capitale di cui al comma 2 dell'articolo 39 e della lettera a) del comma 7 dell'articolo 41 l'erogazione è effettuata nel seguente modo:

     a) per le nuove costruzioni su presentazione di copia della comunicazione di inizio lavori presentata al comune;

     b) per gli acquisti previa presentazione di copia del preliminare di compravendita debitamente registrato o del contratto di compravendita.

     3. L'erogazione dei contributi annuali sui mutui di cui al comma 2 dell'articolo 39, nonché quelli previsti dalla lettera b) del comma 7 dell'articolo 41 è effettuata previo accertamento della rispondenza degli alloggi alle caratteristiche prescritte ed agli elaborati di progetto, nonché previa presentazione del contratto definitivo di mutuo e relativo piano di ammortamento.

     4. L'erogazione dei contributi annuali ha inizio in corrispondenza con il piano di ammortamento medesimo e le rate semestrali del contributo stesso, scadenti il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno, sono corrisposte direttamente all'istituto mutuante. In caso di estinzione anticipata del mutuo, con esclusione del caso di rinegoziazione del mutuo stesso richiesta ai sensi del comma 10 dell'articolo 38, il contributo cessa di essere corrisposto e devono essere restituite le rate eventualmente erogate successivamente a tale data maggiorate degli interessi calcolati al tasso ufficiale di sconto vigente alla medesima data 5. Qualora il richiedente non provveda a realizzare l'alloggio nel termine assegnato o l'alloggio risulti realizzato in modo difforme dalle caratteristiche previste con deliberazione della Giunta provinciale, l'interessato è tenuto a restituire i contributi di cui al comma 2 già erogati maggiorati degli interessi calcolati al tasso ufficiale di sconto vigente alla data di accertamento della mancata realizzazione ovvero della difformità.

     6. Per gli interventi previsti dall'articolo 41 l'erogazione dei contributi in conto capitale di cui al comma 2 è subordinata alla presentazione della documentazione stabilita dalla Giunta provinciale atta a dimostrare l'attuazione del piano programmato di risparmio.

 

Sezione III

Interventi a favore di cooperative edilizie

 

          Art. 43. Norme generali.

     1. Le disposizioni della presente sezione disciplinano la concessione di contributi a favore di cooperative edilizie per la costruzione o l'acquisto di alloggi, aventi le caratteristiche previste dalla deliberazione della Giunta provinciale, da destinare ai soci delle cooperative medesime in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4.

     2. La costruzione o l'acquisto di alloggi di cui al comma 1 possono essere realizzati anche per lotti secondo i criteri stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale.

     3. Non è ammesso a contributo l'acquisto di un alloggio da parte della cooperativa, qualora l'alloggio medesimo sia destinato a soci che siano parenti o affini entro il secondo grado o che siano coniugi non separati legalmente dei titolari o soci dell'impresa venditrice, costituita nella forma di società commerciale con esclusione delle società per azioni, o comunque del soggetto che ha ceduto la proprietà dell'alloggio medesimo alla cooperative.

 

     Art. 44. Contributi.

     1. Per la costruzione o l'acquisto di alloggi di cui all'articolo 43 possono essere concessi:

     a) alle cooperative a proprietà individuale i contributi previsti per la seconda fascia di beneficiari dal comma 2 dell'articolo 39;

     b) alle cooperative a proprietà indivisa i contributi previsti per la prima fascia di beneficiari dal comma 2 dell'articolo 39, nonché un ulteriore contributo in conto capitale pari al 10 per cento della spesa ammessa.

     2. A favore di soci di cooperative a proprietà indivisa aventi i requisiti previsti dall'articolo 3, comma 2, della legge regionale 22 ottobre 1988, n. 24, concernente "Norme in materia di cooperazione di solidarietà sociale" e che si trovino nelle condizioni stabilite con deliberazione della Giunta provinciale, oltre ai contributi previsti dal comma 1, lettera b), può essere concesso un ulteriore contributo in conto capitale pari al 10 per cento della spesa ammessa. La quota di mutuo non può essere superiore alla parte di spesa ammessa non coperta dal contributo in conto capitale [83].

     3. La spesa ammissibile a contributo è determinata convenzionalmente dalla Giunta provinciale; con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti i criteri per la determinazione della spesa ammissibile.

     4. Possono essere ammesse a contributo anche le spese sostenute dalle cooperative di cui al comma 2 per la realizzazione di locali da destinarsi a servizi sociali per i soci delle cooperative medesime secondo i criteri e le modalità stabilite con deliberazione della Giunta provinciale.

     5. In caso di alloggi acquistati o costruiti da cooperative a proprietà indivisa da destinarsi ai soggetti di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 28, possono essere concessi i contributi previsti a favore delle cooperative a proprietà indivisa di cui al comma 2.

 

     Art. 45. Modalità di ammissione alle agevolazioni.

     1. Le domande dirette ad ottenere i contributi previsti dall'articolo 44 sono presentate annualmente alla Provincia entro i termini fissati dalla Giunta provinciale e corredate dalla documentazione stabilita dalla Giunta medesima.

     2. La Giunta provinciale predispone apposite graduatorie sulla base di criteri da essa previamente fissati e individua le domande da ammettere ad istruttoria.

     3. In caso di ammissione ad istruttoria, la cooperativa presenta, entro i termini fissati dalla Giunta provinciale, la documentazione stabilita dalla Giunta medesima per l'ammissione al contributo comprovante la rispondenza degli alloggi alle caratteristiche prescritte.

     4. L'ammissione al contributo è disposta dalla Giunta provinciale; con il medesimo provvedimento sono fissati i termini per l'ultimazione delle costruzioni o per la stipula del contratto di compravendita; tali termini non possono essere superiori a due anni dalla data del provvedimento di ammissione stesso, salvo proroga che può essere concessa una sola volta per cause di forza maggiore.

     5. Nel caso di iniziative a carattere pluriennale di particolare consistenza predisposte dalle cooperative edilizie, la Giunta provinciale può ammettere ai contributi previsti dall'articolo 44 l'intera o parte dell'iniziativa proposta in relazione alla sua effettiva realizzabilità.

 

     Art. 46. Concessione ed erogazione dei contributi.

     1. La concessione dei contributi di cui all'articolo 44 è disposta dalla Giunta provinciale.

     2. Per l'erogazione dei contributi di cui all'articolo 44 si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 42.

 

     Art. 47. Mutui edilizi individuali. [84]

     1. Le cooperative edilizie beneficiarie dei contributi di cui alla presente sezione possono trasferire la proprietà degli alloggi ai soci non appena redatto il verbale di fine lavori o il verbale di consistenza e conformità. Il trasferimento è soggetto a nullaosta del servizio edilizia abitativa che determina altresì le quote di mutuo riferite alla consistenza del singolo alloggio. Il rilascio del nullaosta per ciascuna iniziativa è subordinato:

     a) alla presentazione del conto finale, del collaudo tecnico-amministrativo e del riparto della spesa approvati dal consiglio di amministrazione;

     b) alla verifica della conformità degli alloggi al progetto originario;

     c) alla verifica che non esistano pendenze presso la commissione provinciale di vigilanza di cui all'articolo 7.

     2. Il nullaosta di cui al comma 1 indica inoltre il termine, prorogabile per giustificati motivi, entro il quale la cooperativa deve procedere alla suddivisione del mutuo. In caso di inosservanza del suddetto termine è sospesa l'erogazione dei contributi alla cooperativa.

     3. Per effetto dell'avvenuta suddivisione dei mutui e dell'accollo delle singole quote di mutuo, il socio assegnatario subentra alla cooperativa in tutti gli obblighi dipendenti dall'operazione di mutuo; il socio medesimo rimane soggetto alle disposizioni concernenti l'edilizia abitativa agevolata.

     4. Il contributo, derivante dalla suddivisione del mutuo di cui al comma 1, è rideterminato dalla Giunta provinciale secondo i criteri stabiliti dalla Giunta medesima nel caso in cui l'interessato risulti al momento della prenotazione dell'alloggio proprietario o comproprietario di alloggi non idonei.

 

Sezione IV [85]

Interventi a favore di imprese di costruzione

 

     Art. 48. Interventi. [86]

     1. Le disposizioni della presente sezione disciplinano la concessione di contributi a favore di imprese di costruzione o loro consorzi per la costruzione, il risanamento, la ristrutturazione e l'acquisto risanamento di alloggi, aventi le caratteristiche prescritte con deliberazione della Giunta provinciale, da cedere a soggetti che siano inseriti nelle graduatorie di edilizia abitativa agevolata relativamente agli acquisti del comprensorio o del comune di Trento o Rovereto sul cui territorio sono costruiti gli alloggi oggetto del contributo. Possono accedere ai benefici le imprese regolarmente iscritte ad una camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o a organismi omologhi dei paesi membri della comunità europea o comunque dotati di equivalenti requisiti tecnico- giuridici. Nell'ambito dei piani pluriennali di cui all'articolo 1 la Giunta provinciale stabilisce gli interventi da destinarsi alle imprese, tenuto conto della situazione economica del mercato edilizio [87].

     2. I contributi per il risanamento, la ristrutturazione e l'acquisto- risanamento possono essere concessi a condizione che:

     a) alla data di apertura dei termini per la presentazione delle domande siano trascorsi almeno trent'anni dalla costruzione o dal risanamento o dalla ristrutturazione dell'immobile oggetto dell'intervento;

     b) gli immobili oggetto dell'intervento non siano occupati;

     c) non siano state pronunciate ordinanze o sentenze esecutive o conciliazioni giudiziarie di sfratto nel biennio precedente l'anno di presentazione della domanda a carico degli inquilini occupanti gli alloggi compresi nell'immobile per il quale l'intervento viene richiesto.

     3. Non sono ammesse a contributo le iniziative per le quali si verifichi la cessione di alloggi a favore di soggetti che siano parenti o affini entro il secondo grado o coniugi non separati legalmente dei titolari o soci dell'impresa beneficiaria costituita nella forma di società commerciale con esclusione delle società per azioni.

     4. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabilite le caratteristiche che le imprese e i loro consorzi debbono possedere per accedere ai benefici previsti dalla presente sezione.

 

     Art. 49. Contributi. [88]

     1. Per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 48 possono essere concessi i contributi previsti per la terza fascia di beneficiari dal comma 2 dell'articolo 39.

     2. A favore delle imprese che, nel biennio antecedente la data di apertura dei termini per la presentazione delle domande, abbiano ceduto alloggi idonei all'ITEA, nel caso in cui lo stesso abbia provveduto all'acquisto ai sensi della lettera b) del comma 1 dell'articolo 16, può essere riservata una quota di fondi previsti per il finanziamento degli interventi di cui alla presente sezione.

     3. Per la determinazione della spesa ammissibile si applicano le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 39.

 

     Art. 50. Modalità di ammissione ai contributi. [89]

     1. Le domande dirette ad ottenere i contributi previsti dall'articolo 49 sono presentate annualmente alla Provincia nei termini fissati dalla Giunta provinciale e corredate dalla documentazione stabilita dalla Giunta medesima.

     2. Ai fini dell'accoglimento delle domande la Giunta provinciale individua gli interventi da ammettere ad istruttoria sulla base dei criteri da essa previamente fissati.

     3. In caso di ammissione ad istruttoria, l'impresa di costruzione o il consorzio presenta, entro i termini fissati dalla Giunta provinciale, la documentazione stabilita dalla Giunta medesima per l'ammissione al contributo comprovante la rispondenza dell'alloggio alle caratteristiche prescritte.

     4. L'ammissione al contributo è disposta dall'assessore provinciale competente in materia di edilizia abitativa; con il medesimo provvedimento di ammissione sono fissati i termini per l'ultimazione dei lavori. Tali termini non possono essere superiori a due anni dalla data del provvedimento di ammissione stesso, salvo proroga che può essere concessa una sola volta per cause di forza maggiore.

     5. Nel caso di iniziative a carattere pluriennale di particolare consistenza predisposte dalle imprese di costruzione o dai loro consorzi, la Giunta provinciale può ammettere ai contributi previsti dall'articolo 49 l'intera o parte dell'iniziativa proposta in relazione alla sua effettiva realizzabilità.

 

     Art. 51. Concessione ed erogazione dei contributi. [90]

     1. La concessione dei contributi di cui all'articolo 49 è disposta dalla Giunta provinciale.

     2. Per l'erogazione dei contributi di cui all'articolo 49 si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 42.

 

     Art. 52. Cessione dagli alloggi realizzati dalle imprese. [91]

     1. La cessione degli alloggi realizzati dalle imprese ai sensi della presente sezione ai soggetti indicati dall'articolo 48 deve aver luogo entro diciotto mesi dall'avvenuta ultimazione delle opere ad un prezzo non superiore a quello all'uopo stabilito dalla Giunta provinciale. L'impresa beneficiaria è tenuta alla pubblicità dei prezzi secondo i criteri e le modalità stabilite con deliberazione della Giunta provinciale.

     2. L istituto mutuante può frazionare in qualsiasi momento i mutui complessivi concessi alle imprese nelle varie quote relativi ai singoli alloggi e proporzionalmente alla consistenza di ciascuno di essi in rapporto alla superficie, tenuto conto delle disposizioni di cui al comma 4.

     3. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1 comporta la revoca dei contributi concessi e la restituzione dei contributi già erogati maggiorati in ragione d'anno del tasso ufficiale di sconto vigente al momento in cui si verifica l'inosservanza. Qualora da accertamenti effettuati risulti che il prezzo pagato all'impresa o al consorzio di imprese sia superiore a quello stabilito dalla Giunta provinciale, l'impresa o il consorzio sono esclusi dalle agevolazioni pubbliche previste dalla normativa in materia di edilizia abitativa per un periodo di cinque anni.

     4. Il mutuo individuale conseguente al frazionamento di cui al comma 2 è rideterminato dalla Giunta Provinciale in relazione al prezzo di acquisto, nonché secondo i criteri stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale nel caso in cui l'interessato risulti proprietario o comproprietario di alloggi non idonei.

 

Capo II

Interventi per il risanamento del patrimonio edilizio esistente

 

Sezione I

Norme generali

 

     Art. 53. Definizione.

     1. Agli effetti della presente legge costituiscono intervento di risanamento le opere tendenti al recupero e all'adeguamento all'uso moderno di edifici o di parti di essi, destinati o da destinare ad abitazione, anche con l'eventuale ampliamento dell'alloggio esistente e la sopraelevazione per la realizzazione di un nuovo alloggio.

     2. Con deliberazione della Giunta provinciale sono specificati gli interventi di risanamento nonché le opere ammissibili a contributo.

     3. Le disposizioni del presente capo si applicano anche agli interventi di risanamento su immobili ricadenti nell'ambito degli insediamenti storici individuati ai sensi della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 concernente "Ordinamento urbanistico e tutela del territorio".

     4. Per le iniziative di risanamento situate nell'ambito dei centri storici, con deliberazione della Giunta provinciale sono previsti punteggi preferenziali e può essere prevista una maggiorazione della spesa nel caso di iniziative che richiedono particolari soluzioni esecutive.

