§ 5.2.10 - Legge Provinciale 29 agosto 1977, n. 20.
Istituzione e disciplina del servizio di consultorio per il singolo, la coppia e la famiglia.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.2 assistenza sociale
Data:29/08/1977
Numero:20


Sommario
Art. 1.      1. Nell'ambito dei servizi sociali e sanitari previsti dalla legislazione vigente, la Provincia autonoma promuove e disciplina l'istituzione del servizio di consultorio per il singolo, la [...]
Art. 2.      1. Nella prima applicazione della presente legge, ed entro 90 giorni dalla sua entrata in vigore, i comprensori trasmettono alla Giunta provinciale indicazioni programmatiche relative all'anno [...]
Art. 3.      1. Nella redazione del programma provinciale, di cui al precedente articolo 2, la Provincia autonoma curerà che il servizio di consultorio si armonizzi con quanto previsto all'articolo 1 della [...]
Art. 4.      1. Il consultorio ha come finalità:
Art. 5.      1. La gestione e l'organizzazione del servizio di consultorio vengono esercitate dagli enti di cui all'articolo 1, i quali emanano le necessarie norme regolamentari nel rispetto della presente [...]
Art. 6.      1. Gli indirizzi operativi del servizio ed il controllo sociale sulla loro attuazione vengono determinati dagli enti di cui all'articolo 1, nelle forme e nelle modalità previste dallo statuto di [...]
Art. 7.      1. Al fine di promuovere, sollecitare e realizzare una più concreta partecipazione degli utenti, come presupposto indispensabile per rendere il servizio più aderente alle esigenze reali del [...]
Art. 8.      1. Le attività del servizio di consultorio vengono normalmente svolte nei locali dei presidi sanitari di base comprensoriali.
Art. 9.      1. Le attività del servizio di consultorio, oltre che dal personale che svolge attività negli altri presidi socio-sanitari del territorio, sono svolte da una équipe base di operatori, formata da [...]
Art. 10.      1. Il personale operativo e amministrativo del servizio di consultorio è costituito in primo luogo da dipendenti degli enti di cui all'articolo 1 della presente legge.
Art. 11.      1. Il personale utilizzato per il servizio di consultorio dovrà essere in possesso dei requisiti professionali minimi richiesti per lo svolgimento della attività nell'ambito degli enti di cui [...]
Art. 12.      1. Possono fruire delle prestazioni del servizio di consultorio tutti i cittadini italiani e stranieri residenti o che soggiornino, anche temporaneamente, sul territorio provinciale.
Art. 13.      1. L'onere delle prestazioni di prodotti farmaceutici, di presidi medico-chirurgici e di articoli sanitari in genere, nonché di prestazioni medico-specialistiche da parte di sanitari esterni al [...]
Art. 14.      1. Ferma restando la libertà dei privati, singoli o associati, di svolgere attività professionali, ovvero di informazione e di orientamento in materie inerenti le diverse funzioni del servizio [...]
Art. 15.      1. Nell'ambito delle previsioni del programma provinciale, i comprensori possono stipulare apposite convenzioni con istituzioni, enti pubblici o privati gestori di consultori autorizzati ai [...]
Art. 16.      1. L'autorizzazione all'apertura di un consultorio, ovvero alla trasformazione di uno esistente, è concessa, previa domanda dell'interessato, dalla Giunta provinciale, sentito il parere del [...]
Art. 17.      1. I consultori autorizzati svolgono la loro attività liberamente, essendo solo tenuti a comunicare al comprensorio le generalità e le qualifiche del responsabile del consultorio stesso.
Art. 18.      1. Coloro i quali istituiscono senza la prescritta autorizzazione, un consultorio sono sottoposti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire 300.000 ed il consultorio chiuso [...]
Art. 19.      1. Dell'accertamento delle infrazioni di cui al precedente articolo viene redatto apposito verbale.
Art. 20.      1. Qualora non sia stato eseguito il pagamento ai sensi dell'articolo precedente, il segretario generale della Giunta provinciale, se ritiene fondato l'accertamento e sentiti gli interessati ove [...]
Art. 21.      1. Le somme riscosse ai sensi degli articoli 19 e 20 sono introitate nel bianco della Provincia.
Art. 22.      1. Sono incaricati dell'osservanza delle prescrizioni di cui ai precedenti articoli 18,19, 20 e 21, i dipendenti dell'assessorato provinciale cui è affidata la materia della sanità, designati [...]
Art. 23.      1. Ove i comprensori non siano ancora costituiti, le disposizioni della presente legge si intendono riferite ai consorzi di cui all'articolo 1 della legge provinciale 23 novembre 1973, n. 56.
Art. 24.      1. Nella prima applicazione della presente legge, il personale privo del titolo di specializzazione di cui al primo comma dell'articolo 11 della presente legge, dovrà frequentare, con profitto, [...]
Art. 25.      1. Per i fini di cui alla presente legge è autorizzato lo stanziamento di lire 357.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1977.


