§ 3.3.5 - Legge Regionale 5 novembre 1968, n. 40.
Nuove norme per l'esecuzione di programmi annuali di opere pubbliche nella regione.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:3. assetto del territorio
Capitolo:3.3 lavori pubblici
Data:05/11/1968
Numero:40


Sommario
Art. 1.      1. Le Giunte provinciali predispongono - per delega della Regione - programmi annuali di opere pubbliche, indicate nel seguente articolo 3, da ammettere ai contributi previsti dalla presente [...]
Art. 2.      1. I contributi, previsti dalla presente legge, sono erogati ai titoli delle opere programmate, indicati nelle lettere a) e b) seguenti, sulla spesa necessaria per la realizzazione delle singole [...]
Art. 3.      1. Nei programmi annuali, di cui all'articolo 1, possono essere comprese - ai fini dell'ammissione al contributo - le seguenti categorie di opere:
Art. 4.      1. Nei limiti degli stanziamenti, previsti da apposite leggi regionali, le Giunte provinciali sono altresì autorizzate, per delega della Regione e a totale carico del bilancio regionale, ad [...]
Art. 5.      1. Le domande, redatte in carta legale e sottoscritte dal legale rappresentante dell'ente richiedente, devono essere presentate entro il mese di gennaio di ogni anno alla Giunta provinciale [...]
Art. 6.      1. I contributi previsti dalla presente legge sono concessi con decreto del Presidente della Giunta provinciale competente - previa deliberazione della Giunta - dietro presentazione del progetto [...]
Art. 7.      1. Il contributo è corrisposto direttamente, il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno, all'ente beneficiario o all'istituto di credito mutuante, qualora l'ente beneficiario abbia con lo [...]
Art. 8.      1. Ai comuni deficitari, a norma dell'articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 1955, n. 32, almeno in tre degli ultimi cinque esercizi finanziari, le Giunte provinciali possono concedere per [...]
Art. 9.      1. Nel caso in cui gli enti locali si trovino nell'impossibilità di garantire, in tutto o in parte, con le entrate delegabili, i mutui per l'esecuzione delle opere previste dalla presente legge, [...]
Art. 10.      (Omissis)
Art. 11.      1. L'approvazione dei progetti delle opere contemplate nella presente legge equivale a dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza e indifferibilità.
Art. 12.      1. I comuni non possono contrarre nessun mutuo, previsto dalla presente legge, ove la quota annuale di ammortamento, rappresentata dall'interesse e dal capitale, da iscriversi in bilancio, [...]
Art. 13.      1. Gli enti beneficiari dei contributi, accordati a norma della presente legge, devono impegnarsi a non mutare, per il periodo di venticinque anni, la destinazione ad uso pubblico delle opere [...]
Art. 14.      1. Per il finanziamento delle opere previste dalla presente legge, i comuni possono contrarre prestiti in cartelle od altri titoli negoziabili, previa autorizzazione concessa per delega della [...]
Art. 15.      1. Le quote di ammortamento dei mutui, contratti dai comuni, in base alla presente legge, possono essere garantite con ipoteca o con delegazioni sulle entrata comunali ai sensi dell'articolo 63 [...]
Art. 16.      1. Nell'esercizio delle funzioni delegate con la presente legge, le Giunte provinciali devono attenersi alle direttive generali impartite dalla Giunta regionale.
Art. 17.  Norma transitoria.
Art. 18.      1. Per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 1 della presente legge, è autorizzato, a carico dell'esercizio 1968, il limite di impegno di lire 234 milioni.
Art. 19.      1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 49 dello Statuto speciale.


§ 3.3.5 - Legge Regionale 5 novembre 1968, n. 40.

Nuove norme per l'esecuzione di programmi annuali di opere pubbliche nella regione. [1]

(B.U. 5 novembre 1968, n. 47).

 

Art. 1.

     1. Le Giunte provinciali predispongono - per delega della Regione - programmi annuali di opere pubbliche, indicate nel seguente articolo 3, da ammettere ai contributi previsti dalla presente legge, sulla base delle indicazioni del programma economico nazionale, dei piani urbanistici provinciali e dei programmi di sviluppo economico delle Provincie autonome di Trento e di Bolzano.

