§ 5.2.8 - Legge Provinciale 19 agosto 1973, n. 28. [*]
Provvedimenti in favore dell'assistenza agli anziani e delle amministrazioni ospedaliere, nonché per l'esecuzione di programmi annuali [...]


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.2 assistenza sociale
Data:19/08/1973
Numero:28


Sommario
Art. 1.      I servizi di assistenza agli anziani devono tendere a favorire il superamento delle difficoltà derivanti dalla vecchiaia ed il mantenimento della autonomia delle persone in età avanzata, nella [...]
Art. 2.      Gli anziani possono fruire dei servizi ad essi destinati indipendentemente dalle loro condizioni economiche e sociali.
Art. 8.      Agli effetti della presente legge sono considerati:
Art. 9.      Al fine di agevolare la costruzione, la ricostruzione, il riattamento ed il completamento di immobili destinati a case di riposo od a centri di assistenza o di soggiorno la Giunta provinciale è [...]
Art. 10.      Le domande per ottenere le provvidenze di cui all'articolo precedente sottoscritte dal legale rappresentante dell'ente richiedente, devono essere presentate alla Giunta provinciale entro 30 [...]
Art. 11.      La Giunta provinciale, entro due mesi dalla scadenza del termine di cui al precedente articolo, predispone un programma delle opere da ammettere ai contributi previsti dal presente capo.
Art. 12.      I contributi sono concessi con deliberazione della Giunta provinciale, sentito in linea tecnico-amministrativa il parere espresso, in deroga alla legge regionale 25 novembre 1983, n. 31, da [...]
Art. 13.      L'approvazione dei progetti delle opere contemplate nel presente capo equivale a `dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza e indifferibilità.
Art. 14.      Il contributo di cui alla lettera a) dell'articolo 9 può essere corrisposto in un'unica soluzione dopo l'accertamento della regolare esecuzione dell'opera, oppure in corso di opera, mediante [...]
Art. 15.      Gli enti beneficiari dei contributi devono impegnarsi a non mutare, per il periodo di 25 anni, la destinazione a casa di riposo o a centro di assistenza per persone anziane delle opere [...]
Art. 16.      La Provincia Autonoma di Trento è autorizzata a concedere, agli enti di cui al precedente articolo 4, un contributo fino all'80% della spesa riconosciuta ammissibile per l'acquisto di [...]
Art. 17.      Per beneficiare dei contributi di cui all'articolo precedente gli enti interessati devono presentare alla Giunta provinciale apposita domanda corredata da copia della deliberazione del [...]
Art. 18.      La Giunta provinciale dispone, con propria deliberazione, la concessione del contributo di cui al presente capo.
Art. 19.      La Giunta provinciale è autorizzata a concedere agli enti di cui al precedente articolo 4 contributi o sussidi a finanziamento di iniziative idonee alla preparazione o all'alloggiamento degli [...]
Art. 20.      Per essere ammessi ai benefici di cui all'articolo precedente, gli enti interessati devono presentare alla Giunta provinciale apposita domanda, corredata da copia della deliberazione del [...]
Art. 21.      La Giunta provinciale dispone con propria deliberazione la concessione dei benefici di cui al presente capo. Essi sono corrisposti direttamente all'ente interessato dietro prestazione della [...]
Art. 22.      La Provincia Autonoma di Trento è autorizzata a concedere alle Amministrazioni ospedaliere, per la durata massima di anni 20, un contributo costante fino al 5% delle spese che le Amministrazioni [...]
Art. 23.      Per beneficiare del contributo di cui all'articolo precedente, le Amministrazioni ospedaliere devono presentare alla Giunta provinciale apposita domanda corredata da copia della deliberazione [...]
