§ 3.3.20 - Legge Provinciale 25 novembre 1988, n. 44.
Norme relative alla manutenzione di strade Comunali assunte dalla Provincia ai sensi della legge regionale 16 novembre 1956, n. 19, e [...]


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:3. assetto del territorio
Capitolo:3.3 lavori pubblici
Data:25/11/1988
Numero:44


Sommario
Art. 1.      (Omissis)
Art. 19.      (Omissis)
Art. 20.      (Omissis)
Art. 21.      (Omissis)
Art. 22.      (Omissis)
Art. 23.  Agevolazioni per progetti unitari e integrativi di opere e strutture per attività ricreative.
Art. 24.      (Omissis)
Art. 25.  Norme non applicabili.
Art. 26.  Disposizione programmatica.


§ 3.3.20 - Legge Provinciale 25 novembre 1988, n. 44.

Norme relative alla manutenzione di strade Comunali assunte dalla Provincia ai sensi della legge regionale 16 novembre 1956, n. 19, e modificazioni alla legge provinciale 3 gennaio 1983, n. 2 [1].

(B.U. 6 dicembre 1988, n. 55).

 

 

CAPO I

Modificazioni alla legge regionale 16 novembre 1956, n. 19 concernente:

«Assunzione da parte delle Province della manutenzione di strade comunali»

 

     Art. 1.

     (Omissis) [2].

 

 

CAPO II

Modificazioni alla legge provinciale 3 gennaio 1983, n. 2 concernente:

«Norme per l'esecuzione di lavori pubblici di interesse provinciale»

 

     Artt. 2. - 18. [3]

     (Omissis) [4].

 

 

CAPO III

Modificazioni alla legge provinciale 28 luglio 1975, n. 28 concernente:

«Disciplina degli organi consultivi competenti ad esprimere parere su opere

inerenti a materie di competenza provinciale»

 

          Art. 19.

     (Omissis) [5].

 

 

CAPO IV

Modificazioni alla legge provinciale 23 gennaio 1975, n. 16 concernente:

«Autorizzazione di spesa integrativa per l'esecuzione di opere

pubbliche ammesse a benefici di leggi statali, regionali e provinciali»

 

          Art. 20.

     (Omissis) [6].

 

 

CAPO V

Modificazioni alla legge provinciale 9 agosto 1977, n. 19 concernente:

«Disciplina degli interventi della Provincia in relazione a pubbliche calamità»

 

     Art. 21.

     (Omissis) [5].

 

 

CAPO VI

Modificazioni alla legge provinciale 20 novembre 1987 n. 28 concernente:

«Ulteriori interventi a favore dei sinistrati di Stava»

 

          Art. 22.

     (Omissis) [7].

 

 

CAPO VII

Ulteriori modificazioni alla normativa in materia di lavori pubblici per la

concessione di contributi per opere di pubblico interesse

 

     Art. 23. Agevolazioni per progetti unitari e integrativi di opere e strutture per attività ricreative.

     1. Al fine di promuovere la valorizzazione di ambienti naturali limitatamente alle parti che si possono attrezzare a scopi ricreativi di uso pubblico, possono essere concessi ai soggetti che realizzano le iniziative di valorizzazione, in base a progetti unitari ed integrati di opere e strutture ricreative e di servizio, contributi in conto capitale in misura non inferiore al 35 per cento e non superiore al 50 per cento dell'intera spesa ritenuta ammissibile, o in alternativa, contributi annui costanti per periodi di durata non superiore a 10 anni, determinati in misura tale da assicurare che il rispettivo valore attuale risulti equivalente all'entità del contributo in conto capitale.

     2. Le modalità per l'individuazione delle iniziative ammissibili, per la presentazione e valutazione delle domande nonché per la determinazione e l'erogazione delle agevolazioni sono stabilite con deliberazione della Giunta provinciale con riferimento agli stanziamenti disposti con legge finanziaria.

     3. Le opere e le strutture realizzate con le agevolazioni del presente articolo sono vincolate alla specifica destinazione d'uso per la durata di 15 anni.

     4. Le agevolazioni di cui al presente articolo non sono cumulabili con quelle previste da altre leggi provinciali, regionali o statali.

 

 

CAPO VIII

Abrogazione dell'articolo 3 della legge provinciale 27 gennaio 1978, n. 3

concernente: «Integrazioni di programmi di opere

pubbliche e nuove procedure amministrative»

 

     Art. 24.

     (Omissis) [8].

 

 

CAPO IX

Disposizioni particolari

 

     Art. 25. Norme non applicabili.

     1. L'articolo 10 della legge regionale 5 novembre 1968, n. 40 non si applica nella provincia di Trento.

     2. Tutte le altre norme in vigore si applicano in quanto compatibili con la presente legge.

 

     Art. 26. Disposizione programmatica.

     1. In sede di revisione normativa dell'ordinamento urbanistico della Provincia autonoma di Trento si disporrà che il piano regolatore generale abbia il contenuto e gli effetti del piano comprensoriale.

     2. Il piano comprensoriale costituirà peraltro quadro di riferimento in rapporto alla rete infrastrutturale e stabilirà i criteri generali da seguire nella pianificazione territoriale dei comuni dotati di piano regolatore generale.

 

 

CAPO X

Disposizioni finanziarie

 

     Artt. 27. - 28.

     (Omissis) [9].

 

 


[1] Gli articoli 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16 e 19 della presente legge sono abrogati dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'art. 64 della L.P. 10 settembre 1993, n. 26, secondo quanto disposto dall'art. 65 della stessa L.P. 26/93 cit.

[2] Modifica l'art. 4 della L.R. 16 novembre 1956, n. 19.

[3] L’articolo 6 è abrogato dall’art. 40 della L.P. 17 febbraio 2003, n. 1.

[4] Modificano gli artt. 2, 3, 4, 5, 8, 10, 13, 16, 17, 23, 25, 26, 32, 42 e aggiungono gli artt. 26 bis, 35 bis e 50 bis alla L.P. 3 gennaio 1983, n. 2.

[5] Modifica l'art. 5 della L.P. 28 luglio 1975, n. 28.

[6] Sostituisce l'art. 1 della L.P. 23 gennaio 1975, n. 16.

[5] Articolo abrogato dall'art. 44 della L.P. 10 gennaio 1992, n. 2.

[7] Modifica l'art. 10 della L.P. 20 novembre 1987, n. 28.

[8] Abroga il secondo comma dell'art. 3 della L.P. 27 gennaio 1978, n. 3.

[9] Recano disposizioni finanziarie.