§ 5.2.10 - Legge Provinciale 29 agosto 1977, n. 20.

Istituzione e disciplina del servizio di consultorio per il singolo, la coppia e la famiglia.

(B.U. 6 settembre 1977, n. 44).

 

Art. 1.

     1. Nell'ambito dei servizi sociali e sanitari previsti dalla legislazione vigente, la Provincia autonoma promuove e disciplina l'istituzione del servizio di consultorio per il singolo, la coppia, la famiglia, a norma della legge 29 luglio 1975, n. 405.

     2. I comprensori, ai quali a sensi dell'articolo 1 della legge provinciale 23 novembre 1973, n. 56, è affidata la gestione unificata dei presidi sanitari di base, provvedono alla istituzione ed alla gestione del servizio pubblico di consultorio, organizzandone le relative funzioni in forma integrata con gli altri presidi socio-sanitari di base secondo le finalità previste dalla precitata legge n. 56.

 

     Art. 2.

     1. Nella prima applicazione della presente legge, ed entro 90 giorni dalla sua entrata in vigore, i comprensori trasmettono alla Giunta provinciale indicazioni programmatiche relative all'anno in corso per l'istituzione del servizio nel territorio di competenza.

     2. Entro i successivi 60 giorni la Giunta provinciale redige il programma provinciale e, prima dell'approvazione, lo sottopone al parere consultivo della competente commissione legislativa consiliare.

     3. Per gli esercizi successivi, gli interventi per il servizio di consultorio saranno compresi nel programma di cui alla legge provinciale 23 novembre 1973 n 56.

 

     Art. 3.

     1. Nella redazione del programma provinciale, di cui al precedente articolo 2, la Provincia autonoma curerà che il servizio di consultorio si armonizzi con quanto previsto all'articolo 1 della legge provinciale 23 novembre 1973, n. 56, determinando in particolare:

     - gli standards minimi dell'attività da erogare;

     - i finanziamenti posti a disposizione dalla Provincia autonoma ed il loro riparto tra i comprensori, tanto per l'istituzione del servizio che per la sua gestione, nonché per i contributi alle strutture di cui al successivo articolo 15;

     - l'elenco dei consultori autorizzati, di cui al successivo articolo 14, da utilizzare nell'ambito del servizio.

 

     Art. 4.

     1. Il consultorio ha come finalità:

     a) l'assistenza psicologica e sociale per la preparazione alla maternità ed alla paternità responsabile e per i problemi della coppia e della famiglia, anche in ordine alla problematica minore;

     b) la somministrazione dei mezzi necessari per conseguire le finalità liberamente scelte dalla coppia e dal singolo in ordine alla procreazione responsabile nel rispetto delle convinzioni etiche e dell'integrità fisica degli utenti;

     c) la tutela della salute della donna e del prodotto del concepimento;

     d) la divulgazione delle informazioni idonee a promuovere ovvero a prevenire la gravidanza consigliando i metodi ed i farmaci adatti a ciascun caso, nonché la corretta comprensione dei rapporti fra sfera sessuale e comportamento dell'individuo verso se stesso, la coppia, la famiglia e la società.