     4 bis. Nei criteri per la formazione delle graduatorie di cui al comma 2 dell'articolo 56 sono previsti appositi punteggi preferenziali per gli interventi di risanamento di fabbricati situati in zone svantaggiate, come definite dalla vigente legislazione provinciale, da realizzarsi da imprenditori agricoli iscritti nella sezione prima dell'albo di cui all'articolo 76 della legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39 (Provvedimenti per la ristrutturazione e lo sviluppo dell'agricoltura trentina) [92].

 

Sezione II

Risanamento di alloggi da parte di singoli privati

 

     Art. 54. Interventi.

     1. Le disposizioni della presente sezione disciplinano la concessione di contributi a favore di proprietari per l'intera unità immobiliare che siano in poi dei requisiti di cui all'articolo 4, per il risanamento di alloggi occupati o da occupare con il proprio nucleo familiare.

     2. Ai fini dell'accesso ai contributi di cui alla presente sezione, qualora l'alloggio oggetto dell'intervento sia gravato da diritti reali di godimento, la proprietà dell'alloggio medesimo deve essere resa libera dai citati diritti prima che sia disposta l'erogazione del contributo.

     3. In deroga alle disposizioni di cui alle lettere d), e) e f) del comma 1 dell'articolo 4 e a quelle di cui al comma 2 nel caso in cui i titolari dei diritti reali siano i destinatari dell'alloggio, possono essere ammesse a contributo iniziative di risanamento per più a oggi, situati anche in edifici diversi, da parte di proprietari che intendano predisporre un adeguato alloggio, oltre che per sé, per i figli maggiorenni o per i propri genitori o per quelli del coniuge, purché i proprietari e i destinatari, come individuati nella domanda, siano in possesso degli altri requisiti previsti dall'articolo 4. In ogni caso devono essere posseduti dai richiedenti e dai destinatari i requisiti di cui alle lettere d), e) e f) del comma 1 dell'articolo 4, non considerando a tal fine gli alloggi oggetto degli interventi di risanamento e, nel caso del richiedente, quello eventualmente occupato dal proprio nucleo familiare [93].

     4. Possono essere ammesse a contributo le iniziative di risanamento di cui al comma 3, anche se la loro realizzazione non è contestuale al risanamento dell'alloggio del richiedente.

     5. Nel caso in cui il richiedente o il destinatario dell'alloggio oggetto dell'intervento di cui al comma 3 siano soggetti che intendono contrarre matrimonio, si applicano altresì le disposizioni di cui ai commi 13, 14 e 15 dell'articolo 41.

     6. Per i fini di cui al presente articolo possono essere ammesse a contributo iniziative di risanamento di immobili in atto non destinati ad abitazione per i quali, prima della concessione, sia intervenuto il mutamento di destinazione.

     7. In deroga alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 4 possono essere ammesse a contributo di cui alla presente sezione le iniziative di risanamento che interessino alloggi già oggetto di precedenti agevolazioni pubbliche, purché gli alloggi medesimi siano stati costruiti o integralmente risanati o ristrutturati da almeno trent'anni alla data di apertura dei termini per la presentazione delle domande. Parimenti possono essere ammesse a contributo iniziative che prevedano il risanamento anche parziale di alloggi, purché relative ad opere diverse da quelle già oggetto di contributo secondo le modalità e i criteri stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale.

     8. In deroga alle disposizioni di cui agli articoli 82 e 83, l'ente concedente può autorizzare la cessione di parte della proprietà dell'immobile, già oggetto di agevolazioni provinciali, ovvero la costituzione di un diritto reale di godimento su parte del medesimo immobile, per consentire il risanamento diretto alla realizzazione di un alloggio da parte di parenti o affini di primo grado del proprietario del predetto immobile.

 

     Art. 55. Contributi.

     1. Per il risanamento degli immobili di cui alla presente sezione possono essere concessi contributi in conto capitale; la misura dei contributi è diversificata secondo le seguenti fasce:

     a) prima fascia: contributi nella misura pari al 50 per cento della spesa ammessa;

     b) seconda fascia: contributi nella misura del 40 per cento della spesa ammessa;

     c) terza fascia: contributi nella misura del 30 per cento della spesa ammessa.

     2. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti i criteri per l'inserimento dei beneficiari nelle fasce di cui al comma 1, tenendo conto delle condizioni soggettive che determinano la posizione in graduatoria.

     3. In aggiunta ai contributi in conto capitale previsti dal comma 1 possono essere concessi contributi annuali costanti per la durata massima di quindici anni per l'abbattimento degli interessi sui mutui che i richiedenti intendano contrarre con gli istituti di credito mutuanti per un importo non superiore al 40 per cento della spesa ammessa. Il tasso di interesse applicato dagli istituti di credito mutuanti può essere abbattuto, anche in modo differenziato, secondo i criteri stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale, fino ad un massimo dell'80 per cento del tasso di riferimento fissato ai sensi della normativa statale in vigore al momento della stipulazione del contratto definitivo di mutuo. In ogni caso il tasso di interesse a carico del beneficiario non può essere inferiore a quello stabilito dalla Giunta provinciale in relazione all'andamento del mercato finanziario, né inferiore al tasso minimo fissato ai sensi della normativa statale in materia.

     4. Le Giunta provinciale determina periodicamente la spesa ammissibile a contributo; con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti i criteri per la determinazione della spesa ammissibile anche con specifico riferimento al caso in cui i soggetti interessati all'intervento di risanamento siano proprietari o comproprietari di altri alloggi non idonei oltre a quelli interessati all'intervento.

     5. In alternativa ai contributi annuali costanti di cui al comma 3 possono essere concessi contributi annuali variabili; in tal caso si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 10 dell'articolo 38.

     5 bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettere e), f) e g), può essere ammesso a contributo anche il risanamento di un alloggio avente le caratteristiche previste per l'edilizia abitativa agevolata da parte di soggetti che, alla data di apertura dei termini per la presentazione delle domande di contributo, risultino proprietari di un unico alloggio non più idoneo, con riferimento alle sue dimensioni in rapporto alla composizione del nucleo familiare. I parametri d'idoneità dell'alloggio sono stabiliti dalla Giunta provinciale con propria deliberazione [94].

     5 ter. L'ammontare dell'agevolazione di cui al comma 5 bis è commisurato al solo incremento della superficie del nuovo alloggio rispetto alla superficie di quello ritenuto non più idoneo al nucleo familiare [95].

     5 quater. Nel caso di ammissione a contributo ai sensi del comma 5 bis, l'ITEA può esercitare il diritto di prelazione sull'alloggio non più idoneo ai sensi dell'articolo 83, comma 2. L'alloggio risanato con le agevolazioni di cui al comma 5 bis è assoggettato ai vincoli e alle sanzioni previsti dalla sezione II del capo V [96].

 

     Art. 56. Modalità di ammissione ai contributi.

     1. Le domande dirette ad ottenere i contributi previsti dall'articolo 55 sono presentate annualmente ai comprensori e ai comuni di Trento e Rovereto entro i termini fissati dalla Giunta provinciale e corredate dalla documentazione stabilita dalla Giunta medesima.

     2. Ai fini dell'accoglimento delle domande, la giunta comprensoriale e i comuni di Trento e Rovereto predispongono apposite graduatorie sulla base di criteri fissati con deliberazione della Giunta provinciale; tali graduatorie sono permanenti e soggette ad aggiornamento annuale in dipendenza delle nuove domande presentate e delle eventuali variazioni delle condizioni documentate dai richiedenti già inseriti in graduatoria.

     3. In ogni caso la giunta comprensoriale e i comuni di Trento e Rovereto procedono ogni tre anni alla revisione delle graduatorie stesse. A tal fine tutti coloro che sono inseriti in graduatoria vengono invitati a produrre, pena l'esclusione dalla graduatoria stessa, entro i termini fissati dalla Giunta provinciale, la documentazione stabilita dalla Giunta medesima per la verifica della persistenza dei requisiti e delle condizioni di punteggio.

     4. Le graduatorie sono depositate, a disposizione del pubblico, presso la segreteria del comprensorio o dei comuni di Trento e Rovereto per un periodo di trenta giorni. Del deposito è data notizia mediante avviso all'albo comprensoriale o comunale. Contro i provvedimenti relativi alla formazione, all'aggiornamento ed alla revisione delle graduatorie del presente articolo, chiunque abbia interesse può ricorrere alla commissione provinciale di vigilanza di cui all'articolo 7 entro trenta giorni dalla data dell'avvenuto avviso all'albo comprensoriale o comunale; in sede di esame dei ricorsi non sono valutabili le condizioni non dichiarate nella domanda di contributo [97].

     5. Possono essere ammesse a contributo iniziative di risanamento realizzate nel periodo intercorrente tra la presentazione della domanda e la scadenza della revisione triennale della graduatoria di cui al comma 3.

     6. Sulla base delle graduatorie la giunta comprensoriale e i comuni di Trento e Rovereto individuano le domande da ammettere ad istruttoria e richiedono all'interessato, entro i termini fissati dalla Giunta provinciale, la documentazione stabilita dalla Giunta medesima per l'ammissione al contributo comprovante la persistenza dei requisiti di cui all'articolo 4, delle condizioni di cui al comma 3 dell'articolo 54, nonché la documentazione attestante il possesso delle prescritte autorizzazioni alla realizzazione dei lavori richiesti.

     7. L'ammissione a contributo è disposta dalla giunta comprensoriale e dai comuni di Trento e Rovereto; con il medesimo provvedimento di ammissione sono fissati i termini per l'ultimazione delle opere ammesse a contributo. Tali termini non possono essere superiori a due anni dalla data del provvedimento di ammissione stesso, salvo proroga che può essere concessa una sola volta per cause di forza maggiore.

 

     Art. 57. Concessione ed erogazione dei contributi.

     1. La concessione dei contributi di cui all'articolo 55 è disposta dalla giunta comprensoriale e dai comuni di Trento e Rovereto.

     2. Per i contributi in conto capitale di cui al comma 1 dell'articolo 55 l'erogazione è effettuata nel seguente modo:

     a) per una quota pari al 50 per cento del contributo previa presentazione da parte dell'interessato di copia della relativa comunicazione presentata al comune di avvenuto inizio dei lavori;

     b) per la restante quota ad avvenuta ultimazione dei lavori e previa verifica, da parte dell'ente concedente, della conformità delle opere agli elaborati di progetto.

     3. Per i contributi annuali sui mutui di cui al comma 3 dell'articolo 55 l'erogazione è effettuata ad avvenuta ultimazione dei lavori e previa verifica da parte dell'ente concedente della conformità delle opere agli elaborati di progetto, nonché previa presentazione del contratto definitivo di mutuo e relativo piano di ammortamento.

     4. L'erogazione dei contributi annuali ha inizio in corrispondenza con il piano di ammortamento medesimo e le rate semestrali del contributo stesso, scadenti il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno, sono corrisposte direttamente all'istituto mutuante. In caso di estinzione anticipata del mutuo, con esclusione del caso di rinegoziazione del mutuo stesso richiesta ai sensi del comma 10 dell'articolo 38, il contributo cessa di essere corrisposto e devono essere restituite le rate eventualmente erogate successivamente a tale data, maggiorate degli interessi calcolati al tasso ufficiale di sconto vigente alla medesima data.

     5. Qualora il richiedente non provveda a realizzare le opere di risanamento nel termine assegnato o le stesse vengano realizzate in. modo difforme da quelle previste dagli elaborati di progetto, l'interessato è tenuto a restituire i contributi di cui al comma 2 già erogati, maggiorati degli interessi calcolati al tasso ufficiale di sconto vigente alla data di accertamento della mancata realizzazione ovvero della difformità.

     6. Nel caso in cui l'alloggio oggetto dell'intervento sia destinato ai figli maggiorenni deve essere intervenuta, prima dell'erogazione del contributo, la cessione della proprietà dell'immobile oggetto dell'intervento a favore del figlio.

 

Sezione III

Interventi di risanamento a favore delle cooperative edilizie

 

     Art. 58. Contributi.

     1. Le disposizioni della presente sezione disciplinano la concessione di contributi a favore di cooperative edilizie per il risanamento di alloggi di loro proprietà già oggetto di precedenti agevolazioni pubbliche, purché gli alloggi medesimi siano stati costruiti o integralmente risanati o ristrutturati da almeno trent'anni alla data di apertura dei termini per la presentazione delle domande e purché i soggetti assegnatari siano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 4.

     2. Per le iniziative di cui al comma 1 possono essere concessi i contributi previsti per la terza fascia di beneficiari dal comma 1 dell'articolo 55, nonché quelli di cui al comma 3 del medesimo articolo 55.

     3. La spesa ammissibile a contributo è determinata dalla Giunta provinciale; con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti i criteri per la determinazione della spesa ammissibile.

     4. In alternativa ai contributi annuali costanti di cui al comma 3 dell'articolo 55 possono essere concessi contributi annuali variabili; in tal caso si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 10 dell'articolo 38.

     5. A favore di soci di cooperative a proprietà indivisa aventi i requisiti previsti dall'articolo 3, comma 2, della legge regionale 22 ottobre 1988, n. 24, concernente "Norme in materia di cooperazione di solidarietà sociale" e che si trovino nelle condizioni stabilite con deliberazione della Giunta provinciale, possono essere concessi i contributi previsti per la prima fascia di beneficiari previsti dall'articolo 55, comma 1, nonché quelli di cui al medesimo articolo 55, comma 3 [98].

     6. Possono essere ammesse a contributo anche le spese sostenute dalle cooperative di cui al comma 5 per la realizzazione di locali da destinarsi a servizi sociali per i soci delle cooperative medesime secondo i criteri e le modalità stabilite con deliberazione della Giunta provinciale.

 

     Art. 59. Modalità di ammissione ai contributi.

     1. Le domande dirette ad ottenere i contributi di cui all'articolo 58 sono presentate annualmente alla Provincia nei termini fissati dalla Giunta provinciale e corredate dalla documentazione stabilita dalla Giunta medesima.

     2. Ai fini dell'accoglimento delle domande, la Giunta provinciale individua gli interventi da ammettere ad istruttoria sulla base di criteri da essa previamente fissati.

     3. In caso di ammissione ad istruttoria, la cooperativa presenta, entro i termini fissati dalla Giunta provinciale, la documentazione stabilita dalla Giunta medesima per l'ammissione al contributo attestante il possesso delle prescritte autorizzazioni alla realizzazione dei lavori richiesti.

     4. L'ammissione ai contributi è disposta dalla Giunta provinciale; con il medesimo provvedimento di ammissione sono fissati i termini per l'ultimazione dei lavori. Tali termini non possono essere superiori a due anni dalla data del provvedimento di ammissione steso, salvo proroga che può essere concessa una sola volta per cause di forza maggiore.

 

     Art. 60. Concessione ed erogazione di contributi.

     1. La concessione dei contributi di cui all'articolo 58 è disposta dalla Giunta provinciale.

     2. Per l'erogazione dei contributi di cui all'articolo 58 si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 57.

 

     Art. 61. Mutui edilizi individuali.

     1. Per il trasferimento della proprietà degli alloggi ai soci delle cooperative edilizie beneficiarie dei contributi previsti dalla presente sezione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 47.

