§ 3.3.7 - Legge Provinciale 14 agosto 1972, n. 14.
Contributi per l'esecuzione di programmi annuali di opere pubbliche.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:3. assetto del territorio
Capitolo:3.3 lavori pubblici
Data:14/08/1972
Numero:14


Sommario
Art. 1.      1. Per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 1 della legge regionale 5 novembre 1968, n. 40 è autorizzato lo stanziamento di lire 200 milioni annui per la durata di 20 anni, a [...]
Art. 2.      1. I contributi di cui all'articolo precedente possono essere concessi fino alla misura massima del 7,50% della spesa riconosciuta ammissibile e per un periodo non superiore a 20 anni.
Art. 3.      1. Nella prima applicazione della presente legge, le domande di contributo devono essere presentate entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge stessa.


§ 3.3.7 - Legge Provinciale 14 agosto 1972, n. 14.

Contributi per l'esecuzione di programmi annuali di opere pubbliche.

(B.U. 22 agosto 1972, n. 39).

 

Art. 1.

     1. Per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 1 della legge regionale 5 novembre 1968, n. 40 è autorizzato lo stanziamento di lire 200 milioni annui per la durata di 20 anni, a partire dall'esercizio finanziario 1972, da erogarsi secondo le norme della medesima legge regionale, salvo le disposizioni relative alla delega che si intendono modificate nel senso che la competenza amministrativa spetta direttamente alla Giunta provinciale e le attribuzioni tecniche all'ufficio tecnico provinciale, e salve le modificazioni di cui agli articoli successivi.

     2. Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della Provincia, in misura di lire 200 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1972 al 1991.

     3. I fondi di cui al presente articolo, se eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

 

     Art. 2.

     1. I contributi di cui all'articolo precedente possono essere concessi fino alla misura massima del 7,50% della spesa riconosciuta ammissibile e per un periodo non superiore a 20 anni.

     2. Ai fini della concessione dei contributi sono considerati in via prioritaria, fra i comuni tenuti a munirsi di uno strumento urbanistico, quelli dotati di piano regolatore o di programma di fabbricazione.

 

     Art. 3.

     1. Nella prima applicazione della presente legge, le domande di contributo devono essere presentate entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge stessa.

     2. Le domande presentate in base alla legge regionale 5 novembre 1968, n. 40, in data successiva al 31 gennaio 1969, sono utilizzate dalla Giunta provinciale ai fini della predisposizione dei programmi annuali.

 

     Artt. 4. - 5.

     (Omissis) [1].

 

 


[1] Recano disposizioni finanziarie.