Art. 24.      La Giunta provinciale, sentito in linea tecnico-amministrativa il parere espresso, in deroga alla legge regionale 25 novembre 1963, n. 31, da apposita Commissione, procede all'approvazione del [...]
Art. 25.      Il contributo provinciale è corrisposto direttamente
Art. 26.      Spetta all'Ufficio Tecnico provinciale l'accertamento della regolare esecuzione dei lavori ultimati in conformità al progetto approvato.
Art. 27.      La Provincia Autonoma di Trento è autorizzata a concedere alle Amministrazioni ospedaliere un contributo fino all'80% della spesa riconosciuta ammissibile per l'acquisto di attrezzature, [...]
Art. 28.      Per beneficiare dei contributi di cui all'articolo precedente, le Amministrazioni ospedaliere devono presentare alla Giunta provinciale apposita domanda corredata da copia della deliberazione [...]
Art. 29.      La Giunta provinciale dispone con propria deliberazione la concessione del contributo di cui al presente capo i contributi di cui al primo comma sono corrisposti direttamente all'Amministrazione [...]
Art. 30.      I mutui contratti o contraendi dalle Amministrazioni ospedaliere con la Cassa Depositi e Prestiti o con qualsiasi Istituto, autorizzato a concedere finanziamenti garantiti da delegazioni, [...]
Art. 31.      Qualora la Provincia, a seguito della prestata garanzia, abbia dovuto procedere a pagamenti per inadempienza dell'Amministrazione ospedaliera, l'Assessore provinciale per le Finanze è [...]
Art. 32.      Per i fini di cui alla legge provinciale 14 agosto 1972, n. 14, è autorizzato l'ulteriore stanziamento di Lire 100 milioni annui per la durata di 20 anni a partire dall'esercizio finanziario [...]
Art. 33.      Nella prima applicazione della presente legge le domande di contributo dovranno essere presentate entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge stessa.
Art. 34.      Per la concessione dei contributi di cui all'articolo 4 della presente legge, è autorizzato lo stanziamento annuo di Lire 100.000.000 a partire dall'esercizio finanziario 1973.
Art. 35.      Per la concessione dei contributi in conto capitale di cui all'articolo 9, lett. a), della presente legge, è autorizzato lo stanziamento di Lire 810.000.000 a carico dell'esercizio finanziario [...]
Art. 36.      Per la concessione dei contributi in conto interesse di cui all'articolo 9, lett. b), della presente legge, è autorizzato il limite di impegno di Lire 50.000.000 a carico dell'esercizio [...]
Art. 37.  Per la concessione dei contributi di cui all'articolo 16 della presente legge, è autorizzato lo stanziamento di Lire 185.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1973.
Art. 38.      Per la concessione dei contributi o sussidi di cui all'articolo 19 della presente legge, è autorizzato lo stanziamento annuo di Lire 5.000.000 a partire dall'esercizio finanziario 1973.
Art. 39.      Per la concessione dei contributi in conto interesse di cui all'articolo 22 della presente legge, è autorizzato il limite di impegno di Lire 125.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1973.
Art. 40.      Per la concessione dei contributi di cui all'articolo 27 della presente legge, è autorizzato lo stanziamento di Lire 1.000.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1973.
Art. 41.      Per il rischio derivante dalle garanzie di cui all'articolo 31 della presente legge, è autorizzato lo stanziamento di Lire 150.000.000 annui per la durata di anni 20, a partire dall'esercizio [...]
Art. 42.      Alla copertura dell'onere di Lire 2.375.000.000 derivante dall'applicazione degli articoli 32- 34- 35 - 36 - 37-38 - 39- 40 della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1973, si [...]
Art. 43.      (Omissis)


