§ 6.1.2a - L.P. 31 agosto 1991, n. 18.
Disposizioni concernenti l'autorizzazione e la variazione di spese previste da leggi provinciali e altre disposizioni finanziarie assunte per la [...]


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 contabilità
Data:31/08/1991
Numero:18


Sommario
Art. 1.  Ulteriori finanziamenti di leggi provinciali.
Art. 2.  Revoche o riduzioni di spese autorizzate con leggi provinciali.
Art. 3.  Disposizioni in materia di finanza locale.
Art. 4.  Modificazioni alla legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, concernente "Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento".
Art. 5.  Interventi per favorire l'accesso al fondo per il finanziamento di opere pubbliche degli enti locali, loro consorzi e loro aziende autonome e di altri enti pubblici di cui alla legge regionale 9 [...]
Art. 6.  Determinazione dell'onere derivante dall'accordo per l'area del personale dirigenziale della Provincia.
Art. 7.  Modificazioni alla legge provinciale 3 maggio 1990, n. 15, concernente "Disciplina dell'istituto provinciale di ricerca, aggiornamento e sperimentazione educativi per la provincia di Trento".
Art. 8.  Modificazioni alla legge provinciale 6 giugno 1983, n. 16, concernente "Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa".
Art. 9.  Modificazioni alla legge provinciale 21 dicembre 1984, n. 13, concernente "Norme in materia di edilizia universitaria".
Art. 10.  Interventi per l'assistenza domiciliare.
Art. 11.  Modificazioni alla legge provinciale 2 maggio 1990, n. 13, concernente "Interventi nel settore dell'immigrazione straniera extracomunitaria".
Art. 12.  Modificazioni alla legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39, concernente "Provvedimenti per la ristrutturazione e lo sviluppo dell'agricoltura trentina".
Art. 13.  Modificazioni alla legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17, concernente "Interventi organici in materia di agricoltura".
Art. 14.  Abrogazione di norme.
Art. 15.  Modificazioni a disposizioni in materia di superi di spesa di opere pubbliche.
Art. 16.  Modificazioni alla legge provinciale 3 gennaio 1983, n. 2, concernente "Norme per l'esecuzione di lavori pubblici di interesse provinciale".
Art. 17.  Maggiorazione delle misure degli interventi a favore dei comuni di Pejo e di Rabbi situati nel Parco nazionale dello Stelvio.
Art. 18.  Copertura degli oneri.
Art. 19.  Entrata in vigore.


§ 6.1.2a - L.P. 31 agosto 1991, n. 18.

Disposizioni concernenti l'autorizzazione e la variazione di spese previste da leggi provinciali e altre disposizioni finanziarie assunte per la formazione dell'assestamento del bilancio annuale e pluriennale della Provincia autonoma di Trento.

(B.U. 3 settembre 1991, n. 38, S.O. n. 1).

 

Art. 1. Ulteriori finanziamenti di leggi provinciali.

     1. Per i fini previsti dalle disposizioni i cui alle leggi provinciali indicate nella tabella A, annessa alla presente legge, sono autorizzati gli ulteriori stanziamenti - anche in aumento dei limiti massimi di spesa previsti dalle riportate leggi provinciali - ed i limiti di impegno, per gli importi esposti nella stessa tabella, a carico degli esercizi finanziari 1991, 1992 e 1993, da iscrivere in bilancio e da utilizzare secondo le specificazioni riportate di seguito alle leggi stesse.

 

     Art. 2. Revoche o riduzioni di spese autorizzate con leggi provinciali.

     1. Le autorizzazioni di spesa, di stanziamento e di limite di impegno, relative a leggi provinciali indicate nella tabella B, annessa alla presente legge, sono revocate o ridotte per gli importi esposti nello stesso allegato ed in tale misura cessano di essere iscritte a carico dell'esercizio finanziario 1991 e successivi, secondo le specificazioni di importo e di anno riportate nella medesima tabella, rimanendo iscritte a carico dei previsti esercizi finanziari per la parte residuale, da utilizzare anche secondo le riportate specificazioni.