 

Sezione IV

Risanamento a fini locativi

 

     Art. 62. Interventi.

     1. Le disposizioni della presente sezione disciplinano la concessione di contributi a favore di soggetti che intendono risanare immobili di loro proprietà al fine di realizzare alloggi da cedere in locazione secondo i criteri e le modalità stabilite con deliberazione della Giunta provinciale.

 

     Art. 63. Contributi.

     1. Per il risanamento degli immobili. di cui all'articolo 62 possono essere concessi:

     a) a soggetti giuridici privati i contributi previsti per la terza fascia di beneficiari dal comma 1 dell'articolo 55, nonché i contributi di cui al comma 3 del medesimo articolo 55;

     b) ai comuni ed altri enti pubblici locali non economici i contributi previsti per la prima fascia di beneficiari dal comma 1 dell'articolo 55, nonché i contributi di cui al comma 3 del medesimo articolo 55.

     2. I soggetti di cui alla lettera a) del comma 1, al fine di accedere ai contributi previsti dalla medesima lettera a), devono dichiarare nella domanda di contributo la disponibilità a stipulare con la Provincia, prima dell'erogazione del contributo, un'apposita convenzione con la quale il richiedente si impegna a cedere in locazione all'ITEA l'immobile risanato per essere destinato all'assegnazione di alloggi secondo le disposizioni vigenti per l'edilizia abitativa pubblica.

     3. La durata della convenzione di cui al comma 2 è uguale alla durata del mutuo e comunque non inferiore a dieci anni anche nel caso in cui l'interessato estingua anticipatamente il mutuo.

     4. Nel caso in cui i soggetti di cui alla lettera a) del comma 1 non dichiarino la disponibilità alla stipulazione della convenzione di cui al comma 2, gli stessi possono accedere solo ai contributi previsti per la terza fascia di beneficiari dal comma 1 dell'articolo 55, purché gli alloggi risanati siano locati per un periodo non inferiore a dieci anni e secondo la disciplina vigente per la locazione di immobili ad uso abitativo, a soggetti inseriti nelle graduatorie di edilizia abitativa pubblica; il relativo contratto di locazione è stipulato entro sei mesi dalla data di ultimazione delle opere. A tale scopo prima dell'erogazione dei contributi l'interessato è tenuto a sottoscrivere atto formale di impegno.

     5. La Giunta provinciale determina periodicamente la spesa ammissibile a contributo; con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti i criteri per la determinazione della spesa ammissibile.

     6. In alternativa ai contributi annuali costanti di cui al comma 1 possono essere concessi contributi variabili; in tal caso si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 10 dell'articolo 38.

     7. Ai fini della concessione dei contributi previsti dalla presente sezione a favore dei soggetti di cui alla lettera b) del comma 1, i medesimi sono tenuti ad assegnare gli alloggi oggetto dei contributi secondo la disciplina vigente per l'assegnazione di alloggi di edilizia abitativa pubblica.

     8. I contributi di cui alla lettera a) del comma 1 possono essere concessi anche ad enti ecclesiastici legalmente riconosciuti per il risanamento di immobili al fine di realizzare alloggi da cedere in locazione alle condizioni di cui ai commi 2 e 4 ovvero in comodato gratuito per i fini abitativi connessi agli scopi dell'ente, per un periodo pari alla durata del mutuo e comunque non inferiore a dieci anni; a tal fine gli enti interessati sono tenuti a stipulare con la Provincia apposita convenzione. Tali contributi non sono cumulabili con altri interventi pubblici.

     9. L'inosservanza degli impegni assunti ai sensi dei commi 2, 4 e 8 determina la decadenza dal contributo e comporta l'obbligo per il beneficiario di restituire all'ente concedente i contributi già corrisposti aumentati in ragione d'anno del tasso ufficiale di sconto vigente al momento in cui si accerta l'inosservanza.

     10.Non sono ammesse a contributo iniziative di risanamento di alloggi da destinare a parenti o affini entro il secondo grado o al coniuge non separato legalmente del richiedente.

 

     Art. 64. Modalità di ammissione ai contributi.

     1. Le domande dirette ad ottenere i contributi previsti dall'articolo 63 sono presentate annualmente alla Provincia nei termini fissati dalla Giunta provinciale e corredate dalla documentazione stabilita dalla Giunta medesima.

     2. Ai fini dell'accoglimento delle domande la Giunta provinciale delibera gli interventi da ammettere ad istruttoria sulla base dei criteri da essa previamente fissati.

     3. In caso di ammissione ad istruttoria, i soggetti interessati devono presentare, entro i termini fissati dalla Giunta provinciale, la documentazione stabilita dalla Giunta medesima per l'ammissione al contributo comprovante la rispondenza delle abitazioni alle caratteristiche prescritte, nonché un'apposita dichiarazione di presa d'atto dei vincoli.

     4. L'ammissione ai contributi è disposta dalla Giunta provinciale; con il medesimo provvedimento di ammissione sono fissati i termini per l'ultimazione dei lavori. Tali termini non possono essere superiori a due anni dalla data del provvedimento di ammissione stesso, salvo proroga che può essere concessa una sola volta per cause di forza maggiore.

     5. Nel caso di iniziative a carattere pluriennale di particolare consistenza predisposte dai comuni, la Giunta provinciale può ammettere ai contributi previsti dall'articolo 63 l'intera o parte dell'iniziativa proposta in relazione alla sua effettiva realizzabilità.

 

     Art. 65. Concessione ed erogazione dei contributi.

     1. La concessione dei contributi di cui all'articolo 63 è disposta dalla Giunta provinciale.

     2. Per l'erogazione dei contributi di cui all'articolo 63 si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 57.

     3. Nel caso in cui la concessione sia disposta a favore dei comuni, la denuncia di inizio lavori di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 57 e sostituita da una dichiarazione del sindaco.

 

Capo III

Interventi per l'acquisto e il risanamento di immobili

 

Sezione I

Norme generali

 

     Art. 66. Interventi.

     1. Le disposizioni del presente capo disciplinano la concessione di contributi a favore di singoli, di cooperative edilizie e di comuni, per l'acquisto ed il risanamento di immobili, costruiti o integralmente ristrutturati da almeno trent'anni alla data di apertura dei termini per la presentazione della domanda, da destinarsi ad abitazioni dei richiedenti singoli o dei soci delle cooperative, o nel caso di comuni all'edilizia residenziale pubblica.

     2. Possono essere ammesse a contributo anche le iniziative di acquisto e di risanamento relative ad immobili ricadenti nell'ambito degli insediamenti storici individuati ai sensi della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 concernente "Ordinamento urbanistico e tutela del territorio".

     3. Possono essere ammesse ai contributi anche le iniziative di acquisto e di risanamento di immobili in atto non destinati ad abitazione per i quali prima della concessione sia intervenuto il mutamento di destinazione.

     4. Ai fini dell'accesso ai contributi, qualora l'alloggio oggetto dell'intervento sia gravato da diritti reali di godimento, la proprietà deve essere resa libera dai citati diritti prima dell'erogazione del contributo.

     5. Non sono ammesse a contributo le iniziative per le quali l'acquisto comporti il trasferimento della proprietà dell'intera unità immobiliare tra parenti o affini entro il secondo grado o tra coniugi non separati legalmente. Possono essere invece ammesse a contributo le iniziative di acquisto di quote di proprietà di un immobile che comporti l'acquisizione dell'intera unità abitativa, purché l'acquisto medesimo non intervenga tra parenti o affini di primo grado o tra coniugi non separati legalmente e si provveda al successivo risanamento dell'unità medesima.

     6. Per iniziative di acquisto e di risanamento situate nell'ambito dei centri storici, con deliberazione della Giunta provinciale saranno previsti punteggi preferenziali e potrà essere prevista una maggiorazione della spesa nel caso di iniziative che richiedano particolari soluzioni esecutive.

 

Sezione II

Interventi a favore di singoli

 

     Art. 67. Contributi.

     1. Per l'acquisto ed il risanamento di immobili di cui all'articolo 66 a favore di richiedenti singoli possono essere concessi contributi in conto capitale; la misura dei contributi è diversificata secondo le seguenti fasce:

     a) prima fascia: contributi nella misura pari al 50 per cento della spesa ammessa;

     b) seconda fascia: contributi nella misura del 40 per cento della spesa ammessa;

     c) terza fascia: contributi nella misura del 30 per cento della spesa ammessa.

     2. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti i criteri per l'inserimento dei beneficiari nelle fasce di cui al comma 1, tenendo conto delle condizioni soggettive che determinano la posizione in graduatoria.

     3. In aggiunta ai contributi in conto capitale previsti dal comma 1, possono essere concessi contributi annuali costanti per la durata massima di venticinque anni per l'abbattimento degli interessi sui mutui che i richiedenti intendano contrarre con gli istituti di credito mutuanti per un importo non superiore al 40 per cento della spesa ammessa. Il tasso di interesse applicato dagli istituti di credito mutuanti può essere abbattuto in modo differenziato per fasce secondo i criteri stabiliti con deliberazione della Giunta provincia I e, fino ad un abbattimento massimo dell'80 per cento del tasso di riferimento fissato ai sensi della normativa statale in vigore al momento della stipulazione del contratto definitivo di mutuo. In ogni caso il tasso di interesse a carico del beneficiario non può essere inferiore a quello stabilito dalla Giunta provinciale in relazione all'andamento del mercato finanziario, né inferiore al tasso minimo fissato ai sensi della normativa statale in materia [99].

     4. La Giunta provinciale determina periodicamente la spesa ammissibili a contributo; con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti i criteri per la determinazione della spesa ammissibile anche con specifico riferimento al caso in cui i soggetti interessati all'intervento di acquisto e di risanamento siano proprietari o comproprietari di altri alloggi non idonei.

     5. In alternativa ai contributi annuali costanti di cui al comma 3 possono essere concessi contributi annuali variabili; in tal caso si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 10 dell'articolo 38.

     6. Nel caso in cui i richiedenti siano soggetti che intendano contrarre matrimonio, si applicano altresì le disposizioni di cui ai commi 13, 14 e 15 dell'articolo 41.

     7. Non sono ammesse ai contributi le iniziative di acquisto e di risanamento per le quali si verifichi la cessione di alloggi da parte di imprese costituite nella forma di società commerciali, con esclusione delle società per azioni, delle quali facciano parte come soci il richiedente, il coniuge non separato legalmente del richiedente ovvero parenti o affini entro il secondo grado del richiedente medesimo.

     7 bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettere e), f) e g), può essere ammesso a contributo anche l'acquisto e il risanamento di un alloggio avente le caratteristiche previste per l'edilizia abitativa agevolata da parte di soggetti che, alla data di apertura dei termini per la presentazione delle domande di contributo, risultino proprietari di un unico alloggio non più idoneo, con riferimento alle sue dimensioni in rapporto alla composizione del nucleo familiare. I parametri d'idoneità dell'alloggio sono stabiliti dalla Giunta provinciale con propria deliberazione [100].

     7 ter. L'ammontare dell'agevolazione di cui al comma 7 bis è commisurato al solo incremento della superficie del nuovo alloggio rispetto alla superficie di quello ritenuto non più idoneo al nucleo familiare [101].

     7 quater. Nel caso di ammissione a contributo ai sensi del comma 7 bis, l'ITEA può esercitare il diritto di prelazione sull'alloggio non più idoneo ai sensi dell'articolo 83, comma 2. L'alloggio acquistato e risanato con le agevolazioni di cui al comma 7 bis è assoggettato ai vincoli e alle sanzioni previsti dalla sezione II del capo V [102].

 

     Art. 68. Modalità di ammissione ai contributi.

     1. Le domande dirette ad ottenere i contributi di cui all'articolo 67 sono presentate annualmente ai comprensori e ai comuni di Trento e Rovereto nei termini fissati dalla Giunta provinciale e corredate dalla documentazione stabilita dalla Giunta medesima.

     2. Ai fini dell'accoglimento delle domande la punta comprensoriale e i comuni di Trento e Rovereto predispongono apposite graduatorie sulla base di criteri fissati dalla deliberazione della Giunta provinciale; tali graduatorie sono permanenti e soggette ad aggiornamento annuale in dipendenza delle nuove domande presentate e delle eventuali variazioni delle condizioni documentate dai richiedenti già inseriti in graduatoria.

     3. In ogni caso la giunta comprensoriale e i comuni di Trento e Rovereto procedono ogni tre anni alla revisione delle graduatorie stesse. A tal fine tutti coloro che sono inseriti in graduatoria sono invitati a produrre, pena l'esclusione dalla graduatoria medesima, entro i termini fissati dalla Giunta provinciale, la documentazione stabilita dalla Giunta medesima per la verifica della persistenza dei requisiti e delle condizioni di punteggio.

     4. Le graduatorie sono depositate, a disposizione del pubblico, presso la segreteria del comprensorio o dei comuni di Trento e Rovereto per un periodo di trenta giorni. Del deposito è data notizia mediante avviso all'albo comprensoriale o comunale. Contro i provvedimenti relativi alla formazione, all'aggiornamento ed alla revisione delle graduatorie del presente articolo, chiunque abbia interesse può ricorrere alla commissione provinciale di vigilanza di cui all'articolo 7 entro trenta giorni dalla data dell'avvenuto avviso all'albo comprensoriale o comunale; in sede di esame dei ricorsi non sono valutabili le condizioni non dichiarate nella domanda di contributo [103].

     5. Sulla base delle graduatorie la giunta comprensoriale e i comuni di Trento e Rovereto individuano le domande da ammettere ad istruttoria e richiedono all'interessato, entro i termini fissati dalla Giunta provinciale, la documentazione stabilita dalla Giunta medesima per l'ammissione al contributo comprovante la persistenza dei requisiti di cui all'articolo 4, nonché quella attestante il poi so delle prescritte autorizzazioni alla realizzazione dei lavori richiesti.

     6. L'ammissione ai contributi è disposta dalla giunta comprensoriale e dai comuni di Trento e Rovereto; con il medesimo provvedimento di ammissione sono fissati i termini per l`ultimazione delle opere ammesse a contributo. Tali termini non possono essere superiori a due anni dalla data del provvedimento di ammissione stesso, salvo proroga che può essere concessa una sola volta per cause di forza maggiore.

     7. Possono essere ammesse a contributo le iniziative di acquisto e di risanamento realizzate nel periodo intercorrente tra la presentazione della domanda e la scadenza della revisione triennale della graduatoria di cui al comma 3.

 

     Art. 69. Concessione ed erogazione dei contributi.

     1. La concessione dei contributi di cui all'articolo 67 è disposta dalla giunta comprensoriale e dai comuni di Trento e Rovereto.

     2. Per i contributi in conto capitale di cui al comma 1 dell'articolo 67 l'erogazione è effettuata nel seguente modo:

     a) per una quota pari al 50 per cento del contributo previa presentazione da parte dell'interessato di copia del contratto di acquisto e di copia della denuncia, presentata al comune, di avvenuto inizio dei lavori;

     b) per la restante quota ad avvenuta ultimazione dei lavori e previa verifica, da parte dell'ente concedente, della conformità delle opere agli elaborati di progetto.

