§ 5.1.11 - Legge Provinciale 23 novembre 1973, n. 56. [*]
Unificazione dei presidi sanitari di base.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:23/11/1973
Numero:56


Sommario
Art. 1.      In attesa della riforma sanitaria ed al fine di garantire un coordinato ed efficace intervento sanitario preventivo, curativo e riabilitativo nella provincia, i Comuni compresi nell'ambito dei [...]
Art. 2.      I Consorzi di cui al precedente articolo 1 provvedono in luogo dei Comuni alla gestione unificata dei seguenti uffici e servizi sanitari:
Art. 3.      I Consorzi di cui all'articolo 1 possono svolgere o assumere la gestione unificata dei seguenti servizi:
Art. 4.      Al fine di coordinare gli indirizzi e le attività sanitarie, i Consorzi di cui all'articolo 1 dovranno, secondo la rispettiva competenza territoriale, promuovere la migliore collaborazione e le [...]
Art. 5.      La Provincia Autonoma di Trento promuove e stimola la concentrazione nei Consorzi di cui all'articolo 1 degli altri presidi sanitari operanti nel Comprensorio e, a tal fine, può, nelle forme di [...]
Art. 6.      La Provincia Autonoma di Trento curerà l'organizzazione dei corsi per la preparazione tecnico-professionale del personale paramedico e socio- assistenziale.
Art. 7. Per i Consorzi di cui al I, al II e al III comma dell'articolo 1, la Giunta provinciale predisporrà, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, uno Statuto tipo, al quale potranno [...]
Art. 8.      La Giunta provinciale è autorizzata a concedere contributi agli enti di cui all'articolo 1, che svolgano la loro attività nel rispetto della presente legge e dei programmi e delle direttive [...]
Art. 9.      Il contributo è corrisposto direttamente all'ente interessato nel modo seguente:
Art. 10.      (Omissis)
Art. 11.      Per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 8 è autorizzata la spesa annua di L. 500.000.000 a partire dall'esercizio finanziario 1973.
Art. 12.      (Omissis)
Art. 13.      (Omissis)


§ 5.1.11 - Legge Provinciale 23 novembre 1973, n. 56. [*]

Unificazione dei presidi sanitari di base.

(B.U. 27 novembre 1973, n. 51).

 

Art. 1.

     In attesa della riforma sanitaria ed al fine di garantire un coordinato ed efficace intervento sanitario preventivo, curativo e riabilitativo nella provincia, i Comuni compresi nell'ambito dei Comprensori individuati dal Piano urbanistico provinciale, approvato con Legge provinciale 12 settembre 1967, n. 7, si consorziano, secondo le disposizioni della Legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, e successive modificazioni, per la gestione unificata, in armonia con i programmi e le direttive stabilite in materia dalla Provincia Autonoma di Trento, dei presidi sanitari di base previsti dai successivi articoli.

     La costituzione dei Consorzi di cui al precedente comma dovrà avvenire entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Scaduto tale termine, sarà provveduto alla loro costituzione in via coattiva.

     E' possibile la costituzione di più consorzi nell'ambito dello stesso comprensorio quando la relativa popolazione superi i centomila abitanti.

     Qualora la maggioranza dei consigli dei Comuni appartenenti al medesimo Comprensorio lo richieda, la gestione unificata dei presidi sanitari di cui ai successivi articoli può essere affidata all'ente costituito ai sensi dell'articolo 20 della Legge provinciale 2 marzo 1964, n. 2, il cui statuto dovrà essere adeguato alle norme della presente legge.

 

     Art. 2.

     I Consorzi di cui al precedente articolo 1 provvedono in luogo dei Comuni alla gestione unificata dei seguenti uffici e servizi sanitari:

     a) ufficio sanitario comunale, servizi comunali di vigilanza igienica e profilassi di cui agli articoli 3 e 33 del Testo Unico delle Leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;

     b) servizio di medicina scolastica comunale di cui al D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 264;

     c) dispensario antivenereo comunale di cui agli articoli 8 e 9 della legge 25 luglio 1956, n. 837;

     d) uffici veterinari comunali e relativi servizi di cui al D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 264;

     e) servizi di assistenza medico-chirurgica ed ostetrica.

     I Consorzi stessi provvedono altresì alla gestione unificata dei seguenti uffici o servizi sanitari:

     a) centri per le malattie sociali, ambulatori, dispensari, consultori, centri per la cura e la prevenzione di malattie sociali o del lavoro, centri per il recupero funzionale, non assunti in gestione dagli Enti ospedalieri ai sensi dell'articolo 2, quarto comma, della Legge regionale 31 ottobre 1969, n. 10;

     b) ogni altro servizio che la Provincia ritenga affidare ai Consorzi.

 

     Art. 3.