 

     Art. 3. Disposizioni in materia di finanza locale.

     1. In relazione alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge provinciale 3 luglio 1990, n. 20, l'entità dei trasferimenti a favore dei comuni per l'esercizio 1991 sui fondi sottospecificati, determinata con l'articolo 10, comma 1, della legge provinciale 28 gennaio 1991, n. 2, e così modificata:

     a) fondo per il sostegno di specifici servizi comunali di cui all'articolo 6:lire 20.408.000.000 ripartito nel modo seguente:

     1) lire 5.600.000.000 per la custodia forestale;

     2) lire 1.348.000.000 per la manutenzione delle strade comunali;

     3) lire 7.000.000.000 per gli asili nido;

     4) lire 2.800.000.000 per le biblioteche;

     5) lire 1.900.000.000 per le attività culturali;

     6) lire 1.760.000.000 (per lo sviluppo e la promozione delle attività sportive;

     b) fondo perequativo di cui all'articolo 7: lire 86.598.000.000;

     c) fondo per lo sviluppo degli investimenti minori di cui all'articolo 9: lire 43.000.000.000.

     2. Per i fini di cui al comma 1, lettere a) e b), è autorizzato l'ulteriore stanziamento di lire 12.500.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1991.

     3. Per i fini di cui al comma 1, lettera e), e autorizzato l'ulteriore stanziamento di lire 2.500.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1991.

 

     Art. 4. Modificazioni alla legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, concernente "Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento".

     (Omissis).

 

     Art. 5. Interventi per favorire l'accesso al fondo per il finanziamento di opere pubbliche degli enti locali, loro consorzi e loro aziende autonome e di altri enti pubblici di cui alla legge regionale 9 febbraio 1991, n. 3. [1]

     1. Al fine di favorire l'accesso al fondo di cui alla legge regionale 9 febbraio 1991, n. 3, la Giunta provinciale è autorizzata a concedere ai soggetti ammessi al predetto fondo, in luogo delle agevolazioni in conto capitale previste dalle leggi provinciali di settore indicate al comma 2, contributi annui costanti per la durata massima di dieci anni, determinati in misura tale che il loro valore attuale, calcolato al tasso di interesse previsto dal comma 2 dell'articolo 1 è della predetta legge regionale, sia equivalente alle agevolazioni previste dalle medesime leggi provinciali di settore.

     2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle seguenti leggi provinciali:

     a) legge provinciale 4 novembre 1986, n. 29, articolo 7, comma 1;

     b) legge provinciale 30 luglio 1987, n. 12, articolo 17, comma 1, lettera b);

     c) legge provinciale 14 settembre 1979, n. 8, articolo 17, primo, quarto e quinto comma;

     d) legge provinciale 6 novembre 1978, n. 44, articolo 13, secondo comma, lettera d);

     e) legge provinciale 18 febbraio 1988, n. 6, articolo 5;

     f) [2];

     g) legge provinciale 17 marzo 1983, n. 8, articolo 5, comma 1, lettere a) e b), come sostituito dall'articolo 9 della legge provinciale 18 settembre 1989, n. 7;

     h) legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9, articolo 22, comma 2.

     i) legge provinciale 17 ottobre 1978, n. 43, articolo 16;

     l) legge provinciale 20 giugno 1983, n. 21, articolo 12 e articolo 16, commi ottavo e decimo, come aggiunto dall'articolo 29 della legge provinciale 13 dicembre 1990, n. 33;

     m) legge provinciale 25 novembre 1988, n. 44, articolo 17;

     n) legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14, articolo 36;

     o) legge provinciale 15 gennaio 1993, n. 1, articolo 6.

     3. I contributi annui costanti sono erogati direttamente all'ente beneficiario in rate semestrali posticipate scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, con decorrenza non anteriore alla scadenza relativa al semestre nel quale è stato assunto il provvedimento di concessione delle agevolazioni.