     2. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma precedente, il servizio di consultorio, nel rispetto dei principi etici degli utenti e delle loro convinzioni personali, opera:

     1) mediante interventi di assistenza diretta nei confronti sia dei singoli che della coppia e del gruppo familiare:

     a) sotto il profilo psicologico, pedagogico, sociale e legale relativo a problemi personali ed interpersonali, ai finì di un armonico sviluppo delle relazioni familiari e della coppia, dei rapporti tra famiglia e comunità sociale nonché alla soluzione dei problemi della sessualità, della procreazione, del controllo delle nascite, della pianificazione familiare;

     b) sotto il profilo sanitario, alla tutela della salute della donna, della coppia e del prodotto del concepimento, con particolare riferimento alla prevenzione dei fattori patologici connessi alla sessualità e alla sterilità e alla loro cura, alla consulenza di genetica medica per la prevenzione delle malattie ereditarie, alla diagnosi precoce della gravidanza ed alla selezione di quelle a rischio;

     2) mediante l'organizzazione di attività tendenti alla divulgazione delle conoscenze scientifiche e psico-sociali sulle problematiche della coppia, del singolo e della famiglia, della gravidanza, della paternità e maternità responsabili, dell'infanzia e dei minori;

     3) provvedendo all'educazione sulla contraccezione, consigliando e/o somministrando i mezzi necessari per conseguire le finalità liberamente scelte al fine di promuovere o prevenire la gravidanza;

     4) fornendo la propria consulenza e assistenza psicologica e sociale in caso di interruzione della gravidanza;

     5) promuovendo opportuni rapporti con l'ufficio del giudice tutelare, con il tribunale per i minorenni e con le strutture giudiziarie operanti nel settore del diritto di famiglia.

 

     Art. 5.

     1. La gestione e l'organizzazione del servizio di consultorio vengono esercitate dagli enti di cui all'articolo 1, i quali emanano le necessarie norme regolamentari nel rispetto della presente legge, indicando gli indirizzi operativi e le modalità di erogazione nell'ambito della programmazione complessiva degli interventi socio-sanitari loro affidati e nel quadro degli orientamenti programmatici provinciali.

 

     Art. 6.

     1. Gli indirizzi operativi del servizio ed il controllo sociale sulla loro attuazione vengono determinati dagli enti di cui all'articolo 1, nelle forme e nelle modalità previste dallo statuto di cui all'articolo 7 della legge provinciale 23 novembre 1973, n. 56.

     2. Per il servizio di consultorio, il comitato locale, previsto dallo statuto di cui al primo comma, si integra con rappresentanti degli operatori, delle associazioni familiari e femminili più rappresentative presenti nel territorio, per garantire forme reali di partecipazione alla formulazione dei programmi e delle scelte da effettuare, alla verifica ed al controllo della loro attuazione, alla organizzazione complessiva del servizio e alla promozione delle iniziative previste dalla presente legge.

     3. L'assemblea generale degli utenti del servizio di consultorio, nel corso della quale, in presenza degli operatori addetti al servizio, verranno esposti e discussi il complesso dell'attività svolta nel periodo intercorrente tra un'assemblea e l'altra, le linee programmatiche delle future iniziative, la situazione organizzativa del servizio con le indicazioni per un suo migliore funzionamento; sarà convocata dagli organi esecutivi degli enti di cui al precedente articolo 1. Detti organi potranno prevedere altre forme di partecipazione. L'assemblea sarà convocata di norma due volte all'anno, di cui almeno una nel primo semestre.

 

     Art. 7.

     1. Al fine di promuovere, sollecitare e realizzare una più concreta partecipazione degli utenti, come presupposto indispensabile per rendere il servizio più aderente alle esigenze reali del singolo, della coppia e della famiglia, per un uso più adeguato e per un utile sviluppo del servizio stesso, gli interventi dei consultori si svolgeranno tramite:

     - l'assistenza ambulatoriale e domiciliare;

     - l'organizzazione di corsi, cicli di conferenze e dibattiti, diffusione di pubblicazioni realizzate sui terni attinenti le finalità del servizio;

     - la promozione di indagini conoscitive.

     2. Tali interventi dovranno essere sviluppati presso aziende, scuole e quartieri in collegamento permanente tra gli operatori sanitari e sociali, le strutture sanitarie e assistenziali della zona, le strutture democratiche di zona e di quartiere, gli organi collega della scuola.

 

     Art. 8.

     1. Le attività del servizio di consultorio vengono normalmente svolte nei locali dei presidi sanitari di base comprensoriali.

