§ 5.1.29 - L.P. 25 settembre 1978, n. 40.
Provvedimenti per la ristrutturazione dei servizi socio-sanitari a livello comprensoriale.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:25/09/1978
Numero:40


Sommario
Art. 1.      Al fine di favorire la ristrutturazione dei servizi socio-sanitari intesa alla loro unificazione ed in relazione alle finalità della riforma sanitaria nazionale, e salvo il coordinamento con gli [...]
Art. 2.      In attesa dell'adozione dei provvedimenti occorrenti per la soppressione dei Consorzi oggetto del presente articolo, agli enti previsti dall'articolo 1 della Legge provinciale 23 novembre 1973, [...]
Art. 3.      In relazione al disposto del primo comma dei precedente articolo 2, il personale di ruolo che al 31 dicembre 1978 sia dipendente dai consorzi ivi considerati e risulti addetto a compiti inerenti [...]
Art. 4.      In relazione al disposto del primo comma del precedente articolo 2, I beni immobili e mobili di proprietà dei consorzi ivi considerati, adibiti ad usi inerenti alle funzioni contemplate dal [...]
Art. 5.      A decorrere dal 1. gennaio 1979 e fino a quando non sarà diversamente disposto, la Provincia Autonoma di Trento provvederà direttamente all'esercizio dei compiti, sinora svolti dal Consorzio [...]
Art. 6.      Con effetto dal 1. gennaio 1979, l'esercizio delle funzioni in materia sanitaria già proprie della soppressa Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia (O.N.M.I.), di cui [...]
Art. 7.      Per l'esercizio delle funzioni in materia sanitaria già proprie della soppressa O.N.M.I., cui la Provincia si è sostituita a norma della legge 23 dicembre 1975, n. 698, gli enti di cui alla [...]
Art. 8.      A decorrere dal 1. gennaio 1979 gli enti di cui all'articolo 1 della Legge provinciale 23 novembre 1973, n. 56, provvedono alla gestione unificata della assistenza domiciliare come definita nei [...]
Art. 9.      Con effetto dal 1. gennaio 1979 il Consorzio provinciale per la lotta contro i tumori, istituito con Legge regionale 12 agosto 1959, n. 13, è soppresso e posto in liquidazione. A decorrere dalla [...]
Art. 10.      Il personale di ruolo dipendente dal Consorzio provinciale per la lotta contro i tumori al 31 dicembre 1978, è trasferito con provvedimento della Giunta provinciale agli Istituti Ospedalieri di [...]
Art. 11.      La Provincia Autonoma di Trento provvede al finanziamento degli interventi relativi all'espletamento delle funzioni in materia socio - sanitaria affidate, ai sensi della presente legge e di ogni [...]
Art. 12. 
Art. 13.      Al fine di sostenere e potenziare l'attività degli enti di cui all'articolo 1 della Legge provinciale 23 novembre 1973, n. 56, per l'anno 1978, la Giunta provinciale, entro trenta giorni [...]
Art. 14.      Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta provinciale, sulla base delle domande presentate ai sensi dell'articolo 5 della Legge provinciale 19 agosto 1973, [...]
Art. 15.      Al fine di concorrere al finanziamento dell'attività dei Consorzio provinciale antitubercolare di Trento e allo scopo di non gravare ulteriormente i bilanci degli altri enti consorziati, la [...]
Art. 16.      Le disposizioni concernenti la programmazione degli interventi e la concessione ed erogazione dei contributi o finanziamenti di cui al Titolo I, Capi II e V, della Legge provinciale 19 agosto [...]
Art. 17.      Alla erogazione delle prestazioni assistenziali previste dall'articolo 5 della presente legge, poste a carico di enti diversi dalla Provincia Autonoma di Trento dalle leggi vigenti, si provvede [...]
Art. 18.      Per i fini di cui all'articolo 11 della presente legge, a decorrere dall'esercizio finanziario 1979, sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bianco, in misura comunque non [...]
Art. 24.      (Omissis)


§ 5.1.29 - L.P. 25 settembre 1978, n. 40. [1]

Provvedimenti per la ristrutturazione dei servizi socio-sanitari a livello comprensoriale.