§ 5.2.8 - Legge Provinciale 19 agosto 1973, n. 28. [*]

Provvedimenti in favore dell'assistenza agli anziani e delle amministrazioni ospedaliere, nonché per l'esecuzione di programmi annuali di opere pubbliche.

(B.U. 28 agosto 1973, n. 37).

 

 

TITOLO I

Provvedimenti in favore dell'assistenza agli anziani

 

CAPO I

Disposizioni di carattere generale

 

Art. 1.

     I servizi di assistenza agli anziani devono tendere a favorire il superamento delle difficoltà derivanti dalla vecchiaia ed il mantenimento della autonomia delle persone in età avanzata, nella prospettiva di assicurare a tutti i cittadini un'esistenza libera e dignitosa.

     Le forme di assistenza aperta di tipo domiciliare devono, di regola, essere preferite.

 

     Art. 2.

     Gli anziani possono fruire dei servizi ad essi destinati indipendentemente dalle loro condizioni economiche e sociali.

     Agli stessi servizi possono accedere anche persone inabili od in stato di bisogno.

 

 

CAPO II [1]

Interventi per agevolare l'assistenza aperta a favore di persone anziane

 

     Artt. 3. - 7.

     (Omissis).

 

 

CAPO III [1]a

Interventi relativi ad immobili destinati a case di riposo ed a centri di

assistenza o di soggiorno per persone anziane

 

     Art. 8.

     Agli effetti della presente legge sono considerati:

     a) case di riposo, gli edifici o complessi dì edifici, comunque denominati, che sono destinati ad cogliere anche temporaneamente con trattamento convittuale persone che più non esercitino, per raggiunti limiti di età o per invalidità, alcuna attività professionale pubblica o privata, o che si trovino in stato di bisogno;

     b) centri di assistenza o di soggiorno, i locali in cui le persone anziane o in stato di bisogno possono, durante il giorno, usufruire di servizi sociali, di svago, di ristoro e di altre prestazioni connesse alla loro condizione.

 

     Art. 9.

     Al fine di agevolare la costruzione, la ricostruzione, il riattamento ed il completamento di immobili destinati a case di riposo od a centri di assistenza o di soggiorno la Giunta provinciale è autorizzata a concedere agli enti di cui all'articolo 4:

     a) un contributo in conto capitale fino al 45% della spesa riconosciuta ammissibile;

     b) un contributo costante annuo ventennale non superiore al 5% per la parte di spesa ammessa non coperta dal contributo in conto capitale.

     Il cumulo dei contributi di cui alle lettere a) e b) con altre provvidenze, ottenute dall'ente beneficiario, è consentito entro il limite massimo della spesa ammessa.

 

     Art. 10.

     Le domande per ottenere le provvidenze di cui all'articolo precedente sottoscritte dal legale rappresentante dell'ente richiedente, devono essere presentate alla Giunta provinciale entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

     Alle stesse devono essere allegati i seguenti documenti:

     a) copia della deliberazione dell'organo competente, dalla quale appaia l'impegno all'esecuzione dell'opera condizionatamente alla concessione del contributo;

     b) relazione illustrativa dell'opera;

     c) preventivo sommario di spesa;

     d) piano finanziario dell'opera;

     e) una dichiarazione in ordine ad altre eventuali provvidenze ottenute.

 

     Art. 11.

     La Giunta provinciale, entro due mesi dalla scadenza del termine di cui al precedente articolo, predispone un programma delle opere da ammettere ai contributi previsti dal presente capo.

 

     Art. 12.

     I contributi sono concessi con deliberazione della Giunta provinciale, sentito in linea tecnico-amministrativa il parere espresso, in deroga alla legge regionale 25 novembre 1983, n. 31, da apposita Commissione, dietro presentazione del progetto esecutivo che deve comprendere i seguenti atti:

     a) relazione tecnica;

     b) disegni;

     c) computo metrico estimativo;

     d) capitolato speciale d'appalto o foglio di patti e prescrizioni nei casi di appalto a trattativa privata o di esecuzione in economia;

     e) piano di finanziamento;

     f) una dichiarazione in ordine ad altre eventuali provvidenze ottenute.

     La Commissione di cui al comma precedente è nominata dalla Giunta provinciale ed è così composta:

     a) l'Assessore al quale è attribuita la materia della assistenza, che la presiede;

     b) un ingegnere di ruolo della Provincia, di qualifica non inferiore a quella di ingegnere di divisione;

     c) un ingegnere civile;

     d) un architetto ed un assistente sociale del comprensorio ove hanno sede le opere ammesse a contributo;

     e) un medico in possesso della specializzazione in geriatria;

     1) un funzionario appartenente al ruolo amministrativo della Provincia;

     g) il Direttore del Servizio Sociale del Ruolo Speciale degli Assistenti Sociali della Provincia.