     4. Per la concessione dei contributi annui di cui alle lettere a), e) e d) del comma 2 sono autorizzati i limiti di impegno rispettivamente di lire 2.000.000.000, di lire 2.000.000.000 e di lire 1.000.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1992. Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della Provincia nelle misure indicate nel presente comma per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1992 al 2002.

     5. Con successive leggi provinciali si provvederà alle eventuali autorizzazioni di spese per la concessione dei contributi di cui alle lettere b), e), f), g) ed h) del comma 2.

 

     Art. 6. Determinazione dell'onere derivante dall'accordo per l'area del personale dirigenziale della Provincia.

     1. Per i fini di cui al comma 1 dell'articolo 5 della legge provinciale concernente "Disposizioni per l'adeguamento normativo ed economico della dirigenza anche in relazione al nuovo regime retributivo del personale provinciale" e ad integrazione della spesa autorizzata con l'articolo 6 della legge provinciale 12 marzo 1990, n. 8 e rideterminata con l'articolo 3 della legge provinciale 24 agosto 1990, n. 24, l'onere a carico del bilancio provinciale derivante dalla conclusione dell'accordo sull'area dirigenziale è determinato in lire 2.750.000.000 per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993.

 

     Art. 7. Modificazioni alla legge provinciale 3 maggio 1990, n. 15, concernente "Disciplina dell'istituto provinciale di ricerca, aggiornamento e sperimentazione educativi per la provincia di Trento". [3]

 

     Art. 8. Modificazioni alla legge provinciale 6 giugno 1983, n. 16, concernente "Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa".

     (Omissis).

 

     Art. 9. Modificazioni alla legge provinciale 21 dicembre 1984, n. 13, concernente "Norme in materia di edilizia universitaria".

     (Omissis).

 

     Art. 10. Interventi per l'assistenza domiciliare. [4]

     1. Fino a quando non sarà operante la legge di riordino dell'assistenza, la Giunta provinciale, nell'ambito dei fondi previsti all'articolo 11 della legge provinciale 25 settembre 1978, n. 40, può concedere ai comuni di Trento e di Rovereto contributi fino alla copertura della spesa ritenuta ammissibile per la gestione di interventi di assistenza domiciliare, da determinare tenendo conto anche delle contribuzioni degli utenti dei servizi.

     2. La Giunta provinciale stabilisce con proprio provvedimento indirizzi e criteri per la gestione coordinata ed integrata degli interventi di assistenza domiciliare e per la compartecipazione degli utenti, nonché le modalità, i termini e la documentazione per la presentazione delle domande di contributo e per la rendicontazione da parte dei comuni.

     3. L'erogazione dei contributi ai comuni è effettuata per periodi ed importi determinati anche in via convenzionale e secondo modalità stabilite dalla Giunta provinciale.

     4. In fase di prima applicazione sono ammissibili a finanziamento le spese relative alla gestione degli interventi per l'anno 1991, ancorché effettuate anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

     5. Per i fini di cui al presente articolo si utilizza una quota della spesa, incrementata con il provvedimento di assestamento del bilancio, già autorizzata per l'assegnazione di somme per l'assistenza domiciliare, ai sensi dell'articolo 14, secondo comma, della legge provinciale 23 febbraio 1981, n. 2 e dell'articolo 3, comma 1, della legge provinciale 12 marzo 1990, n. 8.

 

     Art. 11. Modificazioni alla legge provinciale 2 maggio 1990, n. 13, concernente "Interventi nel settore dell'immigrazione straniera extracomunitaria".

     1. (Omissis).

     2. In sede di prima applicazione del presente articolo, limitatamente agli interventi di cui all'articolo 16, comma 1 bis, come inserito dal presente articolo, i comuni e gli altri enti pubblici possono presentare domanda entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con riferimento all'ammontare complessivo delle spese risultanti dal bilancio per l'esercizio 1991.