(B.U. 28 settembre 1978, n. 49).

 

Art. 1.

     Al fine di favorire la ristrutturazione dei servizi socio-sanitari intesa alla loro unificazione ed in relazione alle finalità della riforma sanitaria nazionale, e salvo il coordinamento con gli interventi legislativi di competenza della Regione ai sensi dell'articolo 2 del D.P.R. 28 marzo 1975, n. 474, gli enti previsti dall'articolo 1 della Legge provinciale 23 novembre 1973, n. 56, assumono l'esercizio di ulteriori funzioni in materia sanitaria e assistenziale secondo le disposizioni contenute nei successivi articoli. Tali funzioni saranno esercitate in modo coordinato ed integrato con le attribuzioni già demandate ai predetti enti a norma della citata Legge provinciale n. 56, nel quadro della programmazione socio-sanitaria della provincia Autonoma.

     Nella medesima prospettiva sono conferite all'ente ospedaliero «Istituti Ospedalieri di Trento» le funzioni sinora svolte dal Consorzio provinciale per la lotta contro i tumori, istituito con Legge regionale 12 agosto 1959, n. 13.

 

     Art. 2.

     In attesa dell'adozione dei provvedimenti occorrenti per la soppressione dei Consorzi oggetto del presente articolo, agli enti previsti dall'articolo 1 della Legge provinciale 23 novembre 1973, n. 56, con decorrenza dal 1. gennaio 1979, è affidato l'esercizio delle seguenti funzioni:

     1) le funzioni In materia sanitaria proprie del Consorzio provinciale antitubercolare di cui al Titolo V, Capo IV, Sezione II, del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

     2) le funzioni che vengono svolte dal Consorzio per l'attuazione di provvidenze a favore di persone affette da minorazioni psichiche o fisiche di cui alla legge provinciale 7 settembre 1972, n. 21, con particolare riguardo alle attività di prevenzione primaria, diagnosi precoce, terapia e riabilitazione nel settore dell'infanzia e dell'età evolutiva.

     Le funzioni svolte dai Consorzio provinciale antitubercolare, in riferimento a quanto disposto dal D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 249, nel campo della medicina preventiva negli ambienti di lavoro, saranno parimenti assunte dagli enti di cui all'articolo 1 della Legge provinciale 23 novembre 1973, n. 56, mediante apposito provvedimento legislativo.

     Sino all'adozione dei provvedimenti di cui al primo comma, la gestione dei consorzi ivi considerati rimane affidata a commissari straordinari nominati dalla Giunta provinciale.

 

     Art. 3.

     In relazione al disposto del primo comma dei precedente articolo 2, il personale di ruolo che al 31 dicembre 1978 sia dipendente dai consorzi ivi considerati e risulti addetto a compiti inerenti alle funzioni contemplate dal comma medesimo, verrà messo a disposizione degli enti previsti dall'articolo 1 della Legge provinciale 23 novembre 1973, n. 56, senza oneri a carico di questi ultimi, con effetto dal 1. gennaio 1979.

     I provvedimenti relativi alla messa a disposizione verranno adottati dal commissario competente sulla base di un piano di ripartizione che sarà determinato dalla Giunta provinciale, tenuto conto delle esigenze dei singoli enti di cui al precedente comma e delle sedi di lavoro dei dipendenti interessati e sentire le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

     Ferma l'applicazione della normativa giuridico-economica vigente presso il consorzio dal quale il personale messo a disposizione continuerà a dipendere organicamente, le modalità di utilizzazione del personale stesso saranno stabilite dai singoli enti di cui alla citata Legge provinciale n. 56, tenendo conto della esigenza di assicurare il coordinamento e l'integrazione delle funzioni conferite ai sensi della presente legge con le altre attribuzioni già spettanti agli enti medesimi, nel rispetto delle mansioni inerenti alla qualifica rivestita dal suddetto personale.