     I Consorzi di cui all'articolo 1 possono svolgere o assumere la gestione unificata dei seguenti servizi:

     a) consulenza prematrimoniale e familiare, medicina preventiva della gravidanza e del puerperio, medicina preventiva dell'infanzia, dell'età scolare, dell'età lavorativa, medicina dell'attività sportiva, prevenzione e diagnosi delle malattie sociali e delle malformazioni, prevenzione delle malattie dell'anziano;

     b) recupero dei minorati fisici, psichici e sensoriali;

     c) educazione sanitaria;

     d) informazione igienico-veterinaria.

     I Consorzi possono anche assumere la gestione delle farmacie di cui all'articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 475.

 

     Art. 4.

     Al fine di coordinare gli indirizzi e le attività sanitarie, i Consorzi di cui all'articolo 1 dovranno, secondo la rispettiva competenza territoriale, promuovere la migliore collaborazione e le necessarie intese con gli altri enti pubblici operanti in materia sanitaria e con le amministrazioni ospedaliere.

     In particolare i Consorzi potranno stipulare convenzioni tra loro, con altri enti pubblici e con istituti assistenziali, per l'utilizzazione in comune di servizi, ambulatori, centri e presidi sanitari.

     I Consorzi potranno inoltre stipulare convenzioni con gli istituti mutualistici e previdenziali per l'integrazione dei rispettivi servizi sanitari.

 

     Art. 5.

     La Provincia Autonoma di Trento promuove e stimola la concentrazione nei Consorzi di cui all'articolo 1 degli altri presidi sanitari operanti nel Comprensorio e, a tal fine, può, nelle forme di legge, delegare ai Consorzi, stessi l'esercizio di proprie funzioni in materia sanitaria o avvalersi dei loro uffici.

     La Provincia ha il compito di predisporre, sentito il Comitato provinciale di sanità, programmi volti a coordinare le iniziative dei Consorzi.

 

     Art. 6.

     La Provincia Autonoma di Trento curerà l'organizzazione dei corsi per la preparazione tecnico-professionale del personale paramedico e socio- assistenziale.

 

     Art. 7.

Per i Consorzi di cui al I, al II e al III comma dell'articolo 1, la Giunta provinciale predisporrà, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, uno Statuto tipo, al quale potranno essere apportate le modificazioni e le integrazioni richieste da esigenze di carattere locale.

     Lo Statuto degli enti di cui all'articolo 1 dovrà in ogni caso assicurare:

     a) il rispetto del principio della rappresentanza delle minoranze consiliari in seno all'assemblea consorziale;

     b) la partecipazione delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti ed autonomi maggiormente rappresentative esistenti nel Comprensorio, nonchè di quelle degli operatori sanitari, da realizzare attraverso la consultazione, in modo obbligatorio e periodico e, comunque, a seguito di loro eventuale richiesta;

     c) il trattamento economico dell'Ufficiale sanitario, che assume la funzione di direttore tecnico dei servizi sanitari unificati del Consorzio, in misura analoga a quello previsto dalle leggi e dagli accordi nazionali in vigore per primari ospedalieri.

 

     Art. 8.

     La Giunta provinciale è autorizzata a concedere contributi agli enti di cui all'articolo 1, che svolgano la loro attività nel rispetto della presente legge e dei programmi e delle direttive previsti al primo comma del medesimo articolo.

     Per ottenere il contributo di cui al primo comma, gli enti interessati devono presentare domanda alla Giunta provinciale entro Il 30 settembre dell'anno precedente all'esercizio finanziario per il quale chiedono il contributo, corredando la stessa di una relazione programmatica.

     Tenuto conto delle relazioni presentate ai sensi del comma precedente, Il Comitato provinciale di sanità propone alla Giunta provinciale, entro il 31 ottobre dello stesso anno, un programma annuale di intervento. Il programma è deliberato entro il 20 novembre dalla Giunta provinciale, che entro il 30 novembre provvede in merito alla concessione dei contributi secondo le Indicazioni In esso contenute.

 

     Art. 9.

     Il contributo è corrisposto direttamente all'ente interessato nel modo seguente:

     - un terzo nel mese di gennaio;

     - un terzo entro il mese di agosto, dietro presentazione di rendiconto delle spese sostenute entro il primo semestre dell'anno;

     - il saldo, dietro presentazione del rendiconto della gestione cui il contributo si riferisce.

 

     Art. 10.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 11.

     Per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 8 è autorizzata la spesa annua di L. 500.000.000 a partire dall'esercizio finanziario 1973.

     I fondi di cui al presente articolo se eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, potranno essere utilizzati negli esercizi successivi.

 

     Art. 12.

     (Omissis) [2].

 

     Art. 13.

     (Omissis) [2].

 

 


[*] Legge abrogata dall'art. 2 della L.P. 13 novembre 1998, n. 15. Essa resta applicabile ai rapporti sorti in base alle sue disposizioni nel periodo della sua vigenza e per l'esecuzione dei relativi impegni di spesa, per effetto dell'art. 4 della stessa L.P. 15/98.

[1] Articolo abrogato dall'art. 5 della L.P. 28 aprile 1975, n. 18.

[2] Norma finanziaria transitoria.

[2] Norma finanziaria transitoria.