     2. Per le stesse attività i comuni e la Provincia autonoma pongono a disposizione degli enti di cui all'articolo 1 della presente legge, gli ambulatori medici e gli immobili della soppressa Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia (ONMI), convenendone, se del caso, la cessione in comodato gratuito.

 

     Art. 9.

     1. Le attività del servizio di consultorio, oltre che dal personale che svolge attività negli altri presidi socio-sanitari del territorio, sono svolte da una équipe base di operatori, formata da uno psicologo, un assistente sociale, un assistente sanitario, o un infermiere professionale.

     2. L'équipe base può essere integrata da ulteriori operatori dotati di qualifiche professionali specifiche e opera in modo collegiale assicurando l'interdisciplinarietà e le modalità di lavoro di gruppo.

     3. Uno degli operatori dell'équipe coordina l'apporto professionale degli altri componenti l'équipe e degli operatori ai quali si dovesse ricorrere.

 

     Art. 10.

     1. Il personale operativo e amministrativo del servizio di consultorio è costituito in primo luogo da dipendenti degli enti di cui all'articolo 1 della presente legge.

     2. Gli stessi enti possono procedere all'assunzione, mediante concorso pubblico, di nuovo personale o alla stipula di convenzioni, una volta accertato che tra il personale alle proprie dipendenze o fra quello disponibile presso altri enti pubblici non vi siano operatori aventi le qualifiche professionali richieste dalla particolarità del servizio.

     3. In ogni caso dovrà essere privilegiata l'utilizzazione del personale dipendente della Provincia, dei comuni, dei consorzi nonché degli enti ospedalieri e mutualistici e di altri enti pubblici, che potrà avvenire attraverso convenzioni tra il comprensorio e gli enti interessati o attraverso l'istituto del comando.

     4. Il trattamento economico e giuridico del personale addetto al servizio di consultorio è riferito alla qualifica funzionale ed è stabilito dal regolamento organico del comprensorio secondo le norme legislative vigenti.

     5. Il trattamento dei consulenti deve essere rapportato in sede contrattuale a quello del personale di cui al precedente comma, in ragione della qualità e quantità del lavoro svolto, tenuto conto anche degli accordi nazionali con le rispettive categorie per i rapporti convenzionali.

     6. Il personale è tenuto a svolgere la propria attività presso le sedi del servizio di consultorio e nei singoli comuni del comprensorio.

     7. Il personale del servizio di consultorio è tenuto al segreto professionale.

 

     Art. 11.

     1. Il personale utilizzato per il servizio di consultorio dovrà essere in possesso dei requisiti professionali minimi richiesti per lo svolgimento della attività nell'ambito degli enti di cui alla legge provinciale 23 novembre 1973, n. 56, nonché di titolo di specializzazione al servizio di consultorio.

     2. La formazione di questo personale, la sua qualificazione, l'aggiornamento e la riqualificazione dovrà essere organizzata in modo unitario con il personale che opera all'interno dei servizi socio-sanitari comprensoriali.

     3. In attesa che la materia venga regolamentata globalmente, la Provincia, d'intesa con i comprensori, organizza corsi ed attività di specializzazione e di aggiornamento professionale per il personale comunque addetto ai consultori, all'uopo avvalendosi degli istituti universitari, degli enti ospedalieri, delle istituzioni operanti nel settore socio- sanitario, coi quali concorderà il programma, i criteri e le modalità di svolgimento.

 

     Art. 12.

     1. Possono fruire delle prestazioni del servizio di consultorio tutti i cittadini italiani e stranieri residenti o che soggiornino, anche temporaneamente, sul territorio provinciale.

     2. Il servizio di consultorio fornisce gratuitamente le prestazioni.

     3. Le prestazioni fornite dal servizio di consultorio dovranno rispettare le convinzioni etiche degli utenti.

 

     Art. 13.

     1. L'onere delle prestazioni di prodotti farmaceutici, di presidi medico-chirurgici e di articoli sanitari in genere, nonché di prestazioni medico-specialistiche da parte di sanitari esterni al servizio di consultorio, è a carico degli enti cui compete l'assistenza sanitaria, ai sensi della legislazione vigente.

     2. L'onere derivante dall'effettuazione di esami di laboratorio, radiologici e di altre indagini e ricerche strumentali, è a carico degli enti cui compete l'assistenza sanitaria, ai sensi della legislazione vigente.