     Oltre al personale addetto alle funzioni di cui al secondo comma del precedente articolo 2, salvo quanto potrà essere stabilito al riguardo dal provvedimento legislativo ivi previsto, continuerà a prestare servizio presso ciascun consorzio il personale strettamente occorrente per l'espletamento delle funzioni di carattere amministrativo e contabile che rimarranno di pertinenza dei due consorzi interessati.

 

     Art. 4.

     In relazione al disposto del primo comma del precedente articolo 2, I beni immobili e mobili di proprietà dei consorzi ivi considerati, adibiti ad usi inerenti alle funzioni contemplate dal comma medesimo, saranno messi a disposizione, a titolo di comodato, degli enti di cui all'articolo 1 della Legge provinciale 23 novembre 1973, n. 56. A tal fine si terrà conto della distribuzione territoriale dei beni esistenti al 31 dicembre 1978, salva la possibilità di addivenire ad intese tra i singoli enti interessati per l'utilizzazione in comune di determinati beni.

     Gli enti di cui alla citata Legge provinciale n. 56 subentreranno, con riguardo al rispettivo ambito territoriale, in tutti i rapporti contrattuali o convenzionali facenti capo ai consorzi indicati al primo comma dell'articolo 2 ed inerenti alle funzioni il cui esercizio attribuito ad essi enti, sempre che ciò sia funzionalmente e giuridicamente compatibile con la natura del rapporti predetti. In caso diverso si potrà provvedere all'instaurazione di nuovi rapporti contrattuali e convenzionali da parte dei singoli enti, previo scioglimento di quelli di cui erano titolari i consorzi sopra richiamati.

     Le disposizioni di cui ai precedenti commi hanno effetto a decorrere dal 1. gennaio 1979.

 

     Art. 5.

     A decorrere dal 1. gennaio 1979 e fino a quando non sarà diversamente disposto, la Provincia Autonoma di Trento provvederà direttamente all'esercizio dei compiti, sinora svolti dal Consorzio provinciale antitubercolare, attinenti all'erogazione delle prestazioni assistenziali di cui al D.L.C.P.S. 29 aprile 1947, n. 318, e successive disposizioni legislative di modifica ed integrazione, e di quelle di cui alle leggi 11 gennaio 1967, n. 1, 21 febbraio 1969, n. 87, e 14 dicembre 1970, n. 1088.

 

     Art. 6.

     Con effetto dal 1. gennaio 1979, l'esercizio delle funzioni in materia sanitaria già proprie della soppressa Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia (O.N.M.I.), di cui la Provincia Autonoma di Trento ha assunto la titolarità a seguito dell'entrata in vigore della legge 23 dicembre 1975, n. 698, ad eccezione di quelle indicate all'articolo 2 della legge medesima, è attribuito agli enti previsti dall'articolo 1 della Legge provinciale 23 novembre 1973, n. 56.

 

     Art. 7.

     Per l'esercizio delle funzioni in materia sanitaria già proprie della soppressa O.N.M.I., cui la Provincia si è sostituita a norma della legge 23 dicembre 1975, n. 698, gli enti di cui alla Legge provinciale 23 novembre 1973, n. 56, si sostituiscono a loro volta, in relazione a quanto disposto dal precedente articolo, in tutti i rapporti giuridici nascenti da convenzioni relative ai servizi già espletati dal soppresso ente, con decorrenza dal 1. gennaio 1979.

     Con la stessa decorrenza il personale di pulizia addetto ai servizi di cui al comma precedente, in servizio al 31 dicembre 1978, sarà assunto dagli enti di cui al medesimo comma, in corrispondenza delle funzioni agli stessi attribuite per il rispettivo territorio, secondo la normativa prevista per il personale a contratto dal regolamento organico del personale dei singoli enti.

 

     Art. 8.