     3. Per i contributi annuali sui mutui di cui al comma 3 dell'articolo 67 l'erogazione è effettuata ad avvenuta ultimazione dei lavori e previa verifica da parte dell'ente concedente della conformità delle opere agli elaborati di progetto, nonché previa presentazione di copia del contratto definitivo di mutuo e relativo piano di ammortamento.

     4. L'erogazione dei contributi annuali ha inizio in corrispondenza con il piano di ammortamento medesimo e le rate semestrali del contributo stesso, scadenti il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno, sono corrisposte direttamente all istituto mutuante. In caso di estinzione anticipata del mutuo, con esclusione del caso di rinegoziazione del mutuo stesso richiesta ai sensi del comma 10 dell'articolo 38, il contributo cessa di essere corrisposto e devono essere restituite le rate eventualmente erogate successivamente a tale data, maggiorate degli interessi calcolati al tasso ufficiale di sconto vigente alla medesima data.

     5. Qualora il richiedente non provveda a realizzare le opere di risanamento nel termine assegnato o le stesse vengano realizzate in modo difforme da quelle previste dagli elaborati di progetto, l'interessato è tenuto a restituire i contributi di cui al comma 2 già erogati maggiorati in ragione d'anno del tasso ufficiale di sconto vigente alla data di accertamento della mancata realizzazione ovvero di riscontro delle difformità.

 

Sezione III

Interventi a favore delle cooperative edilizie

 

     Art. 70. Contributi.

     1. Per iniziative di acquisto e di risanamento di cui all'articolo 66 a favore di cooperative edilizie possono essere concessi:

     a) alle cooperative a proprietà individuale i contributi previsti per la seconda fascia di beneficiari dal comma 1 dell'articolo 67, nonché i contributi di cui al comma 3 del medesimo articolo 67;

     b) alle cooperative a proprietà indivisa i contributi previsti per la prima fascia di beneficiari dal comma 1 dell'articolo 67 e i contributi di cui al comma 3 del medesimo articolo 67. In tal caso l'importo del mutuo di cui all'articolo 67 può essere elevato fino ad un massimo del 50 per cento della spesa ammessa.

     2. La spesa ammissibile a contributo è determinata periodicamente dalla Giunta provinciale secondo criteri stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale.

     3. In alternativa ai contributi annuali costanti di cui al comma 1 possono essere concessi contributi annuali variabili; in tal caso si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 10 dell'articolo 38.

     4. A favore di soci di cooperative a proprietà indivisa aventi i requisiti previsti dall'articolo 3, comma 2, della legge regionale 22 ottobre 1988, n. 24, concernente "Norme in materia di cooperazione di solidarietà sociale" e che si trovino nelle condizioni stabilite con deliberazione della Giunta provinciale, oltre ai contributi previsti dal comma 1, lettera b), può essere concesso un ulteriore contributo in conto capitale pari al 10 per cento della spesa ammessa. La quota di mutuo non può essere superiore alla parte di spesa ammessa non coperta dal contributo in conto capitale [104].

     5. Possono essere ammesse a contributo anche le spese sostenute dalle cooperative di cui al comma 4 per la realizzazione di locali da destinarsi a servizi sociali per i soci delle cooperative medesime secondo i criteri e le modalità stabilite con deliberazione della Giunta provinciale.

     6. Non è ammesso a contributo l'alloggio realizzato attraverso l'acquisto e il risanamento di immobili da parte di cooperativa, qualora l'alloggio medesimo sia destinato a soci che siano parenti o affini entro il secondo grado o che siano coniugi non separati legalmente dei titolari o soci dell'impresa, costituita nella forma di società commerciale con esclusione delle società per azioni, o comunque del soggetto che ha ceduto la proprietà dell'immobile alla cooperativa.

     7. In caso di alloggi acquistati e risanati da cooperative a proprietà indivisa da destinarsi ai soggetti di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 28, possono essere concessi i contributi previsti a favore delle cooperative a proprietà indivisa di cui al comma 1.

 

     Art. 71. Modalità di ammissione ai contributi.

     1. Le domande dirette ad ottenere i contributi previsti all'articolo 70 sono presentate alla Provincia nei termini fissati dalla Giunta provinciale e corredate dalla documentazione stabilita dalla Giunta medesima.

     2. Ai fini dell'accoglimento delle domande la Giunta provinciale predispone apposite graduatorie sulla base di criteri da essa previamente fissati e individua le domande da ammettere ad istruttoria.

     3. In caso di ammissione ad istruttoria, la cooperativa edilizia presenta, entro i termini fissati dalla Giunta provinciale, la documentazione stabilita dalla Giunta medesima per l'ammissione al contributo comprovante la rispondenza delle abitazioni alle caratteristiche prescritte.

     4. L'ammissione a contributo è disposta dalla Giunta provinciale; con il medesimo provvedimento di ammissione sono fissati i termini per l'ultimazione dei lavori. Tali termini non possono essere superiori a due anni dalla data del provvedimento di ammissione stesso, salvo proroga che può essere concessa una sola volta per cause di forza maggiore.

     5. Nel caso di iniziative a carattere pluriennale di particolare consistenza predisposte dalle cooperative, la Giunta provinciale può ammettere ai contributi previsti dall'articolo 70 l'intera o parte dell'iniziativa proposta in relazione alla sua effettiva realizzabilità.

 

     Art. 72. Concessione ed erogazione dei contributi.

     1. La concessione dei contributi di cui all'articolo 70 è disposta dalla Giunta provinciale.

     2. Per i contributi in conto capitale di cui all'articolo 70 l'erogazione è effettuata nel seguente modo:

     a) per una quota pari al 50 per cento del contributo previa presentazione da parte della cooperativa di copia del contratto di acquisto e di copia della denuncia, presentata al comune, di avvenuto inizio dei lavori;

     b) per la restante quota ad avvenuta ultimazione dei lavori e previa verifica della conformità delle opere agli elaborati di progetto.

     3. Per i contributi annuali su mutui di cui all'articolo 70 l'erogazione è effettuata ad avvenuta ultimazione dei lavori e previa verifica della conformità delle opere agli elaborati di progetto, nonché previa presentazione del contratto definitivo di mutuo e relativo piano di ammortamento.

     4. L'erogazione dei contributi annuali ha inizio in corrispondenza con il piano di ammortamento medesimo e le rate semestrali del contributo stesso, scadenti il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno, sono corrisposte direttamente all'istituto mutuante. In caso di estinzione anticipata del mutuo, con esclusione del - caso di rinegoziazione del mutuo stesso richiesta ai sensi del - comma 10 dell'articolo 38, il contributo cessa di essere corrisposto e devono essere restituite le rate eventualmente erogate successivamente a tale data, maggiorate degli interessi calcolati al tasso ufficiale di sconto vigente alla medesima data.

     5. Qualora la cooperativa non provveda a realizzare le opere di risanamento nel termine assegnato o le stesse vengano realizzate in modo difforme da quelle previste dagli elaborati di progetto, la cooperativa medesima è tenuta a restituire i contributi di cui al comma 2 già erogati maggiorati in ragione d'anno del tasso ufficiale di sconto vigente alla data di accertamento della mancata realizzazione ovvero di riscontro delle difformità.

 

     Art. 73. Mutui edilizi individuali.

     1. Per il trasferimento della proprietà degli alloggi ai soci delle cooperative edilizie beneficiarie dei contributi di cui all'articolo 70 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 47.

 

Sezione IV

Interventi a favore dei comuni

 

     Art. 74. Contributi.

     1. Per iniziative di acquisto e di risanamento di cui all'articolo 66 a favore dei comuni possono essere concessi i contributi previsti per la prima fascia di beneficiari dal comma 1 dell'articolo 67, nonché quelli di cui al comma 3 del medesimo articolo 67.

     2. La spesa ammissibile a contributo è determinata periodicamente dalla Giunta provinciale secondo i criteri stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale.

     3. In alternativa ai contributi annuali costanti di cui al comma 1 possono essere concessi contributi annuali variabili; in tal caso si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 10 dell'articolo 38.

     4. Gli alloggi acquistati e risanati ai sensi della presente sezione debbono essere destinati all'edilizia abitativa pubblica secondo le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 31. A tale scopo prima dell'erogazione dei contributi il comune interessato è tenuto ad assumere atto formale d'impegno.

 

     Art. 75. Modalità di ammissione ai contributi.

     1. Le domande dirette ad ottenere i contributi di cui all'articolo 74 sono presentate annualmente alla Provincia nei termini fissati dalla Giunta provinciale e corredate dalla documentazione stabilita dalla Giunta medesima.

     2. Ai fini dell'accoglimento delle domande, la Giunta provinciale delibera gli interventi da ammettere ad istruttoria, sulla base di criteri da essa previamente fissati.

     3. In caso di ammissione ad istruttoria, il comune presenta, entro i termini fissati dalla Giunta provinciale, la documentazione stabilita dalla Giunta medesima per l'ammissione al contributo comprovante la rispondenza delle abitazioni alle caratteristiche prescritte.

     4. L'ammissione ai contributi è disposta dalla Giunta provinciale; con il medesimo provvedimento di ammissione sono fissati i termini per l'ultimazione dei lavori. Tali termini non possono essere superiori a due anni dalla data del provvedimento di ammissione stesso, salvo proroga che può essere concessa una sola volta per cause di forza maggiore.

     5. Nel caso di iniziative a carattere pluriennale di particolare consistenza predisposte dai comuni, la Giunta provinciale può ammettere ai contributi previsti dall'articolo 74 l'intera o parte dell'iniziativa proposta in relazione alla sua effettiva realizzabilità.

 

     Art. 76. Concessione ed erogazione dei contributi.

     1. La concessione dei contributi di cui all'articolo 74 è disposta dalla Giunta provinciale.

     2. Per i contributi in conto capitale di cui all'articolo 74 l'erogazione è effettuata nel seguente modo:

     a) per una quota pari al 50 per cento del contributo previa presentazione di una dichiarazione del sindaco di avvenuto inizio lavori;

     b) per la restante quota ad avvenuta ultimazione dei lavori e previa verifica della conformità delle opere agli elaborati di progetto.

     3. Per i contributi annuali sui mutui di cui all'articolo 74 l'erogazione è effettuata ad avvenuta ultimazione dei lavori e previa verifica della conformità delle opere agli elaborati di progetto, nonché previa presentazione del contratto definitivo di mutuo e relativo piano di ammortamento.

     4. L'erogazione dei contributi annuali ha inizio in corrispondenza con il piano di ammortamento medesimo e le rate semestrali del contributo stesso, scadenti il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno, sono corrisposte direttamente all istituto mutuante. In caso di estinzione anticipata del mutuo, con esclusione del caso di rinegoziazione del mutuo stesso richiesta ai sensi del comma 10 dell'articolo 38, il contributo cessa di essere corrisposto e devono essere restituite le rate eventualmente erogate successivamente a tale data.

     5. Qualora il comune non adempia agli impegni assunti ai sensi del comma 4 dell'articolo 74 ovvero non provveda a realizzare le opere di risanamento nel termine assegnato o le stesse vengano realizzate in modo difforme da quelle previste dagli elaborati di progetto, il comune medesimo è tenuto a restituire i contributi già erogati maggiorati in ragione d'anno del tasso ufficiale di sconto vigente al momento del riscontro dell'avvenuto inadempimento ovvero delle difformità.

 

Capo IV

Interventi per eventi straordinari

 

Sezione I

Norme generali

 

     Art. 77. Interventi.

     1. Per il risanamento, la ricostruzione o l'adeguamento di alloggi a seguito del verificarsi di eventi straordinari possono essere concessi, anche in deroga alle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 83, i contributi previsti dal presente capo. I contributi possono riguardare iniziative su immobili ovunque situati sul territorio provinciale, ivi compresi quelli ricadenti nell'ambito degli insediamenti storici individuati ai sensi della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 concernente "Ordinamento urbanistico e tutela del territorio".

     1 bis. I contributi previsti dal presente capo possono essere concessi nei confronti di comproprietari non esclusivi dell'unità immobiliare, sempreché prima dell'erogazione del contributo essi provvedano all'intavolazione a proprio nome dell'intera unità immobiliare [105].

     2. Per eventi straordinari si intende l'insorgere per qualunque causa di situazioni atte a compromettere in modo grave la vivibilità dell'alloggio occupato ed in particolare:

     a) la distruzione o il grave danneggiamento dell'alloggio occupato a causa di incendio o altre calamità naturali;

     b) eventi incidentali accaduti ad uno o più dei componenti del nucleo familiare e che comportino grave necessità di adeguamento strutturale dell'alloggio occupato.

     3. Qualora risulti eccessivamente gravoso risanare, ricostruire ovvero adeguare l'alloggio occupato, possono essere ammesse iniziative dirette alla costruzione ovvero all'acquisto di alloggi idonei.

     4. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti i criteri per la determinazione della spesa ammissibile anche con specifico riferimento al caso in cui i soggetti interessati siano proprietari o comproprietari di alloggi non idonei alle esigenze insorte a seguito dell'evento straordinario.

     5. Le disposizioni di cui al presente capo non si applicano nel caso di distruzione odi grave danneggiamento di immobili conseguenti a pubbliche calamità e come tali dichiarati ai sensi della legislazione provinciale in materia di pubbliche calamità; i benefici relativi non sono cumulabili con quelli eventualmente concessi per lo stesso scopo dallo Stato, dalla Regione, dai comuni o da altri enti pubblici.

 

     Art. 78. Soggetti beneficiari.

     1. Possono accedere ai benefici del presente capo i singoli privati in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 relativamente al settore dell'edilizia abitativa agevolata, con esclusione delle lettere f) e g) del comma 1 del medesimo articolo 4, che intendano risanare, ricostruire o adeguare l'alloggio in proprie. Possono altresì beneficiare dei contributi medesimi le cooperative per gli alloggi assegnati e non ancora attribuiti in proprietà ai soci.

     2. I requisiti di cui al comma 1 devono sussistere al momento del verificarsi dell'evento straordinario. Tuttavia nel caso di eventi di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 77 i requisiti sono valutati secondo criteri stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale, tenendo conto delle modificazioni eventualmente insorte a seguito dell'evento straordinario.

 

     Art. 79. Contributi.

     1. Per il risanamento, la ricostruzione, l'adeguamento ovvero la costruzione o l'acquisto di alloggi ai sensi dell'articolo 77, la giunta comprensoriale e i comuni di Trento e Rovereto possono concedere, su conforme parere dell'assessore provinciale competente in materia di edilizia abitativa, i contributi di cui alla sezione II del capo II del titolo III a richiedenti che si trovino nelle condizioni previste dal medesimo articolo 77. Per l'ammissione, la concessione e l'erogazione dei contributi si osservano le disposizioni contenute nella predetta sezione Il del capo II del titolo III prescindendo dalle graduatorie ivi previste; a tal fine possono essere previste annualmente apposite riserve di fondi.

     2. Gli interventi possono riguardare, oltre alla riparazione dei danni, anche opere dirette al consolidamento statico dell'edificio, la realizzazione di servizi igienici, il miglioramento funzionale e, in relazione alle esigenze del nucleo familiare, l'ampliamento dell'alloggio nonché, ove necessario, anche la ricostruzione totale delle abitazioni medesime.