     3. Ai fini di consentire la prescrizione delle prestazioni di cui al presente articolo da parte del personale sanitario del servizio di consultorio e di assicurare gratuitamente anche a coloro che non hanno diritto all'assistenza sanitaria, si provvede secondo le norme della legislazione provinciale.

 

     Art. 14.

     1. Ferma restando la libertà dei privati, singoli o associati, di svolgere attività professionali, ovvero di informazione e di orientamento in materie inerenti le diverse funzioni del servizio di consultorio, i soggetti, diversi da quelli di cui all'articolo 1 della presente legge, i quali intendono istituire un consultorio ai sensi dell'articolo 2 della legge 29 luglio 1975, n. 405, devono essere espressamente autorizzati.

     2. L'autorizzazione viene concessa dalla Giunta provinciale, sentito il comitato provinciale di sanità, quando gli enti interessati siano in possesso dei seguenti requisiti:

     a) sia assicurato lo svolgimento delle funzioni indicate nella presente legge;

     b) i consultori dispongano del personale indicato nel precedente articolo 9, di attrezzature e di locali idonei;

     c) non abbiamo scopo di lucro;

     d) garantiscano il rispetto delle convinzioni etiche degli utenti.

     3. L'autorizzazione di attività di un consultorio non comporta alcun onere per la Provincia, i consorzi, i comprensori o i comuni.

     4. La Provincia istituisce un elenco provinciale dei consultori autorizzati. L'autorizzazione sarà revocata quando viene a mancare anche un solo dei requisiti richiesti per la sua concessione.

 

     Art. 15.

     1. Nell'ambito delle previsioni del programma provinciale, i comprensori possono stipulare apposite convenzioni con istituzioni, enti pubblici o privati gestori di consultori autorizzati ai sensi e secondo le modalità di cui al precedente articolo 14.

     2. Le convenzioni debbono determinare gli obblighi dei consultori convenzionati ed i contributi da erogare agli stessi. Debbono altresì contenere impegno:

     - di accettare gli indirizzi e le modalità di cui al precedente articolo 5;

     - di svolgere l'attività in conformità con le disposizioni contenute nella presente legge;

     - di trasmettere al comprensorio il programma di attività col numero degli utenti e degli interventi previsti ed effettuati;

     - di garantire la partecipazione degli utenti nei modi previsti dalla presente legge;

     - di rendere pubblico il bilancio relativo all'attività consultoriale convenzionata;

     - di riconoscere il potere di sorveglianza sul funzionamento dei consultorio da parte dei comprensori.

     3. Alle prestazioni agli utenti da parte dei consultori di cui ai commi precedenti, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 12 e 13 della presente legge.

 

     Art. 16.

     1. L'autorizzazione all'apertura di un consultorio, ovvero alla trasformazione di uno esistente, è concessa, previa domanda dell'interessato, dalla Giunta provinciale, sentito il parere del comitato provinciale di sanità. La domanda deve essere accompagnata dalla documentazione che comprovi il possesso dei requisiti da cui al punto b) dell'articolo 2 della legge 29 luglio 1975, n. 405, nonché da una relazione illustrativa del possesso dei requisiti di cui al secondo comma del precedente articolo 14.

     2. L'autorizzazione può essere concessa una volta accertata, anche a mezzo di appositi sopralluoghi, l'esistenza di tutti i requisiti previsti da leggi od atti amministrativi a garanzia dell'affidamento degli utenti. L'autorizzazione assorbe quella prevista dall'articolo 193 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

     3. In caso di accertamento della violazione delle condizioni cui è sottoposto il rilascio dell'autorizzazione, la Giunta provinciale dispone la cessazione dell'autorizzazione in via temporanea, ovvero definitiva, in relazione alla gravità delle violazioni stesse.

 

     Art. 17.

     1. I consultori autorizzati svolgono la loro attività liberamente, essendo solo tenuti a comunicare al comprensorio le generalità e le qualifiche del responsabile del consultorio stesso.

     2. Essi devono esporre al pubblico copia della autorizzazione rilasciata dalla Giunta provinciale e gli eventuali prezzi delle presentazioni.