     A decorrere dal 1. gennaio 1979 gli enti di cui all'articolo 1 della Legge provinciale 23 novembre 1973, n. 56, provvedono alla gestione unificata della assistenza domiciliare come definita nei successivi commi, attuando i necessari interventi di prevenzione, cura e riabilitazione. S'intendono comprese nella predetta gestione le funzioni già svolte in materia dagli enti sopra richiamati, anche in base ad affidamento del loro esercizio da parte dei singoli comuni.

     L'assistenza domiciliare, quale modalità operativa fondamentale dei servizi socio-sanitari di base, risponde alla finalità primaria di consentire alle persone che si trovino nelle condizioni di cui al comma successivo, di conservare la propria autonomia di vita nel rispettivo ambiente familiare e sociale, allo scopo di evitare il determinarsi di situazioni di isolamento sociale.

     Possono accedere all'assistenza domiciliare tutti quei nuclei familiari o singoli componenti di essi che, indipendentemente dalle condizioni economiche e sociali ed essendo privi di adeguata e sufficiente assistenza, necessitano di sostegno, in via temporanea o continuativa, in relazione al verificarsi di situazioni di deficienza funzionale dovute a malattia, handicap, precedente ricovero in ospedali o altri istituti, o ad altra causa, che interessino uno o più membri del nucleo familiare.

     Nei regolamenti concernenti lo svolgimento dei servizi socio-sanitari gli enti previsti dalla Legge provinciale 23 novembre 1973, n. 56, disciplineranno in particolare, attenendosi a criteri che saranno stabiliti con deliberazioni della Giunta provinciale, i limiti e le modalità della partecipazione degli utenti agli oneri relativi a prestazioni di assistenza domiciliare, mediante il pagamento di quote differenziate In rapporto alle condizioni economiche. Le entrate derivanti da dette quote sono introitate nel bianco degli enti medesimi.

     Dalla data indicata al primo comma cessano di applicarsi le norme contenute nel Titolo I, Capo II, della Legge provinciale 19 agosto 1973, n. 28, e successive modificazioni.

 

     Art. 9.

     Con effetto dal 1. gennaio 1979 il Consorzio provinciale per la lotta contro i tumori, istituito con Legge regionale 12 agosto 1959, n. 13, è soppresso e posto in liquidazione. A decorrere dalla stessa data le funzioni già svolte dal consorzio, ivi comprese le indagini di massa intese alla diagnosi precoce delle forme tumorali, sono esercitate sull'intero territorio provinciale dall'ente ospedaliero «Istituti Ospedalieri di Trento».

     Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma precedente, gli istituti Ospedalieri di Trento dovranno avvalersi anche di strutture e servizi sanitari operanti sul territorio provinciale, previe intese con gli enti interessati.

     Le spese derivanti agli istituti Ospedalieri di Trento dall'espletamento delle funzioni assunte ai sensi del presente articolo, rientrano fra quelle di cui alla lettera a) dell'articolo 3 della Legge provinciale 28 aprile 1975, n. 19.

     La gestione commissariale in atto per il Consorzio provinciale per la lotta contro i tumori è prorogata sino alla data indicata al primo comma.

     Gli Istituti Ospedalieri di Trento succedono al predetto consorzio nella proprietà dei beni immobili e mobili nella titolarità dei rapporti attivi e passivi non liquidati e acquisiscono direttamente le risultanze finali della gestione di liquidazione secondo le modalità indicate nei commi successivi.

La Giunta provinciale nomina un commissario liquidatore per il consorzio per la durata massima di sei mesi, disponendo la corresponsione a suo favore, a carico del bianco degli Istituti Ospedalieri, di una somma a titolo di rimborso spese forfettario Detto commissario avrà il compito di approntare ed approvare, previa verifica da parte del collegio dei revisori dei conti, il bilancio consuntivo relativo all'esercizio 1978, di provvedere alla riscossione delle entrate accertate ed al pagamento delle spese impegnate fino alla data di soppressione nonché ad ogni altro adempimento connesso con la gestione del consorzio.