     3. Le abitazioni risanate, ricostruite, adeguate, costruite o acquistate con le agevolazioni di cui al presente articolo devono avere le caratteristiche previste dalle vigenti norme in materia di edilizia abitativa agevolata. Per quelle da realizzare con l'obbligo del rispetto del perimetro di edifici preesistenti si prescinde dai limiti di superficie.

     4. Qualora ricorra la fattispecie prevista dalla lettera a) del comma 2 dell'articolo 77 e al momento dell'evento calamitoso l'immobile interessato risulti coperto da assicurazione, la spesa ammessa è ridotta in misura proporzionale al risarcimento ottenuto o ottenibile dalla società assicuratrice e tenuto conto delle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 77.

 

     Art. 80. Attuazione degli interventi.

     1. La Giunta provinciale con propria deliberazione stabilisce:

     a) i termini di presentazione delle domande e la relativa documentazione tecnico-amministrativa, da presentarsi ai comprensori e ai comuni di Trento e Rovereto;

     b) la quantificazione e la specificazione, ove necessario, delle spese ammissibili a contributo;

     c) la documentazione tecnico-amministrativa e i relativi termini di presentazione a seguito dell'ammissione ad istruttoria definitiva;

     d) ogni altro elemento necessario per l'attuazione del presente capo.

 

Capo V

Norme comuni al titolo III

 

Sezione I

Disposizioni per il preammortamento dei mutui

 

     Art. 81. Contributi.

     1. Per il periodo compreso fra la data di stipulazione del contratto definitivo di mutuo e la data di entrata in ammortamento può essere concesso un contributo sulla somma mutuata in misura pari a quello determinato per ogni singolo intervento per il corrispondente periodo di ammortamento.

     2. Il contributo di cui al comma 1 è corrisposto direttamente all istituto mutuante previa presentazione da parte dell'istituto stesso della documentazione stabilita dalla Giunta provinciale.

     3. La Giunta provinciale stabilisce periodicamente la somma minima relativa all'onere di preammortamento ammissibile ai contributi di cui al comma 1.

 

Sezione II

Vincoli e sanzioni

 

     Art. 82. Destinazione e utilizzo degli alloggi.

     1. Salvo quanto disposto dall'articolo 83, per un periodo di tempo pari alla durata del mutuo e comunque non inferiore a dieci anni dalla data del verbale di accertamento di fine lavori in caso di realizzazione di opere o dalla data del verbale di consistenza e conformità in caso di acquisto, gli alloggi oggetto dei contributi di cui al presente titolo devono essere occupati dai beneficiario destinatari ed è fatto divieto di cederli in locazione, anche parzialmente, né su di essi può costituirsi alcun diritto reale di godimento. Tuttavia per gravi e giustificati motivi l'ente che ha concesso il contributo può autorizzare la locazione o la costituzione di un diritto reale di godimento sull'alloggio prima della scadenza di detto periodo. In caso di cessione dell'alloggio l'obbligo dell'occupazione cessa a decorrere dalla data della cessione medesima; sono comunque fatte salve le disposizioni previste all'articolo 84 [106].

     1 bis. Nel caso di accertata non occupazione dell'alloggio conseguente alla necessità di provvedere all'assistenza, da parte del beneficiario del contributo, dei soggetti di cui all'articolo 2 della legge provinciale 18 giugno 1990, n. 16 che versano in gravi e documentate condizioni di non autosufficienza, la Giunta provinciale può disporre la non applicazione delle disposizioni di cui al comma 2. La condizione di non autosufficienza è verificata dall'unità operativa medica legale della direzione igiene e sanità pubblica dell'azienda provinciale per i servizi sanitari, utilizzando i criteri introdotto dalla legge provinciale 28 maggio 1998, n. 6 [107].

     1 ter. Le disposizioni previste dal comma 1 bis sono estese anche nei confronti dei soggetti che hanno ottenuto il contributo in materia di edilizia abitativa su leggi provinciali antecedenti alla presente legge [108].

     2. [109].

     3. Contro i provvedimenti di decadenza dal contributo è ammesso ricorso alla commissione provinciale di vigilanza di cui all'articolo 7 entro trenta giorni dalla comunicazione all'interessato.

     4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli alloggi oggetto dei contributi previsti per il risanamento a fini locativi, agli alloggi oggetto dei contributi a favore delle cooperative a proprietà indivisa, nonché agli alloggi realizzati attraverso le iniziative di acquisto e di risanamento effettuate dai comuni.

 

     Art. 83. Cessione di proprietà degli immobili oggetto dei contributi.

     1. Salvo quanto previsto dal comma 7 dell'articolo 54 e dal comma 1 dell'articolo 77, gli alloggi oggetto degli interventi di cui al presente titolo non possono essere oggetto di ulteriori contributi per un periodo pari alla durata del mutuo e comunque non inferiore a dieci anni dalla data del verbale di fine lavori nel caso di realizzazione di opere o dalla data del verbale di consistenza e conformità nel caso di acquisto.

     2. Nel caso in cui il beneficiario intenda, nel periodo di tempo di dieci anni dalla data del verbale di accertamento di fine lavori in caso di realizzazione di opere, o dalla data del verbale di consistenza e conformità in caso di acquisto, cedere, in tutto o in parte la proprietà degli alloggi oggetto dei contributi previsti dal presente titolo, il beneficiario medesimo deve notificare all'ITEA il prezzo di vendita dell'alloggio interessato che sarà indicato nel contratto di vendita. L'ITEA entro sessanta giorni dalla notifica può esercitare il diritto di prelazione sull'alloggio ad un prezzo pari a quello notificato; in ogni caso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 84. Salvo autorizzazione della Giunta provinciale per gravi e giustificati motivi, per la durata del periodo di cui al comma 1 è vietata la donazione in tutto o in parte della proprietà o della nuda proprietà dell'alloggio oggetto del contributo; in caso di autorizzazione non ha luogo l'esercizio del diritto di prelazione da parte dell'ITEA. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti i casi e le modalità per l'esercizio del diritto di prelazione [110].

     2 bis. In deroga alle disposizioni previste dal comma 3 dell'articolo 36 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento), l'ITEA può acquisire immobili, attraverso l'esercizio del diritto di prelazione, gravati da ipoteche connesse al mutuo agevolato, sempreché vi sia l'impegno del mutuatario a richiedere la cancellazione delle ipoteche medesime; in tal caso il pagamento del prezzo di compravendita avviene successivamente alla cancellazione dell'ipoteca [111].

     3. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano agli alloggi oggetto dei contributi previsti per il risanamento a fini locativi, agli alloggi oggetto dei contributi a favore delle cooperative a proprietà indivisa, nonché agli alloggi realizzati attraverso le iniziative di acquisto e risanamento effettuate dai comuni.

     4. Nel caso di decesso del beneficiario gli eredi subentrano allo stesso sia nei contributi che nei vincoli indipendentemente dal possesso dei requisiti.

     5. [112].

     6. [113].

     7. Qualora il richiedente beneficiario restituisca i contributi già erogati, maggiorati in ragione d'anno del tasso ufficiale di sconto vigente al momento della restituzione, cessano di avere efficacia gli obblighi e i divieti di cui al comma 1 dell'articolo 82 e ai commi 1 e 2 del presente articolo. In ogni caso l'interessato continua ad essere considerato beneficiario ai fini di future agevolazioni provinciali previste dalla normativa in materia di edilizia abitativa [114].

     8. [115].

     9. Contro il provvedimento di decadenza dal contributo di cui al comma 5 è ammesso ricorso alla commissione provinciale di vigilanza di cui all'articolo 7 entro trenta giorni dalla comunicazione all'interessato.

     10.I vincoli di cui ai commi 1 e 2 non si applicano per iniziative di risanamento consistenti in sole opere di manutenzione straordinaria entro i limiti fissati con deliberazione della Giunta provinciale.

     11. [116].

     12. Qualora il beneficiario estingua il mutuo dopo che siano decorsi dieci anni dalla data del verbale di accertamento di fine lavori in caso di realizzazione di opere o dalla data del verbale di consistenza e conformità in caso di acquisto, i vincoli e gli obblighi di cui all'articolo 82 e del presente articolo cessano a decorrere dalla data dell'estinzione medesima [117].

     12 bis. Nel periodo di vigenza dei vincoli di cui agli articoli 82 e 83, agli alloggi oggetto di contributo possono essere apportate modifiche strutturali e dimensionali, sempreché esse non comportino il superamento degli standard per l'edilizia abitativa agevolata stabiliti dall'articolo 38, comma 1 [118].

 

          Art. 83 bis. Sanzioni. [119]

     1. L'inosservanza dei vincoli previsti agli articoli 82, 83 e 85 determina la decadenza dal contributo e comporta l'obbligo per il beneficiario di restituire all'ente concedente una quota dei contributi già erogata pari a quella stabilita ai sensi dell'articolo 84, comma 1, maggiorata del 20 per cento. Non si applica la maggiorazione qualora la quota da restituire sia pari al contributo concesso. L'importo oggetto di restituzione è maggiorato in ragione d'anno degli interessi calcolati al tasso applicato dal tesoriere della Provincia sulle anticipazioni di cassa vigente al momento della revoca.

 

     Art. 84. Restituzione e trasferimento dei contributi.

     1. In caso di cessione della proprietà dell'alloggio di cui al comma 2 dell'articolo 83 il beneficiario è tenuto a restituire all'ente concedente, indipendentemente dall'esercizio del diritto di prelazione da parte dell'ITEA, una quota dei contributi già erogati pari ad un importo determinato secondo i criteri e le modalità stabilite con deliberazione della Giunta provinciale. Tuttavia non ha luogo la restituzione della quota dei contributi, qualora l'interessato intenda trasferire i contributi residui su altro alloggio avente le caratteristiche previste per l'edilizia abitativa agevolata da occuparsi con il proprio nucleo familiare e dimostri, alla data della cessione, la persistenza dei requisiti previsti per l'edilizia abitativa agevolata vigenti alla medesima data.

     2. In caso di cessione della proprietà dell'alloggio di cui al comma 2 dell'articolo 83, indipendentemente dall'esercizio del diritto di prelazione da parte dell'ITEA, i contributi non ancora erogati possono essere trasferiti [120]:

     a) su altro alloggio avente le caratteristiche previste in materia di edilizia abitativa agevolata, sito nella provincia di Trento, da occuparsi da parte del beneficiario con il proprio nucleo familiare sempreché il beneficiario stesso dimostri, alla data della cessione dell'originario alloggio oggetto di contributo, la persistenza dei requisiti previsti per l'edilizia abitativa agevolata vigenti alla medesima data. In tal caso i vincoli di cui agli articoli 82 e 83 si trasferiscono per la durata residua sul nuovo alloggio [121];

     b) ad altro soggetto acquirente dell'alloggio, purché lo stesso sia, alla data dell'atto di cessione in proprietà, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 4. In tale caso i vincoli di cui agli articoli 82 e 83 permangono per la durata residua sull'alloggio oggetto del contributo.

     3. Qualora la cessione della proprietà dell'alloggio avvenga al di fuori dei casi di cui al comma 2 ovvero avvenga a favore di soggetti non interessati al trasferimento dei contributi medesimi, i contributi residui sono revocati a decorrere dalla rata successiva alla data dell'atto di cessione di proprietà e permane comunque il vincolo di cui al comma 1 dell'articolo 83.

     4. Nell'ipotesi contemplata dal comma 4 dell'articolo 83 i coeredi possono cedere la propria quota di proprietà ad altri coeredi purché i medesimi occupino stabilmente l'alloggio oggetto dell'intervento. In tale caso i rispettivi contributi possono essere trasferiti ai destinatari dell'alloggio.

 

     Art. 85. Vincoli specifici per cooperative a proprietà indivisa.

     1. E' fatto divieto alle cooperative a proprietà indivisa, beneficiarie dei contributi previsti dalla presente legge, di trasformarsi in cooperative a proprietà individuale. Gli alloggi oggetto dei contributi previsti dalla presente legge non possono essere alienati o locati, anche parzialmente, a nessun titolo, né su di essi può costituirsi alcun diritto reale di godimento.

     2. [122].

     3. In caso di liquidazione o scioglimento della cooperativa, la Giunta provinciale può adottare i provvedimenti più opportuni per il raggiungimento degli scopi previsti dalla legge, ivi compreso l'eventuale trasferimento della proprietà degli immobili all'ITEA.

     4. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabilite le condizioni, i criteri e le modalità che debbono essere statutariamente previsti per l'ammissione di nuovi soci alla cooperativa, per il subentro nell'assegnazione dell'alloggio nel caso di decesso del socio e nel caso di nuova prenotazione a seguito di cambio di alloggio.

     5. [123].

 

     Art. 86. Autorizzazione alla cessione in proprietà del patrimonio realizzato da cooperative a proprietà indivisa.

     1. Le cooperative a proprietà indivisa, che abbiano usufruito di agevolazioni pubbliche concesse per la realizzazione di alloggi da assegnare in uso e godimento ai propri soci, possono chiedere alla Giunta provinciale, in deroga al divieto stabilito dal comma 1 dell'articolo 85, l'autorizzazione a cedere in proprietà individuale tutti o parte degli alloggi realizzati, ai soci che ne abbiano già ottenuto l'assegnazione in uso e godimento. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabilite le condizioni, i criteri e le modalità ai fini dell'autorizzazione per la cessione degli alloggi, nonché per la determinazione del prezzo di cessione degli alloggi medesimi.

     2. Gli assegnatari che hanno ottenuto l'autorizzazione alla cessione in proprietà degli alloggi previsti dal comma 1 sono tenuti a rimborsare agli enti che hanno concesso le agevolazioni la differenza fra i contributi erogati fino alla data della cessione in proprietà e quelli previsti fino alla stessa data per le cooperative a proprietà individuale. I rimanenti contributi ancora da erogarsi sono rideterminati con le modalità previste dalla rispettiva disciplina relativamente alle agevolazioni previste per le cooperative a proprietà individuale. La somma risultante è restituita alternativamente del seguente modo:

     a) in un'unica soluzione con una riduzione nella misura massima del 20 per cento secondo i criteri stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale;

     b) per una quota non inferiore al 25 per cento all'atto di cessione in proprietà dell'alloggio e la restante quota in rate semestrali posticipate per un periodo non superiore a dieci anni. Qualora la prima quota pagata sia maggiore del 25 per cento, su tale eccedenza può essere concessa una riduzione fino al 20 per cento dell'eccedenza stessa. la riduzione è determinata secondo criteri stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale. Per la quota residua in rate semestrali posticipate si applica il tasso d'interesse stabilito secondo le modalità e i criteri fissati con deliberazione della Giunta provinciale tenuto conto delle agevolazioni previste per l'edilizia abitativa agevolata relativamente agli acquisti.

     3. Nessuna riduzione è praticata a coloro che alla data della cessione in proprietà non siano in possesso dei requisiti soggettivi previsti dall'articolo 4.

     4. Gli assegnatari che ottengono la cessione in proprietà dell'alloggio sono tenuti a sostenere le spese conseguenti alla cessione medesima.

     5. Nel caso di cessione in proprietà degli alloggi agli assegnatari si applicano le disposizioni previste dalla presente legge in materia di cooperative a proprietà individuale.