     2. Le Giunte provinciali sono autorizzate a concedere - per delega della Regione - ai soggetti, indicati nell'articolo seguente, contributi annui costanti fino alla misura massima del 7,50 per cento della spesa, riconosciuta ammissibile, e per un periodo non superiore a quindici anni.

 

     Art. 2.

     1. I contributi, previsti dalla presente legge, sono erogati ai titoli delle opere programmate, indicati nelle lettere a) e b) seguenti, sulla spesa necessaria per la realizzazione delle singole opere:

     a) comuni, consorzi tra comuni, enti comunali di assistenza, fondazioni e istituzioni amministrate dagli ECA;

     b) istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, società cooperative ed altri enti, associazioni e comitati aventi finalità di pubblica utilità. Tutti gli enti beneficiari della presente legge devono possedere il requisito della personalità giuridica.

     Per il finanziamento degli interventi previsti dal primo comma, lettera b), è istituito un apposito fondo. Questi interventi sono finanziati sulla base di criteri e modalità definiti dalla Giunta provinciale; la Giunta provinciale dispone il finanziamento degli interventi coerenti con tali criteri e che ritiene prioritari [2].

     2. Agli enti di cui alla lettera a) del primo comma del presente articolo, è riservata, nei programmi annuali predisposti in base al precedente articolo, una quota di interventi, non inferiore al 75 per cento delle disponibilità finanziarie, mentre la restante quota, fino al 25 per cento, viene erogata agli altri soggetti indicati nel predetto comma.

 

     Art. 3.

     1. Nei programmi annuali, di cui all'articolo 1, possono essere comprese - ai fini dell'ammissione al contributo - le seguenti categorie di opere:

     1) la costruzione, la sistemazione e l'ampliamento di acquedotti e fognature;

     2) la sistemazione straordinaria delle strade interne degli abitati, la costruzione, la sistemazione, l'ampliamento e completamento delle strade di allacciamento dei capoluoghi di comune, delle frazioni e delle località di interesse per l'agricoltura, l'industria e il turismo, alla esistente rete viabile stradale o provinciale, nonché delle strade che congiungono fra di loro capoluoghi di comune e delle strade intercomunali;

     3) la costruzione, la sistemazione e l'ampliamento di impianti di produzione, di trasformazione, di trasporto, di distribuzione dell'energia elettrica per assicurare l'approvvigionamento di nuclei abitati anche isolati;

     4) la costruzione, la sistemazione, l'ampliamento, il completamento e l'acquisto di edifici ed impianti destinati a servizi pubblici;

     5) la costruzione, la sistemazione e l'ampliamento dei cimiteri;

     6) la costruzione, la sistemazione, l'ampliamento e l'acquisto di edifici, destinati all'educazione e all'istruzione senza scopo di lucro;

     7) la costruzione, la sistemazione, l'ampliamento e l'acquisto di edifici, destinati all'assistenza ed alla beneficenza senza scopo di lucro;

     8) la costruzione, la sistemazione, l'ampliamento di edifici, destinati al culto e di edifici, adibiti all'uso di ministero pastorale, di ufficio e di abitazione del parroco;

     9) l'acquisto di terreni destinati all'esecuzione delle opere di cui ai numeri precedenti.

 

     Art. 4.

     1. Nei limiti degli stanziamenti, previsti da apposite leggi regionali, le Giunte provinciali sono altresì autorizzate, per delega della Regione e a totale carico del bilancio regionale, ad eseguire direttamente le opere, ammissibili a contributo e previste nei piani annuali, o attribuire in concessione l'esecuzione delle stesse agli enti indicati nel precedente articolo 2, lettera a).

     2. Tale esecuzione, a totale carico del bilancio regionale, è eccezionalmente consentita per opere, che rispondano a requisiti di assoluta priorità, in relazione ad esigenze di dotazione civile o di rilevante interesse economico dei centri abitati e l'attribuzione deve essere espressamente motivata da parte della Giunta provinciale competente, sulla base di una domanda presentata dall'ente locale interessato.