     3. I consultori autorizzati, ove non vengano utilizzati nel servizio pubblico, mediante convenzione col comprensorio, non possono ricevere contributi di qualsiasi natura e genere a carico della Provincia autonoma, dei comprensori e dei comuni.

 

     Art. 18.

     1. Coloro i quali istituiscono senza la prescritta autorizzazione, un consultorio sono sottoposti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire 300.000 ed il consultorio chiuso d'ufficio. Gli stessi non possono essere autorizzati alla apertura di consultori per un periodo di 5 anni.

     2. Coloro i quali mantengono in funzione consultori in violazione delle condizioni cui è soggetta l'autorizzazione, sono sottoposti, indipendentemente dalla cessazione della stessa, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 1.000.000 in relazione alla gravità delle violazioni.

     3. Le sanzioni amministrative di cui al presente articolo si applicano indipendentemente o in concorso con le eventuali sanzioni penali disposte dalle vigenti leggi.

 

     Art. 19.

     1. Dell'accertamento delle infrazioni di cui al precedente articolo viene redatto apposito verbale.

     2. Copia del verbale è immediatamente consegnata ai trasgressori. Ove ciò non sia possibile, o venga opposto rifiuto, sarà provveduto all'invio di copia del verbale, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, a cura degli uffici dell'assessorato provinciale cui è affidata la materia della sanità, entro 30 giorni dall'accertamento dell'infrazione.

     3. La sanzione deve essere assolta mediante versamento al tesoriere della Provincia della somma stabilita, entro 30 giorni dalla consegna o dal ricevimento del verbale a mezzo posta.

 

     Art. 20.

     1. Qualora non sia stato eseguito il pagamento ai sensi dell'articolo precedente, il segretario generale della Giunta provinciale, se ritiene fondato l'accertamento e sentiti gli interessati ove questi ne abbiano fatto richiesta entro 15 giorni dalla consegna o dal ricevimento del verbale a mezzo posta, ingiunge agli obbligati di pagare, entro 30 giorni dalla notificazione dell'atto di ingiunzione, la somma dovuta maggiorata della metà.

     2. L'ingiunzione costituisce titolo esecutivo.

     3. (Omissis) [1].

 

     Art. 21.

     1. Le somme riscosse ai sensi degli articoli 19 e 20 sono introitate nel bianco della Provincia.

 

     Art. 22.

     1. Sono incaricati dell'osservanza delle prescrizioni di cui ai precedenti articoli 18,19, 20 e 21, i dipendenti dell'assessorato provinciale cui è affidata la materia della sanità, designati espressamente con decreto del Presidente della Giunta provinciale, previa deliberazione della Giunta stessa: ai fini dell'esercizio delle loro attribuzioni essi hanno libero accesso nelle sedi in cui vengono esercitate le attività consultoriali.

     2. I dipendenti di cui al precedente comma sono tenuti ad ispezionare, almeno semestralmente, i consultori autorizzati, al fine di accertare la permanenza delle condizioni cui è sottoposto il rilascio

dell'autorizzazione.

 

     Art. 23.

     1. Ove i comprensori non siano ancora costituiti, le disposizioni della presente legge si intendono riferite ai consorzi di cui all'articolo 1 della legge provinciale 23 novembre 1973, n. 56.

 

     Art. 24.

     1. Nella prima applicazione della presente legge, il personale privo del titolo di specializzazione di cui al primo comma dell'articolo 11 della presente legge, dovrà frequentare, con profitto, un apposito corso predisposto o riconosciuto dalla Provincia autonoma.

 

     Art. 25.

     1. Per i fini di cui alla presente legge è autorizzato lo stanziamento di lire 357.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1977.

     2. Per gli esercizi successivi si provvede mediante stanziamento di un importo comprensivo dei fondi che saranno assegnati alla Provincia ai sensi dell'articolo 5 della legge 29 luglio 1975, n. 405, secondo le disposizioni di cui all'articolo 78 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670.

     3. I fondi di cui al presente articolo, se eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

 

     Artt. 26. - 27.

     (Omissis) [2].

 

 


[1] Il terzo comma è stato abrogato dall'art. 19 della L.P. 19 gennaio 1988, n. 4.

[2] Recano disposizioni finanziarie.