     Le funzioni di Segretario della Commissione sono esercitate da un funzionario della Provincia.

Per la validità delle deliberazioni della Commissione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni si adottano a maggioranza assoluta di voti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

     Ai componenti ed al Segretario della Commissione saranno corrisposti i compensi stabiliti dalla legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4, e successive modificazioni.

 

     Art. 13.

     L'approvazione dei progetti delle opere contemplate nel presente capo equivale a `dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza e indifferibilità.

 

     Art. 14.

     Il contributo di cui alla lettera a) dell'articolo 9 può essere corrisposto in un'unica soluzione dopo l'accertamento della regolare esecuzione dell'opera, oppure in corso di opera, mediante acconti, fino ai tre quarti dell'ammontare del contributo concesso, in base agli stati di avanzamento dei lavori; in tale ultimo caso il rimanente ultimo quarto è corrisposto dopo l'accertamento della regolare esecuzione dell'opera.

     Il contributo di cui alla lettera b) dell'articolo 9 è corrisposto in due semestralità, con decorrenza dal 30 giugno o dal 31 dicembre successivo alla data della deliberazione di concessione del contributo medesimo, direttamente all'ente beneficiario, oppure, su richiesta dello stesso, all'Istituto di credito mutuante.

 

     Art. 15.

     Gli enti beneficiari dei contributi devono impegnarsi a non mutare, per il periodo di 25 anni, la destinazione a casa di riposo o a centro di assistenza per persone anziane delle opere finanziarie, senza il consenso della Giunta provinciale.

     Nel caso in cui la destinazione venga mutata senza il consenso predetto, il contributo concesso viene revocato. Il recupero del contributo erogato avviene ai sensi del R.D. 14 aprile 1910, n. 639.

 

 

CAPO IV [1]a

Interventi per l'acquisto di attrezzature, apparecchiature o arredamenti

  destinati a case di riposo od a centri di assistenza o di soggiorno per

anziani

 

     Art. 16.

     La Provincia Autonoma di Trento è autorizzata a concedere, agli enti di cui al precedente articolo 4, un contributo fino all'80% della spesa riconosciuta ammissibile per l'acquisto di attrezzature, apparecchiature o arredamenti destinati a case di riposo od a centri di assistenza o di soggiorno per anziani.

 

     Art. 17.

     Per beneficiare dei contributi di cui all'articolo precedente gli enti interessati devono presentare alla Giunta provinciale apposita domanda corredata da copia della deliberazione del rispettivo Consiglio di amministrazione o Consiglio comunale o Assemblea consorziale concernente la spesa e il relativo piano di finanziamento.

     Va altresì presentata la relazione illustrativa delle attrezzature, apparecchiature o arredamenti che si intendono acquistare e il preventivo di spesa.

 

     Art. 18.

     La Giunta provinciale dispone, con propria deliberazione, la concessione del contributo di cui al presente capo.

     Il contributo è corrisposto direttamente all'ente interessato dietro presentazione della documentazione attestante l'avvenuta spesa.

 

 

CAPO V

     Preparazione ed aggiornamento del personale addetto ai servizi di

assistenza agli anziani

 

     Art. 19.

     La Giunta provinciale è autorizzata a concedere agli enti di cui al precedente articolo 4 contributi o sussidi a finanziamento di iniziative idonee alla preparazione o all'alloggiamento degli addetti ai servizi di assistenza agli anziani.

 

     Art. 20.

     Per essere ammessi ai benefici di cui all'articolo precedente, gli enti interessati devono presentare alla Giunta provinciale apposita domanda, corredata da copia della deliberazione del rispettivo Consiglio di amministrazione o Consiglio comunale o Assemblea consorziale concernente la spesa ed il relativo piano di finanziamento.