     3. L'attribuzione in concessione dell'esecuzione dei lavori è ammessa a favore degli enti indicati nell'articolo 2, lettera a) della presente legge, quando essi forniscano garanzie di provvedere con adeguate attrezzature tecniche e ne facciano richiesta alla Giunta provinciale competente, all'atto della presentazione della domanda di contributo.

 

     Art. 5.

     1. Le domande, redatte in carta legale e sottoscritte dal legale rappresentante dell'ente richiedente, devono essere presentate entro il mese di gennaio di ogni anno alla Giunta provinciale competente.

     Le domande rimangono valide per un periodo di anni cinque. Alle stesse devono essere allegati i seguenti documenti:

     a) copia della deliberazione dell'organo competente, dalla quale appaia l'impegno all'esecuzione dell'opera condizionatamente alla concessione del contributo;

     b) relazione illustrativa dell'opera;

     c) preventivo sommario di spesa;

     d) piano finanziario dell'opera.

     2. Le domande, che riguardano opere da realizzarsi dagli enti indicati nell'articolo 2, lettera b), della presente legge, dovranno essere presentate tramite il comune nel quale le opere devono essere realizzate. Il comune è tenuto ad esprimere antro trenta giorni il proprio motivato parere, in ordine al pubblico interesse dell'opera progettata, con riferimento alla situazione locale; tale parere è vincolante ai fini delle priorità nei programmi annuali, che devono essere predisposti in base al precedente articolo 1.

 

     Art. 6.

     1. I contributi previsti dalla presente legge sono concessi con decreto del Presidente della Giunta provinciale competente - previa deliberazione della Giunta - dietro presentazione del progetto esecutivo che deve comprendere i seguenti atti:

     a) relazione tecnica;

     b) disegni;

     c) computo metrico-estimativo;

     d) capitolato speciale di appalto o foglio di patti e prescrizioni nei casi di appalto a trattativa privata o di esecuzione in economia;

     e) piano di finanziamento.

 

     Art. 7.

     1. Il contributo è corrisposto direttamente, il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno, all'ente beneficiario o all'istituto di credito mutuante, qualora l'ente beneficiario abbia con lo stesso contratto un mutuo per il finanziamento dell'opera.

     2. Può altresì essere autorizzata l'accensione di mutui parziali sulla base di certificati di avanzamento dei lavori, regolarmente vistati - per delega della Regione - dall'ufficio tecnico provinciale dei lavori pubblici, in base ai decreti dell'autorità competente per l'espropriazione per pubblica utilità e, per l'ultima rata, in base al certificato di accertamento della regolare esecuzione dell'opera.

 

     Art. 8.

     1. Ai comuni deficitari, a norma dell'articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 1955, n. 32, almeno in tre degli ultimi cinque esercizi finanziari, le Giunte provinciali possono concedere per delega della Regione - nei limiti degli stanziamenti previsti da apposite leggi regionali - contributi in conto capitale, fino al 50 per cento delle spese riconosciute ammissibili e contributi a norma dell'articolo 1 della presente legge, per la somma eccedente l'ammontare alla sovvenzione in conto capitale.

     2. Su richiesta degli stessi comuni i progetti delle opere da finanziare possono essere eseguiti per delega della Regione - a cura dell'ufficio tecnico provinciale dei lavori pubblici.

 

     Art. 9.

     1. Nel caso in cui gli enti locali si trovino nell'impossibilità di garantire, in tutto o in parte, con le entrate delegabili, i mutui per l'esecuzione delle opere previste dalla presente legge, i mutui stessi potranno essere garantiti per delega della Regione con decreto del Presidente della Giunta provinciale competente, previa deliberazione della Giunta, nei limiti degli stanziamenti previsti da apposite leggi regionali.

     2. Tale fidejussione ha carattere sussidiario a norma dell'articolo 1944, secondo comma, del Codice civile.

 

     Art. 10.

     (Omissis) [3].

 

     Art. 11.

     1. L'approvazione dei progetti delle opere contemplate nella presente legge equivale a dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza e indifferibilità.

 

     Art. 12.