     6. Le disposizioni previste al presente articolo possono essere applicate anche alle cooperative a proprietà indivisa che hanno ottenuto agevolazioni pubbliche su precedenti leggi provinciali.

 

     Art. 87. Norme per il recupero dei contributi.

     1. Nei casi in cui è previsto dalla presente legge l'obbligo per i beneficiari di restituire i contributi concessi, per l'eventuale recupero delle relative somme si applicano le disposizioni di cui all'articolo 51 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 concernente "Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento". Le somme restituite al comprensorio e ai comuni di Trento e Rovereto sono dagli stessi riversate alla tesoreria della Provincia, entro trenta giorni dalla riscossione, per essere introitate nel bilancio della Provincia.

 

Titolo IV

Acquisizione di aree

 

Capo I

Aree

 

     Art. 88. Individuazione, acquisto e cessione di aree.

     1. Per l'individuazione, l'acquisto e la cessione delle aree necessarie agli insediamenti di edilizia abitativa sia pubblica che agevolata si osservano le disposizioni della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 concernente "Ordinamento urbanistico e tutela del territorio".

     2. In assenza di piani attuativi di cui alla legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22, o nel caso in cui le aree comprese nei piani medesimi siano insufficienti per la realizzazione degli interventi programmati di edilizia abitativa pubblica, la Giunta provinciale può autorizzare l'ITEA ad acquisire a trattativa privata le aree residenziali necessarie, che saranno individuate dal comune interessato, ad un prezzo non superiore alla media fra il valore di mercato ed il valore di esproprio determinati dal servizio edilizia abitativa [124].

     3. Il prezzo di cessione delle aree comprese nei piani attuativi è determinato in misura pari al costo di acquisizione delle aree medesime aumentato del costo delle relative opere di urbanizzazione in proporzione al valore edificabile, ove queste siano realizzate a cura del comune.

     4. I comuni o i loro consorzi possono stabilire a favore dell'ITEA e delle cooperative edilizie condizioni particolari per quanto riguarda gli oneri relativi alle opere di urbanizzazione.

     5. Fra il comune o il consorzio ed il cessionario è stipulata una convenzione per atto pubblico, da annotare nel libro fondiario, la quale deve prevedere:

     a) gli elementi progettuali degli edifici da costruire e le modalità del controllo sulla loro costruzione;

     b) le caratteristiche costruttive e tipologiche degli edifici da costruire;

     c) i termini di inizio e di ultimazione degli edifici;

     d) i casi nei quali l'inosservanza degli obblighi previsti dalla convenzione comporti la risoluzione dell'atto di cessione con conseguente restituzione da parte del comune di una somma pari al prezzo di cessione.

     6. Qualora i comuni intendano chiedere alla Giunta provinciale la redazione del piano attuativo ai sensi del comma 5 dell'articolo 45 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22, la Giunta medesima può incaricare l'ITEA della redazione del piano medesimo.

     7. Qualora il comune demandi direttamente all'ITEA la facoltà di espropriazione ai sensi del comma 1 dell'articolo 52 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22, ovvero l'ITEA debba provvedere alla realizzazione degli interventi ai sensi del comma 3 dell'articolo 46 della medesima legge provinciale, l'ITEA vi provvede in relazione alle localizzazioni di interventi di edilizia abitativa pubblica previsti dai piani pluriennali di cui al comma 2 dell'articolo 1 della presente legge. Con le stesse modalità l'ITEA provvede per gli interventi di recupero previsti dal comma 9 dell'articolo 11 della legge provinciale 15 gennaio 1993, n. 1 concernente "Norme per il recupero degli insediamenti storici e interventi finanziari nonché modificazioni alla legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22" [125].

 

Capo II

Fondo di rotazione

 

     Art. 89. Istituzione e destinazione del fondo di rotazione.

     1. E' istituito un fondo di rotazione destinato all'assegnazione di somme a favore dei comuni per l'acquisizione di aree comprese nei piani attuativi di edilizia abitativa di cui alla legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 concernente "Ordinamento urbanistico e tutela del territorio", per l`urbanizzazione primaria delle aree e per la realizzazione delle opere di carattere generale necessarie per allacciare le aree stesse ai pubblici servizi, nonché per le finalità previste dal comma 4 dell'articolo 17.

 

     Art. 90. Modalità per l'ammissione.

     1. I comuni che intendono beneficiare di erogazioni a carico del fondo di cui all'articolo 89 presentano la domanda entro i termini previsti dalla Giunta provinciale e corredata dalla documentazione stabilita dalla Giunta medesima.

     2. La Giunta provinciale, nell'ambito dei progetti di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 1, individua i comuni ammessi a beneficiare delle erogazioni del fondo di rotazione e determina l'entità delle somme destinate a ciascuno di essi.

 

     Art. 91. Rimborso delle somme.

     1. Le somme erogate ai comuni ai sensi dell'articolo 89 sono rimborsate alla Provincia con i criteri e le modalità stabilite dalla Giunta provinciale.

     2. Le somme rimborsate dai comuni ai sensi del comma 1 sono introitate nel bilancio della Provincia per essere destinate al fondo di cui all'articolo 89.

 

Titolo IV bis
Disposizioni particolari per la locazione convenzionata [126]

 

     Art. 91 bis. Interventi. [127]

     1. La Provincia può concedere alle imprese o a loro consorzi contributi per l'acquisto, la costruzione, il risanamento, nonché l'acquisto e il risanamento, di alloggi idonei da destinare in locazione convenzionata a propri dipendenti o a dipendenti delle imprese consorziate, provenienti da comuni ubicati fuori del territorio provinciale e comunque a una distanza dai confini della provincia di Trento individuata dalla Giunta provinciale ovvero provenienti da paesi esteri. Per la costruzione di alloggi da destinare alle finalità del presente articolo i beneficiari dei contributi accedono, subordinatamente all'ITEA, alle aree di edilizia abitativa pubblica di cui agli articoli 45 e 74 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22.

     2. Possono accedere ai benefici di cui al comma 1 anche le cooperative edilizie, le cooperative di servizi o loro consorzi, per alloggi da destinare in locazione convenzionata a immigrati stranieri che svolgano un lavoro autonomo o dipendente.

     3. I contributi di cui ai commi 1 e 2 sono concessi nella misura massima dell’80 per cento della spesa ammissibile ai soggetti di cui al comma 1 e del 100 per cento ai soggetti di cui al comma 2. I contributi sono pluriennali e sono erogati in rate semestrali costanti per la durata massima di quindici anni, secondo le modalità stabilite dalla deliberazione di cui all’articolo 91 quater.

     4. In alternativa ai contributi previsti dal comma 3 possono essere concessi contributi in conto capitale, secondo le modalità stabilite dalla deliberazione di cui all’articolo 91 quater, in misura pari al valore attualizzato dei contributi spettanti ai sensi del comma 3.

     5. I contributi e i canoni di locazione convenzionata previsti da questo titolo sono stabiliti in modo tale da non realizzare alcun beneficio patrimoniale aggiuntivo in favore dei beneficiari di cui ai commi 1 e 2, anche tenuto conto dell’eventuale cessione delle aree ai sensi degli articoli 45 e 74 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22.

     6. La programmazione degli interventi previsti da questo titolo nell'ambito dei piani di cui all'articolo 1, comma 2, assicura la precedenza agli interventi previsti dal comma 1.

     7. I requisiti previsti per i beneficiari devono sussistere alla data di apertura dei termini per la presentazione delle domande.

     8. Possono essere conduttori degli alloggi realizzati ai sensi del presente titolo i soggetti aventi i requisiti per l'accesso all'edilizia abitativa pubblica che svolgono attività lavorativa in provincia di Trento. Tali requisiti devono sussistere dal 1° gennaio dell'anno di sottoscrizione del contratto di locazione convenzionata. I conduttori devono essere in possesso dei requisiti previsti per la permanenza negli alloggi di edilizia abitativa pubblica e mantenerli per tutta la durata della locazione prevista dall'articolo 91 ter, comma 1.

     9. La locazione convenzionata degli alloggi realizzati ai sensi di questo titolo avviene sulla base di uno schema di contratto approvato dalla Giunta provinciale, avente durata triennale e tacitamente rinnovabile di tre anni in tre anni, previa verifica della persistenza dei requisiti di cui al comma 8. Il canone di locazione non può essere inferiore al canone soggettivo dovuto per un analogo alloggio di edilizia abitativa pubblica ed è stabilito periodicamente dalla Giunta provinciale.

     10. Lo schema di contratto di cui al comma 9 disciplina i rapporti tra locatore e conduttore degli alloggi realizzati ai sensi di questo titolo e prevede comunque:

     a) la risoluzione del contratto di locazione nel caso in cui i conduttori perdano i requisiti per la permanenza nell’alloggio durante il periodo di vigenza dei vincoli previsti dall'articolo 91 ter, comma 1;

     b) limitatamente agli alloggi realizzati ai sensi del comma 1, qualora la Provincia non autorizzi un loro diverso utilizzo, l'obbligo di stipulare un nuovo contratto di locazione in caso di risoluzione del rapporto di lavoro. Il nuovo contratto di locazione ha durata non inferiore a due anni, nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro dovuta a licenziamento, e non inferiore a sei mesi, nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro dovuta a dimissioni volontarie risultanti da atto avente data certa. Il canone del nuovo contratto di locazione non può essere superiore al canone oggettivo applicato ad analogo alloggio di edilizia abitativa pubblica. In tal caso i contributi di cui al comma 1 permangono per tutta la durata del nuovo contratto di locazione. Alla scadenza del nuovo contratto di locazione l'alloggio è destinato ai soggetti di cui al comma 1 secondo quanto disposto dall'articolo 91 ter, comma 3.

 

     Art. 91 ter. Destinazione e utilizzo degli alloggi. [128]

     1. Per un periodo di tempo pari alla durata dei contributi e comunque non inferiore a quindici anni dal verbale di fine lavori, nel caso di realizzazione di opere, o di consistenza e conformità, nel caso di acquisto, i conduttori di cui all'articolo 91 bis, commi 1 e 2, devono occupare, in via continuativa, gli alloggi oggetto del contributo previsto da questo titolo.

     2. L'inosservanza, da parte dei beneficiari, dei vincoli di cui ai commi 1 e 3 o delle disposizioni di cui all'articolo 91 bis, comma 10, nonché la violazione degli obblighi derivanti dal contratto di lavoro da parte dei beneficiari di cui all'articolo 91 bis, comma 1, determinano la revoca delle eventuali quote di contributo residue e l'obbligo di restituire una quota di contributo già erogata. La quota da restituire è maggiorata, in ragione d'anno, degli interessi calcolati al tasso applicato dal tesoriere della Provincia sulle anticipazioni di cassa, vigente al momento dell'inosservanza.

     3. In caso di rilascio dell'alloggio per qualsiasi motivo da parte del conduttore, il beneficiario del contributo provvede a locare a un nuovo soggetto, purché in possesso dei requisiti di cui all'articolo 91 bis, comma 8, entro il termine fissato dalla Giunta provinciale.

     4. Contro i provvedimenti di revoca del contributo è ammesso ricorso alla commissione provinciale di vigilanza di cui all'articolo 7 entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell'interessato.

     5. Gli alloggi oggetto dei contributi di cui all’articolo 91 bis possono essere ceduti in proprietà dai beneficiari ad altre imprese previa autorizzazione della Provincia, purché le imprese cessionarie si assumano i vincoli residui previsti dal presente articolo. La cessione non è consentita nel caso in cui l’ITEA eserciti la prelazione sugli alloggi entro sessanta giorni dalla comunicazione, secondo le modalità stabilite dall’articolo 83.

 

     Art. 91 quater. Deliberazione attuativa degli interventi. [129]

     1. La Giunta provinciale stabilisce con deliberazione i requisiti, i criteri, le modalità, i termini per l'accesso alle agevolazioni e per la quantificazione, la concessione, l’erogazione e l’eventuale restituzione dei relativi contributi, nonché i criteri e le modalità per la verifica del possesso dei requisiti previsti dall'articolo 91 bis, comma 8, i casi in cui la Provincia può autorizzare, anche in via temporanea, il diverso o il mancato utilizzo dell'alloggio oggetto di contributo o l'utilizzo dell'alloggio da parte dell'ITEA e quant'altro necessario per l'attuazione di questo titolo.

 

Titolo V

Modificazioni alla L.P. 18 giugno 1990, n. 16

ed alla L.P. 2 maggio 1990, n. 13

 

Capo I

Modificazioni alla L.P. 18 giugno 1990, n. 16 concernente

"Interventi di edilizia abitativa a favore di persone anziane e modificazioni alle

leggi provinciali in materia di edilizia abitativa e alla L.P. 14 settembre 1979, n. 8

concernente "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale

e pluriennale della Provincia autonoma di Trento"

 

     Art. 92. [130]

     (Omissis)

 

     Art. 93. [131]

     (Omissis)

 

     Artt. 94. - 95.

     (Omissis).

 

Capo II

Modificazioni alla L.P. 2 maggio 1990, n. 13 concernente

"Interventi nel settore dell'immigrazione straniera extracomunitaria"

 

     Art. 96.

     (Omissis).

 

Titolo VI

Norme transitorie e finali

 

Capo I

Norme transitorie

 

     Art. 97. Costituzione degli organi e prima attuazione dell'articolo 3.

     1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i comprensori ovvero i comuni di Trento e Rovereto provvedono alla nomina delle commissioni per la formazione delle graduatorie di edilizia abitativa pubblica di cui all'articolo 22.

     2. In prima applicazione del la presente legge e fino alla costituzione dei nuovi organi nella prossima legislatura restano in carica:

     a) il comitato per l'edilizia abitativa (CEA) costituito ai sensi dell'articolo 4 della legge provinciale 6 giugno 1983, n. 16 concernente "Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa", con i compiti previsti dall'articolo 6 della presente legge;

     b) il presidente dell'ITEA nominato ai sensi dell'articolo 8 della legge provinciale 6 giugno 1983, n. 16;

     c) il consiglio di amministrazione dell'ITEA costituito ai sensi dell'articolo 7 della legge provinciale 6 giugno 1983, n. 16, con i compiti previsti dall'articolo 8 della presente legge;

     d) il collegio dei revisori dei conti costituito ai sensi dell'articolo 7 della legge provinciale 6 giugno 1983, n. 16;

     e) la commissione provinciale per l'edilizia abitativa costituita ai sensi dell'articolo 12 della legge provinciale 6 giugno 1983, n. 16, con i compiti previsti dall'articolo 7 della presente legge.

     3. In sede di prima applicazione della presente legge e sempreché non si provveda ai sensi degli articoli 35 e 54 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 concernente "Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia autonoma di Trento", come modificati, da ultimo, rispettivamente dagli articoli 23 e 30 della legge provinciale 23 febbraio 1990, n. 6 in materia di disposizioni sul funzionamento della struttura provinciale e modifiche alla sopraccitata legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, la Giunta provinciale può conferire l'incarico di capo dell'ufficio di cui al comma 5 dell'articolo 3 ad un funzionario che sia ricompreso nelle categorie previste dal comma 3 dell'articolo 30 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, anche in deroga alle disposizioni di cui al comma 1 del medesimo articolo 30.