     Al termine del mandato il commissario liquidatore provvederà a redigere ed a trasmettere alla Giunta provinciale ed agli Istituti Ospedalieri di Trento la situazione finanziaria e patrimoniale a tale data dall'ente soppresso, corredata di una relazione illustrativa, e ad effettuare nel contempo il versamento al tesoriere degli Istituti Ospedalieri dell'eventuale giacenza di cassa residua. Lo stesso commissario provvederà inoltre ad effettuare la consegna agli Istituti predetti, mediante la redazione di appositi verbali, dei beni mobili ed immobili, degli archivi e di quant'altro appartenente all'ente soppresso. Le risultanze della gestione di liquidazione sono approvate dalla Giunta provinciale.

 

     Art. 10.

     Il personale di ruolo dipendente dal Consorzio provinciale per la lotta contro i tumori al 31 dicembre 1978, è trasferito con provvedimento della Giunta provinciale agli Istituti Ospedalieri di Trento, con decorrenza 1. gennaio 1979.

     Il personale di cui al comma precedente verrà inquadrato, occorrendo anche in soprannumero, negli organici del personale degli Istituti Ospedalieri, nelle qualifiche e livelli funzionali e retributivi corrispondenti a quelli dell'ente di provenienza, conservando l'intera anzianità di servizio a tutti gli effetti, nonchè l'anzianità giuridica ed economica acquisite nella qualifica di provenienza, secondo una tabella di corrispondenza determinata dalla Giunta provinciale, sentiti gli istituti Ospedalieri.

     Qualora il trattamento economico spettante per effetto dell'inquadramento di cui al comma precedente risulti inferiore a quello in godimento, la differenza è conservata a titolo di assegno personale riassorbibile con un terzo dei futuri incrementi di stipendio a qualsiasi titolo spettanti.

     I provvedimenti relativi all'inquadramento del personale di cui ai precedenti commi saranno adottati dal consiglio di amministrazione degli Istituti Ospedalieri.

     Il direttore sanitario del Consorzio provinciale per la lotta contro i tumori esercita le proprie funzioni fino alla data di soppressione del Consorzio stesso.

 

     Art. 11.

     La Provincia Autonoma di Trento provvede al finanziamento degli interventi relativi all'espletamento delle funzioni in materia socio - sanitaria affidate, ai sensi della presente legge e di ogni altra Legge provinciale già in vigore nella stessa materia, agli enti di cui all'articolo 1 della Legge provinciale 23 novembre 1973, n. 56, secondo quanto disposto dai successivi commi.

     Allo scopo di assicurare condizioni di essenziale uniformità e di parità sostanziale tra gli utenti dei servizi socio-sanitari ed uno sviluppo equilibrato di tali servizi sul territorio provinciale, la Giunta provinciale, entro il mese di novembre di ciascun anno, approva un piano unitario dì interventi, riferito all'esercizio finanziario successivo, contenente la ripartizione del relativi finanziamenti.

     A tal fine la Giunta provinciale, entro il mese di settembre di ogni anno, sentiti i presidenti dei comprensori e dei consorzi sanitari previsti dalla Legge provinciale 23 novembre 1973, n. 56, ed il Comitato provinciale di sanità, formula una proposta di piano in ordine agli interventi di cui al comma precedente nella quale verranno indicati l'ammontare complessivo dei finanziamenti, in relazione agli standards minimi delle prestazioni da erogare nello svolgimento dei diversi servizi, ed i criteri seguiti per la ripartizione dei fondi tra gli enti interessati. Detta ripartizione sarà effettuata anche con riguardo alle disponibilità derivanti agli enti medesimi dalle contribuzioni finanziarie dei comuni e da quelle degli utenti dei servizi.

     Ai fini della ripartizione di cui al precedente comma per quanto attiene le spese di funzionamento, saranno individuati parametri che tengano anche conto:

     - della popolazione residente;

     - della popolazione di età inferiore ai 14 anni;

     - della popolazione di età superiore ai 65 anni;

     - della popolazione in età lavorativa;

     - del grado di dispersione territoriale della popolazione.