     3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche per gli interventi per la realizzazione di strutture idonee all'accoglienza di immigrati extracomunitari, da individuare secondo modalità e criteri stabiliti dalla Giunta provinciale con proprio provvedimento, ammissibili nel piano delle opere pubbliche dei comuni di cui alla legge provinciale 3 gennaio 1983, n. 2.

     4. Per i fini di cui agli articoli 10, comma 3, 16, commi 1, lettera b), e 1 bis, lettera b), della legge provinciale 2 maggio 1990, n. 13, come modificata dal presente articolo, è autorizzata la spesa di lire 200.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1991.

 

     Art. 12. Modificazioni alla legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39, concernente "Provvedimenti per la ristrutturazione e lo sviluppo dell'agricoltura trentina".

     (Omissis).

 

     Art. 13. Modificazioni alla legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17, concernente "Interventi organici in materia di agricoltura". [5]

 

     Art. 14. Abrogazione di norme.

     1. E' abrogato l'articolo 21 della legge provinciale 10 marzo 1986, n. 7, concernente "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria)".

 

     Art. 15. Modificazioni a disposizioni in materia di superi di spesa di opere pubbliche.

     (Omissis).

 

     Art. 16. Modificazioni alla legge provinciale 3 gennaio 1983, n. 2, concernente "Norme per l'esecuzione di lavori pubblici di interesse provinciale". [6]

     (Omissis).

 

     Art. 17. Maggiorazione delle misure degli interventi a favore dei comuni di Pejo e di Rabbi situati nel Parco nazionale dello Stelvio.

     1. Ai comuni di Pejo e Rabbi, il cui territorio è compreso nell'area del Parco nazionale dello Stelvio, sono attribuite le maggiorazioni di cui all'articolo 9 della legge provinciale 1 settembre 1988, n. 29, con i criteri ivi previsti.

     2. Tali disposizioni si applicano per gli interventi di cui al comma 1 dell'articolo 9 citato ai piani e programmi adottati a decorrere dal 1991, mentre per quelli previsti dal comma 2 del medesimo articolo a partire dall'esercizio 1992.

 

     Art. 18. Copertura degli oneri.

     1. Alla copertura dell'onere valutato nell'importo complessivo di lire 107.564.000.000, derivante dall'applicazione degli articoli 1, 3, 6 e 11, incluso l'onere valutato in lire 1.250.000.000, derivante dall'applicazione dell'articolo 6 della legge provinciale concernente "Disposizioni per l'adeguamento normativo ed economico della dirigenza anche in relazione al nuovo regime retributivo del personale provinciale", a carico dell'esercizio finanziario 1991, si provvede con le disponibilità finanziarie della Provincia derivanti:

     a) delle minori spese conseguenti alle riduzioni e revoche di stanziamenti disposte per il medesimo esercizio finanziario, con l'articolo 2, per l'importo complessivo di lire 44.973.000.000;

     b) da una quota dei fondi disponibili sull'avanzo di consuntivo 1990, per il restante importo di lire 62.591.000.000.

     2. Al complessivo onere, valutato nell'importo di lire 146.410.000.000, derivante dall'applicazione dell'articolo 5, comma 4, nonché degli articoli richiamati al comma 1, per il periodo degli anni 1992-1993, si provvede con una quota, di pari importo, delle disponibilità finanziarie derivanti dalle maggiori entrate e dalle minori spese previste, nel bilancio pluriennale della Provincia, con il provvedimento di assestamento del bilancio.

 

     Art. 19. Entrata in vigore.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.


[1] Articolo così modificato dall'art. 3 della L.P. 3 settembre 1993, n. 23.

[2] Lettera abrogata dall’art. 32 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[3] Articolo abrogato dall’art. 18 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[4] Articolo abrogato dall'art. 54 della L.P. 27 luglio 2007, n. 13, con la decorrenza ivi prevista.

[5] Articolo abrogato dall’art. 62 della L.P. 28 marzo 2003, n. 4.

[6] L'art. 16 è abrogato dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'art. 64 della L.P. 10 settembre 1993, n. 26, secondo quanto disposto dall'art. 65 della stessa L.P. 26/93 cit.