 

     Art. 98. Nuovo statuto dell'ITEA.

     1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta provinciale delibera il nuovo statuto dell'ITEA di cui all'articolo 9. in parere del consiglio di amministrazione deve essere reso entro sessanta giorni dalla data della richiesta da parte della Giunta provinciale.

     2. Fino all'entrata in vigore del nuovo statuto si applica quello vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 99. Esercizio delle funzioni delegate.

     1. La delega delle funzioni ai comuni di Trento e Rovereto ai sensi della presente legge, ivi compresa quella prevista per l'attuazione della legge provinciale 18 giugno 1990, n. 16 in materia di interventi di edilizia abitativa a favore di persone anziane come modificata dalla presente legge, ha efficacia a far tempo dalla data stabilita dalla Giunta provinciale, tenuto conto delle esigenze organizzative e funzionali dei predetti comuni; fino a tale data i rispettivi comprensori continuano ad esercitare anche le funzioni delegate ai comuni medesimi.

     2. La Giunta provinciale è autorizzata a disporre tutte le ulteriori modalità per il passaggio delle funzioni delegate ai comuni di Trento e Rovereto.

 

     Art. 100. Disposizioni transitorie per l'edilizia abitativa.

     1. Le graduatorie di edilizia abitativa pubblica formate ai sensi dell'articolo 20 della legge provinciale 6 giugno 1983, n. 16 concernente "Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa", come modificato dall'articolo 1 della legge provinciale 26 gennaio 1987, n. 6 concernente "Provvedimenti urgenti in materia di edilizia abitativa", esplicano la loro efficacia fino alla formazione delle graduatorie previste dalla presente legge. A tal fine tutti coloro che sono inseriti nelle graduatorie vigenti all'entrata in vigore della presente legge sono invitati dal comprensorio a produrre entro i termini fissati dalla Giunta provinciale la documentazione richiesta ai sensi del comma 3 dell'articolo 24 al fine dell'inserimento nelle nuove graduatorie formate secondo le disposizioni previste dalla presente legge.

     2. In deroga alla disciplina per l'assegnazione degli alloggi di edilizia abitativa pubblica prevista dalla presente legge, la giunta comprensoriale ovvero i comuni di Trento e Rovereto possono assegnare temporaneamente ai sensi dell'articolo 28 l'alloggio in locazione semplice a coloro che, senza titolo, lo occupino alla data di entrata in vigore della presente legge; qualora alla medesima data sia già intervenuta la revoca dell'assegnazione ed eventuale proroga, la giunta comprensoriale ovvero i comuni di Trento e Rovereto possono riassegnare l'alloggio in via temporanea purché sussistano i presupposti di seguito indicati. L'assegnazione è subordinati al possesso dei requisiti per la permanenza negli alloggi di edilizia abitativa pubblica, nonché al recupero da parte dell'ITEA di tutti i canoni e spese accessorie dovute per il periodo non regolato da contratto e delle spese legali e giudiziarie eventualmente occorse in sede di contenzioso. La disposizione del presente comma non si applica qualora l'occupazione dell'alloggio abbia avuto origine da fatto violento o clandestino [132].

     3. Ai richiedenti inseriti nelle graduatorie di edilizia abitativa agevolata, formate ai sensi delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le medesime disposizioni.

     4. In prima applicazione della presente legge, possono accedere ai benefici di cui al capo I e III  el titolo III anche le iniziative rispettivamente di acquisto ed acquisto-risanamento il cui contratto di acquisto sia stato stipulato nell'anno antecedente all'entrata in vigore della presente legge e semprechè, nel caso di acquisto e risanamento, la spesa ammissibile per le opere di risanamento ancora da effettuarsi rientri nei limiti fissati dalla Giunta provinciale secondo quanto stabilito dal comma 4 dell'articolo 67.

 

     Art. 101. Disposizioni per i canoni di locazione.

     1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della deliberazione della Giunta provinciale, l'ITEA provvede alla rideterminazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia abitativa pubblica in proprietà o ad esso affidati in amministrazione secondo le disposizioni stabilite dalla presente legge. 1 canoni di locazione così determinati hanno effetto a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo alla loro approvazione.

     2. Fino alla data di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di canoni previste dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 102. Conversione dei vincoli in materia di edilizia abitativa agevolata. [133]

     1. Gli alloggi oggetto di agevolazioni ai sensi della legislazione provinciale in materia di edilizia abitativa agevolata vigente prima della data di entrata in vigore di questa legge sono assoggettati ai vincoli e alle relative sanzioni previsti da questa legge.

     2. La scadenza dei vincoli apposti ai sensi della legislazione provinciale in materia di edilizia abitativa agevolata vigente prima della data di entrata in vigore di questa legge è provata, ai fini della cancellazione della relativa annotazione nel libro fondiario, mediante un'attestazione rilasciata dall'ente che ha concesso le agevolazioni.

 

Capo II

Norme finali

 

     Art. 103. Disposizioni per l'attuazione degli interventi.

     1. Le deliberazioni della Giunta provinciale riguardanti la disciplina dei criteri per la formazione delle graduatorie di edilizia abitativa pubblica e agevolata, per la determinazione dei contributi a favore dei beneficiari, nonché i criteri e gli elementi per la determinazione del valore convenzionale e del prezzo di cessione degli alloggi di cui all'articolo 35, sono assunte dalla Giunta medesima previo parere della competente commissione permanente del Consiglio, la quale deve provvedere all'espressione del suddetto parere entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

     2. Le deliberazioni di cui al comma 1 sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione.

     «3. AI fini della presente legge la Giunta provinciale definisce con propria deliberazione:

     a) il contenuto di prestazione abituale dell'attività lavorativa, il nucleo familiare, le giovani coppie;

     b) i criteri e le modalità per la restituzione dei contributi già erogati in caso di concessione di soli contributi in conto capitale;

     c) i criteri e le modalità per la conversione dei vincoli in materia di edilizia abitativa di cui all'articolo 102;

     d) quant'altro si renda necessario per l'attuazione della presente legge [134].

 

     Art. 104. Abrogazioni.

     1. Salvo per quanto disposto dall'articolo 100 e dal comma 3 del presente articolo, dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 103, sono abrogate le seguenti disposizioni:

     a) legge provinciale 6 giugno 1983, n. 16;

     b) legge provinciale 8 luglio 1985, n. 8;

     c) legge provinciale 6 agosto 1985, n. 10;

     d) legge provinciale 18 novembre 1985, n. 19;

     e) legge provinciale 31 dicembre 1985, n. 21;

     f) legge provinciale 16 dicembre 1986, n. 34;

     g) legge provinciale 26 gennaio 1987, n. 6, con esclusione dell'articolo 2;

     h) legge provinciale 21 marzo 1988, n. 13;

     i) legge provinciale 25 novembre 1988, n. 46;

     l) capo II della legge provinciale 18 giugno 1990, n. 16;

     m) articolo 5 della legge provinciale 30 dicembre 1972, n. 31;

     n) articolo 21 della legge provinciale 20 gennaio 1987, n. 3;

     o) articolo 9 della legge provinciale 19 gennaio 1988, n. 4;

     p) articolo 7 della legge provinciale 1 settembre 1988, n. 29;

     q) articolo 8 della legge provinciale 31 agosto 1991, n. 18.

     2. Dalla data di cui al comma 1, gli eventuali rinvii alle disposizioni abrogate con il medesimo comma, si intendono effettuati alle corrispondenti norme della presente legge.

     3. Gli atti conseguenti agli impegni di spesa assunti entro la data di cui al comma 1, sono definiti con le modalità e secondo le procedure stabilite dalla previgente legislazione. Per l'esercizio finanziario 1993 continuano ad applicarsi le disposizioni previste ai commi 5 e 6 dell'articolo 11 ed al numero 1) del comma 1 dell'articolo 101 della legge provinciale 6 giugno 1983, n. 16, relativi all'assegnazione di somme all'ITEA per spese di funzionamento [135].

     4. Dalla data di entrata in vigore della presente legge non è ammessa la presentazione di nuove domande rivolte ad ottenere i benefici di cui alla legge provinciale 6 giugno 1983, n. 16.

 

     Art. 105. Disposizioni relative alla capacità reddituale.

     1. Le disposizioni previste alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 4 si applicano fino a che, con apposita legge provinciale verranno fissati i nuovi criteri di valutazione della capacità reddituale, riferiti anche ad elementi significativi del patrimonio, dei soggetti richiedenti i benefici previsti dalle leggi provinciali.

 

     Art. 106. Deroghe particolari per edifici già oggetto di agevolazioni Provinciali.

     1. In deroga ai vincoli previsti dalla legislazione provinciale antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge l'ente concedente può autorizzare la cessione di parte dell'area di pertinenza dell'immobile già oggetto delle agevolazioni provinciali o la costituzione di un diritto di superficie sulla medesima area per consentire la costruzione in aderenza di alloggi.

     2. Le deroghe di cui al comma 1 possono riguardare anche la cessione di parte della proprietà dell'immobile già oggetto delle agevolazioni provinciali ovvero la costituzione di un diritto reale di godimento su parte del medesimo immobile per consentire il risanamento diretto alla realizzazione di un alloggio da parte di parenti o affini di primo grado del proprietario del predetto immobile.

 

     Art. 107. Subentro nelle agevolazioni previste da precedenti leggi provinciali.

     1. In caso di decesso di beneficiari dei contributi concessi ai sensi della legislazione provinciale in materia di edilizia abitativa agevolata vigente alla data di entrata in vigore delle deliberazioni della Giunta provinciale di cui all'articolo 103, i rispettivi eredi subentrano ai beneficiari sia nei contributi che nei vincoli indipendentemente dal possesso dei requisiti.

 

     Art. 108. Anticipazione delle spese di progettazione a favore dei comuni.

     1. Al fine di accelerare l'attuazione delle iniziative ammesse nei piani di cui al comma 2 dell'articolo 1 e per le quali sia prevista la concessione di contributi in conto capitale per la relativa progettazione, la Giunta provinciale è autorizzata a concedere ai comuni un'anticipazione in conto capitale sulle spese di progettazione nella misura e con i criteri stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale. L'anticipazione medesima è oggetto di conguaglio con il relativo provvedimento di concessione delle agevolazioni.

     2. L'anticipazione di cui al comma 1 è concessa singolarmente per ciascuna delle iniziative inserite nel piano previa richiesta del comune interessato.

     3. L'erogazione dell'anticipazione è effettuata in un'unica soluzione, subordinatamente alla presentazione del provvedimento comunale di incarico al professionista.

     4. Qualora non venga perfezionato l'iterprocedurale per la realizzazione dell'iniziativa per la quale è stata liquidata l'anticipazione, la medesima è restituita, maggiorata del tasso ufficiale di sconto vigente al momento della restituzione, alla Provincia in un'unica soluzione entro i termini fissati con deliberazione della Giunta provinciale.

 

          Art. 108 bis. Disposizioni in materia di restituzione di somme erogate agli enti locali. [136]

     1. Le somme erogate dalla Provincia agli enti locali ai sensi della legge provinciale 5 gennaio 1970, n. 3, del titolo V, capo II, della legge provinciale 6 giugno 1983, n. 16, e del titolo IV, capo II, di questa legge per le quali, alla data di entrata in vigore di quest'articolo, è stato revocato il finanziamento o sussistono i presupposti per la revoca, sono restituite alla Provincia secondo tempi e modalità individuati dalla Giunta provinciale con propria deliberazione, anche in deroga a quanto previsto dalle singole leggi e dalle altre disposizioni applicabili; se sono rispettati i tempi e le modalità per la restituzione individuati dalla predetta deliberazione resta esclusa la corresponsione di maggiorazioni o interessi, ivi compresi quelli di mora. Analogamente non si applicano maggiorazioni o interessi di mora se, alla data di entrata in vigore di quest'articolo, le somme erogate sono state restituite con ritardo o in assenza di documentazione di rendicontazione.

 

Titolo VII

Disposizioni finanziarie

 

     Art. 109. Rinvio delle autorizzazioni di spesa.

     1. Per i fini di cui al comma 3 dell'articolo 2, alle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 14, alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 15, al comma 7 dell'articolo 16, al comma 3 dell'articolo 17, al comma 2 dell'articolo 18, al comma 7 dell'articolo 26, al comma 3 dell'articolo 30, al comma 5 dell'articolo 34, ai commi 1, 2 e 5 dell'articolo 38, al comma 7 dell'articolo 41, ai commi 1, 2 e 5 dell'articolo 44, al comma 1 dell'articolo 49, ai commi 1, 3 e 5 dell'articolo 55, ai commi 2, 4 e 5 dell'articolo 58, ai commi 1, 6 e 8 dell'articolo 63,ai commi 1, 3, 5 e 6 dell'articolo 67, ai commi 1, 3, 4 e 7 dell'articolo 70, ai commi 1 e 3 dell'articolo 74, al comma 1 dell'articolo 77, al comma 1 dell'articolo 79, al comma 1 dell'articolo 81, all'articolo 89 ed all'articolo 107, con successive leggi provinciali si provvederà alle relative autorizzazioni di spesa.

     2. Per i fini di cui al comma 1 dell'articolo 3, si utilizza una quota delle spese autorizzate per l'attuazione del sistema informativo elettronico provinciale di cui alla legge provinciale 6 maggio 1980, n. 10 concernente "Istituzione di un sistema informativo elettronico provinciale".

     3. Per i fini di cui al comma 6 dell'articolo 88, si utilizza una quota delle spese autorizzate per i fini di cui alla disposizione richiamata nel medesimo comma.

     4. I limiti d'impegno autorizzati per la concessione di contributi pluriennali su mutui contratti per risanamento di abitazioni, acquisto e risanamento di immobili non occupati e risanamento di edifici da cedere in locazione, ai sensi degli articoli 64, comma 1, lettera b) della lettera B), 68, comma 1, lettera B), e 73, comma 1, lettera B), della legge provinciale 6 giugno 1983, n. 16, sono utilizzabili anche per la concessione di contributi pluriennali su mutui contratti da imprese di costruzione per il risanamento di edifici di loro proprietà o l'acquisto- risanamento di alloggi, di cui al comma 1 dell'articolo 50 della legge provinciale 6 giugno 1983, n. 16, come da ultimo modificato dall'articolo 9 della legge provinciale 19 gennaio 1988, n. 4.

 

     Art. 110. Copertura degli oneri.

     1. Ai maggiori oneri, valutati nell'importo di lire 14.000.000, derivanti dall'applicazione del comma 5 dell'articolo 3, a carico dell'esercizio finanziario 1993, si fa fronte mediante l'utilizzo di una quota, di pari importo, delle disponibilità per spese correnti, iscritte nel settore funzionale "0neri non ripartibili", programma "Spese diverse", area di attività "Spese diverse" del bilancio pluriennale 1992-1994, di cui all'articolo 14 della legge provinciale 10 febbraio 1992, n. 7.