     Va altresì presentata la relazione illustrativa dell'iniziativa ed il preventivo di spesa.

 

     Art. 21.

     La Giunta provinciale dispone con propria deliberazione la concessione dei benefici di cui al presente capo. Essi sono corrisposti direttamente all'ente interessato dietro prestazione della documentazione attestante l'avvenuta spesa.

 

 

TITOLO II

Provvidenze a favore delle Amministrazioni ospedaliere

 

 

CAPO I

  Concessione di contributi per il finanziamento di spese derivanti dalla

  costruzione, ampliamento ed acquisto di immobili o strutture destinati

all'assistenza ospedaliera

 

     Art. 22.

     La Provincia Autonoma di Trento è autorizzata a concedere alle Amministrazioni ospedaliere, per la durata massima di anni 20, un contributo costante fino al 5% delle spese che le Amministrazioni interessate affrontano per la costruzione, ampliamento od acquisto di immobili o di strutture da destinare all'assistenza ospedaliera.

     Possono essere ammesse ai benefici del presente capo quelle spesso parte di esse, che non hanno beneficiato di provvidenze concesse in virtù di leggi dello Stato, della Regione o della Provincia Autonoma di Trento.

 

     Art. 23.

     Per beneficiare del contributo di cui all'articolo precedente, le Amministrazioni ospedaliere devono presentare alla Giunta provinciale apposita domanda corredata da copia della deliberazione del Consiglio di amministrazione concernente la spesa ed il relativo piano finanziario.

     Va altresì presentato:

     a) il progetto esecutivo dell'intera opera con le indicazioni di eventuali stralci ove trattasi di costruzione di strutture;

     b) la planimetria e la perizia di stima dell'immobile, ove trattasi di acquisto di beni immobiliari.

 

     Art. 24.

     La Giunta provinciale, sentito in linea tecnico-amministrativa il parere espresso, in deroga alla legge regionale 25 novembre 1963, n. 31, da apposita Commissione, procede all'approvazione del progetto o della perizia di stima e dispone la concessione del contributo.

     La commissione di cui al comma precedente è nominata dalla Giunta provinciale ed è così composta:

     a) l'Assessore al quale è attribuita la materia del l'assistenza ospedaliera, che la presiede;

     b) un ingegnere di ruolo della Provincia di qualifica non inferiore a quella di ingegnere di divisione;

     c) un ingegnere civile;

     d) un architetto;

     e) un sovraintendente o un direttore sanitario di ruolo di ospedale regionale o provinciale;

     f) un medico in possesso della libera docenza o della specializzazione in igiene, o igiene e tecnica ospedaliera, o igiene e medicina preventiva;

     g) un funzionario della Provincia appartenente al ruolo amministrativo.

     Le funzioni di Segretario della Commissione sono esercitate da un funzionario della Provincia.

     Per la validità delle deliberazioni della Commissione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti, uno dei quali deve comunque essere un componente medico.

     La deliberazione si adottano a maggioranza assoluta di voti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

     Ai componenti ed al Segretario della Commissione saranno corrisposti i compensi stabiliti dalla legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4, e successive modificazioni.

 

     Art. 25.

     Il contributo provinciale è corrisposto direttamente

all'Amministrazione ospedaliera dietro presentazione di documentazione attestante l'avvenuta spesa, in caso di acquisto di beni immobili o, in caso di costruzione, di certificazione di inizio, di prosecuzione o di fine dei lavori.

     Qualora la spesa ammessa a contributo venisse finanziata con un mutuo contratto presso un Istituto a ciò abitato, a richiesta

dell'Amministrazione ospedaliera il contributo potrà essere corrisposto a detto Istituto, previa attestazione di quest'ultimo dell'avvenuto pagamento del rateo e dei ratei afferenti la corrispondente annualità, al netto dell'annualità del contributo provinciale.

     Resta fermo per l'Amministrazione ospedaliera l'obbligo previsto dal primo comma del presente articolo.

 

     Art. 26.