     1. I comuni non possono contrarre nessun mutuo, previsto dalla presente legge, ove la quota annuale di ammortamento, rappresentata dall'interesse e dal capitale, da iscriversi in bilancio, aggiunta a quella dei mutui di qualunque natura già contratti, rappresenti una somma superiore alla metà delle entrate ordinarie, valutate sulla media di quelle accertate nell'ultimo quinquennio.

 

     Art. 13.

     1. Gli enti beneficiari dei contributi, accordati a norma della presente legge, devono impegnarsi a non mutare, per il periodo di venticinque anni, la destinazione ad uso pubblico delle opere finanziate, senza il consenso dato - per delega della Regione dalla Giunta provinciale competente.

     2. Nel caso in cui la destinazione venga mutata senza il consenso predetto, il contributo concesso viene revocato. Il recupero del contributo erogato avviene ai sensi del R.D. 14 aprile 1910, n. 639.

 

     Art. 14.

     1. Per il finanziamento delle opere previste dalla presente legge, i comuni possono contrarre prestiti in cartelle od altri titoli negoziabili, previa autorizzazione concessa per delega della Regione della Giunta provinciale competente, di concerto col Ministero del tesoro. Di detta autorizzazione deve essere fatta espressa menzione sui titoli del prestito.

     2. Per il medesimo scopo i comuni possono contrarre prestiti con istituti di credito estero od enti internazionali di credito con le stesse modalità di cui al comma precedente.

 

     Art. 15.

     1. Le quote di ammortamento dei mutui, contratti dai comuni, in base alla presente legge, possono essere garantite con ipoteca o con delegazioni sulle entrata comunali ai sensi dell'articolo 63 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29 e successive modificazioni.

 

     Art. 16.

     1. Nell'esercizio delle funzioni delegate con la presente legge, le Giunte provinciali devono attenersi alle direttive generali impartite dalla Giunta regionale.

     2. Copia dei provvedimenti adottati in attuazione della presente legge dovrà essere inoltrata, per conoscenza, alla Giunta regionale, la quale, ove ritenga un provvedimento non conforme alla presente legge o alle direttive regionali, trasmette entro quindici giorni le sue osservazioni alla Giunta provinciale competente e, per conoscenza, all'organo di controllo di legittimità.

     3. La Giunta regionale può sempre sostituirsi agli organi provinciali in caso di violazione della presente legge o di persistente inerzia.

 

     Art. 17. Norma transitoria.

     1. Nella prima applicazione della presente legge le domande previste dal precedente articolo 5 devono essere presentate entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

     2. Le domande presentate in base alla legge regionale 1 luglio 1963, n. 17, possono essere utilizzate dalle Giunte provinciali, ai fini della predisposizione del programma annuale degli interventi di cui all'articolo 1 della presente legge.

 

     Art. 18.

     1. Per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 1 della presente legge, è autorizzato, a carico dell'esercizio 1968, il limite di impegno di lire 234 milioni.

     2. La somma complessiva di lire 3.510 milioni, occorrente per il pagamento dei contributi di cui sopra, sarà iscritta negli stati di previsione della spesa della Regione, nella misura di lire 234 milioni a carico di ciascuno degli esercizi dal 1968 al 1982.

     3. All'onere di lire 234 milioni, previsto per l'esercizio 1968, si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo iscritto al capitolo 2080 dello stato di previsione della spesa della Regione per l'esercizio medesimo.

     4. Sul limite di impegno di cui al primo comma del presente articolo, il Consiglio regionale dispone le seguenti assegnazioni:

     - a favore della Provincia di Trento L. 117 milioni

     - a favore della Provincia di Bolzano L. 117 milioni.

 

     Art. 19.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 49 dello Statuto speciale.

     2. Essa entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

 

 


[1] Le disposizioni della presente legge cessano di applicarsi per effetto dell'art. 14, L.P. 23 febbraio 1998, n. 3, salvo quanto previsto dal comma 2 dello stesso art. 14, L.P. 3/98.

[2] Comma inserito dall'art. 59 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11, limitatamente alla Provincia di Trento.

[3] Ai sensi dell'art. 25 della L.P. 25 novembre 1988, n. 44, l'art. 10 non si applica nella provincia di Trento.