     2. Ai maggiori oneri, valutati nell'importo di lire 3.000.000, derivanti dall'applicazione del comma 9 dell'articolo 5 e del comma 7 dell'articolo 7, a carico dell'esercizio finanziario 1993, tenuto conto delle disposizioni delle lettere a) ed e) del comma 2 dell'articolo 97, si fa fronte mediante l'utilizzo di una quota, di pari importo, delle disponibilità iscritte nel settore funzionale "Amministrazione generale", programma "Amministrazione generale", area di attività "Servizi generali" del bilancio pluriennale 1992-1994, di cui all'articolo 14 della legge provinciale 10 febbraio 1992, n. 7.

     3. Per gli esercizi finanziari successivi si provvederà secondo le previsioni recate dal bilancio pluriennale della Provincia.

 

     Art. 111. Variazioni di bilancio.

     1. Nello stato di previsione della spesa - tabella B - per l'esercizio finanziario 1992, di cui all'articolo 3 della legge provinciale 10 febbraio 1992, il. 7, sono introdotte le seguenti modificazioni:

     (Omissis).

     2. Nello stato di previsione delle spese del bilancio pluriennale 1992-1994, di cui all'articolo 14 della legge provinciale 10 febbraio 1992, n. 7, le somme di cui all'articolo 110 sono portate in diminuzione delle "Spese per leggi in programma" nei settori funzionali, programmi ed aree di attività indicati ai commi 1 e 2 del medesimo articolo 110 ed in aumento delle "Spese per leggi operanti" in quelli dove sono classificati i capitoli con le variazioni in aumento di cui al comma 1 del presente articolo.

 

Titolo VIII

Dichiarazione d'urgenza ed entrata in vigore

 

     Art. 112.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

 


[1] Comma così sostituito dall'art. 23 della L.P. 3 settembre 1993, n. 23.

[2] Comma così modificato dall'art. 35 della L.P. 8 settembre 1997, n. 13.

[3] Lettera già modificata dall'art. 34 della L.P. 12 settembre 1994, n. 6 e dall'art. 34 della L.R. 4 settembre 2000, n. 11 e così ulteriormente modificata dall’art. 13 della L.P. 7 novembre 2005, n. 15.

[4] Lettera così modificata dall’art. 13 della L.P. 7 novembre 2005, n. 15.

[5] Comma aggiunto dall'art. 23 della L.P. 1 febbraio 1993, n. 3.

[6] Capo abrogato dall’art. 12 della L.P. 7 novembre 2005, n. 15, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.

[7] Articolo abrogato dall’art. 12 della L.P. 7 novembre 2005, n. 15, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.

[8] Comma così sostituito dall'art. 37 della L.P. 22 marzo 2001, n. 3.

[9] Articolo abrogato dall’art. 12 della L.P. 7 novembre 2005, n. 15, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.

[10] Articolo abrogato dall’art. 12 della L.P. 7 novembre 2005, n. 15, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.

[11] Comma così modificato dall'art. 35 della L.P. 12 settembre 1994, n. 6.

[12] Articolo abrogato dall’art. 12 della L.P. 7 novembre 2005, n. 15, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.

[13] Articolo abrogato dall’art. 12 della L.P. 7 novembre 2005, n. 15, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.

[14] Articolo abrogato dall’art. 12 della L.P. 7 novembre 2005, n. 15, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.

[15] Articolo abrogato dall’art. 12 della L.P. 7 novembre 2005, n. 15, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.

[16] Lettera così sostituita dall'art. 23 della L.P. 1 febbraio 1993, n. 3.

[17] Lettera così sostituita dall’art. 5 della L.P. 22 dicembre 2004, n. 13.

[18] Lettera così modificata dall’art. 5 della L.P. 22 dicembre 2004, n. 13.

[19] Comma aggiunto dall'art. 23 della L.P. 1 febbraio 1993, n. 3.

[20] Articolo abrogato dall’art. 12 della L.P. 7 novembre 2005, n. 15, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.

[21] Articolo abrogato dall’art. 12 della L.P. 7 novembre 2005, n. 15, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.

[22] Articolo abrogato dall’art. 12 della L.P. 7 novembre 2005, n. 15, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.

[23] Articolo abrogato dall’art. 12 della L.P. 7 novembre 2005, n. 15, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.

[24] Punto così modificato dall'art. 44 della L.P. 27 agosto 1999, n. 3.

[25] Punto aggiunto dall'art. 44 della L.P. 27 agosto 1999, n. 3.

[26] Articolo abrogato dall’art. 12 della L.P. 7 novembre 2005, n. 15, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.

[27] Capo abrogato dall’art. 12 della L.P. 7 novembre 2005, n. 15, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.

[28] Articolo abrogato dall’art. 12 della L.P. 7 novembre 2005, n. 15, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.

[29] Articolo abrogato dall’art. 12 della L.P. 7 novembre 2005, n. 15, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.

[30] Comma così modificato dall’art. 16 della L.P. 25 luglio 2002, n. 9.

[31] Comma così modificato dall'art. 23 della L.P. 1 febbraio 1993, n. 3.

[32] Comma aggiunto dall'art. 10 della L.P. 7 marzo 1997, n. 5.

[33] Articolo aggiunto dall'art. 44 della L.P. 27 agosto 1999, n. 3 ed abrogato dall’art. 12 della L.P. 7 novembre 2005, n. 15, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.

[34] Articolo abrogato dall’art. 12 della L.P. 7 novembre 2005, n. 15, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.

[35] Comma così modificato dall’art. 13 della L.P. 7 novembre 2005, n. 15.

[36] Articolo abrogato dall’art. 12 della L.P. 7 novembre 2005, n. 15, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.

[37] Comma così modificato dall'art. 36 della L.P. 12 settembre 1994, n. 6.

[38] Comma così modificato dall'art. 23 della L.P. 1 febbraio 1993, n. 3.

[39] Comma aggiunto dall'art. 36 della L.P. 12 settembre 1994, n. 6 e successivamente così modificato dall'art. 11 della L.P. 7 marzo 1997, n. 5.

[40] Comma aggiunto dall'art. 22 della L.P. 3 febbraio 1995, n. 1.

[41] Articolo abrogato dall’art. 12 della L.P. 7 novembre 2005, n. 15, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.

[42] Comma così modificato dall'art. 23 della L.P. 1 febbraio 1993, n. 3.

[43] Comma aggiunto dall'art. 37 della L.P. 12 settembre 1994, n. 6.

[44] Articolo abrogato dall’art. 12 della L.P. 7 novembre 2005, n. 15, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.

[45] Articolo abrogato dall’art. 12 della L.P. 7 novembre 2005, n. 15, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.

[46] Lettera così modificata dall'art. 12 della L.P. 7 marzo 1997, n. 5.

[47] Articolo abrogato dall’art. 12 della L.P. 7 novembre 2005, n. 15, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.

[48] Comma così modificato dall'art. 38 della L.P. 12 settembre 1994, n. 6.

[49] Comma aggiunto dall'art. 60 della L.P. 20 marzo 2000, n. 3.

[50] Comma aggiunto dall'art. 60 della L.P. 20 marzo 2000, n. 3.

[51] Comma aggiunto dall'art. 60 della L.P. 20 marzo 2000, n. 3.

[52] Articolo abrogato dall’art. 12 della L.P. 7 novembre 2005, n. 15, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.

[53] Articolo abrogato dall’art. 12 della L.P. 7 novembre 2005, n. 15, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.

[54] Comma così sostituito dall'art. 37 della L.P. 22 marzo 2001, n. 3.

[55] Articolo aggiunto dall'art. 13 della L.P. 7 marzo 1997, n. 5 ed abrogato dall’art. 12 della L.P. 7 novembre 2005, n. 15, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.

[56] Comma così sostituito dall’art. 72 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[57] Comma così sostituito dall’art. 72 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[58] Capo abrogato dall’art. 12 della L.P. 7 novembre 2005, n. 15, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.

[59] Articolo abrogato dall’art. 12 della L.P. 7 novembre 2005, n. 15, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.

[60] Comma aggiunto dall'art. 14 della L.P. 7 marzo 1997, n. 5 e così modificato dall'art. 44 della L.P. 27 agosto 1999, n. 3.

[61] Comma così modificato dall'art. 39 della L.P. 12 settembre 1994, n. 6.

[62] Articolo abrogato dall’art. 12 della L.P. 7 novembre 2005, n. 15, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.

[63] Comma così modificato dall'art. 23 della L.P. 1 febbraio 1993, n. 3.

[64] Comma così modificato dall'art. 23 della L.P. 1 febbraio 1993, n. 3.

[65] Comma così modificato dall'art. 23 della L.P. 1 febbraio 1993, n. 3.

[66] Articolo abrogato dall’art. 12 della L.P. 7 novembre 2005, n. 15, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.

[67] Articolo inserito dall'art. 37 della L.P. 22 marzo 2001, n. 3 ed abrogato dall’art. 12 della L.P. 7 novembre 2005, n. 15, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.

[68] Articolo abrogato dall’art. 12 della L.P. 7 novembre 2005, n. 15, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.

[69] Comma sostituito dall'art. 60 della L.P. 20 marzo 2000, n. 3 e così modificato dall'art. 37 della L.P. 22 marzo 2001, n. 3.

[70] Lettera così modificata dall'art. 37 della L.P. 22 marzo 2001, n. 3.

[71] Comma così modificato dall'art. 37 della L.P. 22 marzo 2001, n. 3.

[72] Lettera così modificata dall'art. 15 della L.P. 7 marzo 1997, n. 5.

[73] Comma aggiunto dall’art. 72 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[74] Comma aggiunto dall’art. 72 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[75] Comma aggiunto dall’art. 72 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[76] Comma così sostituito dall'art. 40 della L.P. 12 settembre 1994, n. 6.

[77] Comma così sostituito dall'art. 41 della L.P. 12 settembre 1994, n. 6.

[78] Lettera così modificata dall'art. 60 della L.P. 20 marzo 2000, n. 3.

[79] Lettera così modificata dall'art. 37 della L.P. 22 marzo 2001, n. 3.

[80] Articolo inserito dall'art. 60 della L.P. 20 marzo 2000, n. 3.

[81] Articolo inserito dall'art. 37 della L.P. 22 marzo 2001, n. 3.

[82] Comma così sostituito dall’art. 72 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[83] Comma così sostituito dall'art. 21 della L.P. 3 febbraio 1995, n. 1.

[84] Articolo così sostituito dall'art. 63 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.

[85] Sezione abrogata dall’art. 12 della L.P. 7 novembre 2005, n. 15, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.

[86] Articolo abrogato dall’art. 12 della L.P. 7 novembre 2005, n. 15, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.

[87] Comma così modificato dall'art. 23 della L.P. 1 febbraio 1993, n. 3.

[88] Articolo abrogato dall’art. 12 della L.P. 7 novembre 2005, n. 15, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.

[89] Articolo abrogato dall’art. 12 della L.P. 7 novembre 2005, n. 15, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.

[90] Articolo abrogato dall’art. 12 della L.P. 7 novembre 2005, n. 15, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.

[91] Articolo abrogato dall’art. 12 della L.P. 7 novembre 2005, n. 15, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.

[92] Comma aggiunto dall'art. 16 della L.P. 7 marzo 1997, n. 5.

[93] Periodo così sostituito dall'art. 42 della L.P. 12 settembre 1994, n. 6.

[94] Comma aggiunto dall’art. 72 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[95] Comma aggiunto dall’art. 72 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[96] Comma aggiunto dall’art. 72 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[97] Comma così sostituito dall'art. 43 della L.P. 12 settembre 1994, n. 6.

[98] Comma così sostituito dall'art. 21 della L.P. 3 febbraio 1995, n. 1.

[99] Comma così modificato dall'art. 37 della L.P. 22 marzo 2001, n. 3.

[100] Comma aggiunto dall’art. 72 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[101] Comma aggiunto dall’art. 72 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[102] Comma aggiunto dall’art. 72 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[103] Comma così sostituito dall'art. 44 della L.P. 12 settembre 1994, n. 6.

[104] Comma così sostituito dall'art. 21 della L.P. 3 febbraio 1995, n. 1.

[105] Comma inserito dall'art. 37 della L.P. 22 marzo 2001, n. 3.

[106] Comma così modificato dall'art. 17 della L.P. 7 marzo 1997, n. 5.

[107] Comma aggiunto dall'art. 44 della L.P. 27 agosto 1999, n. 3.

[108] Comma aggiunto dall'art. 44 della L.P. 27 agosto 1999, n. 3.

[109] Comma abrogato dall'art. 37 della L.P. 22 marzo 2001, n. 3.

[110] Comma così sostituito dall'art. 45 della L.P. 12 settembre 1994, n. 6.

[111] Comma aggiunto dall'art. 18 della L.P. 7 marzo 1997, n. 5.

[112] Comma abrogato dall'art. 37 della L.P. 22 marzo 2001, n. 3.

[113] Comma soppresso dall'art. 23 della L.P. 1 febbraio 1993, n. 3.

[114] Comma così modificato dall'art. 45 della L.P. 12 settembre 1994, n. 6 e dall'art. 18 della L.P. 7 marzo 1997, n. 5.

[115] Comma soppresso dall'art. 23 della L.P. 1 febbraio 1993, n. 3.

[116] Comma soppresso dall'art. 23 della L.P. 1 febbraio 1993, n. 3.

[117] Comma così modificato dall'art. 23 della L.P. 1 febbraio 1993, n. 3.

[118] Comma inserito dall'art. 37 della L.P. 22 marzo 2001, n. 3.

[119] Articolo inserito dall'art. 37 della L.P. 22 marzo 2001, n. 3.

[120] Comma così modificato dall'art. 46 della L.P. 12 settembre 1994, n. 6.

[121] Lettera così sostituita dall'art. 19 della L.P. 7 marzo 1997, n. 5.

[122] Comma abrogato dall'art. 37 della L.P. 22 marzo 2001, n. 3.

[123] Comma soppresso dall'art. 23 della L.P. 1 febbraio 1993, n. 3.

[124] Comma così sostituito dall'art. 23 della L.P. 3 settembre 1993, n. 23.

[125] Comma così modificato dall'art. 23 della L.P. 1 febbraio 1993, n. 3.

[126] Titolo aggiunto dall’art. 16 della L.P. 25 luglio 2002, n. 9.

[127] Articolo aggiunto dall’art. 16 della L.P. 25 luglio 2002, n. 9.

[128] Articolo aggiunto dall’art. 16 della L.P. 25 luglio 2002, n. 9.

[129] Articolo aggiunto dall’art. 16 della L.P. 25 luglio 2002, n. 9.

[130] Il comma 2 del presente articolo è stato abrogato dall’art. 12 della L.P. 7 novembre 2005, n. 15, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.

[131] Articolo abrogato dall’art. 12 della L.P. 7 novembre 2005, n. 15, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.

[132] Comma così modificato dall'art. 23 della L.P. 1 febbraio 1993, n. 3.

[133] Articolo così sostituito dall'art. 63 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.

[134] Comma aggiunto dall'art. 23 della L.P. 1 febbraio 1993, n. 3.

[135] Comma così modificato dall'art. 23 della L.P. 1 febbraio 1993, n. 3.

[136] Articolo inserito dall'art. 34 della L.P. 27 marzo 2007, n. 7.