     Spetta all'Ufficio Tecnico provinciale l'accertamento della regolare esecuzione dei lavori ultimati in conformità al progetto approvato.

     Qualsiasi modificazione quantitativa e qualitativa del progetto, che comporti un aumento della spesa preventiva ed approvata, pari o superiore al 5%, dovrà essere autorizzata dalla Giunta provinciale.

     L'inosservanza di tale adempimento comporta la revoca dei benefici concessi.

 

 

CAPO II

Concessione di contributi per l'acquisto di attrezzature,

apparecchiature o arredamenti relativi all'attività ospedaliera

 

     Art. 27.

     La Provincia Autonoma di Trento è autorizzata a concedere alle Amministrazioni ospedaliere un contributo fino all'80% della spesa riconosciuta ammissibile per l'acquisto di attrezzature, apparecchiature o arredamenti relativi all'attività ospedaliera.

 

     Art. 28.

     Per beneficiare dei contributi di cui all'articolo precedente, le Amministrazioni ospedaliere devono presentare alla Giunta provinciale apposita domanda corredata da copia della deliberazione del Consiglio di Amministrazione concernente la spesa ed il relativo piano di finanziamento.

     Va altresì presentata la relazione illustrativa del sovraintendente o del direttore sanitario dell'Ospedale ed il preventivo di spesa.

 

     Art. 29.

     La Giunta provinciale dispone con propria deliberazione la concessione del contributo di cui al presente capo i contributi di cui al primo comma sono corrisposti direttamente all'Amministrazione ospedaliera dietro presentazione di documentazione attestante l'avvenuta spesa.

 

 

CAPO III

  Garanzie dei mutui contratti o contraendi per la realizzazione di opere

ospedaliere

 

     Art. 30.

     I mutui contratti o contraendi dalle Amministrazioni ospedaliere con la Cassa Depositi e Prestiti o con qualsiasi Istituto, autorizzato a concedere finanziamenti garantiti da delegazioni, possono essere garantiti per capitale ed interessi dalla Provincia Autonoma di Trento.

 

     Art. 31.

     Qualora la Provincia, a seguito della prestata garanzia, abbia dovuto procedere a pagamenti per inadempienza dell'Amministrazione ospedaliera, l'Assessore provinciale per le Finanze è autorizzato a prevalere dal tesoriere dell'Amministrazione stessa, sulle somme di spettanza di quest'ultima, con ordine di riscossione costituente titolo valido di liberazione del tesoriere medesimo, un importo pari alle rate, scadute e non pagate, dei mutui garantiti.

     Per i recuperi delle somme di cui al precedente comma saranno istituiti appositi capitoli nello stato di previsione dell'Entrata della Provincia per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1974 al 1993.

     A detti capitoli sarà disposta l'iscrizione di somme di importo pari agli accertamenti di cui al primo comma.

 

 

TITOLO III

    Ulteriori interventi per l'esecuzione di programmi annuali di opere

pubbliche

 

     Art. 32.

     Per i fini di cui alla legge provinciale 14 agosto 1972, n. 14, è autorizzato l'ulteriore stanziamento di Lire 100 milioni annui per la durata di 20 anni a partire dall'esercizio finanziario 1973.

     Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della Spesa della Provincia in misura di Lire 100 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1973 al 1992.

     I fondi di cui al presente articolo, se eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

 

     Art. 33.

     Nella prima applicazione della presente legge le domande di contributo dovranno essere presentate entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge stessa.

     Le domande presentate in base alle leggi provinciali 14 agosto 1972, n. 14, e 22 gennaio 1973, n. 2, sono utilizzate ai fini della predisposizione dei programmi annuali.

 

 

TITOLO IV

Disposizioni finanziarie

 

     Art. 34.

     Per la concessione dei contributi di cui all'articolo 4 della presente legge, è autorizzato lo stanziamento annuo di Lire 100.000.000 a partire dall'esercizio finanziario 1973.

     I fondi di cui al precedente comma, se eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

 

     Art. 35.