     La proposta di piano è trasmessa agli enti interessati i quali, entro il successivo 15 novembre ed in relazione all'entità dei fondi disponibili, elaborano un programma di interventi indicando pure gli obiettivi da perseguire e gli standards del e prestazioni da garantire nello svolgimento dei diversi servizi.

     La Giunta provinciale, sulla base dei singoli programmi di intervento, provvede alla approvazione del piano unitario di cui al secondo comma del presente articolo, al quale dovranno attenersi gli enti sopra richiamati nella realizzazione della loro attività, ed alle assegnazioni dei fondi necessari per l'attuazione del piano stesso.

     L'erogazione dei fondi assegnati per le spese di funzionamento è disposta mediante versamento degli stessi alle tesorerie degli enti interessati in via anticipata ed in relazione al fabbisogno bimestrale di cassa di ciascun ente. A tal fine gli enti medesimi invieranno, a richiesta dell'assessorato competente, i dati relativi a detto fabbisogno distinto per tipi di spesa.

     Le disposizioni di cui al comma precedente trovano altresì applicazione in ordine all'erogazione dei fondi assegnati per l'effettuazione di spese concernenti l'esecuzione di opere, l'acquisto di beni ed attrezzature. In tal caso, peraltro, le anticipazioni bimestrali successive al primo versamento saranno erogate subordinatamente alla presentazione della documentazione delle spese sostenute mediante l'utilizzo delle rispettive anticipazioni.

     In occasione del versamento relativo all'ultimo bimestre di ciascun anno, la Giunta provinciale, sulla base dei versamenti già effettuati, delibera le eventuali variazioni delle assegnazioni ed effettua il conguaglio delle erogazioni dei fondi assegnati per spese di funzionamento.

     Le somme eventualmente non utilizzate dovranno essere riversate alla Provincia per essere introitate nelle entrate del bilancio della Provincia stessa.

 

     Art. 12. [2]

     (Omissis) [3].

     In relazione a quanto previsto al numero 7) dell'articolo 15 della Legge provinciale 7 dicembre 1973, n. 62, come modificato dall'articolo 3 della Legge provinciale 3 settembre 1976, n. 34, sono soggette al controllo preventivo di legittimità le deliberazioni dei comprensori aventi ad oggetto convenzioni con operatori o con i rispettivi ordini o collegi professionali, ovvero con enti od istituti, per esigenze inerenti all'esercizio delle funzioni affidate ai comprensori medesimi in materia socio-sanitaria.

     L'articolo 4 della Legge provinciale 3 settembre 1976, n. 34, è abrogato.

 

     Art. 13.

     Al fine di sostenere e potenziare l'attività degli enti di cui all'articolo 1 della Legge provinciale 23 novembre 1973, n. 56, per l'anno 1978, la Giunta provinciale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede direttamente alle necessarie modifiche ed integrazioni del programma annuale di intervento per l'esercizio 1978, approvato ai sensi dell'articolo 8 della citata Legge provinciale n. 56, sulla base dei fabbisogni di spesa relativi anche a nuovi interventi.

     L'erogazione dei contributi per l'attuazione del programma di cui al comma precedente per l'esercizio 1978 è disposta, in deroga all'articolo 9 della Legge provinciale 23 novembre 1973, n. 56, in via anticipata fino alla concorrenza dell'80 per cento ed il saldo su presentazione del rendiconto della gestione cui il contributo si riferisce, che dovrà essere effettuata comunque entro cinque mesi dal termine dell'esercizio finanziario.

     Per il conseguimento di finalità connesse all'attuazione del programma di cui ai primo comma del presente articolo, con particolare riguardo all'esigenza di assicurare la presenza a livello comprensoriale di adeguate strutture poliambulatoriali, la Giunta provinciale è autorizzata a mettere gratuitamente a disposizione di enti di cui all'articolo 1 della Legge provinciale 23 novembre 1973, n. 56, beni immobili di proprietà della Provincia.

 

     Art. 14.

     Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta provinciale, sulla base delle domande presentate ai sensi dell'articolo 5 della Legge provinciale 19 agosto 1973, n. 28, e successive modificazioni, provvede all'integrazione dei contributi concessi, per l'esercizio finanziario 1978, per le finalità di cui al Titolo I, Capo II, della medesima Legge provinciale n. 28. L'erogazione dei contributi disposti per l'esercizio finanziario 1978 è effettuata, in deroga all'articolo 6 della Legge provinciale n. 28, in via anticipata fino alla concorrenza dell'80 per cento ed il saldo su presentazione del rendiconto della gestione cui il contributo si riferisce, che dovrà essere effettuata comunque entro cinque mesi dal termine dell'esercizio finanziario.

 

     Art. 15.

     Al fine di concorrere al finanziamento dell'attività dei Consorzio provinciale antitubercolare di Trento e allo scopo di non gravare ulteriormente i bilanci degli altri enti consorziati, la Giunta provinciale è autorizzata ad intervenire in via straordinaria per l'anno 1978 mediante la concessione di apposito contributo.

     L'erogazione dello stesso è disposto in via anticipata nella misura massima dell'80 per cento ed il saldo su presentazione del conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1978 e nei limiti del fabbisogno dallo stesso risultante.

 

     Art. 16.

     Le disposizioni concernenti la programmazione degli interventi e la concessione ed erogazione dei contributi o finanziamenti di cui al Titolo I, Capi II e V, della Legge provinciale 19 agosto 1973, n. 28, e successive modificazioni, ed alla Legge provinciale 23 novembre 1973, n. 56, continuano a trovare applicazione limitatamente all'attuazione degli interventi deliberati entro il presente esercizio finanziario, fatto salvo quanto disposto dagli articoli 13 e 14 della presente legge.

 

     Art. 17.

     Alla erogazione delle prestazioni assistenziali previste dall'articolo 5 della presente legge, poste a carico di enti diversi dalla Provincia Autonoma di Trento dalle leggi vigenti, si provvede mediante stanziamenti disposti, a partire dall'esercizio finanziario 1979, negli stati di previsione dell'entrata e della spesa della Provincia, nei titoli «Contabilità speciali», parte I - «Partite di giro».

     Per consentire la regolarità delle erogazioni previste nel piano di cui all'articolo 11 della presente legge che fa riferimento all'esercizio finanziario successivo, la Giunta provinciale è autorizzata ad assumere impegni di spesa nell'esercizio finanziario di approvazione del piano anche nei confronti degli stanziamenti dell'esercizio successivo, nei limiti riferibili allo stanziamento disposto per l'esercizio in cui è avvenuta l'approvazione del piano medesimo, rimanendo subordinata l'effettuazione dei pagamenti allo stanziamento in bilancio della spesa stessa.

 

     Art. 18.

     Per i fini di cui all'articolo 11 della presente legge, a decorrere dall'esercizio finanziario 1979, sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bianco, in misura comunque non superiore a L. 5.000.000.000.

     In relazione a quanto disposto dall'articolo 2 della Legge provinciale 29 agosto 1977, n. 20, le spese autorizzate con l'articolo 25 della legge medesima sono incluse nello stanziamento di cui al precedente comma e concorrono a determinarne l'ammontare anche oltre il limite ivi previsto.

     I fondi di cui al presente articolo, se eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

 

     Artt. 19. - 23.

     (Omissis) [4].

 

     Art. 24.

     (Omissis) [5].

 


[1] Legge abrogata dall'art. 2 della L.P. 13 novembre 1998, n. 15, tranne l'art. 12. Essa resta applicabile ai rapporti sorti in base alle sue disposizioni nel periodo della sua vigenza e per l'esecuzione dei relativi impegni di spesa, per effetto dell'art. 4 della stessa L.P. 15/98.

[2] Articolo abrogato dall'art. 42 della L.P. 16 giugno 2006, n. 3, con effetto dalla data ivi indicata.

[3] Il presente comma modifica l'art. 13 della L.P. 7 dicembre 1973, n. 62.

[4] Recano disposizioni finanziarie.

[5] Entrata in vigore.