     Per la concessione dei contributi in conto capitale di cui all'articolo 9, lett. a), della presente legge, è autorizzato lo stanziamento di Lire 810.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1973.

     I fondi di cui al precedente comma, se eventualmente non impegnati nel corso del presente esercizio, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

 

     Art. 36.

     Per la concessione dei contributi in conto interesse di cui all'articolo 9, lett. b), della presente legge, è autorizzato il limite di impegno di Lire 50.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1973.

     Le relative annualità saranno iscritte nello stato di previsione della Spesa della Provincia, in misura di Lire 50.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1973 al 1992.

     I fondi di cui al presente articolo, se eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

 

     Art. 37. Per la concessione dei contributi di cui all'articolo 16 della presente legge, è autorizzato lo stanziamento di Lire 185.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1973.

     I fondi di cui al presente articolo, se eventualmente non impegnati nel corso del presente esercizio, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

 

     Art. 38.

     Per la concessione dei contributi o sussidi di cui all'articolo 19 della presente legge, è autorizzato lo stanziamento annuo di Lire 5.000.000 a partire dall'esercizio finanziario 1973.

     I fondi di cui al presente articolo, se eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

 

     Art. 39.

     Per la concessione dei contributi in conto interesse di cui all'articolo 22 della presente legge, è autorizzato il limite di impegno di Lire 125.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1973.

     Le relative annualità saranno iscritte nello stato di previsione della Spesa della Provincia in misura di Lire 125.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1973 al 1992.

     I fondi di cui al presente articolo, se eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

 

     Art. 40.

     Per la concessione dei contributi di cui all'articolo 27 della presente legge, è autorizzato lo stanziamento di Lire 1.000.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1973.

     I fondi di cui al presente articolo, se eventualmente non impegnati nel corso del presente esercizio, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

 

     Art. 41.

     Per il rischio derivante dalle garanzie di cui all'articolo 31 della presente legge, è autorizzato lo stanziamento di Lire 150.000.000 annui per la durata di anni 20, a partire dall'esercizio finanziario 1974.

     Le relative annualità saranno iscritte nello stato di previsione della spesa della Provincia in misura di Lire 150.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1974 al 1993.

 

     Art. 42.

     Alla copertura dell'onere di Lire 2.375.000.000 derivante dall'applicazione degli articoli 32- 34- 35 - 36 - 37-38 - 39- 40 della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1973, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 5900 dello stato di previsione della Spesa Tabella 8 - per il medesimo esercizio finanziario. Alla copertura dell'eventuale onere di Lire 150.000.000 derivante dalla concessione delle garanzie di cui all'articolo 31 della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1974, si farà fronte con una quota, di pari importo, delle disponibilità di bilancio derivanti, a partire dal medesimo esercizio finanziario, dalla cessazione dell'onere annuo di Lire 1.000.000.000 autorizzato con l'articolo 40 della presente legge.

     Al maggior onere annuo valutato in Lire 1 milione derivante dall'applicazione degli articoli 12 e 24 della presente legge, si farà fronte mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 2950 dello stato di previsione della Spesa - Tabella 8 - per l'esercizio finanziario 1973.

     Per gli esercizi successivi, si provvederà con lo stanziamento delle somme occorrenti negli appositi capitoli di bilancio.

 

     Art. 43.

     (Omissis) [2].

 

 


[*] Legge abrogata dall'art. 2 della L.P. 13 novembre 1998, n. 15. Essa resta applicabile ai rapporti sorti in base alle sue disposizioni nel periodo della sua vigenza e per l'esecuzione dei relativi impegni di spesa, per effetto dell'art. 4 della stessa L.P. 15/98.

[1] Capo abrogato dall'art. 8 della L.P. 25 settembre 1978, n. 40.

[1]1a Capo abrogato a decorrere dalla data indicata dall'art. 49 della L.P. 12 luglio 1991, n. 14.

[1]1a Capo abrogato a decorrere dalla data indicata dall'art. 49 della L.P. 12 luglio 1991, n. 14.

[2] Norma finanziaria.